REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 37

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Diminuzione dei tributi automobilistici regionali                               
1. Per i pagamenti da eseguire dal 1/1/2001 e relativi a periodi                
fissi successivi a tale data non si applica l'aumento delle tasse               
automobilistiche regionali disposto dalla L.R. n. 37 del 6 novembre             
1998.                                                                           
2. Ai veicoli esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. n. 37           
del 1998, dall'applicazione della medesima, non si applica l'aumento            
disposto dalla L.R. n. 36 del 3 novembre 1997, con la stessa                    
decorrenza di cui al comma 1.                                                   
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 6 novembre 1998, n. 37 concerne Aumento della tassa                  
automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale.                
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 37/98, citata alla               
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 1 - Aumento della tassa automobilistica regionale e della                 
soprattassa annuale regionale                                                   
omissis                                                                         
2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica ai veicoli a motore               
assoggettati a tassa in base alla portata, in quanto ricadenti gia'             
nell'aumento disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 1               
della L.R. 3 novembre 1997, n. 36.                                              
omissis".                                                                       
3) La L.R. 3 novembre 1997, n. 36 concerne Aumento dei tributi                  
automobilistici regionali e dell'addizionale regionale all'imposta di           
consumo sul gas metano usato come combustibile.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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