REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

          Art. 4                                                                
Monitoraggio e ricerca                                                          
1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema                 
sportivo regionale", in attuazione della lettera a) del comma 1                 
dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in              
collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione             
sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una            
puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una                
costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.                  
2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresi', studi,            
ricerche ed attivita' di divulgazione.                                          
3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente              
legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento              
delle attivita' di osservatorio. La Regione e' autorizzata a                    
trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati           
raccolti, nonche' a comunicarli e diffonderli, anche in forma                   
aggregata.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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