REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

          Art. 6                                                                
Oneri                                                                           
1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei               
materiali, nonche' alle spese necessarie al funzionamento                       
dell'Autorita' di Bacino previste alla lett. b) del comma 3 dell'art.           
2 provvedono le Regioni Emilia-Romagna e Marche, maggiormente                   
interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in               
ragione rispettivamente del 70% e del 30%.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina