REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 268

Schema di Regolamento edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. 33/90

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
premesso:                                                                       
- che le disposizioni contenute nello schema di Regolamento edilizio            
tipo, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 33/90 e successive            
modificazioni, costituiscono indicazioni generali, salvo quelle                 
relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni                   
vincolanti per i Comuni da inserire nel Regolamento edilizio                    
comunale;                                                                       
- che i requisiti cogenti delle opere edilizie indicati nell'Allegato           
A al vigente schema di Regolamento edilizio tipo discendono in parte            
dalla vigente normativa tecnica nazionale riferita alla sicurezza               
delle costruzioni, all'igiene delle abitazioni e dei luoghi di                  
lavoro, al risparmio energetico, alla protezione dal rumore,                    
all'accessibilita';                                                             
- che la normativa tecnica statale riferita ai sopracitati argomenti,           
come specificato nella relazione tecnica di cui all'Allegato n. 1 al            
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, ha                 
subito negli ultimi cinque anni un intenso processo di rinnovamento             
ed integrazione, collegato alla necessita' di recepire                          
nell'ordinamento nazionale le direttive europee ed alle nuove                   
sensibilita' per la tutela della salute negli ambienti abitativi e di           
lavoro;                                                                         
- che ai sensi del comma 2, art. 2, della L.R. 33/90, le modifiche al           
vigente Regolamento edilizio tipo sono approvate dalla Giunta                   
regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale, I Sezione;                 
considerato:                                                                    
- che le recenti normative tecniche statali, prevalentemente espresse           
in termini prestazionali, confermano l'impostazione prestazionale dei           
requisiti tecnici per le opere edilizie di cui allo schema di                   
Regolamento edilizio tipo;                                                      
- che per i richiamati motivi i Comuni, nell'approvare i propri                 
Regolamenti edilizi comunali, devono adeguare i requisiti cogenti del           
vigente Regolamento edilizio tipo regionale alle nuove normative                
nazionali;                                                                      
- che per una coerente applicazione delle nuove norme si rende                  
necessario, per i requisiti tecnici di cui all'Allegato A del vigente           
schema di Regolamento edilizio tipo, chiarire i campi di                        
applicazione, i livelli di prestazione per gli interventi di nuova              
costruzione e per quelli di recupero, le modalita' di verifica dei              
livelli di prestazione richiesti dalla normativa nelle fasi di                  
progetto e finale;                                                              
- che e' pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del                   
richiamato Allegato A al vigente schema di Regolamento edilizio tipo            
regionale e della parte quinta che definisce le modalita' applicative           
dei requisiti;                                                                  
- che non si e' ritenuto di aggiornare le restanti parti prima,                 
seconda, terza, quarta e sesta del vigente Regolamento edilizio tipo            
(relative alle definizioni ed alle procedure edilizie), in quanto               
avendo solo valore di indicazioni generali (ai sensi del comma 3,               
art. 2 della L.R. 33/90), possono anche essere autonomamente adeguate           
dai Comuni in base alla subentrata normativa nazionale e regionale;             
- che nell'aggiornamento dell'Allegato A al vigente schema di                   
Regolamento edilizio tipo regionale, come meglio specificato nella              
citata relazione tecnica (Allegato n. 1) si e' teso alla                        
semplificazione dell'impostazione come richiesto dai Comuni a seguito           
dell'esperienza maturata, ovvero:                                               
a) il numero complessivo dei requisiti cogenti e' stato ridotto da 34           
a 21 operando accorpamenti di precedenti requisiti;                             
b) le modalita' di verifica sono state semplificate;                            
c) l'esposizione dei requisiti e' stata migliorata per quanto                   
concerne l'esigenza da soddisfare, il campo di applicazione, i                  
livelli di prestazione (articolati per le nuove costruzioni e per il            
recupero edilizio); l'impostazione per schede facilita anche                    
eventuali futuri aggiornamenti;                                                 
d) per gli interventi di recupero sono stati introdotti i concetti di           
mantenimento e di miglioramento dei livelli esistenti;                          
- che l'Allegato A al vigente schema di Regolamento edilizio tipo e'            
stato suddiviso in due parti, ovvero:                                           
a) l'Allegato A/1, contenente per ciascun requisito le indicazioni              
normative: la definizione delle esigenze da soddisfare, il campo di             
applicazione, il livello di prestazione;                                        
b) l'Allegato A/2, contenente le modalita' di verifica da adottare in           
sede progettuale e a opera ultimata;                                            
- che l'Allegato A/1 ha valore cogente (ai sensi del comma 3, art. 2,           
della L.R. 33/90) e va recepito dai Comuni nella sua sostanza, cioe'            
per quanto riguarda ciascun requisito relativamente al campo di                 
applicazione ed al livello di prestazione;                                      
- che l'Allegato A/2 ha valore cogente secondo le modalita'                     
specificate all'art. 78, in quanto le verifiche sono strumenti che              
garantiscono oggettivamente la qualita' del progetto e dell'opera               
realizzata e tuttavia possono essere arricchite dal Comune previa               
validazione regionale;                                                          
- che le note ed i riferimenti normativi contenuti negli Allegati A/1           
ed A/2 possono essere inseriti nel testo del Regolamento edilizio               
comunale a discrezione dell'Amministrazione;                                    
- che nel parere espresso dalla Direzione generale Sanita' della                
Regione Emilia-Romagna con la citata nota 53639/99 sono state                   
sollevate alcune osservazioni che sono state accolte per quanto                 
concerne i requisiti cogenti;                                                   
(omissis)                                                                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare ai sensi del comma 2, art. 2 della L.R. 33/90, i                
seguenti allegati alla presente delibera, conformi ai modelli                   
esistenti agli atti del Servizio Qualita' edilizia e precisamente:              
a) parte quinta del Regolamento edilizio tipo: "Requisiti tecnici               
delle opere edilizie" (Allegato 2);                                             
b) Allegato A/1: "Requisiti cogenti" (Allegato 3);                              
c) Allegato A/2: "Modalita' di verifica" (Allegato 4);                          
2) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO 1                                                                      
RELAZIONE TECNICA                                                               
Perche' aggiornare i requisiti cogenti                                          
I requisiti cogenti per le opere edilizie proposti dal vigente                  
Regolamento edilizio tipo regionale approvato con delibera di Giunta            
593/95 discendono in gran parte da normativa tecnica nazionale sulla            
sicurezza delle costruzioni e degli impianti, sulla prevenzione                 
incendi, sull'igiene delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, sul               
risparmio energetico, sulla protezione dal rumore,                              
sull'accessibilita'.                                                            
Tale normativa ha subito negli ultimi cinque anni un intenso processo           
di rinnovamento, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle              
direttive europee, per l'aumentata sensibilita' per la tutela della             
salute negli ambienti di vita e di lavoro, per l'accresciuta                    
sensibilita' per la tutela dell'ambiente. Conseguente e' stato                  
l'adeguamento di disposizioni regionali attuative della normativa               
nazionale.                                                                      
(omissis)                                                                       
A causa della rapida evoluzione normativa i Comuni dotati di                    
Regolamento edilizio adeguato a quello tipo regionale devono fare               
notevoli sforzi per individuare le parti di requisiti ancor oggi                
valide e quelle invece modificate dalla normativa subentrata dopo il            
febbraio 1995.                                                                  
Anche i Comuni non dotati di Regolamento edilizio adeguato al                   
Regolamento edilizio tipo, ugualmente tenuti a rispettare le nuove              
norme nazionali, hanno difficolta' ad interpretare le norme,                    
soprattutto nei casi di recupero, con il risultato di un'applicazione           
incompleta e non uniforme nel territorio regionale.                             
I Comuni che sono in procinto di adeguare il proprio Regolamento                
edilizio a quello tipo regionale e quindi ai requisiti cogenti in               
esso definiti richiedono alle strutture regionali orientamenti sulla            
compatibilita' dei requisiti cogenti con le norme nazionali                     
subentrate.                                                                     
Perche' semplificare i requisiti cogenti                                        
(omissis)                                                                       
Contestualmente all'aggiornamento, si e' operata anche la                       
semplificazione dei requisiti auspicata dai Comuni nella prima fase             
di gestione dei Regolamenti edilizi comunali adeguati alla L.R. 33/90           
e successive modificazioni; tale semplificazione e' resa                        
indispensabile anche dal processo di riforma del sistema regionale e            
locale attualmente in corso, che coinvolge molti dei procedimenti               
amministrativi connessi agli interventi edilizi.                                
Come si e' realizzata la semplificazione                                        
Le linee di semplificazione seguite riguardano:                                 
- la riduzione del numero complessivo dei requisiti cogenti da 34 a             
21, realizzata grazie all'accorpamento dei requisiti che fanno capo             
ad un'unica elaborazione tecnica da parte di un professionista                  
abilitato (esempio requisiti connessi alla resistenza meccanica e               
stabilita', alla prevenzione degli incendi, al risparmio energetico,            
alla sicurezza impiantistica). La riduzione e' ottenuta anche grazie            
all'eliminazione di requisiti gia' garantiti dal rispetto di altri              
requisiti complementari. Tutto cio' e' illustrato in dettaglio, per             
ogni singolo requisito, nella seconda parte di questa relazione;                
- le modalita' di verifica, rese di uso piu' facile attraverso esempi           
grafici, attraverso la proposizione di alcuni metodi legittimati                
dalla letteratura scientifica (ma piu' semplici di quelli attualmente           
indicati) ovvero metodi informatizzati;                                         
- la chiarezza e completezza espositiva, migliorata rispetto                    
all'attuale versione, grazie alla realizzazione di una scheda per               
ciascun requisito, organizzata in modo da assicurare l'esplicitazione           
sistematica dell'esigenza da soddisfare, del campo di applicazione              
(con riferimento alle funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 46/88),             
dei livelli di prestazione (sempre articolati in livelli per le nuove           
costruzioni e livelli per gli interventi di recupero). L'esposizione            
mediante schede ha anche il pregio di facilitare futuri aggiornamenti           
parziali da parte della Regione o dei Comuni a seguito                          
dell'emanazione di nuove disposizioni nazionali.                                
Maggior attenzione al recupero ed alla coerenza dell'impostazione               
prestazionale                                                                   
L'attenzione ai problemi del recupero ha portato ad introdurre spesso           
il concetto di manutenzione e miglioramento dei livelli di                      
prestazione esistenti, concetto gia' presente nella normativa                   
nazionale (come nel caso della normativa sulla sicurezza statica o              
sismica), esteso ad altri requisiti nel caso di interventi                      
condizionati dai vincoli di conservazione dei caratteri                         
architettonici e tipologici.                                                    
Si e' rafforzata la coerenza dell'impostazione prestazionale,                   
evitando sempre di imporre soluzioni descrittive predeterminate, solo           
apparentemente piu' garantiste rispetto alle richieste prestazionali            
(vista la grande varieta' della casistica riscontrabile nel                     
recupero). Soluzioni descrittive sono richiamate solo se imposte                
dalla normativa nazionale: anche in questo caso le soluzioni                    
descrittive sono utilizzate, con le dovute precisazioni, solo come              
soluzioni tecniche conformi, cioe' come metodi di verifica                      
semplificata del rispetto della prestazione richiesta, applicabili in           
una certa casistica.                                                            
Separazione dei requisiti dalle modalita' di verifica                           
Ai fini di facilitare l'adeguamento da parte dei Comuni, l'Allegato A           
al vigente Regolamento edilizio viene suddiviso in due parti: A/1 ed            
A/2.L'Allegato A/1 contiene le vere e proprie indicazioni normative,            
cioe' la definizione, per ciascun requisito, delle esigenze da                  
soddisfare, del campo di applicazione, del livello di prestazione sia           
per le nuove costruzioni (e per gli interventi assimilati ai sensi              
dell'art. 81 del Regolamento edilizio tipo) sia per gli interventi              
sul patrimonio esistente.                                                       
L'Allegato A/1 specifica in nota anche il rapporto tra requisiti                
vigenti e nuovi requisiti, in modo da evidenziare sia la continuita'            
con la versione attuale del Regolamento edilizio sia la percezione              
delle linee innovative.                                                         
L'Allegato A/1 e' corredato da note con riferimenti essenziali alla             
normativa nazionale e regionale, al fine di evidenziare il grado di             
vincolo dei requisiti cogenti da parte della medesima normativa.                
Nelle note vi sono anche alcuni riferimenti procedurali, tra l'altro            
di grande attualita' in quanto il presente aggiornamento dei                    
requisiti cogenti avviene contestualmente alla riforma dei                      
procedimenti amministrativi, attuata nella nostra Regione con L.R.              
3/99.                                                                           
L'Allegato A/1, come i precedenti requisiti e come la parte quinta              
dello schema di Regolamento edilizio tipo, ha valore cogente, ai                
sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 33/90 e successive                       
modificazioni e deve essere recepito nella sostanza dai Comuni nel              
proprio Regolamento edilizio (almeno per quanto riguarda il numero              
complessivo e il tipo dei requisiti cogenti, il relativo campo di               
applicazione e il livello di prestazione, come gia' chiarito con                
circolare della Direzione generale Programmazione e Pianificazione              
urbanistica 4361/96); le note possono essere invece recepite a                  
discrezione delle Amministrazioni comunali.                                     
Come e quando svolgere le verifiche                                             
L'Allegato A/2 riporta i metodi di verifica, distinguendo tra metodi            
usati dal progettista in sede di redazione e documentazione del                 
progetto e metodi usati a lavori ultimati dal tecnico abilitato                 
(incaricato di ottenere il certificato di conformita' edilizia e di             
redigere la scheda tecnica di cui all'art. 9 della L.R. 33/90 e                 
successive modificazioni), per verificare che l'opera edilizia abbia            
effettivamente raggiunto i livelli di prestazione progettati.                   
A seconda dei requisiti, in sede progettuale le verifiche possono               
consistere:                                                                     
- in una progettazione con contenuti specifici stabiliti con legge di           
settore, talvolta da depositare presso gli organi competenti;                   
- in calcoli di verifica progettuale condotti secondo le metodiche              
indicate dal Regolamento edilizio tipo;                                         
- in una soluzione tecnica (ad esempio relativa a singoli componenti            
edilizi) conforme a quanto descritto dal requisito;                             
- in una soluzione tecnica conforme ad analoga soluzione (di                    
componenti edilizi) testata in laboratorio dal produttore secondo               
metodiche riconosciute;                                                         
- in una descrizione dettagliata della soluzione progettuale ed                 
esecutiva adottata.                                                             
A lavori ultimati, a seconda del requisito ed a seconda dei metodi di           
verifica utilizzati in sede progettuale, le verifiche possono                   
consistere in:                                                                  
- dichiarazione di conformita' di quanto realizzato al progetto                 
redatto secondo specifiche normative;                                           
- dichiarazione di conformita' di quanto realizzato ad una soluzione            
tecnica conforme o certificata;                                                 
- dichiarazione di conformita' di quanto realizzato agli elementi               
considerati nel calcolo progettuale ed alle ipotesi ivi assunte;                
- prova in opera condotta secondo le metodiche specificate dal                  
Regolamento edilizio;                                                           
- eventuale collaudo, se richiesto da norme nazionali;                          
- giudizio sintetico di un tecnico abilitato circa l'idoneita' di               
quanto realizzato ad assicurare i livelli di prestazioni richiesti.             
Le modalita' di verifica indicate nell'Allegato A/2 sono seguite,               
oltre che dal progettista e dal tecnico abilitato incaricato di                 
ottenere il certificato di conformita' edilizia, anche negli                    
eventuali controlli pubblici eseguiti per il rilascio del certificato           
di conformita' edilizia ovvero nei controlli pubblici campionari                
eseguiti nei dodici mesi successivi: l'esplicitazione delle metodiche           
di verifica e' garanzia per "controllori" e "controllati".                      
Anche l'Allegato A/2 ha valore cogente perche' il requisito e'                  
espresso in modo completo solo se prevede le modalita' di verifica              
dei livelli raggiunti dal progetto e dall'opera realizzata, tuttavia            
e' opportunamente separato dal restante contenuto dei requisiti in              
quanto passibile di aggiornamento in relazione all'evoluzione delle             
conoscenze scientifiche ed inoltre passibile di arricchimento: i                
Comuni che volessero proporre ulteriori metodi di verifica, incluse             
nuove soluzioni conformi, possono farlo, previa preventiva                      
validazione da parte della Regione (si veda anche la circolare                  
regionale 4285/95).                                                             
Potrebbe essere considerato completo e conforme al Regolamento                  
edilizio tipo il Regolamento comunale che si limitasse a richiamare             
sinteticamente l'Allegato A/2 assunto con la presente delibera.                 
L'Allegato A/2 comprende anche molte annotazioni normative e                    
procedurali e l'elenco, per ciascun requisito, dei principali                   
riferimenti normativi, con la data di aggiornamento: questi elementi            
possono anche non essere recepiti dai Comuni nel proprio Regolamento            
edilizio comunale e rappresentano tuttavia un utile supporto                    
redazionale perche' dimostrano il grado di vincolo delle normative              
proposte.                                                                       
Modifiche alla parte quinta del Regolamento edilizio tipo (modo di              
applicazione dei requisiti cogenti e sanzioni)                                  
La modifica dell'Allegato A a seguito della subentrata legislazione             
ha richiesto anche la modifica di tutti i sette articoli, da 76 ad              
82, della parte quinta del Regolamento edilizio tipo (dove sono                 
illustrate le modalita' applicative dei requisiti).                             
Illustrazione dei principali elementi innovati per ciascun requisito            
Nella seconda parte della relazione sono illustrate in sintesi le               
principali innovazioni introdotte nei singoli requisiti cogenti per             
le opere edilizie rispetto a quelli previsti nel vigente Regolamento            
edilizio tipo regionale.                                                        
R.C.1.1 - "Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e                  
dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali ed alle                 
vibrazioni"                                                                     
(omissis)                                                                       
Le principali novita' riguardano il richiamo alla possibilita' di               
utilizzare nei calcoli per le strutture in cemento armato o                     
metalliche le norme europee sperimentali (eurocodici), come ammette             
il DM 9/1/1996. Per gli interventi di recupero, in deroga al criterio           
generale dell'art. 81 del Regolamento edilizio tipo regionale (che              
richiede nel recupero l'applicazione dei medesimi livelli delle nuove           
costruzioni, ma in modo proporzionale all'estensione dell'intervento            
nell'immobile) vengono precisamente richiamati i livelli richiesti              
dalla normativa nazionale in vigore (consolidamento per gli edifici             
in muratura, adeguamento e miglioramento per gli edifici in zona                
sismica, da applicarsi alla casistica di interventi di recupero                 
indicata dalla medesima normativa), con le cautele per la                       
salvaguardia del patrimonio edilizio storico suggerite dalla                    
normativa regionale (L.R. 35/84, modificata con L.R. 40/95 e relativi           
regolamenti attuativi), all'avanguardia nel panorama nazionale per              
questa sensibilita'.                                                            
Per le zone sismiche si richiama anche l'obbligo di legge di evitare            
danni agli elementi non strutturali ed agli impianti, danni agli                
edifici contigui a quello d'intervento, negativi effetti sulla                  
sicurezza delle strade.                                                         
Le note richiamano anche le innovazioni procedurali introdotte con la           
riforma Bassanini e con la L.R. 3/99, con conseguente aumento della             
responsabilita' diretta del Comune (deposito in Comune delle pratiche           
relative al c.a. ed alle zone sismiche). Le note indicano anche la              
possibilita', per il Comune, di imporre il deposito dei progetti per            
gli edifici in muratura, quando tale progetto e' previsto dal DM                
20/1/1987; attualmente il progetto obbligatorio non e' soggetto a               
deposito, ma la circolare del Ministero Lavori pubblici 30787/89                
affida ai Comuni la decisione di richiedere o meno il deposito.                 
R.C.2.1 - "Resistenza al fuoco: reazione al fuoco ed assenza di                 
emissioni nocive in caso di incendio; limitazione dei rischi di                 
generazione e propagazione di incendio; evacuazione in caso di                  
emergenza e accessibilita' ai mezzi di soccorso"                                
Anche i quattro requisiti connessi alla prevenzione incendi sono                
unificati, in quanto la progettazione e le prescrizioni procedurali             
richieste dalla vigente normativa rispondono contemporaneamente a               
tutte le esigenze da soddisfare.                                                
(omissis)                                                                       
R.C.3.1 - "Controllo delle emissioni dannose"                                   
Viene richiamata in modo organico la recente normativa per la                   
riduzione dell'inquinamento da amianto, anche nel caso di interventi            
di recupero di immobili ove sia stato usato questo materiale, oggi              
vietato nelle costruzioni. Analogamente si richiama la normativa                
vigente per il controllo dell'esposizione della popolazione ai campi            
elettromagnetici.                                                               
Sono inoltre indicati i metodi di verifica sia in sede progettuale              
sia ad opere ultimate, in modo da garantire un organico inserimento             
nel processo edilizio degli accorgimenti previsti delle normative               
nazionali e dalle disposizioni regionali per ridurre le emissioni di            
sostanze nocive nell'edilizia, con particolare attenzione agli                  
interventi di recupero.                                                         
(omissis)                                                                       
R.C.3.2 - "Smaltimento degli aeriformi"                                         
Il nuovo requisito accorpa due precedenti requisiti: quello relativo            
alla qualita' dell'aria all'interno degli ambienti abitativi                    
(smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di                     
esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi) e quello di             
temperatura di uscita dei fumi, connesso all'esigenza di disperdere a           
maggior altezza possibile i prodotti della combustione per evitare              
inquinamento esterno. L'accorpamento e' un po' forzato, in quanto si            
tratta di requisiti che rispondono ad esigenze diverse, (salute e               
benessere olfattivo l'uno e inquinamento ambientale l'altro), ma che            
vengono soddisfatti attraverso un'idonea progettazione dei medesimi             
oggetti (canne di esalazione).                                                  
La principale novita' e' che non viene richiesta in opera la misura             
della concentrazione di CO e CO2, in quanto tale misura si potrebbe             
effettuare solo ad utenza insediata, quindi solo successivamente al             
rilascio del certificato di conformita' edilizia, con un controsenso            
dal punto di vista procedurale. Si richiama pertanto l'attenzione al            
soddisfacimento del requisito della ventilazione R.C.3.10, capace di            
garantire anche accettabili livelli di concentrazione di CO e CO2, e            
al soddisfacimento del requisito 4.2 "Sicurezza degli impianti", in             
quanto l'impianto di riscaldamento e quello per l'approvvigionamento            
e l'utilizzo del gas da cucina sono soggetti alla Legge 46/90 per cui           
le canne fumarie, parte essenziale dell'impianto, vanno progettate              
secondo le buone regole della tecnica (norme UNI) sotto la                      
responsabilita' del professionista abilitato.                                   
Resta fermo che per le canne ramificate e' necessario uno specifico             
progetto esecutivo (come vuole l'art. 4 del DPR 447/91), coerente con           
quello architettonico (ovvero che il progetto architettonico deve               
consentire l'installazione di canne adeguatamente dimensionate, in              
accordo con il progetto dell'impiantista).                                      
Per quanto riguarda la localizzazione dei terminali delle canne di              
esalazione viene esteso a tutti i tipi di emissioni il vincolo al               
rispetto delle zone di reflusso ed al rispetto delle distanze fissate           
dalle norme UNI per le aperture poste nelle vicinanze (nel vigente              
Regolamento edilizio e nella vigente legislazione il rispetto e'                
richiesto solo per le canne di esalazione degli impianti termici con            
potenza maggiore di 35 kW). Viene confermata la possibilita' di                 
realizzare negli interventi di recupero lo scarico a parete per gli             
impianti di potenza inferiore ai 35 kW, come previsto dalla normativa           
nazionale, ma con condizioni limitative aggiuntive rispetto alla                
normativa nazionale.                                                            
R.C.3.3 - "Approvvigionamento idrico"                                           
Le innovazioni sono solo di esposizione, per una maggior                        
funzionalita' alla successiva definizione dei contenuti della scheda            
tecnica di cui all'art. 9 della L.R. 33/90 e successive                         
modificazioni.                                                                  
Viene sottolineata l'attenzione al risparmio idrico: nell'attesa                
delle disposizioni regionali da emanare in attuazione della Legge               
36/94 si richiama in nota quanto prevede in merito il DLgs 152/99.              
R.C.3.4 - "Smaltimento acque reflue"                                            
La nuova versione del requisito tiene conto del fatto che la Legge              
319/76 e' stata recentemente parzialmente abrogata con DLgs 152/99.             
Quest'ultimo decreto modifica le attuali procedure di autorizzazione            
allo scarico.                                                                   
Ne consegue la necessita', per gli scarichi che non recapitano nella            
fognatura pubblica, di una progettazione accurata dell'impianto di              
smaltimento, che deve tenere conto del contesto dell'insediamento.              
Nel caso di recapito in pubblica fognatura e' invece sufficiente                
dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite dall'ente gestore             
della fognatura stessa.                                                         
R.C.3.5 - "Tenuta all'acqua"                                                    
La principale innovazione da segnalare e' lo spostamento a metodo di            
verifica, semplicemente consigliato in nota, del criterio di scelta             
progettuale degli infissi prescritto nel vigente Regolamento edilizio           
tipo. Lo spostamento e' giustificato dal fatto che il metodo di                 
scelta degli infissi fa riferimento alla tabella della norma UNI                
7979-79, che stabilisce il tipo di infisso idoneo in funzione della             
zona climatica, dell'altezza dell'edificio, del tipo di esposizione             
dell'edificio e delle zone del vento. Le zone di vento si ricavano              
dal grafico della norma UNI 10012-67 (anch'esso riportato in nota) e            
dal DM 12/2/1982, illustrato con circolare del Ministero Lavori                 
pubblici 22681/82, ma ormai superato dal DM 16/1/1996 "Norme tecniche           
relative ai criteri per la verifica di sicurezza delle costruzioni e            
dei carichi e sovraccarichi" che individua nuove zone del vento: in             
assenza di ulteriori criteri di scelta e dell'aggiornamento della               
norma UNI in questione si e' percio' ritenuto di utilizzare la                  
tabella come criterio di scelta consigliato e non vincolante.                   
R.C.3.6 - "Illuminamento naturale"                                              
Nella presente versione dei requisiti cogenti, il livello di                    
illuminamento naturale viene espresso solo dal fattore di luce diurna           
medio, cioe' dal rapporto tra illuminamento medio dello spazio chiuso           
ed illuminamento ricevuto dall'intera volta celeste su una superficie           
orizzontale esterna (nelle medesime condizioni di tempo e luogo) ed             
e' pari al 2% per tutte le funzioni, nel caso di nuove costruzioni,             
ristrutturazioni urbanistiche e ristrutturazioni edilizie globali               
(indipendentemente quindi dal rapporto tra superficie finestrata e              
superficie di pavimento).                                                       
Per gli interventi di recupero abitativo, anche con cambio d'uso                
(quindi in deroga al criterio generale dell'art. 81 del Regolamento             
edilizio tipo) e' consentito mantenere gli attuali livelli di                   
illuminamento, se in presenza di vincoli urbanistici e culturali                
(come gia' previsto dal vigente Regolamento edilizio). Se c'e' cambio           
d'uso in assenza di vincoli i livelli devono essere quelli per le               
nuove costruzioni.                                                              
Per le destinazioni produttive e' sufficiente garantire il livello di           
illuminamento del 2% nei punti fissi di lavoro, dai quali e'                    
richiesta anche la visione di elementi di paesaggio, mentre nei                 
restanti spazi principali lavorativi e' accettato un livello                    
inferiore (0,7%). Nel recupero ad uso produttivo il livello di                  
illuminamento preesistente e' ammesso solo se non c'e' cambio d'uso.            
Il rapporto illuminante di un ottavo (richiesto in realta' dal DM               
5/7/1975 come rapporto ventilante, cioe' come superficie apribile               
delle finestre) viene ad assumere unicamente il valore di metodo di             
verifica (soluzione tecnica conforme con casistica di applicazione              
limitata), in quanto garantisce il 2% di FLDm solo in ambienti                  
regolari e quando gli elementi ostruenti la finestra, quali balconi,            
porticati, ecc. non superano certi limiti: la soluzione conforme                
indica come valutare la penalizzazione dovuta agli elementi                     
ostruenti.Quando non sussistono le condizioni per applicare come                
metodo di verifica la soluzione conforme si ricorre ai tre metodi di            
calcolo proposti, da svolgere nei locali meno illuminati: i metodi              
descritti nell'Allegato A/2 sono liberatori rispetto all'obbligo di             
prova in opera.                                                                 
Il metodo A (gia' presente nel Regolamento edilizio) e' quello piu'             
semplice, ma e' applicabile solo in spazi abbastanza regolari e poco            
profondi, con finestre verticali: rispetto al vigente Regolamento               
edilizio tipo si allarga la possibilita' di usare questo metodo anche           
in caso di alcune ostruzioni, illustrate anche con esempi grafici.              
Il metodo B, proposto nell'attuale provvedimento, sostitutivo del               
precedente metodo B abbastanza complesso, e' un metodo di calcolo               
informatizzato, prodotto dall'Universita' di Berkeley (USA) e                   
successivamente aggiornato da un gruppo di Universita' europee; il              
programma e' reperibile gratuitamente presso un sito internet                   
indicato nel Regolamento edilizio ed e' applicabile a tutte le                  
situazioni (spazi di qualsiasi forma, finestre verticali e non,                 
ostruzioni di vario tipo).                                                      
Il metodo di calcolo C, anch'esso valido in tutte le casistiche, e'             
quello gia' presente nel Regolamento edilizio vigente, reso di                  
lettura ed uso piu' agevoli grazie ad esempi grafici ed all'aggiunta            
di tabelle per il calcolo in modo semplificato di IRC (componente               
riflessa dall'interno).                                                         
Anche i metodi di prova in opera, applicabili solo nel caso in cui si           
prescelgano metodi di verifica progettuale diversi da quelli indicati           
dal Regolamento edilizio tipo, sono illustrati in modo piu' completo,           
con grafici relativi ai punti di misura; questi ultimi sono aumentati           
rispetto alla vigente versione, ma sono piu' significativi ai fini              
del calcolo del valore del fattore di luce diurna medio (non sono               
collocati solo in prossimita' delle pareti, come avviene nella                  
versione vigente).                                                              
R.C.3.7 - "Oscurabilita'"                                                       
Si segnala l'introduzione del giudizio sintetico come metodo di                 
verifica e la semplificazione delle modalita' esecutive della prova             
in opera.                                                                       
R.C.3.8 - "Temperatura dell'aria interna"                                       
Sono confermati i livelli minimi e massimi ammessi nella versione               
vigente; il limite massimo ovviamente coincide con quello della                 
normativa per il risparmio energetico.                                          
Si segnala come novita' la possibilita' di rilasciare il certificato            
di conformita' edilizia anche in assenza di prova in opera se                   
l'ultimazione dei lavori avviene in una stagione in cui non si                  
possono verificare le condizioni climatiche necessarie, ferma                   
restando la facolta' del Comune di richiedere prove in opera nei                
dodici mesi successivi (in caso di verifica a campione).                        
R.C.3.9 - "Temperatura superficiale"                                            
Il requisito e' accorpato a quello relativo alla limitazione dei                
rischi di ustione.                                                              
Sono introdotte anche alcune innovazioni rispetto alla versione                 
precedente:                                                                     
- la temperatura delle pareti deve essere superiore a quella di                 
rugiada e comunque non inferiore a 14oC (mentre nella versione                  
vigente occorre garantire una variazione tra temperatura interna                
dello spazio e temperatura delle superfici interne delimitanti lo               
spazio contenuta entro 3 gradi, livello di difficile verifica                   
progettuale);                                                                   
- la temperatura dei pavimenti a pannelli radianti e' unificata a               
27oC +2oC di tolleranza (+5oC di tolleranza per i bagni). (Nella                
versione vigente sono indicati 25oC per gli spazi di soggiorno e                
cucina e 28oC per i bagni, livelli difficili da verificare in sede              
progettuale);                                                                   
- la temperatura delle superfici finestrate non deve necessariamente            
variare di 3oC in piu' o in meno di quella interna, come nella                  
vigente versione, ma deve comunque assicurare, in normali condizioni,           
l'assenza di condensa momentanea, senza alcuna deroga per gli infissi           
con dispositivi di raccolta (poco diffusi);                                     
- la prova in opera deve verificare anche i punti critici (ponti                
termici, situazioni piu' sfavorevoli).                                          
R.C.3.10 - "Ventilazione"                                                       
Il requisito e' accorpato con quello riguardante l'umidita' relativa,           
perche' anche il controllo del livello di umidita' relativa avviene             
mediante adeguati ricambi d'aria.                                               
Si accenna alla possibilita' di utilizzare anche sistemi di                     
ventilazione continua naturale come metodo alternativo alla                     
ventilazione meccanica.                                                         
I livelli di prestazione sono articolati in modo piu' completo                  
rispetto alla precedente versione, con riferimento puntuale al                  
modello di scomposizione dell'organismo edilizio presentato nella               
parte quinta del Regolamento edilizio.                                          
R.C.3.11 - "Protezione dalle intrusioni di animali"                             
In aggiunta a quanto richiesto nella precedente versione si richiede            
di valutare l'attitudine di elementi di finitura esterna e dei                  
particolari costruttivi a favorire l'annidarsi di alcuni tipi di                
volatili, con conseguenti possibili problemi igienici (ingresso di              
parassiti nell'organismo edilizio).                                             
Per le verifiche in opera si ricorre al giudizio sintetico del                  
tecnico abilitato.                                                              
R.C.4.1 - "Sicurezza contro le cadute e resistenza agli urti e allo             
sfondamento"                                                                    
Il requisito accorpa tre precedenti requisiti: sicurezza contro le              
cadute, sicurezza di circolazione (attrito dinamico), resistenza                
meccanica agli urti e allo sfondamento, in quanto tutti questi                  
requisiti dipendono dalle caratteristiche morfologiche, meccaniche e            
materiche degli elementi strutturali e delle finiture impiegati per             
componenti tecnici particolari: si precisano i campi di applicazione            
rispetto alla versione vigente: scale interne o esterne all'organismo           
edilizio o all'unita' immobiliare, in luoghi di lavoro oppure in                
luoghi aperti al pubblico; pavimentazioni di spazi di uso comune, di            
circolazione o aperti al pubblico; parapetti localizzati in qualsiasi           
spazio; forature esterne.                                                       
Per tutti i parapetti, per le forature esterne e per le pareti di               
tutti gli spazi si richiamano, a modifica della precedente versione             
del Regolamento edilizio, i sovraccarichi variabili verticali e                 
orizzontali ripartiti e le corrispondenti azioni locali concentrate             
da considerare in base al DM 16/1/1996.                                         
Per quanto riguarda la protezione dalle cadute, si fa riferimento               
solo a quelle involontarie, in quanto risulterebbe impossibile                  
prevenire quelle volontarie.                                                    
R.C.4.2 - "Sicurezza degli impianti"                                            
Il nuovo requisito accorpa i vigenti requisiti di sicurezza elettrica           
e di sicurezza degli impianti, giacche' il riferimento normativo da             
seguire e' unico: la Legge 46/90 con il relativo regolamento di                 
attuazione DPR 447/91.                                                          
Vengono richiamate in nota le casistiche di applicazione, in                    
riferimento agli interventi di nuova costruzione e di recupero                  
dell'esistente, con riferimenti anche alle implicazioni procedurali,            
per facilitare il rispetto delle norme da parte dei progettisti e per           
facilitare ai tecnici comunali il riscontro della completezza della             
documentazione.                                                                 
Famiglia 5 - "Protezione dal rumore"                                            
Nel vigente Regolamento edilizio tipo la normativa di riferimento e'            
il DPCM dell'1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli            
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", che assume come                    
parametro di riferimento il livello di rumore all'interno degli spazi           
abitativi, dipendente dal livello di rumore esterno e quindi dalla              
zona acustica in cui si colloca l'edificio, ma indipendente dalle               
caratteristiche di isolamento acustico dell'edificio medesimo.                  
I riferimenti normativi sono oggi profondamente mutati, in quanto la            
Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 (con i connessi                  
decreti attuativi, ed in particolare il DPCM del 5/12/1997                      
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici") ha               
introdotto nuovi criteri che fanno riferimento all'isolamento delle             
chiusure esterne e delle partizioni interne, all'isolamento del                 
rumore di calpestio ed al contenimento del rumore prodotto dagli                
impianti tecnologici.                                                           
Conseguentemente alla profonda innovazione del quadro normativo                 
nazionale, nella famiglia 5 sono stati inseriti due requisiti: 5.1 -            
Isolamento acustico ai rumori aerei, che sostituisce il precedente              
requisito cogente sul controllo della pressione sonora-benessere                
uditivo ed anche il requisito raccomandato sull'isolamento acustico             
ai rumori aerei, ora divenuto cogente in forza della norma nazionale;           
5.2 - Isolamento acustico ai rumori impattivi, precedentemente solo             
raccomandato.                                                                   
Viene specificato il campo di applicazione dei due requisiti, non               
chiarito completamente dal DPCM 5/12/1997, precisando che i requisiti           
sono richiesti per le nuove costruzioni, per gli interventi di                  
ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia globale,            
cosi' come era per il requisito cogente acustico nel vigente                    
Regolamento edilizio tipo. Si chiarisce, dopo verifiche con                     
l'Assessorato regionale all'Ambiente, che i valori di isolamento                
acustico indicati per le partizioni dal DPCM 5/12/1997 vanno riferiti           
alle partizioni tra distinte unita' immobiliari e che, nel caso di              
contatto tra destinazioni d'uso diverse, va considerato il livello di           
isolamento attribuito dal decreto alla destinazione piu' disturbante            
ovvero alla destinazione sovrapposta, nel caso di solai.                        
Per consentire l'applicazione del requisito nell'ambito delle                   
procedure edilizie asseverate di cui alla L.R. 33/90 e successive               
modificazioni vengono proposti i metodi di verifica, che non sono               
invece specificati dalla normativa nazionale. I metodi sono:                    
- due soluzioni conformi valide per partizioni e chiusure esterne               
degli ambienti abitativi normati dal DPCM del 5/12/1997;                        
- una soluzione conforme per i solai, compresi quelli di tipo                   
"galleggiante";                                                                 
- un metodo di calcolo progettuale per le partizioni omogenee;                  
- un metodo di calcolo per i solai omogenei e per i solai                       
galleggianti;                                                                   
- un metodo di calcolo per partizioni e chiusure composte, cioe' con            
porte, finestre, griglie di aerazione, ecc.;                                    
- una soluzione tecnica certificata (realizzazione conforme ad una              
soluzione tecnica testata in laboratorio secondo metodologie                    
convalidate), tenuto conto di un coefficiente riduttivo in opera                
(imputabile alle trasmissioni laterali).                                        
Vengono inoltre indicati i metodi di prova in opera, non indicati               
dalla legislazione nazionale, da usare solo nel caso in cui si                  
impieghino metodi di verifica progettuale diversi da quelli                     
specificati nell'Allegato A/2.                                                  
R.C.6 - "Risparmio energetico"                                                  
Il requisito accorpa tre precedenti requisiti: controllo dei consumi            
energetici e delle dispersioni di calore per trasmissione e per                 
rinnovo dell'aria; controllo della temperatura dell'aria interna;               
controllo della temperatura dell'acqua per uso igienico-sanitario.              
L'accorpamento e' giustificato dal fatto che il soddisfacimento di              
tutti i tre requisiti e' assicurato attraverso l'espletamento della             
progettazione ed il rispetto delle disposizioni procedurali stabilite           
in base alla Legge 10/91 e dai decreti attuativi ad essa collegati, i           
cui elementi essenziali sono richiamati nelle note.                             
da rilevare che per gli interventi sul patrimonio esistente viene               
indicato, in modo coerente alla normativa nazionale, ma piu'                    
esplicito, che l'applicazione della Legge 10/91 e' graduata in                  
relazione al tipo d'intervento e che comunque il progetto deve                  
portare ad un miglioramento della situazione precedente, qualora                
l'intervento riguardi componenti tecniche rilevanti ai fini del                 
risparmio energetico.                                                           
La ristrutturazione dell'impianto deve rispettare integralmente la              
normativa vigente.                                                              
7.1 - "Assenza di barriere architettoniche"                                     
La novita' riguarda la sottolineatura dell'aspetto prestazionale                
insito nella vigente normativa nazionale, integrata con il decreto              
relativo agli spazi pubblici (DPR 503/96): si fa carico al                      
progettista di assicurare realmente i livelli di prestazione previsti           
per la specifica destinazione d'uso e tipologia d'intervento e non              
solo quindi di rispettare puntualmente le singole prescrizioni                  
descrittive della normativa vigente.                                            
(omissis)                                                                       
7.2 - "Disponibilita' di spazi minimi"                                          
Viene migliorata l'esposizione, rispetto all'articolo vigente,                  
rimandando le definizioni di altezze utili e virtuali, di superfici e           
volumi all'apposita parte del Regolamento edilizio che tratta le                
definizioni.                                                                    
Nel requisito 7.2.1 - Disponibilita' di spazi minimi per la funzione            
abitativa vengono eliminate incongrue prescrizioni descrittive                  
relative alla ventilazione ed all'assenza di barriere                           
architettoniche, rimandando esplicitamente al soddisfacimento dei               
corrispondenti requisiti.                                                       
Si specifica, interpretando anche il recente DM 9/6/1999, che per gli           
interventi di recupero che coincidono con quelli descritti al terzo             
comma dell'art. 81 del Regolamento edilizio tipo (cosi' come                    
modificato con il presente provvedimento) e che quindi                          
necessariamente mantengono l'uso esistente, quando non si intervenga            
sui solai e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti per               
vincoli oggettivi, e' possibile conservare tali altezze utili,                  
purche' superiori a m. 2.20 (limite per l'abitabilita'). Resta valido           
che per gli interventi che portino all'uso abitativo di spazi                   
precedentemente a diversa destinazione, che quindi ricadono                     
nell'elenco degli interventi di cui al primo comma dell'art. 81 del             
Regolamento edilizio tipo, si applicano i livelli prescritti per le             
nuove costruzioni, salvo il caso del recupero di sottotetti normato             
ai sensi della L.R. 11/98.                                                      
Nel requisito 7.2.2, vengono specificati, recependo anche le                    
innovazioni introdotte dal DPR 242/96, i requisiti minimi per i                 
locali con funzione diversa da quella abitativa: in particolare si              
evidenzia che per gli uffici e per le aziende commerciali e' ammessa            
l'altezza di m. 2.70.                                                           
7.3 - "Dotazione minima di impianti"                                            
Rispetto alla precedente versione, per le funzioni diverse da quelle            
abitative i livelli sono adeguati a quanto richiesto dalla normativa            
sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal              
subentrato DLgs 242/96.                                                         
Si sottolinea, ferma restando l'attuale impostazione prestazionale,             
che la localizzazione delle dotazioni impiantistiche deve essere tale           
da poter garantire il corretto uso dei medesimi impianti, nel                   
rispetto delle condizioni di sicurezza, richiamando quindi i                    
progettisti al corretto dimensionamento dei locali.                             
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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