DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1999, n. 2445
Compensazioni agromonetarie per rivalutazione sensibile della Lira italiana del marzo 1997. Programma operativo Misura 2 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, in applicazione dell'art. 12, commi 2 e 4 del Regolamento (CE) 950/97". Approvazione graduatoria e definizione interventi eligibili
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria relativa
alle domande pervenute entro il 30 settembre 1999 e compiuta dai
competenti Servizi provinciali sintetizzata in appositi verbali copia
dei quali e' agli atti del Servizio Aiuti alle imprese;
2) di approvare la graduatoria unica regionale degli interventi
ammissibili per l'individuazione dei beneficiari ammessi agli aiuti,
riportata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di disporre la concessione degli aiuti ai 140 beneficiari elencati
nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per gli importi a fianco di ciascuno indicati, dando atto che la
somma di tali aiuti e' pari alla disponibilita' dei fondi assentiti
alla Regione Emilia-Romagna di Lire 4.922.059.000 corrispondenti a
Euro 2.542.031,33;
4) di stabilire che i soggetti ammessi all'aiuto dovranno realizzare
i lavori nel rispetto delle tipologie di intervento,
dell'articolazione delle spese e delle prescrizioni stabilite nei
verbali istruttori redatti dai Servizi provinciali;
5) di fissare quale termine ultimo e improrogabile per la fine dei
lavori la data del 30 settembre 2000;
6) di stabilire, sulla base delle risultanze istruttorie, che non
sono ammissibili le 182 domande elencate nell'Allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi a fianco di
ciascuna sinteticamente indicati;
7) di dare atto che al pagamento degli aiuti, nel limite degli
importi concessi con il presente atto ovvero minor somma definita in
sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori compiuto dai
Servizi provinciali Agricoltura, provvedera' direttamente l'AIMA in
favore dei beneficiari sulla base di elenchi di liquidazione
predisposti dal Dirigente competente con proprio atto formale nel
quale saranno definiti gli importi liquidati a ciascun beneficiario a
fronte dei contributi concessi con il presente atto;
8) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
A voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.
62, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate.
(segue allegato fotografato)