REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

          Art. 5                                                                
Qualifica delle manifestazioni fieristiche                                      
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali,               
nazionali, regionali o locali.                                                  
2. La qualifica di manifestazione nazionale o regionale viene                   
attribuita o revocata dalla Regione con l'atto di autorizzazione allo           
svolgimento della manifestazione.                                               
3. Il riconoscimento della qualifica e' attribuito dalla Regione in             
considerazione:                                                                 
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli              
espositori e dei visitatori;                                                    
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei                
servizi da esporre;                                                             
c) della idoneita' della sede, delle infrastrutture, degli impianti,            
delle strutture e dei servizi espositivi;                                       
d) del complessivo rilievo promozionale del livello di                          
rappresentativita' e del grado di specializzazione della                        
manifestazione fieristica nei riguardi dei settori merceologici                 
interessati;                                                                    
e) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei               
risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.                                 
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la              
Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, determina i criteri            
per il riconoscimento delle qualifiche nazionale, regionale e locale.           
5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono              
disporre di un'organizzazione permanente, avere periodicita' e durata           
prefissate, nonche' svolgersi in quartieri fieristici dotati degli              
idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono            
essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle                
specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla               
accertata qualificazione ed idoneita' strutturale, infrastrutturale e           
funzionale della sede espositiva proposta.                                      
6. La modalita' di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i               
visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica                       
internazionale e nazionale sono determinate dalla deliberazione di              
cui all'art. 21, comma 2.                                                       
7. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale                
viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio,             
secondo il loro rispettivo ordinamento.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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