REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

          Art. 5                                                                
Formazione                                                                      
1. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti                       
interessati, in conformita' ai principi della legislazione statale ed           
ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, individua profili                    
professionali nei diversi settori dello sport, per i quali definisce            
progetti tipo ed i relativi standard, da intendersi come                        
caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.                      
2. La Regione favorisce altresi', nell'ambito delle attivita' di                
formazione continua, iniziative finalizzate ad elevare il livello               
professionale o riqualificare gli operatori in servizio.                        
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e               
deleghe della formazione alle professioni.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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