REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

          Art. 6                                                                
Consulta regionale dello sport                                                  
1. La Regione costituisce la Consulta regionale dello sport con                 
funzione consultiva per le attivita' della Giunta regionale oggetto             
della presente legge, con particolare riferimento a quelle di                   
programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.                   
2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attivita'                       
dell'Osservatorio di cui all'art. 4.                                            
3. La composizione della Consulta deve prevedere la presenza dei                
rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed              
universitarie, delle associazioni professionali, degli enti di                  
promozione sportiva, del CONI regionale, delle organizzazioni                   
sportive private.                                                               
4. La definizione della composizione e le modalita' di funzionamento            
della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. La                        
partecipazione alla Consulta e' senza oneri per la Regione.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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