REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
CAPO I                                                                          
Disposizioni generali                                                           
          Art. 1                                                                
Finalita' e definizioni                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello                
sport e della pratica delle attivita' motorio sportive e ricreative             
sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei               
cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento           
degli stili di vita.                                                            
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per                
tutti i cittadini mediante:                                                     
a) un coordinamento degli interventi di politica sociale per il                 
benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della                  
pratica delle attivita' motorio ricreative e sportive, favorendone              
l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative,            
formative, culturali, della salute, della tutela sanitaria e miranti            
al superamento del disagio sociale;                                             
b) una equilibrata distribuzione e congruita' degli impianti e degli            
spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilita' di                 
partecipare ad attivita' fisico-ricreative in un ambiente sicuro e              
sano.                                                                           
3. A tal fine la Regione:                                                       
a) promuove l'attivita' degli enti e delle associazioni che operano             
senza fini di lucro;                                                            
b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli                
impianti sportivi, privilegiando le forme piu' adeguate di gestione             
degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;                          
c) promuove attivita' ed iniziative volte al sostegno                           
dell'associazionismo sportivo;                                                  
d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive, con quelle                
turistiche e culturali, economiche ed i relativi interventi in                  
materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e              
servizi per la mobilita' ed il tempo libero, in un quadro di                    
valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;              
e) promuove la diffusione delle attivita' sportive nelle scuole,                
sostenendo la cultura dell'attivita' motorio ricreativa in accordo              
con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il               
rapporto con le associazioni del territorio.                                    
4. Ai fini della presente legge, si intende per sport qualsiasi forma           
di attivita' fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o            
non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli                
stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle            
relazioni sociali e l'ottenimento di risultati competitivi. Sono                
escluse dai benefici della presente legge le attivita' svolte in                
ambito professionistico.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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