REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

          Art. 5                                                                
Segreteria tecnico-operativa                                                    
1. La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa, prevista           
all'art. 9 dell'intesa interregionale, e' fissata dal Comitato                  
istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla                 
Giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte            
regionali delle Marche e della Toscana.                                         
2. Gli oneri per il personale della Segreteria tecnico-operativa sono           
a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate                 
nell'Autorita' di Bacino ovvero a carico dell'Autorita' di Bacino               
negli altri casi. Il personale da destinare alla Segreteria                     
tecnico-operativa e' collocato in posizione di fuori ruolo o di                 
comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti            
presso gli Enti di appartenenza.                                                
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le               
Regioni per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti                
necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico              
definito dal Comitato istituzionale.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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