LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2
Pubbliche forniture e prestazioni di servizi
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso, conclusi
per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un fornitore,
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto
di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa e
installazione.
2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso,
conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un
prestatore di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi,
ivi compresi i servizi bancari, assicurativi, finanziari,
informatici, di consulenza, di studio e ricerca, di formazione del
personale.
3. Gli appalti che, insieme a forniture e/o a servizi, comprendano
anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di forniture
e/o di servizi qualora, motivatamente, i lavori assumano funzione
accessoria rispetto alle forniture o ai servizi e, comunque, non
costituiscano l'oggetto economico principale dell'appalto.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il bando, la lettera d'invito o il
capitolato speciale individuano i lavori compresi nell'appalto e i
requisiti che, ai sensi della legislazione vigente in materia di
lavori pubblici, sono richiesti per poter partecipare, singolarmente
o in raggruppamento temporaneo, alla gara.