REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 3                                                                
Fondi statali assegnati alla Regione                                            
in chiusura dell'esercizio 1999 (Partite zoppe)                                 
1. La differenza di Lire 29.218.209.750 (Euro 15.089.946,00) fra                
l'ammontare delle variazioni apportate al bilancio di competenza                
della parte entrata e quelle apportate al bilancio di competenza                
della parte spesa e' dovuta all'iscrizione, nella parte spesa del               
bilancio di competenza per l'esercizio 2000, di assegnazioni statali            
a destinazione vincolata le cui entrate sono state acquisite al                 
Bilancio 1999 in chiusura dell'esercizio e le relative spese sono               
state attribuite alla competenza dell'esercizio successivo, secondo             
quanto disposto dall'art. 40, comma 4, della L.R. 6 luglio 1977, n.             
31 e successive modificazioni. Alle variazioni necessarie per                   
l'attribuzione delle relative spese all'esercizio 2000, si e'                   
provveduto, considerata l'urgenza di attivazione delle stesse, con              
appositi atti amministrativi (delibere di Giunta nn. 2730, 2814,                
2815, 2816, 2817, 2818 e 2819 del 30 dicembre 1999).                            
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 4 dell'art. 40 della L.R. 31/77, citata alla nota            
al titolo, e' il seguente:                                                      
"Art. 40 - Fondi statali assegnati alla Regione                                 
omissis                                                                         
La Regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene la                       
assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente               
articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio           
immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo                
all'impegno di tali spese, a norma del successivo art. 57, entro il             
termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.             
In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio              
per l'esercizio successivo a norma del primo comma dell'art. 38                 
possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione                  
dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio                         
dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di intervenuta            
esecutivita' della delibera di variazione del bilancio, anche in                
pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo                 
esercizio.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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