LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 34
DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI E MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO"
Art. 2
Modifica dell'art. 42 della L.R. n. 20 del 2000
1. Nel comma 2 dell'art. 42 della L.R. n. 20 del 2000, le parole:
"entro sei mesi" sono sostituite con le parole: "entro dodici mesi".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 42 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20,
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio,
cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere
omissis
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti
generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.".