REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

          Art. 3                                                                
Funzioni delle Province e dei Comuni                                            
1. Province e Comuni partecipano alla definizione dei programmi                 
regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza                   
Regione-Autonomie locali.                                                       
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali designa i membri                      
rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'art. 6.                         
3. Province e Comuni concorrono all'attuazione delle finalita' della            
presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle               
funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) ed all'art.           
4.                                                                              
4. In particolare le Province esercitano, per il proprio ambito                 
territoriale, funzioni di:                                                      
a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo,                 
potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le                
Organizzazioni sportive;                                                        
b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali,                
delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi             
provinciali per l'impiantistica sportiva.                                       
5. In particolare i Comuni:                                                     
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso             
le forme coordinate previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile           
1999, n. 3;                                                                     
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.                   
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 5                                                                         
Il testo degli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,                   
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:             
"Art. 20 - Unioni di Comuni                                                     
1. La Regione promuove, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e            
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.                        
2. La decisione in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso alla             
volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della               
esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione e'            
comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.                
          Art. 21 - Associazioni intercomunali                                  
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali              
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e             
all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per             
le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e              
dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni            
intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e           
nell'art. 24.                                                                   
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono              
costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro              
confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in              
vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune puo'               
appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione               
intercomunale.                                                                  
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei               
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali                
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento                           
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con           
decreto del Presidente della Regione.                                           
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:                        
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando           
le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque che il                  
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni                
associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai                  
componenti degli organi dei Comuni associati;                                   
b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni e per           
il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni             
alla Associazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali           
profili successori;                                                             
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione                           
dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni                  
operanti con personale distaccato o comandato dagli Enti                        
partecipanti;                                                                   
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.                            
5. La Regione puo' prevedere che l'accesso ai contributi sia                    
subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione                
rilevato sulla base dell'entita' percentuale del personale e delle              
risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.".            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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