LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali,
nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica di manifestazione nazionale o regionale viene
attribuita o revocata dalla Regione con l'atto di autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione.
3. Il riconoscimento della qualifica e' attribuito dalla Regione in
considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli
espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei
servizi da esporre;
c) della idoneita' della sede, delle infrastrutture, degli impianti,
delle strutture e dei servizi espositivi;
d) del complessivo rilievo promozionale del livello di
rappresentativita' e del grado di specializzazione della
manifestazione fieristica nei riguardi dei settori merceologici
interessati;
e) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei
risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, determina i criteri
per il riconoscimento delle qualifiche nazionale, regionale e locale.
5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono
disporre di un'organizzazione permanente, avere periodicita' e durata
prefissate, nonche' svolgersi in quartieri fieristici dotati degli
idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono
essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle
specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla
accertata qualificazione ed idoneita' strutturale, infrastrutturale e
funzionale della sede espositiva proposta.
6. La modalita' di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i
visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica
internazionale e nazionale sono determinate dalla deliberazione di
cui all'art. 21, comma 2.
7. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale
viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio,
secondo il loro rispettivo ordinamento.