REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 417

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Rimini, relativamente all'anno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n. 362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al                       
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto               
dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD           
27 luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge           
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno           
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni                 
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino            
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                   
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;                   
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;                                      
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha              
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,               
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo                  
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000 e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di           
competenza della Giunta regionale;                                              
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore                 
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;preso               
atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in ossequio al             
disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32, dagli Enti               
locali ed organi sopra indicati;                                                
rilevato che per i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica,                   
Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca,            
Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni,                   
Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano,                   
Torriana, Verucchio la vigente pianta organica soddisfa le esigenze             
della popolazione residente nei comuni stessi;                                  
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che l'Amministrazione comunale di Rimini, Comune con                
130.074 abitanti e n. 33 sedi farmaceutiche, insieme con la                     
Commissione provinciale ex art. 2 della L.R. 32/82 e la competente              
Azienda Unita' sanitaria locale, ha chiesto, ai sensi di quanto                 
previsto dall'art. 5 della Legge 362/91, la istituzione di una sede             
farmaceutica da ubicare in localita' Alba Adriatica, disponibile per            
il solo trasferimento da parte dei titolari di sedi farmaceutiche del           
centro storico, al fine di migliorare l'assistenza farmaceutica alla            
popolazione residente in tale zona;                                             
rilevato che tale richiesta deriva:                                             
a) dall'analisi della popolazione che, nella zona di Alba Adriatica             
risulta pari a 4.597 unita' ed e' piu' che raddoppiata negli ultimi             
trenta anni, per effetto di nuovi insediamenti abitativi;                       
b) dall'oggettivo disagio derivante agli abitanti di tale zona per              
l'accesso alla farmacia piu' vicina, rappresentato dalla linea                  
ferroviaria Rimini-Ancona, che crea un'oggettiva separazione, non               
completamente superabile anche dal punto di vista viario;                       
considerato inoltre che la popolazione del comune di Rimini e'                  
sostanzialmente immutata; che nel centro storico risulta diminuita,             
registrando n. 27.179 abitanti nel 1997 rispetto a 27.875 unita'                
residenti nell'anno 1992, per effetto dello spostamento dei residenti           
in conseguenza dell'urbanizzazione di zone periferiche e di                     
modificazioni della viabilita', con tendenza continua alla                      
diminuzione e che nel centro storico sono presenti otto farmacie, con           
un rapporto farmacie-abitanti pari a 3.746;                                     
ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti di cui al               
citato art. 5 della Legge 362/91 e quindi si possa accogliere tale              
richiesta;                                                                      
considerato altresi' che la stessa Amministrazione comunale di Rimini           
ha richiesto di individuare un'ulteriore nuova sede farmaceutica da             
ubicare in localita' Padulli e disponibile anch'essa per                        
trasferimento di farmacia dal centro storico;                                   
ritenuto, in piena condivisione dei pareri espressi dalla competente            
Azienda Unita' sanitaria locale e dalla Commissione provinciale, di             
non accogliere tale richiesta, in quanto l'avvenuto trasferimento               
della farmacia Bilancioni in Via di Mezzo n. 56 e quindi in                     
prossimita' della predetta zona Padulli, ha modificato la situazione            
in termini di miglioramento dell'assistenza farmaceutica;                       
preso atto che il TAR Emilia-Romagna, Sezione I, Bologna con sentenza           
552/99 ha annullato la delibera della Giunta regionale n. 2556 del              
22/12/1997 recante l'approvazione della pianta organica delle sedi              
farmaceutiche del comune di Rimini, nella parte in cui ha modificato            
la circoscrizione della sede territoriale n. 8 e della confinante               
sede n. 7;                                                                      
considerato che avverso la sentenza sopracitata, e' stato promosso              
ricorso al Consiglio di Stato;                                                  
valutato che la periodica revisione della pianta organica delle sedi            
farmaceutiche, in funzione di tener conto degli interessi                       
dell'organizzazione del servizio con le esigenze della popolazione,             
non puo' essere considerata meramente confermativa della precedente,            
anche se non contenga alcuna variazione;                                        
ritenuta tuttora la sussistenza dei presupposti che portarono alla              
modificazione delle circoscrizioni delle sedi n. 7 e n. 8,                      
consentendo il trasferimento della farmacia afferente la sede n. 7 e,           
piu' in particolare:                                                            
- il mantenimento di un servizio, gia' radicato da anni nella                   
medesima zona che soddisfa le esigenze della popolazione stabile ivi            
insediata e, di conseguenza, riduce al minimo ogni possibile disagio            
all'utenza;                                                                     
- il miglioramento dell'assistenza farmaceutica alla popolazione,               
consentendo di svolgere l'attivita' in maniera piu' decorosa e                  
consona al tipo di servizio fornito;                                            
ritenuto pertanto di confermare le circoscrizioni delle sedi                    
farmaceutiche n. 7 e n. 8, come modificate nell'atto deliberativo n.            
2556 del 22/12/1997 della Giunta regionale;                                     
considerato che l'Amministrazione comunale di Santarcangelo di                  
Romagna, Comune con 18.385 abitanti e n. 4 sedi farmaceutiche,                  
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini e la competente                     
Commissione provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 32/82 hanno                
richiesto l'istituzione della quinta sede farmaceutica sulla base del           
criterio demografico;                                                           
ritenuto di accogliere tale richiesta in quanto sussistono i                    
requisiti demografici previsti dall'art. 1 della Legge 362/91;                  
preso atto:                                                                     
- dei pareri favorevoli alle proposte regionale espressi dal Comune             
Santarcangelo di Romagna nonche' dal Comune di Rimini limitatamente             
all'istituzione di una nuova sede in localita' Alba Adriatica;                  
- dei pareri favorevoli espressi dall'Azienda Unita' sanitaria locale           
di Rimini e dalla Commissione provinciale di cui all'art. 2 della               
L.R. 32/82;                                                                     
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Rimini al 31 dicembre 1997, pubblicata            
dall'Istituto centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico               
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge           
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della              
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                 
farmacie/popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visti:                                                                          
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio              
1934, n. 1265;                                                                  
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                                
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                               
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                               
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                                 
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                                
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                            
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                               
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                             
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Distretti sanitari, dott. Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'           
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e                  
settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della propria               
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Servizi sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' del            
presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della               
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;               
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
comuni della provincia di Rimini, acquisita agli atti dell'Ufficio              
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7104/BAS             
del 21/2/2000;                                                                  
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso            
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal                 
citato art. 1 della Legge 362/91;                                               
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
gubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Rimini.                         
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE                                                  
DELLA PROVINCIA DI RIMINI                                                       
1998                                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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