REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2000, n. 1914

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" - Programma operativo di misura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno              
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di            
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in                
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,                 
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, in           
particolare l'art. 5;                                                           
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio            
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;                             
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- il dispositivo della richiamata deliberazione  del Consiglio                  
regionale 1338/00, in particolare la lett. c), con la quale si                  
stabilisce che la Giunta regionale provvedera' all'adozione di tutti            
gli atti necessari a dare attuazione subordinatamente                           
all'approvazione del piano alle misure in esso contenute tenendo                
conto dell'assetto delle competenze in materia di agricoltura                   
stabilito dalla L.R. 30/5/1997, n. 15 e successive modifiche;                   
- la Misura 1.a - Investimenti nelle aziende agricole - compresa nel            
PRSR;                                                                           
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 921 in data 6             
giugno 2000, con la quale e' stato assunto a carico del bilancio                
regionale impegno di spesa per il cofinanziamento integrale della               
prima e parziale della seconda annualita' del PRSR in riferimento               
alle misure che prevedono detto cofinanziamento regionale;                      
dato atto che detto impegno di spesa e' stato assunto tenendo conto             
della contestualizzazione nell'esercizio finanziario regionale di due           
annualita' di bilancio del FEOGA - Sezione garanzia la cui decorrenza           
e' fissata dal 16 ottobre di ciascun anno solare al 15 ottobre                  
dell'anno solare successivo;                                                    
rilevato:                                                                       
- che la Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" individua,            
quale elemento centrale della programmazione, specifici Programmi               
operativi provinciali, redatti secondo l'art. 6, L.R. 15/97, quali              
strumenti annuali, dotati della necessaria flessibilita', essendo               
inoltre in grado di controllare nel tempo l'adesione degli interventi           
previsti alle esigenze reali del territorio e dei mercati locali;               
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli              
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione garanzia cui devono            
attenersi anche gli altri partner pubblici, e' necessario preordinare           
condizioni che consentano il completo utilizzo delle risorse previste           
in ciascuna annualita', in termini di erogazioni effettive ai                   
beneficiari finali, pena la perdita delle risorse non utilizzate;               
considerato che allo scopo di consentire l'efficace attuazione della            
Misura 1.a e' necessario approvare il Programma operativo allegato al           
presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;ritenuto              
pertanto necessario, tenuto conto dei vincoli circa la tempistica               
nella utilizzazione  delle risorse previste in ciascuna annualita'              
del PRSR, conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai               
sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953, n. 62;                                
sentita la Responsabile del Servizio Piani e Programmi, dott.ssa                
Donata Cavazza, in ordine alla coerenza del presente atto con i                 
contenuti del PRSR;                                                             
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657              
del 3/10/2000;                                                                  
visto, in proposito, il punto 4.1.1.10 della suddetta deliberazione             
2541/95;                                                                        
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita                
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del                
presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                   
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                      
su proposta dell'Assessore  all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare il Programma operativo allegato al presente atto                   
costituente parte integrante e sostanziale del medesimo atto;                   
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:                                      
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai           
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.           
62, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente                     
richiamate.                                                                     
(controllata dalla CCARER nella seduta del 20/11/2000, prot. n.                 
1345/62)                                                                        
ALLEGATO A                                                                      
Reg. (CE) 1257/99, artt. 4, 5, 6, 7. Piano regionale di sviluppo                
rurale - Piano operativo della Misura 1.a - Investimenti nelle                  
aziende agricole                                                                
Premessa                                                                        
Con il presente Programma operativo la Regione Emilia-Romagna da'               
attuazione agli interventi previsti nel Piano regionale di sviluppo             
rurale per la Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole".                 
Il presente Programma operativo definisce i criteri e le procedure di           
attuazione della misura per le annualita' di Piano dal 2001 al 2005.            
1. Obiettivi della Misura 1.a                                                   
Il sostegno agli investimenti deve contribuire a migliorare i redditi           
agricoli, le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle                
imprese agricole, incentivando l'ammodernamento e la ristrutturazione           
delle aziende  agricole, favorendo inoltre il ricambio generazionale            
in agricoltura ed incentivando l'adeguamento strutturale di aziende             
agricole condotte da giovani imprenditori.                                      
Il programma di investimenti deve perseguire uno o piu' dei seguenti            
obiettivi operativi:                                                            
1.1. incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di                    
produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le              
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
1.2. incentivare investimenti migliorativi  riguardanti l'ambiente,             
le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;                 
1.3. incentivare la riconversione colturale e varietale per                     
differenziare le produzioni e seguire le esigenze del mercato nelle             
aziende non aderenti ad O.P.;                                                   
1.4. incentivare gli investimenti volti ad aumentare il valore                  
aggiunto dei prodotti agricoli attraverso la lavorazione e la                   
trasformazione diretta dei prodotti aziendali;                                  
1.5. incentivare investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi           
volontari di certificazione della qualita'.I riferimenti normativi              
sono:                                                                           
1.6. Piano regionale di sviluppo rurale della  Regione                          
Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea del           
20 luglio 2000 C (2000) 2153;                                                   
1.7. Titolo II "Misure di sviluppo rurale", Capo I "Investimenti                
nelle aziende agricole", articoli 4, 5, 6, 7 del Reg. (CE) 1257/99.             
2. Beneficiari                                                                  
Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche                 
titolari di impresa agricola che:                                               
2.1. presentino domanda di intervento con un piano di investimenti di           
durata massima triennale coerente con gli obiettivi e la strategia              
dell'Asse 1 e con gli obiettivi operativi della Misura 1.a definiti             
dal Piano regionale di sviluppo rurale rispettando i prerequisiti di            
seguito specificati al momento della presentazione della domanda;               
2.2. abbiano presentato istanza di intervento sulla base della                  
deliberazione di Giunta regionale n. 395 dell'1 marzo 2000 e                    
integrino tale domanda con un piano di investimenti di durata massima           
triennale coerente con gli obiettivi sopra indicati entro le ore 12             
del 29 dicembre 2000 rispettando i prerequisiti di seguito                      
specificati al momento della presentazione  della domanda.                      
Sono considerati altresi' beneficiari degli aiuti le persone fisiche            
o giuridiche titolari di impresa agricola che:                                  
2.3. abbiano presentato una domanda di aiuto, ai sensi del Reg. CE              
950/97, artt. 5-9, riconosciuta ammissibile con atto formale della              
Comunita' Montana o della Provincia recepito con deliberazione della            
Giunta regionale n. 1374 del 26/7/1999, purche' alla data di                    
presentazione della domanda originaria fossero  in possesso dei                 
requisiti di ammissibilita' e avessero previsto investimenti conformi           
alle prescrizioni della presente misura. Le spese verranno                      
riconosciute solo se sostenute ai sensi della L.R. 15/97, art. 16,              
comma 2 e 3. In ogni caso tutta la documentazione necessaria alla               
conferma delle domande originarie deve essere presentata agli uffici            
competenti entro e non oltre le ore 12 del 29 dicembre 2000.                    
3. Prerequisiti                                                                 
3.1. Condizioni di ammissibilita' del conduttore                                
Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve                 
possedere i seguenti requisiti:                                                 
3.1.1. avere sufficiente capacita' professionale;                               
3.1.2. non avere ancora compiuto 60 anni di eta';                               
3.1.3. non essere beneficiario di pensione di anzianita';                       
3.1.4. possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE o            
status parificato.                                                              
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo                
titolare della stessa.                                                          
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,            
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute da almeno uno dei             
soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.                                
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,           
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute, in alternativa:              
a) dall'amministratore unico;                                                   
b) dall'amministratore delegato;                                                
c) dal presidente;                                                              
d) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con                     
approssimazione sempre al numero superiore.                                     
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,              
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di               
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di                         
avvicendamenti.                                                                 
Nelle cooperative si applicheranno le stesso prescrizioni dettate per           
le societa' di capitale.                                                        
Si specifica che sia nelle societa' di persone e nelle societa' di              
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e            
3.1.4. devono essere in capo alla singola persona fisica.                       
3.2. Condizioni di eligibilita' dell'azienda con giovani al primo               
insediamento                                                                    
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene           
riconosciuto quando il conduttore:                                              
3.2.1. risulta insediato in data non antecedente ai cinque anni                 
legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;                 
3.2.2. possiede, al momento della domanda, tutti i requisiti                    
soggettivi e oggettivi previsti per  la concessione degli aiuti al              
primo insediamento dalla Misura 1.b del Piano regionale di sviluppo             
rurale, qui riportati: 3.2.2.1. non avere compiuto quaranta anni al             
momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il             
sostegno; 3.2.2.2. presentare sufficiente capacita' professionale;              
3.2.2.3. assumere la responsabilita' civile e fiscale nella                     
conduzione dell'azienda per la prima volta.                                     
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo                
titolare della stessa.                                                          
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,            
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute da almeno il 33 %,            
con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci.                       
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,           
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute, in alternativa:              
a) dall'amministratore unico ove previsto;                                      
b) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con                     
approssimazione sempre al numero superiore;                                     
c) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione ivi compreso             
l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda             
tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore: si                 
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare            
di possedere i requisiti di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2.                         
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.             
2392, 2394, 2395 Codice civile.                                                 
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,              
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di               
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di                         
avvicendamenti.                                                                 
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per           
le societa' di capitale.                                                        
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di            
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e            
3.1.4. devono essere in capo alla singola persona fisica.                       
3.3. Condizioni di eligibilita' dell'azienda associata                          
Si definisce azienda associata:                                                 
3.3.1. la cooperativa di conduzione terreni;                                    
3.3.2. l'unita' tecnico-economica costituita da associazione                    
temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in                     
concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine                
congiuntamente un progetto di utilita' comune. Per poter accedere               
alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono                 
partecipare dovranno ottemperare in particolare a quanto previsto               
dagli artt. 20, 22, 23 della Legge 584/77 da ultima trasfusi negli              
artt. 93, 94, 95 del DPR 554/99 e dovranno possedere tutti i                    
requisiti richiesti per la presentazione di una domanda sulla                   
presente misura.                                                                
3.4. Condizioni di ammissibilita' dell'impresa agricola                         
Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve            
possedere le seguenti caratteristiche:                                          
3.4.1. essere iscritta ai registri della CCIAA nella Sezione imprese            
agricole;                                                                       
3.4.2. possedere una sufficiente redditivita';                                  
3.4.3. non disporre di reddito extra-agricolo per ULU superiore al              
reddito di riferimento; viene chiarito in modo inequivocabile che ci            
si riferisce al reddito dell'impresa agricola indipendentemente dalla           
forma giuridica della stessa  (impresa individuale, societa' di                 
persone, societa'  di capitali o societa' cooperativa) e non al                 
reddito individuale dell'imprenditore e/o dei soci;                             
3.4.4. rispettare l'impegno alla conduzione diretta per almeno 5 anni           
dalla data dell'atto della Provincia o Comunita' Montana in cui viene           
assunta la decisione individuale di liquidazione a saldo dell'aiuto             
richiesto, pena la revoca del finanziamento;                                    
3.4.5. rispettare l'impegno di rendere disponibili i dati della                 
contabilita' aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la             
revoca del finanziamento;                                                       
3.4.6. la durata minima delle societa' deve essere almeno pari alla             
durata dell'impegno di cui al punto 3.4.4.: in caso di scioglimento             
anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno                  
revocate.                                                                       
3.5. Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola                         
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte               
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della                 
domanda tutte le seguenti caratteristiche:                                      
3.5.1. richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel             
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori             
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro                  
richiesto = Œ0,5 x (1+N)© ULU A tale riguardo occorre precisare che             
per conduttori si intende: 3.5.1.1. il titolare nel caso di impresa             
individuale; 3.5.1.2. i soci nel caso di societa' di persone, salvo             
sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;           
3.5.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di societa' in                      
accomandita semplice; 3.5.1.4. il numero di dipendenti fissi                    
dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a part-time) nel caso           
di societa' di capitale; 3.5.1.5. i soci conferenti il proprio lavoro           
nonche' il numero di dipendenti fissi nel caso  di cooperative di               
conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente; 3.5.1.6. il           
numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a                 
part-time) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative;               
3.5.2. deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,             
salubrita' e benessere degli animali.                                           
3.6. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacita' professionale           
La sufficiente capacita' professionale dei soggetti che soddisfano i            
requisiti di cui al punto 3.1., viene riconosciuta in uno dei                   
seguenti casi:                                                                  
3.6.1. un'esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione              
diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualita' di               
membro di un Consiglio di amministrazione di societa' di cui al punto           
3.1.;                                                                           
3.6.2. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia              
presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. Legge 441/98, art.             
3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente               
riconosciuto in Italia: 3.6.2.1. titolo universitario quale laurea,             
scuola di specializzazione e dottorato di  ricerca conseguito in                
facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario; 3.6.2.2.                
diploma conseguito in istituto di scuola media superiore ad indirizzo           
agricolo;                                                                       
3.6.3. un'esperienza biennale della tipologia indicata al punto                 
3.6.1. oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per              
almeno due anni, supportata da una attivita' di formazione                      
professionale di completamento. Tale attivita' dovra' essere                    
dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore,             
che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle               
competenze richieste all'imprenditore. Gli attestati devono essere              
rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti            
nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna,              
svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza             
formativa, tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi             
di almeno 50 ore (o di una durata tale da completare i corsi                    
precedentemente seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che                  
vertano su argomenti prioritari, quali: 3.6.3.1. norme e regolamenti            
della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di            
mercato, riguardanti l'azienda  condotta (obbligatoria); 3.6.3.2.               
normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo                     
(obbligatoria); 3.6.3.3. contabilita' e gestione aziendale; 3.6.3.4.            
aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;           
3.6.3.5. informatica applicata alla gestione aziendale; 3.6.3.6.                
formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in                 
azienda, ma in fase di inserimento; 3.6.3.7. normativa fiscale;                 
3.6.4. un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore                   
agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da                      
un'attivita' di  formazione professionale. Tale attivita' dovra'                
essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno              
100 ore che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto            
alle  competenze richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati             
devono essere rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad                   
attivita' rientranti nei Piani formativi delle Province e della                 
Regione  Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di              
parziale o totale carenza formativa, tale professionalita' dovra'               
essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale             
da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore            
complessive) che vertano su argomenti prioritari per la                         
professionalita'  dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al           
punto precedente;                                                               
3.6.5. aver frequentato un corso di formazione professionale in                 
agricoltura, durante la passata programmazione, di durata complessiva           
di almeno 150 ore, e aver maturato l'esperienza indicata al punto               
3.6.1. per almeno due anni continuativi;                                        
3.6.6. l'attivita' formativa prevista ai punti 3.6.3. e 3.6.4. potra'           
essere sostituita, su  richiesta dell'interessato, da un attestato              
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'                
attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c,             
della L.R. 15/97, mantenendo imprescindibile il requisito della                 
necessaria esperienza professionale nei termini  sopradescritti;                
3.6.7. qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il           
mancato rispetto del limite dell'eta' anagrafica, il requisito della            
capacita' professionale potra' essere accertato esclusivamente, su              
richiesta dell'interessato, da una Commissione provinciale, la cui              
istituzione e' attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma            
2, lettera c, della L.R. 15/97.                                                 
3.7. Criteri per verificare la redditivita'  economica dell'impresa             
La sufficiente redditivita' economica dell'impresa si valuta in base            
al reddito complessivo dell'azienda agricola in rapporto al volume di           
lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come                   
reddito/ULU. Si riconosce il requisito della redditivita' economica             
alla azienda agricola che dimostri di conseguire un reddito/ULU                 
superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per reddito di                
riferimento si intende il reddito determinato  dall'Istituto                    
nazionale di statistica e comunicato ogni anno dal Ministero delle              
Risorse agricole alimentari e forestali. La soglia di riferimento si            
determina, per le istanze di cui trattasi, sulla base dei seguenti              
parametri:                                                                      
- per i giovani al primo insediamento in zone svantaggiate: deve                
essere maggiore del 50% del reddito di riferimento (ISTAT);                     
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore           
del 55% del reddito di riferimento (ISTAT);                                     
- per i giovani al primo insediamento: deve essere maggiore del 65%             
del reddito di riferimento (ISTAT);                                             
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore del 75% del reddito            
di riferimento (ISTAT).                                                         
3.8. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla                 
conduzione dell'azienda                                                         
Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene               
determinato sulla base della tabella di richiesta di manodopera                 
(Allegato 3), stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di           
coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le           
caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda                   
nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di             
giornate lavorative uomo. L'unita' di calcolo dell'attivita                     
lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda e' l'Unita'                  
Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore.                       
3.8.1. Ubicazione dei terreni                                                   
L'area regionale, tenuto conto della  differenziazione territoriale,            
e' stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori           
propri, sulla base del Piano territoriale paesistico regionale di cui           
alla delibera del Consiglio regionale 1338/93 e successive modifiche:           
a) zona di pianura;                                                             
b) zona di collina;                                                             
c) zona di montagna.                                                            
3.8.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a                        
particolarita' colturali                                                        
Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture puo' richiedere              
variazioni sui valori previsti dalla tabella (Allegato 3) nei                   
seguenti casi:                                                                  
a) agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le              
norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in              
fase di conversione che certificabili, si puo' applicare, al valore             
di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di              
manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione: a.1) dei                  
cereali autunno-vernini; a.2) dei prati e delle colture foraggere o             
comunque destinate alla produzione di foraggi;                                  
b) zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche                     
sottoposte alle norme previste dal Reg. CE 1804/99 e successive                 
modifiche, si puo' applicare un aumento della richiesta di manodopera           
fino ad un massimo del 10%;                                                     
c) frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al            
valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica           
una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60%.                       
3.8.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a                        
particolarita' aziendali                                                        
La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione                  
vegetale o animale e le peculiarita' gestionali possono determinare             
sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle               
caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione                   
poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli                      
appezzamenti.                                                                   
Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul                
montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda,              
oltre all'adeguamento di cui al punto 3.8.2., quali:                            
a) livello di meccanizzazione: e' un parametro che definisce una                
riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non             
ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va           
da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verra' scelto in            
maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente:             
percentuali sempre piu' basse (cioe' valori negativi crescenti) in              
presenza di un'elevata intensita' tecnologica e viceversa. Come e'              
evidente piu' elevata e' la dotazione meccanica di un'azienda o il              
ricorso al contoterzismo, tanto piu' si restringono i tempi di                  
lavoro;                                                                         
b) gestione dell'azienda: e' un parametro che viene dimensionato in             
base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attivita' di carattere             
non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel              
suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di                   
compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il                
confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore           
intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attivita', il            
montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verra'             
maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di                      
correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un                
massimo di +20%.                                                                
3.8.4. Procedimento applicativo della tabella di richiesta di                   
manodopera                                                                      
a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato           
per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti                           
caratteristiche: a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le             
varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte            
quelle riconducibili  alle lettere a) e c) del punto 3.8.2.; a.2)               
tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo                  
distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 3.8.2.;                 
b) il fabbisogno di giornate per ciascuna  tipologia produttiva si              
individua nella tabella di cui all'Allegato 3, sulla base delle                 
rispettive unita' di misura. Nel caso di particolari tipologie                  
produttive  non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate  in               
tabella, il beneficiario definisce il  fabbisogno unitario attraverso           
una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica           
istruttoria;                                                                    
c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per           
la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi,                
alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di                  
giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna             
specie coltivata e/o per il complesso  zootecnico differenziato in              
base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;                           
d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle               
colture riportate alle lettere a) e c) del punto 3.8.2. ed agli                 
allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;                          
e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si              
determina un unico valore complessivo che viene corretto                        
successivamente con gli indici di cui al punto 3.8.3;                           
f) il numero di giornate cosi' ottenuto deve essere diviso per 225 al           
fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione                   
dell'azienda in esame.                                                          
3.9. Criteri per determinare il reddito complessivo                             
Il reddito complessivo e' determinato sommando il reddito                       
dell'attivita' agricola (reddito imponibile determinato ai fini                 
fiscali) ai redditi complementari (assimilabili alla attivita'                  
agricola in quanto prodotti con fattori di produzione aziendali) e              
alle compensazioni al reddito (regimi di aiuto comunitari a carattere           
compensativo). Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate            
caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici            
sfavorevoli, il reddito complessivo e' calcolato sull'anno                      
maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal                  
beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di              
presentazione della domanda (anno di riferimento).                              
3.9.1. Reddito dell'attivita' agricola (RAA)                                    
Il reddito dell'attivita' agricola viene determinato sulla base dei             
movimenti registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini            
IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento,                     
mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite e gli indennizzi            
assicurativi per calamita' di origine meteorologica relativi all'anno           
di riferimento stesso, ed al "passivo" tutti gli acquisti dei beni e            
servizi necessari alla produzione ad esclusione di:                             
a) costi sostenuti per investimenti su immobili;                                
b) acquisti di beni strumentali;                                                
c) acquisti di quote latte;                                                     
d) acquisti di diritti di reimpianto.                                           
Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.                       
3.9.1.1. Impresa agricola in regime semplificato                                
Per l'impresa agricola in regime semplificato la definizione della              
voce "attivo" richiede la presentazione di una dichiarazione                    
sostitutiva di atto notorio attestante l'annotazione riepilogativa              
delle vendite, cosi' come previsto nella circolare del Ministero                
delle Finanze n. 328/e del 24/12/1997, paragrafo 6.7.3; per quanto              
riguarda la voce al "passivo" vengono mantenute le stesse modalita'             
ed esclusioni previste al punto 3.9.1.                                          
3.9.2. Reddito complementare                                                    
Il reddito complementare deriva dall'utilizzo dei fattori di                    
produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali                 
diversi:                                                                        
a) attivita' agrituristica di cui alla L.R. 26/94;                              
b) attivita' per conto terzi;                                                   
c) soccide;                                                                     
d) proventi derivanti dall'utilizzo di attivita'                                
faunistico-venatorie;                                                           
e) pluriattivita' delle aziende agricole ubicate in comuni montani              
previste dalla Legge 97/94, art. 17, commi 1 e 2.                               
Il reddito complementare si determina sulla base dei movimenti                  
registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1           
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo                     
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli              
acquisti. Se l'impresa agricola produce redditi derivanti da una o              
piu' delle tipologie di cui sopra, viene considerato reddito                    
complementare  il risultato della somma delle diverse attivita'.                
La quota eccedente non viene conteggiata quando il reddito                      
complementare totale assume valori da un minimo di 0, anche nel caso            
di prevalenza delle passivita', ad un massimo della concorrenza del             
valore del RAA.                                                                 
3.9.3. Compensazioni al reddito                                                 
Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi                   
derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di             
determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono               
tali i contributi erogati sulla base dei seguenti regolamenti:                  
a) Reg. CEE 1765/92 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 Ritiro               
ventennale dei seminativi dalla produzione;                                     
b) Reg. CEE 2078/92 Misure agroambientali;                                      
c) Reg. CEE 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle              
somme corrisposte per i mancati redditi;                                        
d) Reg. CE 950/97 Titolo IX Sottotitolo I "Indennita' compensative";            
e) Reg. CEE 2066/92 e 2069/92 "PAC zootecnica";                                 
f) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti                 
all'olio di oliva.                                                              
Per le annate inserite nella programmazione 2000-2006, i contributi             
da considerare sono previsti dai seguenti regolamenti:                          
g) Reg. CE 1251/99 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 Ritiro                
ventennale dei seminativi dalla produzione;                                     
h) Reg. CE 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;                               
i) Reg. CE 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme              
corrisposte per i mancati redditi;                                              
j) Reg. CE 1257/99 Capo V Indennita' compensative;                              
k) Reg. CE 1254/99 Misure per la zootecnia;                                     
l) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti                 
all'olio di oliva.                                                              
Le compensazioni al reddito non possono essere superiori in valore al           
RAA sia singolarmente sia nella somma complessiva: la quota eccedente           
il valore del RAA non viene conteggiata.                                        
I beni prodotti e/o i servizi resi, nonche' le compensazioni al                 
reddito devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale anno di              
riferimento.                                                                    
3.10. Criteri per determinare il reddito extra-agricolo                         
Il reddito extra-agricolo e' il risultato di tutte le attivita'                 
dell'impresa agricola non inquadrabili nel RAA o nel reddito                    
complementare.                                                                  
Il reddito extra-agricolo viene determinato sulla base dei movimenti            
registrati dalla contabilita' dell'impresa tenuta ai fini IVA dall'1            
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo                     
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli              
acquisti.                                                                       
4. Aree di intervento della Misura                                              
La Misura e' applicabile su tutto il territorio regionale.                      
Si riconoscera' lo status di insediamento in area svantaggiata                  
prevista dall'art. 3 della Dir. 75/268/CEE, quando si verificano                
entrambe le seguenti condizioni:                                                
4.1. il centro aziendale ricade all'interno  dell'area svantaggiata;            
4.2. almeno il 50 % della SAU aziendale sia inserita all'interno                
dell'area svantaggiata.                                                         
5. Entita' degli aiuti                                                          
L'investimento massimo ammissibile per la durata della programmazione           
2000-2006 e' il seguente:                                                       
a) 500.000 Euro per le aziende singole;                                         
b) 1.500.000 Euro per le aziende associate (comprese le cooperative)            
di cui al punto 3.3.                                                            
In generale ogni azienda ha un limite massimo di due piani                      
investimento per il periodo di programmazione finanziaria e di                  
100.000 Euro/ULU per ciascun piano di investimento: il numero delle             
ULU e' riferito alla richiesta di manodopera della struttura                    
aziendale al momento della presentazione della domanda.                         
Qualora gli investimenti dell'impresa beneficiaria siano destinati ad           
impianti di trasformazione, i limiti sopraindicati sono elevati del             
50% solo se il prodotto trasformato sia per almeno 2/3 di provenienza           
della stessa.                                                                   
L'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale,              
viene calcolata su una spesa massima ammissibile.                               
Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura                       
dell'investimento e la sua localizzazione  determinano l'ammontare              
dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente                
tabella:                                                                        
Zone  Beneficiario  Beneficiario     gia' insediato  I                          
insediamento                                                                 
  Dotazioni  Strutture  Dotazioni  Strutture                                    
Normali  30%  35%  40%  45%                                                     
Svantaggiate  35%  40%  45%  50%                                                
Ai beneficiari di cui al punto 2.3. si applichera' l'intensita' di              
aiuti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 191/95, in              
attuazione del Reg. CE n. 2328/91 e del Reg. CE n. 950/97.                      
6. Condizioni di ammissibilita' dei Piani di investimento (PI)                  
I PI dovranno:                                                                  
6.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli                      
investimenti di: 6.1.1. tre anni se il PI prevede delle opere                   
edilizie e di miglioramento fondiario per un importo di spesa                   
ammissibile pari ad almeno 200.000 Euro; 6.1.2. due anni negli altri            
casi;                                                                           
6.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese                   
previste con codifica da prezzario dell'Azienda agricola patrocinato            
dalla Regione Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di           
acquisto di beni e/o servizi;                                                   
6.3. prevedere una spesa minima parametrata alle  ULU dell'impresa              
beneficiaria: 6.3.1. per le aziende inserite in area svantaggiata               
pari al risultato della formula: Œ0,5 x (1+ N ULU)© X 10.000 Euro               
dove N ULU corrisponde alle ULU aziendali fino ad un valore massimo             
di 5: qualora  le  ULU risultassero superiori a 5 il valore assunto             
da N ULU sara' 5; 6.3.2. per le aziende inserite in area non                    
svantaggiata pari al risultato della formula: Œ0,5 x (1+ N ULU)© X              
20.000 Euro dove N ULU corrisponde alle ULU aziendali fino ad un                
valore massimo di 5: qualora le ULU risultassero superiori a 5 il               
valore assunto da N ULU sara' 5;                                                
6.4. confermare, per i beneficiari di cui al punto 2.2.,                        
l'investimento previsto alla presentazione  della domanda con importo           
non superiore, fermo restando la possibilita' di aggiungere altri               
investimenti oltre a quello dichiarato;                                         
6.5. confermare, per i beneficiari di cui al punto 2.3., tutti o                
parte degli investimenti inseriti nella domanda presentata ai sensi             
del Reg. CE 950/97, artt. 5-9, con gli stessi importi richiesti: non            
sono ammessi nello stesso PI investimenti di natura diversa o                   
incrementi di prezzi delle opere ancora da effettuare.                          
7. Limiti di ammissibilita' degli investimenti                                  
Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al              
settore di produzione, escludendo in ogni caso:                                 
7.1. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove                
abitazioni;                                                                     
7.2. l'acquisto di bestiame;                                                    
7.3. gli interventi di mera sostituzione;                                       
7.4. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in            
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini            
di adeguamento siano scaduti;                                                   
7.5. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura (Reg. CE              
2792/99 e Comunicazione MiRAF prot. 2577 del 5 agosto 2000);                    
7.6. gli interventi riferiti all'agriturismo;                                   
7.7. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli             
destinati ad uso abitativo;                                                     
7.8. le manutenzioni straordinarie di immobili ad  uso abitativo;               
7.9. gli acquisti di dotazioni usate;                                           
7.10. le spese sostenute prima della data di presentazione della                
domanda di aiuto ai sensi della L.R. 15/97, art. 16, commi 2 e 3;               
7.11. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici                  
inclusa la L.R. 43/97, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del              
Reg. CE 1257/99.                                                                
Si precisa che nella presente misura non sono ammissibili gli                   
investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o                
trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad            
accedere al sostegno di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, Reg. CE                  
1257/1999 (Misura 1.g del Piano regionale di sviluppo rurale).                  
8. Tipologia di interventi ammissibili per settore di produzione                
primaria                                                                        
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono:                               
a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;                          
b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi            
informatici;                                                                    
c) le spese tecniche generali, come onorari di professionisti o                 
consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.                   
I PI proposti dovranno inoltre essere riconducibili, anche                      
nell'ambito dei singoli settori di produzione, alle seguenti                    
tipologie di interventi:                                                        
8.1. Settore delle colture di pieno campo (cereali, oleoproteaginose            
e colture industriali)                                                          
Sono ammessi:                                                                   
8.1.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.1.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.1.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.1.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione              
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente                     
all'essicazione;                                                                
8.1.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Sono esclusi:                                                                   
8.1.6. irrigazione in colture estensive;                                        
8.1.7. drenaggio in terreni di pianura a meno che non sia                       
accompagnato da adeguati interventi di: 8.1.7.1. compensazione                  
idraulica per i quali si intendono opere di drenaggio che possono               
comprendere il livellamento del terreno con sistemi di recupero e               
riutilizzo dell'acqua drenata nell'ambito dell'azienda: sono                    
comunque escluse le spese sostenute per la realizzazione di invasi;             
8.1.7.2. compensazione ecologica per i quali si intendono opere di              
drenaggio che possono comprendere il livellamento del terreno ma che            
sono accompagnati dalla realizzazione di impianti arborei o siepi per           
una superficie minima su terreno agricolo pari a quella recuperata da           
questo tipo di intervento.                                                      
8.2. Settore delle colture sementiere                                           
Sono ammessi:                                                                   
8.2.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.2.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.2.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti per risparmi energetici;                              
8.2.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione              
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente                     
all'essicazione;                                                                
8.2.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
8.3. Settore delle orticole di pieno campo da consumo fresco                    
Sono ammessi:                                                                   
8.3.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.3.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.3.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti per risparmi energetici;                              
8.3.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione              
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;                                  
8.3.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Sono esclusi:                                                                   
8.3.6. frigoriferi aziendali, se superiori alle dotazioni necessarie            
alla pre-refrigerazione intese come quelle destinate al trattamento             
della produzione fresca in atmosfera non controllata;                           
8.3.7. dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.                         
8.4. Settore frutticolo                                                         
Sono ammessi:                                                                   
8.4.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.4.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.4.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove             
esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i           
costi di lavorazione;                                                           
8.4.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.4.5. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione              
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;                                  
8.4.6. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Sono esclusi:                                                                   
8.4.7. impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per                  
l'espianto della specie considerata (come da Reg. CE 2200/97);                  
8.4.8. impianti di varieta' o cultivar non comprese nelle liste                 
varietali raccomandate dalla Regione ad eccezione di impianti in                
aziende biologiche con cultivar locali;                                         
8.4.9. frigoriferi aziendali, se superiori alle dotazioni necessarie            
alla pre-refrigerazione intese come quelle destinate al trattamento             
della produzione fresca in atmosfera non controllata;                           
8.4.10. investimenti che hanno una dimensione collettiva nelle                  
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previsti del Reg. CE               
2200/96 solo per le aziende ad esse associate, in particolare gli               
impianti dei frutteti.                                                          
8.5. Settore delle colture protette orticole, floricole vivaistiche,            
funghi                                                                          
Vincoli di ammissione:                                                          
8.5.1. l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto           
previsto dalla L.R. 3/98 e dal passaporto verde.                                
Sono ammessi:                                                                   
8.5.2. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.5.3. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.5.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.5.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Sono esclusi:                                                                   
8.5.6. frigoriferi aziendali, se superiori alle dotazioni necessarie            
alla pre-refrigerazione intese come quelle destinate al trattamento             
della produzione fresca in atmosfera non controllata.                           
8.6. Settore vitivinicolo                                                       
Sono ammessi:                                                                   
8.6.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.6.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.6.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.6.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione              
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;                                  
8.6.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Si include in questo settore quello olivicolo.                                  
Sono esclusi:                                                                   
8.6.6. impianti di vigneti in quanto previsti dal Reg. CE 1493/1999             
OCM Vino;                                                                       
8.6.7. impianti di oliveti ex-novo non autorizzati conformemente a              
quanto stabilito dal Reg. CE 1638/1998 o i reimpianti che non                   
rispettino lo schema "una pianta/una pianta" previsto dalla normativa           
comunitaria vigente.                                                            
8.7. Settore foraggere                                                          
Sono ammessi:                                                                   
8.7.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.7.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.7.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.7.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione              
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente                     
all'essicazione  dei foraggi;                                                   
8.7.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Sono esclusi:                                                                   
8.7.6. interventi relativi alle foraggere annuali.                              
8.8. Settore dei bovini da latte                                                
Vincoli di ammissione:                                                          
8.8.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei                 
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla              
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di  smaltimento             
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa           
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno             
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci            
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare             
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale;                       
8.8.2. non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 40             
posti vacca in pianura e 20 posti vacca in collina e montagna: le               
zone vengono individuate sulla base del PTPR, analogamente al calcolo           
delle ULU aziendali, entro cui e' inserito il terreno da edificare.             
Sono ammessi:                                                                   
8.8.3. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.8.4. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.8.5. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.8.6. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene             
degli allevamenti e di benessere degli animali;                                 
8.8.7. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione              
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;                                  
8.8.8. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Sono esclusi:                                                                   
8.8.9. interventi che comportino un aumento della capacita'                     
produttiva non coperta da quota di produzione: il possesso di tale              
quota deve essere dimostrabile al momento della presentazione della             
domanda di contributo anche a mezzo di contratti di affitto di durata           
pari a cinque anni dalla data di fine lavori o acquisto sottoposti a            
termine iniziale.                                                               
8.9. Settore bovini da carne                                                    
Sono ammessi:                                                                   
8.9.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle            
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.9.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                      
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.9.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,            
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.9.4. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene             
degli allevamenti e di benessere degli animali;                                 
8.9.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari           
di certificazione della qualita'.                                               
Sono esclusi:                                                                   
8.9.6. interventi negli insediamenti zootecnici  con coefficienti di            
densita' per unita' di superficie foraggera superiori ai limiti                 
previsti dal Reg. CE 1254/99 e successive eventuali modificazioni.              
8.10. Settore suinicolo                                                         
Vincoli di ammissione:                                                          
8.10.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei                
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla              
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di  smaltimento             
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa           
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno             
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci            
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare             
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale.                       
Sono ammessi:                                                                   
8.10.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                     
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.10.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,           
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.10.4. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene            
degli allevamenti e di benessere degli animali;                                 
8.10.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi                    
volontari di certificazione della qualita'.                                     
Sono esclusi:                                                                   
8.10.6. interventi non conformi o non compatibili con il "Piano                 
regionale risanamento e tutela delle acque - Stralcio comparto                  
zootecnico".                                                                    
8.11. Settore avicolo                                                           
Vincoli di ammissione                                                           
L'allevamento deve soddisfare alternativamente una delle seguenti               
condizioni:                                                                     
8.11.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei                
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla              
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di  smaltimento             
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa           
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno             
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci            
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare             
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale;                       
8.11.2. possesso di contratto di conferimento presso un centro di               
compostaggio di tutte le deiezioni prodotte dall'allevamento stesso.            
Sono ammessi:                                                                   
8.11.3. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                     
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.11.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,           
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.11.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene            
degli allevamenti e di benessere degli animali;                                 
8.11.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione             
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente al                  
confezionamento delle uova;                                                     
8.11.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi                    
volontari di certificazione della qualita'.                                     
Sono esclusi:                                                                   
8.11.8. interventi che comportino un aumento di capacita' produttiva.           
8.12. Settore zootecnia minore (ovicaprini, equini, conigli, struzzi,           
selvaggina, avicoli di nicchia, specie e razze autoctone oggetto di             
aiuto nell'ambito della Misura 2f, Azione 11 del PRSR, altri)                   
Vincoli di ammissione:                                                          
8.12.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei                
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla              
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di  smaltimento             
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa           
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno             
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci            
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare             
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale.                       
Sono ammessi:                                                                   
8.12.2. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle           
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la           
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli           
standard di sicurezza;                                                          
8.12.3. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per                     
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi             
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le           
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;                             
8.12.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,           
compresi gli investimenti  per risparmi energetici;                             
8.12.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene            
degli allevamenti e di benessere degli animali;                                 
8.12.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione             
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;                                  
8.12.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi                    
volontari di certificazione della qualita'.                                     
9. Strumenti e procedure di attuazione                                          
La competenza al ricevimento delle domande, alla loro istruttoria,              
all'approvazione delle graduatorie  delle domande ammissibili e delle           
domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative                
liquidazioni spetta, ai sensi della L.R. 15/97 e successive                     
modifiche, alle Province e alle Comunita' Montane competenti per                
territorio. La competenza territoriale e' determinata dalla                     
localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.                
Le Province e le Comunita' Montane nominano i rispettivi responsabili           
del procedimento.                                                               
9.1. Presentazione delle domande                                                
Le domande di contributo per i PI devono essere presentate all'Ente             
territorialmente competente, utilizzando la modulistica allegata al             
presente Programma operativo.                                                   
L'impresa puo' presentare al massimo due domande, anche                         
contemporaneamente, purche' gli investimenti previsti in un PI siano            
totalmente diversi da quelli previsti nell'altro.                               
ammessa la sostituzione di un piano non finanziato con nuovo PI                 
esclusivamente dopo che siano trascorsi due anni legali dalla                   
presentazione del precedente.                                                   
Tenuto conto che il presente Programma operativo ha validita' per le            
annualita' del Piano regionale di sviluppo rurale dal 2001 al 2005, i           
termini per la presentazione delle domande di contributo sono cosi'             
definiti.                                                                       
a) Programma di attuazione 2001                                                 
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro           
le ore 12 del 29 dicembre 2000.                                                 
Gli Enti territoriali entro il 15 febbraio 2001 dovranno procedere              
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.                            
La Regione provvedera' a riallocare entro il 26 febbraio 2001 le                
risorse residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i               
fondi inizialmente ripartiti.                                                   
La procedura di esecuzione dei lavori deve rispettare le seguenti               
scadenze, pena la decadenza della domanda e senza possibilita' di               
concessione di proroghe:                                                        
- 31 maggio 2001: data finale di realizzazione degli interventi;                
- ore 12 del 29 giugno 2001: termine di presentazione della                     
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti                   
effettuati;                                                                     
- 31 luglio 2001: termine entro il quale gli Enti dovranno avere                
effettuato i controlli sulle esecuzioni degli investimenti.                     
Gli Enti dovranno adottare gli atti di liquidazione e trasmettere i             
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle              
imprese entro il 4 settembre 2001.                                              
b) Programma di attuazione 2002                                                 
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro           
le ore 12 dell'1 marzo 2001.                                                    
Gli Enti territoriali entro il 26 luglio 2001 dovranno procedere                
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.                            
La Regione provvedera' a riallocare entro il 10 agosto 2001 le                  
risorse residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i               
fondi inizialmente ripartiti.                                                   
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla           
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli                 
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre             
2001.                                                                           
ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro il 31             
dicembre 2001 purche' gli investimenti si realizzino entro e non                
oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso           
ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.                                  
Entro il 31 luglio 2002 gli Enti dovranno procedere ai controlli                
sulle esecuzioni degli investimenti.                                            
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i                 
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle              
imprese entro il 4 settembre 2002.                                              
c) Programma di attuazione 2003                                                 
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro           
le ore 12 dell'1 marzo 2002.                                                    
Gli Enti territoriali entro il 25 luglio 2002 dovranno procedere                
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.                            
La Regione provvedera' a riallocare entro il 9 agosto 2002 le risorse           
residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i fondi                 
inizialmente ripartiti.                                                         
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla           
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli                 
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre             
2002.      ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga              
entro il 31 dicembre 2002 purche' gli investimenti si realizzino                
entro e non oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del                   
contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.              
Entro il 31 luglio 2003 gli Enti dovranno procedere ai controlli                
sulle esecuzioni degli investimenti.                                            
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i                 
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle              
imprese entro il 4 settembre 2003.                                              
d) Programma di attuazione 2004                                                 
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro           
le ore 12 del 28 febbraio 2003.                                                 
Gli Enti territoriali entro il 25 luglio 2003 dovranno procedere                
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.                            
La Regione provvedera' a riallocare entro l'11 agosto 2003 le risorse           
residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i fondi                 
inizialmente ripartiti.                                                         
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla           
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli                 
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre             
2003.                                                                           
ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro il 31             
dicembre 2003 purche' gli investimenti si realizzino entro e non                
oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso           
ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.                                  
Entro il 30 luglio 2004 gli Enti dovranno procedere ai controlli                
sulle esecuzioni degli investimenti.                                            
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i                 
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle              
imprese entro il 3 settembre 2004.                                              
e) Programma di attuazione 2005                                                 
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro           
le ore 12 dell'1 marzo 2004.                                                    
Gli Enti territoriali entro il 26 luglio 2004 dovranno procedere                
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.                            
La Regione provvedera' a riallocare entro il 10 agosto 2004 le                  
risorse residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i               
fondi inizialmente ripartiti.                                                   
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla           
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli                 
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre             
2004.                                                                           
ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro il 31             
dicembre 2004 purche' gli investimenti si realizzino entro e non                
oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso           
ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.                                  
Entro il 29 luglio 2005 gli Enti dovranno procedere ai controlli                
sulle esecuzioni degli investimenti.                                            
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i                 
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle              
imprese entro il 2 settembre 2005.                                              
Il termine ultimo di presentazione di piani di investimento triennali           
e' l'1 marzo 2002, ore 12.                                                      
Il termine ultimo di presentazione di piani di investimento biennali            
e' il 28 febbraio 2003, ore 12.                                                 
Il termine ultimo di presentazione di piani di investimento annuali             
e' l'1 marzo 2004, ore 12.                                                      
9.2. Documentazione della domanda                                               
La domanda, costituita dall'Allegato 4 e dall'Allegato 6, oppure da             
supporto cartaceo e informatico elaborato su software formato dalla             
Regione, dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:                 
9.2.1. piano degli investimenti supportato da una relazione                     
descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione           
e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del Piano               
degli investimenti dovra' essere definita a  livello provinciale;               
9.2.2. fotocopie delle visure catastali e dei relativi mappali su               
scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere e fotocopia                   
autenticata della documentazione comprovante il titolo di possesso              
per la durata del vincolo di destinazione con riferimento alla                  
posizione presso l'Ufficio del Registro competente;                             
9.2.3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato            
1;                                                                              
9.2.4. dichiarazione/i sostitutiva/e di atto notorio di cui                     
all'Allegato 2;                                                                 
9.2.5. preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni;                         
9.2.6. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di            
miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale.           
Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario                   
regionale in vigore, con timbro e firma del tecnico progettista                 
abilitato e corredato dai disegni relativi alle opere in progetto;              
9.2.7. copia autenticata di tutte le autorizzazioni necessarie                  
all'esecuzione dei lavori in progetto;                                          
9.2.8. fotocopia del PTPR con delimitazione dei terreni aziendali e             
individuazione del centro aziendale e del sito in cui verra'                    
effettuato l'investimento;                                                      
9.2.9. nel caso di realizzazione di investimenti nel settore                    
zootecnico, documentazione comprovante il titolo di possesso dei                
terreni indicati ai punti 8.8.1., 8.9.6., 8.10.1., 8.11.1., 8.12.1.             
ovvero contratto di conferimento di cui al punto 8.11.2.;                       
9.2.10. dichiarazione del Responsabile dell'Associazione di prodotto            
operante in OCM attestante il non inserimento dell'investimento                 
dell'azienda  in questione nel Programma operativo.                             
Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia' in possesso           
dell'Amministrazione competente, il richiedente potra' ometterne la             
presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma             
del legale rappresentante, in cui e' fatto specifico riferimento alla           
domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.                             
9.3. Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di               
ammissibilita'                                                                  
Le graduatorie verranno formate sulla base della valutazione                    
istruttoria dei PI presentati da imprese in possesso dei prerequisiti           
di cui al paragrafo 3. del presente Programma operativo di Misura,              
secondo le modalita' previste dai Programmi operativi provinciali,              
fatto salvo quanto stabilito al punto 9.3.1.                                    
Le Province e le Comunita' Montane, tenuto conto dei criteri di                 
priorita', potranno ammettere a finanziamento un numero di PI fino              
alla concorrenza del 130% delle risorse loro assegnate per le                   
annualita' 2001, 2002, 2003.                                                    
L'ufficio territorialmente competente:                                          
- effettuera' l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa              
agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i pre-requisiti                  
richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili                 
conformemente  alla Misura 1.a ed al Programma operativo provinciale,           
entro 45 giorni dalla ricezione della domanda;                                  
- trasmettera' l'esito al beneficiario con lettera raccomandata a/r,            
dettando vincoli e prescrizioni nella realizzazione dell'investimento           
e indicando l'eventuale documentazione necessaria al  completamento             
dell'istruttoria.                                                               
Il beneficiario dovra' consegnare la documentazione richiesta entro e           
non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da            
parte dell'ufficio competente, pena la decadenza della domanda.                 
L'Ente territorialmente competente, per ogni anno di attua- zione,              
approvera' con atto formale elenchi quadrimestrali di ammissibilita'            
e li trasmettera' in copia cartacea e su supporto magnetico alla                
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle imprese entro le                   
seguenti date:                                                                  
a) 31 dicembre per tutte le domande pervenute tra il 2 marzo ed il 30           
giugno precedenti;                                                              
b) 31 marzo per tutte le domande pervenute tra l'1 luglio e 31                  
ottobre precedenti;                                                             
c) 25 luglio per tutte le domande pervenute tra l'1 novembre e l'1              
marzo precedenti.                                                               
Circa l'utilizzo di tali elenchi gli Enti territoriali possono                  
prevedere due modalita':                                                        
- riparto delle risorse annuali in quadrimestri: in questa opzione i            
sopracitati elenchi avranno la natura di graduatoria, per cui                   
successivamente alla loro adozione le Province e le Comunita' Montane           
con atto formale provvederanno alla concessione dei contributi                  
spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse definite            
dall'operazione di riparto. I PI non finanziati per carenza di                  
risorse verranno riordinati nell'ambito della graduatoria del                   
quadrimestre successivo;                                                        
- risorse gestite su base annuale: in questa opzione verra' adottata            
con atto formale un'unica graduatoria di merito, ordinando                      
complessivamente tutte le domande risultate ammissibili nei singoli             
elenchi quadrimestrali, per cui successivamente all'approvazione le             
Province e le Comunita' Montane con atto formale provvederanno alla             
concessione dei contributi spettanti ai singoli PI nell'ordine della            
graduatoria medesima fino ad esaurimento delle risorse annuali                  
assegnate all'Ente territoriale competente.                                     
Per l'anno finanziario 2001, in deroga al  regime sopradefinito, sono           
previste unicamente graduatorie su base annuale da trasmettere alla             
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle imprese entro e non                
oltre il 15 febbraio 2001.                                                      
Pur rimanendo all'interno della Programmazione 2000-2006, i PI                  
ammissibili, in assenza di sufficiente dotazione finan- ziaria,                 
possono essere inseriti nelle graduatorie relative a due anni                   
finanziari consecutivi fermo restando:                                          
a) che il termine ultimo di validita' non potra' in nessun caso                 
essere posteriore a quello previsto per l'ultima graduatoria utile              
per l'anno finanziario 2006;                                                    
b) che la Giunta regionale potra' modificare i termini di validita'             
dei PI in relazione a specifiche esigenze;                                      
c) che le domande e relativi PI presentate all'interno della                    
Programmazione 2000-2006 non potranno in alcun modo vantare alcun               
diritto in termini di eleggibilita', priorita' e quant'altro sulla              
programmazione successiva.                                                      
Nel redigere le graduatorie di ammissione a contributo, i PI dovranno           
essere inseriti nell'anno finanziario in cui e' prevista la fine dei            
lavori e conseguentemente la liquidazione.                                      
Qualora il beneficiario richieda l'anticipo del 50% del contributo,             
previa garanzia fidejussoria, il PI dovra' essere collocato nella               
graduatoria relativa al primo anno finanziario di realizzazione degli           
investimenti; il saldo del contributo da liquidare, dopo la verifica            
finale degli stessi, dovra' essere riferito all'ultimo anno                     
finanziario del PI.                                                             
9.3.1. Valutazione dei PI nel caso di aziende associate alle                    
Organizzazioni di produttori ortofrutticoli                                     
Nel caso di aziende associate alle Organizzazioni di produttori che             
intendono procedere ad investimenti aziendali correlati all'impianto            
di frutteti di cui al punto 8.4.10., gli Uffici Istruttori dovranno             
valutare i relativi PI con gli stessi punteggi attribuiti per                   
l'impianto del frutteto purche' realizzato successivamente alla                 
presentazione della domanda di contributo ed entro la data di fine              
lavori.                                                                         
9.4. Varianti al Piano degli investimenti                                       
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante al Piano             
degli investimenti purche':                                                     
a) motivata e preventivamente autorizzata con atto proprio della                
Provincia o della Comunita' Montana;                                            
b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi                
della Misura 1.a.                                                               
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo ammesso per la                   
realizzazione del PI, posticipare la data prevista per la fine dei              
lavori, apportare variazioni alla natura delle opere tanto da                   
incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle                 
domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria                   
definitiva.Cio' premesso non sono considerate varianti gli interventi           
relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative              
decisi dal direttore dei lavori, purche' contenute nell'ambito del              
10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce              
spese tecniche.                                                                 
9.5. Erogazione di anticipi                                                     
L'erogazione di anticipi sul contributo concesso e' subordinata al              
verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:                                 
- durata superiore all'anno del PI;                                             
- data di fine lavori riferita all'esercizio finanziario                        
FEOGA-Garanzia successivo a quello in cui e' stato concesso il                  
contributo (esercizio  finanziario FEOGA-Garanzia 16 ottobre/15                 
ottobre successivo).                                                            
L'erogazione dell'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso,           
e' comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria             
bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo pagatore da parte di            
Enti autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per l'intero               
importo da finanziare, deve avere validita' per l'intera durata dei             
lavori ed avra' efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita           
autorizzazione da parte dell'Organismo pagatore. Lo svincolo della              
fidejussione sara' disposto successivamente alla chiusura del                   
procedimento amministrativo.                                                    
Fermo restando quanto previsto nelle "Disposizioni finali", lo schema           
di polizza fidejussoria sara' approvato, con atto formale, dal                  
Direttore generale Agricoltura.                                                 
9.6. Liquidazione dei contributi                                                
Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI,                    
richiedera' in forma scritta alla Provincia o alla Comunita' Montana            
l'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli               
acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali,              
presentando i seguenti documenti:                                               
a) stato finale dei lavori;                                                     
b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione           
comprovante l'avvenuto  pagamento, mediante un'apposita dichiarazione           
liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;                                  
per le opere in cemento:                                                        
c) collaudo statico (Legge 1086/71);                                            
d) verbale di regolare esecuzione delle opere.                                  
Per le opere effettuate in economia, il contributo viene liquidato in           
base alla spesa calcolata con l'applicazione dei prezzi unitari                 
approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere           
allegate le fatture relative ai materiali acquistati.                           
Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato,                  
diverso dal funzionario istruttore, verifichera':                               
e) che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i                    
requisiti previsti dal PI;                                                      
f) che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano                
stati regolarmente attuati;                                                     
g) che sia stato richiesto e/o acquisito il certificato di                      
agibilita', per le opere che lo prevedono.                                      
Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione                
modifiche sulla natura e consistenza  degli investimenti, tanto da              
incidere nella  valutazione dell'istruttoria di ammissione della                
domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria                 
definitiva.                                                                     
In sede di verifica finale dei PI, fatto salvo quanto precedentemente           
previsto, il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione tutta            
la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta             
necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle            
opere.                                                                          
Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione verranno                 
riassunte in apposite check-list attraverso l'utilizzo di apposito              
software fornito dall'Organismo pagatore. Le copie autentiche                   
verranno conservate nel  fascicolo istruttorio di ogni PI, quale                
elemento di garanzia di eleggibilita' della spesa e di certificazione           
dell'avvenuta esecuzione di controlli e verifiche.                              
Le Province e le Comunita' Montane, dopo aver esperito le verifiche             
finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari,                   
procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di                
liquidazione e a trasmettere gli elenchi alla Regione Emilia-Romagna            
- Servizio Aiuti alle imprese, sia su base cartacea che su supporto             
informatico, entro le seguenti date:                                            
1) 31 dicembre per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta           
di collaudo finale tra l'1 giugno ed il 30 settembre;                           
2) 30 aprile per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta             
di collaudo finale tra l'1 ottobre ed il 31 gennaio;                            
3) 4 settembre per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta           
di collaudo finale tra l'1 febbraio ed il 31 maggio ad eccezione                
dell'anno finanziario 2001, nel quale tale richiesta potra' essere              
presentata entro il 30 giugno.                                                  
La Regione recepira' gli elenchi di liquidazione di tutti gli Enti              
territoriali con determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti             
alle imprese, inserendo i nominativi di tutti i beneficiari in unico            
elenco di liquidazione regionale e trasmettendolo all'Organismo                 
pagatore entro le seguenti date:                                                
- 20 gennaio per le scadenze di cui al punto 1) del presente                    
paragrafo;                                                                      
- 20 maggio per le scadenze di cui al punto 2) del presente                     
paragrafo;                                                                      
- 15 settembre per le scadenze di cui al punto 3) del presente                  
paragrafo.                                                                      
9.7. Congruita' della spesa                                                     
Per la verifica della congruita' della spesa si fa riferimento al               
Prezzario dell'Azienda agricola approvato dalla Regione                         
Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.                                 
Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari,                      
attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno due preventivi             
di ditte specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la              
scelta effettuata; rimane in ogni caso alla Provincia e alla                    
Comunita' Montana la facolta' di esprimere il giudizio finale di                
congruita'.                                                                     
Per le opere edilizie non verranno riconosciute come spese                      
ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.                  
Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel                
limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali                  
volontarie di manodopera, purche'  chiaramente identificate nel                 
preventivo di spesa ed  inquadrabili nell'attivita' di agricola.                
10. Riparto delle risorse regionali per Province e Comunita' Montane            
La scelta di parametri oggettivi per il riparto delle risorse e'                
vincolata al perseguimento degli obiettivi operativi del presente               
Programma di Misura e alla valutazione dell'impatto sul territorio              
regionale.                                                                      
I parametri sono stati cosi' definiti:                                          
a) Superficie agricola utilizzabile distinta per Ente delegato e                
desunta dal censimento del 1990;                                                
b) Numero di aziende presenti nel territorio distinto per Ente                  
delegato e desunto da dati UMA del 1998;                                        
c) Capacita' di investimento intesa come spesa storica durante la               
precedente programmazione 1994-1999 (Reg. CE 2328/91 e 950/98, art.             
7, art. 11, art. 12, Misura 2 (Agromonetario), Obiettivo 5b per                 
strutture private, L.R. 159/72) distinta per Ente delegato (fonte               
RER);                                                                           
d) Incidenza della zootecnia definita come sommatoria del peso vivo             
mediamente allevato nella provincia (definizione a livello                      
provinciale fonte statistiche zootecniche 1998 RER);                            
e) Propensione all'investimento inteso come il credito agrario                  
ripartito per le aziende a livello provinciale (fonte Banca d'Italia            
elaborato dal rapporto 1998 sul sistema agro-alimentare                         
dell'Emilia-Romagna);                                                           
f) Produzione lorda vendibile a livello provinciale del comparto                
frutticolo e vitivinicolo della regione (dati RER 1998);                        
g) Capacita' di investimento potenziale definita come percentuale del           
volume delle domande ammissibili nell'Ente delegato sul totale                  
regionale.L'insieme dei parametri d), e), e f) costituiscono l'Indice           
di specializzazione provinciale: questo indice viene applicato in               
eguale misura su tutti gli Enti territorialmente competenti situati             
all'interno di una singola provincia.                                           
Il riparto per gli anni 2001, 2002, 2003 e' individuato                         
dall'applicazione dei sopracitati parametri con i seguenti pesi                 
percentuali:                                                                    
- Superficie aziendale utilizzabile: 25%;                                       
- Numero di aziende: 25%;                                                       
- Indice di specializzazione provinciale: 25%;                                  
- Capacita' di investimento: 25%.                                               
Il riparto relativo agli anni 2004 e 2005 verra' calcolato                      
sostituendo la Capacita' di investimento con la Capacita' di                    
investimento potenziale.                                                        
Pertanto si avra' il seguente risultato:                                        
- Superficie aziendale utilizzabile: 25%;                                       
- Numero di aziende: 25%;                                                       
- Indice di specializzazione provinciale: 25%;                                  
- Capacita' di investimento potenziale: 25%.                                    
Il risultato cosi' ottenuto sara' variato sulla base dell'Efficienza            
di spesa, intesa come il rapporto tra la risorsa assegnata e quella             
effettivamente spesa riferita ad ogni singola Provincia e Comunita'             
Montana.                                                                        
Per gli anni finanziari 2001, 2002, 2003 si prevede il seguente                 
riparto:                                                                        
(segue allegato fotografato)Qualora le Province e le Comunita'                  
Montane non utilizzino tutte le risorse attribuite su base annuale,             
il Direttore generale Agricoltura provvedera' con atto formale entro            
il 10 agosto di ogni anno, ad eccezione dell'anno finanziario 2001              
per il quale si fissa la data del 25 febbraio 2001, a riallocare le             
risorse, resesi disponibili, in prima istanza tra gli altri Enti                
situati nello stesso territorio provinciale, in seconda istanza tra             
tutti gli altri Enti territoriali regionali. Detta riallocazione                
avverra' parametrando su base proporzionale le percentuali di riparto           
degli Enti coinvolti.                                                           
Sara' cura del Direttore generale Agricoltura, sulla base del                   
monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse,  operare ulteriori               
riallocazioni di risorse nel rispetto dei criteri sopradefiniti.                
Le Province e le Comunita' Montane, sulla base  delle riallocazioni,            
provvederanno entro 20 giorni dalla data di adozione del                        
provvedimento del Direttore generale Agricoltura, ad ammettere a                
finanziamento i PI seguendo l'ordine della graduatoria                          
precedentemente approvata.                                                      
11. Commissioni provinciali per l'accertamento della sufficiente                
capacita' professionale                                                         
Le Commissioni provinciali, ai sensi della L.R. 15/97, art. 3, comma            
2, lettera c, che accertano la sufficiente capacita' professionale              
dei conduttori agricoli, devono essere composte da:                             
a) il Responsabile del Servizio Agricoltura della Provincia con                 
funzioni di presidente della Commissione;                                       
b) il Referente provinciale per le Misure 1.a e 1.b del Piano                   
regionale di sviluppo rurale;                                                   
c) un funzionario della Formazione professionale della Provincia;               
d) un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela                  
ambientale in agricoltura;                                                      
e) un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle                       
Organizzazioni comuni di mercato.                                               
Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata               
della Programmazione 2000-2006.                                                 
12. Controlli                                                                   
Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare i seguenti                 
controlli sui beneficiari nel rispetto  delle modalita' qui indicate:           
a) controllo sulle dichiarazioni sostitutive di  atto notorio                   
allegate al PI, su un campione pari ad una percentuale del 10% sul              
totale delle domande presentate, salvo quanto diversamente                      
specificato nei rispettivi ordinamenti dei singoli Enti.                        
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di                
decadenza della domanda di contributo nonche' la trasmissione                   
d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale;            
b) controllo sul 100% delle opere finanziate al fine di verificare              
l'esecuzione a regola d'arte ed il rispetto di eventuali                        
prescrizioni;                                                                   
c) controllo annuale sul rispetto degli impegni assunti e vincoli               
prescritti dalla presente misura su un campione pari al 5% delle                
imprese finanziate.                                                             
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle              
lettere a) e c) dovra' essere estratto con procedura tale da                    
assicurare la piu' completa casualita', fermo restando                          
l'individuazione di classi di rischio. Le operazioni dovranno essere            
verbalizzate e l'esito assunto con atto del dirigente.                          
I controlli di cui alla lettera a) dovranno essere effettuati durante           
le operazioni istruttorie e conclusi entro i termini fissati alle               
lettere a), b), c) del punto 9.3. del presente atto.                            
I controlli di cui alla lettera c) dovranno essere effettuati entro             
l'1 marzo di ogni anno.                                                         
Gli esiti dei controlli di cui alle lettere a) e c) dovranno essere             
resi noti con raccomandata a/r ai diretti interessati entro 15 giorni           
dalla data di esecuzione del controllo.                                         
13. Agriturismo                                                                 
La negoziazione inerente l'approvazione del Piano regionale di                  
sviluppo rurale da parte della Commissione Europea ha previsto che              
gli investimenti realizzabili nel settore agrituristico fossero                 
inclusi nella Misura 3.p anziche' nella Misura 1.a, cosi' come                  
originariamente prospettato  dal Consiglio regionale. Non avendo tale           
modifica comportato variazione al piano finanziario, si rimanda alle            
Province e alle Comunita' Montane la definizione, nel Programma                 
operativo provinciale, delle risorse gia' attribuite alla Misura 1.a,           
da trasferire nella Misura 3.p. per gli anni finanziari 2002-2006.              
14. Esclusioni e vincoli                                                        
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da                  
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di                    
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/97 e                 
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99.                                         
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti                
ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di              
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro              
bene, cosi' come  disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97.                       
15. Revoche e sanzioni                                                          
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora             
il soggetto beneficiario:                                                       
a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;                         
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto           
previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/97;                                
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre                           
l'Amministrazione in grave errore;                                              
d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;                               
e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti            
di concessione;                                                                 
f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi               
sono stati concessi.                                                            
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle            
somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato             
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'                   
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di             
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 15/97.                        
Nell'atto formale di revoca verra' fissata  l'eventuale rateazione              
delle somme da restituire e la  durata dell'esclusione dalle                    
agevolazioni.                                                                   
16. Disposizioni finali                                                         
La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi                 
momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di            
esecuzione dei lavori.                                                          
Al fine di dare piena attuazione al presente Programma operativo, la            
Regione si impegna ad apportare eventuali modifiche rispondendo alle            
specifiche esigenze delle Province, delle Comunita' Montane,                    
dell'Organismo pagatore, nonche' di definire, di concerto con                   
quest'ultimo, le procedure per l'attivazione delle garanzie                     
fidejussorie.                                                                   
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa                      
riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale            
in vigore.                                                                      
Allegati:                                                                       
1) modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa;           
2) modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del                     
conduttore;                                                                     
3) tabella di richiesta di manodopera;                                          
4) modulo domanda;                                                              
5) istruzioni per la compilazione della domanda;                                
6) allegato al modulo di domanda - Misura 1.a: tabella di descrizione           
degli investimenti aziendali previsti dal PI;                                   
7) istruzioni per la compilazione dell'Allegato n. 6;                           
8) tabella codici investimenti e relative istruzioni.                           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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