REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO II                                                                    
   Disposizioni sul sistema fieristico regionale                                
   e gli enti fieristici                                                        
          Art. 7                                                                
Soggetti gestori dei centri fieristici                                          
1. I soggetti gestori dei centri fieristici possono essere costituiti           
soltanto in forma di societa' di capitali che rispondano ai seguenti            
requisiti:                                                                      
a) avere la proprieta' del quartiere fieristico o disporne con titolo           
giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a dieci anni;               
b) avere ad oggetto la gestione del centro fieristico, e                        
specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalita' ed usi            
fieristici, nonche' dei servizi essenziali ad esso relativi;                    
c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili            
in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle                    
strutture e delle attivita' fieristiche;                                        
d) prevedere nello statuto sociale un organo di controllo o di                  
revisione contabile e per le societa' che abbiano un capitale sociale           
pari o superiore a Lire 200 milioni (pari a Euro 103.291,37) di fare            
certificare il bilancio annuale.                                                
2. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei                  
requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le societa' di cui al             
comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni              
anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilita'             
del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi,                    
evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.           
3. Al fine di assicurare trasparenza e parita' di condizioni tra                
tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche            
attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti           
alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle            
diverse attivita'.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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