LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Art. 5
Formazione
1. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti
interessati, in conformita' ai principi della legislazione statale ed
ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, individua profili
professionali nei diversi settori dello sport, per i quali definisce
progetti tipo ed i relativi standard, da intendersi come
caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.
2. La Regione favorisce altresi', nell'ambito delle attivita' di
formazione continua, iniziative finalizzate ad elevare il livello
professionale o riqualificare gli operatori in servizio.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e
deleghe della formazione alle professioni.