REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 152

Protocollo d'intesa tra Regione e Universita' sulla formazione dei medici specialisti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la deliberazione n. 796 del 17/12/1997 con la quale il               
Consiglio regionale ha provveduto all'approvazione del "Protocollo              
d'intesa" tra la Regione Emilia-Romagna e le Universita' degli Studi            
di Parma, Modena, Bologna e Ferrara sui principi e regole alle quali            
dovranno attenersi le Universita' e le Aziende ospedaliere per quanto           
riguarda le attivita' assistenziali, ai sensi del comma 1 dell'art. 6           
del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;                         
considerato:                                                                    
- che in relazione alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del            
citato DLgs 30/12/1992, n. 502 ed alla dichiarazione d'intenti in               
merito alla formazione dei medici specialisti, allegata al                      
"Protocollo d'intesa" Regione-Universita' per le attivita'                      
assistenziali, approvato con la soprarichiamata deliberazione del               
Consiglio regionale 796/97, e' stata predisposta una bozza di                   
protocollo d'intesa sulla formazione dei medici specialisti la cui              
stesura e' stata concertata con le Universita' e le associazioni                
rappresentative dei medici specializzandi;                                      
- che tale protocollo, nell'intento di concretizzare un'ulteriore               
fase della collaborazione strategica tra sistema sanitario e sistema            
universitario gia' sancita nel precedente protocollo sulle attivita'            
assistenziali, finalizzata a perseguire obiettivi di qualita' e di              
congruita' rispetto all'esigenza del Servizio sanitario regionale               
nella formazione del personale medico e sanitario, prevede tra                  
l'altro:                                                                        
a) l'individuazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale            
nelle quali puo' essere svolta l'attivita' delle scuole di                      
specializzazione in quanto in possesso dei requisiti d'idoneita'                
stabiliti dal DLgs 8/8/1991, n. 257 e dai DDMM 11/5/1995 e                      
17/12/1997;                                                                     
b) la preventiva approvazione da parte della Regione degli accordi              
sottoscritti dall'Universita' con le strutture sanitarie private                
accreditate per particolari esigenze formative non soddisfatte nelle            
Aziende sanitarie pubbliche;                                                    
c) la partecipazione del personale del Servizio sanitario nazionale             
alla formazione degli specializzandi;                                           
d) l'organizzazione dell'attivita' formativa da parte delle scuole di           
specializzazione, con la definizione anno per anno per ogni                     
specializzando, dei tempi e modalita' della frequenza nelle diverse             
strutture della rete formativa;                                                 
e) la partecipazione guidata dello specializzando alla totalita'                
delle attivita' mediche delle strutture sanitarie alle quali viene              
assegnato, sulla base dello specifico progetto formativo elaborato              
dal Consiglio della scuola;                                                     
f) l'assunzione da parte dello specializzando di specifiche                     
responsabilita' graduate in relazione ai compiti assistenziali                  
assunti e preventivamente definiti;                                             
preso atto che il protocollo di cui trattasi e' stato predisposto nel           
rispetto della normativa di cui al DLgs 19/6/1999, n. 229;                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della                
presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Presidi           
ospedalieri, dott. Sergio Venturi, ai sensi dell'art. 4, comma 6,               
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n.             
2541 del 4 luglio 1995;                                                         
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente              
deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott.               
Franco Rossi, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                   
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio                 
1995;visto il parere favorevole della Commissione consiliare                    
Sicurezza sociale espresso nella seduta del 3 febbraio 2000;                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna            
e le Universita' degli Studi di Parma, Modena, Bologna e Ferrara nel            
testo allegato alla presente deliberazione, di cui e' parte                     
integrante e sostanziale, e di conseguenza, di autorizzare                      
l'Assessore regionale alla Sanita' alla sua sottoscrizione;                     
2) di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'allegato, nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Universita' degli              
Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sulla                 
formazione dei medici specialisti                                               
Premesse generali                                                               
Con il presente protocollo la Regione e le Universita'                          
dell'Emilia-Romagna intendono concretizzare un'ulteriore fase della             
collaborazione strategica tra sistema sanitario e sistema                       
universitario gia' sancita nel precedente protocollo sulle attivita'            
assistenziali, finalizzata a perseguire obiettivi di qualita' e di              
congruita' rispetto alle esigenze del Servizio sanitario regionale              
nella formazione del personale medico e sanitario. Tale                         
collaborazione comporta anzitutto le necessita' di concertare le                
scelte programmatiche concernenti la formazione degli specialisti sia           
per quanto riguarda il fabbisogno di addestramento professionale che            
per quanto riguarda le strutture da mettere a disposizione                      
dell'attivita' formativa.                                                       
In questo ambito si ritiene prioritaria l'individuazione delle                  
strutture sanitarie nelle quali puo' essere svolta l'attivita' delle            
scuole di specializzazione, in quanto in possesso dei requisiti                 
d'idoneita' stabiliti dal DLgs 8/8/1991, n. 257, DM 11/5/1995 e DM              
17/12/1997.                                                                     
I principi essenziali cui attenersi nella individuazione di tali                
strutture sono desumibili dallo stesso DM 17/12/1997:                           
- sono da considerare inseriti nella rete delle strutture per la                
formazione specialistica "i policlinici universitari, gli istituti di           
ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende, gli ospedali,              
gli istituti e gli enti di cui all'art. 4, comma 12, del DLgs 502/92            
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le strutture                 
assistenziali delle Unita' sanitarie locali";                                   
- deve essere garantito "che il percorso formativo si svolge sia                
nelle strutture universitarie che in quelle del Servizio sanitario              
nazionale", anche al fine di garantire la tipologia ed il numero di             
atti medici descritti dalle Tabelle B del DM 11/5/1995 e successive             
modificazioni;                                                                  
- l'attivita' formativa deve svolgersi "di norma, per circa i due               
terzi nelle strutture delle Aziende ospedaliere, delle Unita'                   
sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere                
scientifico";                                                                   
- la formazione deve avvenire quindi nelle strutture universitarie e            
in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture                      
assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione              
teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il            
tirocinio nella misura stabilita nella normativa comunitaria;                   
- l'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa                   
l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il               
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto           
per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B degli               
Ordinamenti didattici DM 11/5/1995, DM 3/7/1996 e successive                    
modificazioni;                                                                  
- per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati              
nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal                 
Consiglio della scuola;                                                         
- l'insieme delle strutture universitarie e del Servizio sanitario              
nazionale coinvolte nella formazione per ciascuna scuola di                     
specializzazione costituisce la "rete formativa", che                           
complessivamente deve essere in possesso dei requisiti previsti                 
d'idoneita', ed in particolare dei requisiti relativi agli organici             
ed ai volumi di attivita' assistenziale necessari ad assicurare lo              
stesso standard formativo per tutti gli specializzandi.                         
Tenuto conto dei suddetti principi si ritiene opportuno individuare,            
in primo luogo, le strutture del Servizio sanitario regionale                   
potenzialmente idonee ad integrare le strutture universitarie in cui            
operano le scuole di specializzazione gia' istituite.                           
Regione e Universita' convengono altresi' sull'opportunita' che la              
regolamentazione dell'impegno assistenziale degli specializzandi,               
adottata da ciascuna scuola, si uniformi ad alcuni criteri comuni               
volti a garantire:                                                              
- la piena corrispondenza tra ordinamento didattico della scuola e              
addestramento professionale;                                                    
- la graduale assunzione di compiti assistenziali da parte degli                
specializzandi;                                                                 
- l'introduzione di adeguati strumenti per la verifica degli standard           
formativi.                                                                      
1. Sedi della formazione specialistica                                          
Oltre alle strutture universitarie sedi istituzionali delle scuole ed           
a quelle delle Aziende in cui insiste il percorso formativo del                 
triennio clinico della Facolta' di Medicina e Chirurgia, la Regione             
mette a disposizione delle attivita' formative delle scuole di                  
specializzazione le strutture del Servizio sanitario nazionale presso           
Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e IRCCS di diritto                
pubblico operanti in settori coerenti con quelli propri delle singole           
scuole di specializzazione e comprese nell'elenco di cui al punto 10            
del presente protocollo di intesa, che possiedono i requisiti di                
idoneita' di cui al DLgs 257/91 e DM 17/12/1997, oltre che tutte le             
strutture distrettuali delle Aziende sanitarie locali.                          
1.1 L'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a            
far parte della rete formativa di ciascuna scuola sono definite                 
attraverso appositi accordi tra l'Universita' da cui dipende la                 
scuola e le singole Aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti               
criteri:                                                                        
- la composizione delle Unita' operative deve essere definita in base           
alle specifiche esigenze didattiche della scuola;                               
- la estensione delle strutture deve essere correlata all'effettivo             
numero degli specialisti in formazione ed a tipologia e volume delle            
attivita' assistenziali che devono essere svolte in considerazione              
degli standard di addestramento professionale dei diversi ordinamenti           
didattici;                                                                      
- la collocazione e distribuzione territoriale in relazione alla sede           
della scuola debbono garantire la facile accessibilita' per gli                 
specializzandi.                                                                 
1.2 Per particolari esigenze formative non soddisfatte nelle Aziende            
sanitarie pubbliche, la rete formativa puo' includere anche strutture           
sanitarie private accreditate. In tal caso gli accordi                          
dell'Universita' con queste ultime debbono essere preventivamente               
sottoposti alla Regione per l'approvazione.                                     
2. Partecipazione del personale del Servizio sanitario nazionale alla           
formazione degli specialisti                                                    
All'attivita' didattica prevista dall'ordinamento e dai piani                   
formativi delle scuole di specializzazione partecipa il personale del           
Servizio sanitario nazionale operante nelle strutture sanitarie                 
coinvolte ai sensi del precedente punto 1., sia quale titolare di               
corsi di insegnamento sia quale incaricato di attivita' didattiche              
integrative.                                                                    
2.1 L'affidamento dei corsi di insegnamento ai dirigenti delle                  
strutture (Unita' operative) e' deliberato annualmente dalle Facolta'           
interessate su proposta dei Consigli delle scuole di                            
specializzazione.                                                               
2.2 L'attivita' didattica e' contemplata nella programmazione delle             
Unita' operative coinvolte ed e' oggetto di valutazione anche ai fini           
del trattamento economico accessorio.                                           
3. Organizzazione dell'attivita' formativa                                      
Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo              
quanto previsto dagli standard di addestramento, i Consigli delle               
scuole di specializzazione definiscono annualmente, per ogni                    
specializzando, i tempi e le modalita' della frequenza nelle diverse            
strutture della rete formativa.                                                 
3.1 All'inizio di ogni anno accademico i direttori delle singole                
scuole comunicano alle Direzioni sanitarie delle strutture coinvolte            
nella attivita' didattica i nominativi degli specializzandi, le sedi            
ed Unita' operative che frequenteranno, la durata del periodo di                
frequenza e i tipi di attivita' professionali in cui saranno                    
impegnati. Gli specializzandi sono tenuti a riportare                           
dettagliatamente numero e tipo di attivita' professionali sui                   
registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dal                
tutore che ne e' responsabile nei confronti della Direzione                     
sanitaria. Il registro dovra' essere vistato, al termine del periodo            
formativo svolto, dalla Direzione sanitaria della struttura                     
formativa.                                                                      
3.2 Al fine di qualificare la formazione degli specialisti, Regione             
Emilia-Romagna e Universita' degli Studi si impegnano ad attivare, in           
tutte le sedi della formazione post-laurea, opportune modalita' di              
qualificazione o accreditamento del percorso formativo e della                  
qualita' organizzativa, anche con il supporto metodologico                      
dell'Agenzia sanitaria regionale e delle stesse Universita' che hanno           
attivato idonei strumenti, coinvolgendo nella definizione degli                 
standard gli specialisti in formazione.                                         
4. Partecipazione dello specializzando alle attivita'                           
medico-assistenziali                                                            
La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata            
alla totalita' delle attivita' mediche delle strutture sanitarie alle           
quali e' stato assegnato ivi comprese le attivita' di reparto, di               
ospedale diurno ed ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, la            
esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura                    
professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori                  
diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attivita' operatoria,           
secondo quanto previsto dalla Tabella B degli Ordinamenti didattici e           
sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio           
della scuola, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione             
pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intero             
anno.                                                                           
4.1 Lo specializzando e' tenuto a sottoscrivere tutti gli atti                  
assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilita', nei            
limiti della progressione definita al successivo punto 5. La                    
partecipazione dello specializzando alle attivita' assistenziali deve           
risultare dalla documentazione ufficiale (registri operatori,                   
cartelle cliniche, refertazioni di attivita' diagnostiche, ecc.). La            
sua partecipazione non puo' essere sostitutiva o aggiuntiva rispetto            
a quella del personale di ruolo della struttura. Comunque deve essere           
sempre chiaramente espressa la qualifica di "specializzando" in                 
ognuno dei suddetti documenti o registri.                                       
4.2 Gli specializzandi devono essere riconoscibili come tali dai                
pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso            
le strutture sanitarie nelle quali gli stessi specializzandi sono               
impegnati in attivita' assistenziali. A tal fine le Aziende sanitarie           
competenti devono provvedere a dotare gli specializzandi dei                    
necessari strumenti di identificazione ed a fornire adeguate                    
informazioni sui compiti assistenziali loro affidati. In nessun caso            
l'attivita' dello specializzando puo' essere configurata come                   
sostitutiva di quella propria del personale di ruolo.                           
4.3 L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica e'               
pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario           
nazionale a tempo pieno ed e' assolto con modalita' analoghe,                   
compatibilmente con le esigenze del piano didattico.                            
5. Graduazione delle responsabilita' assistenziali dello                        
specializzando                                                                  
La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa                   
progressiva attribuzione di responsabilita' per ciascun                         
specializzando sono definite d'intesa tra specializzando,                       
docente-tutore, Direzione sanitaria e i dirigenti responsabili delle            
Unita' operative delle Aziende sanitarie nelle quali si svolge la               
formazione.                                                                     
5.1 A tal fine le attivita' assistenziali dello specializzando vanno            
inquadrate nelle seguenti tipologie:                                            
1) attivita' di appoggio: lo specializzando aiuta il personale medico           
strutturato nello svolgimento delle attivita';                                  
2) attivita' di collaborazione: lo specializzando svolge una parte              
delle attivita' costitutive della routine diagnostica o terapeutica,            
in presenza e sotto il controllo di personale medico strutturato;               
3) attivita' delegata: lo specializzando svolge autonomamente i                 
compiti assegnati sotto il controllo di personale medico strutturato            
presente in sede;                                                               
4) attivita' autonome: lo specializzando e' autonomo nella prima fase           
decisionale relativa a compiti specifici che gli sono stati affidati;           
il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la           
consultazione e l'eventuale tempestivo coinvolgimento a giudizio                
dello specializzando.                                                           
5.2 Le attivita' di appoggio sono, di norma, svolte nei primi due               
anni di scuola e non hanno valenza assistenziale; le altre attivita',           
tendenzialmente prevalenti negli anni successivi, comportano di                 
regola l'esercizio di funzioni assistenziali, che dovra' essere                 
adeguatamente quantificato in sede di concertazione degli obiettivi e           
valutazione dei risultati raggiunti annualmente dalle Unita'                    
operative.                                                                      
5.3 Sono escluse dall'esercizio autonomo da parte degli                         
specializzandi le attivita' di consulenza sia ambulatoriali che                 
richieste da altre Unita' operative.                                            
6. Accertamento di idoneita' fisica                                             
Lo specializzando, al momento della immatricolazione o comunque entro           
un mese dalla stessa data, deve fornire alla Direzione sanitaria                
presso l'Azienda a cui e' destinato, la necessaria documentazione               
atta a dimostrare l'idoneita' fisica a svolgere l'attivita' di                  
reparto.                                                                        
L'onere di tali accertamenti e' a carico della struttura di prima               
destinazione.                                                                   
7. Copertura assicurativa                                                       
Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per responsabilita'            
civile contro terzi e' a carico dell'Azienda sanitaria secondo le               
stesse modalita' del personale medico dipendente.                               
8. Mensa                                                                        
Agli specializzandi e' consentito l'accesso alla mensa della                    
struttura sanitaria dove svolgono la propria attivita' formativa alle           
tariffe stabilite per il personale dipendente.                                  
9. Dosimetria                                                                   
Gli specializzandi assegnati all'Unita' operativa dove gli operatori            
sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione            
a radiazioni ionizzanti devono essere provvisti di dosimetri per i              
relativi controlli dosimetrici. Gli stessi specializzandi dovranno              
altresi' essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere             
ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere            
sottoposti ai relativi controlli.                                               
Tali incombenze fanno carico alla struttura sanitaria che gestisce le           
Unita' operative interessate.                                                   
10. Strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad essere sede            
di formazione specialistica                                                     
Stabilimenti ospedalieri                                                        
FASCIA A                                                                        
Azienda ospedaliera di Bologna                                                  
Azienda ospedaliera di Ferrara                                                  
Azienda ospedaliera di Modena                                                   
Azienda ospedaliera di Parma                                                    
Azienda ospedaliera di Reggio Emilia                                            
Bellaria-Bologna                                                                
Cesena                                                                          
Civile Modena                                                                   
Forli'                                                                          
Imola                                                                           
Maggiore - Bologna                                                              
Piacenza                                                                        
Ravenna                                                                         
Rimini                                                                          
Istituti Ortopedici Rizzoli                                                     
FASCIA B                                                                        
Bentivoglio                                                                     
Carpi                                                                           
Castel San Giovanni                                                             
Cento                                                                           
Faenza                                                                          
Fidenza                                                                         
Fiorenzuola d'Arda                                                              
Guastalla                                                                       
Lugo                                                                            
Mirandola                                                                       
Riccione                                                                        
Sassuolo                                                                        
Appendice                                                                       
Qualora la struttura sanitaria di cui ai precedenti punti 1 e 10                
(sedi della formazione specialistica) non soddisfi per ciascuno degli           
specializzandi ospitati il raggiungimento degli obiettivi formativi             
stabiliti dal Consiglio della scuola in conformita' alla Tabella B              
degli Ordinamenti didattici oppure venga meno agli accordi di cui               
alla presente intesa tra Universita' e Regione, viene esclusa                   
dall'elenco della rete formativa.                                               
IL MAGNIFICO RETTORE  IL MAGNIFICO RETTORE                                      
DELLA UNIVERSITA'  DELLA UNIVERSITA'                                            
DEGLI STUDI DI BOLOGNA  DEGLI STUDI DI FERRARA                                  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .                      
IL MAGNIFICO RETTORE  IL MAGNIFICO RETTORE                                      
DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI  DELLA UNIVERSITA'                                
DI MODENA-REGGIO EMILIA  DEGLI STUDI DI PARMA                                   
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .                      
IL PRESIDENTE DELLA                                                             
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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