DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 523
Riserva naturale orientata "Monte Prinzera". Approvazione del programma di gestione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 1991, n.
422 e' stata istituita la Riserva naturale orientata "Monte Prinzera"
la cui gestione e' stata affidata al Comune di Fornovo di Taro in
attesa della costituzione del consorzio tra gli Enti locali
interessati (Comunita' Montana delle Valli del Taro e del Ceno e
Comuni di Fornovo di Taro e di Terenzo);
- che il suddetto atto istitutivo ha definito, tra l'altro, le
seguenti finalita':
a) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di
diversita' biologica, ecologica ed ambientale dell'area;
b) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro
habitat specifici;
c) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne
la riqualificazione e il restauro;
d) promuovere le attivita' di ricerca scientifica e culturale, la
sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
e) favorire nei terreni adibiti a coltura la pratica di tecniche di
conservazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino
della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale,
l'agricoltura biologica;
f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di
garantire la conservazione della diversita' ambientale ed un
equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la
ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;
g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e
architettonico e le antiche forme di insediamento umano;
h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi
compatibili allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni
naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione;
- che con lo stesso atto il Comune di Fornovo di Taro e' stato
incaricato di redigere e adottare, d'intesa con il Comune di Terenzo,
il programma di gestione della Riserva naturale, di cui all'art. 25
bis della L.R. 11/88, al fine di:
- individuare gli interventi di manutenzione, restauro e
riqualificazione ambientale e del paesaggio necessari ad assicurare
il perseguimento delle finalita' istitutive;
- individuare gli interventi per la cura, la manutenzione e la
conversione dei boschi e per mantenere la diversita' e la
complessita' delle comunita' vegetali;
- indicare i criteri e gli interventi per una corretta gestione
faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversita';
- programmare le attivita' di studio, di controllo e di monitoraggio,
la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;
- individuare i criteri di compatibilita' per le attivita' di
fruizione e dettare le relative norme regolamentari;
- stabilire i tempi e le modalita' per la cessazione delle attivita'
incompatibili con le finalita' della Riserva, fissando altresi' i
criteri e i parametri per i relativi indennizzi;
- fissare, in conformita' col disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88,
i criteri per la determinazione delle sanzioni da applicare per le
violazioni alle norme contenute nell'atto istitutivo e nello stesso
programma di gestione;
- che la Regione, nell'ambito delle sue attivita' di promozione,
indirizzo e coordinamento, ha emanato, con deliberazione della Giunta
regionale 6 marzo 1996, n. 364, una direttiva al fine di indicare con
un livello di maggiore dettaglio i criteri, i metodi e i contenuti
per la formazione dei programmi di gestione delle Riserve;constatato:
- che i Comuni di Fornovo di Taro e di Terenzo hanno adottato,
rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 9
gennaio 1999 e n. 2 del 26 gennaio 1999, il programma di gestione
della Riserva naturale orientata "Monte Prinzera";
- che il suddetto programma di gestione e' stato inviato dal Comune
di Fornovo di Taro, con nota prot. n. 2088 dell'1 marzo 1999,
all'Assessorato Territorio, Programmazione e Ambiente della Regione
per l'approvazione;
- che gli Uffici regionali competenti hanno richiesto un'integrazione
degli elaborati che e' stata prodotta e trasmessa in data 7 luglio
1999 con nota prot. n. 7570;
- che gli atti amministrativi risultano completi e regolari;
- che gli atti tecnici risultano costituiti come segue:
- Elaborato 1 contenente:
Parte introduttiva
Parte prima - Analisi del territorio della Riserva
Parte seconda - Indirizzi e piani per la gestione
Parte terza - Norme regolamentari;
- Elaborato 2 - Allegati vari;
- Elaborati cartografici (n. 25);
constatato inoltre che su tale programma di gestione il Comitato
consultivo regionale per l'Ambiente naturale si e' espresso nella
seduta del 16 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 25 bis della L.R.
11/88 e successive modificazioni, formulando le seguenti
considerazioni:
considerato:
- che il programma presenta alcuni aspetti di non conformita' con la
direttiva regionale per l'elaborazione dei programmi di gestione
delle riserve naturali, con gli strumenti legislativi e normativi
vigenti e con le stesse finalita' istitutive dell'area protetta,
rispetto ai quali si formulano le osservazioni e le prescrizioni di
seguito elencate;
- che le analisi del territorio della Riserva ed i relativi elaborati
cartografici non sempre contengono le conoscenze necessarie e le
indicazioni idonee per effettuare scelte gestionali scientificamente
fondate, cosi' come la mancanza di una appropriata sintesi dei
diversi contenuti settoriali non consente di effettuare valutazioni
ecologiche globali.
In particolare l'analisi floristica risulta confusa e imprecisa: ad
esempio in relazione si afferma che le specie presenti nella Riserva
sono 340 mentre dagli elenchi allegati risultano in numero inferiore;
l'Allegato A poi e' incompleto e redatto senza un criterio
ordinatorio, non correlabile alla tabella riportata in relazione.
L'individuazione delle specie di interesse conservazionistico e'
imprecisa: ne sono menzionate alcune sicuramente non rare o
meritevoli di particolari attenzioni (Bellevalia romana, Viola
reichembachiana, Thymus serpyllum, Scabiosa columbaria, Narcissus
incomparabilis, ecc.), mentre altre non ricomprese in elenco
risultano di notevole interesse (come ad esempio Viscum album).
Le tipologie della vegetazione e degli habitat secondo Corine non
sono cartografate e quindi risultano pressoche' prive di valore
gestionale, cosi' come non vengono localizzati i popolamenti delle
specie floristiche di particolare interesse conservazionistico.
Anche l'analisi sul popolamento faunistico non appare
sufficientemente approfondita: tempi e modi di conduzione degli studi
sui vertebrati sono stati svolti per un periodo di tempo troppo
limitato e spesso non adatto; non vengono citate le metodologie
utilizzate per i rilevamenti e si riscontrano alcune imprecisioni; di
molte specie non si hanno dati certi sulla presenza/assenza. Riguardo
agli invertebrati non vengono riportate due specie dell'Allegato I
della direttiva 92/43 CEE che dall'esame dei dati della ricerca
Bioitaly risultano presenti nell'area (Cerambyx cerdo, Lucanus
cervus).
Non sempre vi e' corrispondenza tra le indicazioni della relazione e
quanto riportato nelle carte (ad esempio le "salde" descritte nella
sezione geologica non si ritrovano in cartografia).
Inoltre in diversi casi, come ad esempio per le emergenze floristiche
e le aree di importanza naturalistica, non vengono indicati i criteri
e le metodologie sulla cui base sono state redatte le cartografie.
L'analisi storica e antropologica e' poco significativa in quanto
riguarda aree esterne alla Riserva.
Le indicazioni di carattere gestionale fornite dai diversi studi di
settore, sebbene piuttosto generiche, sono in linea di massima
condivisibili; tuttavia non vengono tenute in sufficiente
considerazione nella elaborazione della parte progettuale. Si veda a
questo proposito la sezione riguardante la fauna, le cui
raccomandazioni (impiantare siepi, effettuare colture a perdere,
salvaguardare gli edifici fatiscenti, rifornire di acqua determinati
siti) non sono richiamate nella parte progettuale.
Lo stesso vale per la vegetazione, dove la sintesi conclusiva
attribuisce alla Riserva un insostituibile ruolo, oltre che di
riserva biogenetica per la flora spontanea della regione, anche come
area campione per gli studi sul dinamismo della vegetazione, mentre
gli interventi proposti non prevedono l'individuazione di alcuna area
campione dove effettuare monitoraggi continuativi delle dinamiche
evolutive.
Va inoltre sottolineato come la lettura degli elaborati cartografici
risulti difficoltosa per la scarsa qualita' delle riproduzioni, per
la rappresentazione dei tematismi mediante campiture disegnate a mano
di non immediata comprensione e a volte imprecise, per l'utilizzo di
scale differenti che impediscono una diretta comparazione tra i
diversi tematismi;
- che gli interventi previsti nel periodo di validita' del programma
non sempre sono coerenti con le finalita' e gli obiettivi stabiliti
per la Riserva ne' sufficientemente puntuali e specificati in termini
di modalita', tempi, metodologie e criteri su cui basare i progetti
esecutivi e non presentano le caratteristiche richieste dalla
direttiva regionale;
- che pertanto debbano essere introdotte le modifiche di seguito
descritte con riferimento ai diversi punti della sezione dal titolo
"Indirizzi e piani per la gestione":
1. riguardo agli interventi prospettati al punto A1 non si ritiene
opportuna la verniciatura ne' il rivestimento con materiale
ofiolitico dei manufatti; potra' essere favorita o potenziata la
crescita della vegetazione autoctona qualora cio' non interferisca
con le funzioni idrauliche. La eventuale realizzazione di nuovi
manufatti o il rifacimento di quelli esistenti dovra' prevedere
l'utilizzo di materiali naturali;
2. pur concordando con la necessita' di minimizzare l'impatto
paesaggistico di linee elettriche e per telecomunicazioni di cui ai
punti A2 e A4, si precisa che le azioni prioritarie dovranno
riguardare l'individuazione e la dismissione, a cura degli enti
interessati, delle strutture in disuso.
Secondariamente, ed esclusivamente nei tratti in cui tali impianti
interferiscono con le strutture guida del paesaggio, si dovra'
verificare la possibilita' di realizzare percorsi alternativi a
minore impatto o di interrare le linee qualora cio' non comporti
alterazione degli affioramenti ofiolitici. Non consentita invece la
verniciatura dei tralicci o dei pali con colori mimetici;
3. gli interventi proposti per gli impianti RAI della vetta del Monte
Prinzera, di cui al punto A3, non si ritengono opportuni. Dovra'
essere verificata la possibilita', alla scadenza della concessione e
nell'ambito del piano regionale di riorganizzazione delle emittenti
radio-televisive, di trasferire l'impianto in un sito piu' idoneo. E'
comunque intervento prioritario l'asportazione dei rifiuti (in genere
inerti edilizi come schegge di mattoni, tubi in plastica, materiali
metallici, ecc.) ancora presenti nelle aree circostanti l'impianto;
4. anche gli interventi di verniciatura sulle reti di protezione
delle scarpate sopra la strada, proposti al punto A5, non appaiono
realizzabili: le alterazioni provocate dagli agenti metereologici e
la crescita della vegetazione provvederanno nel tempo a minimizzare
l'impatto visivo della struttura. Eventuali ampiamenti o sostituzioni
dovranno essere realizzati con l'utilizzo di reti metalliche di
colore marrone scuro opaco o comunque con materiali di scarso impatto
visivo;
5. riguardo al problema dell'abbandono dei rifiuti (punto A6) e'
necessario attivare campagne di sensibilizzazione della popolazione
anche attraverso la promozione di "giornate ecologiche" nella
Riserva; non si condivide l'apposizione di cartelli con il divieto di
scarico, non coerente con la generale necessita' di limitare
all'indispensabile l'apposizione di cartelli, fermo restando che tale
divieto e' operante per legge sull'intero territorio regionale;
6. oltre alla sistemazione delle recinzioni esistenti (punto A8) e'
necessario stabilire in modo puntuale criteri e modalita' a cui i
privati si devono attenere nella realizzazione di eventuali nuove
opere che dovranno essere limitate ai casi di reale necessita' e
realizzate con materiali naturali;
7. rispetto agli interventi previsti nell'area di ex-cava (punto A9)
dovranno essere eliminati gli interventi alternativi proposti come
punti sosta e ristoro, giochi, tavoli, ecc. in quanto non coerenti
con le finalita' dell'area protetta;
8. l'acquisizione di aree in proprieta' pubblica (punto A7)
all'interno di un'area protetta deve essere motivata da esigenze di
tutela di particolari emergenze naturalistiche su cui gravano fattori
di minaccia non altrimenti eliminabili oppure da necessita'
gestionali di particolare rilevanza; non si ritiene giustificata
quindi l'acquisizione di aree che interessano quasi l'intera
superficie della Riserva, sulla base delle generiche motivazioni
riportate in relazione. In base alle conoscenze attualmente
disponibili si condivide la necessita' dell'acquisizione, per motivi
di carattere gestionale e di protezione degli habitat naturali, per
le sole aree facenti parte del complesso ofiolitico, contigue e
comprese fra aree gia' in proprieta' pubblica;
9. riguardo alla proposta di modifica del perimetro della Riserva,
pur condividendo l'ipotesi di esclusione della porzione situata a
nord, prevalentemente agricola, e le inclusioni dell'area Pro natura
e dello stagno di Villanova, si fa presente che per modificare il
perimetro occorre attivare una procedura analoga a quella indicata
dalla L.R. 11/88 e successive per l'istituzione delle riserve
naturali. In tale fase dovranno essere prodotti studi piu'
approfonditi sulle aree per le quali si propone l'inclusione, avendo
cura, inoltre, di attestare il confine della Riserva su elementi
identificabili con certezza sul terreno;
10. molti degli obiettivi e degli interventi descritti al punto B1
non sono di competenza della Riserva bensi' di strutture o enti come
l'ARPA (controlli sulla qualita' delle acque), i Servizi provinciali
Difesa del suolo (attingimenti), i Comuni e le Province
(autorizzazioni agli scarichi) con le quali l'Ente di gestione della
Riserva dovra' rapportarsi al fine di assicurare il ripristino di un
sistema idrologico efficente e il piu' possibile naturale. Alla
Riserva spetta il compito di inviduare, in ottemperanza al disposto
dell'art. 25 della Legge 36/94, il deflusso minimo vitale (DMV) in
grado di garantire la salvaguardia degli ecosistemi legati ai corsi
d'acqua. Pertanto viene soppressa la previsione di interventi di
restauro idrogeologico, stabilizzazione dei versanti e dei corpi di
frana (le cui localizzazioni e descrizioni risultano peraltro
piuttosto generiche); tali fenomeni, infatti, qualora non interessino
strade, abitazioni, habitat di specie di interesse
conservazionistico, colture agricole devono essere lasciati evolvere
spontaneamente - in modo particolare in una Riserva naturale -
trattandosi di eventi fisiologici e oltremodo interessanti per lo
studio degli stadi di ricostituzione della vegetazione. Gli eventuali
interventi di difesa del suolo dovranno essere realizzati dagli
organi competenti con modalita' e materiali coerenti con
l'inserimento in un ambito protetto e secondo le tecniche
dell'ingegneria naturalistica;
11. nelle aree di prateria e cespugliate su substrato ofiolitico, di
cui al punto B2, in attesa di effettuare appropriati studi sulle
dinamiche evolutive e sulle potenzialita' di tali ambienti, non e'
consentito alcuno degli interventi proposti (disseminazione,
contenimento di alberi o arbusti, promozione dell'alto fusto). Solo
in casi eccezionali, dopo un attento monitoraggio effettuato per
almeno due anni consecutivi, che accerti situazioni di sofferenza da
parte di popolazioni di specie di notevole importanza causate dallo
sviluppo della vegetazione arborea e/o arbustiva e sentito il parere
del Comitato tecnico scientifico della Riserva (CTS), si potra'
effettuare un contenimento puntuale e selettivo della flora legnosa,
valutando anche la possibilita' di utilizzare a tale scopo una
contenuta e regolamentata attivita' di pascolo.
Nei siti con praterie cespugliate a Calluna vulgaris, di particolare
interesse per l'area protetta, dovra' essere effettuato un
monitoraggio continuativo al fine di verificare la stabilita' delle
formazioni e valutare la necessita' di effettuare gli interventi di
contenimento.
Per i boschi situati in aree ofiolitiche, in assenza dei risultati di
studi specifici sulla vegetazione e sul sistema forestale, non e'
consentito alcuno degli interventi elencati (contenimento e cura dei
castagni, taglio vecchi alberi deperienti, eliminazione robinia,
asportazione sostanza organica, conversione all'alto fusto dei
querceti xerofili a roverella). Esclusivamente nei boschi mesofili a
prevalenza di carpino nero (Ostrieti) che, una volta superato il
turno, abbiano raggiunto un adeguato sviluppo in altezza e diametro
dei polloni e la cui densita' sia tale da rallentare la crescita e
compromettere lo sviluppo futuro della compagine, e' possibile,
sentito il parere del CTS, favorire la transizione graduale verso una
fustaia mista disetanea con leggeri interventi di diradamento volti a
contenere il carpino nero e a conservare le altre specie presenti e
le matricine, agevolando in tal modo la rinnovazione naturale e
l'aumento della diversita' biologica. Lo sviluppo di specie invadenti
come rovo e vitalba deve essere contenuto solo qualora possa causare
danni a specie di particolare importanza conservazionistica;
12. nell'area a substrato sedimentario situata ad est del Prinzera,
peraltro di difficile individuazione in cartografia, si prescrive di
non intervenire in attesa dei risultati degli studi successivamente
descritti, anche in considerazione del fatto che e' ricompresa nelle
cosiddette "aree speciali" e quindi presenta caratteri di maggiore
fragilita';
13. per i prati post-colturali si prescrive di effettuare lo sfalcio
da agosto a febbraio. Sono vietati: l'ampliamento della superfice
coltivata (in ottemperanza al disposto dell'atto istitutivo della
Riserva), il taglio delle siepi e il danneggiamento della vegetazione
spontanea a margine dei coltivi. Per le pratiche colturali dovranno
essere utilizzati sempre gli stessi tracciati esistenti; le
operazioni di manutenzione delle aree sottoposte a set-aside sono a
cura del proprietario;
14. in assenza dell'indicazione dei criteri utilizzati per la
suddivisione delle aree a prato-pascolo in due tipologie -
prati-pascolo a "gestione di mantenimento" e a "gestione evolutiva" -
e quindi di elementi di conoscenza sufficienti per decidere dove
intervenire contrastando l'evoluzione naturale e dove agire per
favorirla, tali aree dovranno essere lasciate all'evoluzione
spontanea per il periodo di valita' del presente programma. Qualora,
sulla base dei risultati di studi e monitoraggi, al fine di tutelare
specie di primario interesse conservazionistico, si ritenesse
necessario mantenere inalterate alcune delle praterie presenti
contrastando il progressivo incespugliamento, sentito il parere del
CTS, potranno essere effettuati sfalci periodici della vegetazione o
in alternativa ripristinata l'attivita' di pascolo. E' comunque
vietato lo sradicamento di qualsiasi pianta, pericoloso specialmente
in aree come queste molto spesso predisposte al dissesto. Le
situazioni di prato-pascolo su terreni argillosi e i siti dove si
prevede di intervenire con consolidamenti del suolo, impianti di
specie, e cosi' via non vengono cartografati e sufficientemente
descritti e pertanto, anche in base a quanto espresso al punto 10.,
tali azioni non si consentono;
15. anche per le praterie cespugliate, le macchie e i cespuglieti
vengono indicate due tipologie di gestione in assenza di studi sulle
dinamiche evolutive e senza esplicitare i criteri utilizzati per tale
classificazione. Pertanto anche in questi ambienti non si consente
alcun tipo di intervento per il periodo di validita' del presente
programma. Le scarpate argillose che necessitano di opere finalizzate
al ripristino di situazioni antecedenti all'intervento umano non
vengono localizzate con precisione e le indicazioni metodologiche e i
criteri su cui basare i progetti esecutivi non vengono indicati:
pertanto tali azioni non si consentono;
16. i boschi su substrati sedimentari vengono suddivisi in due
categorie gestionali, indipendentemente dalla tipologia vegetazionale
di appartenenza: "zone ed elementi boschivi a rispetto ambientale" e
"zone ed elementi boschivi sparsi". Per i primi, che comprendono le
formazioni di maggiore pregio, il programma prevede un'ampia gamma di
interventi e di utilizzi che spaziano dal taglio selettivo a nuovi
impianti, dalla ripulitura da infestanti alla conversione al ceduo
composto e all'alto fusto, fino al taglio del ceduo "una tantum". In
mancanza di elementi conoscitivi sulla struttura e composizione delle
fitocenosi ed in assenza di studi sulle tipologie forestali, si
ritiene necessario sospendere la possibilita' di effettuare
interventi per il periodo di validita' del presente programma, al
fine di verificare, sulla base dei risultati degli appositi studi che
dovranno essere attivati, l'opportunita' di effettuare interventi
mirati e regolamentare gli eventuali utilizzi forestali consentiti.
Solo nei boschi mesofili (Laburno-Ostryon), che abbiano superato di
una volta e mezzo il turno e raggiunto un'elevata densita' e un
adeguato sviluppo in altezza e diametro dei polloni, possono essere
consentiti, previo parere del CTS, limitati interventi di conversione
all'alto fusto. Tali interventi dovranno essere progettati in modo da
salvaguardare la composizione in specie e lo strato arbustivo
presente, utilizzando la tecnica del "diradamento basso".
Riguardo ai territori classificati come "zone ed elementi boschivi
sparsi" costituiti da cedui di minor pregio, pur in carenza di
analisi forestali e vegetazionali, si ritiene di poter consentire il
tradizionale taglio del ceduo per fabbisogni familiari nel rispetto
delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF) e delle
seguenti ulteriori disposizioni:
- numero minimo di matricine (piante da seme e polloni) da
rilasciare: 100/ha;
- divieto di taglio di specie, generalmente del piano dominato
cosidette secondarie, in via di rarefazione come sorbi, cornioli,
viburni, tigli, olmi, frassini, maggiociondoli, prugnoli, perastri,
biancospini, ecc.;
- obbligo di rilascio degli esemplari di qualsiasi specie autoctona
di diametro superiore ai 30 cm. e parte degli esemplari morti in
piedi scelti tra quelli di maggiore diametro e piu' ricchi di
cavita';
- massima superficie continua su cui effettuare il taglio annuale:
1,5 ha;
- divieto di apertura di nuove piste, anche temporanee, per
l'esbosco.
Gli interventi forestali di cui sopra potranno essere ammessi solo
qualora la richiesta provenga dai proprietari privati; nessun
intervento forestale di iniziativa pubblica e' consentito nelle aree
boscate della Riserva per il periodo di validita' del presente
programma di gestione.
L'intenzione di procedere ai tagli dovra' essere comunicata all'Ente
delegato (Comunita' Montana delle Valli del Taro e del Ceno) che, in
accordo con l'Ente di gestione della Riserva, sentito il parere del
CTS, provvedera' al rilascio dell'autorizzazione.
La possibilita' di effettuare interventi fitosanitari sul castagno
deve essere soppressa in quanto trattasi di specie non indigena, la
cui progressiva rarefazione non causa particolari alterazioni degli
equilibri naturali. Anche riguardo agli olmi affetti da grafiosi non
si ritiene di dover intervenire in quanto si tratta di eventi
naturali che in una Riserva vanno monitorati e lasciati evolvere
fintanto che non diventino potenzialmente pericolosi per la
conservazione della specie;
17. riguardo alle attivita' di pascolo e allevamento di cui al punto
B3, si prescrive il divieto di pascolo nella porzione di territorio a
nord/ovest di Piazza di Sopra, che nella Carta della stabilita' dei
versanti risulta trovarsi in zona dissestata, in modo da non favorire
l'innesco di ulteriori fenomeni franosi. Non si consente la cattura
di sciami di api selvatiche per la creazione di nuovi allevamenti;
18. relativamente alla gestione della fauna selvatica non sono
ammissibili gli interventi di ripopolamento, reintroduzione e
prelievo in quanto in contrasto con le finalita' di un'area protetta
che deve prioritariamente ripristinare condizioni ambientali adeguate
alla riproduzione locale delle specie di fauna selvatica. Prima di
prospettare tali interventi devono quindi essere risolti i problemi
conservazionistici delle specie presenti e si deve possedere
un'approfondita conoscenza del patrimonio naturale e delle sue
diverse componenti, degli equilibri ecologici e delle dinamiche di
popolazione. Pertanto gli interventi proposti per il settore
faunistico non sono ammissibili ad eccezione della realizzazione
degli studi e delle ricerche di cui al successivo punto 19. Si
concorda invece con la necessita' di individuare una fascia di
rispetto attorno alla Riserva dove vietare l'attivita' venatoria, la
cui estensione verra' definita con precisione in seguito ai risultati
degli studi in programma; tale proposta dovra' essere avanzata alla
Provincia di Parma in sede di predisposizione degli strumenti di
settore di competenza di tale Ente;
19. gli studi e le ricerche che si intendono attivare, elencati nella
Sezione C, sono assai numerosi e privi di indicazioni di priorita';
non e' prevista la predisposizione di un sistema di gestione
informatizzata di banche-dati in grado di immagazzinare i dati
derivanti dalle diverse ricerche e di prevedere in output sistemi
valutativi che consentano di assumere decisioni gestionali fondate
dal punto di vista scientifico. Alcune ricerche poi appaiono slegate
dai problemi di carattere conservazionistico propri della Riserva e
poco rispondenti alle esigenze gestionali dell'area protetta.
Cio' premesso, si ritengono condivisibili, oltre agli studi da
considerarsi prioritari per l'elaborazione del prossimo programma di
gestione e che verranno piu' oltre indicati, le seguenti attivita' di
ricerca:
- monitoraggio fotografico (cfr. C1) finalizzato a creare una
banca-dati per immagini della Riserva: non si consente l'apposizione
di tabelle segnaletiche nei luoghi di ripresa;
- monitoraggio dei fattori meteoclimatici (cfr. C2) mediante
l'installazione di due centraline in zone controllate: una sulla
vetta del Monte Prinzera presso il ripetitore RAI e l'altra a Piazza
di Sotto;
- studio degli aspetti pedologici (cfr. C8) con elaborazione finale
di specifica cartografia;
- rilevamento microgeografico e monitoraggio delle popolazioni
floristiche di maggiore interesse conservazionistico (cfr. C10) da
ricomprendere in uno studio piu' complessivo come descritto alla
successiva lettera a);
- le ricerche fitosociologiche (cfr. C13), analogamente da
ricomprendere nello studio descritto alla successiva lettera b);
- ricerche sulle comunita' di invertebrati delle zone ofiolitiche
(cfr. C15): l'elenco dovra' essere corredato di informazioni su
rarita', rappresentativita', elementi di interesse biogeografico ed
ecologico delle specie, fattori di minaccia;
- ricerche e monitoraggi sull'avifauna (cfr. C17): dovranno prevedere
la messa a punto di criteri per l'individuazione delle specie di
interesse conservazionistico;
- ricerche e monitoraggio della mammalofauna (cfr. C18); si prescrive
di monitorare costantemente le seguenti specie: volpe, cinghiale,
lepre e capriolo per stabilire il trend delle popolazioni e di
predisporre censimenti per determinare la presenza/assenza di
micromammiferi e altri carnivori.
Si prescrive, inoltre, l'attivazione di studi idrodinamici
sistematici sul regime idrico dei corsi d'acqua in modo da
individuare il livello di deflusso necessario al mantenimento della
vita negli alvei (MDV) e a non danneggiare gli equilibri negli
ecosistemi ripari.
Nel periodo di validita' del presente programma, l'Ente di gestione
della Riserva deve mettere a punto un sistema di gestione
informatizzata dei dati (DBMS) che consenta di raccogliere i
risultati dalle ricerche in banche-dati da aggiornare in continuo
sulla base del progredire delle conoscenze; inoltre dovra' provvedere
ad attivare sistemi di monitoraggio per la gestione ecologica
dell'area protetta e della sua fruizione.
Non si considerano prioritarie, e pertanto non sono ammissibili per
il periodo di validita' del presente programma, le restanti attivita'
di ricerca elencate nel documento proposto;
20. riguardo agli interventi di caratterizzazione dei confini della
Riserva (cfr. D1) non si ritengono opportune le recinzioni e i
muretti previsti lungo il tracciato della SS 62 in quanto il
perimetro dell'area protetta e' facilmente individuabile attraverso
le tabelle segnaletiche; tratti limitati di recinzioni potranno
essere realizzati esclusivamente in zone dove siano presenti slarghi
idonei alla sosta delle auto; ammesse invece le siepi in progetto
(non in associazione con altre recinzioni) che svolgono anche
importanti funzioni trofiche e di rifugio per molte specie di fauna
selvatica;
21. per le attuali esigenze della Riserva relative alla fruizione, i
parcheggi previsti in progetto (cfr. D2), peraltro senza indicazioni
circa dimensioni, capacita', modalita' costruttive, appaiono
eccessivi. Allo stato attuale si ritengono sufficienti e funzionali
per l'accesso da nord/ovest i parcheggi situati presso il Centro
visita, in localita' Boschi di Bardone e all'inizio del sentiero n.
14, mentre per l'accesso da est quelli di Piazza di Sotto e di
Villanova. La realizzazione del parcheggio situato nell'area che
dovrebbe ospitare l'Orto botanico e' condizionata alla realizzazione
di detto progetto. Le opere necessarie dovranno essere realizzate
escludendo qualsiasi alterazione della morfologia naturale del
terreno e utilizzando materiali che non causino impermeabilizzazioni
del suolo. Ai punti di accesso potranno essere collocate sbarre,
cancelli o strutture fisse solo qualora servano per impedire
l'accesso a mezzi motorizzati o biciclette in aree dove cio' deve
essere escluso; non sono pertanto ammissibili cancelletti o sbarre
apribili poiche' privi di funzione;
22. relativamente alla viabilita' sentieristica e alle strutture per
la visita, si rileva la mancanza di un'analisi dello stato di fatto;
la carta di progetto allegata, poco chiara e imprecisa, non consente
di distinguere con esattezza i sentieri esistenti da quelli che
necessitano di nuova tracciatura o ritracciatura. In considerazione
degli obiettivi strategici di conservazione del patrimonio naturale
affidati alle riserve naturali e della particolare fragilita' di
alcune porzioni di territorio presenti all'interno dell'area
protetta, si consente la realizzazione solo di una parte dei sentieri
proposti, individuati tra quelli sicuramente esistenti, gia'
realizzati con finanziamenti regionali, rappresentativi delle
emergenze naturali e il cui tracciato non interessa aree
particolarmente delicate. In particolare i sentieri ammessi sono i
seguenti:
- sentiero attorno al Monte Prinzerolo composto dai tratti indicati
in Relazione con i numeri: 02, 3 e 2;
- sentieri attorno al Monte Prinzera indicati in Relazione con i
numeri: 6, 8, 14, 15, 16;
- il sentiero n. 10 che permette di osservare buona parte degli
ambienti caratteristici della Riserva e di collegare le aree
sedimentarie con quelle ofiolitiche;
- il sentiero del rio della Sgalara contrassegnato con il n. 11;
- il sentiero del rio dei Castagneti comprendente il n. 21, fino al
raccordo con il n. 10 e il n. 21 A;
- il sentiero delle Praterie di Maiano composto dai sentieri n.25 e
parte dello 03;
- i sentieri nn. 01 e 03 percorribili con biciclette e cavalli.
Per maggiore chiarezza i sentieri approvati vengono evidenziati con
un tratto giallo nella carta n. 23 di progetto di cui una copia e'
trattenuta agli atti presso il Servizio Paesaggio, Parchi e
Patrimonio naturale e una viene trasmessa all'Ente di gestione della
Riserva. La numerazione dovra' essere rivista, semplificata in modo
da essere funzionale alle esigenze dei visitatori e resa coerente con
quanto gia' presente sul territorio. Gli interventi di sistemazione e
allestimento dei sentieri dovranno rispettare il sedime attuale. Nei
sentieri, come nei punti di accesso di cui al punto precedente, non
dovranno essere apposti cancelletti; possono essere previsti sistemi
atti ad impedire l'accesso a moto o a bici, solo in casi del tutto
eccezionali. L'utilizzo delle staccionate va limitato a casi
particolari e puntuali come la protezione in zone molto esposte e
pericolose, la segnalazione del divieto di accesso a specifiche aree
con emergenze naturalistiche di eccezionale valore o l'indicazione di
tratti di sentiero non altrimenti visibili. Non e' consentita la
messa in opera di staccionate lungo interi percorsi. L'uso delle
tabelle segnaletiche deve essere contenuto alle situazioni di reale
necessita': in molti casi e' sufficiente una freccia direzionale in
legno o un segno sulla roccia; e' fatto divieto di inchiodare le
tabelle agli alberi. Sui sentieri CAI e Pro natura le tabelle
esistenti potranno essere sostituite inserendo anche i riferimenti
della Riserva ed escludendo in tal modo l'aggiunta di ulteriori
tabelle. Le aree di sosta vanno di norma collocate in posizione
periferica rispetto alla Riserva; non sono ammissibili quelle
previste nelle zone cosiddette speciali e a massima tutela. Le
tipologie di infrastrutture da collocare nei punti panoramici o di
osservazione faunistica non sono consentite nelle zone cosiddette
speciali. Non sono inoltre ammesse in quanto superflue le tabelle per
indicare i punti di sosta, cosi' come i "percorsi vita" che
rispondono a finalita' non proprie della Riserva. La segnaletica
toponomastica potra' essere apposta solo nei siti dove non vi sono
altri cartelli o tabelle nei quali puo' trovare spazio il toponimo e
comunque andra' inserita opportunamente nel contesto ambientale senza
prevedere l'utilizzo di ulteriori pali; la segnalazione dei rii puo'
avvenire solo in presenza di strutture (esempio ponti) dove apporre
le tabelle. Anche la segnaletica di servizio dovra' essere limitata
ai parcheggi non visibili dalla strada;
23. in assenza dei risultati degli studi di seguito illustrati, che
forniranno nuovi elementi di conoscenza sulla Riserva, non si ritiene
giustificata, e quindi non viene assentita, la produzione della
notevole mole di materiale editoriale proposta anche in
considerazione del fatto che la Riserva possiede gia' un volume
monografico, una guida per gli itinerari d'ambiente, un depliant, un
video sulla flora e vari prodotti multimediali sono in corso di
realizzazione. Le uniche eccezioni riguardano i pieghevoli
informativi sui nuovi "sentieri natura" ed eventuali posters
necessari per l'allestimento del Centro visita;
- che i contenuti normativi e regolamentari ricalcano le indicazioni
riportate nella parte progettuale e presentano lo stesso grado di
indeterminazione.
In linea generale il programma di gestione presentato, anziche'
definire con precisione le attivita' consentite e le relative
modalita' di svolgimento, subordina sistematicamente le possibilita'
di intervento a specifiche autorizzazioni rilasciate di volta in
volta dall'Ente di gestione. Tale modalita', che non risulta conforme
con le disposizioni della L.R. 11/88, lascia ampi margini di
discrezionalita' che non appaiono legittimi. In molti casi, inoltre,
le autorizzazioni riguardano materie la cui competenza e' affidata
dalle norme vigenti ad altri enti quali i Comuni, cui e' subdelegata
la competenza all'autorizzazione paesaggistica ex Legge 1497/39 e
Legge 431/85 per interventi che possono comportare modificazioni
dell'assetto morfologico e paesaggistico del territorio in
particolari ambiti tra cui i Parchi e le Riserve naturali.
In base a quanto sopra e' evidente la necessita' che il programma di
gestione individui con precisione gli interventi e le attivita'
consentite nell'ambito della Riserva fornendo altresi', in modo
chiaro ed esaustivo, attraverso la parte normativa/regolamentare, le
relative prescrizioni e specifiche tecniche sulle modalita' di
svolgimento senza lasciare margini di incertezza interpretativa e
assicurando al tempo stesso efficacia giuridica e applicabilita'
delle norme.
Pertanto la parte normativa, al fine della sua coerenza e conformita'
con le disposizioni soprarichiamate, dovra' essere cosi' modificata
e/o integrata:
1. il punto 1.0 viene eliminato in quanto ripete parte dei contenuti
gia' presenti nell'atto istitutivo, introducendo anche alcune
inesattezze. Riguardo al Comitato tecnico scientifico della Riserva,
il programma di gestione non ne ha precisato le modalita' di
funzionamento interno ed eventuali indicazioni specifiche sulla sua
composizione; tali integrazioni andranno effettuate in sede di
elaborazione del testo corretto e integrato del programma presentato;
2. relativamente al punto 2.0 si precisa che le finalita' dell'area
protetta sono, in linea generale, quelle indicate nell'atto
istitutivo; ulteriori finalita' od obiettivi specifici devono
derivare dalle nuove conoscenze desunte dalle analisi e dalle sintesi
prodotte. Non si ritiene pertanto assentibile l'obiettivo di
promuovere iniziative per lo sviluppo o il mantenimento di attivita'
tradizionali, non previste dall'atto istitutivo, in assenza di
conoscenze che possano dimostrare che sono necessarie per la
conservazione del patrimonio naturale. Dovra' invece essere
richiamato l'obiettivo di "favorire nei terreni adibiti
all'agricoltura le pratiche a nullo o a basso impatto quali la
rotazione agraria, l'agricoltura biologica, l'estensivazione";
3. il punto 3.1 viene eliminato in quanto la suddivisione della
Riserva in ambiti territoriali a differente vocazione (Area speciale
e Area generale) non puo' essere effettuata attraverso il programma
di gestione; anche in questo caso, come per le modifiche della
perimetrazione, e' necessario attivare una procedura analoga a quella
indicata dalla L.R. 11/88 per l'istituzione delle riserve naturali,
ricordando che questa suddivisione non deve individuare intensita'
diverse dei gradi di protezione, ma zone con caratteri propri
diversificati necessitanti quindi di discipline distinte ai fini di
un'adeguata tutela;
4. alle modalita' e prescrizioni per lo svolgimento delle attivita'
agricole, che si condividono ad eccezione dell'autorizzazione sulle
pratiche irrigatorie che non e' di competenza della Riserva, occorre
aggiungere: l'obbligo di mantenere gli elementi naturali e
semi-naturali (alberi, siepi, boschetti, pozzi, ecc.), il divieto di
realizzare il drenaggio sotterraneo e di effettuare il diserbo
chimico e il pirodiserbo;
5. il punto 3.2.2 "Boschi e aree forestali" va completamente rivisto
e reso conforme a quanto stabilito per la gestione della vegetazione
ai precedenti punti 11, 12 e 16. Gli interventi consentiti nelle aree
forestali, da realizzarsi nel rispetto delle PMPF, devono assicurare
la coerenza con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- la richiesta di effettuare gli interventi va inviata alla Comunita'
Montana almeno 120 giorni prima e deve essere corredata da un
progetto redatto da un tecnico forestale abilitato recante le
modalita' di esecuzione, i tempi di realizzazione e le finalita'
attese, che dovranno essere conformi con quelle individuate dal
programma di gestione; gli elaborati progettuali dovranno comprendere
una dettagliata descrizione delle cenosi prima e dopo l'intervento.
Per il rilascio dell'autorizzazione la Comunita' Montana e' tenuta a
sentire l'Ente di gestione della Riserva che si avvale, laddove
previsto, del parere del CTS della Riserva;
- in tutta la Riserva gli interventi forestali vanno effettuati
esclusivamente nel periodo compreso tra l'1 ottobre e l'1 marzo;
- non e' consentita l'apertura, anche temporanea, di nuove piste per
l'esbosco; in casi dove l'accesso motorizzato non e' possibile si
utilizzera' l'esbosco con animali o in alternativa si fara' ricorso
alla pratica dell'indennizzo;
- nella realizzazione di qualsiasi intervento e' fatto divieto di
tagliare o danneggiare le specie, generalmente del piano dominato,
cosiddette secondarie, in via di rarefazione come sorbi, cornioli,
viburni, tigli, olmi, frassini, maggiociondoli, prugnoli, perastri,
biancospini, ecc.;
- non sono consentiti potature e spalcature di rami vivi nonche' il
taglio di alberi sui cui rami cresce Viscum album;
- nella realizzazione degli interventi e' fatto obbligo di rilasciare
gli esemplari di qualsiasi specie autoctona di diametro superiore ai
30 cm. e parte degli esemplari morti in piedi scelti tra quelli di
maggiore diametro e piu' ricchi di cavita';
- le piante appartenenti a specie alloctone, presenti nelle aree di
intervento vanno di norma eliminate, tranne casi particolari: piante
morte in piedi, di particolari dimensioni, ricche di cavita';
- non sono consentiti i tagli di utilizzazione dei boschi ad alto
fusto, ne' la trasformazione degli eventuali cedui composti e a
sterzo in cedui semplici;
- non e' ammessa la raccolta di terriccio, lettiera, cotico erboso,
sfalcio e raccolta dell'erba nelle aree forestali;
- per il periodo di validita' del programma e' vietata la
realizzazione di interventi di rimboschimento e di rinnovazione dei
boschi al fine di mutarne la composizione specifica;
- non e' ammesso lo sradicamento di piante o ceppaie secche o
deperienti tranne nei casi di cui all'art. 40 delle PMPF;
- per il periodo di validita' del programma di gestione, in assenza
di studi preliminari, non e' consentito il recupero o la conversione
dei castagneti da frutto abbandonati e dei cedui castanili;
6. il prossimo programma di gestione dovra' contenere un apposito
piano di gestione ecologica dei boschi, illustrato alla successiva
lettera d), che dovra' riguardare sia le aree di proprieta' pubblica
che quelle di proprieta' privata;
7. riguardo alle attivita' di pascolo e allevamento, altre ai divieti
di cui al precedente punto 17, si ricorda che le Norme di attuazione
e tutela (NdA) contenute nella delibera istituiva della Riserva
vietano qualsiasi opera di edificazione e che l'art. 25 della L.R.
11/88 prescrive che i Comuni territorialmente interessati adeguino i
propri strumenti urbanistici alle previsioni del provvedimento
istitutivo;
8. relativamente alla regolamentazione delle attivita' in ambiti non
boscati, le norme di cui al punto 3.2.4 devono essere modificate in
conformita' con quanto prescritto ai precedenti punti da 11 a 15. Si
prescrive inoltre:
- il divieto di trasformare i terreni "saldi" in terreni sottoposti a
periodica lavorazione cosi' come, ai sensi delle NdA della delibera
istitutiva, e' vietata la messa a coltura di qualsiasi terreno non
adibito all'agricoltura all'atto di istituzione della Riserva;
- il divieto di tagliare o estirpare alberi, arbusti isolati e
macchie sparse ad eccezione dei casi illustrati ai precedenti punti
11 e 14 e per le motivazioni ivi contenute;
- uniche deroghe alle norme di salvaguardia dei luoghi umidi possono
essere previste per la necessita' di effettuare interventi di difesa
idrogeologica indifferibili ai fini della tutela della pubblica
incolumita';
- la realizzazione di nuove piantagioni a scopo colturale ed estetico
(di cui alla lettera h) puo' essere consentita, ai sensi delle NdA
della delibera istitutiva, solo nelle zone attualmente adibite
all'agricoltura. Sulla base di specifici progetti elaborati dell'Ente
di gestione e di appositi studi di fattibilita', sentito il parere
del CTS, possono essere promosse, anche in zone non agricole,
coltivazioni di specie o varieta' rare o scomparse finalizzate alla
conservazione della biodiversita';
9. anche il punto 3.3, lettera a) e' in contrasto con le NdA della
delibera istitutiva che vietano opere di nuova edificazione e con
l'art. 25 della L.R. 11/88 che prevede l'obbligo per i Comuni di
adeguare i propri strumenti urbanistici a tali disposizioni. Possono
essere consentite esclusivamente le strutture previste per
l'osservazione faunistica, realizzate in materiali naturali e
perfettamente inserite nell'ambiente.
Per il punto 3.3, lettera b) vale quanto espresso nella premessa alla
parte regolamentare, ossia la necessita' dell'autorizzazione ai sensi
della Legge 431/85 per interventi che comportino modificazioni
paesaggistiche dell'area; lo stesso dicasi per le opere di cui alla
lettera f).
Riguardo alla viabilita' principale e secondaria si concorda con il
divieto di trasformazione del fondo stradale; in caso di inderogabili
necessita' si dovranno utilizzare materiali non impermeabilizzanti.
Ai sensi delle direttive per l'elaborazione dei programmi di gestione
delle riserve, per il periodo di validita' del presente programma,
nel territorio della Riserva, sono consentiti solo gli interventi
previsti in tale strumento.
L'individuazione ai sensi della Legge 36/94 delle acque sorgive,
superficiali e sotterranee che non possono essere captate in quanto
necessarie al mantenimento degli ecosistemi e la richiesta in
concessione, in base alla Legge 37/94, dei terreni in ambito fluviale
di proprieta' demaniale devono essere effettuate entro il termine del
presente programma di gestione;
10. relativamente al punto 3.4.2.4 le norme dovranno essere riscritte
in modo conforme con quanto prescritto al precedente punto 22;
11. la sezione dal titolo "Prescrizioni comportamentali e su
attivita' varie", seppure condivisibile nelle sue linee generali, va
rivista in alcune parti in modo da renderla piu' chiara e
applicabile. Ad esempio la dicitura "i visitatori seguiranno i
tracciati autorizzati fedelmente, non discostandosene se non di pochi
metri e temporaneamente senza provocare danni o disturbi al suolo,
alla fauna, alla flora." puo' essere semplificata in "i visitatori
devono mantenersi sul tracciato dei sentieri senza divagare.". Anche
i contenuti della lettera g) possono essere cosi' sostituiti: "gli
animali domestici devono essere custoditi e non lasciati vagare
liberamente". Non si ritengono giustificate le deroghe al divieto di
campeggio con tende, roulottes e camper all'interno della Riserva. Da
rivedere la norma riguardante la raccolta delle specie di flora
citate in Allegato C che appare difficilmente applicabile;
12. riguardo al punto 3.5 si precisa che gli indennizzi possono
essere riconosciuti rispetto alle condizioni reali del bene
precedenti l'entrata in vigore delle limitazioni d'uso introdotte
dalle norme dell'area protetta. Gli indennizzi, inoltre, vengono
concessi solo quando le limitazioni imposte dall'atto istitutivo e
dal programma di gestione della Riserva determinano una riduzione dei
redditi per il proprietario. Se, ad esempio, il proprietario di un
bosco non manifesta alcun interesse all'utilizzo economico dello
stesso, essendo questo abbandonato o non piu' utilizzabile
nell'attuale contesto socio-economico (per esempio per mancanza di
un'adeguata viabilita') e' ovvio che l'indennizzo non dovra' essere
corrisposto. Per la quantificazione degli indennizzi, relativamente
alle aree boscate, occorre fare riferimento ai parametri contenuti
nel documento "Studio sui parametri e criteri di indennizzo e
incentivazione dei proprietari di aree boschive da parte degli Enti
di gestione delle aree protette" (D. Pettenella, 1996, Regione
Emilia-Romagna);
13. il programma presentato e' carente nella determinazione delle
sanzioni per le violazioni alle norme contenute nell'atto istitutivo
e nello stesso programma di gestione. Tale aspetto dovra' essere
integrato, in sede di elaborazione del testo corretto e integrato del
presente programma, anche in relazione alle osservazioni e
prescrizioni di cui ai punti precedenti, prevedendo altresi' sanzioni
per la mancata osservanza dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione
nei casi in cui la stessa e' prevista;
14. e' necessario inoltre, in sede di elaborazione del testo corretto
e integrato del presente programma di gestione, predisporre un
programma dettagliato per l'attivita' di vigilanza all'interno della
Riserva prevedendo apposite convenzioni con le associazioni che
operano nel settore del volontariato ecologico.;
- che il nuovo programma di gestione, di cui e' stata piu' volte
dichiarata la necessita' come sede per integrare le tematiche non
sufficientemente trattate nel programma in esame, dovra' essere
elaborato nel rispetto della direttiva regionale citata e tenendo
conto delle seguenti indicazioni circa le analisi di settore che
dovranno comprendere:
a. la realizzazione di un'analisi floristica approfondita con la
redazione di una check-list, informatizzata, che indichi per le
diverse specie di flora presenti, oltre ai tipi corologici e alle
forme biologiche, anche l'importanza in termini di rarita' (presenza
in elenchi regionali, nazionali o internazionali), rappresentativita'
e sensibilita' (andranno elencati eventuali fattori di minaccia); per
le specie di particolare importanza conservazionistica dovra' essere
indicato cartograficamente l'areale di distribuzione;
b. la redazione di una carta della vegetazione da realizzare secondo
il metodo fitosociologico elaborato da Braun-Blanquet. Lo studio
della vegetazione dovra' contenere una descrizione dettagliata delle
categorie fitosociologiche, anche in senso funzionale ed ecologico,
al fine di avere informazioni che meglio si prestano alle esigenze
applicative e gestionali. Anche uno studio sulla naturalita' della
vegetazione puo' risultare utile in quanto fornisce il grado di
alterazione delle fitocenosi primarie che si manifesta con la
modificazione della composizione floristica originaria e/o con
l'alterazione della struttura caratteristica dell'associazione. Si
dovra' inoltre tentare di rappresentare le tendenze dinamiche della
vegetazione al fine di verificare la necessita' di interventi mirati
a favorire evoluzioni positive o a contrastare dinamiche negative.
Maggiore attenzione dovra' essere posta alle zone di transizione tra
ambienti diversi (ecotoni). Le analisi e le elaborazioni di cui sopra
dovrebbero portare, tra l'altro, all'individuazione di aree
sperimentali scelte tra quelle piu' fragili e rappresentative, dove
effettuare monitoraggi periodici delle dinamiche evolutive;
c. l'elaborazione di una carta del sistema forestale che individui le
diverse tipologie forestali presenti nel territorio protetto fornendo
per ciascuna una descrizione fisionomica con i principali caratteri
identificativi e la forma di governo forestale a cui e' sottoposta;
d. l'elaborazione di un piano di gestione ecologica delle formazioni
vegetali che stabilisca, per ogni area omogenea individuata sulla
base degli studi di cui ai punti precedenti, gli utilizzi consentiti,
gli eventuali interventi da realizzare e le tecniche da impiegare
allo scopo di conservare o ripristinare la struttura e la
composizione originaria delle formazioni e assicurare l'evoluzione
verso situazioni di maggiore complessita' e stabilita'. Per la
redazione di tale piano dovranno essere opportunamente integrati i
risultati derivanti dalle analisi fitosociologiche, della naturalita'
e del dinamismo della vegetazione con quelli ottenuti dall'analisi
del sistema forestale;
e. la redazione di una carta pedologica per orientare gli eventuali
interventi sulla copertura vegetale in un'ottica di maggiore
scientificita';
f. un approfondimento dello studio sul popolamento faunistico per
determinare con precisione la presenza/assenza almeno delle
principali specie di vertebrati. Particolare attenzione dovra' essere
riservata alle specie di importanza conservazionistica, al fine di
individuare la localizzazione degli areali di presenza delle diverse
fasi biologiche e quindi di determinare i siti di interesse
faunistico con un livello di dettaglio maggiore rispetto alle
elaborazioni effettuate nel presente programma di gestione.
Indispensabile anche il confronto con le altre carte per individuare
fattori di minaccia, habitat a rischio, e conseguentemente stabilire
priorita' e selettivita' degli interventi;
g. l'identificazione e descrizione degli ecosistemi e delle reti
trofiche di particolare rilevanza;
h. la restituzione cartografica degli habitat individuati secondo la
classificazione Corine-Biotopes;
i. il perfezionamento della cartografia riguardante le emergenze
floristiche e i siti di maggiore importanza naturalistica, anche
sulla base degli approfondimenti conoscitivi di cui sopra, e la
descrizione dei criteri e delle metodologie utilizzati per
l'individuazione di tali categorie di beni.
Tutti gli elaborati cartografici di cui sopra dovranno essere
realizzati in scala 1:5.000. Nell'elaborazione dei suddetti studi
dovranno essere tenuti in considerazione i dati provenienti dalle
tesi di laurea realizzate o in corso di elaborazione sull'area
protetta;
considerato che quanto espresso dal Comitato consultivo regionale per
l'Ambiente naturale con il sopra richiamato parere sia da condividere
e far proprio;
dato atto del parere favorevole della Direzione generale
"Programmazione e Pianificazione urbanistica", dott. Roberto
Raffaelli, in merito alla legittimita' della presente deliberazione
ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92, nonche' della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale, arch. Marta
Scarelli, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92,
nonche' della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
delibera:
1) di approvare il programma di gestione della Riserva naturale
orientata "Monte Prinzera" con le modifiche e le integrazioni
discendenti da quanto specificato al precedente "considerato" del
parere del Comitato consultivo regionale per l'Ambiente naturale, che
si condividono e si fanno proprie;
2) di stabilire che il Comune di Fornovo di Taro, in qualita' di Ente
di gestione della Riserva, provveda entro sei mesi dall'esecutivita'
del presente atto a redigere il testo corretto e integrato del
programma di gestione, con le modifiche e le integrazioni di cui al
precedente punto 1., e a trasmetterlo alla Regione;
3) di conservare agli atti presso il Servizio Paesaggio, Parchi e
Patrimonio naturale dell'Assessorato Territorio, Programmazione e
Ambiente il programma approvato;
4) di stabilire che il Comune di Fornovo di Taro, in qualita' di Ente
di gestione della Riserva, elabori il prossimo programma di gestione
in conformita' alle indicazioni contenute nel precedente
"considerato";
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.