REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini della presente legge si intendono per:                               
a) "manifestazioni fieristiche", le attivita' limitate nel tempo e              
svolte in regime di libera concorrenza, in idonee strutture                     
espositive per la presentazione, la promozione o la                             
commercializzazione di beni e servizi;                                          
b) "espositori", i soggetti pubblici e privati che partecipano alle             
manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere              
beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni               
operanti nei settori economici oggetto delle attivita' fieristiche;             
c) "visitatori", coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche,           
siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei             
settori economici oggetto della rassegna;                                       
d) "organizzazione" e "organizzatori di manifestazioni",                        
rispettivamente le attivita' di progettazione, realizzazione e                  
promozione di manifestazioni fieristiche e i soggetti che siano                 
dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di           
tali attivita'. Gli organizzatori provenienti dai Paesi membri                  
dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi            
ordinamenti di appartenenza.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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