REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 366

Avviso per la formazione del Programma di riordino territoriale (art. 7 della L.R. 8/7/1996, n. 24) e art. 24, L.R. 21 aprile 1999, n. 3

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle                
autonomie locali", come modificata ed integrata per effetto della               
Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di                
autonomia e ordinamento degli Enti locali", nonche' modifiche alla              
Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                                    
richiamati in particolare:                                                      
- l'art. 11, comma 2, della citata Legge 142/90, secondo cui le                 
Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi           
concertative, un Programma di individuazione degli ambiti per la                
gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato              
anche attraverso le Unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica             
di circoscrizioni comunali ed i criteri per la corresponsione di                
contributi e incentivi alla progressiva unificazione;                           
- l'art. 26 bis della citata Legge 142/90, secondo cui le Regioni, al           
fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei              
servizi, delle funzioni e delle strutture, provvedono a disciplinare,           
con proprie leggi, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 11,            
comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle              
funzioni da parte dei Comuni;                                                   
visto inoltre l'art. 3, comma 2, del DLgs 31 marzo 1998,  n.112, ai             
sensi del quale le Regioni, nell'ambito delle proprie leggi, emanate            
in attuazione dell'articolo 4, della Legge 59/97, di conferimento               
agli Enti locali delle funzioni amministrative, al fine di favorire             
l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione            
demografica, individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,            
concordandoli nelle apposite sedi concertative e prevedono, altresi',           
appositi strumenti di incentivazione;                                           
richiamata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema                   
regionale e locale", ed in particolare:                                         
- l'art. 20, ai sensi del quale la Regione promuove le Unioni di                
Comuni ai sensi della Legge 142/90 e della L.R. 8 luglio 1996, n. 24,           
recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle           
Unioni e alle fusioni di Comuni";                                               
- l'art. 21, secondo cui la Regione promuove l'istituzione di                   
Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una           
pluralita' di funzioni e all'organizzazione di servizi;                         
- l'art. 23, laddove prevede che ai fini dell'esercizio delle                   
funzioni loro conferite ed in attuazione dell'art. 2, comma 3 del               
DLgs 112/98 i Comuni, ed in ogni caso quelli con meno di 10.000                 
abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra           
quelle previste dal Capo VIII della Legge 142/90 e dalla stessa L.R.            
3/99, orientandosi prioritariamente tra le forme associative previste           
agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunita' Montane le suddette           
funzioni;                                                                       
- l'art. 24, laddove prevede che il Programma di riordino                       
territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 24/96 effettua                        
periodicamente la ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio             
associato di funzioni comunali e delle forme associative istituite in           
attuazione dell'art. 21, e determina altresi' i criteri per la                  
concessione dei contributi a sostegno delle Unioni e delle                      
Associazioni intercomunali;richiamati:                                          
- gli indirizzi ai quali, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L.R.             
3/99, la Regione deve attenersi nell'elaborazione del Programma                 
territoriale per quanto attiene la concessione dei contributi a                 
sostegno delle Unioni ed Associazioni intercomunali, nonche' i                  
criteri dettati dall'art. 26 bis della Legge 142/90 per la disciplina           
regionale delle incentivazioni alle forme associative;                          
- gli articoli 6 e 7 della L.R. 24/96, che disciplinano,                        
rispettivamente, i contenuti del Programma di riordino territoriale             
ed il procedimento per la formazione e l'approvazione del medesimo;             
- in particolare l'art. 7, comma 1, della predetta legge, il quale              
prevede che la Giunta regionale, al fine di consentire la                       
partecipazione di Province, Comuni e Comunita' Montane                          
all'elaborazione del Programma di riordino territoriale, predisponga            
apposito avviso che definisca le linee e i criteri di orientamento              
per la formulazione del suddetto Programma, individuando i principali           
processi da attivare ed i criteri per la concessione di contributi ed           
incentivi;                                                                      
- la propria delibera n. 2442 del 16 dicembre 1997, recante l'avviso            
per la formulazione delle linee e i criteri di orientamento per la              
formulazione del Programma di riordino territoriale;                            
- la propria deliberazione n. 2054 del 10 novembre 1999, con la                 
quale, in considerazione del riassetto della materia operato dai gia'           
citati DLgs 112/98, Legge 265/99 e L.R. 3/99, si e' ritenuto                    
necessario dare nuovo avvio alla procedura di formazione del                    
Programma di riordino territoriale a partire dalla deliberazione                
dell'avviso di cui all'art. 7 della L.R. 24/96, includendovi le                 
determinazioni dei Comuni in merito alla delimitazione degli ambiti             
ottimali, in attuazione della L.R. 3/99;                                        
- l'art. 16, comma 4 della L.R. 24/96 laddove consente l'erogazione             
di contributi anche in attesa del Programma di riordino territoriale,           
espressamente richiamato dall'art. 24, comma 2 della L.R. 3/99;                 
considerata necessaria la predeterminazione di criteri e requisiti              
per l'erogazione dei contributi che vengano concessi in tale fase               
transitoria, in applicazione del principio generale di cui all'art.             
12 della Legge 241/90;                                                          
sentiti:                                                                        
- la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della               
L.R. 3/99;                                                                      
- il Comitato regionale per le Unioni comunali, di cui all'art. 24,             
comma 4, della L.R. 3/99;                                                       
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla              
regolarita' tecnica della presente delibera espressi, ai sensi                  
dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della propria delibera 2541/95                   
rispettivamente dal Direttore generale agli Affari istituzionali e              
legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal Responsabile del Servizio           
Affari istituzionali e Autonomie locali dott.ssa Francesca Paron;               
su proposta dell'Assessore agli Affari istituzionali e Autonomie                
locali Luigi Mariucci,                                                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'avviso recante le linee e i criteri di orientamento           
per la formazione del Programma di riordino territoriale previsto               
dall'art. 7 della L.R. 24/96, nel testo allegato che costituisce                
parte integrante del presente atto;                                             
2) di assumere i criteri e le procedure indicate nel predetto avviso            
quali parametri di riferimento per l'erogazione di contributi alle              
forme associative nel frattempo costituite sino all'adozione del                
Programma di riordino territoriale;                                             
3) di pubblicare l'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione                
Emilia-Romagna.                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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