LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 4
Programmazione
1. Entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, le
amministrazioni aggiudicatrici programmano lo svolgimento
dell'attivita' contrattuale.
2. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi
che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse
finanziarie necessarie; possono specificare le priorita', i criteri e
gli indirizzi da seguire, le strutture organizzative cui sono
destinati nonche' le modalita' relative al controllo dei risultati.
3. I programmi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13.
4. La relazione sull'attivita' contrattuale svolta nell'esercizio
precedente illustra i risultati conseguiti, anche mediante
elaborazione delle informazioni raccolte ai fini del controllo di
gestione; evidenzia il grado di soddisfacimento delle esigenze e di
raggiungimento degli obiettivi perseguiti motivando le ragioni
dell'eventuale scostamento rispetto a quelli attesi; indica le misure
correttive eventualmente necessarie.
5. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le procedure e
le modalita' per l'elaborazione del programma relativo
all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza.