REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 34

DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI E MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO"

          Art. 3                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed              
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 16 novembre 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1662 del 3 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 541 (VII                      
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2000;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 39 in data 18 ottobre 2000;                                          
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente.                                          
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 dell'11              
ottobre 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula           
del consigliere Cotti;                                                          
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre                
2000, atto n. 8/2000;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1355/4.1.20/C.G.              
del 13 novembre 2000.                                                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina