REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 462

L.R. 28/98, art. 30. Rideterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia           
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti             
amministrativi", ed in particolare l'art. 12 che prevede la                     
determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di              
sovvenzioni;                                                                    
- la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di sviluppo             
al sistema agro-alimentare", cosi' come modificata dalla L.R. 28                
dicembre 1998, n. 43;                                                           
- la propria deliberazione n. 399 in data 31 marzo 1999 recante "L.R.           
28/98, art. 3. Determinazione dei criteri e delle modalita' per la              
concessione dei contributi";                                                    
considerato:                                                                    
- che nel corso del 1999, in applicazione delle suddette L.R. 28/98 e           
deliberazione 399/99, sono state accettate ed istruite le istanze di            
contributo relative alle annualita' 1999 e 2000;                                
- che, durante tale anno, che ha rappresentato la prima fase di                 
applicazione dei procedimenti avviati sulla base dei citati                     
provvedimenti, si sono evidenziati elementi di scarsa funzionalita'             
ed efficienza nell'ambito del procedimento normato dalla delibera               
399/99;                                                                         
- che tali elementi concernono in particolare:                                  
- la ripartizione, all'interno dei capitoli interessati, delle                  
risorse da destinare rispettivamente alla ricerca ed alla                       
sperimentazione che si e' dimostrata sottodimensionata rispetto alla            
domanda per quanto concerne l'attivita' di sperimentazione;                     
- la complessita' del software per la presentazione della domanda;              
- il limite del 15% per il finanziamento di progetti poliennali che             
si e' dimostrato inidoneo a garantire una adeguata progettualita'               
soprattutto per i progetti di ricerca nel settore vegetale e                    
zootecnico che esigono, per l'andamento dei cicli produttivi, una               
scansione temporale ben superiore all'anno;                                     
- il punteggio soglia relativo alla ammissibilita' dei progetti che             
si e' dimostrato poco funzionale ad una reale e qualificata selezione           
dei progetti;                                                                   
- l'organizzazione delle caratteristiche sulla base delle quali                 
assegnare i punteggi ai progetti, che, pur complete, hanno                      
evidenziato l'esigenza di una diversa e piu' funzionale                         
articolazione;                                                                  
- che pertanto tali elementi richiedono parziali adattamenti                    
migliorativi dell'impianto prefigurato dalla suddetta deliberazione             
399/99, che comunque si e' dimostrato valido nella sua impostazione             
complessiva;                                                                    
- che risulta quindi opportuno provvedere tempestivamente ad                    
introdurre i suddetti opportuni adattamenti, al fine di consentire ai           
soggetti richiedenti i contributi previsti dalla sopracitata L.R.               
28/98, di conoscere, con congruo anticipo rispetto alla prima                   
scadenza per la presentazione delle istanze di contributo per                   
l'annualita' 2001, gli elementi di novita' introdotti e garantire una           
maggiore funzionalita' ed efficienza del procedimento;                          
ritenuto:                                                                       
- di modificare i punti della delibera 399/99 in relazione agli                 
elementi suddetti;                                                              
- di modificare altresi' la deliberazione 399/99 nei punti che                  
contengono criteri e modalita' per la fase transitoria ormai                    
esaurita;                                                                       
- di introdurre riferimenti ad elementi normativi e programmatici non           
ancora approvati in sede di assunzione della suddetta deliberazione             
n. 399, quali il Piano regionale di sviluppo rurale, approvato con              
deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19/1/2000, e i                
principi stabiliti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di              
Stato nel settore agricolo";                                                    
- di rideterminare pertanto i criteri e le modalita' per la                     
concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 7, della L.R.            
28/98, cosi' come indicato nell'allegato alla presente deliberazione,           
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale, per               
ragioni di organicita', e' riportato integralmente il testo dei                 
criteri applicativi della L.R. 28/98 per gli esercizi dal 2001;                 
- di dare mandato al Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare                  
perche' fornisca agli utenti della L.R. 28/98 un testo che evidenzi             
tutte le modifiche apportate al fine di consentirne una facile                  
individuazione;                                                                 
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 2541 in data 4 luglio 1995, esecutiva,            
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle                 
funzioni dirigenziali";                                                         
- la propria deliberazione n. 2823 del 30 dicembre 1998, esecutiva ai           
sensi di legge;                                                                 
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Sviluppo sistema agro-alimentare dott. Angelo Barilli in ordine alla            
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                      
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura             
dott. Dario Manghi in ordine alla legittimita' della medesima                   
deliberazione a norma del predetto articolo di legge e della                    
sopracitata deliberazione;                                                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di rideterminare, per i motivi espressi in premessa, nella                   
formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del             
presente atto e alle relative appendici, i criteri e le modalita' per           
la concessione dei contributi previsti dalla L.R. 28/98;                        
2) di stabilire che i criteri di cui al precedente punto 1) trovino             
applicazione per la concessione dei contributi a partire dall'anno              
2001;                                                                           
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando atto che il Servizio               
Sviluppo sistema agro-alimentare e' incaricato di curarne una                   
versione divulgativa che evidenzi tutte le modifiche apportate alla             
deliberazione 399/99 al fine di consentirne una piu' agevole lettura            
ed interpretazione da parte degli utenti.                                       
INDICE                                                                          
1. Ambito applicativo                                                           
2. Gestione interventi regionali - contributi                                   
2.1 Presentazione dei progetti                                                  
2.1.1 Termini di presentazione                                                  
2.1.2 Modalita' di presentazione                                                
2.2 Beneficiari                                                                 
2.2.1 Partenariato                                                              
2.3 Attivita' ammesse                                                           
2.3.1 Organizzazione della domanda di ricerca art. 4                            
2.3.1.1 Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.             
4, comma 1, lett. a)                                                            
2.3.1.2 Attivita' di qualificazione delle strutture organizzative -             
art. 4, comma 1, lett. b)                                                       
2.3.2 Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7                                
2.3.2.1 Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,            
comma 1, lett. a)                                                               
2.3.2.2 Organizzazione degli interventi - art. 7, comma 1, lett. b)             
2.3.2.3 Diffusione dei risultati degli studi della ricerca e della              
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)                                     
2.3.2.4 Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.            
7, comma 1, lett. c)                                                            
2.3.2.5 Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate            
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di                 
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)                            
2.3.3 Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale -              
art. 11                                                                         
2.3.3.1 Attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e                  
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)                                   
2.3.3.2 Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.            
b)                                                                              
2.3.3.3 Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello           
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)                       
2.4 Spese ammissibili                                                           
2.4.1 Spese per il personale                                                    
2.4.2 Spese per la realizzazione                                                
2.4.3 Spese generali                                                            
2.4.4 Costi aggiuntivi o marginali                                              
2.4.5 Definizione della spesa ammessa                                           
2.4.6 Definizione del regime IVA                                                
2.4.7 Definizione della valuta                                                  
2.4.8 Esclusione del doppio finanziamento                                       
2.5 Valutazione dei progetti                                                    
2.5.1 Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione                
della domanda di ricerca", "Studio, ricerca e sperimentazione" e                
"Attivita' di assistenza tecnica e divulgazione" - artt. 4, 7 e 11              
2.6 Definizione piani stralcio annuali                                          
2.6.1 Concorso delle Province alla predisposizione dei piani stralcio           
annuali                                                                         
2.6.2 Percentuale di contribuzione                                              
2.6.3 Formazione graduatorie                                                    
2.6.4 Concessione contributi ed erogazione anticipi                             
2.6.5 Proroghe                                                                  
2.6.6 Varianti                                                                  
2.7 Modalita' di rendicontazione                                                
2.7.1 Rendiconto finanziario                                                    
2.7.2 Rendicontazione tecnica finale                                            
2.8 Modalita' di controllo                                                      
2.8.1 Verifica tecnica                                                          
2.8.2 Verifica tecnico-amministrativa                                           
2.8.2.1 Controllo preliminare                                                   
2.8.2.2 Controllo successivo                                                    
2.8.2.3 Individuazione del campione                                             
2.8.2.4 Controlli aggiuntivi                                                    
2.9 Revoche e sanzioni                                                          
2.10 Valutazione Tecnico-scientifica progetti di ricerca - art. 3,              
comma 7, lett. c)                                                               
2.10.1 Valutazione progetti superiori a 200.000 Euro                            
2.10.2 Valutazione progetti inferiori a 200.000 Euro                            
2.11 Elenco degli enti organizzatori della ricerca - art. 5, comma 4            
2.12 Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati - art.           
8, comma 5                                                                      
3. Attivita' di assistenza tecnica di livello provinciale                       
3.1 Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale               
3.1.1 Riparto fondi ordinari                                                    
3.1.2 Riparto fondi finalizzati                                                 
3.2 Gestione progetti provinciali                                               
3.3 Programma provinciale di sviluppo agro-alimentare                           
3.4 Rendicontazione e monitoraggio delle attivita' di competenza                
provinciale                                                                     
4. Attivita' di iniziativa diretta della Regione                                
5. Indicazioni tecnico-operative                                                
APPENDICI                                                                       
1. Attivita' di assistenza tecnica standard del Settore delle                   
produzioni vegetali                                                             
2. Attivita' di assistenza tecnica standard del Settore delle                   
produzioni zootecniche                                                          
3. Attivita' di assistenza tecnica standard del Settore economico-              
gestionale                                                                      
Attuazione L.R. 28/98 e successive modifiche - Criteri e modalita'              
per la definizione dei piani stralcio annuali                                   
1. Ambito applicativo                                                           
I presenti criteri rappresentano atto di attuazione della L.R. 28/98            
e successive modifiche e si applicano ai piani stralcio annuali,                
nell'ambito del Programma poliennale dei servizi di sviluppo al                 
sistema agro-alimentare, a partire dal piano stralcio annuale 1999.             
I presenti criteri:                                                             
- regolano gli aspetti procedurali relativi alla concessione dei                
contributi e alla gestione degli iter amministrativi degli interventi           
regionali previsti dalla legge - art. 3, comma 7, lettere a), d) ed             
f);                                                                             
- individuano le modalita' di incarico ad esperti esterni ai quali si           
ricorre per la valutazione dei progetti di ricerca - art. 3, comma 7,           
lett. c);                                                                       
- individuano le modalita' per l'istituzione dell'elenco degli enti             
organizzatori della ricerca - art. 5, comma 4;                                  
- individuano le modalita' per l'istituzione dell'elenco delle                  
aziende agrarie sperimentali e dei laboratori assimilati - art. 8,              
comma 5;                                                                        
- fissano i criteri di ripartizione fra le Provincie delle risorse              
finanziarie da destinare agli interventi di assistenza tecnica di               
livello provinciale - art. 3, comma 7, lett. e);                                
- definiscono, con valenza generale per i diversi livelli                       
istituzionali, le tipologie di beneficiari e le spese ammissibili per           
ciascuna tipologia di attivita';                                                
- individuano le modalita' per la realizzazione delle attivita' di              
iniziativa diretta della Regione.                                               
2. Gestione interventi regionali - Contributi                                   
La Regione concede contributi per i seguenti interventi:                        
- organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett.              
a);                                                                             
- qualificazione delle strutture organizzative - art. 4, comma 1,               
lett. b);                                                                       
- studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a);                
- organizzazione degli interventi e diffusione dei risultati della              
ricerca - art. 7, comma 1, lett. b);                                            
- predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art. 7,               
comma 1, lett. c);                                                              
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate                  
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di                 
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d);                           
- assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art.             
11, comma 1, lett. a);                                                          
- supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                      
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.            
b);                                                                             
- coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e                  
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c).                                  
La proprieta' dei risultati delle attivita' cui la Regione                      
contribuisce attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 28/98 resta           
dei soggetti che hanno realizzato le attivita'.                                 
Detti risultati - costituiti da dati, elaborazioni, documentazioni e            
materiali in qualunque forma ottenuti - devono essere resi                      
disponibili, senza ulteriori oneri, per la Regione che ha facolta' di           
utilizzarli per finalita' interne. Debbono inoltre essere resi                  
disponibili, per tutte le imprese comunitarie, secondo criteri non              
discriminatori. A tal fine i richiedenti individuano nel progetto i             
prodotti costituenti i risultati e ne propongono il prezzo e le                 
condizioni di vendita, ovvero se la cessione sara' gratuita,                    
formulando un piano di utilizzo. Tale piano sara' sottoposto alla               
preventiva approvazione o revisione solo nel caso in cui il                     
contributo regionale superi il 50%. La messa a disposizione a titolo            
oneroso dei prodotti ottenuti con contributi della L.R. 28/98 e'                
limitata alla quota parte non coperta dal contributo pubblico.                  
Gli strumenti, i sistemi, e i materiali o le informazioni, di                   
qualsiasi natura, di proprieta' della Regione, prodotti nell'ambito             
delle abrogate Leggi regionali 19/88 e 52/90, ove non sussistano                
altre cause ostative, sono messi a disposizione di tutti i soggetti,            
che ne facciano formale richiesta, senza ulteriori oneri.                       
Per le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione come sopra                
definite e ammesse al contributo regionale, fermo restando che i                
risultati delle attivita' svolte restano di esclusiva proprieta' dei            
beneficiari, si applicano le norme di cui all'art. 7, commi 3 e 4,              
della legge in ordine rispettivamente:                                          
- all'obbligo, per i beneficiari, di rendere disponibili i risultati            
conseguiti alle imprese comunitarie secondo criteri non                         
discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria;                      
- all'obbligo, per la Regione, di destinare le risorse regionali a              
studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, in modo da             
non provocare distorsioni della concorrenza ed in coerenza con la               
"Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e                   
sviluppo" 96/C 45/06 come modificata con comunicazione della                    
Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 48/2 del 13                   
febbraio 1998.                                                                  
In sede di utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle               
attivita' realizzate con il contributo regionale il soggetto                    
beneficiario e' tenuto ad indicare che l'attivita' stessa e' stata              
realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi              
della L.R. 28/98 e successive modifiche.                                        
2.1 Presentazione dei progetti                                                  
I soggetti che realizzano attivita' previste in progetti specifici              
ritenuti ammissibili dalla Regione possono accedere ai contributi               
previsti dalla legge.                                                           
Sono ammissibili a contributo progetti di durata annuale e di durata            
poliennale.                                                                     
Ai fini della L.R. 28/98 sono definiti:                                         
- annuali i progetti di durata massima pari a 12 mesi;                          
- poliennali: i progetti di durata compresa tra 12 mesi e 48 mesi. I            
relativi contributi regionali sono concessi nei diversi esercizi                
finanziari con riferimento alle diverse annualita' di progetto che              
non possono essere di durata superiore a mesi 12.                               
2.1.1 Termini di presentazione                                                  
Ai fini dell'inserimento nel piano stralcio annuale, le istanze                 
devono essere presentate nell'anno precedente entro i seguenti                  
termini:                                                                        
a) ore 12 del 30 giugno per gli interventi relativi a: - studi,                 
ricerche e sperimentazioni - art. 7, comma 1, lett. a); -                       
organizzazione degli interventi di ricerca - art. 7, comma 1, lett.             
b); - assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale -              
art. 11, comma 1, lett. a); - supporti per l'assistenza tecnica di              
livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione - art.           
11, comma 1, lett. b); - coordinamento dell'assistenza tecnica di               
livello regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c);              
b) ore 12 del 30 settembre per gli interventi relativi a: -                     
organizzazione della domanda di ricerca - art. 4, comma 1, lett. a);            
- diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma 1, lett. b);           
- realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate                  
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di                 
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d); -                         
qualificazione delle strutture produttive - art. 4, comma 1, lett.              
b); - predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art. 7,           
comma 1, lett. c).                                                              
Nel caso che i predetti termini coincidano con sabato, domenica o               
altro giorno festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del               
primo giorno feriale successivo.                                                
2.1.2 Modalita' di presentazione                                                
L'istanza, in carta semplice ed in lingua italiana:                             
- deve essere presentata a: "Regione Emilia-Romagna - Direzione                 
generale Agricoltura - Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare,               
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna";                                            
- deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta:                       
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente;                           
- dal legale rappresentante del capogruppo nel caso del partenariato            
di cui al successivo punto 2.2.1;                                               
- da altro soggetto a cio' delegato.                                            
La sottoscrizione di cui sopra, secondo le disposizioni di cui alla             
Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, non e' soggetta            
ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente                    
regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui           
l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di             
un documento di identita' del sottoscrittore, da trattenere agli                
atti.                                                                           
Il Direttore generale Agricoltura provvedera' con proprio atto a                
modificare le modalita' di presentazione della domanda in relazione             
all'applicazione delle norme sulla firma digitale.                              
All'istanza deve essere allegato un supporto informatico indelebile             
CD-ROM su cui e' impresso un file elettronico contenente il progetto            
e le informazioni accessorie, escludendo con cio' la presentazione              
del progetto in forma cartacea.                                                 
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software              
disponibile presso la Segreteria del Servizio Sviluppo sistema                  
agro-alimentare e memorizzato sul CD-ROM secondo le specifiche                  
tecniche fornite in allegato al software.                                       
Sul supporto indelebile contenente il file elettronico deve essere              
indicata la ragione sociale del richiedente (anche in sigla) e deve             
essere apposta la firma del legale rappresentante.                              
Tale file sara' utilizzato dall'Amministrazione regionale per                   
l'attivazione del procedimento e costituisce parte integrante della             
domanda indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo.               
Su ogni CD-ROM deve essere impresso un solo file contenente un solo             
progetto.                                                                       
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate a                
mano, o pervenire a mezzo posta, all'apposito sportello costituito              
presso la Segreteria del Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare,             
tassativamente entro le ore 12 della data di scadenza. Le istanze che           
perverranno successivamente saranno considerate irricevibili.                   
Lo sportello e' aperto nei giorni feriali (escluso il sabato) nei               
seguenti orari:                                                                 
- dal quinto al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di              
scadenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17,30;                     
- il giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.                               
Alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, e' effettuata             
seduta stante la verifica di ammissibilita' formale dell'istanza.               
Tale verifica accerta che l'istanza presentata soddisfi i seguenti              
requisiti di ammissibilita' formale:                                            
- l'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e                       
sottoscritta con le modalita' piu' sopra previste;                              
- l'istanza non deve contenere dati difformi con quanto contenuto nel           
file elettronico allegato;                                                      
- il supporto indelebile contenente il file elettronico deve portare            
l'indicazione della ragione sociale del richiedente, portare la firma           
del legale rappresentante e deve essere tecnicamente leggibile;                 
- che siano presenti i seguenti allegati:                                       
- copia conforme a quella depositata presso l'Unione Europea o altre            
istituzioni pubbliche nazionali per i progetti che siano stati                  
presentati o ammessi a contributo da parte delle predette istituzioni           
comunitarie e nazionali;                                                        
- preventivi di spesa per le opere e le forniture commerciali per i             
progetti di realizzazione di opere e acquisto di attrezzature                   
destinate esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca            
e di sperimentazione agricola se trattasi di istanza presentata ai              
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d);                                           
- per i soli progetti di assistenza tecnica di livello regionale e              
interprovinciale, lettere attestanti l'interesse preliminare di                 
almeno due Province. Le Provincie cureranno l'espressione del                   
predetto interesse preliminare in tempi tali da consentire al                   
richiedenti la presentazione dei progetti nei termini previsti dai              
presenti criteri.                                                               
Se la verifica da' esito positivo, l'istanza e' considerata                     
ricevibile e l'addetto allo sportello rilascia apposita ricevuta. In            
caso contrario, l'istanza non e' ricevuta e l'addetto allo sportello            
segnala le carenze rilevate al fine di consentire al richiedente la             
regolarizzazione dell'istanza che dovra' comunque essere ripresentata           
allo sportello entro la data di scadenza.                                       
Sulle istanze non presentate direttamente dal richiedente, o suo                
delegato, non viene effettuata alcuna verifica formale preventiva.              
Dette istanze saranno sottoposte alla verifica formale di                       
ammissibilita' immediatamente dopo la scadenza del termine di                   
presentazione e, se risultate prive dei requisiti formali                       
sopradescritti, saranno giudicate non ammissibili.                              
Tutti i progetti ricevibili allo sportello sono valutati secondo i              
criteri di seguito stabiliti al fine di stilare graduatorie di                  
merito.                                                                         
Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualita' dichiarati sul            
modulo di presentazione dell'istanza per i quali non sia possibile              
l'accertamento d'ufficio dovranno essere presentati dai titolari dei            
progetti ammessi a contributo e finanziabili nei limiti delle risorse           
recate dal bilancio regionale. Detti documenti dovranno essere                  
presentati entro e non oltre venti giorni dalla richiesta del                   
responsabile del procedimento ai fini della concessione del                     
contributo.                                                                     
Potranno essere richiesti, qualora non siano gia' depositati presso             
l'Amministrazione regionale, ulteriori documenti ritenuti necessari             
in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di                  
intervento, quali: statuto, atto costitutivo, libro dei soci,                   
certificato di affidabilita' modello MURST (solo per piccole e medie            
imprese, cooperative e loro consorzi), documentazione idonea a                  
comprovare la facolta' a presentare istanze, contratto per la delega            
di attivita' di servizio, pubblicazioni, copia dei contratti che                
regolano i rapporti di partenariato, dichiarazione di eventuale                 
assoggettamento a IRPEG ecc.                                                    
2.2 Beneficiari                                                                 
I requisiti stabiliti al presente punto devono essere posseduti alla            
data di presentazione dell'istanza.                                             
Nel caso in cui la presentazione dei progetti presupponga la qualita'           
di ente organizzatore della ricerca e/o di azienda sperimentale o               
laboratorio assimilato, possono presentare domanda tutti gli                    
organismi che hanno chiesto l'iscrizione agli elenchi previsti                  
dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 8, comma 5, fermo restando che                 
l'inserimento del piano stralcio dei progetti presentati dagli stessi           
resta subordinato all'iscrizione nel rispettivo elenco.                         
Possono accedere ai contributi previsti per le tipologie di                     
intervento definite dalla L.R. 28/98 e successive modifiche:                    
a) quanto agli interventi di: - organizzazione della domanda di                 
ricerca - art. 4, comma 1, lett. a); - qualificazione delle strutture           
organizzative - art. 4, comma 1, lett. b); - organizzazione degli               
interventi e diffusione dei risultati della ricerca - art. 7, comma             
1, lett. b); gli enti organizzatori della ricerca iscritti                      
nell'apposito elenco di cui all'art. 5, comma 4;                                
b) quanto agli interventi di: - studi, ricerche e sperimentazioni -             
art. 7, comma 1, lett. a); - predisposizione di progetti di ricerca             
transnazionali - art. 7, comma 1, lett. c): b.1 universita'; b.2                
istituti sperimentali a finalita' agricola, agro-industriale e                  
rurale; b.3 istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche;           
b.4 tutti gli altri soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri             
di "comprovata qualificazione nel settore della ricerca                         
agro-alimentare". A tal fine tutti i soggetti, persone fisiche o                
giuridiche, dovranno dichiarare e successivamente documentare di                
possedere comprovata qualificazione nel settore della ricerca                   
agro-alimentare. Il possesso di tale requisito sara' accertato                  
dall'Amministrazione regionale sulla base: - delle finalita'                    
istituzionali e dell'organizzazione  aziendale, per le sole persone             
giuridiche; - delle precedenti esperienze di studio, ricerca e                  
sperimentazione nel settore in cui si presenta domanda; - della                 
disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e                      
professionalita' adeguate; b.5 gli enti organizzatori della ricerca,            
limitatamente a temi o settori di ricerca non sviluppati da altri               
soggetti o in presenza di una elevata specializzazione relativa ai              
temi proposti. Detta limitazione non opera per l'accesso ai                     
contributi previsti per la predisposizione di progetti di ricerca               
transnazionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. c). In relazione               
alla connessione fra l'attivita' di organizzazione degli interventi e           
l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, gli enti                      
organizzatori della ricerca possono essere individuati anche quali              
beneficiari del contributo relativo all'attivita' di studio, ricerca            
e sperimentazione a condizione che il ruolo dell'ente organizzatore             
della ricerca si configuri come mero supporto alla realizzazione del            
progetto. A tal fine: - la responsabilita' scientifica e la                     
realizzazione operativa dei progetti devono essere in capo ad uno               
degli altri soggetti indicati al presente punto b); - la                        
realizzazione operativa dei progetti deve avvenire in sedi diverse              
dalla sede legale e da eventuali altre sedi operative dell'ente                 
organizzatore; - l'ente organizzatore deve dimostrare che tutte le              
spese rendicontate alla Regione si riferiscono alla realizzazione               
operativa come sopra definita; b.6 piccole e medie imprese operanti             
nel settore agro-alimentare. Per piccole e medie imprese s'intendono            
quelle definite tali ai sensi della raccomandazione della Commissione           
96/280/CE del 3 aprile 1996 che operano nel settore agro-alimentare;            
b.7 cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione            
dei prodotti agricoli; b.8 consorzi costituiti tra i soggetti di cui            
ai punti b.6 e b.7; b.9 aziende sperimentali e laboratori assimilati            
iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 5. Tutti i soggetti               
delle categorie b.6, b.7 e b.8 devono: - documentare di disporre di             
stabilimenti dislocati sul territorio regionale; - documentare di               
soddisfare le condizioni previste dall'art. 12, punto 1 del                     
Regolamento CE 951/97 e successive modificazioni indicando:  la                 
provenienza prevalente dei prodotti acquistati e/o conferiti da                 
produttori dell'Unione Europea, con indicazione dei rispettivi                  
fornitori e/o conferenti;  il vincolo che lega lo stabilimento ai               
fornitori/conferenti, citando la tipologia del rapporto, la durata,             
le condizioni, le qualita' di prodotto e altre clausole, nella                  
situazione di fatto e per il triennio successivo alla realizzazione             
del progetto. La dimostrazione dovra' avvenire attraverso:                      
contratti, con valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli             
singoli o associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale              
(almeno triennale) per i produttori stessi decorrente dalla                     
realizzazione del progetto;  contratti, con valenza giuridica,                  
stipulati con altre ditte di raccolta e/o lavorazione, con allegato             
l'elenco dei produttori dai quali tali ditte acquisiscono il                    
prodotto, che dimostrino un vantaggio poliennale (almeno triennale)             
per i produttori stessi decorrente dalla realizzazione del progetto;            
statuto o regolamento che definiscano i rapporti di conferimento da             
parte dei soci; - documentare di possedere comprovata qualificazione            
nel settore della ricerca agro-alimentare. Il possesso di tale                  
requisito sara' accertato dall'Amministrazione regionale sulla base:            
delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale;  delle           
precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nel                  
settore per il quale l'istanza e' presentata;  della disponibilita'             
di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate           
ovvero sulla base dell'affidamento della responsabilita' scientifica            
ad equipes esterne in possesso del suddetto requisito di comprovata             
qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare; - essendo             
in ogni caso esclusa per i contributi concessi ai sensi della L.R.              
28/98 la natura di aiuto al funzionamento, dimostrare l'entita' delle           
risorse destinate ad attivita' di ricerca nell'esercizio finanziario            
precedente a quello di presentazione dell'istanza, ai fini                      
dell'accertamento dell'effetto incentivante del contributo richiesto,           
cosi' come previsto dal punto 6 della "Disciplina comunitaria per gli           
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06 e successive                 
modifiche. Ai sensi del punto 6.4 della medesima "Disciplina", per le           
piccole e medie imprese l'effetto incentivante puo' essere                      
considerato presumibile;                                                        
c) quanto agli interventi di: - realizzazione di opere ed acquisto di           
attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle                    
attivita' di ricerca e di sperimentazione agricola - art. 7, comma 1,           
lett. d): le aziende sperimentali e laboratori assimilati iscritti              
nell'elenco regionale;                                                          
d) quanto agli interventi di: - assistenza tecnica di livello                   
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a); -                    
coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e                    
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c): d.1 associazioni                 
aventi per scopo istituzionale l'assistenza tecnica riconosciute ai             
sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in             
materia; d.2 cooperative o altre persone giuridiche costituite da               
produttori agricoli che detengono il prodotto; d.3 cooperative o                
altre persone giuridiche che sono titolari di un rapporto                       
contrattuale con i produttori che demandano ad esse attivita' di                
servizio. Tutti i soggetti sopra indicati devono documentare di                 
possedere base sociale e ambito di intervento che superano la                   
dimensione provinciale. Per le persone giuridiche prive di base                 
sociale deve essere documentato il solo ambito di intervento. Il                
requisito del possesso della base sociale e dell'ambito di intervento           
che superino la dimensione provinciale puo' essere acquisito anche              
attraverso contratti di partenariato;                                           
e) quanto agli interventi di: - supporti per l'assistenza tecnica di            
livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione - art.           
11, comma 1, lett. b): e.1 associazioni aventi per scopo                        
istituzionale l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi della                  
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia; e.2            
cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori                 
agricoli che detengono il prodotto; e.3 cooperative o altre persone             
giuridiche che sono titolari di un rapporto contrattuale con i                  
produttori che demandano ad esse attivita' di servizio; e.4 enti                
organizzatori della ricerca e aziende sperimentali e laboratori                 
assimilati iscritti nell'elenco regionale. Tutti i soggetti delle               
categorie e.1, e.2 ed e.3 devono documentare di possedere base                  
sociale e ambito di intervento che superano la dimensione                       
provinciale. Per le persone giuridiche prive di base sociale deve               
essere documentato il solo ambito di intervento. Il requisito del               
possesso della base sociale e dell'ambito di intervento che superino            
la dimensione provinciale puo' essere acquisito anche attraverso                
contratti di partenariato.                                                      
2.2.1 Partenariato                                                              
I soggetti che presentano istanza di contributo per la realizzazione            
di tutti gli interventi previsti dalla legge possono attivare                   
contratti di partenariato secondo quanto disposto dalla normativa in            
vigore ovvero costituire consorzi e societa' consortili.                        
Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi previsti dalla legge, sono            
considerate forme di partenariato:                                              
- riunioni o associazioni temporanee di impresa;                                
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).                                 
Le condizioni per l'accesso ai contributi sono cosi' definite:                  
- deve essere individuato un capoprogetto che svolge funzioni di                
referente unico nei rapporti con l'Amministrazione;                             
- tutti i partner sono soggetti alle medesime condizioni stabilite              
nei presenti criteri per i beneficiari singoli.                                 
2.3 Attivita' ammesse                                                           
Le attivita' previste nei progetti ammessi a contributo regionale               
sono realizzate dai beneficiari restando sollevata la Regione da ogni           
responsabilita' verso terzi.                                                    
Per la realizzazione delle attivita' i beneficiari sono tenuti a                
garantire:                                                                      
- il rispetto delle norme in materia di affidamento di servizi,                 
forniture e lavori recate dalla legislazione nazionale e comunitaria            
vigente;                                                                        
- il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri;                         
- il rispetto delle norme in materia di contratti di lavoro.                    
2.3.1 Organizzazione della domanda di ricerca - art. 4                          
2.3.1.1 Attivita' di organizzazione della domanda di ricerca - art.             
4, comma 1, lett. a)                                                            
Sono ammesse le seguenti tipologie di attivita':                                
- analisi della struttura dei comparti produttivi compreso il mercato           
del lavoro e la sua struttura;                                                  
- analisi delle principali tipologie di imprese;                                
- aggregazione ed organizzazione di tutte le componenti che a diverso           
titolo partecipano alle attivita' del comparto;                                 
- individuazione delle esigenze e delle problematiche dei comparti              
produttivi;                                                                     
- analisi delle possibilita' di razionalizzazione della struttura dei           
comparti produttivi e delle tipologie di impresa;                               
- verifica dell'attivita' di ricerca condotta a livello nazionale e             
internazionale;                                                                 
- definizione di una proposta di priorita' fra le diverse esigenze              
che scaturiscono dal tessuto produttivo, conformemente all'art. 1               
della legge;                                                                    
- analisi ed approfondimento di possibili interventi idonei alla                
soluzione dei problemi e previsione delle ricadute.                             
Relativamente all'ammissibilita' delle spese, ad integrazione di                
quanto previsto al successivo punto 2.4, per l'attivita' di cui al              
presente punto sono ammesse le spese relative alla partecipazione a             
seminari, convegni scientifici, incontri organizzativi.                         
2.3.1.2 Attivita' di qualificazione delle strutture organizzative -             
art. 4, comma 1, lett. b)                                                       
Sono ammesse, per una volta sola nell'arco di un triennio, le                   
seguenti tipologie di attivita':                                                
- predisposizione e manutenzione delle reti e dei collegamenti                  
telematici per la documentazione scientifica;                                   
- organizzazione, sistemazione e classificazione di biblioteche,                
diateche, emeroteche;                                                           
- studi e realizzazione di manuali di qualita' per l'applicazione di            
un sistema di assicurazione di qualita' per le attivita' degli enti             
relative all'organizzazione della ricerca;                                      
- aggiornamento del personale su tematiche specifiche.                          
Relativamente all'ammissibilita' delle spese e ad integrazione di               
quanto previsto al successivo punto 2.4, per l'attivita' di cui al              
presente punto sono ammesse le seguenti voci di spesa:                          
- spese di personale, escluso il costo del personale interno                    
impegnato in attivita' di aggiornamento che tuttavia dovra' essere              
identificato con nominativo, percentuale di tempo dedicato                      
all'aggiornamento e ruolo ricoperto nell'organizzazione interna;                
- spese per installazione di reti telematiche;                                  
- spese per partecipazione a "stages", corsi, seminari ed incontri              
organizzativi strettamente attinenti;                                           
- spese per docenze di esperti e per consulenze finalizzate alla                
definizione del sistema di Assicurazione Qualita' aziendale.                    
2.3.2 Studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7                                
2.3.2.1 Realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni - art. 7,            
comma 1, lett. a)                                                               
Ai fini dell'art. 7, comma 1, lett. a) le attivita' di studio,                  
ricerca e sperimentazione sono cosi' definite:                                  
- Attivita' di studio: comprendono tutte le indagini volte a                    
conoscere la situazione o l'evoluzione di strutture e fenomeni in               
atto con l'obiettivo di migliorare la conoscenza dei processi                   
economico-produttivi, con le relative implicazioni di ordine                    
ambientale e sociale, che interessano i diversi comparti                        
agro-industriali emiliano-romagnoli.                                            
- Attivita' di ricerca: comprendono tutte le azioni volte alla                  
creazione di nuove conoscenze od alla applicazione innovativa di                
conoscenze gia' disponibili.                                                    
- Attivita' di sperimentazione: comprendono tutte le azioni dirette a           
testare le conoscenze e le innovazioni nel contesto regionale e tutte           
le iniziative avviate per favorire la conoscenza, l'adattamento alle            
condizioni operative e la diffusione dei risultati emersi nell'ambito           
di programmi di ricerca o resi disponibili dal mercato dei mezzi                
tecnici per l'agricoltura, nonche' quelle avviate per diminuire                 
l'impatto ambientale della pratica agricola.                                    
2.3.2.2 Organizzazione degli interventi - art. 7, comma 1, lett. b)             
Dalla considerazione che si tratta di attivita' strettamente                    
collegata al programma di organizzazione della domanda di ricerca e             
che si deve concretizzare nella definizione di programmi specifici di           
ricerca, studio e sperimentazione rispondenti alle esigenze del                 
tessuto produttivo e fortemente integrati con i diversi livelli delle           
filiere, derivano le seguenti conseguenze operative:                            
- la valutazione dei progetti presentati e la conseguente ammissione            
a contributo saranno determinati dalla valutazione dei progetti di              
studio, ricerca e sperimentazione organizzati;                                  
- l'attivita' presuppone la sua realizzazione attraverso contratti di           
partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed i soggetti             
beneficiari previsti al precedente punto 2.2 - lettera b), fatto                
salvo quanto previsto alla lettera b.5 del medesimo punto 2.2.                  
Per le medesime considerazioni sopra formulate sono ammissibili le              
seguenti attivita':                                                             
- progettazione degli interventi costituenti un programma integrato             
che preveda la partecipazione di due o piu' soggetti attuatori;                 
- coordinamento e organizzazione tecnico-amministrativi dei progetti            
di ricerca;                                                                     
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento.                           
In relazione alla tipologia dell'attivita' di organizzazione degli              
interventi, sono ammesse quali voci di spesa relative alla                      
realizzazione del progetto, da quantificare comunque secondo quanto             
stabilito al successivo punto 2.4, le seguenti tipologie di spesa:              
- spese per la progettazione, il coordinamento, la ricerca e la                 
raccolta della documentazione necessaria per l'intervento;                      
- spese per il coordinamento contabile ed amministrativo.                       
2.3.2.3 Diffusione dei risultati degli studi, della ricerca e della             
sperimentazione - art. 7, comma 1, lett. b)                                     
Sono ammesse le seguenti attivita':                                             
- attivazione e gestione complessiva dell'intervento;                           
- realizzazione di interventi che rientrano in un progetto integrato            
di comunicazione che puo' prevedere anche la partecipazione di piu'             
soggetti;                                                                       
- realizzazione di attivita' e di strumenti divulgativi per una                 
efficace diffusione dei risultati;                                              
- coordinamento e organizzazione (tecnici ed amministrativi).                   
Per la realizzazione dell'attivita' e' consentita l'attivazione di              
contratti di partenariato tra gli enti organizzatori della ricerca ed           
i soggetti beneficiari previsti al precedente punto 2.2.1 - lettera             
b.                                                                              
2.3.2.4 Predisposizione di progetti di ricerca transnazionali - art.            
7, comma 1, lett. c)                                                            
Sono ammesse le seguenti attivita':                                             
- predisposizione di progetti di ricerca di rilievo transnazionale              
che prevedano la compartecipazione di partner appartenenti ad altri             
Paesi, da presentare alla Unione Europea nell'ambito dei bandi                  
indetti dalla medesima e da attuarsi secondo le procedure ivi                   
previste.                                                                       
Il contributo regionale, da liquidarsi comunque in unica soluzione a            
saldo, e' condizionato alla presentazione alla Regione, entro 90                
giorni dalla scadenza del bando comunitario, dei seguenti documenti:            
- comunicazione dell'avvenuto ricevimento degli elaborati progettuali           
da parte della Unione Europea recante il numero unico di riferimento            
assegnato al progetto dai competenti Servizi comunitari;                        
- rendiconto finanziario delle spese sostenute.                                 
Il mancato accoglimento del progetto da parte della Unione Europea              
per vizi formali o il mancato rispetto del termine sopra indicati               
comportano la revoca del contributo concesso.                                   
L'entita' del contributo regionale, fermi restando i limiti stabiliti           
dall'art. 9, comma 1, lett. c), non potra' comunque superare                    
l'importo di Lire 16.000.000 (pari a Euro 8.263,31).                            
2.3.2.5 Realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate            
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di                 
sperimentazione agricola - art. 7, comma 1, lett. d)                            
Sono ammesse le seguenti attivita':                                             
- realizzazione di strutture di carattere innovativo da destinare ad            
attivita' di ricerca e sperimentazione, anche attraverso                        
l'adeguamento di strutture gia' esistenti;                                      
- acquisto di attrezzature specifiche.                                          
Deve in ogni caso trattarsi di realizzazione di opere e/o di acquisto           
di attrezzature destinate al consolidamento delle finalita'                     
istituzionali di sperimentazione e ricerca dei soggetti beneficiari.            
2.3.3 Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale -              
art. 11                                                                         
2.3.3.1 Attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e                  
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)                                   
Sono ammessi i soli progetti di assistenza tecnica di livello                   
regionale e interprovinciale per i quali e' stato attestato                     
l'interesse preliminare di almeno due Province.                                 
Sono ammesse, inoltre, le seguenti attivita':                                   
a) settore delle produzioni vegetali: a.1 attivita' di assistenza               
tecnica alle imprese agricole di carattere innovativo coerenti con il           
Programma poliennale dei servizi; a.2 attivita' standard di                     
assistenza tecnica, descritte nell'Appendice 1 ai presenti criteri,             
per: - l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la           
fase di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla                      
valorizzazione delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99; -                    
l'applicazione delle norme tecniche di produzione integrata previste            
dal Programma regionale applicativo del Regolamento CEE 2078/92 e               
successive modificazioni e per le analoghe misure previste dal PRSR             
2000/2006; - l'applicazione delle tecniche di produzione biologica              
definite dal Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni e per           
le analoghe misure previste dal PRSR 2000/2006;                                 
b) settore produzioni zootecniche: b.1 attivita' di assistenza                  
tecnica alle imprese agricole di carattere innovativo coerenti con il           
Programma poliennale dei servizi; b.2 attivita' standard di                     
assistenza tecnica, descritte nell'Appendice 2 ai presenti criteri,             
per: - assistenza tecnica agli allevamenti bovini da latte: - filiera           
latte bovino da trasformazione  azioni di sostegno alla                         
implementazione di sistemi di qualita'  assistenza latte-qualita':              
latte trasformato in formaggi tipici - filiera latte da consumo                 
assistenza latte qualita': latte compravenduto e aziende singole; -             
assistenza tecnica agli allevamenti bovini da carne - assistenza                
tecnico-sanitaria al settore ovi-caprino - assistenza tecnica al                
settore suino: - allevamenti da riproduzione e a ciclo chiuso -                 
allevamenti da ingrasso;                                                        
c) settore economico-gestionale: c.1 attivita' di assistenza tecnica            
alle imprese agricole di carattere innovativo coerenti con il                   
Programma poliennale dei servizi; c.2 attivita' standard di                     
assistenza tecnica, descritte nell'Appendice 3 ai presenti criteri,             
per: - l'applicazione del Programma regionale per l'applicazione del            
Regolamento CEE 2078/92 - impegni d), f) e g) e azione E1) e per le             
analoghe misure previste dal PRSR 2000/2006; - l'applicazione del               
Regolamento CEE 2080/92, azione B) e per le analoghe misure previste            
dal PRSR 2000/2006; - l'analisi di filiera dei costi di produzione; -           
le simulazioni di bilancio preventivo; - la gestione attraverso                 
l'elaborazione dei costi di produzione e contabilita';                          
d) settore dello sviluppo rurale integrato: d.1 attivita' di                    
assistenza tecnica allo sviluppo rurale, ivi compreso l'agriturismo,            
di carattere innovativo coerenti con il Programma poliennale dei                
servizi e per le analoghe misure previste dal PRSR 2000/2006.                   
Tenuto conto che le attivita' di assistenza tecnica possono usufruire           
di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e nazionali,                
l'intervento finanziario regionale attraverso la L.R. 28/98 per                 
attivita' analoghe e' escluso in presenza di disponibilita'                     
finanziarie provenienti dalle predetti iniziative se ritenute                   
sufficienti a coprire le esigenze di settore. La predetta esclusione            
viene definita nell'ambito dell'atto di approvazione delle                      
graduatorie annuali e/o di riparto dei fondi alle Province.                     
Relativamente all'ammissibilita' delle spese e ad integrazione di               
quanto previsto al successivo punto 2.4, per l'attivita' di cui al              
presente punto sono ammesse le seguenti spese:                                  
- spese di personale a condizione che almeno il 70% del medesimo                
possieda un titolo di studio di scuola secondaria superiore del                 
settore agricolo o comprovata esperienza di settore;                            
- fra le spese di realizzazione, spese utili alla introduzione delle            
innovazioni gia' verificate per la adozione su vasta scala, a                   
condizione che tali spese non usufruiscano di altri aiuti analoghi              
(esempio: spese per innovazioni previste come obbligo in aziende                
aderenti al Programma regionale di applicazione del Regolamento CEE             
2078/92 - impegno A). Fra tali spese di promozione di innovazioni e'            
prevista la possibilita' di inserire anche quelle relative ad                   
attivita' di comunicazione e documentazione.                                    
2.3.3.2 Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.            
b)                                                                              
Sono ammesse le attivita' indicate allo specifico punto del Programma           
poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.                  
I supporti che contengono procedure informatiche o telematiche di               
qualsiasi tipologia devono essere integrati nel sistema GIAS (Sistema           
informativo globale per l'agricoltura) al fine di garantire la                  
massima efficacia ed economicita' dei sistemi informativi.                      
2.3.3.3 Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello           
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)                       
Sono ammesse le attivita' indicate allo specifico punto del Programma           
poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.                  
2.4 Spese ammissibili                                                           
I progetti presentati devono indicare le spese, stimate in via                  
presuntiva, calcolate sulla base delle voci di spesa definite                   
ammissibili e dei parametri stabiliti nei presenti criteri per                  
ciascuna tipologia di intervento prevista.                                      
Nel caso di progetti realizzati tramite partenariato, devono essere             
indicate le spese, distintamente per ciascuno dei partner.                      
Nel caso di progetti di durata poliennale il preventivo delle spese             
deve essere rappresentato per ciascuna delle annualita' di sviluppo             
del progetto.                                                                   
Nel progetto il richiedente deve indicare la data di inizio delle               
attivita' previste.                                                             
Tale data non potra' comunque essere anteriore alla data di                     
presentazione dell'istanza e di conseguenza nel rendiconto non                  
saranno ammesse spese antecedenti alla data di inizio attivita'.                
Al fini dell'ammissibilita' delle spese le relative fatture non                 
dovranno essere emesse in data posteriore di oltre 60 giorni al                 
termine dell'attivita'.                                                         
2.4.1 Spese per il personale                                                    
Per spese di personale si intende il costo totale e reale del                   
personale scientifico e tecnico, in carico ai partecipanti al                   
progetto, ed utilizzato, totalmente o parzialmente, per l'esecuzione            
dei lavori previsti nel progetto stesso. In tale ambito sono                    
ricomprese:                                                                     
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato              
nel progetto;                                                                   
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di                     
incaricati e di borsisti;                                                       
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi                
titolo impegnato nel progetto.                                                  
Per quanto riguarda l'attivita' di organizzazione degli interventi di           
ricerca, si richiama quanto previsto al precedente punto 2.3.2.2 in             
ordine alle spese per personale amministrativo.                                 
Per quanto riguarda l'attivita' di assistenza tecnica di livello                
regionale e interprovinciale, si richiama quanto previsto al                    
precedente punto 2.3.3.1 in ordine alle condizioni di ammissibilita'            
delle spese per il personale.                                                   
Il progetto deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le                
spese relative a:                                                               
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;                                
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.              
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome;                                                               
- organismo di appartenenza, qualifica, tipo di contratto (tempo                
indeterminato, a termine), costo a giornata (calcolato dividendo il             
costo annuo complessivo per 210 giorni), giornate dedicate al                   
progetto distinte per attivita', costo delle spese di missione a                
carico del progetto divise per attivita'.                                       
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita                    
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la             
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro                   
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la            
sicurezza sociale, ecc.).                                                       
Nel caso di progetti presentati da Universita' e altre istituzioni              
scientifiche (centri di ricerca dei Ministeri, CNP, ENEA, etc.), non            
sono ammesse le spese relative al personale dipendente impegnato                
nella realizzazione del progetto.                                               
Nel caso di progetti presentati da altri soggetti, non sono ammesse             
le spese relative al personale dipendente dalle suddette Universita'            
e altre istituzioni scientifiche impegnato nella realizzazione dei              
progetti medesimi quando l'attivita' di detto personale e' resa                 
nell'ambito delle funzioni istituzionali di dette Universita' o                 
istituzioni scientifiche. Sono ammesse le spese relative al personale           
dipendente da Universita' e istituzioni scientifiche impiegato nella            
realizzazione dei progetti, il cui onere sia a carico del soggetto              
richiedente.Relativamente al costo del personale dipendente i limiti            
massimi di spesa ammissibile, al netto delle spese vive di missione,            
a seconda delle mansioni svolte sono:                                           
Mansioni svolte  Costo giornaliero                                              
Euro Lire arrot. Addetto a mansioni esecutive generiche - operaio 129           
250.000 Addetto a mansioni esecutive generiche e specializzate                  
relative all'attivita' di ricerca, sperimentazione o assistenza                 
tecnica - Operaio specializzato 155 300.000 Laureato o diplomato con            
esperienza almeno triennale a cui vengono affidate mansioni complesse           
in riferimento all'attivita' di ricerca, sperimentazione o assistenza           
tecnica (raccolta dati, elaborazioni, esecuzioni di analisi,                    
consulenza) - Ricercatore, sperimentatore o tecnico 207 400.000                 
Laureato con almeno 5 anni o diplomato con almeno 8 anni di                     
esperienza, con piena autonomia di conduzione dei progetti di                   
ricerca, sperimentazione o assistenza tecnica, esperti significativi            
di essi - Ricercatore, sperimentatore o tecnico esperto 237 450.000             
Ricercatore o sperimentatore esperto o addetto all'attivita' di                 
assistenza tecnica in grado di impostare, condurre ed esaminare                 
criticamente uno o piu' progetti - Ricercatore responsabile progetto            
258 500.000 Laureato con pluriennale esperienza nel campo dei                   
servizi, responsabile della progettazione, realizzazione e                      
divulgazione di programmi complessi - Responsabile di settore o di UO           
310 600.000 Laureato responsabile di piu' programmi complessi -                 
Dirigente o coordinatore 413 800.000 Laureato o diplomato addetto               
alla gestione amministrativa dei progetti - Amministrativo 181                  
350.000 Laureato o diplomato con 5 anni di esperienza -                         
Amministrativo esperto 207 400.000                                              
Ai fini della definizione della spesa ammissibile, i parametri di               
costo sopra indicati relativamente al personale utilizzato in base ad           
un rapporto di lavoro subordinato costituiscono elemento di                     
riferimento per il calcolo del costo previsto per il personale                  
incaricato.                                                                     
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello di cui               
alla lettera b), eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri sopra            
indicati devono essere adeguatamente motivate.                                  
Per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio con auto,                 
saranno ritenute ammissibili le spese calcolate sulla base delle                
vigenti tariffe ACI, fino ad un massimo dell'importo relativo ad                
un'auto di cilindrata 1600 cc benzina, con una percorrenza annua di             
25.000 Km.                                                                      
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione            
a corsi di formazione e aggiornamento di base ad esclusione dei                 
progetti inerenti l'art. 4, comma 1, lett. b) per i quali si richiama           
quanto previsto al precedente punto 2.3.1.2.                                    
Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale su                   
tematiche specificatamente collegate e funzionali alla realizzazione            
del progetto presentato sono ritenute ammissibili esclusivamente se             
preventivate in modo dettagliato e adeguatamente motivate.                      
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome;                                                               
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto              
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),                
oggetto della prestazione nell'attivita', costo a carico                        
dell'attivita'.                                                                 
2.4.2 Spese per la realizzazione                                                
Si intendono le spese necessarie per la realizzazione delle attivita'           
previste dal progetto diverse da quelle relative al personale.                  
Le spese relative a beni e servizi che non esauriscono la loro                  
funzione nell'ambito del progetto sono ammissibili solo per la parte            
in cui sono strettamente ed esclusivamente funzionali al progetto               
stesso. Le voci di spesa ammissibili sono suddivise nelle seguenti              
categorie:                                                                      
- beni durevoli;                                                                
- beni non durevoli;                                                            
- servizi esterni;                                                              
- servizi svolti direttamente dal beneficiario.                                 
Per la categoria beni durevoli sono ammissibili le quote di                     
ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali                       
strettamente funzionali al progetto.                                            
Sono immobilizzazioni materiali: gli impianti, i macchinari, le                 
attrezzature, i fabbricati.                                                     
Sono immobilizzazioni immateriali: i brevetti, i marchi, le                     
concessioni di licenze d'uso ed altre assimilabili o equivalenti                
comprese le licenze non annuali dei programmi per elaboratori                   
elettronici.                                                                    
Per ogni bene durevole da utilizzare nel progetto nell'istanza devono           
essere indicate le seguenti informazioni:                                       
- descrizione dettagliata del bene;                                             
- valore a nuovo del bene;                                                      
- anno di acquisizione;                                                         
- quota annuale di ammortamento;                                                
- percentuale di uso nel progetto;                                              
- costo a carico del progetto.                                                  
Per i soli organismi privati, le quote di ammortamento annuali                  
dovranno essere riportate nel registro dei cespiti dei beni                     
ammortizzabili.                                                                 
Non sono ammissibili le quote di ammortamento di attrezzature gia'              
oggetto di intervento finanziario comunitario, nazionale o regionale.           
Il richiedente deve indicare nell'istanza per quali attrezzature                
abbia eventualmente presentato richiesta di contributo ai sensi del             
predetto art. 7, comma 1, lett. d) nell'ambito del medesimo piano               
stralcio annuale.                                                               
L'intero costo di realizzazione di un'opera e/o di acquisto di                  
attrezzature e' ammesso esclusivamente ai fini di cui all'art. 7,               
comma 1, lett. d).                                                              
Per la categoria beni non durevoli sono ammissibili:                            
- spese per materiali di consumo;                                               
- spese per materiali non inventariabili;                                       
- spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo                
anno, comprese le licenze d'uso dei programmi per elaboratori                   
elettronici ammortizzabili in un solo anno.                                     
Per ogni bene non durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza             
devono essere indicate le seguenti informazioni:                                
- descrizione dettagliata del bene;                                             
- prezzo o costo a carico del progetto.                                         
Per la categoria servizi esterni sono ammissibili:                              
- spese per canoni d'affitto, di noleggio, di manutenzione, di                  
leasing (esclusi gli interessi) o d'uso di strutture - fabbricati -             
attrezzature - impianti - macchinari o altri beni equivalenti                   
comprese le licenze (o canoni) d'uso annuali di programmi per                   
elaboratori elettronici;                                                        
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti privati              
diversi dai partner di progetto;                                                
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti pubblici             
diversi dai partner di progetto nell'ambito di uno specifico                    
contratto;                                                                      
- spese per rimborsi a terzi per danni o mancati redditi causati da             
specifiche attivita' previste nel progetto;                                     
- spese per assicurazioni e manutenzioni di attrezzature e software             
utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto;                    
- spese legali e notarili direttamente legate al progetto e                     
necessarie per una sua corretta preparazione e/o esecuzione.                    
Le spese relative ai servizi esterni devono essere adeguatamente                
motivate e dettagliate nel preventivo del progetto.                             
Le spese relative alle tipologie indicate fra le spese generali di              
cui al successivo punto 2.4.3 sono ammesse fra le spese di                      
realizzazione del progetto nel solo caso in cui le caratteristiche              
specifiche del progetto siano tali da qualificare dette spese come              
strettamente attinenti ai fini della realizzazione dell'attivita'               
(esempio canoni per collegamenti telematici per progetti aventi per             
obiettivo la fornitura di informazioni per via informatica).                    
Le spese per le attivita' di servizio svolte direttamente dal                   
beneficiario (esempio analisi chimiche) sono ammesse in un importo              
pari al costo di mercato.                                                       
Relativamente all'ammissibilita' delle spese di realizzazione dei               
progetti di organizzazione della domanda di ricerca, di                         
qualificazione delle strutture organizzative, di organizzazione degli           
interventi e di assistenza tecnica di livello regionale e                       
interprovinciale si richiama quanto previsto rispettivamente ai                 
precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2.2 e 2.3.3.1.                           
Non sono comunque ammissibili spese di rappresentanza (esempio:                 
pranzi, viaggi promozionali, ecc.).                                             
2.4.3 Spese generali                                                            
Per spese generali si intendono i costi di carattere generale                   
ascrivibili al progetto in modo indiretto e pertanto ammissibili in             
misura percentuale.                                                             
Per i soggetti che dispongono di contabilita' analitica, i criteri di           
ammissibilita' delle spese generali sono cosi' definiti:                        
a) tipologie di spese ammissibili - spese di amministrazione,                   
direzione e segreteria; - spese di ammortamento e leasing di                    
immobili, apparecchiature e software ad eccezione della quota                   
interessi; - spese di manutenzione (immobili, apparecchiature,                  
software); - affitto dei locali; - spese per il funzionamento degli             
Organi di amministrazione e di controllo; - spese bancarie                      
limitatamente ai costi vivi per operazioni su bonifici e per                    
istruttorie di fideiussioni; - spese postali, telefoniche,                      
telematiche, di elettricita', riscaldamento, pulizia e custodia dei             
locali, assicurazioni e cancelleria; - spese per l'acquisizione e il            
mantenimento della certificazione di qualita'; - abbonamenti a                  
riviste amministrative e tributarie; - spese legali e notarili per              
adempimenti statutari di legge. Le spese generali devono comunque               
essere: - verificabili nella contabilita'; - non incluse nei costi              
diretti; - non finanziate specificatamente da terzi.                            
b) percentuale di ammissibilita'.                                               
Sono ammissibili spese generali, sul totale della spesa ammissibile             
del progetto, in percentuale massima del 25% ad eccezione degli                 
interventi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a e all'art. 15, comma            
1, lett. a) per i quali la percentuale massima e' fissata al 10%.               
In ogni caso, la percentuale delle spese generali non potra' superare           
l'effettiva incidenza percentuale delle spese generali - calcolate              
secondo i presenti criteri - complessivamente sostenute dal                     
beneficiario sul valore della produzione o, in assenza, del totale              
delle entrate, risultante dal bilancio relativo all'anno in cui si              
sono svolte le attivita'.                                                       
A tal fine, nel progetto la previsione delle spese generali deve                
essere formulata tenendo conto dei dati risultanti dall'ultimo                  
bilancio disponibile ovvero, per i soggetti di nuova costituzione,              
sulla base di idoneo preventivo di spesa.                                       
Qualora il periodo di realizzazione dell'attivita' non coincida con             
un unico esercizio finanziario, in sede di rendiconto devono essere             
utilizzati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui si              
sono svolte, in prevalenza, le attivita'.Non verra' comunque ammessa            
in sede di rendiconto una percentuale di spese generali superiore a             
quella ammesssa a preventivo.                                                   
Nei casi in cui il beneficiario non disponga di contabilita'                    
analitica la percentuale massima delle spese generali ammissibili si            
riduce, per tutti i tipi di intervento, al 5%.                                  
2.4.4 Costi aggiuntivi o marginali                                              
Le Universita' e le altre istituzioni scientifiche (centri di ricerca           
dei Ministeri, CNR, ENEA, ecc.) possono richiedere il contributo sui            
soli costi aggiuntivi connessi alla realizzazione del progetto che              
non siano coperti da altre entrate.                                             
In detti costi aggiuntivi si ricomprendono esclusivamente costi per             
personale non dipendente e costi aggiuntivi per la realizzazione del            
progetto ammissibili secondo i criteri stabiliti al precedente punto            
2.4.2. Sono ammissibili spese generali per un ammontare massimo del             
5% forfettario.                                                                 
2.4.5 Definizione della spesa ammessa                                           
L'entita' della spesa ammessa a contributo viene definita attraverso:           
- il parere e le valutazioni degli esperti previsti per legge di cui            
al successivo punto 2.10;                                                       
- l'istruttoria e le valutazioni dei gruppi di lavoro per la                    
valutazione dei progetti di cui al successivo punto 2.5.                        
2.4.6 Definizione del regime IVA                                                
In sede di presentazione del progetto il richiedente deve indicare              
l'eventuale indetraibilita' degli oneri IVA connessi alla                       
realizzazione del progetto.                                                     
2.4.7 Definizione della valuta                                                  
Fino al primo gennaio 2002 tutti i costi esposti nel progetto                   
dovranno essere espressi in Lire italiane o in Euro in funzione della           
valuta nella quale viene richiesto il contributo.                               
Ai sensi della normativa vigente, la scelta e' irrevocabile per tutta           
la durata del procedimento e pertanto la stessa deve essere mantenuta           
immutata in tutti gli atti e documenti inerenti a qualsiasi titolo il           
procedimento (acconti, saldi, varianti, ecc.).                                  
L'Amministrazione regionale convertira' in Lire gli importi espressi            
in Euro secondo la normativa vigente a fini di confrontabilita'.                
2.4.8 Esclusione del doppio finanziamento                                       
I contributi pubblici complessivamente richiesti sui progetti non               
possono superare in ogni caso la percentuale di contribuzione massima           
prevista dalla L.R. 28/98.                                                      
Al fine di determinare il contributo regionale concedibile, il                  
richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, deve dichiarare             
che la quota di contributo richiesta non e' coperta da altri                    
contributi pubblici.                                                            
I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente il                       
responsabile del procedimento, durante tutto il periodo di                      
svolgimento delle attivita' di progetto, dell'eventuale concessione             
di altri contributi da enti o pubbliche Amministrazioni pena                    
l'applicazione delle sanzioni di legge, salvo che il fatto non                  
costituisca piu' grave reato.                                                   
Restano salvi eventuali limiti piu' restrittivi eventualmente                   
stabiliti dalle altre normative di finanziamento alle quali il                  
richiedente abbia avuto accesso.                                                
2.5 Valutazione dei progetti                                                    
Il responsabile del procedimento affida la valutazione dei progetti             
formalmente ammissibili a gruppi di lavoro tecnico-amministrativi,              
appositamente costituiti con atto formale del Direttore generale                
Agricoltura.                                                                    
Il responsabile del procedimento stabilisce al momento                          
dell'affidamento ai gruppi di lavoro la tipologia dell'intervento               
alla quale e' correttamente riconducibile il progetto presentato                
anche in difformita' dall'individuazione effettuata dal richiedente             
al momento della presentazione dell'istanza.                                    
Ai gruppi di lavoro e' richiesta la definizione di proposte in merito           
alla congruita' tecnico-economica dei progetti ed alla ammissibilita'           
delle singole voci di spesa. Per ogni progetto vengono individuati,             
all'interno del gruppo di lavoro, due referenti di progetto che ne              
curano la preistruttoria, forniscono al gruppo i necessari                      
approfondimenti ed illustrano le risultanze di eventuali chiarimenti            
acquisiti. Al fine di consentire una corretta valutazione, il                   
responsabile del procedimento potra' acquisire dai richiedenti                  
ulteriori chiarimenti in merito al contenuto tecnico dei progetti.              
Relativamente ai progetti di studio e ricerca, allo scopo di                    
garantire l'imparzialita' delle valutazioni attribuite agli esperti e           
al Comitato di cui all'art. 3, comma 7, lettera c), gli eventuali               
chiarimenti saranno richiesti solo dopo l'espressione di dette                  
valutazioni.                                                                    
Alla richiesta di chiarimenti si applica la disposizione di cui                 
all'art. 17, comma 3, L.R. 32/93. I chiarimenti dovranno essere                 
forniti entro il termine perentorio indicato nella richiesta scritta            
del responsabile del procedimento, pena il rigetto dell'istanza.                
2.5.1 Assegnazione punteggio progetti relativi a "Organizzazione                
della domanda di ricerca", "Studio, ricerca e sperimentazione" e                
"Attivita' di assistenza tecnica e divulgazione" - artt. 4, 7 e 11              
Il gruppo di lavoro esamina ciascun progetto sulla base della                   
preistruttoria e del parere dei referenti, tenuto conto delle                   
valutazioni espresse dagli esperti e dal Comitato di cui all'art. 3,            
comma 7, lett. c) nonche' dalle Province secondo quanto previsto                
dall'art. 14, comma 1.                                                          
L'assegnazione del punteggio ai singoli progetti e' disposta dal                
gruppo di lavoro secondo i criteri di seguito stabiliti, fatto salvo:           
- che l'attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica A per           
i progetti di ricerca spetta agli esperti o al Comitato di cui                  
all'art. 3, comma 7, lett. c);                                                  
- che l'attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica D               
spetta alle Province secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1.             
La somma dei punteggi assegnati costituisce la valutazione di merito            
del progetto e determina l'ordine di inserimento nella graduatoria              
delle singole tipologie d'intervento.                                           
Sono inseriti in graduatoria i progetti che raggiungono almeno il 60%           
del punteggio massimo assegnabile ed almeno il 40% del punteggio                
relativo a ciascuna delle caratteristiche come di seguito                       
individuate.                                                                    
I progetti che non raggiungono entrambe le suddette soglie sono                 
ritenuti privi del livello minimo di qualita' e pertanto giudicati              
non ammissibili.                                                                
I punteggi attribuibili a ciascun progetto sono articolati per le               
seguenti caratteristiche:                                                       
A - validita' tecnico-scientifica                                               
- innovativita' - non ripetitivita'                                             
- economicita' dell'impianto organizzativo                                      
- adeguatezza tecnico-scientifica del progetto (dei curricula e delle           
attivita')                                                                      
- descrizione degli obiettivi                                                   
- descrizione dei risultati attesi                                              
- completezza delle informazioni tecnico scientifiche                           
B - integrazioni e sinergie con il sistema produttivo                           
- integrazione tra interventi di sviluppo                                       
- integrazione verticale di filiera                                             
- integrazioni orizzontali                                                      
- sinergie ed integrazioni con altri progetti, completamento dei                
progetti in corso o sviluppo di progetti avviati in precedenza                  
C - corrispondenza agli obiettivi e priorita' della prograzione                 
regionale                                                                       
D - corrispondenza agli obiettivi e priorita' della programmazione              
provinciale                                                                     
E - efficienza e impatto socio-economico del progetto                           
- analisi costi/benefici                                                        
- impatto socio-economico (difesa dell'occupazione, del reddito,                
miglioramento della qualita' del lavoro dell'imprenditore agricolo,             
risparmio risorse non rinnovabili, ambiente, salute umana, benessere            
animali)                                                                        
- potenzialita ad incidere nel processo produttivo                              
F - gestione del progetto, congruita' e grado di cofinanziamento                
- grado di cofinanziamento                                                      
- strumenti di monitoraggio del progetto                                        
- strumenti di qualita' adottati nel progetto                                   
- completezza delle informazioni ai fini del giudizio di congruita'             
economica                                                                       
- affidabilita' del proponente                                                  
- qualita' del lavoro svolto in precedenza                                      
Tipologia di  Caratteristica   intervento                                       
  A  B  C  D  E  F  Totale                                                      
Organizzazione  200  250  150  -  150  250  1000                                
domanda di ricerca                                                              
Qualificazione  300  200  -  -  100  400  1000                                  
degli EOR                                                                       
Ricerca  400  100  150  -  100  250  1000                                       
Sperimentazione  350  100  150  -  150  250  1000                               
Diffusione  150  150  300  -  100  300  1000                                    
risultati ricerca                                                               
Predisposizione  200  200  300  -  200  100  1000                               
progetti ricerca                                                                
transnazionali                                                                  
Opere e attrezzature  150  250  250  -  250  100  1000                          
per sperimentazione                                                             
Assistenza tecnica  150  150  250  400  250  300  1500                          
interprov. e regionale                                                          
Supporti per AT  150  150  300  400  200  300  1500                             
interprov. e regionale                                                          
Coordinamento AT  150  200  300  400  150  300  1500                            
interprov. e regionale                                                          
Per i progetti di ricerca, le valutazioni di merito tecnico                     
scientifico previste all'art. 3, comma 7, lettera c) concernenti la             
caratteristica A sono effettuate:                                               
- dal Comitato tecnico per i progetti di importo inferiore ai 200.000           
Euro;                                                                           
- dagli esperti per i progetti di importo superiore ai 200.000 Euro.            
Al fine di consentire tale valutazione il responsabile del                      
procedimento invia copia integrale dei progetti agli esperti e al               
Comitato e stabilisce le modalita' per l'effettiva acquisizione delle           
valutazioni previste.                                                           
I progetti di ricerca, studio e sperimentazione relativi al settore             
agroalimentare biologico formalmente ammissibili sono sottoposti                
contestualmente al parere della Commissione regionale per il settore            
agro-alimentare biologico che trasmette il proprio parere al                    
responsabile del procedimento.                                                  
Al fine di consentire alle Province di concorrere alla selezione dei            
progetti relativi all'art. 11 della L.R. 28/98, il responsabile del             
procedimento trasmette a queste ultime la documentazione necessaria             
all'espressione del parere.                                                     
Le Province formalizzano in apposita riunione del Comitato di                   
coordinamento di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. 15/97 i                   
punteggi attribuiti a ciascun progetto per la caratteristica di cui             
alla lettera D.                                                                 
Non sono sottoposti alle valutazioni di cui all'art. 3, comma 7,                
lett. c), i progetti approvati dall'Unione Europea, per i quali la              
valutazione scientifica e' gia' stata effettuata dai competenti                 
Servizi della Commissione Europea.                                              
Ai progetti che ricadono nella predetta ipotesi non viene pertanto              
attribuito il punteggio previsto per la caratteristica A. Al fine di            
omogeneizzare la valutazione dei progetti, il punteggio massimo                 
relativo alla caratteristica A e' ripartito proporzionalmente fra               
quelle restanti.                                                                
2.6. Definizione piani stralcio annuali                                         
2.6.1 Concorso delle Province alla predisposizione dei piani stralcio           
annuali                                                                         
Al fine di assicurare il concorso delle Province alla predisposizione           
dei piani stralcio annuali come previsto all'art. 3, comma 9, della             
legge, la proposta di piano stralcio annuale e' trasmessa al Comitato           
tecnico-amministrativo previsto dall'art. 11, comma 2, della L.R.               
15/97.                                                                          
Del parere espresso da detto Comitato deve essere dato conto                    
nell'atto deliberativo che approva i singoli piani stralcio annuali.            
2.6.2 Percentuale di contribuzione                                              
Le percentuali di contributo per le diverse tipologie di intervento             
sono fissate nella percentuale massima stabilita dalla legge agli               
artt. 6, 9 e 13 ad esclusione:                                                  
- delle analisi di supporto alla consulenza specialistica in                    
assistenza tecnica, per le quali la percentuale massima e' definita             
nel 70%;                                                                        
- delle attivita' di assistenza tecnica e divulgazione definite come            
"standard" e descritte nelle Appendici 1, 2 e 3 per le quali le                 
percentuali di contributo sono cosi' definite:                                  
- settore vegetale: 50%                                                         
- settore economico-gestionale: 50%                                             
- settore zootecnico:                                                           
  vacche da carne ed ovini: 70%                                                 
  vacche da latte e suini: 60%.                                                 
L'importo del contributo concedibile non puo' in ogni caso superare             
la richiesta presentata nell'istanza.                                           
2.6.3 Formazione graduatorie                                                    
Le risorse complessivamente stanziate nel bilancio regionale per la             
concessione dei contributi previsti dalla legge sono ripartite in               
percentuale fra le singole tipologie di intervento come segue:                  
A) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 4, comma 1,                
lettere a) e b): - interventi di cui alla lett. a): 90% - interventi            
di cui alla lett. b): 10%                                                       
B) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,                
lettere a), b) e c): - interventi di studio e ricerca di cui alla               
lett. a), ivi compresa la relativa organizzazione prevista alla lett.           
b): 57% - interventi di sperimentazione di cui alla lett. a), ivi               
compresa la relativa organizzazione prevista alla lett. b): 35% -               
interventi di diffusione di cui alla lett. b): 7% - predisposizione             
di progetti di ricerca transnazionali di cui alla lett. c): 1%                  
C) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 7, comma 1,                
lett. d): 100%                                                                  
D) risorse destinate agli interventi di cui all'art. 11, comma 1,               
lettere a), b) e c): - interventi di assistenza tecnica di cui alla             
lett. a): 35% - interventi per supporti per l'assistenza tecnica,               
compresa la divulgazione, di cui alla lett. b): 50% - interventi di             
coordinamento dell'assistenza tecnica di cui alla lett. c): 15%.                
In ciascun piano stralcio annuale sono ammissibili i progetti                   
poliennali che non determinino, sommati a quelli gia' in corso,                 
impiego di risorse, negli anni successivi e per le singole                      
graduatorie, superiori, di norma al 80% delle disponibilita'                    
dell'esercizio finanziario nel quale vengono approvati.                         
In caso di risorse insufficienti per la concessione dei contributi ai           
progetti poliennali gia' in corso, sono considerati prioritari i                
progetti poliennali di approvazione precedente e, fra questi, quelli            
con punteggio superiore.                                                        
Nel caso in cui i progetti ammissibili inseriti in una graduatoria              
non esauriscano la percentuale di risorse assegnate, le risorse                 
rimanenti verranno riattribuite dalla Giunta contestualmente                    
all'approvazione delle graduatorie.                                             
2.6.4 Concessione contributi ed erogazione anticipi                             
La concessione dei contributi relativi ai progetti inseriti nel piano           
stralcio annuale e' disposta con atto del Direttore generale                    
Agricoltura sulla base delle graduatorie approvate e nei limiti delle           
risorse recate dal bilancio regionale annuale nonche' nel rispetto              
delle percentuali di destinazione di dette risorse definite nei                 
presenti criteri.Possono essere erogati anticipi fino al 70% del                
contributo concesso.                                                            
La concessione del contributo relativo alle annualita' successive               
alla prima dei progetti poliennali, indicate in apposito elenco                 
allegato al piano stralcio annuale, e' disposta dal Direttore                   
generale Agricoltura subordinatamente alla verifica, da parte del               
Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare, dello stato di avanzamento           
delle attivita' relative all'annualita' precedente che il                       
beneficiario e' tenuto a presentare entro e non oltre 30 giorni dal             
termine dell'attivita'.                                                         
Lo stato di avanzamento che costituisce di fatto la relazione tecnica           
delle attivita' dell'annualita, deve essere redatto con l'apposito              
software e deve consentire la verifica degli obiettivi intermedi                
indicati in preventivo e della corrispondenza fra le attivita'                  
previste e le attivita' effettivamente svolte.                                  
2.6.5 Proroghe                                                                  
Il termine fissato nella determinazione dirigenziale di concessione             
del contributo per il completamento dell'attivita' potra' essere                
prorogato per una sola volta per giustificato motivo esclusivamente             
nel caso in cui non vengano alterati gli obiettivi e l'attivita'                
complessiva prevista nel progetto.                                              
Il beneficiario che riscontri l'impossibilita' di completare                    
l'attivita' nel termine previsto dovra' far pervenire al Servizio               
Sviluppo sistema agro-alimentare, tassativamente entro e non oltre i            
30 giorni antecedenti la scadenza del predetto termine, una motivata            
richiesta di proroga indicandone la durata.                                     
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che           
l'Amministrazione abbia assunto atto formale di diniego o abbia                 
richiesto chiarimenti la proroga si intende concessa. La richiesta di           
chiarimenti deve essere formulata per iscritto dal responsabile del             
procedimento ed essere trasmessa con raccomandata a.r.                          
Per i progetti poliennali la proroga potra' essere richiesta e                  
concessa solo nell'ultima annualita'.                                           
Il termine per la presentazione della rendicontazione delle attivita'           
svolte si intende prorogato per un periodo pari alla proroga                    
concessa.                                                                       
Non sono ammesse richieste di proroga riferite esclusivamente al                
termine di presentazione della rendicontazione delle attivita'                  
svolte.                                                                         
Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle proroghe               
vengono definite dal Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare.                 
2.6.6 Varianti                                                                  
Le variazioni o le modifiche all'assetto tecnico-economico del                  
progetto che determinino variazioni compensative tra le aggregazioni            
"spesa per il personale" e "spese per la realizzazione" inferiori al            
20% rientrano nella discrezionalita' del beneficiario, fermo restando           
che in sede di verifica finale, preliminare alla liquidazione del               
saldo del contributo, sara' verificato che le modifiche o variazioni            
apportate non abbiano alterato gli obiettivi previsti dal progetto.             
Variazioni superiori al 20% o variazioni che, pur non avendo riflessi           
sull'articolazione dei costi previsti, modifichino gli obiettivi e le           
ricadute del progetto dovranno essere preventivamente sottoposte alla           
valutazione della Regione. Decorsi 30 giorni dalla data di                      
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione           
abbia assunto atto formale di diniego o abbia richiesto chiarimenti             
con raccomandata a.r., la variazione si intende autorizzata.                    
In entrambi i casi sopra descritti la variazione del 20% e' calcolata           
sulla piu' bassa delle due voci di spesa quali risultano dal                    
preventivo.                                                                     
Il responsabile del procedimento potra' acquisire, sull'ipotesi di              
variazione, il parere del gruppo di lavoro che ha valutato il                   
progetto preliminarmente al suo inserimento nel piano stralcio                  
annuale.                                                                        
Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle varianti               
vengono definite dal Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare.                 
2.7 Modalita' di rendicontazione                                                
Al termine delle attivita' il legale rappresentante trasmette la                
richiesta di saldo, redatta attraverso l'uso dello specifico                    
software, contenente il rendiconto finanziario a cui e' allegata la             
relazione tecnica finale sui risultati dell'attivita' per i progetti            
annuali, o lo stato di avanzamento per i progetti poliennali.                   
Per i contributi concessi ai sensi dell'art. 4, lett. b), della legge           
- la richiesta di saldo deve contenere la dichiarazione di impegno a            
non distogliere opere, macchine ed attrezzature dai fini di ricerca e           
sperimentazione.                                                                
La documentazione sopra indicata deve essere presentata entro i                 
seguenti termini:                                                               
- per i progetti annuali: entro 4 mesi dalla scadenza del termine               
fissato per la realizzazione;                                                   
- per i progetti poliennali: la sola rendicontazione finanziaria                
entro 4 mesi dalla chiusura di ciascuna annualita',                             
ovvero                                                                          
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui            
si sono svolte in prevalenza le attivita', qualora alle scadenze                
sopra indicate detto bilancio non sia ancora stato approvato.                   
2.7.1 Rendiconto finanziario                                                    
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto, ai sensi della              
normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto                       
beneficiario - e nel caso di Enti pubblici o di Enti di diritto                 
pubblico anche dal Responsabile di Ragioneria dell'Ente - in ordine             
alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle                  
attivita' ammesse a contributo.                                                 
Nel caso che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di un contratto           
di partenariato ai sensi del precedente punto 2.2.1, il rendiconto              
finanziario deve essere presentato da tutti i partner.                          
Il rendiconto finanziario deve contenere:                                       
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per           
l'attuazione del progetto o per l'attuazione dell'annualita' del                
progetto della quale si chiede il saldo, articolato nei seguenti                
aggregati di spesa: - ammontare complessivo delle spese sostenute per           
il personale; - ammontare complessivo delle spese sostenute per la              
realizzazione del progetto; - ammontare delle spese generali imputate           
al progetto secondo quanto definito nei presenti criteri. Nel caso di           
progetti in cui sia riconosciuto ammissibile anche il contributo per            
l'organizzazione degli interventi il rendiconto deve contenere il               
totale delle spese sostenute per l'organizzazione dell'intervento               
disarticolato nei medesimi aggregati di spesa indicati sopra;                   
b) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono state                      
effettivamente sostenute per l'attuazione delle attivita' relative al           
progetto ammesso a contributo e che rientrano nella categoria delle             
spese ammissibili;                                                              
c) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono supportate da              
titoli giustificativi, che sono regolarmente registrate nella                   
contabilita' e chiaramente identificabili per centro di costo o                 
all'interno della nota integrativa, e che i titoli giustificativi               
sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede legale per           
consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche                            
tecnico-amministrative da parte della Regione;                                  
d) la dichiarazione che la quota di contributo richiesta non e'                 
coperta da altri contributi pubblici;                                           
e) la dichiarazione che sono state pagate spese per un importo                  
complessivo almeno pari all'acconto erogato dalla Regione;                      
f) la dichiarazione che l'incidenza percentuale delle spese generali            
e' conforme a quanto stabilito dai presenti criteri.                            
Ai fini della corretta indicazione delle spese sostenute si richiama            
quanto previsto al precedente punto 2.4 in ordine all'ammissibilita'            
delle spese stesse.                                                             
2.7.2 Rendicontazione tecnica finale                                            
La relazione tecnica finale, corredata dei dati, della documentazione           
e dei materiali prodotti nella realizzazione del progetto dovra'                
essere prodotta, in allegato alla istanza di saldo, tramite CD-ROM              
con impresso file elettronico utilizzando lo specifico software.                
Nel caso di attivita' con rilevanza esterna e/o divulgativa deve                
essere predisposta una relazione sintetica da inserire on-line nel              
sistema GIAS.NET nella rete Internet.                                           
Tutta la documentazione tecnica di supporto e gli allegati devono               
essere presentati sul file elettronico e inseriti nel CD-ROM ad                 
eccezione dei prodotti che per la loro natura tecnica non possono               
essere ivi contenuti (pubblicazioni, videocassette, prototipi, ecc.)            
che dovranno essere invece consegnati direttamente.                             
L'incompletezza della rendicontazione tecnica e' causa di sospensione           
del procedimento.                                                               
2.8 Modalita' di controllo                                                      
Il controllo previsto dall'art. 24, comma 3, della legge attiene ai             
seguenti aspetti:                                                               
- verifica tecnica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel              
progetto;                                                                       
- verifica tecnico-amministrativa della corrispondenza fra le spese             
rendicontate e la relativa documentazione a supporto e della corretta           
imputazione delle spese stesse all'attivita' di progetto.                       
2.8.1 Verifica tecnica                                                          
La verifica tecnica e' effettuata su ciascun progetto ed e'                     
presupposto per la liquidazione del saldo del contributo. Detta                 
verifica viene realizzata dal tecnico referente coadiuvato da due               
membri del gruppo di lavoro che ha effettuato la valutazione sul                
progetto ai fini del suo inserimento nel piano stralcio annuale.                
Resta facolta' del Servizio effettuare verifiche e sopralluoghi anche           
in corso d'opera in relazione alla particolare tipologia e                      
complessita' dei singoli progetti.                                              
I risultati delle verifiche, in corso d'opera e finali, saranno                 
sintetizzati in apposito verbale.                                               
In ogni caso la verifica tecnica dovra' dare conto dell'effettivo e             
pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto, condizione                   
essenziale per la conferma del contributo concesso.                             
ammessa la riduzione proporzionale del contributo nel caso di                   
raggiungimento parziale degli obiettivi sulla base della verifica               
tecnica.                                                                        
2.8.2 Verifica tecnico-amministrativa                                           
Sono previste le seguenti forme di verifica tecnico-amministrativa:             
- controllo preliminare alla liquidazione del saldo dei contributi;             
- controllo successivo alla liquidazione del saldo dei contributi.              
La verifica tecnico-amministrativa sara' effettuata da una                      
Commissione composta da due unita' con competenze                               
amministrativo-contabili con il supporto del tecnico referente                  
coadiuvato da un membro del gruppo di lavoro per la valutazione del             
progetto.                                                                       
Le risultanze della verifica tecnico-amministrativa saranno                     
sintetizzate in apposito verbale sulla base del quale il responsabile           
del procedimento promuovera' l'adozione degli atti conseguenti.                 
2.8.2.1 Controllo preliminare                                                   
Il controllo preliminare deve riguardare un campione che rappresenti            
almeno il 5% dei progetti ai quali e' stato concesso il contributo e            
almeno il 5% della spesa ammessa a preventivo. A tal fine, sara'                
richiesto ai beneficiari costituenti il campione di presentare, entro           
10 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione                 
inviata tramite raccomandata a.r., un elenco dettagliato dei                    
documenti giustificativi delle spese dichiarate nel rendiconto                  
finanziario presentato ai fini della liquidazione del saldo del                 
contributo.                                                                     
2.8.2.2 Controllo successivo                                                    
Il controllo successivo deve riguardare un diverso campione che                 
rappresenti almeno il 10% dei progetti rendicontati e almeno il 10%             
della spesa rendicontata. A tal fine, la Commissione effettua i                 
necessari riscontri presso il domicilio fiscale, la sede operativa e            
gli eventuali diversi luoghi di realizzazione del progetto con                  
riferimento sia al beneficiario che agli eventuali partner.                     
2.8.2.3 Individuazione del campione                                             
Il campione da verificare, nella dimensione e nelle caratteristiche             
individuate ai predetti punti 2.8.2.1 e 2.8.2.2, verra' determinato             
con il metodo del "campione casuale" applicato ai seguenti due                  
universi e con riferimento ad ogni singolo piano stralcio annuale:              
- universo dei progetti di studio, ricerca e sperimentazione (Titolo            
II della legge);                                                                
- universo dei progetti di assistenza tecnica e divulgazione (Titolo            
III, Capo I della legge).                                                       
2.8.2.4 Controlli aggiuntivi                                                    
Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il            
responsabile del procedimento potra' disporre ulteriori controlli su            
progetti non compresi nel campione.                                             
2.9 Revoche e sanzioni                                                          
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dalla               
L.R. 15/97 all'art. 18.                                                         
I procedimenti revocatori e sanzionatori previsti dal citato art. 18            
verranno attivati anche nel caso del mancato rispetto del termine per           
la presentazione della rendicontazione finale delle attivita' svolte.           
2.10 Valutazione tecnico-scientifica progetti di ricerca - art. 3,              
comma 7, lett. c)                                                               
Per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca la               
Giunta regionale predispone, sulla base di autocandidature presentate           
da persone fisiche, un elenco di esperti esterni, dal quale attingere           
mediante sorteggio, organizzato nelle seguenti sezioni corrispondenti           
a settori di specifica competenza:                                              
- Economia agraria                                                              
- Agronomia e Genetica vegetale                                                 
- Coltivazioni arboree, erbacee e fitopatologia                                 
- Industrie agro-alimentari                                                     
- Zootecnia e Genetica animale                                                  
- Ingegneria agraria.                                                           
L'inserimento nell'elenco sara' disposto previa verifica del possesso           
di:                                                                             
- idonea e comprovata esperienza nel campo della ricerca agricola,              
agroalimentare e agroindustriale;                                               
- onorabilita' secondo i criteri stabiliti dall'art. 3, comma 2,                
della L.R. 27 maggio 1994, n. 24;                                               
- residenza in uno dei Paesi dell'Unione Europea;                               
- conoscenza corrente, parlata e scritta, della lingua italiana.                
Il possesso dei requisiti e' valutato dall'Amministrazione regionale            
sulla base delle autodichiarazioni e del curriculum personale nonche'           
attraverso eventuali ulteriori approfondimenti.                                 
L'inserimento delle candidature nelle diverse sezioni costituenti               
l'elenco avviene sulla base delle valutazioni effettuate                        
dall'Amministrazione.                                                           
La candidatura per l'inserimento nell'elenco deve essere presentata             
dalla persona fisica interessata inviando apposita richiesta a:                 
"Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio             
Sviluppo sistema agro-alimentare, Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna",           
redatta in carta semplice, in lingua italiana utilizzando specifico             
modulo disponibile presso la Segreteria del predetto Servizio.                  
L'elenco viene aggiornato almeno una volta ogni 18 mesi valutando le            
autocandidature nel frattempo pervenute.                                        
La cancellazione dall'elenco sara' disposta a seguito di perdita di             
uno dei requisiti previsti per l'inserimento e in caso di rifiuto,              
senza giustificato motivo, a svolgere l'incarico eventualmente                  
assegnato.                                                                      
L'atto deliberativo della Giunta regionale che approva l'elenco e i             
successivi aggiornamenti indica i compensi da corrispondere, il                 
capitolo di imputazione dell'onere conseguente e viene adottato                 
secondo le procedure previste dalla L.R. 27/85 e successive modifiche           
ed integrazioni.                                                                
Il Direttore generale Agricoltura nomina con proprio atto e con                 
riferimento alla definizione di ogni singolo piano stralcio annuale             
gli esperti, nonche' i relativi supplenti, ai quali affidare la                 
valutazione dei progetti di ricerca assumendo contestualmente il                
corrispondente impegno di spesa sul bilancio regionale.                         
Ciascun esperto nominato deve far pervenire entro 15 giorni dalla               
comunicazione dell'avvenuta nomina una dichiarazione, con firma                 
autenticata, dalla quale risulti:                                               
- di non avere presentato direttamente progetti di ricerca per                  
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce l'incarico            
conferito;                                                                      
- di non avere partecipato alla formulazione, e di non partecipare in           
nessuna forma alla realizzazione, di progetti di ricerca presentati             
per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce                   
l'incarico conferito;                                                           
- di non avere relazioni di parentela e di affinita' fino al secondo            
grado con persone titolari di progetti di ricerca presentati per                
l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si riferisce l'incarico            
conferito;                                                                      
- di non intrattenere rapporti di lavoro, consulenza o incarico di              
qualsiasi genere con soggetti titolari di progetti di ricerca                   
presentati per l'inserimento nel piano stralcio annuale cui si                  
riferisce l'incarico conferito o presso i quali parenti e affini fino           
al secondo grado abbiano ruolo decisionale;                                     
- di impegnarsi a garantire la massima riservatezza in ordine alle              
informazioni delle quali verra' in possesso;                                    
- di impegnarsi a non utilizzare le conoscenze e le informazioni                
delle quali verra' in possesso per scopi personali e professionali;             
- di accettare l'incarico.                                                      
Qualora non risulti possibile l'affidamento dell'incarico ad esperti            
inseriti nell'elenco (mancanza di iscritti nelle specifiche sezioni,            
rifiuto o impossibilita' ad accettare l'incarico, ecc.), la Giunta              
regionale provvede, nelle forme previste dalla L.R. 27/85 e                     
successive modifiche ad individuare gli esperti a cui affidare                  
l'incarico della valutazione dei progetti.                                      
2.10.1 Valutazione progetti superiori a 200.000 Euro                            
Ogni singolo progetto di importo superiore a 200.000 Euro e'                    
sottoposto alla valutazione di una Commissione presieduta dal                   
Responsabile del Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare o suo                
delegato e composta da un massimo di tre esperti sorteggiati nelle              
sezioni dell'elenco in relazione alla tipologia del progetto.                   
2.10.2 Valutazione progetti inferiori a 200.000 Euro                            
I progetti di importo inferiore a 200.000 Euro sono sottoposti alla             
valutazione di un Comitato tecnico presieduto dal Responsabile del              
Servizio Sviluppo sistema agro-alimentare o suo delegato e composto             
da:                                                                             
- n. 1 Economista agrario                                                       
- n. 1 Agronomo o Genetista vegetale                                            
- n. 1 Esperto di coltivazioni arboree, erbacee o fitopatologo                  
- n. 1 Esperto di industrie agro-alimentari                                     
- n. 1 Zootecnico o Genetista animale                                           
- n. 1 Ingegnere agrario.                                                       
2.11 Elenco degli enti organizzatori della ricerca - art. 5, comma 4            
Ai fini della L.R. 28/98, per enti organizzatori della domanda di               
ricerca si intendono gli enti che ordinariamente svolgono attivita'             
di organizzazione dei programmi di ricerca coordinando e garantendo             
la diffusione dei risultati delle ricerche direttamente o tramite               
affidamento a terzi.                                                            
Al fine dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, i              
richiedenti debbono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:                
- avere una o piu' sedi operative nel territorio dell'Emilia-Romagna            
e consentire al loro interno la presenza di altri soggetti delle                
filiere agro-alimentari;                                                        
- assumere l'impegno a norma di legge di reinvestire gli utili                  
dell'attivita' in programmi di ricerca di interesse generale per                
tutto il periodo di iscrizione all'elenco.                                      
Per l'inserimento nell'elenco, gli organismi interessati devono                 
presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello da cui            
decorrera' detto inserimento, apposita istanza a: "Regione                      
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Sviluppo             
sistema agro-alimentare, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna"                    
allegando i seguenti documenti:                                                 
- atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci;                                 
- nel caso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,                   
Artigianato ed Agricoltura, certificato della Camera in data non                
anteriore a tre mesi dal quale risulti:                                         
- il nominativo del legale rappresentante;                                      
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni              
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,                
ammissione in concordato o amministrazione controllata;                         
- curriculum aziendale;                                                         
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di            
contratto di lavoro;                                                            
- curricula del personale tecnico;                                              
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto                 
organizzativo;                                                                  
- documentazione della rappresentativita' della produzione.                     
Gli organismi inseriti nell'elenco dovranno comunicare al predetto              
indirizzo ogni variazione che intervenga successivamente allo scopo             
di accertare il permanere dei requisiti necessari.                              
L'elenco e' tenuto presso il Servizio Sviluppo sistema                          
agro-alimentare della Direzione generale Agricoltura ed e' aggiornato           
ogni tre anni.                                                                  
2.12 Elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati - art.           
8, comma 5                                                                      
Ai fini della L.R. 28/98, per aziende sperimentali si intendono                 
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di sperimentazione           
nei settori agricolo, forestale e zootecnico, compreso quello ittico,           
attraverso la gestione di aziende agricole o di allevamenti.                    
Ai medesimi fini, per laboratori assimilati si intendono strutture              
specializzate per disciplina nella attivita' sperimentale (esempio:             
trasformazione dei prodotti; tecniche irrigue; tecniche di                      
trattamento dei sottoprodotti e rifiuti; ecc.).                                 
Al fine dell'inserimento nell'elenco i soggetti debbono possedere i             
seguenti requisiti:                                                             
- avere tra le finalita' statutarie la sperimentazione e il supporto            
alla ricerca nei settori agricolo, forestale e zootecnico;                      
- avere sede operativa in Emilia-Romagna;                                       
- disporre di strutture e di organizzazioni adeguate all'attivita' di           
sperimentazione;                                                                
- disporre stabilmente di personale qualificato;                                
- mantenere raccordi permanenti con i produttori emiliano-romagnoli,            
direttamente o attraverso gli enti organizzatori della ricerca;                 
- aver stabilito rapporti permanenti con altre aziende sperimentali e           
laboratori assimilati attraverso intese per la condivisione di                  
attrezzature o per la realizzazione di protocolli sperimentali o per            
la prestazione di reciproco supporto.                                           
I soggetti che richiedono di essere inseriti in elenco devono                   
presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello da cui            
decorrera' detto inserimento, apposita istanza a: "Regione                      
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Sviluppo             
sistema agro-alimentare, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna"                    
allegando i seguenti documenti:                                                 
- atto costitutivo e statuto;                                                   
- nel caso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,                   
Artigianato ed Agricoltura, certificato della Camera in data non                
anteriore a tre mesi dal quale risulti:                                         
- il nominativo del legale rappresentante;                                      
- che a carico del soggetto non risultano negli ultimi cinque anni              
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,                
ammissione in concordato o amministrazione controllata;                         
- curriculum aziendale;                                                         
- elenco del personale con indicazione della qualifica e del tipo di            
contratto di lavoro;                                                            
- curricula del personale tecnico;                                              
- descrizione delle dotazioni strumentali e titolo di possesso;                 
- relazione contenente una dettagliata descrizione dell'assetto                 
organizzativo con particolare riferimento alla economicita',                    
efficacia e funzionalita' organizzativa degli assetti gestionali;               
- documentazione relativa al rapporto con altre aziende sperimentali            
o laboratori assimilati;                                                        
- documentazione relativa al raccordo con i produttori agricoli                 
regionali o con gli enti organizzatori.                                         
3. Attivita' di assistenza tecnica di livello provinciale                       
3.1 Risorse finanziarie per l'attivita' di competenza provinciale               
Le risorse assegnate alle Province si distinguono in:                           
- fondi ordinari;                                                               
- fondi finalizzati.                                                            
3.1.1 Riparto fondi ordinari                                                    
I fondi ordinari sono gestiti dalle Province per l'attuazione delle             
attivita' di livello provinciale coerenti con la L.R. 28/98 e gli               
indirizzi del Programma poliennale dei servizi di sviluppo e nel                
rispetto dei regolamenti e delle norme comunitarie in materia.                  
Il riparto di tali fondi sara' disposto dalla Giunta regionale sulla            
base dei parametri stabiliti dall'art. 3, comma 6, lett. e) e                   
dell'art. 23, comma 1, e precisamente:                                          
- produzione lorda vendibile agricola: si intende la PLV agricola;              
- indotto: ai fini della valutazione dell'indotto l'universo di                 
riferimento e' costituito dall'industria agro-alimentare. In assenza            
di dati economici disponibili viene utilizzato il parametro                     
dell'incidenza percentuale per provincia degli occupati nel settore;            
- superficie agraria utilizzata, considerando le aree svantaggiate:             
si intende la SAU corretta in aumento o in diminuzione in base                  
all'incidenza delle aree svantaggiate sul territorio provinciale;               
- numero di aziende con prospettive di sviluppo: si intendono le                
aziende con reddito lordo standard superiore a 6 UDE;                           
- eventuali obiettivi specifici previsti dal Programma regionale di             
sviluppo agricolo, agro-industriale e rurale.                                   
Il peso di tali parametri e' di seguito definito:                               
Parametro  Peso                                                                 
PLV   30                                                                        
Indotto   10                                                                    
SAU   30                                                                        
Numero aziende   30                                                             
Totale  100                                                                     
Il riparto ottenuto secondo i parametri sopra descritti verra'                  
corretto in base alla capacita' di spesa e di raggiungimento degli              
obiettivi, entrambi riferiti alle ultime due annualita' disponibili,            
secondo l'incidenza di seguito indicata:                                        
- capacita' di spesa: 40%;                                                      
- raggiungimento degli obiettivi: 60%.                                          
3.1.2 Riparto fondi finalizzati                                                 
La Regione puo' assegnare alle Province risorse per la realizzazione            
di iniziative di carattere strategico o per la realizzazione di                 
iniziative derivanti da specifiche disposizioni nazionali o                     
comunitarie.                                                                    
Le disposizioni applicative relative a tali fondi sono definite                 
d'intesa con le Province ed approvate contestualmente all'atto di               
assegnazione e di impegno dei fondi.                                            
Il riparto di tali fondi terra' conto, di norma, delle                          
caratteristiche del progetto da realizzare e dell'incidenza di dette            
caratteristiche a livello territoriale.I fondi finalizzati non                  
potranno di norma superare il 10% del totale delle risorse                      
disponibili per le attivita' di livello provinciale. I finanziamenti            
finalizzati di derivazione nazionale o comunitaria non concorrono               
alla determinazione della percentuale sopra indicata.                           
3.2 Gestione progetti provinciali                                               
Nell'ambito delle azioni di coordinamento previste dalla L.R. 15/97             
si attiveranno momenti di confronto volti a individuare tipologie e             
metodologie comuni di assistenza tecnica. In tale ottica le attivita'           
individuate a livello regionale e interprovinciale sono proposte come           
riferimento anche per le attivita' di livello provinciale.                      
Analogamente, tutte le metodologie di selezione, gestione e controllo           
definite nei presenti criteri per il livello regionale vengono                  
proposte alle Province allo scopo di garantire un livello adeguato di           
omogeneita' per l'intero territorio.                                            
Non possono beneficiare di contributi a livello provinciale le                  
attivita' di supporto e di coordinamento di valenza interprovinciale            
e/o regionale nonche' le attivita' di supporto e di coordinamento               
gia' in fase di realizzazione a livello regionale.                              
La Regione e le Province rendono reciprocamente disponibile                     
l'utilizzo dei risultati delle attivita' di supporto e di                       
coordinamento sia di livello regionale/interprovinciale che di                  
livello provinciale.                                                            
3.3 Programma provinciale di sviluppo agro-alimentare                           
Le Province definiscono le linee per la predisposizione dei                     
rispettivi Programmi provinciali dei servizi di sviluppo                        
agro-alimentare quali strumenti di attuazione del Programma                     
poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare ai                
sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 28/98 tenendo conto degli               
indirizzi in esso definiti.                                                     
Le Province applicano i criteri stabiliti nel presente documento per            
quanto riguarda:                                                                
- le tipologie dei beneficiari dei contributi (punto 2.2, lettere d)            
ed e), escluso il parametro della dimensione);                                  
- le spese ammissibili (punto 2.4);                                             
- l'esclusione dai contributi per attivita' che beneficiano di altri            
canali di finanziamento comunitario o nazionale (punto 2.3.3.1).                
Le Province, ai sensi del comma 2, dell'art. 18, trasmettono i                  
Programmi provinciali dei Servizi di Sviluppo agro-alimentare alla              
Regione entro 15 giorni dalla data di adozione del relativo atto di             
approvazione.                                                                   
3.4 Rendicontazione e monitoraggio delle attivita' di competenza                
provinciale                                                                     
Il Comitato di coordinamento di cui all'art. 11, comma 1, della L.R.            
15/97 definira' i criteri cui devono essere informate le seguenti               
attivita':                                                                      
- rendicontazione tecnico-economica delle risorse assegnate alle                
Province;                                                                       
- valutazione della capacita' di spesa e di raggiungimento degli                
obiettivi ai fini del riparto degli anni successivi;                            
- monitoraggio ex-post e valutazione dei risultati.                             
Il Direttore generale Agricoltura formulera' con propri atti sulla              
base delle determinazioni assunte dal Comitato di coordinamento, le             
necessarie indicazioni operative.                                               
Le Province sono tenute a trasmettere alla Regione ogni altra                   
informazione eventualmente richiesta, utile per il coordinamento, la            
verifica e il monitoraggio delle attivita' programmate.                         
4. Attivita' di iniziativa diretta della Regione                                
Al fine di completare ed integrare il sistema dei servizi di                    
sviluppo, la Giunta regionale individua le aree che presentano                  
carenza di iniziativa progettuale da parte dei soggetti destinatari             
dei contributi della L.R. 28/98 e limitatamente agli interessi                  
strategici provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia            
di appalti di servizi, a:                                                       
- commissionare la realizzazione di ricerche. L'approvazione dei                
relativi progetti ne determina l'inclusione nei piani stralcio                  
annuali per gli importi corrispondenti;                                         
- commissionare la realizzazione di supporti per l'assistenza tecnica           
di interesse particolare.                                                       
Le attivita' di informazione e documentazione previste dall'art. 19             
della L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' previste              
dalla normativa vigente ed in sintonia con quanto previsto dalla L.R.           
39/92 "Norme per l'attivita' di comunicazione della Regione e per il            
sostegno dell'informazione operante in Emilla-Romagna".                         
Le attivita' di formazione professionale previste dall'art. 20 della            
L.R. 28/98 sono espletate con procedure e modalita' in sintonia con             
quanto previsto dalla L.R. 19/79 "Riordino, programmazione e deleghe            
della formazione alle professioni" e successive modifiche.                      
5. Indicazioni tecnico-operative                                                
Il Direttore generale Agricoltura puo' definire con proprio atto                
indicazioni tecnico-operative agli uffici regionali necessarie per la           
corretta applicazione dei presenti criteri.                                     
APPENDICE 1                                                                     
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore delle produzioni           
vegetali                                                                        
Tipologie standard di attivita'                                                 
a) applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la fase            
di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla valorizzazione            
delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99;                                     
b) l'applicazione delle norme tecniche di produzione integrata                  
previste dal Programma regionale applicativo del Reg. CEE 2078/92 e             
successive modificazioni e per le analoghe misure previste dal PRSR             
2000-2006;                                                                      
c) l'applicazione delle tecniche di produzione biologica definite dal           
Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni e per le analoghe misure            
previste dal PRSR 2000-2006.                                                    
Monitoraggio tecnico-scientifico                                                
All'interno della attivita' di assistenza tecnica e' compreso il                
monitoraggio delle pratiche agricole adottate dall'azienda e                    
l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale secondo                
modalita' definite a livello regionale, tale attivita' e' necessaria            
per la predisposizione dei bollettini e lo sviluppo di nuove                    
tecniche; dovranno essere sottoposte a monitoraggio tecnico almeno il           
5% delle aziende coinvolte con un minimo di 5 aziende per progetto              
secondo le modalita' standard definite a livello regionale.                     
Quantificazione della attivita'                                                 
Generalita' e modalita' di calcolo                                              
1) Ai fini della valutazione dei progetti di assistenza tecnica                 
vengono presi in considerazione i seguenti parametri: - tipo di                 
disciplinare o norme adottate/fase (incluso o escluso post-raccolta);           
- tipo coltura; - dimensione aziendale.                                         
2) Per ciascuno di questi parametri sono di seguito elencati, in                
specifiche tabelle, i valori di coefficienti di correzione da                   
assegnare in relazione alle condizioni dei singoli progetti.                    
3) La superficie in ettari equivalenti, al fine della valutazione               
quali-quantitativa, viene ricalcolata per ciascuna coltura tenendo              
conto dei parametri sopra esposti attraverso il seguente calcolo:               
Sup. ha equivalenti = Sup. effettiva coltura (ha) x Coeff. corr.                
Coltura x Coeff. corr. Tecnica/Fase x Coeff. corr. Dimensione                   
aziendale.                                                                      
Valutazione disciplinare e fase interessata dai progetti                        
Vengono valutate al fine della selezione dei progetti di AT nel                 
settore delle coltivazioni le seguenti attivita', secondo il seguente           
schema di valori relativi:                                                      
COEFFICIENTE CORREZIONE:                                                        
Tecnica  solo coltivazione  coltivazione +                                      
Coltivazione    post-raccolta QC                                                
DPI AT/QC e                                                                     
Reg. CEE 2078/92  1    1,3                                                      
BIOLOGICO (Reg.                                                                 
CEE 2092/91)  1,6  1,6                                                          
Valutazione colture                                                             
Per la valutazione di progetti che coinvolgono diverse colture il               
valore relativo delle colture, in relazione all'impegno nella                   
applicazione dei DPI, e' riportato nella seguente tabella.                      
COLTURA  COEFFICIENTE     CORREZIONE                                            
- melo, pero  1,2                                                               
- pesco, susino  1                                                              
- albicocco, ciliegio, vite  0,8                                                
- actinidia, olivo, kaki  0,4                                                   
- pomodoro da industria, patata, cipolla, aglio  0,6                            
- fagiolino da industria e da consumo fresco,                                   
  fagiolo da industria, pisello da industria,                                   
  spinacio da industria  0,5 per ciclo                                          
- fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,                                         
  melanzana, carota, zucchino, peperone,                                        
  cocomero, melone - pieno campo  2                                             
- lattuga pieno campo e serra,                                                  
  sedano, finocchio, cicoria scarola,                                           
  radicchio, cavoli, ravanello  1,5 per ciclo                                   
- fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,                                         
  lattuga, melanzana, carota, zucchino,                                         
  peperone, cocomero, melone - coltura                                          
  protetta  3                                                                   
- asparago, zucca  1                                                            
- barbabietola da zucchero  0,5                                                 
- grano tenero, grano duro, riso, orzo, mais,                                   
  sorgo, soia, girasole  0,3                                                    
- colture foraggere  0,15                                                       
Valutazione della dimensione aziendale                                          
Viene presa in considerazione la dimensione aziendale effettiva (non            
quella ponderata in ettari equivalenti) come parametro di correzione            
delle superfici coinvolte secondo il seguente schema.                           
DIMENSIONE AZIENDALE  COEFFICIENTE   (ha effettivi)  CORREZIONE                 
  >>20  0,5                                                                     
  >>10-20  0,75                                                                 
  >>5-10  1                                                                     
  3-5  1,25                                                                     
Esempio:                                                                        
200 ha totali e 50 aziende = 4 ha/azienda da cui coefficiente                   
correzione = 1,25.                                                              
Spesa ammissibile                                                               
Spese per personale                                                             
La spesa massima ammissibile per il personale e' pari a Lire 260.000            
per ettaro equivalente, ad esclusione delle spese accessorie, per la            
applicazione dei disciplinari di produzione integrata e/o biologica.            
Occorre inoltre rispettare quanto definito al punto 2.3.3.1.                    
Spese di realizzazione                                                          
Sono ammesse spese di realizzazione, secondo quanto definito al punto           
2.3.3.1 con le seguenti precisazioni:                                           
- maggiori spese per la applicazione di tecniche a minore impatto               
ambientale individuate nell'ambito di quelle ammesse dai disciplinari           
di produzione integrata o delle norme di agricoltura biologica: non             
ammesse se obbligatorie (es.: analisi del terreno per piano                     
concimazione);                                                                  
- maggiori spese per esecuzione analisi per la verifica/miglioramento           
della qualita' delle produzioni: non ammesse se obbligatorie (es.:              
analisi residui prodotti fitosanitari se obbligatori per marchio QC);           
- ulteriori maggiori spese per la applicazione dei disciplinari di              
produzione o delle norme di agricoltura biologica: non ammesse se               
obbligatorie.                                                                   
APPENDICE 2                                                                     
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore delle produzioni           
zootecniche                                                                     
Tipologie standard di attivita'                                                 
A - Assistenza tecnica per la qualificazione del latte bovino                   
Filiera latte bovino da trasformazione                                          
AQ - Azioni di sostegno all'implementazione di sistemi di qualita',             
all'ottenimento e mantenimento della certificazione ISO 9000                    
La Regione ha individuato nella metodologia di produzione in                    
assicurazione di qualita' (alla base di una possibile certificazione)           
una linea di sviluppo delle azioni di assistenza tecnica al settore e           
si propone di orientare tali azioni a sostenere l'assistenza tecnica            
di filiera sui caseifici aderenti al progetto Export del Consorzio              
del Formaggio Parmigiano-Reggiano (CFPR). Tale metodologia prevede il           
consolidamento all'interno di ogni singola struttura di una diversa             
cultura della qualita', che dev'essere identificata, verificata, e              
documentata per poter essere resa nota.                                         
Il Consorzio provvede a fornire le linee guida per la formazione                
delle maestranze e dei tecnici con particolare riguardo al Gruppo               
Interfunzionale di filiera (GIF), la cui definizione ed attivazione             
e' esercitata dal Presidente o legale rappresentante del caseificio.            
Al GIF partecipano, di norma, uno zootecnico, un veterinario e un               
tecnologo di caseificio.                                                        
Il CFPR esercita un ruolo di coordinamento tecnico e provvede a                 
fornire i necessari supporti tecnici, operativi e metodologici alle             
strutture tecniche impegnate.                                                   
Il GIF, integrato da un rappresentante del Consorzio e con l'ausilio            
del materiale didattico gia' predisposto, avra' il compito principale           
di trasmettere i concetti base del nuovo approccio alla qualita' agli           
operatori di stalla, di caseificio e di stagionatura, che sono, in              
sintesi:                                                                        
- integrare le competenze individuali e la qualita' intrinseca delle            
modalita' operative tradizionali con le tecniche piu' avanzate di               
gestione della qualita', per trasmettere questi elementi di tipicita'           
quale valore aggiunto per il consumatore;                                       
- codificare le proprie, normali modalita' operative in regole                  
scritte di prevenzione e autocontrollo, per garantire rapporti di               
reciproca affidabilita' tra tutti gli operatori e tra le componenti             
della filiera produttiva;                                                       
- attuare e accettare con il massimo spirito di collaborazione le               
verifiche necessarie per assicurare la costante tenuta sotto                    
controllo delle fasi operative critiche, registrandone i risultati e            
valutandone la conformita', in modo da poter mettere in atto                    
tempestivamente le eventuali azioni correttive.                                 
Rientrano tra i compiti del Gruppo:                                             
1. verifica del possesso dei requisiti richiesti dalle norme                    
consortili per le strutture produttive;                                         
2. definizione delle modalita' produttive e delle caratteristiche dei           
foraggi, dei mangimi, del latte e del formaggio (Disciplinare                   
consortile e le norme specifiche per la qualita' "Export");                     
3. analisi dei rischi e prevenzione con controllo dei punti critici             
(HACCP) seguendo il modello di indagine consortile;                             
4. adeguamento dei piani aziendali, delle procedure operative e delle           
istruzioni di lavoro con loro formalizzazione scritta;                          
5. verifiche periodiche di adeguatezza e di corretta attuazione del             
Sistema Qualita' di filiera e proposte di adeguamento per migliorarne           
l'efficacia e l'efficienza.I tecnici inseriti nell'assistenza                   
aziendale dovranno assicurare una presenza mensile almeno nella fase            
iniziale, mentre i tecnologi oltre all'assistenza in caldaia,                   
dovranno completare il loro intervento in caseificio e presso il                
magazzino di stagionatura per la verifica periodica della conformita'           
delle strutture a quanto previsto dalle norme consortili.                       
A.1. Assistenza latte-qualita': latte trasformato in grana tipici               
Il punto centrale di riferimento e' il caseificio.                              
Va assicurato il coordinamento delle attivita' e un'assistenza di               
base al caseificio e alle aziende a cadenza periodica.                          
Va assicurato l'intervento specialistico in caso di problema, fino a            
soluzione.                                                                      
Va assicurata la presenza delle tre figure tecniche coordinate che              
eseguono quanto previsto nel mansionario.                                       
Per il comprensorio di produzione del Parmigiano-Reggiano il                    
riferimento tecnico per l'attivita' dell'e'quipe dei tecnici e'                 
rappresentato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano che               
provvede alle necessarie azioni di supporto anche attraverso il                 
Comitato scientifico appositamente insediato.                                   
Alle riunioni che il Consorzio riterra' di indire su specifici temi             
legati alle problematiche del settore dovranno partecipare i                    
referenti del Programma zootecnico delle province interessate ed i              
tecnici addetti all'assistenza tecnica di filiera in relazione alle             
necessita'.                                                                     
Figure professionali e mansioni                                                 
- Tecnologo di caseificio:                                                      
- controllo completo in caseificio (analisi su latte di caldaia,                
sieroinnesto, cagliata, siero cotto ..), secondo il protocollo                  
operativo messo a punto dal Consorzio del formaggio                             
Parmigiano-Reggiano;                                                            
- interventi in caso di problemi in fase di trasformazione, in                  
raccordo coi tecnici che intervengono in azienda.                               
N. minimo: 3 visite ogni caseificio.                                            
- Zootecnico: impostazione di programmi di interventi a correzione              
dei titoli in grasso e proteine, operando sulla razione alimentare e            
sulla strategia genetica delle aziende:                                         
- al cambio di razione: verifica della copertura dei fabbisogni e               
delle modalita' di somministrazione della razione;                              
- a chiamata: controllo della razione, della qualita' organolettica             
degli alimenti e valutazione delle analisi di laboratorio di foraggi            
e mangimi;                                                                      
- consulenza sui piani colturali e sulla conservazione degli                    
alimenti;                                                                       
- consulenza sui piani di accoppiamento e sulla scelta dei                      
riproduttori;                                                                   
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle           
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").                    
N. minimo: 3 visite ogni azienda.                                               
- Veterinario addetto al controllo igienico sanitario                           
dell'allevamento: controllo periodico dello stato igienico sanitario            
dell'azienda e del bestiame:                                                    
- igiene ambientale;                                                            
- igiene della mungitura;                                                       
- igiene della conservazione del latte in azienda;                              
- profilassi mastiti subcliniche;                                               
- rapporto con il veterinario di fiducia consulenza e/o intervento              
specialistico in igiene e/o mastiti (sono comunque esclusi gli                  
interventi di urgenza su singole manifestazioni acute).                         
N. minimo: 3 visite ogni azienda.                                               
Spese di realizzazione                                                          
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per            
il bestiame; - latte: specialistiche legate all'attivita' del                   
tecnologo di caseificio; - latte (di controllo a seguito di                     
intervento tecnico): campioni di massa, campioni vacca singola, esami           
batteriologici, urea.                                                           
2) Materiale da consumo.                                                        
3) Elaborazione dati.                                                           
Vincoli                                                                         
- Solo per i caseifici che effettuano pagamento a qualita' secondo il           
nuovo metodo; tutte le aziende conferenti devono aderire in modo                
formale;                                                                        
- servizio controllo impianti mungitura: ispezioni periodiche e                 
controllo almeno annuale degli impianti;                                        
- il laboratorio di analisi del latte entra nel sistema informativo             
regionale; i dati delle analisi vengono inseriti;                               
- il referente di caseificio viene identificato tra i tecnici                   
dell'e'quipe; l'attivita' di coordinamento (controllo e valutazione             
delle analisi quindicinali per il pagamento a qualita', sopralluoghi            
in caso di anomalie del latte e organizzazione degli interventi) va a           
completare il quadro delle mansioni dei singoli profili                         
professionali;                                                                  
- gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati                   
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni                 
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici               
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.                    
Filiera latte da consumo                                                        
A.2. Assistenza latte qualita': latte compravenduto                             
Si tratta di una tipologia di servizio per le aziende che                       
conferiscono ad una struttura industriale o cooperativa, per la quale           
non sia proponibile la tipologia precedente. Va comunque assicurata             
la fattiva integrazione tra i tecnici specialisti e le figure                   
professionali operanti presso la struttura di lavorazione del latte e           
di riferimento per le aziende.                                                  
Per le aziende individuate vanno organizzati sopralluoghi a cadenza             
fissa e interventi mirati, sulla base delle analisi quindicinali del            
latte per il pagamento a qualita', in caso di problemi legati al                
mantenimento dei requisiti previsti dal DPR 54/97 e/o il DM 185/91 e            
tenendo conto dei parametri fissati dagli accordi interprofessionali.           
Puo' essere estesa ad aziende che producono latte da trasformazione             
che siano conferenti a caseifici che effettuano pagamento a qualita'            
(secondo il nuovo metodo per il comprensorio del formaggio                      
Parmigiano-Reggiano).                                                           
Puo' essere estesa ad aziende in biologico o in fase di conversione             
al metodo biologico ai sensi del Reg. CEE 1804/99.                              
Puo' essere estesa ad allevamenti di bufali.                                    
Va assicurata la presenza delle due figure tecniche coordinate che              
eseguono quanto previsto nel mansionario. Se sono gia' presenti                 
tecnici in rapporto con l'azienda, la loro attivita', pur non essendo           
finanziabile, concorre al rispetto della tipologia di servizio e                
quindi consente il finanziamento della sola figura rimanente.                   
L'integrazione dovra', comunque, essere effettiva e consentire una              
valutazione delle attivita', mediante registrazione di tutti gli                
interventi effettuati.                                                          
Figure professionali e mansioni                                                 
- Zootecnico: impostazione di programmi di interventi a correzione              
dei titoli in grasso e proteine, operando sulla razione alimentare e            
sulla strategia genetica delle aziende:                                         
- al cambio di razione: verifica della copertura dei fabbisogni e               
delle modalita' di somministrazione della razione;                              
- a chiamata: controllo della razione, della qualita' organolettica,            
degli alimenti e valutazione delle analisi di laboratorio di foraggi            
e mangimi;                                                                      
- consulenza sui piani colturali e sulla conservazione degli                    
alimenti;                                                                       
- consulenza sui piani di accoppiamento e sulla scelta dei                      
riproduttori;                                                                   
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle           
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").                    
N. minimo: 3 visite ogni azienda.                                               
- Veterinario addetto al controllo igienico sanitario                           
dell'allevamento: controllo periodico dello stato igienico sanitario            
dell'azienda e del bestiame:                                                    
- igiene ambientale;                                                            
- igiene della mungitura;                                                       
- igiene della conservazione del latte in azienda;                              
- profilassi mastiti subcliniche;                                               
- rapporto con il veterinario di fiducia consulenza e/o intervento              
specialistico in igiene e/o mastiti (sono comunque esclusi gli                  
interventi di urgenza su singole manifestazioni acute).                         
N. minimo: 3 visite ogni azienda.                                               
Spese di realizzazione                                                          
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per            
il bestiame - latte (di controllo a seguito di intervento tecnico):             
campioni di massa, campioni vacca singola, esami batteriologici, urea           
(se non effettuate presso il laboratorio della struttura di                     
lavorazione).                                                                   
2) Materiale da consumo.                                                        
3) Elaborazione dati.                                                           
Priorita'                                                                       
- Aziende riconosciute o in via di riconoscimento per la produzione             
di latte "Alta qualita'" (ai sensi del DM 185/91)                               
- aziende in biologico o in fase di conversione al metodo biologico             
ai sensi del Reg. CEE 1804/99.                                                  
Vincoli                                                                         
- Il laboratorio di analisi del latte entra nel sistema informativo             
regionale; i dati delle analisi delle aziende aderenti vengono                  
inseriti; va assicurata l'integrazione con il tecnico di laboratorio            
che provvede alla esecuzione e controllo delle analisi quindicinali             
per il pagamento differenziato del latte secondo qualita' e                     
all'inserimento in rete dei dati analitici per l'organizzazione degli           
interventi tecnici;                                                             
- servizio controllo impianti di mungitura: ispezioni periodiche e              
controllo almeno annuale dell'impianto;                                         
- gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati                   
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni                 
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici               
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.                    
B - Assistenza tecnica agli allevamenti bovini da carne                         
Questa tipologia e' indirizzata alla produzione "linea vacca                    
vitello", ponendo la condizione che oltre all'allevamento siano                 
coinvolti ed interessati gli altri operatori della filiera.                     
Puo' essere estesa ad aziende in biologico o in fase di conversione             
al metodo biologico al sensi del Reg. CEE 1804/99.                              
Puo' essere estesa ad allevamenti equini da macello.                            
Figure professionali e mansioni                                                 
- Zootecnico:                                                                   
- al cambio di razione: verifica della copertura dei fabbisogni e               
delle modalita' di somministrazione della razione;                              
- controllo della qualita' organolettica degli alimenti e valutazione           
delle analisi di laboratorio di foraggi e mangimi;                              
- consulenza sui piani colturali, sui contenuti tecnici dei                     
disciplinari di produzione delle foraggere e sulla conservazione                
degli alimenti;                                                                 
- consulenza sui piani di accoppiamento e sulla scelta dei                      
riproduttori;                                                                   
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle           
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").                    
N. minimo visite ogni azienda: 3.                                               
- Veterinario:                                                                  
- verifica delle condizioni sanitarie della mandria e dell'igiene               
dell'allevamento;                                                               
- consulenze sulle malattie neonatali dei vitelli, e sui problemi               
della sfera riproduttiva;                                                       
- consulenze sulla profilassi delle patologie dell'apparato                     
riproduttivo di origine infettiva.                                              
N. minimo visite ogni azienda: 4.                                               
Priorita'                                                                       
- Aziende situate in zone di montagna;                                          
- aziende in biologico o in fase di conversione al metodo biologico             
al sensi del Reg. CEE 1804/99;                                                  
- aziende che operano ai sensi del disciplinare regionale di                    
produzione integrata.                                                           
Vincoli                                                                         
- Iscrizione ai Libri genealogici per le aziende di pianura/collina;            
- raccolta ed archiviazione dei dati riproduttivi;                              
- gli interventi effettuati, le consulenze date e risultati ottenuti            
andranno registrati dai tecnici secondo la indicazioni operative                
concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici sintetici               
funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.                              
Spese di realizzazione                                                          
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per            
il bestiame; - ematiche: sierologiche e batteriologiche, compresi i             
profili metabolici.                                                             
2) Materiale da consumo.                                                        
3) Elaborazione dati.                                                           
C - Assistenza tecnico-sanitaria al settore ovi-caprino                         
Consiste in un programma di interventi sanitari, di assistenza                  
all'alimentazione e al management, mirato alla qualificazione della             
produzione, con priorita' per il settore lattiero-caseario.                     
La distinzione dei profili professionali e il diverso peso delle                
tipologie di servizio sara' determinato a livello locale, considerate           
le esigenze del settore nelle singole province.                                 
Tipologie di servizio                                                           
1. Assistenza veterinaria - consulenze sulla profilassi delle                   
mastiti; - consulenze sui problemi della sfera riproduttiva; -                  
consulenze sulla profilassi delle parassitosi.                                  
2. Assistenza all'alimentazione - razionamento per produzione e                 
gruppi di animali; - formulazione e verifica razione alimentare; -              
computerizzata (razione 0); - valutazione delle analisi foraggi e               
mangimi.                                                                        
3. Assistenza al management - analisi economica costo razione; -                
conservazione prodotti; - strutture aziendali; - genetica.                      
4. Assistenza latte qualita' - valutazione routinaria qualita' latte            
di massa (conta cellulare, carica batterica, grasso e proteine); -              
igiene della mungitura; - in base ai risultati delle analisi,                   
organizzazione degli interventi di assistenza tecnica.                          
N. minimo visite ogni azienda: 4.                                               
Priorita'                                                                       
- Aziende ad indirizzo latte;                                                   
- aziende in biologico o in fase di conversione al metodo biologico             
ai sensi del Reg. CEE 1804/99;                                                  
- aziende che operano in conformita' del disciplinare regionale di              
produzione integrata.                                                           
Vincoli                                                                         
- Raccolta ed archiviazione dei dati produttivi e riproduttivi;                 
- gli interventi effettuati, le consulenze date e risultati ottenuti            
andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni operative                
concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici sintetici               
funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.                              
Spese di realizzazione                                                          
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti per            
il bestiame; - ematiche: sierologiche e batteriologiche; - analisi              
del latte.                                                                      
2) Materiale da consumo.                                                        
3) Elaborazione dati.                                                           
D - Assistenza tecnica al settore suino                                         
Sono previste attivita' di assistenza al settore mirate alla                    
qualificazione dei prodotti, alla riduzione dell'impatto ambientale,            
al benessere animale.                                                           
D.1. Allevamenti da riproduzione e a ciclo chiuso                               
Figure professionali e mansioni                                                 
Tecnico del settore suino                                                       
- consulenze sulla gestione della situazione igienico-ambientale                
dell'allevamento;                                                               
- consulenze sulla pianificazione genetica;                                     
- consulenze all'alimentazione (razione S);                                     
- consulenze sulla gestione riproduttiva dell'allevamento;                      
- raccolta dei dati produttivi e riproduttivi;                                  
- consulenza al management, razionalizzazione delle strutture e delle           
modalita' operative (contenuti "Manuale reflui zootecnici").                    
N. minimo visite ogni azienda: 10.                                              
Vincoli                                                                         
- raccolta ed elaborazione dati produttivi e riproduttivi;                      
- gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati                   
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni                 
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici               
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.                    
Spese di realizzazione                                                          
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti; -             
liquami.                                                                        
2) Materiale da consumo.                                                        
3) Controlli laboratorio mobile.                                                
4) Elaborazione dati                                                            
D.2. Allevamenti da ingrasso                                                    
Figure professionali e mansioni                                                 
Tecnico del settore suino                                                       
- gestione della situazione igienico-ambientale dell'allevamento;               
- gestione aziendale/consulenza al management, razionalizzazione                
delle strutture e delle modalita' operative (es. contenuti "Manuale             
reflui zootecnici"); gestione dei dati; consulenze sulle prassi                 
rispettose del benessere animale e sul corretto impiego dei farmaci;            
- alimentazione (razione S);                                                    
- interventi mirati alla qualificazione della carne a partire dai               
dati provenienti dalla struttura di macellazione e/o lavorazione;               
- raccolta informatizzata dei dati aziendali di allevamento.                    
N. minimo visite ogni azienda: 10.                                              
Priorita'                                                                       
- Vendita dei suini a peso morto.                                               
Vincoli                                                                         
- Gli interventi effettuati, le consulenze date e i risultati                   
ottenuti andranno registrati dai tecnici secondo le indicazioni                 
operative concordate a livello regionale, cosi' da fornire indici               
sintetici funzionali al monitoraggio delle attivita' svolte.                    
Spese di realizzazione                                                          
1) Analisi di supporto alla consulenza specialistica: - alimenti; -             
liquami.                                                                        
2) Materiale da consumo                                                         
3) Controlli laboratorio mobile.                                                
4) Elaborazione dati.                                                           
Criteri di finanziamento e determinazione della spesa massima                   
ammissibile e contributi                                                        
Spesa massima ammissibile                                                       
Per le attivita' del settore animale, la spesa massima ammissibile              
per capo e per tipologia e' riportata e articolata secondo lo schema            
sottoriportato:                                                                 
- Per gli interventi AQ, A1, A2                                                 
Capo  Spesa massima  Spese massime  Spesa ammissibile     per                   
l'equipe  di realizzazione  massima totale  del personale  L/capo            
per capo  L/capo    Lire                                                     
Vacca   da latte  36.000  14.000  50.000                                        
- Per l'intervento B                                                            
Capo  Spesa massima  Spese massime  Spesa ammissibile     per                   
l'equipe  di realizzazione  massima totale  del personale  L/capo            
per capo  L/capo    Lire                                                     
Vacca   da carne  28.000  12.000  40.000                                        
- Per l'intervento C                                                            
Capo  Spesa massima  Spese massime  Spesa ammissibile     per                   
l'equipe  di realizzazione  massima totale  del personale  L/capo            
per capo  L/capo    Lire                                                     
Capo   ovino  12.000  3.000  15.000                                             
- Per gli interventi D1, D2                                                     
Capo  Spesa massima  Spese massime  Spesa ammissibile     per                   
l'equipe  di realizzazione  massima totale  del personale  L/capo            
per capo  L/capo    Lire                                                     
Capo suino   (una scrofao 10 suiniall'ingrasso)  12.000  3.000            
15.000                                                                          
Le spese generali vanno considerate in aumento, calcolate sul totale            
del programma secondo i criteri generali.                                       
Le spese di realizzazione ammissibili, se indicate nelle rispettive             
tipologie, sono di seguito descritte:                                           
- analisi di laboratorio di supporto alla consulenza specialistica;             
- alimenti per il bestiame, effettuate presso laboratori in                     
ring-test;                                                                      
- acqua;                                                                        
- profili metabolici;                                                           
- latte: legate all'attivita' dei tecnologi;                                    
- latte: di controllo a seguito di intervento tecnico: campioni di              
massa, campioni vacca singola, esami batteriologici, urea;                      
- materiale da consumo per gli interventi tecnici e le visite in                
azienda: calzari, guanti, camici, materiale per prelievi, modulistica           
specifica;                                                                      
- costi diretti relativi ad altre attivita': controllo degli impianti           
di mungitura e di refrigerazione, misurazione umidita' foraggi,                 
valutazione carne sul vivo e sul morto, rilevazioni effettuate dal              
laboratorio mobile relative alla concentrazione dei gas nocivi                  
nell'ambiente.                                                                  
Per le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio andra'             
calcolato il costo d'uso relativamente all'anno di attivita' (canone            
leasing, noleggio, quota di ammortamento) specificando la percentuale           
d'uso nel programma di attivita'.                                               
Elaborazione dati: personale addetto (quando si tratti di figure                
diverse dal personale tecnico gia' finanziato), acquisto di materiale           
(dischetti, carta, nastri stampanti, ecc.), costo d'uso delle                   
attrezzature non finanziate dalla Regione, in relazione all'impegno             
imputato ai servizi (quota d'ammortamento), canoni di                           
manutenzione/canoni assistenza software, spese telefoniche per linee            
deputate alla connessione in rete.                                              
Sono esclusi i costi per l'acquisto di farmaci e per esami                      
diagnostici routinari (ecografie, diagnosi di gravidanza, esami                 
parassitologici), da ritenersi a totale carico dell'allevatore.                 
APPENDICE 3                                                                     
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore                            
economico-gestionale                                                            
Aspetti generali                                                                
Tipologie standard di attivita'                                                 
1. Assistenza tecnica aziendale per l'applicazione del Reg. (CEE)               
2078/92 e per le analoghe misure previste dal PRSR 2000-2006, nel               
rispetto delle norme e delle azioni previste dai "Programmi zonali              
pluriennali agroambientali" predisposti dalla Regione Emilia-Romagna,           
relativamente a: 1.1 impegno d): impiego di metodi di produzione                
compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse             
naturali (gestione dei terreni agricoli che favorisca la riproduzione           
della fauna selvatica, ripristino di un piu' equilibrato ambiente               
agricolo e soprattutto adozione di indirizzi e tecniche colturali in            
grado di salvaguardare la fertilita' naturale del terreno, di ridurre           
il dilavamento e la lisciviazione dei nitrati); 1.2 impegno e1): cura           
dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinarie manutenzioni;              
1.3 impegno f): ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno               
vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di                    
carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di             
biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici;             
1.4 impegno g): gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le             
attivita' ricreative.                                                           
2. Assistenza tecnica aziendale nell'ambito del Reg. (CEE) 2080/92,             
azione B) e per le analoghe misure previste dal PRSR 2000-2006:                 
manutenzione degli impianti arborei dalla fase di collaudo in poi               
(diserbo, fertilizzazione, potatura, interventi di difesa ecc.). Non            
sono ammesse a contributo le attivita' di assistenza tecnica alla               
stesura di progetti esecutivi e di direzione lavori, in quanto gia'             
comprese nell'aiuto previsto, come indicato dalla circolare 4 maggio            
1994, prot. n. 15474.                                                           
3. Simulazioni di bilancio preventivo, parziale o globale,                      
finalizzate alla valutazione della ricaduta tecnico-economica di una            
eventuale riorganizzazione aziendale. Tale strumento di                         
pianificazione aziendale puo' essere utilizzato anche per                       
elaborazione di un piano di miglioramento aziendale ai sensi del Reg.           
(CEE) 2328/91 e sue successive modificazioni, nonche' per le analoghe           
misure previste dal PRSR 2000-2006, e delle relazioni tecnico                   
economiche di miglioramento aziendale redatte secondo le relative               
specifiche contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale nn.             
2953, 2954, 2955, 2957, del 25 luglio 1995 relative all'applicazione            
dell'Obiettivo 5b Sottoprogramma 1 Misure n. 1, 2, 3, 4.                        
4. Assistenza alla gestione attraverso l'uso di: 4.1 elaborazione dei           
costi di produzione: da utilizzare come strumento di analisi                    
aziendale basato su rilevazioni parziali e puntuali, con la finalita'           
di determinare la redditivita' di singoli processi produttivi e                 
valutare la gestione dei costi e l'utilizzazione delle risorse del              
conduttore e della sua famiglia; tale metodologia non puo' essere               
attuata per piu' di 2 anni consecutivi; 4.2 contabilita':                       
comprendente la redazione di un inventario annuo di apertura e                  
chiusura, registrazione sistematica nel corso dell'esercizio di tutti           
i movimenti contabili, redazione degli elaborati contabili (risultato           
di gestione, analisi del reddito netto, rendiconto patrimoniale,                
indici aziendali), restituzione in azienda degli elaborati                      
accompagnati da una relazione tecnico-economica riassuntiva di                  
commento del risultato di gestione; elaborazione dell'analisi                   
dell'efficienza aziendale, realizzata attraverso il confronto con               
indicatori standard oppure attraverso il metodo comparativo dei                 
gruppi omogenei e completata dalla restituzione in azienda degli                
elaborati.                                                                      
5. Analisi di filiera dei costi di produzione, partendo dai dati                
derivanti da attivita' di tipo aziendale, finalizzata alla                      
valutazione delle scelte tecniche ed economiche legate ad un processo           
produttivo della filiera in cui insiste il progetto ed alla                     
individuazione della piu' razionale combinazione dei fattori                    
produttivi.                                                                     
Spesa ammissibile                                                               
Le spese ammissibili indicate includono le spese di personale e di              
realizzazione.                                                                  
Attivita'  Spesa massima       ammessa (.000)                                   
pianura  zone       svant.                                                      
1.                                                                              
Applicazione del Reg. (CEE) 2078/92 e analoghe misure previste dal              
PRSR 2000-2006:   1.1 impegno d): assistenza tecnica aziendale per              
l'applicazione di altri metodi di produzione ecocompatibili (per                
azienda)                                                                        
    230    230                                                                  
1.2 impegno e1): assistenza tecnica aziendale per la gestione attiva            
dei prati-pascoli (per azienda)                                                 
    230    230                                                                  
1.3 impegno f): assistenza tecnica per il ritiro dei seminativi dalla           
produzione per scopi di carattere ambientale (per azienda)                      
    230    230                                                                  
1.4 impegno g): assistenza tecnica aziendale per la gestione di                 
terreni per l'accesso al pubblico (per azienda)                                 
    470    470                                                                  
2.                                                                              
Assistenza tecnica aziendale per la manutenzione di rimboschimenti              
nell'ambito del Reg. (CEE) 2080/92 (per azienda) e analoghe misure              
previste dal PRSR 2000-2006                                                     
    470    470                                                                  
3.                                                                              
Simulazioni di bilancio preventivo e/o elaborazione di piani di                 
miglioramento aziendale ai sensi del Reg. (CEE) 2328/91 e delle                 
Misure 1, 2, 3, 4 del Sottoprogramma 1 dell'Obiettivo 5b e analoghe             
misure previste dal PRSR 2000-2006                                              
    700    770                                                                  
4.                                                                              
Assistenza alla gestione attraverso:   4.1 elaborazione di costi di             
produzione aziendali (non piu' di 2 anni consecutivi per azienda)-           
produzioni vegetali: per coltura                                                
    300    400                                                                  
- produzioni animali: per ciascun prodotto                                      
    300    400                                                                  
4.2 Contabilita'                                                                
    840    930                                                                  
5.                                                                              
Analisi di filiera dei costi di produzione                                      
  1.200  1.200                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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