REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

          Art. 2                                                                
Funzioni regionali in materia di sport                                          
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:                                    
a) organizzazione e coordinamento di attivita' di monitoraggio, studi           
e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel                  
settore dello sport;                                                            
b) programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi             
destinati all'attivita' sportiva, al fine di favorire la loro                   
effettiva fruizione da parte dei cittadini, la perequazione della               
dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il                     
miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle                       
attrezzature esistenti;                                                         
c) incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi           
e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore           
dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti             
di credito;                                                                     
d) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare              
dei bambini, dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce,             
degli anziani e dei soggetti piu' svantaggiati, in collaborazione con           
gli Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e gli enti di              
promozione sportiva;                                                            
e) formazione e qualificazione degli operatori;                                 
f) tutela dei cittadini che praticano lo sport, anche definendo                 
standard e requisiti per lo svolgimento di attivita';                           
g) tutela della salute dei praticanti l'attivita' sportiva attraverso           
forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la                  
pratica sportiva agonistica ed amatoriale;                                      
h) promozione di interventi diretti a diffondere l'attivita' motoria            
e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e                   
recupero della salute fisica e psichica.                                        
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito                
della propria programmazione e secondo le disposizioni di cui al                
presente articolo.                                                              
3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b)            
e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al Titolo II            
concernente la costruzione, l'adeguamento, la riconversione,                    
l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle                         
infrastrutture e delle attrezzature.                                            
4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono                   
realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con                
soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute           
dal CONI e con le associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli             
Albi provinciali di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10, attraverso:              
a) la concessione di contributi per attivita', iniziative                       
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di               
livello almeno regionale;                                                       
b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del           
benessere psico-fisico dei cittadini nonche' per la diffusione ed il            
corretto esercizio delle attivita' sportive.                                    
5. Le funzioni di cui alle lettere g) ed h) del comma 1, sono                   
realizzate in sede di attuazione del Piano sanitario regionale,                 
attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo           
le strutture del Servizio sanitario regionale.                                  
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 4                                                                         
La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 concerne Norme per la promozione e la               
valorizzazione dell'associazionismo.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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