DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 1359
Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San Marino e il Servizio Geologico d'Italia e accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio geologico n. 267 "San Marino" (proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 2000, n. 44)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 44 del 18
gennaio 2000, recante in oggetto "Protollo d'intesa tra la Segreteria
di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della
Repubblica di San Marino e il Servizio Geologico d'Italia e accordo
di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni
Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio geologico n.
267 San Marino" e che qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le
Leggi nazionali 67/88, 305/89 e 438/95;
(omissis) delibera:
di proporre al Consiglio regionale la seguente delibera:
1) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Segretaria di
Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica
di San Marino ed il Servizio Geologico d'Italia e l'accordo di
programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni
Emilia-Romagna e Marche che, in allegato alla presente deliberazione,
ne costituisce parte integrante;
2) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvedera'
alla stipula dell'accordo di programma;
3) di dare atto che con successive determinazioni la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i
Servizi Tecnici nazionali, provvedera' all'accredito della somma di
Lire 200.000.000 (pari ad Euro 103.291,38) in apposita contabilita'
speciale che sara' gestita dal dott. Raffaele Pignone dirigente
responsabile dell'Ufficio Geologico regionale, in qualita' di
funzionario delegato;
4) di dare atto altresi', che la suddetta somma non sara' recepita
nel bilancio regionale essendo oggetto di apposita contabilita'
speciale dello Stato;
5) di provvedere altresi' con successivi atti amministrativi
all'attuazione dei supporti necessari all'elaborazione del progetto
esecutivo per l'attuazione dell'accordo di programma, nonche' ai fini
del monitoraggio in itinere e delle connesse attivita' di gestione e
rendicontazione amministrativa;
6) di nominare, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i Servizi Tecnici
nazionali, con la Regione Marche e la Repubblica di San Marino,
responsabile del progetto, nonche' funzionario delegato unico e
responsabile dell'attuazione del programma come previsto dall'art. 6
dell'accordo, il dott. Raffaele Pignone dirigente della Regione
Emilia-Romagna;
(omissis)
SCHEMA - PROTOCOLLO D'INTESA
tra
La Segreteria di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura
della Repubblica di San Marino e il Servizio Geologico d'Italia
accordo di programma
tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e
Marche.
L'anno duemila, il giorno . . . . . del mese di . . . . . . . presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi
Tecnici nazionali, in Roma, Via Curtatone n. 3,
sono presenti
- Servizio Geologico d'Italia - nella persona del vicario del
Direttore del Servizio Geologico d'Italia, dr. Ferdinando Petrone,
giusta delega del 19 gennaio 1998, prot. DSTN/2/1053;
- Repubblica di San Marino - nella persona del Coordinatore del
Collegio tecnico per la Tutela ambientale, dr. ing. Paolo Rondelli,
all'uopo delegato con delibera di Congresso di Stato n. . . . . . del
20 dicembre 1999;
- Regione Emilia Romagna - nella persona del . . . . . . . . . . . .
. giusta delega con decreto del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, prot. n. . . . . . del . . . . . . .;
- Regione Marche - nella persone del . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . giusta delega con decreto del Presidente della Regione Marche,
prot. n. . . . . . del . . . . . . .
Premesso:
- che verranno indicate di seguito con il termine "Accordo", sia il
Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato per il territorio,
l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San Marino e il
Servizio Geologico d'Italia che l'accordo di programma tra il
Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche;
- che ai sensi delle Leggi 2 febbraio 1960, n. 68; 24 maggio 1989, n.
183 e del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, il Servizio Geologico d'Italia
e' l'organo cartografico ufficiale dello Stato per quanto concerne la
cartografia geologica;
- che il DPR 5 aprile 1993, n. 106 ha riorganizzato il Servizio
Geologico d'Italia e gli altri Servizi Tecnici nazionali nel
Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali nell'ambito del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge 18 maggio 1989, n.
183 e dell'articolo 5 del DPR 5 aprile 1993, n. 106, il predetto
Dipartimento deve costituire e gestire a livello nazionale il Sistema
informativo unico (SIU), cui vanno raccordati i sistemi informativi
delle Regioni e delle Province autonome;
- che il Servizio Geologico d'Italia ha in corso di realizzazione la
Carta geologica ufficiale alla scala 1:50.000;
- che il Servizio Geologico d'Italia per la realizzazione della Carta
geologica in scala 1:50.000, per i successivi aggiornamenti e per le
attivita' scientifiche ad essa strumentali ha stipulato convenzioni
ed accordi di programma con Regioni, Province autonome, Universita' e
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi delle Leggi 11 marzo
1988, n. 67, 2 agosto 1989, n. 305, 27 ottobre 1995, n. 438 e con
fondi di assestamento di bilancio relativi all'anno 1996, Legge
183/89;
- che il DL 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni
nella Legge 27 ottobre 1995, n. 438 recante titolo "Ulteriori
disposizioni a favore nelle zone alluvionate nel novembre 1994"
all'articolo 4 sexies, commi 1 e 2 prevede: ". . . a) il Servizio
Geologico d'Italia, al fine prioritario di effettuare i rilevamenti
nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 1994, nonche' per
accelerare la realizzazione della cartografia geologica del
territorio nazionale e l'espletamento delle altre attivita'
scientifiche ad essa strumentali, puo' avvalersi della collaborazione
degli Istituti e di Dipartimenti universitari, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dei Servizi e relativi Uffici geologici
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano mediante
la stipula di accordi di programma ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241; b) agli accordi di programma si applicano le procedure
di cui all'art. 8 del DPR 20 aprile 1994, n. 367; c) per l'attuazione
degli accordi di programma gli organismi sopraindicati possono
avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche
estranei all'Amministrazione, secondo le modalita' previste dai
singoli ordinamenti; d) gli accordi di programma possono anche
integrare le convenzioni gia' stipulale per la realizzazione della
cartografia geologica";
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge 226/99 e' previsto
il completamento della Carta geologica nazionale alla scala 1:50.000
per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;
- che la Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 20756/ 99/PGR del
17/11/1999 ha dichiarato la propria disponibilita' alla stipula del
presente accordo di programma;
- che la Regione Marche, con nota prot. n. 9294 del 10/12/1999 ha
comunicato l'interesse dell'Amministrazione regionale a partecipare
al presente accordo;
- che il Servizio Geologico d'Italia, con note prot. SGE/2831/U1CARG
del 10/6/1999 e SGE/4529/U1CARG del 15/10/1999 ha deliberato lo
stanziamento di Lire 200.000.000 (pari ad Euro 103.291,38) per la
realizzazione del Foglio geologico n. 267 "San Marino";
- che la Repubblica di San Marino, con nota dell'Ambasciatore prot.
n. 14944/1/G del 27 settembre 1999, ha espresso parere favorevole
alla partecipazione della Segreteria di Stato per il territorio,
l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San Marino per la
realizzazione del foglio geologico oggetto del presente accordo;
- che con la Legge 14 novembre 1985, n. 145 "Normativa per bonifica
calanchiva", in applicazione dell'art. 13 della Legge 20 marzo 1974,
n. 22 "Piano di sviluppo dell'agricoltura sammarinese", la Repubblica
di San Marino ha redatto il proprio "Piano generale di bonifica delle
zone calanchive e di sistemazione dei corsi d'acqua principali", al
fine di garantire maggiore tutela idrogeologica del territorio;
- che, con l'art. 19 della Legge 13 novembre 1991, n. 140 "Legge
urbanistica" e' stato istituito il Sistema informativo territoriale
(SIT) a cui compete, fra le altre cose, la gestione della banca dati
territoriali della Repubblica di San Marino nonche' la verifica della
congruenza dei dati sia cartografici che alfanumerici provenienti da
vari Enti, prima del loro definitivo inserimento nel sistema; tale
ufficio e' poi entrato a far parte della dotazione organica dei
Dipartimenti, settori Autonomi ed Enti autonomi dello Stato con Legge
17 settembre 1993, n. 106;
- che, con l'art. 55 della Legge 19 luglio 1995, n. 87 "Testo unico
delle leggi urbanistiche ed edilizie", e' stata istituita la
Commissione per la tutela ambientale, cui compete l'indicazione dei
criteri generali per un corretto e razionale uso dell'ambiente e che
nell'ambito di tale Commissione opera il Collegio tecnico per la
tutela ambientale;
- che, con Legge 16 novembre 1995, n. 126 "Legge quadro per la tutela
dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e
della flora" viene riconosciuta la necessita' di proteggere le aree
calanchive della Repubblica di San Marino;
- che al termine della Conferenza dei Servizi, indetta dal Servizio
Geologico d'Italia ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, al fine di disciplinare la loro reciproca collaborazione alla
realizzazione della Carta geologica d'Italia,
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Premesse
Gli atti richiamati in premessa sono parte integrante del presente
accordo.
Art. 2
Oggetto dell'accordo
L'oggetto dell'accordo e' la realizzazione del Foglio geologico n.
267 "San Marino" della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000.
Art. 3
Attuazione del programma
1. Ai fini della realizzazione del progetto i soggetti partecipanti
all'Accordo si impegnano a compiere quanto necessario od utile per la
realizzazione del progetto stesso.
Entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, il
responsabile dell'attuazione del programma, di cui al successivo
articolo 6, deve presentare al Servizio Geologico d'Italia una
proposta di Programma operativo di lavoro (POL), redatta in
conformita' alle specifiche tecniche, che allegate al presente atto
ne costituiscono parte integrante.
Tale POL deve essere approvato dal Servizio Geologico entro i
successivi 60 giorni dalla presentazione, previo parere delle parti.
Concluse le operazioni di esame ed approvazione del POL, il Servizio
Geologico d'Italia ne dara' comunicazione alla Segreteria di Stato
per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San
Marino, alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche, al
responsabile dell'attuazione del programma ed all'Ufficio Affari
amministrativi del Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali.
Art. 4
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla
notifica, effettuata mediante lettera raccomandata a.r. al
responsabile dell'attuazione del programma, dell'avvenuta
registrazione presso gli organi di controllo del provvedimento
approvativo del presente accordo. Tale termine puo' essere prorogato,
con l'accordo delle parti, per documentare cause di forza maggiore.
Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, il presente
accordo puo' essere modificato d'intesa tra le parti che lo
sottoscrivono.
Art. 5
Finanziamento
Per la realizzazione di quanto oggetto del presente Accordo, il
Servizio Geologico d'Italia contribuira' con un finanziamento pari a
complessive Lire 200.000.000 (pari ad Euro 103.291,38), a valere sul
Capitolo 7731 dell'unita' previsionale di base 16 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1999.
La Segreteria di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura
della Repubblica di San Marino contribuira' alla realizzazione delle
finalita' del presente accordo attraverso la fornitura
dell'informatizzazione dei dati e delle pellicole della stampa,
nonche' con il completamento, dove necessario, dei dati geologici
relativi al territorio sammarinese; a tale scopo, la Segreteria di
Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica
di San Marino sosterra' i relativi oneri finanziari.
La Regione Emilia-Romagna contribuira' attraverso la fornitura a
titolo gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al
foglio oggetto del presente Accordo, ricadenti nel proprio
territorio.
La Ragione Marche contribuira' attraverso la fornitura a titolo
gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al foglio
oggetto del presente accordo, ricadenti nel proprio territorio, che
saranno realizzate nell'ambito delle attivita' di ricostruzione delle
zone terremotate.
Il funzionario delegato si impegna a fornire alla Segreteria di Stato
per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San
Marino i dati che dovranno essere informatizzati.
Art. 6
Responsabile dell'attuazione del programma
individuato nella persona del dott. Raffaele Pignone, nato a San
Giorgio del Sannio (BN), dirigente dell'Ufficio Geologico della
Regione Emilia-Romagna, il responsabile dell'attuazione del programma
e della corretta esecuzione del progetto, nonche' funzionario
delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 sexies della
Legge 27 ottobre 1995, n. 438 e dell'art. 8 del DPR 367/94.
Art. 7
Modalita' di rendicontazione
Nelle proprie attivita' di gestione, il funzionario delegato applica
le vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato italiano; il
controllo viene effettuato dal Servizio per il controllo interno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana.
Il funzionario delegato deve trasmettere alle Amministrazioni
partecipanti all'accordo un rendiconto annuale della gestione.
Art. 8
Controlli
Fermo restando la normale attivita' di vigilanza e di controllo
prevista dagli ordinamenti di ciascuno dei partecipanti all'Accordo,
il Servizio Geologico d'Italia puo':
- effettuare, anche in corso d'opera, controlli e sopralluoghi sulle
attivita' svolte, al fine di verificarne la corretta esecuzione ed il
normale andamento, secondo le modalita' e l'articolazione temporale
previste nel POL approvato;
- verificare, al fine di informare l'Amministrazione che finanzia il
progetto, lo stato di avanzamento delle attivita' in relazione alle
rispettive fasi annuali e dai risultati e prodotti intermedi.
Le Amministrazioni sottoscriventi provvedono, comunque, alla verifica
ed all'approvazione dei prodotti finali realizzati secondo le
previsioni programmate che risultano nel POL approvato.
Art. 9
Proprieta' dei dati
I prodotti ottenuti con il presente accordo sono di proprieta'
esclusiva del Servizio Geologico d'Italia e della Segreteria di Stato
per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San
Marino, ad eccezione dei rilevamenti originali alla scala 1:10.000
ricadenti nel territorio della regione Emilia-Romagna, che sono di
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, nonche' di quelli ricadenti
nel territorio della Regione Marche, che sono di proprieta' della
Regione Marche.
Per i propri fini istituzionali, i sottoscriventi l'accordo hanno
piena disponibilita' dei dati acquisiti.
Art. 10
Stampa
Il Servizio Geologico d'Italia provvede alla stampa ed alla
commercializzazione del foglio geologico realizzato.
Nell'utilizzazione dei risultati si osservano le norme della Legge 2
febbraio 1960, n. 68, ove applicabili.
Il Servizio Geologico d'Italia si impegna a consegnare a ciascuno dei
partecipanti all'accordo, a titolo gratuito, n. 500 esemplari del
foglio realizzato.
Art. 11
Sviluppi futuri
In corso d'opera sara' valutata la possibilita' di produrre una carta
degli itinerari geologici a fini turistici, i cui costi saranno
oggetto di un ulteriore accordo tra le parti.
Il presente accordo viene trasmesso agli organi di controllo per
quanto di competenza.
per IL SERVIZIO GEOLOGICO per LA REPUBBLICA
D'ITALIA DI SAN MARINO
IL VICARIO DEL DIRETTORE IL COORDINATORE DEL
DEL SERVIZIO GEOLOGICO COLLEGIO TECNICO PER
D'ITALIA LA TUTELA AMBIENTALE
Ferdinando Petrone Paolo Rondelli
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per LA REGIONE MARCHE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Raffaele Pignone"
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 1426 del 4 febbraio 2000;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 18 gennaio 2000, progr. n. 44, riportata nel
presente atto deliberativo.