REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Stato di previsione delle entrate                                               
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario           
2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.            
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di           
previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 3.108.146.120.957            
(Euro 1.605.223.507,55), quanto alla previsione di competenza, e                
aumentato di Lire 4.062.658.935.514 (Euro 2.098.188.235,89) quanto              
alla previsione di cassa.                                                       
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 37 - Assestamento di bilancio                                             
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge                    
l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede                       
all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1) del secondo comma           
- residui presunti al termine dell'esercizio precedente - ed al terzo           
comma - saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza                
iniziale presunta di cassa - del precedente art. 16; nonche' alle               
variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di              
equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti            
articoli 19 e 20.                                                               
L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata alla           
approvazione del rendiconto generale della Regione.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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