REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO I                                                                     
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 2                                                                
Pubbliche forniture e prestazioni di servizi                                    
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso, conclusi             
per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un fornitore,            
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la                     
locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto             
di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa e                     
installazione.                                                                  
2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso,             
conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un              
prestatore di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi,             
ivi compresi i servizi bancari, assicurativi, finanziari,                       
informatici, di consulenza, di studio e ricerca, di formazione del              
personale.                                                                      
3. Gli appalti che, insieme a forniture e/o a servizi, comprendano              
anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di forniture             
e/o di servizi qualora, motivatamente, i lavori assumano funzione               
accessoria rispetto alle forniture o ai servizi e, comunque, non                
costituiscano l'oggetto economico principale dell'appalto.                      
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il bando, la lettera d'invito o il           
capitolato speciale individuano i lavori compresi nell'appalto e i              
requisiti che, ai sensi della legislazione vigente in materia di                
lavori pubblici, sono richiesti per poter partecipare, singolarmente            
o in raggruppamento temporaneo, alla gara.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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