REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

          Art. 4                                                                
Manifestazioni escluse                                                          
dall'ambito di applicazione della legge                                         
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:                          
a) le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per                  
esclusive finalita' promozionali;                                               
b) le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale                  
organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o                   
culturali ad esse connesse;                                                     
c) le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre             
paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;              
d) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei                   
prodotti esposti presso i locali di produzione;                                 
e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere                
d'arte;                                                                         
f) le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o                 
mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalita'                      
commerciale o di scambio;                                                       
g) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla                 
normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree             
pubbliche.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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