LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO II
Disposizioni sul sistema fieristico regionale
e gli enti fieristici
Art. 7
Soggetti gestori dei centri fieristici
1. I soggetti gestori dei centri fieristici possono essere costituiti
soltanto in forma di societa' di capitali che rispondano ai seguenti
requisiti:
a) avere la proprieta' del quartiere fieristico o disporne con titolo
giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) avere ad oggetto la gestione del centro fieristico, e
specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalita' ed usi
fieristici, nonche' dei servizi essenziali ad esso relativi;
c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili
in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle
strutture e delle attivita' fieristiche;
d) prevedere nello statuto sociale un organo di controllo o di
revisione contabile e per le societa' che abbiano un capitale sociale
pari o superiore a Lire 200 milioni (pari a Euro 103.291,37) di fare
certificare il bilancio annuale.
2. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei
requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le societa' di cui al
comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni
anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilita'
del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi,
evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parita' di condizioni tra
tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche
attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti
alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle
diverse attivita'.