REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO II                                                                   
     Impianti fissi                                                             
     per l'emittenza radio e televisiva                                         
          Art. 5                                                                
Pianificazione comunale                                                         
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle              
opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai             
Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione                
regionale vigente in materia.                                                   
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria           
le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica                 
assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai             
sensi dell'art. 4 della Legge n. 223 del 1990.                                  
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 4 della Legge 223/90, citata alla nota 2) all'art.           
1, e' il seguente:                                                              
"Art. 4. - Norme urbanistiche                                                   
1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della                 
concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di                   
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse            
e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie             
concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti               
nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e,                           
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.                      
2. I Comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai                    
concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad            
acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai            
sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive                         
modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano            
territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti,               
anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far           
parte del patrimonio indisponibile dei Comuni; provvedono altresi' a            
rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura            
di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il                  
diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per                    
l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e'            
determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della Legge 15               
gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati             
dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli              
articoli 22 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 397. La domanda            
si intende accolta qualora il Comune non deliberi entro novanta                 
giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha             
durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare            
della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero                
delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di            
concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una                    
convenzione tra il Comune ed il concessionario, da stipularsi per               
atto pubblico, che e' trascritto presso il competente Ufficio dei               
Registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione           
secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui                   
all'articolo 36, nonche' il corrispettivo delle opere di                        
urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi           
agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza              
degli obblighi posti con l'atto di concessione.                                 
3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione              
sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della                 
concessione per servizio pubblico, il Comune revoca il diritto di               
superficie, che e' concesso, previa domanda, al concessionario                  
privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per           
la domanda valgono le norme di cui al comma 2.                                  
4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e'           
tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri              
impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In                 
entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale            
e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata                
tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli                   
impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca              
del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di                     
rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di            
cui all'articolo 36.                                                            
5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su           
cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle             
more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il               
periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della              
concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano                         
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano           
altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessione              
pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente             
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa             
concessionaria non ne richieda l'applicazione.                                  
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle                 
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della Legge             
14 aprile 1975,  n.103.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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