REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO I                                                                     
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 3                                                                
Calcolo dell'importo stimato dell'appalto                                       
1. L'importo stimato dell'appalto e' calcolato con riferimento                  
all'insieme delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto; se                
l'appalto e' ripartito in piu' lotti il suo valore e' dato dalla                
somma del valore dei singoli lotti.                                             
2. Per gli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo e           
per quelli che presentano carattere di regolarita' o sono destinati             
ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore                     
dell'appalto e' stabilito applicando le disposizioni dell'Unione                
Europea che disciplinano il calcolo dell'importo stimato degli                  
appalti di forniture e di servizi.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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