LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Art. 2
Funzioni regionali in materia di sport
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) organizzazione e coordinamento di attivita' di monitoraggio, studi
e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel
settore dello sport;
b) programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi
destinati all'attivita' sportiva, al fine di favorire la loro
effettiva fruizione da parte dei cittadini, la perequazione della
dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il
miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle
attrezzature esistenti;
c) incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi
e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore
dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti
di credito;
d) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare
dei bambini, dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce,
degli anziani e dei soggetti piu' svantaggiati, in collaborazione con
gli Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e gli enti di
promozione sportiva;
e) formazione e qualificazione degli operatori;
f) tutela dei cittadini che praticano lo sport, anche definendo
standard e requisiti per lo svolgimento di attivita';
g) tutela della salute dei praticanti l'attivita' sportiva attraverso
forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la
pratica sportiva agonistica ed amatoriale;
h) promozione di interventi diretti a diffondere l'attivita' motoria
e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e
recupero della salute fisica e psichica.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito
della propria programmazione e secondo le disposizioni di cui al
presente articolo.
3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b)
e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al Titolo II
concernente la costruzione, l'adeguamento, la riconversione,
l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle
infrastrutture e delle attrezzature.
4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono
realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute
dal CONI e con le associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli
Albi provinciali di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10, attraverso:
a) la concessione di contributi per attivita', iniziative
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di
livello almeno regionale;
b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del
benessere psico-fisico dei cittadini nonche' per la diffusione ed il
corretto esercizio delle attivita' sportive.
5. Le funzioni di cui alle lettere g) ed h) del comma 1, sono
realizzate in sede di attuazione del Piano sanitario regionale,
attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo
le strutture del Servizio sanitario regionale.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 4
La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 concerne Norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo.