DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 462
L.R. 28/98, art. 30. Rideterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni;
- la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di sviluppo
al sistema agro-alimentare", cosi' come modificata dalla L.R. 28
dicembre 1998, n. 43;
- la propria deliberazione n. 399 in data 31 marzo 1999 recante "L.R.
28/98, art. 3. Determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione dei contributi";
considerato:
- che nel corso del 1999, in applicazione delle suddette L.R. 28/98 e
deliberazione 399/99, sono state accettate ed istruite le istanze di
contributo relative alle annualita' 1999 e 2000;
- che, durante tale anno, che ha rappresentato la prima fase di
applicazione dei procedimenti avviati sulla base dei citati
provvedimenti, si sono evidenziati elementi di scarsa funzionalita'
ed efficienza nell'ambito del procedimento normato dalla delibera
399/99;
- che tali elementi concernono in particolare:
- la ripartizione, all'interno dei capitoli interessati, delle
risorse da destinare rispettivamente alla ricerca ed alla
sperimentazione che si e' dimostrata sottodimensionata rispetto alla
domanda per quanto concerne l'attivita' di sperimentazione;
- la complessita' del software per la presentazione della domanda;
- il limite del 15% per il finanziamento di progetti poliennali che
si e' dimostrato inidoneo a garantire una adeguata progettualita'
soprattutto per i progetti di ricerca nel settore vegetale e
zootecnico che esigono, per l'andamento dei cicli produttivi, una
scansione temporale ben superiore all'anno;
- il punteggio soglia relativo alla ammissibilita' dei progetti che
si e' dimostrato poco funzionale ad una reale e qualificata selezione
dei progetti;
- l'organizzazione delle caratteristiche sulla base delle quali
assegnare i punteggi ai progetti, che, pur complete, hanno
evidenziato l'esigenza di una diversa e piu' funzionale
articolazione;
- che pertanto tali elementi richiedono parziali adattamenti
migliorativi dell'impianto prefigurato dalla suddetta deliberazione
399/99, che comunque si e' dimostrato valido nella sua impostazione
complessiva;
- che risulta quindi opportuno provvedere tempestivamente ad
introdurre i suddetti opportuni adattamenti, al fine di consentire ai
soggetti richiedenti i contributi previsti dalla sopracitata L.R.
28/98, di conoscere, con congruo anticipo rispetto alla prima
scadenza per la presentazione delle istanze di contributo per
l'annualita' 2001, gli elementi di novita' introdotti e garantire una
maggiore funzionalita' ed efficienza del procedimento;
ritenuto:
- di modificare i punti della delibera 399/99 in relazione agli
elementi suddetti;
- di modificare altresi' la deliberazione 399/99 nei punti che
contengono criteri e modalita' per la fase transitoria ormai
esaurita;
- di introdurre riferimenti ad elementi normativi e programmatici non
ancora approvati in sede di assunzione della suddetta deliberazione
n. 399, quali il Piano regionale di sviluppo rurale, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19/1/2000, e i
principi stabiliti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo";
- di rideterminare pertanto i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 7, della L.R.
28/98, cosi' come indicato nell'allegato alla presente deliberazione,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale, per
ragioni di organicita', e' riportato integralmente il testo dei
criteri applicativi della L.R. 28/98 per gli esercizi dal 2001;
- di dare mandato al Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare
perche' fornisca agli utenti della L.R. 28/98 un testo che evidenzi
tutte le modifiche apportate al fine di consentirne una facile
individuazione;
richiamate:
- la propria deliberazione n. 2541 in data 4 luglio 1995, esecutiva,
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- la propria deliberazione n. 2823 del 30 dicembre 1998, esecutiva ai
sensi di legge;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Sviluppo sistema agro-alimentare dott. Angelo Barilli in ordine alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura
dott. Dario Manghi in ordine alla legittimita' della medesima
deliberazione a norma del predetto articolo di legge e della
sopracitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di rideterminare, per i motivi espressi in premessa, nella
formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto e alle relative appendici, i criteri e le modalita' per
la concessione dei contributi previsti dalla L.R. 28/98;
2) di stabilire che i criteri di cui al precedente punto 1) trovino
applicazione per la concessione dei contributi a partire dall'anno
2001;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando atto che il Servizio
Sviluppo sistema agro-alimentare e' incaricato di curarne una
versione divulgativa che evidenzi tutte le modifiche apportate alla
deliberazione 399/99 al fine di consentirne una piu' agevole lettura
ed interpretazione da parte degli utenti.
INDICE
1. Ambito applicativo
2. Gestione interventi regionali - contributi
2.1 Presentazione dei progetti
2.1.1 Termini di presentazione
2.1.2 Modalita' di presentazione
2.2 Beneficiari
2.2.1 Partenariato
2.3 Attivita' ammesse
2.3.1 Organizzazione della domanda di ricerca art. 4
2.3.1.1 Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.
4, comma 1, lett. a)
2.3.1.2 Attivita' di qualificazione delle strutture organizzative -
art. 4, comma 1, lett. b)
2.3.2 Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7
2.3.2.1 Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,
comma 1, lett. a)
2.3.2.2 Organizzazione degli interventi - art. 7, comma 1, lett. b)
2.3.2.3 Diffusione dei risultati degli studi della ricerca e della
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)
2.3.2.4 Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.
7, comma 1, lett. c)
2.3.2.5 Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)
2.3.3 Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale -
art. 11
2.3.3.1 Attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)
2.3.3.2 Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.
b)
2.3.3.3 Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)
2.4 Spese ammissibili
2.4.1 Spese per il personale
2.4.2 Spese per la realizzazione
2.4.3 Spese generali
2.4.4 Costi aggiuntivi o marginali
2.4.5 Definizione della spesa ammessa
2.4.6 Definizione del regime IVA
2.4.7 Definizione della valuta
2.4.8 Esclusione del doppio finanziamento
2.5 Valutazione dei progetti
2.5.1 Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione
della domanda di ricerca", "Studio, ricerca e sperimentazione" e
"Attivita' di assistenza tecnica e divulgazione" - artt. 4, 7 e 11
2.6 Definizione piani stralcio annuali
2.6.1 Concorso delle Province alla predisposizione dei piani stralcio
annuali
2.6.2 Percentuale di contribuzione
2.6.3 Formazione graduatorie
2.6.4 Concessione contributi ed erogazione anticipi
2.6.5 Proroghe
2.6.6 Varianti
2.7 Modalita' di rendicontazione
2.7.1 Rendiconto finanziario
2.7.2 Rendicontazione tecnica finale
2.8 Modalita' di controllo
2.8.1 Verifica tecnica
2.8.2 Verifica tecnico-amministrativa
2.8.2.1 Controllo preliminare
2.8.2.2 Controllo successivo
2.8.2.3 Individuazione del campione
2.8.2.4 Controlli aggiuntivi
2.9 Revoche e sanzioni
2.10 Valutazione Tecnico-scientifica progetti di ricerca - art. 3,
comma 7, lett. c)
2.10.1 Valutazione progetti superiori a 200.000 Euro
2.10.2 Valutazione progetti inferiori a 200.000 Euro
2.11 Elenco degli enti organizzatori della ricerca - art. 5, comma 4
2.12 Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati - art.
8, comma 5
3. Attivita' di assistenza tecnica di livello provinciale
3.1 Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale
3.1.1 Riparto fondi ordinari
3.1.2 Riparto fondi finalizzati
3.2 Gestione progetti provinciali
3.3 Programma provinciale di sviluppo agro-alimentare
3.4 Rendicontazione e monitoraggio delle attivita' di competenza
provinciale
4. Attivita' di iniziativa diretta della Regione
5. Indicazioni tecnico-operative
APPENDICI
1. Attivita' di assistenza tecnica standard del Settore delle
produzioni vegetali
2. Attivita' di assistenza tecnica standard del Settore delle
produzioni zootecniche
3. Attivita' di assistenza tecnica standard del Settore economico-
gestionale
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche - Criteri e modalita'
per la definizione dei piani stralcio annuali
1. Ambito applicativo
I presenti criteri rappresentano atto di attuazione della L.R. 28/98
e successive modifiche e si applicano ai piani stralcio annuali,
nell'ambito del Programma poliennale dei servizi di sviluppo al
sistema agro-alimentare, a partire dal piano stralcio annuale 1999.
I presenti criteri:
- regolano gli aspetti procedurali relativi alla concessione dei
contributi e alla gestione degli iter amministrativi degli interventi
regionali previsti dalla legge - art. 3, comma 7, lettere a), d) ed
f);
- individuano le modalita' di incarico ad esperti esterni ai quali si
ricorre per la valutazione dei progetti di ricerca - art. 3, comma 7,
lett. c);
- individuano le modalita' per l'istituzione dell'elenco degli enti
organizzatori della ricerca - art. 5, comma 4;
- individuano le modalita' per l'istituzione dell'elenco delle
aziende agrarie sperimentali e dei laboratori assimilati - art. 8,
comma 5;
- fissano i criteri di ripartizione fra le Provincie delle risorse
finanziarie da destinare agli interventi di assistenza tecnica di
livello provinciale - art. 3, comma 7, lett. e);
- definiscono, con valenza generale per i diversi livelli
istituzionali, le tipologie di beneficiari e le spese ammissibili per
ciascuna tipologia di attivita';
- individuano le modalita' per la realizzazione delle attivita' di
iniziativa diretta della Regione.
2. Gestione interventi regionali - Contributi
La Regione concede contributi per i seguenti interventi:
- organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett.
a);
- qualificazione delle strutture organizzative - art. 4, comma 1,
lett. b);
- studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a);
- organizzazione degli interventi e diffusione dei risultati della
ricerca - art. 7, comma 1, lett. b);
- predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art. 7,
comma 1, lett. c);
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d);
- assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art.
11, comma 1, lett. a);
- supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.
b);
- coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c).
La proprieta' dei risultati delle attivita' cui la Regione
contribuisce attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 28/98 resta
dei soggetti che hanno realizzato le attivita'.
Detti risultati - costituiti da dati, elaborazioni, documentazioni e
materiali in qualunque forma ottenuti - devono essere resi
disponibili, senza ulteriori oneri, per la Regione che ha facolta' di
utilizzarli per finalita' interne. Debbono inoltre essere resi
disponibili, per tutte le imprese comunitarie, secondo criteri non
discriminatori. A tal fine i richiedenti individuano nel progetto i
prodotti costituenti i risultati e ne propongono il prezzo e le
condizioni di vendita, ovvero se la cessione sara' gratuita,
formulando un piano di utilizzo. Tale piano sara' sottoposto alla
preventiva approvazione o revisione solo nel caso in cui il
contributo regionale superi il 50%. La messa a disposizione a titolo
oneroso dei prodotti ottenuti con contributi della L.R. 28/98 e'
limitata alla quota parte non coperta dal contributo pubblico.
Gli strumenti, i sistemi, e i materiali o le informazioni, di
qualsiasi natura, di proprieta' della Regione, prodotti nell'ambito
delle abrogate Leggi regionali 19/88 e 52/90, ove non sussistano
altre cause ostative, sono messi a disposizione di tutti i soggetti,
che ne facciano formale richiesta, senza ulteriori oneri.
Per le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione come sopra
definite e ammesse al contributo regionale, fermo restando che i
risultati delle attivita' svolte restano di esclusiva proprieta' dei
beneficiari, si applicano le norme di cui all'art. 7, commi 3 e 4,
della legge in ordine rispettivamente:
- all'obbligo, per i beneficiari, di rendere disponibili i risultati
conseguiti alle imprese comunitarie secondo criteri non
discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria;
- all'obbligo, per la Regione, di destinare le risorse regionali a
studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, in modo da
non provocare distorsioni della concorrenza ed in coerenza con la
"Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo" 96/C 45/06 come modificata con comunicazione della
Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 48/2 del 13
febbraio 1998.
In sede di utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle
attivita' realizzate con il contributo regionale il soggetto
beneficiario e' tenuto ad indicare che l'attivita' stessa e' stata
realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi
della L.R. 28/98 e successive modifiche.
2.1 Presentazione dei progetti
I soggetti che realizzano attivita' previste in progetti specifici
ritenuti ammissibili dalla Regione possono accedere ai contributi
previsti dalla legge.
Sono ammissibili a contributo progetti di durata annuale e di durata
poliennale.
Ai fini della L.R. 28/98 sono definiti:
- annuali i progetti di durata massima pari a 12 mesi;
- poliennali: i progetti di durata compresa tra 12 mesi e 48 mesi. I
relativi contributi regionali sono concessi nei diversi esercizi
finanziari con riferimento alle diverse annualita' di progetto che
non possono essere di durata superiore a mesi 12.
2.1.1 Termini di presentazione
Ai fini dell'inserimento nel piano stralcio annuale, le istanze
devono essere presentate nell'anno precedente entro i seguenti
termini:
a) ore 12 del 30 giugno per gli interventi relativi a: - studi,
ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a); -
organizzazione degli interventi di ricerca - art. 7, comma 1, lett.
b); - assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale -
art. 11, comma 1, lett. a); - supporti per l'assistenza tecnica di
livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione - art.
11, comma 1, lett. b); - coordinamento dell'assistenza tecnica di
livello regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c);
b) ore 12 del 30 settembre per gli interventi relativi a: -
organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett. a);
- diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma 1, lett. b);
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d); -
qualificazione delle strutture produttive - art. 4, comma 1, lett.
b); - predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art. 7,
comma 1, lett. c).
Nel caso che i predetti termini coincidano con sabato, domenica o
altro giorno festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del
primo giorno feriale successivo.
2.1.2 Modalita' di presentazione
L'istanza, in carta semplice ed in lingua italiana:
- deve essere presentata a: "Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura - Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare,
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna";
- deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta:
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- dal legale rappresentante del capogruppo nel caso del partenariato
di cui al successivo punto 2.2.1;
- da altro soggetto a cio' delegato.
La sottoscrizione di cui sopra, secondo le disposizioni di cui alla
Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, non e' soggetta
ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui
l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di
un documento di identita' del sottoscrittore, da trattenere agli
atti.
Il Direttore generale Agricoltura provvedera' con proprio atto a
modificare le modalita' di presentazione della domanda in relazione
all'applicazione delle norme sulla firma digitale.
All'istanza deve essere allegato un supporto informatico indelebile
CD-ROM su cui e' impresso un file elettronico contenente il progetto
e le informazioni accessorie, escludendo con cio' la presentazione
del progetto in forma cartacea.
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software
disponibile presso la Segreteria del Servizio Sviluppo sistema
agro-alimentare e memorizzato sul CD-ROM secondo le specifiche
tecniche fornite in allegato al software.
Sul supporto indelebile contenente il file elettronico deve essere
indicata la ragione sociale del richiedente (anche in sigla) e deve
essere apposta la firma del legale rappresentante.
Tale file sara' utilizzato dall'Amministrazione regionale per
l'attivazione del procedimento e costituisce parte integrante della
domanda indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo.
Su ogni CD-ROM deve essere impresso un solo file contenente un solo
progetto.
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate a
mano, o pervenire a mezzo posta, all'apposito sportello costituito
presso la Segreteria del Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare,
tassativamente entro le ore 12 della data di scadenza. Le istanze che
perverranno successivamente saranno considerate irricevibili.
Lo sportello e' aperto nei giorni feriali (escluso il sabato) nei
seguenti orari:
- dal quinto al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di
scadenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17,30;
- il giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.
Alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, e' effettuata
seduta stante la verifica di ammissibilita' formale dell'istanza.
Tale verifica accerta che l'istanza presentata soddisfi i seguenti
requisiti di ammissibilita' formale:
- l'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e
sottoscritta con le modalita' piu' sopra previste;
- l'istanza non deve contenere dati difformi con quanto contenuto nel
file elettronico allegato;
- il supporto indelebile contenente il file elettronico deve portare
l'indicazione della ragione sociale del richiedente, portare la firma
del legale rappresentante e deve essere tecnicamente leggibile;
- che siano presenti i seguenti allegati:
- copia conforme a quella depositata presso l'Unione Europea o altre
istituzioni pubbliche nazionali per i progetti che siano stati
presentati o ammessi a contributo da parte delle predette istituzioni
comunitarie e nazionali;
- preventivi di spesa per le opere e le forniture commerciali per i
progetti di realizzazione di opere e acquisto di attrezzature
destinate esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca
e di sperimentazione agricola se trattasi di istanza presentata ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d);
- per i soli progetti di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, lettere attestanti l'interesse preliminare di
almeno due Province. Le Provincie cureranno l'espressione del
predetto interesse preliminare in tempi tali da consentire al
richiedenti la presentazione dei progetti nei termini previsti dai
presenti criteri.
Se la verifica da' esito positivo, l'istanza e' considerata
ricevibile e l'addetto allo sportello rilascia apposita ricevuta. In
caso contrario, l'istanza non e' ricevuta e l'addetto allo sportello
segnala le carenze rilevate al fine di consentire al richiedente la
regolarizzazione dell'istanza che dovra' comunque essere ripresentata
allo sportello entro la data di scadenza.
Sulle istanze non presentate direttamente dal richiedente, o suo
delegato, non viene effettuata alcuna verifica formale preventiva.
Dette istanze saranno sottoposte alla verifica formale di
ammissibilita' immediatamente dopo la scadenza del termine di
presentazione e, se risultate prive dei requisiti formali
sopradescritti, saranno giudicate non ammissibili.
Tutti i progetti ricevibili allo sportello sono valutati secondo i
criteri di seguito stabiliti al fine di stilare graduatorie di
merito.
Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualita' dichiarati sul
modulo di presentazione dell'istanza per i quali non sia possibile
l'accertamento d'ufficio dovranno essere presentati dai titolari dei
progetti ammessi a contributo e finanziabili nei limiti delle risorse
recate dal bilancio regionale. Detti documenti dovranno essere
presentati entro e non oltre venti giorni dalla richiesta del
responsabile del procedimento ai fini della concessione del
contributo.
Potranno essere richiesti, qualora non siano gia' depositati presso
l'Amministrazione regionale, ulteriori documenti ritenuti necessari
in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di
intervento, quali: statuto, atto costitutivo, libro dei soci,
certificato di affidabilita' modello MURST (solo per piccole e medie
imprese, cooperative e loro consorzi), documentazione idonea a
comprovare la facolta' a presentare istanze, contratto per la delega
di attivita' di servizio, pubblicazioni, copia dei contratti che
regolano i rapporti di partenariato, dichiarazione di eventuale
assoggettamento a IRPEG ecc.
2.2 Beneficiari
I requisiti stabiliti al presente punto devono essere posseduti alla
data di presentazione dell'istanza.
Nel caso in cui la presentazione dei progetti presupponga la qualita'
di ente organizzatore della ricerca e/o di azienda sperimentale o
laboratorio assimilato, possono presentare domanda tutti gli
organismi che hanno chiesto l'iscrizione agli elenchi previsti
dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 8, comma 5, fermo restando che
l'inserimento del piano stralcio dei progetti presentati dagli stessi
resta subordinato all'iscrizione nel rispettivo elenco.
Possono accedere ai contributi previsti per le tipologie di
intervento definite dalla L.R. 28/98 e successive modifiche:
a) quanto agli interventi di: - organizzazione della domanda di
ricerca - art. 4, comma 1, lett. a); - qualificazione delle strutture
organizzative - art. 4, comma 1, lett. b); - organizzazione degli
interventi e diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma
1, lett. b); gli enti organizzatori della ricerca iscritti
nell'apposito elenco di cui all'art. 5, comma 4;
b) quanto agli interventi di: - studi, ricerche e sperimentazioni -
art. 7, comma 1, lett. a); - predisposizione di progetti di ricerca
transnazionali - art. 7, comma 1, lett. c): b.1 universita'; b.2
istituti sperimentali a finalita' agricola, agro-industriale e
rurale; b.3 istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche;
b.4 tutti gli altri soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri
di "comprovata qualificazione nel settore della ricerca
agro-alimentare". A tal fine tutti i soggetti, persone fisiche o
giuridiche, dovranno dichiarare e successivamente documentare di
possedere comprovata qualificazione nel settore della ricerca
agro-alimentare. Il possesso di tale requisito sara' accertato
dall'Amministrazione regionale sulla base: - delle finalita'
istituzionali e dell'organizzazione aziendale, per le sole persone
giuridiche; - delle precedenti esperienze di studio, ricerca e
sperimentazione nel settore in cui si presenta domanda; - della
disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e
professionalita' adeguate; b.5 gli enti organizzatori della ricerca,
limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri
soggetti o in presenza di una elevata specializzazione relativa ai
temi proposti. Detta limitazione non opera per l'accesso ai
contributi previsti per la predisposizione di progetti di ricerca
transnazionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. c). In relazione
alla connessione fra l'attivita' di organizzazione degli interventi e
l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, gli enti
organizzatori della ricerca possono essere individuati anche quali
beneficiari del contributo relativo all'attivita' di studio, ricerca
e sperimentazione a condizione che il ruolo dell'ente organizzatore
della ricerca si configuri come mero supporto alla realizzazione del
progetto. A tal fine: - la responsabilita' scientifica e la
realizzazione operativa dei progetti devono essere in capo ad uno
degli altri soggetti indicati al presente punto b); - la
realizzazione operativa dei progetti deve avvenire in sedi diverse
dalla sede legale e da eventuali altre sedi operative dell'ente
organizzatore; - l'ente organizzatore deve dimostrare che tutte le
spese rendicontate alla Regione si riferiscono alla realizzazione
operativa come sopra definita; b.6 piccole e medie imprese operanti
nel settore agro-alimentare. Per piccole e medie imprese s'intendono
quelle definite tali ai sensi della raccomandazione della Commissione
96/280/CE del 3 aprile 1996 che operano nel settore agro-alimentare;
b.7 cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli; b.8 consorzi costituiti tra i soggetti di cui
ai punti b.6 e b.7; b.9 aziende sperimentali e laboratori assimilati
iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 5. Tutti i soggetti
delle categorie b.6, b.7 e b.8 devono: - documentare di disporre di
stabilimenti dislocati sul territorio regionale; - documentare di
soddisfare le condizioni previste dall'art. 12, punto 1 del
Regolamento CE 951/97 e successive modificazioni indicando: la
provenienza prevalente dei prodotti acquistati e/o conferiti da
produttori dell'Unione Europea, con indicazione dei rispettivi
fornitori e/o conferenti; il vincolo che lega lo stabilimento ai
fornitori/conferenti, citando la tipologia del rapporto, la durata,
le condizioni, le qualita' di prodotto e altre clausole, nella
situazione di fatto e per il triennio successivo alla realizzazione
del progetto. La dimostrazione dovra' avvenire attraverso:
contratti, con valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli
singoli o associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale
(almeno triennale) per i produttori stessi decorrente dalla
realizzazione del progetto; contratti, con valenza giuridica,
stipulati con altre ditte di raccolta e/o lavorazione, con allegato
l'elenco dei produttori dai quali tali ditte acquisiscono il
prodotto, che dimostrino un vantaggio poliennale (almeno triennale)
per i produttori stessi decorrente dalla realizzazione del progetto;
statuto o regolamento che definiscano i rapporti di conferimento da
parte dei soci; - documentare di possedere comprovata qualificazione
nel settore della ricerca agro-alimentare. Il possesso di tale
requisito sara' accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:
delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale; delle
precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nel
settore per il quale l'istanza e' presentata; della disponibilita'
di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate
ovvero sulla base dell'affidamento della responsabilita' scientifica
ad equipes esterne in possesso del suddetto requisito di comprovata
qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare; - essendo
in ogni caso esclusa per i contributi concessi ai sensi della L.R.
28/98 la natura di aiuto al funzionamento, dimostrare l'entita' delle
risorse destinate ad attivita' di ricerca nell'esercizio finanziario
precedente a quello di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'accertamento dell'effetto incentivante del contributo richiesto,
cosi' come previsto dal punto 6 della "Disciplina comunitaria per gli
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06 e successive
modifiche. Ai sensi del punto 6.4 della medesima "Disciplina", per le
piccole e medie imprese l'effetto incentivante puo' essere
considerato presumibile;
c) quanto agli interventi di: - realizzazione di opere ed acquisto di
attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle
attivita' di ricerca e di sperimentazione agricola - art. 7, comma 1,
lett. d): le aziende sperimentali e laboratori assimilati iscritti
nell'elenco regionale;
d) quanto agli interventi di: - assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a); -
coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c): d.1 associazioni
aventi per scopo istituzionale l'assistenza tecnica riconosciute ai
sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia; d.2 cooperative o altre persone giuridiche costituite da
produttori agricoli che detengono il prodotto; d.3 cooperative o
altre persone giuridiche che sono titolari di un rapporto
contrattuale con i produttori che demandano ad esse attivita' di
servizio. Tutti i soggetti sopra indicati devono documentare di
possedere base sociale e ambito di intervento che superano la
dimensione provinciale. Per le persone giuridiche prive di base
sociale deve essere documentato il solo ambito di intervento. Il
requisito del possesso della base sociale e dell'ambito di intervento
che superino la dimensione provinciale puo' essere acquisito anche
attraverso contratti di partenariato;
e) quanto agli interventi di: - supporti per l'assistenza tecnica di
livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione - art.
11, comma 1, lett. b): e.1 associazioni aventi per scopo
istituzionale l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia; e.2
cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori
agricoli che detengono il prodotto; e.3 cooperative o altre persone
giuridiche che sono titolari di un rapporto contrattuale con i
produttori che demandano ad esse attivita' di servizio; e.4 enti
organizzatori della ricerca e aziende sperimentali e laboratori
assimilati iscritti nell'elenco regionale. Tutti i soggetti delle
categorie e.1, e.2 ed e.3 devono documentare di possedere base
sociale e ambito di intervento che superano la dimensione
provinciale. Per le persone giuridiche prive di base sociale deve
essere documentato il solo ambito di intervento. Il requisito del
possesso della base sociale e dell'ambito di intervento che superino
la dimensione provinciale puo' essere acquisito anche attraverso
contratti di partenariato.
2.2.1 Partenariato
I soggetti che presentano istanza di contributo per la realizzazione
di tutti gli interventi previsti dalla legge possono attivare
contratti di partenariato secondo quanto disposto dalla normativa in
vigore ovvero costituire consorzi e societa' consortili.
Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi previsti dalla legge, sono
considerate forme di partenariato:
- riunioni o associazioni temporanee di impresa;
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).
Le condizioni per l'accesso ai contributi sono cosi' definite:
- deve essere individuato un capoprogetto che svolge funzioni di
referente unico nei rapporti con l'Amministrazione;
- tutti i partner sono soggetti alle medesime condizioni stabilite
nei presenti criteri per i beneficiari singoli.
2.3 Attivita' ammesse
Le attivita' previste nei progetti ammessi a contributo regionale
sono realizzate dai beneficiari restando sollevata la Regione da ogni
responsabilita' verso terzi.
Per la realizzazione delle attivita' i beneficiari sono tenuti a
garantire:
- il rispetto delle norme in materia di affidamento di servizi,
forniture e lavori recate dalla legislazione nazionale e comunitaria
vigente;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- il rispetto delle norme in materia di contratti di lavoro.
2.3.1 Organizzazione della domanda di ricerca - art. 4
2.3.1.1 Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.
4, comma 1, lett. a)
Sono ammesse le seguenti tipologie di attivita':
- analisi della struttura dei comparti produttivi compreso il mercato
del lavoro e la sua struttura;
- analisi delle principali tipologie di imprese;
- aggregazione ed organizzazione di tutte le componenti che a diverso
titolo partecipano alle attivita' del comparto;
- individuazione delle esigenze e delle problematiche dei comparti
produttivi;
- analisi delle possibilita' di razionalizzazione della struttura dei
comparti produttivi e delle tipologie di impresa;
- verifica dell'attivita' di ricerca condotta a livello nazionale e
internazionale;
- definizione di una proposta di priorita' fra le diverse esigenze
che scaturiscono dal tessuto produttivo, conformemente all'art. 1
della legge;
- analisi ed approfondimento di possibili interventi idonei alla
soluzione dei problemi e previsione delle ricadute.
Relativamente all'ammissibilita' delle spese, ad integrazione di
quanto previsto al successivo punto 2.4, per l'attivita' di cui al
presente punto sono ammesse le spese relative alla partecipazione a
seminari, convegni scientifici, incontri organizzativi.
2.3.1.2 Attivita' di qualificazione delle strutture organizzative -
art. 4, comma 1, lett. b)
Sono ammesse, per una volta sola nell'arco di un triennio, le
seguenti tipologie di attivita':
- predisposizione e manutenzione delle reti e dei collegamenti
telematici per la documentazione scientifica;
- organizzazione, sistemazione e classificazione di biblioteche,
diateche, emeroteche;
- studi e realizzazione di manuali di qualita' per l'applicazione di
un sistema di assicurazione di qualita' per le attivita' degli enti
relative all'organizzazione della ricerca;
- aggiornamento del personale su tematiche specifiche.
Relativamente all'ammissibilita' delle spese e ad integrazione di
quanto previsto al successivo punto 2.4, per l'attivita' di cui al
presente punto sono ammesse le seguenti voci di spesa:
- spese di personale, escluso il costo del personale interno
impegnato in attivita' di aggiornamento che tuttavia dovra' essere
identificato con nominativo, percentuale di tempo dedicato
all'aggiornamento e ruolo ricoperto nell'organizzazione interna;
- spese per installazione di reti telematiche;
- spese per partecipazione a "stages", corsi, seminari ed incontri
organizzativi strettamente attinenti;
- spese per docenze di esperti e per consulenze finalizzate alla
definizione del sistema di Assicurazione Qualita' aziendale.
2.3.2 Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7
2.3.2.1 Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,
comma 1, lett. a)
Ai fini dell'art. 7, comma 1, lett. a) le attivita' di studio,
ricerca e sperimentazione sono cosi' definite:
- Attivita' di studio: comprendono tutte le indagini volte a
conoscere la situazione o l'evoluzione di strutture e fenomeni in
atto con l'obiettivo di migliorare la conoscenza dei processi
economico-produttivi, con le relative implicazioni di ordine
ambientale e sociale, che interessano i diversi comparti
agro-industriali emiliano-romagnoli.
- Attivita' di ricerca: comprendono tutte le azioni volte alla
creazione di nuove conoscenze od alla applicazione innovativa di
conoscenze gia' disponibili.
- Attivita' di sperimentazione: comprendono tutte le azioni dirette a
testare le conoscenze e le innovazioni nel contesto regionale e tutte
le iniziative avviate per favorire la conoscenza, l'adattamento alle
condizioni operative e la diffusione dei risultati emersi nell'ambito
di programmi di ricerca o resi disponibili dal mercato dei mezzi
tecnici per l'agricoltura, nonche' quelle avviate per diminuire
l'impatto ambientale della pratica agricola.
2.3.2.2 Organizzazione degli interventi - art. 7, comma 1, lett. b)
Dalla considerazione che si tratta di attivita' strettamente
collegata al programma di organizzazione della domanda di ricerca e
che si deve concretizzare nella definizione di programmi specifici di
ricerca, studio e sperimentazione rispondenti alle esigenze del
tessuto produttivo e fortemente integrati con i diversi livelli delle
filiere, derivano le seguenti conseguenze operative:
- la valutazione dei progetti presentati e la conseguente ammissione
a contributo saranno determinati dalla valutazione dei progetti di
studio, ricerca e sperimentazione organizzati;
- l'attivita' presuppone la sua realizzazione attraverso contratti di
partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed i soggetti
beneficiari previsti al precedente punto 2.2 - lettera b), fatto
salvo quanto previsto alla lettera b.5 del medesimo punto 2.2.
Per le medesime considerazioni sopra formulate sono ammissibili le
seguenti attivita':
- progettazione degli interventi costituenti un programma integrato
che preveda la partecipazione di due o piu' soggetti attuatori;
- coordinamento e organizzazione tecnico-amministrativi dei progetti
di ricerca;
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento.
In relazione alla tipologia dell'attivita' di organizzazione degli
interventi, sono ammesse quali voci di spesa relative alla
realizzazione del progetto, da quantificare comunque secondo quanto
stabilito al successivo punto 2.4, le seguenti tipologie di spesa:
- spese per la progettazione, il coordinamento, la ricerca e la
raccolta della documentazione necessaria per l'intervento;
- spese per il coordinamento contabile ed amministrativo.
2.3.2.3 Diffusione dei risultati degli studi, della ricerca e della
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)
Sono ammesse le seguenti attivita':
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento;
- realizzazione di interventi che rientrano in un progetto integrato
di comunicazione che puo' prevedere anche la partecipazione di piu'
soggetti;
- realizzazione di attivita' e di strumenti divulgativi per una
efficace diffusione dei risultati;
- coordinamento e organizzazione (tecnici ed amministrativi).
Per la realizzazione dell'attivita' e' consentita l'attivazione di
contratti di partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed
i soggetti beneficiari previsti al precedente punto 2.2.1 - lettera
b.
2.3.2.4 Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.
7, comma 1, lett. c)
Sono ammesse le seguenti attivita':
- predisposizione di progetti di ricerca di rilievo transnazionale
che prevedano la compartecipazione di partner appartenenti ad altri
Paesi, da presentare alla Unione Europea nell'ambito dei bandi
indetti dalla medesima e da attuarsi secondo le procedure ivi
previste.
Il contributo regionale, da liquidarsi comunque in unica soluzione a
saldo, e' condizionato alla presentazione alla Regione, entro 90
giorni dalla scadenza del bando comunitario, dei seguenti documenti:
- comunicazione dell'avvenuto ricevimento degli elaborati progettuali
da parte della Unione Europea recante il numero unico di riferimento
assegnato al progetto dai competenti Servizi comunitari;
- rendiconto finanziario delle spese sostenute.
Il mancato accoglimento del progetto da parte della Unione Europea
per vizi formali o il mancato rispetto del termine sopra indicati
comportano la revoca del contributo concesso.
L'entita' del contributo regionale, fermi restando i limiti stabiliti
dall'art. 9, comma 1, lett. c), non potra' comunque superare
l'importo di Lire 16.000.000 (pari a Euro 8.263,31).
2.3.2.5 Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)
Sono ammesse le seguenti attivita':
- realizzazione di strutture di carattere innovativo da destinare ad
attivita' di ricerca e sperimentazione, anche attraverso
l'adeguamento di strutture gia' esistenti;
- acquisto di attrezzature specifiche.
Deve in ogni caso trattarsi di realizzazione di opere e/o di acquisto
di attrezzature destinate al consolidamento delle finalita'
istituzionali di sperimentazione e ricerca dei soggetti beneficiari.
2.3.3 Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale -
art. 11
2.3.3.1 Attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)
Sono ammessi i soli progetti di assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale per i quali e' stato attestato
l'interesse preliminare di almeno due Province.
Sono ammesse, inoltre, le seguenti attivita':
a) settore delle produzioni vegetali: a.1 attivita' di assistenza
tecnica alle imprese agricole di carattere innovativo coerenti con il
Programma poliennale dei servizi; a.2 attivita' standard di
assistenza tecnica, descritte nell'Appendice 1 ai presenti criteri,
per: - l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la
fase di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla
valorizzazione delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99; -
l'applicazione delle norme tecniche di produzione integrata previste
dal Programma regionale applicativo del Regolamento CEE 2078/92 e
successive modificazioni e per le analoghe misure previste dal PRSR
2000/2006; - l'applicazione delle tecniche di produzione biologica
definite dal Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni e per
le analoghe misure previste dal PRSR 2000/2006;
b) settore produzioni zootecniche: b.1 attivita' di assistenza
tecnica alle imprese agricole di carattere innovativo coerenti con il
Programma poliennale dei servizi; b.2 attivita' standard di
assistenza tecnica, descritte nell'Appendice 2 ai presenti criteri,
per: - assistenza tecnica agli allevamenti bovini da latte: - filiera
latte bovino da trasformazione azioni di sostegno alla
implementazione di sistemi di qualita' assistenza latte-qualita':
latte trasformato in formaggi tipici - filiera latte da consumo
assistenza latte qualita': latte compravenduto e aziende singole; -
assistenza tecnica agli allevamenti bovini da carne - assistenza
tecnico-sanitaria al settore ovi-caprino - assistenza tecnica al
settore suino: - allevamenti da riproduzione e a ciclo chiuso -
allevamenti da ingrasso;
c) settore economico-gestionale: c.1 attivita' di assistenza tecnica
alle imprese agricole di carattere innovativo coerenti con il
Programma poliennale dei servizi; c.2 attivita' standard di
assistenza tecnica, descritte nell'Appendice 3 ai presenti criteri,
per: - l'applicazione del Programma regionale per l'applicazione del
Regolamento CEE 2078/92 - impegni d), f) e g) e azione E1) e per le
analoghe misure previste dal PRSR 2000/2006; - l'applicazione del
Regolamento CEE 2080/92, azione B) e per le analoghe misure previste
dal PRSR 2000/2006; - l'analisi di filiera dei costi di produzione; -
le simulazioni di bilancio preventivo; - la gestione attraverso
l'elaborazione dei costi di produzione e contabilita';
d) settore dello sviluppo rurale integrato: d.1 attivita' di
assistenza tecnica allo sviluppo rurale, ivi compreso l'agriturismo,
di carattere innovativo coerenti con il Programma poliennale dei
servizi e per le analoghe misure previste dal PRSR 2000/2006.
Tenuto conto che le attivita' di assistenza tecnica possono usufruire
di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e nazionali,
l'intervento finanziario regionale attraverso la L.R. 28/98 per
attivita' analoghe e' escluso in presenza di disponibilita'
finanziarie provenienti dalle predetti iniziative se ritenute
sufficienti a coprire le esigenze di settore. La predetta esclusione
viene definita nell'ambito dell'atto di approvazione delle
graduatorie annuali e/o di riparto dei fondi alle Province.
Relativamente all'ammissibilita' delle spese e ad integrazione di
quanto previsto al successivo punto 2.4, per l'attivita' di cui al
presente punto sono ammesse le seguenti spese:
- spese di personale a condizione che almeno il 70% del medesimo
possieda un titolo di studio di scuola secondaria superiore del
settore agricolo o comprovata esperienza di settore;
- fra le spese di realizzazione, spese utili alla introduzione delle
innovazioni gia' verificate per la adozione su vasta scala, a
condizione che tali spese non usufruiscano di altri aiuti analoghi
(esempio: spese per innovazioni previste come obbligo in aziende
aderenti al Programma regionale di applicazione del Regolamento CEE
2078/92 - impegno A). Fra tali spese di promozione di innovazioni e'
prevista la possibilita' di inserire anche quelle relative ad
attivita' di comunicazione e documentazione.
2.3.3.2 Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.
b)
Sono ammesse le attivita' indicate allo specifico punto del Programma
poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.
I supporti che contengono procedure informatiche o telematiche di
qualsiasi tipologia devono essere integrati nel sistema GIAS (Sistema
informativo globale per l'agricoltura) al fine di garantire la
massima efficacia ed economicita' dei sistemi informativi.
2.3.3.3 Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)
Sono ammesse le attivita' indicate allo specifico punto del Programma
poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.
2.4 Spese ammissibili
I progetti presentati devono indicare le spese, stimate in via
presuntiva, calcolate sulla base delle voci di spesa definite
ammissibili e dei parametri stabiliti nei presenti criteri per
ciascuna tipologia di intervento prevista.
Nel caso di progetti realizzati tramite partenariato, devono essere
indicate le spese, distintamente per ciascuno dei partner.
Nel caso di progetti di durata poliennale il preventivo delle spese
deve essere rappresentato per ciascuna delle annualita' di sviluppo
del progetto.
Nel progetto il richiedente deve indicare la data di inizio delle
attivita' previste.
Tale data non potra' comunque essere anteriore alla data di
presentazione dell'istanza e di conseguenza nel rendiconto non
saranno ammesse spese antecedenti alla data di inizio attivita'.
Al fini dell'ammissibilita' delle spese le relative fatture non
dovranno essere emesse in data posteriore di oltre 60 giorni al
termine dell'attivita'.
2.4.1 Spese per il personale
Per spese di personale si intende il costo totale e reale del
personale scientifico e tecnico, in carico ai partecipanti al
progetto, ed utilizzato, totalmente o parzialmente, per l'esecuzione
dei lavori previsti nel progetto stesso. In tale ambito sono
ricomprese:
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato
nel progetto;
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di
incaricati e di borsisti;
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi
titolo impegnato nel progetto.
Per quanto riguarda l'attivita' di organizzazione degli interventi di
ricerca, si richiama quanto previsto al precedente punto 2.3.2.2 in
ordine alle spese per personale amministrativo.
Per quanto riguarda l'attivita' di assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale, si richiama quanto previsto al
precedente punto 2.3.3.1 in ordine alle condizioni di ammissibilita'
delle spese per il personale.
Il progetto deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le
spese relative a:
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono
essere fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- organismo di appartenenza, qualifica, tipo di contratto (tempo
indeterminato, a termine), costo a giornata (calcolato dividendo il
costo annuo complessivo per 210 giorni), giornate dedicate al
progetto distinte per attivita', costo delle spese di missione a
carico del progetto divise per attivita'.
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la
sicurezza sociale, ecc.).
Nel caso di progetti presentati da Universita' e altre istituzioni
scientifiche (centri di ricerca dei Ministeri, CNP, ENEA, etc.), non
sono ammesse le spese relative al personale dipendente impegnato
nella realizzazione del progetto.
Nel caso di progetti presentati da altri soggetti, non sono ammesse
le spese relative al personale dipendente dalle suddette Universita'
e altre istituzioni scientifiche impegnato nella realizzazione dei
progetti medesimi quando l'attivita' di detto personale e' resa
nell'ambito delle funzioni istituzionali di dette Universita' o
istituzioni scientifiche. Sono ammesse le spese relative al personale
dipendente da Universita' e istituzioni scientifiche impiegato nella
realizzazione dei progetti, il cui onere sia a carico del soggetto
richiedente.Relativamente al costo del personale dipendente i limiti
massimi di spesa ammissibile, al netto delle spese vive di missione,
a seconda delle mansioni svolte sono:
Mansioni svolte Costo giornaliero
Euro Lire arrot. Addetto a mansioni esecutive generiche - operaio 129
250.000 Addetto a mansioni esecutive generiche e specializzate
relative all'attivita' di ricerca, sperimentazione o assistenza
tecnica - Operaio specializzato 155 300.000 Laureato o diplomato con
esperienza almeno triennale a cui vengono affidate mansioni complesse
in riferimento all'attivita' di ricerca, sperimentazione o assistenza
tecnica (raccolta dati, elaborazioni, esecuzioni di analisi,
consulenza) - Ricercatore, sperimentatore o tecnico 207 400.000
Laureato con almeno 5 anni o diplomato con almeno 8 anni di
esperienza, con piena autonomia di conduzione dei progetti di
ricerca, sperimentazione o assistenza tecnica, esperti significativi
di essi - Ricercatore, sperimentatore o tecnico esperto 237 450.000
Ricercatore o sperimentatore esperto o addetto all'attivita' di
assistenza tecnica in grado di impostare, condurre ed esaminare
criticamente uno o piu' progetti - Ricercatore responsabile progetto
258 500.000 Laureato con pluriennale esperienza nel campo dei
servizi, responsabile della progettazione, realizzazione e
divulgazione di programmi complessi - Responsabile di settore o di UO
310 600.000 Laureato responsabile di piu' programmi complessi -
Dirigente o coordinatore 413 800.000 Laureato o diplomato addetto
alla gestione amministrativa dei progetti - Amministrativo 181
350.000 Laureato o diplomato con 5 anni di esperienza -
Amministrativo esperto 207 400.000
Ai fini della definizione della spesa ammissibile, i parametri di
costo sopra indicati relativamente al personale utilizzato in base ad
un rapporto di lavoro subordinato costituiscono elemento di
riferimento per il calcolo del costo previsto per il personale
incaricato.
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello di cui
alla lettera b), eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri sopra
indicati devono essere adeguatamente motivate.
Per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio con auto,
saranno ritenute ammissibili le spese calcolate sulla base delle
vigenti tariffe ACI, fino ad un massimo dell'importo relativo ad
un'auto di cilindrata 1600 cc benzina, con una percorrenza annua di
25.000 Km.
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione
a corsi di formazione e aggiornamento di base ad esclusione dei
progetti inerenti l'art. 4, comma 1, lett. b) per i quali si richiama
quanto previsto al precedente punto 2.3.1.2.
Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale su
tematiche specificatamente collegate e funzionali alla realizzazione
del progetto presentato sono ritenute ammissibili esclusivamente se
preventivate in modo dettagliato e adeguatamente motivate.
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono
essere fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),
oggetto della prestazione nell'attivita', costo a carico
dell'attivita'.
2.4.2 Spese per la realizzazione
Si intendono le spese necessarie per la realizzazione delle attivita'
previste dal progetto diverse da quelle relative al personale.
Le spese relative a beni e servizi che non esauriscono la loro
funzione nell'ambito del progetto sono ammissibili solo per la parte
in cui sono strettamente ed esclusivamente funzionali al progetto
stesso. Le voci di spesa ammissibili sono suddivise nelle seguenti
categorie:
- beni durevoli;
- beni non durevoli;
- servizi esterni;
- servizi svolti direttamente dal beneficiario.
Per la categoria beni durevoli sono ammissibili le quote di
ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali
strettamente funzionali al progetto.
Sono immobilizzazioni materiali: gli impianti, i macchinari, le
attrezzature, i fabbricati.
Sono immobilizzazioni immateriali: i brevetti, i marchi, le
concessioni di licenze d'uso ed altre assimilabili o equivalenti
comprese le licenze non annuali dei programmi per elaboratori
elettronici.
Per ogni bene durevole da utilizzare nel progetto nell'istanza devono
essere indicate le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata del bene;
- valore a nuovo del bene;
- anno di acquisizione;
- quota annuale di ammortamento;
- percentuale di uso nel progetto;
- costo a carico del progetto.
Per i soli organismi privati, le quote di ammortamento annuali
dovranno essere riportate nel registro dei cespiti dei beni
ammortizzabili.
Non sono ammissibili le quote di ammortamento di attrezzature gia'
oggetto di intervento finanziario comunitario, nazionale o regionale.
Il richiedente deve indicare nell'istanza per quali attrezzature
abbia eventualmente presentato richiesta di contributo ai sensi del
predetto art. 7, comma 1, lett. d) nell'ambito del medesimo piano
stralcio annuale.
L'intero costo di realizzazione di un'opera e/o di acquisto di
attrezzature e' ammesso esclusivamente ai fini di cui all'art. 7,
comma 1, lett. d).
Per la categoria beni non durevoli sono ammissibili:
- spese per materiali di consumo;
- spese per materiali non inventariabili;
- spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo
anno, comprese le licenze d'uso dei programmi per elaboratori
elettronici ammortizzabili in un solo anno.
Per ogni bene non durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza
devono essere indicate le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata del bene;
- prezzo o costo a carico del progetto.
Per la categoria servizi esterni sono ammissibili:
- spese per canoni d'affitto, di noleggio, di manutenzione, di
leasing (esclusi gli interessi) o d'uso di strutture - fabbricati -
attrezzature - impianti - macchinari o altri beni equivalenti
comprese le licenze (o canoni) d'uso annuali di programmi per
elaboratori elettronici;
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti privati
diversi dai partner di progetto;
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti pubblici
diversi dai partner di progetto nell'ambito di uno specifico
contratto;
- spese per rimborsi a terzi per danni o mancati redditi causati da
specifiche attivita' previste nel progetto;
- spese per assicurazioni e manutenzioni di attrezzature e software
utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- spese legali e notarili direttamente legate al progetto e
necessarie per una sua corretta preparazione e/o esecuzione.
Le spese relative ai servizi esterni devono essere adeguatamente
motivate e dettagliate nel preventivo del progetto.
Le spese relative alle tipologie indicate fra le spese generali di
cui al successivo punto 2.4.3 sono ammesse fra le spese di
realizzazione del progetto nel solo caso in cui le caratteristiche
specifiche del progetto siano tali da qualificare dette spese come
strettamente attinenti ai fini della realizzazione dell'attivita'
(esempio canoni per collegamenti telematici per progetti aventi per
obiettivo la fornitura di informazioni per via informatica).
Le spese per le attivita' di servizio svolte direttamente dal
beneficiario (esempio analisi chimiche) sono ammesse in un importo
pari al costo di mercato.
Relativamente all'ammissibilita' delle spese di realizzazione dei
progetti di organizzazione della domanda di ricerca, di
qualificazione delle strutture organizzative, di organizzazione degli
interventi e di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale si richiama quanto previsto rispettivamente ai
precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2.2 e 2.3.3.1.
Non sono comunque ammissibili spese di rappresentanza (esempio:
pranzi, viaggi promozionali, ecc.).
2.4.3 Spese generali
Per spese generali si intendono i costi di carattere generale
ascrivibili al progetto in modo indiretto e pertanto ammissibili in
misura percentuale.
Per i soggetti che dispongono di contabilita' analitica, i criteri di
ammissibilita' delle spese generali sono cosi' definiti:
a) tipologie di spese ammissibili - spese di amministrazione,
direzione e segreteria; - spese di ammortamento e leasing di
immobili, apparecchiature e software ad eccezione della quota
interessi; - spese di manutenzione (immobili, apparecchiature,
software); - affitto dei locali; - spese per il funzionamento degli
Organi di amministrazione e di controllo; - spese bancarie
limitatamente ai costi vivi per operazioni su bonifici e per
istruttorie di fideiussioni; - spese postali, telefoniche,
telematiche, di elettricita', riscaldamento, pulizia e custodia dei
locali, assicurazioni e cancelleria; - spese per l'acquisizione e il
mantenimento della certificazione di qualita'; - abbonamenti a
riviste amministrative e tributarie; - spese legali e notarili per
adempimenti statutari di legge. Le spese generali devono comunque
essere: - verificabili nella contabilita'; - non incluse nei costi
diretti; - non finanziate specificatamente da terzi.
b) percentuale di ammissibilita'.
Sono ammissibili spese generali, sul totale della spesa ammissibile
del progetto, in percentuale massima del 25% ad eccezione degli
interventi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a e all'art. 15, comma
1, lett. a) per i quali la percentuale massima e' fissata al 10%.
In ogni caso, la percentuale delle spese generali non potra' superare
l'effettiva incidenza percentuale delle spese generali - calcolate
secondo i presenti criteri - complessivamente sostenute dal
beneficiario sul valore della produzione o, in assenza, del totale
delle entrate, risultante dal bilancio relativo all'anno in cui si
sono svolte le attivita'.
A tal fine, nel progetto la previsione delle spese generali deve
essere formulata tenendo conto dei dati risultanti dall'ultimo
bilancio disponibile ovvero, per i soggetti di nuova costituzione,
sulla base di idoneo preventivo di spesa.
Qualora il periodo di realizzazione dell'attivita' non coincida con
un unico esercizio finanziario, in sede di rendiconto devono essere
utilizzati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui si
sono svolte, in prevalenza, le attivita'.Non verra' comunque ammessa
in sede di rendiconto una percentuale di spese generali superiore a
quella ammesssa a preventivo.
Nei casi in cui il beneficiario non disponga di contabilita'
analitica la percentuale massima delle spese generali ammissibili si
riduce, per tutti i tipi di intervento, al 5%.
2.4.4 Costi aggiuntivi o marginali
Le Universita' e le altre istituzioni scientifiche (centri di ricerca
dei Ministeri, CNR, ENEA, ecc.) possono richiedere il contributo sui
soli costi aggiuntivi connessi alla realizzazione del progetto che
non siano coperti da altre entrate.
In detti costi aggiuntivi si ricomprendono esclusivamente costi per
personale non dipendente e costi aggiuntivi per la realizzazione del
progetto ammissibili secondo i criteri stabiliti al precedente punto
2.4.2. Sono ammissibili spese generali per un ammontare massimo del
5% forfettario.
2.4.5 Definizione della spesa ammessa
L'entita' della spesa ammessa a contributo viene definita attraverso:
- il parere e le valutazioni degli esperti previsti per legge di cui
al successivo punto 2.10;
- l'istruttoria e le valutazioni dei gruppi di lavoro per la
valutazione dei progetti di cui al successivo punto 2.5.
2.4.6 Definizione del regime IVA
In sede di presentazione del progetto il richiedente deve indicare
l'eventuale indetraibilita' degli oneri IVA connessi alla
realizzazione del progetto.
2.4.7 Definizione della valuta
Fino al primo gennaio 2002 tutti i costi esposti nel progetto
dovranno essere espressi in Lire italiane o in Euro in funzione della
valuta nella quale viene richiesto il contributo.
Ai sensi della normativa vigente, la scelta e' irrevocabile per tutta
la durata del procedimento e pertanto la stessa deve essere mantenuta
immutata in tutti gli atti e documenti inerenti a qualsiasi titolo il
procedimento (acconti, saldi, varianti, ecc.).
L'Amministrazione regionale convertira' in Lire gli importi espressi
in Euro secondo la normativa vigente a fini di confrontabilita'.
2.4.8 Esclusione del doppio finanziamento
I contributi pubblici complessivamente richiesti sui progetti non
possono superare in ogni caso la percentuale di contribuzione massima
prevista dalla L.R. 28/98.
Al fine di determinare il contributo regionale concedibile, il
richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, deve dichiarare
che la quota di contributo richiesta non e' coperta da altri
contributi pubblici.
I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente il
responsabile del procedimento, durante tutto il periodo di
svolgimento delle attivita' di progetto, dell'eventuale concessione
di altri contributi da enti o pubbliche Amministrazioni pena
l'applicazione delle sanzioni di legge, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato.
Restano salvi eventuali limiti piu' restrittivi eventualmente
stabiliti dalle altre normative di finanziamento alle quali il
richiedente abbia avuto accesso.
2.5 Valutazione dei progetti
Il responsabile del procedimento affida la valutazione dei progetti
formalmente ammissibili a gruppi di lavoro tecnico-amministrativi,
appositamente costituiti con atto formale del Direttore generale
Agricoltura.
Il responsabile del procedimento stabilisce al momento
dell'affidamento ai gruppi di lavoro la tipologia dell'intervento
alla quale e' correttamente riconducibile il progetto presentato
anche in difformita' dall'individuazione effettuata dal richiedente
al momento della presentazione dell'istanza.
Ai gruppi di lavoro e' richiesta la definizione di proposte in merito
alla congruita' tecnico-economica dei progetti ed alla ammissibilita'
delle singole voci di spesa. Per ogni progetto vengono individuati,
all'interno del gruppo di lavoro, due referenti di progetto che ne
curano la preistruttoria, forniscono al gruppo i necessari
approfondimenti ed illustrano le risultanze di eventuali chiarimenti
acquisiti. Al fine di consentire una corretta valutazione, il
responsabile del procedimento potra' acquisire dai richiedenti
ulteriori chiarimenti in merito al contenuto tecnico dei progetti.
Relativamente ai progetti di studio e ricerca, allo scopo di
garantire l'imparzialita' delle valutazioni attribuite agli esperti e
al Comitato di cui all'art. 3, comma 7, lettera c), gli eventuali
chiarimenti saranno richiesti solo dopo l'espressione di dette
valutazioni.
Alla richiesta di chiarimenti si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 3, L.R. 32/93. I chiarimenti dovranno essere
forniti entro il termine perentorio indicato nella richiesta scritta
del responsabile del procedimento, pena il rigetto dell'istanza.
2.5.1 Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione
della domanda di ricerca", "Studio, ricerca e sperimentazione" e
"Attivita' di assistenza tecnica e divulgazione" - artt. 4, 7 e 11
Il gruppo di lavoro esamina ciascun progetto sulla base della
preistruttoria e del parere dei referenti, tenuto conto delle
valutazioni espresse dagli esperti e dal Comitato di cui all'art. 3,
comma 7, lett. c) nonche' dalle Province secondo quanto previsto
dall'art. 14, comma 1.
L'assegnazione del punteggio ai singoli progetti e' disposta dal
gruppo di lavoro secondo i criteri di seguito stabiliti, fatto salvo:
- che l'attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica A per
i progetti di ricerca spetta agli esperti o al Comitato di cui
all'art. 3, comma 7, lett. c);
- che l'attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica D
spetta alle Province secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1.
La somma dei punteggi assegnati costituisce la valutazione di merito
del progetto e determina l'ordine di inserimento nella graduatoria
delle singole tipologie d'intervento.
Sono inseriti in graduatoria i progetti che raggiungono almeno il 60%
del punteggio massimo assegnabile ed almeno il 40% del punteggio
relativo a ciascuna delle caratteristiche come di seguito
individuate.
I progetti che non raggiungono entrambe le suddette soglie sono
ritenuti privi del livello minimo di qualita' e pertanto giudicati
non ammissibili.
I punteggi attribuibili a ciascun progetto sono articolati per le
seguenti caratteristiche:
A - validita' tecnico-scientifica
- innovativita' - non ripetitivita'
- economicita' dell'impianto organizzativo
- adeguatezza tecnico-scientifica del progetto (dei curricula e delle
attivita')
- descrizione degli obiettivi
- descrizione dei risultati attesi
- completezza delle informazioni tecnico scientifiche
B - integrazioni e sinergie con il sistema produttivo
- integrazione tra interventi di sviluppo
- integrazione verticale di filiera
- integrazioni orizzontali
- sinergie ed integrazioni con altri progetti, completamento dei
progetti in corso o sviluppo di progetti avviati in precedenza
C - corrispondenza agli obiettivi e priorita' della prograzione
regionale
D - corrispondenza agli obiettivi e priorita' della programmazione
provinciale
E - efficienza e impatto socio-economico del progetto
- analisi costi/benefici
- impatto socio-economico (difesa dell'occupazione, del reddito,
miglioramento della qualita' del lavoro dell'imprenditore agricolo,
risparmio risorse non rinnovabili, ambiente, salute umana, benessere
animali)
- potenzialita ad incidere nel processo produttivo
F - gestione del progetto, congruita' e grado di cofinanziamento
- grado di cofinanziamento
- strumenti di monitoraggio del progetto
- strumenti di qualita' adottati nel progetto
- completezza delle informazioni ai fini del giudizio di congruita'
economica
- affidabilita' del proponente
- qualita' del lavoro svolto in precedenza
Tipologia di Caratteristica intervento
A B C D E F Totale
Organizzazione 200 250 150 - 150 250 1000
domanda di ricerca
Qualificazione 300 200 - - 100 400 1000
degli EOR
Ricerca 400 100 150 - 100 250 1000
Sperimentazione 350 100 150 - 150 250 1000
Diffusione 150 150 300 - 100 300 1000
risultati ricerca
Predisposizione 200 200 300 - 200 100 1000
progetti ricerca
transnazionali
Opere e attrezzature 150 250 250 - 250 100 1000
per sperimentazione
Assistenza tecnica 150 150 250 400 250 300 1500
interprov. e regionale
Supporti per AT 150 150 300 400 200 300 1500
interprov. e regionale
Coordinamento AT 150 200 300 400 150 300 1500
interprov. e regionale
Per i progetti di ricerca, le valutazioni di merito tecnico
scientifico previste all'art. 3, comma 7, lettera c) concernenti la
caratteristica A sono effettuate:
- dal Comitato tecnico per i progetti di importo inferiore ai 200.000
Euro;
- dagli esperti per i progetti di importo superiore ai 200.000 Euro.
Al fine di consentire tale valutazione il responsabile del
procedimento invia copia integrale dei progetti agli esperti e al
Comitato e stabilisce le modalita' per l'effettiva acquisizione delle
valutazioni previste.
I progetti di ricerca, studio e sperimentazione relativi al settore
agroalimentare biologico formalmente ammissibili sono sottoposti
contestualmente al parere della Commissione regionale per il settore
agro-alimentare biologico che trasmette il proprio parere al
responsabile del procedimento.
Al fine di consentire alle Province di concorrere alla selezione dei
progetti relativi all'art. 11 della L.R. 28/98, il responsabile del
procedimento trasmette a queste ultime la documentazione necessaria
all'espressione del parere.
Le Province formalizzano in apposita riunione del Comitato di
coordinamento di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. 15/97 i
punteggi attribuiti a ciascun progetto per la caratteristica di cui
alla lettera D.
Non sono sottoposti alle valutazioni di cui all'art. 3, comma 7,
lett. c), i progetti approvati dall'Unione Europea, per i quali la
valutazione scientifica e' gia' stata effettuata dai competenti
Servizi della Commissione Europea.
Ai progetti che ricadono nella predetta ipotesi non viene pertanto
attribuito il punteggio previsto per la caratteristica A. Al fine di
omogeneizzare la valutazione dei progetti, il punteggio massimo
relativo alla caratteristica A e' ripartito proporzionalmente fra
quelle restanti.
2.6. Definizione piani stralcio annuali
2.6.1 Concorso delle Province alla predisposizione dei piani stralcio
annuali
Al fine di assicurare il concorso delle Province alla predisposizione
dei piani stralcio annuali come previsto all'art. 3, comma 9, della
legge, la proposta di piano stralcio annuale e' trasmessa al Comitato
tecnico-amministrativo previsto dall'art. 11, comma 2, della L.R.
15/97.
Del parere espresso da detto Comitato deve essere dato conto
nell'atto deliberativo che approva i singoli piani stralcio annuali.
2.6.2 Percentuale di contribuzione
Le percentuali di contributo per le diverse tipologie di intervento
sono fissate nella percentuale massima stabilita dalla legge agli
artt. 6, 9 e 13 ad esclusione:
- delle analisi di supporto alla consulenza specialistica in
assistenza tecnica, per le quali la percentuale massima e' definita
nel 70%;
- delle attivita' di assistenza tecnica e divulgazione definite come
"standard" e descritte nelle Appendici 1, 2 e 3 per le quali le
percentuali di contributo sono cosi' definite:
- settore vegetale: 50%
- settore economico-gestionale: 50%
- settore zootecnico:
vacche da carne ed ovini: 70%
vacche da latte e suini: 60%.
L'importo del contributo concedibile non puo' in ogni caso superare
la richiesta presentata nell'istanza.
2.6.3 Formazione graduatorie
Le risorse complessivamente stanziate nel bilancio regionale per la
concessione dei contributi previsti dalla legge sono ripartite in
percentuale fra le singole tipologie di intervento come segue:
A) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a) e b): - interventi di cui alla lett. a): 90% - interventi
di cui alla lett. b): 10%
B) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,
lettere a), b) e c): - interventi di studio e ricerca di cui alla
lett. a), ivi compresa la relativa organizzazione prevista alla lett.
b): 57% - interventi di sperimentazione di cui alla lett. a), ivi
compresa la relativa organizzazione prevista alla lett. b): 35% -
interventi di diffusione di cui alla lett. b): 7% - predisposizione
di progetti di ricerca transnazionali di cui alla lett. c): 1%
C) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,
lett. d): 100%
D) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a), b) e c): - interventi di assistenza tecnica di cui alla
lett. a): 35% - interventi per supporti per l'assistenza tecnica,
compresa la divulgazione, di cui alla lett. b): 50% - interventi di
coordinamento dell'assistenza tecnica di cui alla lett. c): 15%.
In ciascun piano stralcio annuale sono ammissibili i progetti
poliennali che non determinino, sommati a quelli gia' in corso,
impiego di risorse, negli anni successivi e per le singole
graduatorie, superiori, di norma al 80% delle disponibilita'
dell'esercizio finanziario nel quale vengono approvati.
In caso di risorse insufficienti per la concessione dei contributi ai
progetti poliennali gia' in corso, sono considerati prioritari i
progetti poliennali di approvazione precedente e, fra questi, quelli
con punteggio superiore.
Nel caso in cui i progetti ammissibili inseriti in una graduatoria
non esauriscano la percentuale di risorse assegnate, le risorse
rimanenti verranno riattribuite dalla Giunta contestualmente
all'approvazione delle graduatorie.
2.6.4 Concessione contributi ed erogazione anticipi
La concessione dei contributi relativi ai progetti inseriti nel piano
stralcio annuale e' disposta con atto del Direttore generale
Agricoltura sulla base delle graduatorie approvate e nei limiti delle
risorse recate dal bilancio regionale annuale nonche' nel rispetto
delle percentuali di destinazione di dette risorse definite nei
presenti criteri.Possono essere erogati anticipi fino al 70% del
contributo concesso.
La concessione del contributo relativo alle annualita' successive
alla prima dei progetti poliennali, indicate in apposito elenco
allegato al piano stralcio annuale, e' disposta dal Direttore
generale Agricoltura subordinatamente alla verifica, da parte del
Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare, dello stato di avanzamento
delle attivita' relative all'annualita' precedente che il
beneficiario e' tenuto a presentare entro e non oltre 30 giorni dal
termine dell'attivita'.
Lo stato di avanzamento che costituisce di fatto la relazione tecnica
delle attivita' dell'annualita, deve essere redatto con l'apposito
software e deve consentire la verifica degli obiettivi intermedi
indicati in preventivo e della corrispondenza fra le attivita'
previste e le attivita' effettivamente svolte.
2.6.5 Proroghe
Il termine fissato nella determinazione dirigenziale di concessione
del contributo per il completamento dell'attivita' potra' essere
prorogato per una sola volta per giustificato motivo esclusivamente
nel caso in cui non vengano alterati gli obiettivi e l'attivita'
complessiva prevista nel progetto.
Il beneficiario che riscontri l'impossibilita' di completare
l'attivita' nel termine previsto dovra' far pervenire al Servizio
Sviluppo sistema agro-alimentare, tassativamente entro e non oltre i
30 giorni antecedenti la scadenza del predetto termine, una motivata
richiesta di proroga indicandone la durata.
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che
l'Amministrazione abbia assunto atto formale di diniego o abbia
richiesto chiarimenti la proroga si intende concessa. La richiesta di
chiarimenti deve essere formulata per iscritto dal responsabile del
procedimento ed essere trasmessa con raccomandata a.r.
Per i progetti poliennali la proroga potra' essere richiesta e
concessa solo nell'ultima annualita'.
Il termine per la presentazione della rendicontazione delle attivita'
svolte si intende prorogato per un periodo pari alla proroga
concessa.
Non sono ammesse richieste di proroga riferite esclusivamente al
termine di presentazione della rendicontazione delle attivita'
svolte.
Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle proroghe
vengono definite dal Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare.
2.6.6 Varianti
Le variazioni o le modifiche all'assetto tecnico-economico del
progetto che determinino variazioni compensative tra le aggregazioni
"spesa per il personale" e "spese per la realizzazione" inferiori al
20% rientrano nella discrezionalita' del beneficiario, fermo restando
che in sede di verifica finale, preliminare alla liquidazione del
saldo del contributo, sara' verificato che le modifiche o variazioni
apportate non abbiano alterato gli obiettivi previsti dal progetto.
Variazioni superiori al 20% o variazioni che, pur non avendo riflessi
sull'articolazione dei costi previsti, modifichino gli obiettivi e le
ricadute del progetto dovranno essere preventivamente sottoposte alla
valutazione della Regione. Decorsi 30 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione
abbia assunto atto formale di diniego o abbia richiesto chiarimenti
con raccomandata a.r., la variazione si intende autorizzata.
In entrambi i casi sopra descritti la variazione del 20% e' calcolata
sulla piu' bassa delle due voci di spesa quali risultano dal
preventivo.
Il responsabile del procedimento potra' acquisire, sull'ipotesi di
variazione, il parere del gruppo di lavoro che ha valutato il
progetto preliminarmente al suo inserimento nel piano stralcio
annuale.
Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle varianti
vengono definite dal Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare.
2.7 Modalita' di rendicontazione
Al termine delle attivita' il legale rappresentante trasmette la
richiesta di saldo, redatta attraverso l'uso dello specifico
software, contenente il rendiconto finanziario a cui e' allegata la
relazione tecnica finale sui risultati dell'attivita' per i progetti
annuali, o lo stato di avanzamento per i progetti poliennali.
Per i contributi concessi ai sensi dell'art. 4, lett. b), della legge
- la richiesta di saldo deve contenere la dichiarazione di impegno a
non distogliere opere, macchine ed attrezzature dai fini di ricerca e
sperimentazione.
La documentazione sopra indicata deve essere presentata entro i
seguenti termini:
- per i progetti annuali: entro 4 mesi dalla scadenza del termine
fissato per la realizzazione;
- per i progetti poliennali: la sola rendicontazione finanziaria
entro 4 mesi dalla chiusura di ciascuna annualita',
ovvero
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui
si sono svolte in prevalenza le attivita', qualora alle scadenze
sopra indicate detto bilancio non sia ancora stato approvato.
2.7.1 Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto, ai sensi della
normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario - e nel caso di Enti pubblici o di Enti di diritto
pubblico anche dal Responsabile di Ragioneria dell'Ente - in ordine
alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle
attivita' ammesse a contributo.
Nel caso che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di un contratto
di partenariato ai sensi del precedente punto 2.2.1, il rendiconto
finanziario deve essere presentato da tutti i partner.
Il rendiconto finanziario deve contenere:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per
l'attuazione del progetto o per l'attuazione dell'annualita' del
progetto della quale si chiede il saldo, articolato nei seguenti
aggregati di spesa: - ammontare complessivo delle spese sostenute per
il personale; - ammontare complessivo delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto; - ammontare delle spese generali imputate
al progetto secondo quanto definito nei presenti criteri. Nel caso di
progetti in cui sia riconosciuto ammissibile anche il contributo per
l'organizzazione degli interventi il rendiconto deve contenere il
totale delle spese sostenute per l'organizzazione dell'intervento
disarticolato nei medesimi aggregati di spesa indicati sopra;
b) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono state
effettivamente sostenute per l'attuazione delle attivita' relative al
progetto ammesso a contributo e che rientrano nella categoria delle
spese ammissibili;
c) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono supportate da
titoli giustificativi, che sono regolarmente registrate nella
contabilita' e chiaramente identificabili per centro di costo o
all'interno della nota integrativa, e che i titoli giustificativi
sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede legale per
consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche
tecnico-amministrative da parte della Regione;
d) la dichiarazione che la quota di contributo richiesta non e'
coperta da altri contributi pubblici;
e) la dichiarazione che sono state pagate spese per un importo
complessivo almeno pari all'acconto erogato dalla Regione;
f) la dichiarazione che l'incidenza percentuale delle spese generali
e' conforme a quanto stabilito dai presenti criteri.
Ai fini della corretta indicazione delle spese sostenute si richiama
quanto previsto al precedente punto 2.4 in ordine all'ammissibilita'
delle spese stesse.
2.7.2 Rendicontazione tecnica finale
La relazione tecnica finale, corredata dei dati, della documentazione
e dei materiali prodotti nella realizzazione del progetto dovra'
essere prodotta, in allegato alla istanza di saldo, tramite CD-ROM
con impresso file elettronico utilizzando lo specifico software.
Nel caso di attivita' con rilevanza esterna e/o divulgativa deve
essere predisposta una relazione sintetica da inserire on-line nel
sistema GIAS.NET nella rete Internet.
Tutta la documentazione tecnica di supporto e gli allegati devono
essere presentati sul file elettronico e inseriti nel CD-ROM ad
eccezione dei prodotti che per la loro natura tecnica non possono
essere ivi contenuti (pubblicazioni, videocassette, prototipi, ecc.)
che dovranno essere invece consegnati direttamente.
L'incompletezza della rendicontazione tecnica e' causa di sospensione
del procedimento.
2.8 Modalita' di controllo
Il controllo previsto dall'art. 24, comma 3, della legge attiene ai
seguenti aspetti:
- verifica tecnica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel
progetto;
- verifica tecnico-amministrativa della corrispondenza fra le spese
rendicontate e la relativa documentazione a supporto e della corretta
imputazione delle spese stesse all'attivita' di progetto.
2.8.1 Verifica tecnica
La verifica tecnica e' effettuata su ciascun progetto ed e'
presupposto per la liquidazione del saldo del contributo. Detta
verifica viene realizzata dal tecnico referente coadiuvato da due
membri del gruppo di lavoro che ha effettuato la valutazione sul
progetto ai fini del suo inserimento nel piano stralcio annuale.
Resta facolta' del Servizio effettuare verifiche e sopralluoghi anche
in corso d'opera in relazione alla particolare tipologia e
complessita' dei singoli progetti.
I risultati delle verifiche, in corso d'opera e finali, saranno
sintetizzati in apposito verbale.
In ogni caso la verifica tecnica dovra' dare conto dell'effettivo e
pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto, condizione
essenziale per la conferma del contributo concesso.
ammessa la riduzione proporzionale del contributo nel caso di
raggiungimento parziale degli obiettivi sulla base della verifica
tecnica.
2.8.2 Verifica tecnico-amministrativa
Sono previste le seguenti forme di verifica tecnico-amministrativa:
- controllo preliminare alla liquidazione del saldo dei contributi;
- controllo successivo alla liquidazione del saldo dei contributi.
La verifica tecnico-amministrativa sara' effettuata da una
Commissione composta da due unita' con competenze
amministrativo-contabili con il supporto del tecnico referente
coadiuvato da un membro del gruppo di lavoro per la valutazione del
progetto.
Le risultanze della verifica tecnico-amministrativa saranno
sintetizzate in apposito verbale sulla base del quale il responsabile
del procedimento promuovera' l'adozione degli atti conseguenti.
2.8.2.1 Controllo preliminare
Il controllo preliminare deve riguardare un campione che rappresenti
almeno il 5% dei progetti ai quali e' stato concesso il contributo e
almeno il 5% della spesa ammessa a preventivo. A tal fine, sara'
richiesto ai beneficiari costituenti il campione di presentare, entro
10 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione
inviata tramite raccomandata a.r., un elenco dettagliato dei
documenti giustificativi delle spese dichiarate nel rendiconto
finanziario presentato ai fini della liquidazione del saldo del
contributo.
2.8.2.2 Controllo successivo
Il controllo successivo deve riguardare un diverso campione che
rappresenti almeno il 10% dei progetti rendicontati e almeno il 10%
della spesa rendicontata. A tal fine, la Commissione effettua i
necessari riscontri presso il domicilio fiscale, la sede operativa e
gli eventuali diversi luoghi di realizzazione del progetto con
riferimento sia al beneficiario che agli eventuali partner.
2.8.2.3 Individuazione del campione
Il campione da verificare, nella dimensione e nelle caratteristiche
individuate ai predetti punti 2.8.2.1 e 2.8.2.2, verra' determinato
con il metodo del "campione casuale" applicato ai seguenti due
universi e con riferimento ad ogni singolo piano stralcio annuale:
- universo dei progetti di studio, ricerca e sperimentazione (Titolo
II della legge);
- universo dei progetti di assistenza tecnica e divulgazione (Titolo
III, Capo I della legge).
2.8.2.4 Controlli aggiuntivi
Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il
responsabile del procedimento potra' disporre ulteriori controlli su
progetti non compresi nel campione.
2.9 Revoche e sanzioni
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dalla
L.R. 15/97 all'art. 18.
I procedimenti revocatori e sanzionatori previsti dal citato art. 18
verranno attivati anche nel caso del mancato rispetto del termine per
la presentazione della rendicontazione finale delle attivita' svolte.
2.10 Valutazione tecnico-scientifica progetti di ricerca - art. 3,
comma 7, lett. c)
Per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca la
Giunta regionale predispone, sulla base di autocandidature presentate
da persone fisiche, un elenco di esperti esterni, dal quale attingere
mediante sorteggio, organizzato nelle seguenti sezioni corrispondenti
a settori di specifica competenza:
- Economia agraria
- Agronomia e Genetica vegetale
- Coltivazioni arboree, erbacee e fitopatologia
- Industrie agro-alimentari
- Zootecnia e Genetica animale
- Ingegneria agraria.
L'inserimento nell'elenco sara' disposto previa verifica del possesso
di:
- idonea e comprovata esperienza nel campo della ricerca agricola,
agroalimentare e agroindustriale;
- onorabilita' secondo i criteri stabiliti dall'art. 3, comma 2,
della L.R. 27 maggio 1994, n. 24;
- residenza in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- conoscenza corrente, parlata e scritta, della lingua italiana.
Il possesso dei requisiti e' valutato dall'Amministrazione regionale
sulla base delle autodichiarazioni e del curriculum personale nonche'
attraverso eventuali ulteriori approfondimenti.
L'inserimento delle candidature nelle diverse sezioni costituenti
l'elenco avviene sulla base delle valutazioni effettuate
dall'Amministrazione.
La candidatura per l'inserimento nell'elenco deve essere presentata
dalla persona fisica interessata inviando apposita richiesta a:
"Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio
Sviluppo sistema agro-alimentare, Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna",
redatta in carta semplice, in lingua italiana utilizzando specifico
modulo disponibile presso la Segreteria del predetto Servizio.
L'elenco viene aggiornato almeno una volta ogni 18 mesi valutando le
autocandidature nel frattempo pervenute.
La cancellazione dall'elenco sara' disposta a seguito di perdita di
uno dei requisiti previsti per l'inserimento e in caso di rifiuto,
senza giustificato motivo, a svolgere l'incarico eventualmente
assegnato.
L'atto deliberativo della Giunta regionale che approva l'elenco e i
successivi aggiornamenti indica i compensi da corrispondere, il
capitolo di imputazione dell'onere conseguente e viene adottato
secondo le procedure previste dalla L.R. 27/85 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il Direttore generale Agricoltura nomina con proprio atto e con
riferimento alla definizione di ogni singolo piano stralcio annuale
gli esperti, nonche' i relativi supplenti, ai quali affidare la
valutazione dei progetti di ricerca assumendo contestualmente il
corrispondente impegno di spesa sul bilancio regionale.
Ciascun esperto nominato deve far pervenire entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta nomina una dichiarazione, con firma
autenticata, dalla quale risulti:
- di non avere presentato direttamente progetti di ricerca per
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce l'incarico
conferito;
- di non avere partecipato alla formulazione, e di non partecipare in
nessuna forma alla realizzazione, di progetti di ricerca presentati
per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce
l'incarico conferito;
- di non avere relazioni di parentela e di affinita' fino al secondo
grado con persone titolari di progetti di ricerca presentati per
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce l'incarico
conferito;
- di non intrattenere rapporti di lavoro, consulenza o incarico di
qualsiasi genere con soggetti titolari di progetti di ricerca
presentati per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si
riferisce l'incarico conferito o presso i quali parenti e affini fino
al secondo grado abbiano ruolo decisionale;
- di impegnarsi a garantire la massima riservatezza in ordine alle
informazioni delle quali verra' in possesso;
- di impegnarsi a non utilizzare le conoscenze e le informazioni
delle quali verra' in possesso per scopi personali e professionali;
- di accettare l'incarico.
Qualora non risulti possibile l'affidamento dell'incarico ad esperti
inseriti nell'elenco (mancanza di iscritti nelle specifiche sezioni,
rifiuto o impossibilita' ad accettare l'incarico, ecc.), la Giunta
regionale provvede, nelle forme previste dalla L.R. 27/85 e
successive modifiche ad individuare gli esperti a cui affidare
l'incarico della valutazione dei progetti.
2.10.1 Valutazione progetti superiori a 200.000 Euro
Ogni singolo progetto di importo superiore a 200.000 Euro e'
sottoposto alla valutazione di una Commissione presieduta dal
Responsabile del Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare o suo
delegato e composta da un massimo di tre esperti sorteggiati nelle
sezioni dell'elenco in relazione alla tipologia del progetto.
2.10.2 Valutazione progetti inferiori a 200.000 Euro
I progetti di importo inferiore a 200.000 Euro sono sottoposti alla
valutazione di un Comitato tecnico presieduto dal Responsabile del
Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare o suo delegato e composto
da:
- n. 1 Economista agrario
- n. 1 Agronomo o Genetista vegetale
- n. 1 Esperto di coltivazioni arboree, erbacee o fitopatologo
- n. 1 Esperto di industrie agro-alimentari
- n. 1 Zootecnico o Genetista animale
- n. 1 Ingegnere agrario.
2.11 Elenco degli enti organizzatori della ricerca - art. 5, comma 4
Ai fini della L.R. 28/98, per enti organizzatori della domanda di
ricerca si intendono gli enti che ordinariamente svolgono attivita'
di organizzazione dei programmi di ricerca coordinando e garantendo
la diffusione dei risultati delle ricerche direttamente o tramite
affidamento a terzi.
Al fine dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, i
richiedenti debbono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:
- avere una o piu' sedi operative nel territorio dell'Emilia-Romagna
e consentire al loro interno la presenza di altri soggetti delle
filiere agro-alimentari;
- assumere l'impegno a norma di legge di reinvestire gli utili
dell'attivita' in programmi di ricerca di interesse generale per
tutto il periodo di iscrizione all'elenco.
Per l'inserimento nell'elenco, gli organismi interessati devono
presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello da cui
decorrera' detto inserimento, apposita istanza a: "Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Sviluppo
sistema agro-alimentare, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna"
allegando i seguenti documenti:
- atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci;
- nel caso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, certificato della Camera in data non
anteriore a tre mesi dal quale risulti:
- il nominativo del legale rappresentante;
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- curriculum aziendale;
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di
contratto di lavoro;
- curricula del personale tecnico;
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto
organizzativo;
- documentazione della rappresentativita' della produzione.
Gli organismi inseriti nell'elenco dovranno comunicare al predetto
indirizzo ogni variazione che intervenga successivamente allo scopo
di accertare il permanere dei requisiti necessari.
L'elenco e' tenuto presso il Servizio Sviluppo sistema
agro-alimentare della Direzione generale Agricoltura ed e' aggiornato
ogni tre anni.
2.12 Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati - art.
8, comma 5
Ai fini della L.R. 28/98, per aziende sperimentali si intendono
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di sperimentazione
nei settori agricolo, forestale e zootecnico, compreso quello ittico,
attraverso la gestione di aziende agricole o di allevamenti.
Ai medesimi fini, per laboratori assimilati si intendono strutture
specializzate per disciplina nella attivita' sperimentale (esempio:
trasformazione dei prodotti; tecniche irrigue; tecniche di
trattamento dei sottoprodotti e rifiuti; ecc.).
Al fine dell'inserimento nell'elenco i soggetti debbono possedere i
seguenti requisiti:
- avere tra le finalita' statutarie la sperimentazione e il supporto
alla ricerca nei settori agricolo, forestale e zootecnico;
- avere sede operativa in Emilia-Romagna;
- disporre di strutture e di organizzazioni adeguate all'attivita' di
sperimentazione;
- disporre stabilmente di personale qualificato;
- mantenere raccordi permanenti con i produttori emiliano-romagnoli,
direttamente o attraverso gli enti organizzatori della ricerca;
- aver stabilito rapporti permanenti con altre aziende sperimentali e
laboratori assimilati attraverso intese per la condivisione di
attrezzature o per la realizzazione di protocolli sperimentali o per
la prestazione di reciproco supporto.
I soggetti che richiedono di essere inseriti in elenco devono
presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello da cui
decorrera' detto inserimento, apposita istanza a: "Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Sviluppo
sistema agro-alimentare, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna"
allegando i seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto;
- nel caso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, certificato della Camera in data non
anteriore a tre mesi dal quale risulti:
- il nominativo del legale rappresentante;
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- curriculum aziendale;
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di
contratto di lavoro;
- curricula del personale tecnico;
- descrizione delle dotazioni strumentali e titolo di possesso;
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto
organizzativo con particolare riferimento alla economicita',
efficacia e funzionalita' organizzativa degli assetti gestionali;
- documentazione relativa al rapporto con altre aziende sperimentali
o laboratori assimilati;
- documentazione relativa al raccordo con i produttori agricoli
regionali o con gli enti organizzatori.
3. Attivita' di assistenza tecnica di livello provinciale
3.1 Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale
Le risorse assegnate alle Province si distinguono in:
- fondi ordinari;
- fondi finalizzati.
3.1.1 Riparto fondi ordinari
I fondi ordinari sono gestiti dalle Province per l'attuazione delle
attivita' di livello provinciale coerenti con la L.R. 28/98 e gli
indirizzi del Programma poliennale dei servizi di sviluppo e nel
rispetto dei regolamenti e delle norme comunitarie in materia.
Il riparto di tali fondi sara' disposto dalla Giunta regionale sulla
base dei parametri stabiliti dall'art. 3, comma 6, lett. e) e
dell'art. 23, comma 1, e precisamente:
- produzione lorda vendibile agricola: si intende la PLV agricola;
- indotto: ai fini della valutazione dell'indotto l'universo di
riferimento e' costituito dall'industria agro-alimentare. In assenza
di dati economici disponibili viene utilizzato il parametro
dell'incidenza percentuale per provincia degli occupati nel settore;
- superficie agraria utilizzata, considerando le aree svantaggiate:
si intende la SAU corretta in aumento o in diminuzione in base
all'incidenza delle aree svantaggiate sul territorio provinciale;
- numero di aziende con prospettive di sviluppo: si intendono le
aziende con reddito lordo standard superiore a 6 UDE;
- eventuali obiettivi specifici previsti dal Programma regionale di
sviluppo agricolo, agro-industriale e rurale.
Il peso di tali parametri e' di seguito definito:
Parametro Peso
PLV 30
Indotto 10
SAU 30
Numero aziende 30
Totale 100
Il riparto ottenuto secondo i parametri sopra descritti verra'
corretto in base alla capacita' di spesa e di raggiungimento degli
obiettivi, entrambi riferiti alle ultime due annualita' disponibili,
secondo l'incidenza di seguito indicata:
- capacita' di spesa: 40%;
- raggiungimento degli obiettivi: 60%.
3.1.2 Riparto fondi finalizzati
La Regione puo' assegnare alle Province risorse per la realizzazione
di iniziative di carattere strategico o per la realizzazione di
iniziative derivanti da specifiche disposizioni nazionali o
comunitarie.
Le disposizioni applicative relative a tali fondi sono definite
d'intesa con le Province ed approvate contestualmente all'atto di
assegnazione e di impegno dei fondi.
Il riparto di tali fondi terra' conto, di norma, delle
caratteristiche del progetto da realizzare e dell'incidenza di dette
caratteristiche a livello territoriale.I fondi finalizzati non
potranno di norma superare il 10% del totale delle risorse
disponibili per le attivita' di livello provinciale. I finanziamenti
finalizzati di derivazione nazionale o comunitaria non concorrono
alla determinazione della percentuale sopra indicata.
3.2 Gestione progetti provinciali
Nell'ambito delle azioni di coordinamento previste dalla L.R. 15/97
si attiveranno momenti di confronto volti a individuare tipologie e
metodologie comuni di assistenza tecnica. In tale ottica le attivita'
individuate a livello regionale e interprovinciale sono proposte come
riferimento anche per le attivita' di livello provinciale.
Analogamente, tutte le metodologie di selezione, gestione e controllo
definite nei presenti criteri per il livello regionale vengono
proposte alle Province allo scopo di garantire un livello adeguato di
omogeneita' per l'intero territorio.
Non possono beneficiare di contributi a livello provinciale le
attivita' di supporto e di coordinamento di valenza interprovinciale
e/o regionale nonche' le attivita' di supporto e di coordinamento
gia' in fase di realizzazione a livello regionale.
La Regione e le Province rendono reciprocamente disponibile
l'utilizzo dei risultati delle attivita' di supporto e di
coordinamento sia di livello regionale/interprovinciale che di
livello provinciale.
3.3 Programma provinciale di sviluppo agro-alimentare
Le Province definiscono le linee per la predisposizione dei
rispettivi Programmi provinciali dei servizi di sviluppo
agro-alimentare quali strumenti di attuazione del Programma
poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare ai
sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 28/98 tenendo conto degli
indirizzi in esso definiti.
Le Province applicano i criteri stabiliti nel presente documento per
quanto riguarda:
- le tipologie dei beneficiari dei contributi (punto 2.2, lettere d)
ed e), escluso il parametro della dimensione);
- le spese ammissibili (punto 2.4);
- l'esclusione dai contributi per attivita' che beneficiano di altri
canali di finanziamento comunitario o nazionale (punto 2.3.3.1).
Le Province, ai sensi del comma 2, dell'art. 18, trasmettono i
Programmi provinciali dei Servizi di Sviluppo agro-alimentare alla
Regione entro 15 giorni dalla data di adozione del relativo atto di
approvazione.
3.4 Rendicontazione e monitoraggio delle attivita' di competenza
provinciale
Il Comitato di coordinamento di cui all'art. 11, comma 1, della L.R.
15/97 definira' i criteri cui devono essere informate le seguenti
attivita':
- rendicontazione tecnico-economica delle risorse assegnate alle
Province;
- valutazione della capacita' di spesa e di raggiungimento degli
obiettivi ai fini del riparto degli anni successivi;
- monitoraggio ex-post e valutazione dei risultati.
Il Direttore generale Agricoltura formulera' con propri atti sulla
base delle determinazioni assunte dal Comitato di coordinamento, le
necessarie indicazioni operative.
Le Province sono tenute a trasmettere alla Regione ogni altra
informazione eventualmente richiesta, utile per il coordinamento, la
verifica e il monitoraggio delle attivita' programmate.
4. Attivita' di iniziativa diretta della Regione
Al fine di completare ed integrare il sistema dei servizi di
sviluppo, la Giunta regionale individua le aree che presentano
carenza di iniziativa progettuale da parte dei soggetti destinatari
dei contributi della L.R. 28/98 e limitatamente agli interessi
strategici provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia
di appalti di servizi, a:
- commissionare la realizzazione di ricerche. L'approvazione dei
relativi progetti ne determina l'inclusione nei piani stralcio
annuali per gli importi corrispondenti;
- commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza tecnica
di interesse particolare.
Le attivita' di informazione e documentazione previste dall'art. 19
della L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' previste
dalla normativa vigente ed in sintonia con quanto previsto dalla L.R.
39/92 "Norme per l'attivita' di comunicazione della Regione e per il
sostegno dell'informazione operante in Emilla-Romagna".
Le attivita' di formazione professionale previste dall'art. 20 della
L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' in sintonia con
quanto previsto dalla L.R. 19/79 "Riordino, programmazione e deleghe
della formazione alle professioni" e successive modifiche.
5. Indicazioni tecnico-operative
Il Direttore generale Agricoltura puo' definire con proprio atto
indicazioni tecnico-operative agli uffici regionali necessarie per la
corretta applicazione dei presenti criteri.
APPENDICE 1
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore delle produzioni
vegetali
Tipologie standard di attivita'
a) applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la fase
di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99;
b) l'applicazione delle norme tecniche di produzione integrata
previste dal Programma regionale applicativo del Reg. CEE 2078/92 e
successive modificazioni e per le analoghe misure previste dal PRSR
2000-2006;
c) l'applicazione delle tecniche di produzione biologica definite dal
Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni e per le analoghe misure
previste dal PRSR 2000-2006.
Monitoraggio tecnico-scientifico
All'interno della attivita' di assistenza tecnica e' compreso il
monitoraggio delle pratiche agricole adottate dall'azienda e
l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale secondo
modalita' definite a livello regionale, tale attivita' e' necessaria
per la predisposizione dei bollettini e lo sviluppo di nuove
tecniche; dovranno essere sottoposte a monitoraggio tecnico almeno il
5% delle aziende coinvolte con un minimo di 5 aziende per progetto
secondo le modalita' standard definite a livello regionale.
Quantificazione della attivita'
Generalita' e modalita' di calcolo
1) Ai fini della valutazione dei progetti di assistenza tecnica
vengono presi in considerazione i seguenti parametri: - tipo di
disciplinare o norme adottate/fase (incluso o escluso post-raccolta);
- tipo coltura; - dimensione aziendale.
2) Per ciascuno di questi parametri sono di seguito elencati, in
specifiche tabelle, i valori di coefficienti di correzione da
assegnare in relazione alle condizioni dei singoli progetti.
3) La superficie in ettari equivalenti, al fine della valutazione
quali-quantitativa, viene ricalcolata per ciascuna coltura tenendo
conto dei parametri sopra esposti attraverso il seguente calcolo:
Sup. ha equivalenti = Sup. effettiva coltura (ha) x Coeff. corr.
Coltura x Coeff. corr. Tecnica/Fase x Coeff. corr. Dimensione
aziendale.
Valutazione disciplinare e fase interessata dai progetti
Vengono valutate al fine della selezione dei progetti di AT nel
settore delle coltivazioni le seguenti attivita', secondo il seguente
schema di valori relativi:
COEFFICIENTE CORREZIONE:
Tecnica solo coltivazione coltivazione +
Coltivazione post-raccolta QC
DPI AT/QC e
Reg. CEE 2078/92 1 1,3
BIOLOGICO (Reg.
CEE 2092/91) 1,6 1,6
Valutazione colture
Per la valutazione di progetti che coinvolgono diverse colture il
valore relativo delle colture, in relazione all'impegno nella
applicazione dei DPI, e' riportato nella seguente tabella.
COLTURA COEFFICIENTE CORREZIONE
- melo, pero 1,2
- pesco, susino 1
- albicocco, ciliegio, vite 0,8
- actinidia, olivo, kaki 0,4
- pomodoro da industria, patata, cipolla, aglio 0,6
- fagiolino da industria e da consumo fresco,
fagiolo da industria, pisello da industria,
spinacio da industria 0,5 per ciclo
- fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,
melanzana, carota, zucchino, peperone,
cocomero, melone - pieno campo 2
- lattuga pieno campo e serra,
sedano, finocchio, cicoria scarola,
radicchio, cavoli, ravanello 1,5 per ciclo
- fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,
lattuga, melanzana, carota, zucchino,
peperone, cocomero, melone - coltura
protetta 3
- asparago, zucca 1
- barbabietola da zucchero 0,5
- grano tenero, grano duro, riso, orzo, mais,
sorgo, soia, girasole 0,3
- colture foraggere 0,15
Valutazione della dimensione aziendale
Viene presa in considerazione la dimensione aziendale effettiva (non
quella ponderata in ettari equivalenti) come parametro di correzione
delle superfici coinvolte secondo il seguente schema.
DIMENSIONE AZIENDALE COEFFICIENTE (ha effettivi) CORREZIONE
>>20 0,5
>>10-20 0,75
>>5-10 1
3-5 1,25
Esempio:
200 ha totali e 50 aziende = 4 ha/azienda da cui coefficiente
correzione = 1,25.
Spesa ammissibile
Spese per personale
La spesa massima ammissibile per il personale e' pari a Lire 260.000
per ettaro equivalente, ad esclusione delle spese accessorie, per la
applicazione dei disciplinari di produzione integrata e/o biologica.
Occorre inoltre rispettare quanto definito al punto 2.3.3.1.
Spese di realizzazione
Sono ammesse spese di realizzazione, secondo quanto definito al punto
2.3.3.1 con le seguenti precisazioni:
- maggiori spese per la applicazione di tecniche a minore impatto
ambientale individuate nell'ambito di quelle ammesse dai disciplinari
di produzione integrata o delle norme di agricoltura biologica: non
ammesse se obbligatorie (es.: analisi del terreno per piano
concimazione);
- maggiori spese per esecuzione analisi per la verifica/miglioramento
della qualita' delle produzioni: non ammesse se obbligatorie (es.:
analisi residui prodotti fitosanitari se obbligatori per marchio QC);
- ulteriori maggiori spese per la applicazione dei disciplinari di
produzione o delle norme di agricoltura biologica: non ammesse se
obbligatorie.
APPENDICE 2
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore delle produzioni
zootecniche
Tipologie standard di attivita'
A - Assistenza tecnica per la qualificazione del latte bovino
Filiera latte bovino da trasformazione
AQ - Azioni di sostegno all'implementazione di sistemi di qualita',
all'ottenimento e mantenimento della certificazione ISO 9000
La Regione ha individuato nella metodologia di produzione in
assicurazione di qualita' (alla base di una possibile certificazione)
una linea di sviluppo delle azioni di assistenza tecnica al settore e
si propone di orientare tali azioni a sostenere l'assistenza tecnica
di filiera sui caseifici aderenti al progetto Export del Consorzio
del Formaggio Parmigiano-Reggiano (CFPR). Tale metodologia prevede il
consolidamento all'interno di ogni singola struttura di una diversa
cultura della qualita', che dev'essere identificata, verificata, e
documentata per poter essere resa nota.
Il Consorzio provvede a fornire le linee guida per la formazione
delle maestranze e dei tecnici con particolare riguardo al Gruppo
Interfunzionale di filiera (GIF), la cui definizione ed attivazione
e' esercitata dal Presidente o legale rappresentante del caseificio.
Al GIF partecipano, di norma, uno zootecnico, un veterinario e un
tecnologo di caseificio.
Il CFPR esercita un ruolo di coordinamento tecnico e provvede a
fornire i necessari supporti tecnici, operativi e metodologici alle
strutture tecniche impegnate.
Il GIF, integrato da un rappresentante del Consorzio e con l'ausilio
del materiale didattico gia' predisposto, avra' il compito principale
di trasmettere i concetti base del nuovo approccio alla qualita' agli
operatori di stalla, di caseificio e di stagionatura, che sono, in
sintesi:
- integrare le competenze individuali e la qualita' intrinseca delle
modalita' operative tradizionali con le tecniche piu' avanzate di
gestione della qualita', per trasmettere questi elementi di tipicita'
quale valore aggiunto per il consumatore;
- codificare le proprie, normali modalita' operative in regole
scritte di prevenzione e autocontrollo, per garantire rapporti di
reciproca affidabilita' tra tutti gli operatori e tra le componenti
della filiera produttiva;
- attuare e accettare con il massimo spirito di collaborazione le
verifiche necessarie per assicurare la costante tenuta sotto
controllo delle fasi operative critiche, registrandone i risultati e
valutandone la conformita', in modo da poter mettere in atto
tempestivamente le eventuali azioni correttive.
Rientrano tra i compiti del Gruppo:
1. verifica del possesso dei requisiti richiesti dalle norme
consortili per le strutture produttive;
2. definizione delle modalita' produttive e delle caratteristiche dei
foraggi, dei mangimi, del latte e del formaggio (Disciplinare
consortile e le norme specifiche per la qualita' "Export");
3. analisi dei rischi e prevenzione con controllo dei punti critici
(HACCP) seguendo il modello di indagine consortile;
4. adeguamento dei piani aziendali, delle procedure operative e delle
istruzioni di lavoro con loro formalizzazione scritta;
5. verifiche periodiche di adeguatezza e di corretta attuazione del
Sistema Qualita' di filiera e proposte di adeguamento per migliorarne
l'efficacia e l'efficienza.I tecnici inseriti nell'assistenza
aziendale dovranno assicurare una presenza mensile almeno nella fase
iniziale, mentre i tecnologi oltre all'assistenza in caldaia,
dovranno completare il loro intervento in caseificio e presso il
magazzino di stagionatura per la verifica periodica della conformita'
delle strutture a quanto previsto dalle norme consortili.
A.1. Assistenza latte-qualita': latte trasformato in grana tipici
Il punto centrale di riferimento e' il caseificio.
Va assicurato il coordinamento delle attivita' e un'assistenza di
base al caseificio e alle aziende a cadenza periodica.
Va assicurato l'intervento specialistico in caso di problema, fino a
soluzione.
Va assicurata la presenza delle tre figure tecniche coordinate che
eseguono quanto previsto nel mansionario.
Per il comprensorio di produzione del Parmigiano-Reggiano il
riferimento tecnico per l'attivita' dell'e'quipe dei tecnici e'
rappresentato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano che
provvede alle necessarie azioni di supporto anche attraverso il
Comitato scientifico appositamente insediato.
Alle riunioni che il Consorzio riterra' di indire su specifici temi
legati alle problematiche del settore dovranno partecipare i
referenti del Programma zootecnico delle province interessate ed i
tecnici addetti all'assistenza tecnica di filiera in relazione alle
necessita'.
Figure professionali e mansioni
- Tecnologo di caseificio:
- controllo completo in caseificio (analisi su latte di caldaia,
sieroinnesto, cagliata, siero cotto ..), secondo il protocollo
operativo messo a punto dal Consorzio del formaggio
Parmigiano-Reggiano;
- interventi in caso di problemi in fase di trasformazione, in
raccordo coi tecnici che intervengono in azienda.
N. minimo: 3 visite ogni caseificio.
- Zootecnico: impostazione di programmi di interventi a correzione
dei titoli in grasso e proteine, operando sulla razione alimentare e
sulla strategia genetica delle aziende:
- al cambio di razione: verifica della copertura dei fabbisogni e
delle modalita' di somministrazione della razione;
- a chiamata: controllo della razione, della qualita' organolettica
degli alimenti e valutazione delle analisi di laboratorio di foraggi
e mangimi;
- consulenza sui piani colturali e sulla conservazione degli
alimenti;
- consulenza sui piani di accoppiamento e sulla scelta dei
riproduttori;
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").
N. minimo: 3 visite ogni azienda.
- Veterinario addetto al controllo igienico sanitario
dell'allevamento: controllo periodico dello stato igienico sanitario
dell'azienda e del bestiame:
- igiene ambientale;
- igiene della mungitura;
- igiene della conservazione del latte in azienda;
- profilassi mastiti subcliniche;
- rapporto con il veterinario di fiducia consulenza e/o intervento
specialistico in igiene e/o mastiti (sono comunque esclusi gli
interventi di urgenza su singole manifestazioni acute).
N. minimo: 3 visite ogni azienda.
Spese di realizzazione
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per
il bestiame; - latte: specialistiche legate all'attivita' del
tecnologo di caseificio; - latte (di controllo a seguito di
intervento tecnico): campioni di massa, campioni vacca singola, esami
batteriologici, urea.
2) Materiale da consumo.
3) Elaborazione dati.
Vincoli
- Solo per i caseifici che effettuano pagamento a qualita' secondo il
nuovo metodo; tutte le aziende conferenti devono aderire in modo
formale;
- servizio controllo impianti mungitura: ispezioni periodiche e
controllo almeno annuale degli impianti;
- il laboratorio di analisi del latte entra nel sistema informativo
regionale; i dati delle analisi vengono inseriti;
- il referente di caseificio viene identificato tra i tecnici
dell'e'quipe; l'attivita' di coordinamento (controllo e valutazione
delle analisi quindicinali per il pagamento a qualita', sopralluoghi
in caso di anomalie del latte e organizzazione degli interventi) va a
completare il quadro delle mansioni dei singoli profili
professionali;
- gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.
Filiera latte da consumo
A.2. Assistenza latte qualita': latte compravenduto
Si tratta di una tipologia di servizio per le aziende che
conferiscono ad una struttura industriale o cooperativa, per la quale
non sia proponibile la tipologia precedente. Va comunque assicurata
la fattiva integrazione tra i tecnici specialisti e le figure
professionali operanti presso la struttura di lavorazione del latte e
di riferimento per le aziende.
Per le aziende individuate vanno organizzati sopralluoghi a cadenza
fissa e interventi mirati, sulla base delle analisi quindicinali del
latte per il pagamento a qualita', in caso di problemi legati al
mantenimento dei requisiti previsti dal DPR 54/97 e/o il DM 185/91 e
tenendo conto dei parametri fissati dagli accordi interprofessionali.
Puo' essere estesa ad aziende che producono latte da trasformazione
che siano conferenti a caseifici che effettuano pagamento a qualita'
(secondo il nuovo metodo per il comprensorio del formaggio
Parmigiano-Reggiano).
Puo' essere estesa ad aziende in biologico o in fase di conversione
al metodo biologico ai sensi del Reg. CEE 1804/99.
Puo' essere estesa ad allevamenti di bufali.
Va assicurata la presenza delle due figure tecniche coordinate che
eseguono quanto previsto nel mansionario. Se sono gia' presenti
tecnici in rapporto con l'azienda, la loro attivita', pur non essendo
finanziabile, concorre al rispetto della tipologia di servizio e
quindi consente il finanziamento della sola figura rimanente.
L'integrazione dovra', comunque, essere effettiva e consentire una
valutazione delle attivita', mediante registrazione di tutti gli
interventi effettuati.
Figure professionali e mansioni
- Zootecnico: impostazione di programmi di interventi a correzione
dei titoli in grasso e proteine, operando sulla razione alimentare e
sulla strategia genetica delle aziende:
- al cambio di razione: verifica della copertura dei fabbisogni e
delle modalita' di somministrazione della razione;
- a chiamata: controllo della razione, della qualita' organolettica,
degli alimenti e valutazione delle analisi di laboratorio di foraggi
e mangimi;
- consulenza sui piani colturali e sulla conservazione degli
alimenti;
- consulenza sui piani di accoppiamento e sulla scelta dei
riproduttori;
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").
N. minimo: 3 visite ogni azienda.
- Veterinario addetto al controllo igienico sanitario
dell'allevamento: controllo periodico dello stato igienico sanitario
dell'azienda e del bestiame:
- igiene ambientale;
- igiene della mungitura;
- igiene della conservazione del latte in azienda;
- profilassi mastiti subcliniche;
- rapporto con il veterinario di fiducia consulenza e/o intervento
specialistico in igiene e/o mastiti (sono comunque esclusi gli
interventi di urgenza su singole manifestazioni acute).
N. minimo: 3 visite ogni azienda.
Spese di realizzazione
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per
il bestiame - latte (di controllo a seguito di intervento tecnico):
campioni di massa, campioni vacca singola, esami batteriologici, urea
(se non effettuate presso il laboratorio della struttura di
lavorazione).
2) Materiale da consumo.
3) Elaborazione dati.
Priorita'
- Aziende riconosciute o in via di riconoscimento per la produzione
di latte "Alta qualita'" (ai sensi del DM 185/91)
- aziende in biologico o in fase di conversione al metodo biologico
ai sensi del Reg. CEE 1804/99.
Vincoli
- Il laboratorio di analisi del latte entra nel sistema informativo
regionale; i dati delle analisi delle aziende aderenti vengono
inseriti; va assicurata l'integrazione con il tecnico di laboratorio
che provvede alla esecuzione e controllo delle analisi quindicinali
per il pagamento differenziato del latte secondo qualita' e
all'inserimento in rete dei dati analitici per l'organizzazione degli
interventi tecnici;
- servizio controllo impianti di mungitura: ispezioni periodiche e
controllo almeno annuale dell'impianto;
- gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.
B - Assistenza tecnica agli allevamenti bovini da carne
Questa tipologia e' indirizzata alla produzione "linea vacca
vitello", ponendo la condizione che oltre all'allevamento siano
coinvolti ed interessati gli altri operatori della filiera.
Puo' essere estesa ad aziende in biologico o in fase di conversione
al metodo biologico al sensi del Reg. CEE 1804/99.
Puo' essere estesa ad allevamenti equini da macello.
Figure professionali e mansioni
- Zootecnico:
- al cambio di razione: verifica della copertura dei fabbisogni e
delle modalita' di somministrazione della razione;
- controllo della qualita' organolettica degli alimenti e valutazione
delle analisi di laboratorio di foraggi e mangimi;
- consulenza sui piani colturali, sui contenuti tecnici dei
disciplinari di produzione delle foraggere e sulla conservazione
degli alimenti;
- consulenza sui piani di accoppiamento e sulla scelta dei
riproduttori;
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").
N. minimo visite ogni azienda: 3.
- Veterinario:
- verifica delle condizioni sanitarie della mandria e dell'igiene
dell'allevamento;
- consulenze sulle malattie neonatali dei vitelli, e sui problemi
della sfera riproduttiva;
- consulenze sulla profilassi delle patologie dell'apparato
riproduttivo di origine infettiva.
N. minimo visite ogni azienda: 4.
Priorita'
- Aziende situate in zone di montagna;
- aziende in biologico o in fase di conversione al metodo biologico
al sensi del Reg. CEE 1804/99;
- aziende che operano ai sensi del disciplinare regionale di
produzione integrata.
Vincoli
- Iscrizione ai Libri genealogici per le aziende di pianura/collina;
- raccolta ed archiviazione dei dati riproduttivi;
- gli interventi effettuati, le consulenze date e risultati ottenuti
andranno registrati dai tecnici secondo la indicazioni operative
concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici sintetici
funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.
Spese di realizzazione
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per
il bestiame; - ematiche: sierologiche e batteriologiche, compresi i
profili metabolici.
2) Materiale da consumo.
3) Elaborazione dati.
C - Assistenza tecnico-sanitaria al settore ovi-caprino
Consiste in un programma di interventi sanitari, di assistenza
all'alimentazione e al management, mirato alla qualificazione della
produzione, con priorita' per il settore lattiero-caseario.
La distinzione dei profili professionali e il diverso peso delle
tipologie di servizio sara' determinato a livello locale, considerate
le esigenze del settore nelle singole province.
Tipologie di servizio
1. Assistenza veterinaria - consulenze sulla profilassi delle
mastiti; - consulenze sui problemi della sfera riproduttiva; -
consulenze sulla profilassi delle parassitosi.
2. Assistenza all'alimentazione - razionamento per produzione e
gruppi di animali; - formulazione e verifica razione alimentare; -
computerizzata (razione 0); - valutazione delle analisi foraggi e
mangimi.
3. Assistenza al management - analisi economica costo razione; -
conservazione prodotti; - strutture aziendali; - genetica.
4. Assistenza latte qualita' - valutazione routinaria qualita' latte
di massa (conta cellulare, carica batterica, grasso e proteine); -
igiene della mungitura; - in base ai risultati delle analisi,
organizzazione degli interventi di assistenza tecnica.
N. minimo visite ogni azienda: 4.
Priorita'
- Aziende ad indirizzo latte;
- aziende in biologico o in fase di conversione al metodo biologico
ai sensi del Reg. CEE 1804/99;
- aziende che operano in conformita' del disciplinare regionale di
produzione integrata.
Vincoli
- Raccolta ed archiviazione dei dati produttivi e riproduttivi;
- gli interventi effettuati, le consulenze date e risultati ottenuti
andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni operative
concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici sintetici
funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.
Spese di realizzazione
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per
il bestiame; - ematiche: sierologiche e batteriologiche; - analisi
del latte.
2) Materiale da consumo.
3) Elaborazione dati.
D - Assistenza tecnica al settore suino
Sono previste attivita' di assistenza al settore mirate alla
qualificazione dei prodotti, alla riduzione dell'impatto ambientale,
al benessere animale.
D.1. Allevamenti da riproduzione e a ciclo chiuso
Figure professionali e mansioni
Tecnico del settore suino
- consulenze sulla gestione della situazione igienico-ambientale
dell'allevamento;
- consulenze sulla pianificazione genetica;
- consulenze all'alimentazione (razione S);
- consulenze sulla gestione riproduttiva dell'allevamento;
- raccolta dei dati produttivi e riproduttivi;
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").
N. minimo visite ogni azienda: 10.
Vincoli
- raccolta ed elaborazione dati produttivi e riproduttivi;
- gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.
Spese di realizzazione
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti; -
liquami.
2) Materiale da consumo.
3) Controlli laboratorio mobile.
4) Elaborazione dati
D.2. Allevamenti da ingrasso
Figure professionali e mansioni
Tecnico del settore suino
- gestione della situazione igienico-ambientale dell'allevamento;
- gestione aziendale/consulenza al management, razionalizzazione
delle strutture e delle modalita' operative (es. contenuti "Manuale
reflui zootecnici"); gestione dei dati; consulenze sulle prassi
rispettose del benessere animale e sul corretto impiego dei farmaci;
- alimentazione (razione S);
- interventi mirati alla qualificazione della carne a partire dai
dati provenienti dalla struttura di macellazione e/o lavorazione;
- raccolta informatizzata dei dati aziendali di allevamento.
N. minimo visite ogni azienda: 10.
Priorita'
- Vendita dei suini a peso morto.
Vincoli
- Gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.
Spese di realizzazione
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti; -
liquami.
2) Materiale da consumo
3) Controlli laboratorio mobile.
4) Elaborazione dati.
Criteri di finanziamento e determinazione della spesa massima
ammissibile e contributi
Spesa massima ammissibile
Per le attivita' del settore animale, la spesa massima ammissibile
per capo e per tipologia e' riportata e articolata secondo lo schema
sottoriportato:
- Per gli interventi AQ, A1, A2
Capo Spesa massima Spese massime Spesa ammissibile per
l'equipe di realizzazione massima totale del personale L/capo
per capo L/capo Lire
Vacca da latte 36.000 14.000 50.000
- Per l'intervento B
Capo Spesa massima Spese massime Spesa ammissibile per
l'equipe di realizzazione massima totale del personale L/capo
per capo L/capo Lire
Vacca da carne 28.000 12.000 40.000
- Per l'intervento C
Capo Spesa massima Spese massime Spesa ammissibile per
l'equipe di realizzazione massima totale del personale L/capo
per capo L/capo Lire
Capo ovino 12.000 3.000 15.000
- Per gli interventi D1, D2
Capo Spesa massima Spese massime Spesa ammissibile per
l'equipe di realizzazione massima totale del personale L/capo
per capo L/capo Lire
Capo suino (una scrofao 10 suiniall'ingrasso) 12.000 3.000
15.000
Le spese generali vanno considerate in aumento, calcolate sul totale
del programma secondo i criteri generali.
Le spese di realizzazione ammissibili, se indicate nelle rispettive
tipologie, sono di seguito descritte:
- analisi di laboratorio di supporto alla consulenza specialistica;
- alimenti per il bestiame, effettuate presso laboratori in
ring-test;
- acqua;
- profili metabolici;
- latte: legate all'attivita' dei tecnologi;
- latte: di controllo a seguito di intervento tecnico: campioni di
massa, campioni vacca singola, esami batteriologici, urea;
- materiale da consumo per gli interventi tecnici e le visite in
azienda: calzari, guanti, camici, materiale per prelievi, modulistica
specifica;
- costi diretti relativi ad altre attivita': controllo degli impianti
di mungitura e di refrigerazione, misurazione umidita' foraggi,
valutazione carne sul vivo e sul morto, rilevazioni effettuate dal
laboratorio mobile relative alla concentrazione dei gas nocivi
nell'ambiente.
Per le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio andra'
calcolato il costo d'uso relativamente all'anno di attivita' (canone
leasing, noleggio, quota di ammortamento) specificando la percentuale
d'uso nel programma di attivita'.
Elaborazione dati: personale addetto (quando si tratti di figure
diverse dal personale tecnico gia' finanziato), acquisto di materiale
(dischetti, carta, nastri stampanti, ecc.), costo d'uso delle
attrezzature non finanziate dalla Regione, in relazione all'impegno
imputato ai servizi (quota d'ammortamento), canoni di
manutenzione/canoni assistenza software, spese telefoniche per linee
deputate alla connessione in rete.
Sono esclusi i costi per l'acquisto di farmaci e per esami
diagnostici routinari (ecografie, diagnosi di gravidanza, esami
parassitologici), da ritenersi a totale carico dell'allevatore.
APPENDICE 3
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore
economico-gestionale
Aspetti generali
Tipologie standard di attivita'
1. Assistenza tecnica aziendale per l'applicazione del Reg. (CEE)
2078/92 e per le analoghe misure previste dal PRSR 2000-2006, nel
rispetto delle norme e delle azioni previste dai "Programmi zonali
pluriennali agroambientali" predisposti dalla Regione Emilia-Romagna,
relativamente a: 1.1 impegno d): impiego di metodi di produzione
compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse
naturali (gestione dei terreni agricoli che favorisca la riproduzione
della fauna selvatica, ripristino di un piu' equilibrato ambiente
agricolo e soprattutto adozione di indirizzi e tecniche colturali in
grado di salvaguardare la fertilita' naturale del terreno, di ridurre
il dilavamento e la lisciviazione dei nitrati); 1.2 impegno e1): cura
dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinarie manutenzioni;
1.3 impegno f): ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno
vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di
carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di
biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici;
1.4 impegno g): gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le
attivita' ricreative.
2. Assistenza tecnica aziendale nell'ambito del Reg. (CEE) 2080/92,
azione B) e per le analoghe misure previste dal PRSR 2000-2006:
manutenzione degli impianti arborei dalla fase di collaudo in poi
(diserbo, fertilizzazione, potatura, interventi di difesa ecc.). Non
sono ammesse a contributo le attivita' di assistenza tecnica alla
stesura di progetti esecutivi e di direzione lavori, in quanto gia'
comprese nell'aiuto previsto, come indicato dalla circolare 4 maggio
1994, prot. n. 15474.
3. Simulazioni di bilancio preventivo, parziale o globale,
finalizzate alla valutazione della ricaduta tecnico-economica di una
eventuale riorganizzazione aziendale. Tale strumento di
pianificazione aziendale puo' essere utilizzato anche per
elaborazione di un piano di miglioramento aziendale ai sensi del Reg.
(CEE) 2328/91 e sue successive modificazioni, nonche' per le analoghe
misure previste dal PRSR 2000-2006, e delle relazioni tecnico
economiche di miglioramento aziendale redatte secondo le relative
specifiche contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale nn.
2953, 2954, 2955, 2957, del 25 luglio 1995 relative all'applicazione
dell'Obiettivo 5b Sottoprogramma 1 Misure n. 1, 2, 3, 4.
4. Assistenza alla gestione attraverso l'uso di: 4.1 elaborazione dei
costi di produzione: da utilizzare come strumento di analisi
aziendale basato su rilevazioni parziali e puntuali, con la finalita'
di determinare la redditivita' di singoli processi produttivi e
valutare la gestione dei costi e l'utilizzazione delle risorse del
conduttore e della sua famiglia; tale metodologia non puo' essere
attuata per piu' di 2 anni consecutivi; 4.2 contabilita':
comprendente la redazione di un inventario annuo di apertura e
chiusura, registrazione sistematica nel corso dell'esercizio di tutti
i movimenti contabili, redazione degli elaborati contabili (risultato
di gestione, analisi del reddito netto, rendiconto patrimoniale,
indici aziendali), restituzione in azienda degli elaborati
accompagnati da una relazione tecnico-economica riassuntiva di
commento del risultato di gestione; elaborazione dell'analisi
dell'efficienza aziendale, realizzata attraverso il confronto con
indicatori standard oppure attraverso il metodo comparativo dei
gruppi omogenei e completata dalla restituzione in azienda degli
elaborati.
5. Analisi di filiera dei costi di produzione, partendo dai dati
derivanti da attivita' di tipo aziendale, finalizzata alla
valutazione delle scelte tecniche ed economiche legate ad un processo
produttivo della filiera in cui insiste il progetto ed alla
individuazione della piu' razionale combinazione dei fattori
produttivi.
Spesa ammissibile
Le spese ammissibili indicate includono le spese di personale e di
realizzazione.
Attivita' Spesa massima ammessa (.000)
pianura zone svant.
1.
Applicazione del Reg. (CEE) 2078/92 e analoghe misure previste dal
PRSR 2000-2006: 1.1 impegno d): assistenza tecnica aziendale per
l'applicazione di altri metodi di produzione ecocompatibili (per
azienda)
230 230
1.2 impegno e1): assistenza tecnica aziendale per la gestione attiva
dei prati-pascoli (per azienda)
230 230
1.3 impegno f): assistenza tecnica per il ritiro dei seminativi dalla
produzione per scopi di carattere ambientale (per azienda)
230 230
1.4 impegno g): assistenza tecnica aziendale per la gestione di
terreni per l'accesso al pubblico (per azienda)
470 470
2.
Assistenza tecnica aziendale per la manutenzione di rimboschimenti
nell'ambito del Reg. (CEE) 2080/92 (per azienda) e analoghe misure
previste dal PRSR 2000-2006
470 470
3.
Simulazioni di bilancio preventivo e/o elaborazione di piani di
miglioramento aziendale ai sensi del Reg. (CEE) 2328/91 e delle
Misure 1, 2, 3, 4 del Sottoprogramma 1 dell'Obiettivo 5b e analoghe
misure previste dal PRSR 2000-2006
700 770
4.
Assistenza alla gestione attraverso: 4.1 elaborazione di costi di
produzione aziendali (non piu' di 2 anni consecutivi per azienda)-
produzioni vegetali: per coltura
300 400
- produzioni animali: per ciascun prodotto
300 400
4.2 Contabilita'
840 930
5.
Analisi di filiera dei costi di produzione
1.200 1.200