REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

          Art. 3                                                                
Tipologie delle manifestazioni fieristiche                                      
1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla               
presente legge le seguenti tipologie:                                           
a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al                   
pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche            
con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;                         
b) fiere specializzate, limitate ad uno o piu' settori merceologici             
omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali,           
dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione,              
senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con                   
contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico            
in qualita' di visitatore;                                                      
c) mostre-mercato, limitate ad uno o piu' settori merceologici                  
omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori                 
professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti              
esposti;                                                                        
d) esposizioni, le manifestazioni aperte al pubblico dirette alla               
promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione            
di ogni immediata finalita' commerciale.                                        
2. L'attivita' di vendita all'interno delle "fiere generali" e delle            
"mostre-mercato" e l'accesso al pubblico indifferenziato per le                 
"fiere specializzate" sono disciplinati esclusivamente dal                      
regolamento di manifestazione.                                                  
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, devono                   
comunque applicarsi tutte le normative igienico-sanitarie e di                  
sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.                 
4. La durata delle manifestazioni fieristiche non puo' superare di              
norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via                    
eccezionale dall'Amministrazione competente in presenza di                      
particolari condizioni produttive e commerciali.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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