REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 7                                                                
Mutuo per il finanziamento degli interventi                                     
di miglioramento della mobilita' ciclistica                                     
(art. 11, comma 1, Legge 19 ottobre 1998, n. 366)                               
1. Per il finanziamento degli interventi di miglioramento della                 
mobilita' ciclistica la Regione e' autorizzata, a norma di quanto               
disposto dall'art. 11, comma 1, della Legge 19 ottobre 1998, n. 366,            
a contrarre mutui per complessive Lire 12.950.000.000 (Euro                     
6.688.116,84), da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle            
vigenti disposizioni di legge.                                                  
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei              
per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima                 
dell'ammortamento di 15 anni.                                                   
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata           
e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.                  
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87732 e 88732 del Bilancio           
di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui.             
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a             
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento            
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                               
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 1.322.056.000 (Euro 682.784,94) a partire                
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario                
2014.                                                                           
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87732 e 88732, distinti per quota              
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di                   
previsione a decorrere dal 2000 e sara' finanziato con contributo               
statale previsto, a tal fine, dall'art. 11, comma 1, della Legge 19             
ottobre 1998, n. 366 e nell'ambito del riparto previsto, a favore               
della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Ministero dei Trasporti           
e della Navigazione del 7 giugno 2000.                                          
8. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni              
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno              
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in            
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una            
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti                
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa                   
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge           
di bilancio.                                                                    
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                  
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Nota alla rubrica                                                               
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 19 ottobre 1998, n.            
366, concernente Norme per il finanziamento della mobilita'                     
ciclistica, e' il seguente:                                                     
"Art. 11                                                                        
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui              
all'articolo 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di              
Lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di Lire 6 miliardi per l'anno 1999,           
quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di            
mutui o di altre operazioni finanziarie che le Regioni sono                     
autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna                     
assegnata.                                                                      
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 366/98, citata alla            
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa               
nota.                                                                           
Comma 7                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 366/98, citata alla            
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa               
nota.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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