LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 7
Bandi di gara
1. In caso di asta pubblica, il bando di gara indica:
a) l'amministrazione aggiudicatrice;
b) la descrizione della fornitura o servizio oggetto del contratto
con gli estremi dell'atto di approvazione del programma annuale e
dell'atto di indizione della gara;
c) l'importo a base di gara;
d) il responsabile del procedimento contrattuale;
e) le condizioni del contratto nonche' l'ufficio presso il quale
richiedere il capitolato speciale e i documenti pertinenti, con oneri
a carico del richiedente;
f) le modalita', le forme ed il termine per la ricezione delle
offerte, non inferiore a 30 giorni, e della documentazione attestante
il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara,
anche ai sensi dell'art. 18;
g) le modalita' relative alla cauzione provvisoria, ove richiesta, e
alle altre eventuali garanzie;
h) l'ufficio competente a ricevere le offerte;
i) l'eventuale possibilita' di presentare offerte limitate ad una
parte della fornitura o del servizio;
l) il criterio di aggiudicazione della gara e, ove necessario, i
relativi elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza;
m) il dirigente competente a stipulare il contratto;
n) le eventuali altre informazioni.
2. In caso di trattativa privata con bando, di licitazione privata o
di appalto concorso, il bando individua gli elementi di cui alle
lettere a), b), c), ove applicabile, d), i), l) ed n) del comma 1 ed
inoltre:
a) le modalita' e le forme per la redazione e l'invio delle domande
di partecipazione, anche ai sensi dell'art. 18, con l'indicazione
dell'ufficio competente a riceverle;
b) il termine entro il quale devono pervenire le domande di
partecipazione, non inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione; in caso di motivata
urgenza il termine non puo' comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i requisiti legali, fiscali, di capacita' tecnica, economica e
finanziaria necessari per essere invitati a partecipare alla gara,
anche ai sensi dell'art. 18;
d) la possibilita', per il soggetto che dichiari la permanenza del
possesso dei requisiti documentati in sede di iscrizione all'Elenco
dei fornitori, di non presentare la relativa documentazione, in sede
di prequalificazione;
e) il termine per la spedizione degli inviti a presentare le offerte,
non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il
termine non puo' essere superiore a 30 giorni.
3. In caso di raggruppamento temporaneo, il bando di gara indica
inoltre in quale misura i requisiti di capacita' tecnica, economica e
finanziaria debbano essere posseduti da ciascun componente il
raggruppamento, o dal raggruppamento unitariamente considerato,
ovvero dal solo mandatario.
4. Il contenuto del bando deve conformarsi alle prescrizioni della
legislazione in materia di mafia e criminalita' organizzata.