DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 152
Protocollo d'intesa tra Regione e Universita' sulla formazione dei medici specialisti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione n. 796 del 17/12/1997 con la quale il
Consiglio regionale ha provveduto all'approvazione del "Protocollo
d'intesa" tra la Regione Emilia-Romagna e le Universita' degli Studi
di Parma, Modena, Bologna e Ferrara sui principi e regole alle quali
dovranno attenersi le Universita' e le Aziende ospedaliere per quanto
riguarda le attivita' assistenziali, ai sensi del comma 1 dell'art. 6
del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;
considerato:
- che in relazione alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del
citato DLgs 30/12/1992, n. 502 ed alla dichiarazione d'intenti in
merito alla formazione dei medici specialisti, allegata al
"Protocollo d'intesa" Regione-Universita' per le attivita'
assistenziali, approvato con la soprarichiamata deliberazione del
Consiglio regionale 796/97, e' stata predisposta una bozza di
protocollo d'intesa sulla formazione dei medici specialisti la cui
stesura e' stata concertata con le Universita' e le associazioni
rappresentative dei medici specializzandi;
- che tale protocollo, nell'intento di concretizzare un'ulteriore
fase della collaborazione strategica tra sistema sanitario e sistema
universitario gia' sancita nel precedente protocollo sulle attivita'
assistenziali, finalizzata a perseguire obiettivi di qualita' e di
congruita' rispetto all'esigenza del Servizio sanitario regionale
nella formazione del personale medico e sanitario, prevede tra
l'altro:
a) l'individuazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale
nelle quali puo' essere svolta l'attivita' delle scuole di
specializzazione in quanto in possesso dei requisiti d'idoneita'
stabiliti dal DLgs 8/8/1991, n. 257 e dai DDMM 11/5/1995 e
17/12/1997;
b) la preventiva approvazione da parte della Regione degli accordi
sottoscritti dall'Universita' con le strutture sanitarie private
accreditate per particolari esigenze formative non soddisfatte nelle
Aziende sanitarie pubbliche;
c) la partecipazione del personale del Servizio sanitario nazionale
alla formazione degli specializzandi;
d) l'organizzazione dell'attivita' formativa da parte delle scuole di
specializzazione, con la definizione anno per anno per ogni
specializzando, dei tempi e modalita' della frequenza nelle diverse
strutture della rete formativa;
e) la partecipazione guidata dello specializzando alla totalita'
delle attivita' mediche delle strutture sanitarie alle quali viene
assegnato, sulla base dello specifico progetto formativo elaborato
dal Consiglio della scuola;
f) l'assunzione da parte dello specializzando di specifiche
responsabilita' graduate in relazione ai compiti assistenziali
assunti e preventivamente definiti;
preso atto che il protocollo di cui trattasi e' stato predisposto nel
rispetto della normativa di cui al DLgs 19/6/1999, n. 229;
dato atto:
- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Presidi
ospedalieri, dott. Sergio Venturi, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n.
2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente
deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott.
Franco Rossi, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio
1995;visto il parere favorevole della Commissione consiliare
Sicurezza sociale espresso nella seduta del 3 febbraio 2000;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna
e le Universita' degli Studi di Parma, Modena, Bologna e Ferrara nel
testo allegato alla presente deliberazione, di cui e' parte
integrante e sostanziale, e di conseguenza, di autorizzare
l'Assessore regionale alla Sanita' alla sua sottoscrizione;
2) di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'allegato, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Universita' degli
Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sulla
formazione dei medici specialisti
Premesse generali
Con il presente protocollo la Regione e le Universita'
dell'Emilia-Romagna intendono concretizzare un'ulteriore fase della
collaborazione strategica tra sistema sanitario e sistema
universitario gia' sancita nel precedente protocollo sulle attivita'
assistenziali, finalizzata a perseguire obiettivi di qualita' e di
congruita' rispetto alle esigenze del Servizio sanitario regionale
nella formazione del personale medico e sanitario. Tale
collaborazione comporta anzitutto le necessita' di concertare le
scelte programmatiche concernenti la formazione degli specialisti sia
per quanto riguarda il fabbisogno di addestramento professionale che
per quanto riguarda le strutture da mettere a disposizione
dell'attivita' formativa.
In questo ambito si ritiene prioritaria l'individuazione delle
strutture sanitarie nelle quali puo' essere svolta l'attivita' delle
scuole di specializzazione, in quanto in possesso dei requisiti
d'idoneita' stabiliti dal DLgs 8/8/1991, n. 257, DM 11/5/1995 e DM
17/12/1997.
I principi essenziali cui attenersi nella individuazione di tali
strutture sono desumibili dallo stesso DM 17/12/1997:
- sono da considerare inseriti nella rete delle strutture per la
formazione specialistica "i policlinici universitari, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende, gli ospedali,
gli istituti e gli enti di cui all'art. 4, comma 12, del DLgs 502/92
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le strutture
assistenziali delle Unita' sanitarie locali";
- deve essere garantito "che il percorso formativo si svolge sia
nelle strutture universitarie che in quelle del Servizio sanitario
nazionale", anche al fine di garantire la tipologia ed il numero di
atti medici descritti dalle Tabelle B del DM 11/5/1995 e successive
modificazioni;
- l'attivita' formativa deve svolgersi "di norma, per circa i due
terzi nelle strutture delle Aziende ospedaliere, delle Unita'
sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico";
- la formazione deve avvenire quindi nelle strutture universitarie e
in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture
assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione
teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il
tirocinio nella misura stabilita nella normativa comunitaria;
- l'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa
l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B degli
Ordinamenti didattici DM 11/5/1995, DM 3/7/1996 e successive
modificazioni;
- per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal
Consiglio della scuola;
- l'insieme delle strutture universitarie e del Servizio sanitario
nazionale coinvolte nella formazione per ciascuna scuola di
specializzazione costituisce la "rete formativa", che
complessivamente deve essere in possesso dei requisiti previsti
d'idoneita', ed in particolare dei requisiti relativi agli organici
ed ai volumi di attivita' assistenziale necessari ad assicurare lo
stesso standard formativo per tutti gli specializzandi.
Tenuto conto dei suddetti principi si ritiene opportuno individuare,
in primo luogo, le strutture del Servizio sanitario regionale
potenzialmente idonee ad integrare le strutture universitarie in cui
operano le scuole di specializzazione gia' istituite.
Regione e Universita' convengono altresi' sull'opportunita' che la
regolamentazione dell'impegno assistenziale degli specializzandi,
adottata da ciascuna scuola, si uniformi ad alcuni criteri comuni
volti a garantire:
- la piena corrispondenza tra ordinamento didattico della scuola e
addestramento professionale;
- la graduale assunzione di compiti assistenziali da parte degli
specializzandi;
- l'introduzione di adeguati strumenti per la verifica degli standard
formativi.
1. Sedi della formazione specialistica
Oltre alle strutture universitarie sedi istituzionali delle scuole ed
a quelle delle Aziende in cui insiste il percorso formativo del
triennio clinico della Facolta' di Medicina e Chirurgia, la Regione
mette a disposizione delle attivita' formative delle scuole di
specializzazione le strutture del Servizio sanitario nazionale presso
Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e IRCCS di diritto
pubblico operanti in settori coerenti con quelli propri delle singole
scuole di specializzazione e comprese nell'elenco di cui al punto 10
del presente protocollo di intesa, che possiedono i requisiti di
idoneita' di cui al DLgs 257/91 e DM 17/12/1997, oltre che tutte le
strutture distrettuali delle Aziende sanitarie locali.
1.1 L'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a
far parte della rete formativa di ciascuna scuola sono definite
attraverso appositi accordi tra l'Universita' da cui dipende la
scuola e le singole Aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti
criteri:
- la composizione delle Unita' operative deve essere definita in base
alle specifiche esigenze didattiche della scuola;
- la estensione delle strutture deve essere correlata all'effettivo
numero degli specialisti in formazione ed a tipologia e volume delle
attivita' assistenziali che devono essere svolte in considerazione
degli standard di addestramento professionale dei diversi ordinamenti
didattici;
- la collocazione e distribuzione territoriale in relazione alla sede
della scuola debbono garantire la facile accessibilita' per gli
specializzandi.
1.2 Per particolari esigenze formative non soddisfatte nelle Aziende
sanitarie pubbliche, la rete formativa puo' includere anche strutture
sanitarie private accreditate. In tal caso gli accordi
dell'Universita' con queste ultime debbono essere preventivamente
sottoposti alla Regione per l'approvazione.
2. Partecipazione del personale del Servizio sanitario nazionale alla
formazione degli specialisti
All'attivita' didattica prevista dall'ordinamento e dai piani
formativi delle scuole di specializzazione partecipa il personale del
Servizio sanitario nazionale operante nelle strutture sanitarie
coinvolte ai sensi del precedente punto 1., sia quale titolare di
corsi di insegnamento sia quale incaricato di attivita' didattiche
integrative.
2.1 L'affidamento dei corsi di insegnamento ai dirigenti delle
strutture (Unita' operative) e' deliberato annualmente dalle Facolta'
interessate su proposta dei Consigli delle scuole di
specializzazione.
2.2 L'attivita' didattica e' contemplata nella programmazione delle
Unita' operative coinvolte ed e' oggetto di valutazione anche ai fini
del trattamento economico accessorio.
3. Organizzazione dell'attivita' formativa
Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo
quanto previsto dagli standard di addestramento, i Consigli delle
scuole di specializzazione definiscono annualmente, per ogni
specializzando, i tempi e le modalita' della frequenza nelle diverse
strutture della rete formativa.
3.1 All'inizio di ogni anno accademico i direttori delle singole
scuole comunicano alle Direzioni sanitarie delle strutture coinvolte
nella attivita' didattica i nominativi degli specializzandi, le sedi
ed Unita' operative che frequenteranno, la durata del periodo di
frequenza e i tipi di attivita' professionali in cui saranno
impegnati. Gli specializzandi sono tenuti a riportare
dettagliatamente numero e tipo di attivita' professionali sui
registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dal
tutore che ne e' responsabile nei confronti della Direzione
sanitaria. Il registro dovra' essere vistato, al termine del periodo
formativo svolto, dalla Direzione sanitaria della struttura
formativa.
3.2 Al fine di qualificare la formazione degli specialisti, Regione
Emilia-Romagna e Universita' degli Studi si impegnano ad attivare, in
tutte le sedi della formazione post-laurea, opportune modalita' di
qualificazione o accreditamento del percorso formativo e della
qualita' organizzativa, anche con il supporto metodologico
dell'Agenzia sanitaria regionale e delle stesse Universita' che hanno
attivato idonei strumenti, coinvolgendo nella definizione degli
standard gli specialisti in formazione.
4. Partecipazione dello specializzando alle attivita'
medico-assistenziali
La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata
alla totalita' delle attivita' mediche delle strutture sanitarie alle
quali e' stato assegnato ivi comprese le attivita' di reparto, di
ospedale diurno ed ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, la
esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura
professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori
diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attivita' operatoria,
secondo quanto previsto dalla Tabella B degli Ordinamenti didattici e
sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio
della scuola, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione
pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intero
anno.
4.1 Lo specializzando e' tenuto a sottoscrivere tutti gli atti
assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilita', nei
limiti della progressione definita al successivo punto 5. La
partecipazione dello specializzando alle attivita' assistenziali deve
risultare dalla documentazione ufficiale (registri operatori,
cartelle cliniche, refertazioni di attivita' diagnostiche, ecc.). La
sua partecipazione non puo' essere sostitutiva o aggiuntiva rispetto
a quella del personale di ruolo della struttura. Comunque deve essere
sempre chiaramente espressa la qualifica di "specializzando" in
ognuno dei suddetti documenti o registri.
4.2 Gli specializzandi devono essere riconoscibili come tali dai
pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso
le strutture sanitarie nelle quali gli stessi specializzandi sono
impegnati in attivita' assistenziali. A tal fine le Aziende sanitarie
competenti devono provvedere a dotare gli specializzandi dei
necessari strumenti di identificazione ed a fornire adeguate
informazioni sui compiti assistenziali loro affidati. In nessun caso
l'attivita' dello specializzando puo' essere configurata come
sostitutiva di quella propria del personale di ruolo.
4.3 L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica e'
pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario
nazionale a tempo pieno ed e' assolto con modalita' analoghe,
compatibilmente con le esigenze del piano didattico.
5. Graduazione delle responsabilita' assistenziali dello
specializzando
La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa
progressiva attribuzione di responsabilita' per ciascun
specializzando sono definite d'intesa tra specializzando,
docente-tutore, Direzione sanitaria e i dirigenti responsabili delle
Unita' operative delle Aziende sanitarie nelle quali si svolge la
formazione.
5.1 A tal fine le attivita' assistenziali dello specializzando vanno
inquadrate nelle seguenti tipologie:
1) attivita' di appoggio: lo specializzando aiuta il personale medico
strutturato nello svolgimento delle attivita';
2) attivita' di collaborazione: lo specializzando svolge una parte
delle attivita' costitutive della routine diagnostica o terapeutica,
in presenza e sotto il controllo di personale medico strutturato;
3) attivita' delegata: lo specializzando svolge autonomamente i
compiti assegnati sotto il controllo di personale medico strutturato
presente in sede;
4) attivita' autonome: lo specializzando e' autonomo nella prima fase
decisionale relativa a compiti specifici che gli sono stati affidati;
il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la
consultazione e l'eventuale tempestivo coinvolgimento a giudizio
dello specializzando.
5.2 Le attivita' di appoggio sono, di norma, svolte nei primi due
anni di scuola e non hanno valenza assistenziale; le altre attivita',
tendenzialmente prevalenti negli anni successivi, comportano di
regola l'esercizio di funzioni assistenziali, che dovra' essere
adeguatamente quantificato in sede di concertazione degli obiettivi e
valutazione dei risultati raggiunti annualmente dalle Unita'
operative.
5.3 Sono escluse dall'esercizio autonomo da parte degli
specializzandi le attivita' di consulenza sia ambulatoriali che
richieste da altre Unita' operative.
6. Accertamento di idoneita' fisica
Lo specializzando, al momento della immatricolazione o comunque entro
un mese dalla stessa data, deve fornire alla Direzione sanitaria
presso l'Azienda a cui e' destinato, la necessaria documentazione
atta a dimostrare l'idoneita' fisica a svolgere l'attivita' di
reparto.
L'onere di tali accertamenti e' a carico della struttura di prima
destinazione.
7. Copertura assicurativa
Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per responsabilita'
civile contro terzi e' a carico dell'Azienda sanitaria secondo le
stesse modalita' del personale medico dipendente.
8. Mensa
Agli specializzandi e' consentito l'accesso alla mensa della
struttura sanitaria dove svolgono la propria attivita' formativa alle
tariffe stabilite per il personale dipendente.
9. Dosimetria
Gli specializzandi assegnati all'Unita' operativa dove gli operatori
sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione
a radiazioni ionizzanti devono essere provvisti di dosimetri per i
relativi controlli dosimetrici. Gli stessi specializzandi dovranno
altresi' essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere
ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere
sottoposti ai relativi controlli.
Tali incombenze fanno carico alla struttura sanitaria che gestisce le
Unita' operative interessate.
10. Strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad essere sede
di formazione specialistica
Stabilimenti ospedalieri
FASCIA A
Azienda ospedaliera di Bologna
Azienda ospedaliera di Ferrara
Azienda ospedaliera di Modena
Azienda ospedaliera di Parma
Azienda ospedaliera di Reggio Emilia
Bellaria-Bologna
Cesena
Civile Modena
Forli'
Imola
Maggiore - Bologna
Piacenza
Ravenna
Rimini
Istituti Ortopedici Rizzoli
FASCIA B
Bentivoglio
Carpi
Castel San Giovanni
Cento
Faenza
Fidenza
Fiorenzuola d'Arda
Guastalla
Lugo
Mirandola
Riccione
Sassuolo
Appendice
Qualora la struttura sanitaria di cui ai precedenti punti 1 e 10
(sedi della formazione specialistica) non soddisfi per ciascuno degli
specializzandi ospitati il raggiungimento degli obiettivi formativi
stabiliti dal Consiglio della scuola in conformita' alla Tabella B
degli Ordinamenti didattici oppure venga meno agli accordi di cui
alla presente intesa tra Universita' e Regione, viene esclusa
dall'elenco della rete formativa.
IL MAGNIFICO RETTORE IL MAGNIFICO RETTORE
DELLA UNIVERSITA' DELLA UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA DEGLI STUDI DI FERRARA
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IL MAGNIFICO RETTORE IL MAGNIFICO RETTORE
DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA UNIVERSITA'
DI MODENA-REGGIO EMILIA DEGLI STUDI DI PARMA
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IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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