DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2000, n. 1481
Valutazione impatto ambientale (VIA) del progetto di nuovo stabilimento produzione di glyphozate (20.000 t/a) comune di Ravenna, localita' Ponticelle, presentato da ICR Intermedi Chimici Ravenna SpA. Presa d'atto di determinazioni da Conferenza di Servizi e autorizzazioni concesse (L.R. 9/99 Titolo III)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 del "Progetto di un nuovo impianto
per la produzione di un principio attivo per l'agricoltura denominato
Glyphosate (20.000 t/a) da realizzarsi nel comune di Ravenna in
localita' Ponticelle", presentato dalla societa' I.C.R. Intermedi
Chimici Ravenna SpA, con sede legale in Ravenna, Piazza Kennedy n. 22
e sede amministrativa in Novate Milanese, Via Fratelli Beltrami n.
11, poiche' esso e', nel complesso, ambientalmente compatibile,
secondo gli esiti della apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
5 settembre 2000;
b) di autorizzare, quindi, la realizzazione del progetto di impianto
di cui al punto a) a condizione che siano realizzate le prescrizioni
definite nel Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che
costituisce l'Allegato A parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, e con le prescrizioni citate all'interno del
Rapporto ai punti 2.C e 3.C. e di seguito sinteticamente riportate:
A) per quanto riguarda gli scarichi idrici descritti, si ritengono
necessarie le prescrizioni e limiti di seguito indicati: i flussi di
scarico sono relativi a: a) acque industriali provenienti dai reparti
di produzione, dai parchi serbatoi e dagli impianti di abbattimento,
destinate, tramite tubazione diretta, all'impianto di depurazione
biologico della Societa' Ambiente, per il trattamento e lo scarico
finale; b) acque di raffreddamento da spurgo impianto torri
evaporative scaricate nel canale Via Cupa (punto PC3) ovvero nella
fognatura consortile del comparto Enichem - Ponticelle; c) acque
meteoriche di dilavamento non contaminate scaricate, dopo che sono
state trattenute le acque di prima pioggia, nel canale Via Cupa
(punto PC1) ovvero nella fognatura consortile del comparto Enichem -
Ponticelle. Le acque di prima pioggia (almeno 15 min.) sono
trattenute in una vasca e conferite a trattamento insieme con la
corrente a) alla Societa' Ambiente ovvero scaricate nel punto PC1
previa caratterizzazione analitica per la verifica della conformita'
alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del DLgs 152/99; d) acque nere
provenienti dai servizi e dalle varie attivita' antropiche dello
stabilimento che, dopo pretrattamento in una fossa biologica, vengono
destinate, tramite condotta, all'impianto di trattamento della
Societa' Ambiente ovvero nella fognatura consortile del comparto
Enichem - Ponticelle; e) acque di processo contenenti cloruro di
sodio prodotte a valle del processo a seguito di pretrattamento con
sistemi a carbone attivo; A1. il flusso e) deve essere inviato
tramite condotta, all'impianto di trattamento della Societa' Ambiente
per lo scarico finale. E' da prevedere lo scarico diretto nel canale
Via Cupa (punto PC2) esclusivamente in condizioni di emergenza dovute
all'eventuale indisponibilita' tecnica della Societa' Ambiente a
ricevere il refluo. Gli scarichi indicati ai punti b), c), d),
recapitano nel canale Via Cupa nelle more del completamento della
fognatura consortile del Comparto Enichem - Ponticelle a cui sono
comunque destinate; A2. gli scarichi indicati nei punti a) , d) ed e)
che devono essere destinati agli impianti di trattamento della
Societa' Ambiente, devono rispettare eventuali limiti e/o
prescrizioni fissate dal gestore dell'impianto al fine di garantire
la compatibilita' con il processo di trattamento stesso e il rispetto
dei limiti di legge per lo scarico finale. Il flusso indicato al
punto e) viene comunque pretrattato nella fase finale del primo
stadio del processo con un sistema di filtrazione a carboni attivi;
A3. nel caso che lo scarico delle acque saline di cui al punto e)
(punto PC2) sia recapitato nel canale Via Cupa alle condizioni
indicate al precedente punto 1, devono essere rispettati i limiti
della Tab. 3 dell'Allegato 5 del DLgs 152/99, con esclusione dei
cloruri; A4. nel caso di recapito nel canale Via Cupa gli scarichi
delle acque meteoriche di dilavamento dopo i primi 15 min. (punto
PC1) e delle acque di raffreddamento da spurgo impianto torri
evaporative (punto PC3) devono essere costituiti unicamente da acque
non contaminate e devono comunque rispettare i limiti della Tabella 3
dell'allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 per il COD e i solidi
sospesi; B) in riferimento alle emissioni in atmosfera, l'impianto
dovra' rispettare i seguenti limiti e prescrizioni: B1. Punto di
emissione EP1 - Sfiati e aspirazioni contenenti inquinanti acidi
(SCRUBBER)
- Portata massima 6000 Nmc/h
- Altezza minima 20 m
- Temperatura 30 C
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
- HCl 10 mc/Nmc
B2. Punto di emissione EP2 - Sfiati e aspirazioni contenenti sfiati
alcalini (SCRUBBER)
- Portata massima 3000 Nmc/h
- Altezza minima 20 m
- Temperatura 30 C
Concentrazione massima ammessa di inquinanti
COT 20 Mg/Nmc
di cui Dietanolammina =
10 mg/Nmc
B3. Punto di emissione EP3 - Sfiato reattore di processo
(Condensazione e SCRUBBER)
- Portata massima 6000 Nmc/h
- Altezza minima 20 m
- Temperatura 30 C
Concentrazione massima ammessa di inquinanti
COT 20 Mg/Nmc
di cui Metanolo
= 20 mg/Nmc
Formaideide 5 mg/Nmc
Acido Formico 5 mg/Nmc
B4. Punto di emissione EP4 - Colonna C 101
- Portata massima 20 Nmc/h
- Altezza minima 25 m
- Temperatura 30 C
Concentrazione massima ammessa di inquinanti
COT 20 mg/Nmc
B5. Punto di emissione EP6 - Sfiati organici (P.C. Catalitico)
- Portata massima 8000 Nmc/h
- Altezza minima 15 m
- Temperatura 90 C
Concentrazione massima ammessa di inquinanti
COT 20 mg/Nmc
B6. in riferimento al punto di emissione denominato EP5, che consiste
in uno sfiato di idrogeno, la ditta e' tenuta a verificare la
possibilita' di recupero delle sostanze emesse. B7. la ditta e'
tenuta ad installare idonei sistemi di controllo in continuo per il
COT sulle emissioni EP3 ed EP6, mentre sulle apparecchiature di
abbattimento installate sulle emissioni EP1 ed EP2 dovranno essere
previsti idonei sistemi che garantiscano l'efficienza di depurazione.
B8. per lo sfiato gassoso destinato all'emissione EP6 si deve
valutare la possibilita' di trattamento nel forno consortile FIS a
servizio del comparto; C) dovranno essere effettuati tutti i
monitoraggi ambientali previsti all'interno del SIA, e precisamente:
C1. in riferimento al rumore: mappatura acustica dell'area di
insediamento, da effettuarsi dopo l'avvio dell'impianto; C2. in
riferimento agli effluenti liquidi di cui permane lo scarico in acque
superficiali: campagne di prelievo di campioni a monte ed a valle del
punto di scarico. C3. predisposizione di 4 piezometri all'interno
dell'area dello stabilimento da utilizzare per eventuali osservazioni
in falda. D) la predisposizione del cantiere e' subordinata al
completamento delle operazioni di bonifica ambientale previste nel
progetto approvato dal Comune di Ravenna con atto del Dirigente del
Servizio Ambiente in data 24 dicembre 1999. E) i sottoprodotti del
processo, in specifico l'idrogeno generato nel primo stadio del
processo, il Formiato di Sodio ed il Metanolo di risulta dal terzo
stadio di processo, dovranno essere valutate tutte le possibilita' di
recupero, valutando in particolare la possibilita' di
commercializzazione.
c) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato, con
prescrizioni, l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto
con emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 maggio
1988, n. 203 della Societa' I.C.R. Intermedi Chimici Ravenna SpA, con
atto dirigenziale n. 432 del 10 agosto 2000, che costituisce
l'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
d) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato, con
prescrizioni, l'autorizzazione alla esecuzione di lavori su terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico costruzione di stabilimento per
produzione di principi attivi per l'agricoltura in localita'
Ponticelle della Societa' I.C.R. Intermedi Chimici Ravenna SpA, ai
sensi dell'art. 34 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, con atto
dirigenziale n. 454 del 24 agosto 2000, che costituisce l'Allegato C,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
e) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato, con
prescrizioni, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali e di acque meteoriche di dilavamento in acque
superficiali e di acque reflue industriali domestiche e meteoriche
tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Societa'
Ambiente alla Societa' I.C.R. Intermedi Chimici Ravenna SpA, ai sensi
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, con atto dirigenziale n. 460 del 5
settembre 2000, che costituisce l'Allegato D, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
copia del presente atto deliberativo alla proponente societa' I.C.R.
Intermedi Chimici Ravenna SpA;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia del presente atto allo Sportello unico per le
attivita' produttive del Comune di Ravenna, alla Provincia di
Ravenna, al Comune di Ravenna, all'ARPA - Sezione provinciale di
Ravenna, all'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna -
Dipartimento di prevenzione;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 9/99, che
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale e' fissata in anni 5;
i) di stabilire ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 che
la presente deliberazione e' pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.