LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Art. 3
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Province e Comuni partecipano alla definizione dei programmi
regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza
Regione-Autonomie locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali designa i membri
rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'art. 6.
3. Province e Comuni concorrono all'attuazione delle finalita' della
presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) ed all'art.
4.
4. In particolare le Province esercitano, per il proprio ambito
territoriale, funzioni di:
a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo,
potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le
Organizzazioni sportive;
b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali,
delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi
provinciali per l'impiantistica sportiva.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso
le forme coordinate previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3;
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 5
Il testo degli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 20 - Unioni di Comuni
1. La Regione promuove, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.
2. La decisione in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso alla
volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della
esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione e'
comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.
Art. 21 - Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e
all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per
le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e
dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni
intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e
nell'art. 24.
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono
costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro
confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in
vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune puo'
appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione
intercomunale.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con
decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando
le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque che il
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni
associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai
componenti degli organi dei Comuni associati;
b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni e per
il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni
alla Associazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori;
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni
operanti con personale distaccato o comandato dagli Enti
partecipanti;
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
5. La Regione puo' prevedere che l'accesso ai contributi sia
subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione
rilevato sulla base dell'entita' percentuale del personale e delle
risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.".