REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

          Art. 2                                                                
Campo di applicazione                                                           
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli                   
apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della                 
Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale,             
nonche' della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.           
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n.             
1214 saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel           
rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro                 
centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il DPR 5 agosto 1966, n. 1214 concerne Nuove norme sulle                     
concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.             
2) Il DM 381/98 e' citato alla nota 1) all'art. 1.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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