LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 7
Mutuo per il finanziamento degli interventi
di miglioramento della mobilita' ciclistica
(art. 11, comma 1, Legge 19 ottobre 1998, n. 366)
1. Per il finanziamento degli interventi di miglioramento della
mobilita' ciclistica la Regione e' autorizzata, a norma di quanto
disposto dall'art. 11, comma 1, della Legge 19 ottobre 1998, n. 366,
a contrarre mutui per complessive Lire 12.950.000.000 (Euro
6.688.116,84), da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei
per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 15 anni.
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87732 e 88732 del Bilancio
di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui.
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 1.322.056.000 (Euro 682.784,94) a partire
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario
2014.
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87732 e 88732, distinti per quota
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di
previsione a decorrere dal 2000 e sara' finanziato con contributo
statale previsto, a tal fine, dall'art. 11, comma 1, della Legge 19
ottobre 1998, n. 366 e nell'ambito del riparto previsto, a favore
della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione del 7 giugno 2000.
8. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 7
Nota alla rubrica
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 19 ottobre 1998, n.
366, concernente Norme per il finanziamento della mobilita'
ciclistica, e' il seguente:
"Art. 11
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui
all'articolo 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
Lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di Lire 6 miliardi per l'anno 1999,
quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di
mutui o di altre operazioni finanziarie che le Regioni sono
autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna
assegnata.
omissis".
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 366/98, citata alla
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa
nota.
Comma 7
3) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della Legge 366/98, citata alla
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa
nota.