REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO II                                                                     
   Interventi per l'impiantistica                                               
          Art. 7                                                                
Programma regionale per l'impiantistica                                         
e gli spazi sportivi                                                            
1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3                    
dell'art. 2 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva           
il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli                   
impianti e gli spazi destinati alle attivita' motorio sportive.                 
2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli            
Enti locali sentita la Consulta regionale dello sport, prima della              
sua approvazione sara' sottoposto all'apposito parere della                     
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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