LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Finalita'
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero
dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6
agosto 1990, n. 223, stabilisce con la presente legge le norme per
perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria
della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della
pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la
localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli
impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti
elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella
normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualita'.
3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e
della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi
di qualita' al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai
campi elettromagnetici.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381
concerne Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti
di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
2) La Legge 6 agosto 1990, n. 223 concerne Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato.