REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 1359

Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San Marino e il Servizio Geologico d'Italia e accordo di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio geologico n. 267 "San Marino" (proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 2000, n. 44)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 44 del 18               
gennaio 2000, recante in oggetto "Protollo d'intesa tra la Segreteria           
di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della                    
Repubblica di San Marino e il Servizio Geologico d'Italia e accordo             
di programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni                    
Emilia-Romagna e Marche per la realizzazione del foglio geologico n.            
267 San Marino" e che qui di seguito si trascrive integralmente:                
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le               
Leggi nazionali 67/88, 305/89 e 438/95;                                         
(omissis)  delibera:                                                            
di proporre al Consiglio regionale la seguente delibera:                        
1) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Segretaria di           
Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica            
di San Marino ed il Servizio Geologico d'Italia e l'accordo di                  
programma tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni                       
Emilia-Romagna e Marche che, in allegato alla presente deliberazione,           
ne costituisce parte integrante;                                                
2) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvedera'            
alla stipula dell'accordo di programma;                                         
3) di dare atto che con successive determinazioni la Presidenza del             
Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i             
Servizi Tecnici nazionali, provvedera' all'accredito della somma di             
Lire 200.000.000 (pari ad Euro 103.291,38) in apposita contabilita'             
speciale che sara' gestita dal dott. Raffaele Pignone dirigente                 
responsabile dell'Ufficio Geologico regionale, in qualita' di                   
funzionario delegato;                                                           
4) di dare atto altresi', che la suddetta somma non sara' recepita              
nel bilancio regionale essendo oggetto di apposita contabilita'                 
speciale dello Stato;                                                           
5) di provvedere altresi' con successivi atti amministrativi                    
all'attuazione dei supporti necessari all'elaborazione del progetto             
esecutivo per l'attuazione dell'accordo di programma, nonche' ai fini           
del monitoraggio in itinere e delle connesse attivita' di gestione e            
rendicontazione amministrativa;                                                 
6) di nominare, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei                  
Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i Servizi Tecnici           
nazionali, con la Regione Marche e la Repubblica di San Marino,                 
responsabile del progetto, nonche' funzionario delegato unico e                 
responsabile dell'attuazione del programma come previsto dall'art. 6            
dell'accordo, il dott. Raffaele Pignone dirigente della Regione                 
Emilia-Romagna;                                                                 
(omissis)                                                                       
SCHEMA - PROTOCOLLO D'INTESA                                                    
tra                                                                             
La Segreteria di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura            
della Repubblica di San Marino e il Servizio Geologico d'Italia                 
accordo di programma                                                            
tra il Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e                
Marche.                                                                         
L'anno duemila, il giorno . . . . . del mese di . . . . . . . presso            
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi           
Tecnici nazionali, in Roma, Via Curtatone n. 3,                                 
sono presenti                                                                   
- Servizio Geologico d'Italia - nella persona del vicario del                   
Direttore del Servizio Geologico d'Italia, dr. Ferdinando Petrone,              
giusta delega del 19 gennaio 1998, prot. DSTN/2/1053;                           
- Repubblica di San Marino - nella persona del Coordinatore del                 
Collegio tecnico per la Tutela ambientale, dr. ing. Paolo Rondelli,             
all'uopo delegato con delibera di Congresso di Stato n. . . . . . del           
20 dicembre 1999;                                                               
- Regione Emilia Romagna - nella persona del . . . . . . . . . . . .            
. giusta delega con decreto del Presidente della Regione                        
Emilia-Romagna, prot. n. . . . . . del . . . . . . .;                           
- Regione Marche - nella persone del . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . giusta delega con decreto del Presidente della Regione Marche,            
prot. n. . . . . . del . . . . . . .                                            
Premesso:                                                                       
- che verranno indicate di seguito con il termine "Accordo", sia il             
Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato per il territorio,               
l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San Marino e il                  
Servizio Geologico d'Italia che l'accordo di programma tra il                   
Servizio Geologico d'Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Marche;               
- che ai sensi delle Leggi 2 febbraio 1960, n. 68; 24 maggio 1989, n.           
183 e del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, il Servizio Geologico d'Italia            
e' l'organo cartografico ufficiale dello Stato per quanto concerne la           
cartografia geologica;                                                          
- che il DPR 5 aprile 1993, n. 106 ha riorganizzato il Servizio                 
Geologico d'Italia e gli altri Servizi Tecnici nazionali nel                    
Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali nell'ambito del                    
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;                
- che ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge 18 maggio 1989, n.              
183 e dell'articolo 5 del DPR 5 aprile 1993, n. 106, il predetto                
Dipartimento deve costituire e gestire a livello nazionale il Sistema           
informativo unico (SIU), cui vanno raccordati i sistemi informativi             
delle Regioni e delle Province autonome;                                        
- che il Servizio Geologico d'Italia ha in corso di realizzazione la            
Carta geologica ufficiale alla scala 1:50.000;                                  
- che il Servizio Geologico d'Italia per la realizzazione della Carta           
geologica in scala 1:50.000, per i successivi aggiornamenti e per le            
attivita' scientifiche ad essa strumentali ha stipulato convenzioni             
ed accordi di programma con Regioni, Province autonome, Universita' e           
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi delle Leggi 11 marzo               
1988, n. 67, 2 agosto 1989, n. 305, 27 ottobre 1995, n. 438 e con               
fondi di assestamento di bilancio relativi all'anno 1996, Legge                 
183/89;                                                                         
- che il DL 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni                
nella Legge 27 ottobre 1995, n. 438 recante titolo "Ulteriori                   
disposizioni a favore nelle zone alluvionate nel novembre 1994"                 
all'articolo 4 sexies, commi 1 e 2 prevede: ". . . a) il Servizio               
Geologico d'Italia, al fine prioritario di effettuare i rilevamenti             
nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 1994, nonche' per               
accelerare la realizzazione della cartografia geologica del                     
territorio nazionale e l'espletamento delle altre attivita'                     
scientifiche ad essa strumentali, puo' avvalersi della collaborazione           
degli Istituti e di Dipartimenti universitari, del Consiglio                    
Nazionale delle Ricerche e dei Servizi e relativi Uffici geologici              
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano mediante            
la stipula di accordi di programma ai sensi della Legge 7 agosto                
1990, n. 241; b) agli accordi di programma si applicano le procedure            
di cui all'art. 8 del DPR 20 aprile 1994, n. 367; c) per l'attuazione           
degli accordi di programma gli organismi sopraindicati possono                  
avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche           
estranei all'Amministrazione, secondo le modalita' previste dai                 
singoli ordinamenti; d) gli accordi di programma possono anche                  
integrare le convenzioni gia' stipulale per la realizzazione della              
cartografia geologica";                                                         
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge 226/99 e' previsto           
il completamento della Carta geologica nazionale alla scala 1:50.000            
per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;                            
- che la Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 20756/ 99/PGR del            
17/11/1999 ha dichiarato la propria disponibilita' alla stipula del             
presente accordo di programma;                                                  
- che la Regione Marche, con nota prot. n. 9294 del 10/12/1999 ha               
comunicato l'interesse dell'Amministrazione regionale a partecipare             
al presente accordo;                                                            
- che il Servizio Geologico d'Italia, con note prot. SGE/2831/U1CARG            
del 10/6/1999 e SGE/4529/U1CARG del 15/10/1999 ha deliberato lo                 
stanziamento di Lire 200.000.000 (pari ad Euro 103.291,38) per la               
realizzazione del Foglio geologico n. 267 "San Marino";                         
- che la Repubblica di San Marino, con nota dell'Ambasciatore prot.             
n. 14944/1/G del 27 settembre 1999, ha espresso parere favorevole               
alla partecipazione della Segreteria di Stato per il territorio,                
l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San Marino per la                
realizzazione del foglio geologico oggetto del presente accordo;                
- che con la Legge 14 novembre 1985, n. 145 "Normativa per bonifica             
calanchiva", in applicazione dell'art. 13 della Legge 20 marzo 1974,            
n. 22 "Piano di sviluppo dell'agricoltura sammarinese", la Repubblica           
di San Marino ha redatto il proprio "Piano generale di bonifica delle           
zone calanchive e di sistemazione dei corsi d'acqua principali", al             
fine di garantire maggiore tutela idrogeologica del territorio;                 
- che, con l'art. 19 della Legge 13 novembre 1991, n. 140 "Legge                
urbanistica" e' stato istituito il Sistema informativo territoriale             
(SIT) a cui compete, fra le altre cose, la gestione della banca dati            
territoriali della Repubblica di San Marino nonche' la verifica della           
congruenza dei dati sia cartografici che alfanumerici provenienti da            
vari Enti, prima del loro definitivo inserimento nel sistema; tale              
ufficio e' poi entrato a far parte della dotazione organica dei                 
Dipartimenti, settori Autonomi ed Enti autonomi dello Stato con Legge           
17 settembre 1993, n. 106;                                                      
- che, con l'art. 55 della Legge 19 luglio 1995, n. 87 "Testo unico             
delle leggi urbanistiche ed edilizie", e' stata istituita la                    
Commissione per la tutela ambientale, cui compete l'indicazione dei             
criteri generali per un corretto e razionale uso dell'ambiente e che            
nell'ambito di tale Commissione opera il Collegio tecnico per la                
tutela ambientale;                                                              
- che, con Legge 16 novembre 1995, n. 126 "Legge quadro per la tutela           
dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e              
della flora" viene riconosciuta la necessita' di proteggere le aree             
calanchive della Repubblica di San Marino;                                      
- che al termine della Conferenza dei Servizi, indetta dal Servizio             
Geologico d'Italia ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990,             
n. 241, al fine di disciplinare la loro reciproca collaborazione alla           
realizzazione della Carta geologica d'Italia,                                   
convengono e stipulano quanto segue:                                            
Art. 1                                                                          
Premesse                                                                        
Gli atti richiamati in premessa sono parte integrante del presente              
accordo.                                                                        
Art. 2                                                                          
Oggetto dell'accordo                                                            
L'oggetto dell'accordo e' la realizzazione del Foglio geologico n.              
267 "San Marino" della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000.            
Art. 3                                                                          
Attuazione del programma                                                        
1. Ai fini della realizzazione del progetto i soggetti partecipanti             
all'Accordo si impegnano a compiere quanto necessario od utile per la           
realizzazione del progetto stesso.                                              
Entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, il                  
responsabile dell'attuazione del programma, di cui al successivo                
articolo 6, deve presentare al Servizio Geologico d'Italia una                  
proposta di Programma operativo di lavoro (POL), redatta in                     
conformita' alle specifiche tecniche, che allegate al presente atto             
ne costituiscono parte integrante.                                              
Tale POL deve essere approvato dal Servizio Geologico entro i                   
successivi 60 giorni dalla presentazione, previo parere delle parti.            
Concluse le operazioni di esame ed approvazione del POL, il Servizio            
Geologico d'Italia ne dara' comunicazione alla Segreteria di Stato              
per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San           
Marino, alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche, al                    
responsabile dell'attuazione del programma ed all'Ufficio Affari                
amministrativi del Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali.                
Art. 4                                                                          
Durata dell'accordo                                                             
Il presente accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla                 
notifica, effettuata mediante lettera raccomandata a.r. al                      
responsabile dell'attuazione del programma, dell'avvenuta                       
registrazione presso gli organi di controllo del provvedimento                  
approvativo del presente accordo. Tale termine puo' essere prorogato,           
con l'accordo delle parti, per documentare cause di forza maggiore.             
Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, il presente                  
accordo puo' essere modificato d'intesa tra le parti che lo                     
sottoscrivono.                                                                  
Art. 5                                                                          
Finanziamento                                                                   
Per la realizzazione di quanto oggetto del presente Accordo, il                 
Servizio Geologico d'Italia contribuira' con un finanziamento pari a            
complessive Lire 200.000.000 (pari ad Euro 103.291,38), a valere sul            
Capitolo 7731 dell'unita' previsionale di base 16 dello stato di                
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno               
1999.                                                                           
La Segreteria di Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura            
della Repubblica di San Marino contribuira' alla realizzazione delle            
finalita' del presente accordo attraverso la fornitura                          
dell'informatizzazione dei dati e delle pellicole della stampa,                 
nonche' con il completamento, dove necessario, dei dati geologici               
relativi al territorio sammarinese; a tale scopo, la Segreteria di              
Stato per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica            
di San Marino sosterra' i relativi oneri finanziari.                            
La Regione Emilia-Romagna contribuira' attraverso la fornitura a                
titolo gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al                
foglio oggetto del presente Accordo, ricadenti nel proprio                      
territorio.                                                                     
La Ragione Marche contribuira' attraverso la fornitura a titolo                 
gratuito dei rilevamenti alla scala 1:10.000, relativi al foglio                
oggetto del presente accordo, ricadenti nel proprio territorio, che             
saranno realizzate nell'ambito delle attivita' di ricostruzione delle           
zone terremotate.                                                               
Il funzionario delegato si impegna a fornire alla Segreteria di Stato           
per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San           
Marino i dati che dovranno essere informatizzati.                               
Art. 6                                                                          
Responsabile dell'attuazione del programma                                      
individuato nella persona del dott. Raffaele Pignone, nato a San                
Giorgio del Sannio (BN), dirigente dell'Ufficio Geologico della                 
Regione Emilia-Romagna, il responsabile dell'attuazione del programma           
e della corretta esecuzione del progetto, nonche' funzionario                   
delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 sexies della               
Legge 27 ottobre 1995, n. 438 e dell'art. 8 del DPR 367/94.                     
Art. 7                                                                          
Modalita' di rendicontazione                                                    
Nelle proprie attivita' di gestione, il funzionario delegato applica            
le vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato italiano; il           
controllo viene effettuato dal Servizio per il controllo interno                
della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica                    
Italiana.                                                                       
Il funzionario delegato deve trasmettere alle Amministrazioni                   
partecipanti all'accordo un rendiconto annuale della gestione.                  
Art. 8                                                                          
Controlli                                                                       
Fermo restando la normale attivita' di vigilanza e di controllo                 
prevista dagli ordinamenti di ciascuno dei partecipanti all'Accordo,            
il Servizio Geologico d'Italia puo':                                            
- effettuare, anche in corso d'opera, controlli e sopralluoghi sulle            
attivita' svolte, al fine di verificarne la corretta esecuzione ed il           
normale andamento, secondo le modalita' e l'articolazione temporale             
previste nel POL approvato;                                                     
- verificare, al fine di informare l'Amministrazione che finanzia il            
progetto, lo stato di avanzamento delle attivita' in relazione alle             
rispettive fasi annuali e dai risultati e prodotti intermedi.                   
Le Amministrazioni sottoscriventi provvedono, comunque, alla verifica           
ed all'approvazione dei prodotti finali realizzati secondo le                   
previsioni programmate che risultano nel POL approvato.                         
Art. 9                                                                          
Proprieta' dei dati                                                             
I prodotti ottenuti con il presente accordo sono di proprieta'                  
esclusiva del Servizio Geologico d'Italia e della Segreteria di Stato           
per il territorio, l'ambiente e l'agricoltura della Repubblica di San           
Marino, ad eccezione dei rilevamenti originali alla scala 1:10.000              
ricadenti nel territorio della regione Emilia-Romagna, che sono di              
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, nonche' di quelli ricadenti            
nel territorio della Regione Marche, che sono di proprieta' della               
Regione Marche.                                                                 
Per i propri fini istituzionali, i sottoscriventi l'accordo hanno               
piena disponibilita' dei dati acquisiti.                                        
Art. 10                                                                         
Stampa                                                                          
Il Servizio Geologico d'Italia provvede alla stampa ed alla                     
commercializzazione del foglio geologico realizzato.                            
Nell'utilizzazione dei risultati si osservano le norme della Legge 2            
febbraio 1960, n. 68, ove applicabili.                                          
Il Servizio Geologico d'Italia si impegna a consegnare a ciascuno dei           
partecipanti all'accordo, a titolo gratuito, n. 500 esemplari del               
foglio realizzato.                                                              
Art. 11                                                                         
Sviluppi futuri                                                                 
In corso d'opera sara' valutata la possibilita' di produrre una carta           
degli itinerari geologici a fini turistici, i cui costi saranno                 
oggetto di un ulteriore accordo tra le parti.                                   
Il presente accordo viene trasmesso agli organi di controllo per                
quanto di competenza.                                                           
per IL SERVIZIO GEOLOGICO  per LA REPUBBLICA                                    
D'ITALIA  DI SAN MARINO                                                         
IL VICARIO DEL DIRETTORE  IL COORDINATORE DEL                                   
DEL SERVIZIO GEOLOGICO  COLLEGIO TECNICO PER                                    
D'ITALIA  LA TUTELA AMBIENTALE                                                  
Ferdinando Petrone  Paolo Rondelli                                              
per LA    REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per LA REGIONE MARCHE                         
IL FUNZIONARIO DELEGATO                                                         
Raffaele Pignone"                                                               
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale,                
giusta nota prot. n. 1426 del 4 febbraio 2000;                                  
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 18 gennaio 2000, progr. n. 44, riportata nel              
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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