REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2000, n. 1815

Attuazione della Misura 1.4 del Piano triennale per le attivita' produttive industriali 1999-2001 "Sostegno alle attivita' dei consorzi e societa' consortili tra piccole e medie imprese". Legge 317/91, Capo IV

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto:                                                                          
- l'art. 19 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di             
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli              
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59";                                                                            
- la Legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per                      
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";                             
- il Capo IV della predetta legge concernente i consorzi e le                   
societa' consortili tra le piccole imprese ed in particolare l'art.             
27 relativo alle societa' consortili miste;                                     
- l'art. 21 della predetta legge, che determina le modalita' per                
l'accesso ai contributi, prevedendo  in particolare al comma 3 che              
per lo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate le Regioni                  
elaborino un Progetto-programma di sviluppo delle iniziative                    
consortili nel territorio regionale;                                            
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riordino del sistema regionale e                
locale", in particolare gli artt. 54 e 55;                                      
- la propria deliberazione 10 ottobre 2000, n. 1706, esecutiva;                 
dato atto che, ai sensi dei predetti articoli della L.R. 3/99, con              
deliberazione n. 1305 del 24 novembre 1999 il Consiglio regionale ha            
approvato il Programma triennale per lo sviluppo delle attivita'                
produttive 1999-2001 al cui interno e' prevista la Misura 1.4                   
"Sostegno alle attivita' dei consorzi e societa' consortili tra                 
piccole e medie imprese" che costituisce il Progetto-programma della            
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 21 della citata Legge                 
317/91;                                                                         
ritenuto di dover approvare le Disposizioni operative di attuazione             
della Misura 1.4 che definiscono modalita' e criteri di accesso ai              
benefici previsti dal Capo IV della Legge 317/91, nonche' della                 
medesima Misura 1.4, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della            
presente deliberazione;                                                         
dato atto:                                                                      
- che all'approvazione degli  interventi previsti dalla presente                
deliberazione e al contestuale impegno delle risorse provvedera' il             
Dirigente competente per materia con propri atti formali, ai sensi              
della deliberazione di Giunta 2541/95, esecutiva, a seguito                     
dell'istruttoria effettuata secondo le modalita' previste dal punto 7           
delle Disposizioni operative di attuazione Allegato 1, parte                    
integrante e sostanziale del presente provvedimento;                            
- che alla liquidazione dei contributi previsti dal presente                    
provvedimento provvedera' il Dirigente competente per materia con               
propri  atti formali, ai sensi della deliberazione di Giunta 2541/95,           
esecutiva, secondo le modalita' previste dal punto 9 dalle                      
Disposizioni operative di attuazione, Allegato 1 parte integrante e             
sostanziale della presente deliberazione, previa verifica della                 
documentazione di spesa di cui al punto 8 delle medesime Disposizioni           
operative;                                                                      
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale alle Attivita' produttive in merito alla regolarita' tecnica           
e alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art.             
4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione             
della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio 1995;                           
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le Disposizioni  operative  di attuazione della                 
Misura 1.4 che definiscono modalita' e criteri di accesso ai benefici           
previsti dal Capo IV della Legge 317/91, nonche' della medesima                 
Misura 1.4, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente            
deliberazione;                                                                  
2) di dare atto che all'approvazione degli interventi previsti dalla            
presente deliberazione e al contestuale impegno delle risorse                   
provvedera' il Dirigente competente per materia con propri atti                 
formali, ai sensi della deliberazione 2541/95, esecutiva, a seguito             
dell'istruttoria effettuata secondo le modalita' previste dal punto 7           
delle Disposizioni operative di attuazione Allegato 1, parte                    
integrante e sostanziale del presente provvedimento;                            
3) di dare inoltre atto che alla liquidazione dei contributi previsti           
dal presente provvedimento provvedera' il Dirigente competente per              
materia con propri atti formali, ai sensi della deliberazione                   
2541/95, esecutiva, secondo le modalita' previste dal punto 9 delle             
Disposizioni operative di attuazione, Allegato 1 parte integrante e             
sostanziale della presente deliberazione, previa verifica della                 
documentazione di spesa di cui al punto 8 delle medesime Disposizioni           
operative;                                                                      
4) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione.                                                        
ALLEGATO 1                                                                      
Disposizioni operative di attuazione della Misura 1.4 del Programma             
triennale di sviluppo delle attivita' produttive 1999-2001                      
1. Soggetti beneficiari                                                         
Sono ammessi ai benefici previsti dal presente provvedimento:                   
1.1) Ai sensi dell'art. 17 della Legge 317/91:                                  
a) i consorzi e le societa' consortili costituiti anche in forma                
cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali o fra tali                 
imprese e imprese commerciali e/o piccole imprese di servizi;                   
b) i consorzi e le societa' consortili tra piccole imprese artigiane            
di produzione di beni e servizi, o tra tali imprese e piccole imprese           
industriali, e/o imprese commerciali, e/o imprese di servizi.                   
1.2) Ai sensi dell'art. 23 della Legge 317/91:                                  
i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, fra            
piccole imprese commerciali e/o di servizi.                                     
I consorzi o le societa' consortili di cui ai precedenti punti 1.1) e           
1.2) devono essere costituiti da almeno 5 imprese e avere un fondo              
consortile o un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire             
(Euro 10.329,14). La quota consortile di ciascuna impresa non puo'              
superare il 20% del fondo consortile o del capitale sociale.                    
Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni              
genere e sotto qualsiasi forma, e tale divieto deve risultare da                
espressa disposizione dello statuto.                                            
L'attivita' dei soggetti beneficiari, puo' riguardare una o piu' di             
quelle riportate all'art. 19 della Legge 317/91, e deve risultare               
dallo statuto.                                                                  
1.3) Ai sensi dell'art. 27 della Legge 317/91:                                  
le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi               
come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione               
tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese                    
industriali, commerciali di servizi e alle imprese artigiane di                 
produzione di beni e servizi.                                                   
Le societa' consortili debbono essere costituite da imprese ed enti,            
in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non               
inferiore a Lire 20 milioni. Possono partecipare ad esse universita',           
CNR, ENEA e Camere di commercio, industria, artigianato ed                      
agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici                
anche  territoriali, societa'  finanziarie promosse dalla Regione,              
enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del            
credito, nonche' associazioni sindacali di categoria  tra                       
imprenditori.                                                                   
2. Investimenti ammissibili                                                     
2.1) per quanto attiene i soggetti di cui ai precedenti punti 1.1) e            
1.2) sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o            
immateriali effettuati successivamente alla data di  presentazione              
della domanda  mediante l'acquisizione o realizzazione diretta da               
parte del consorzio o societa' consortile, ovvero da parte dei                  
soggetti di cui all'articolo 34 della legge, finalizzati alla                   
realizzazione dei programmi volti a promuovere una o piu' delle                 
attivita' di cui all'articolo 19 della medesima legge.                          
Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:                           
a) attrezzature, impianti, beni strumentali;                                    
b) acquisti dei necessari materiali di consumo;                                 
c) personale specificatamente adibito alla realizzazione                        
dell'intervento e relative spese di formazione;                                 
d) realizzazione di prototipi;                                                  
e) acquisizione dall'esterno di servizi, ivi compresa la                        
progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa;              
f) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione            
dei programmi;                                                                  
g) acquisto o realizzazione di software;                                        
h) promozione commerciale con particolare riferimento a:                        
organizzazione e partecipazione a  manifestazioni fieristiche,                  
svolgimento di azioni  pubblicitarie, espletamento di studi di                  
mercato, approntamento di cataloghi e schedari;                                 
i) avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, anche             
attraverso partecipazione a  societa' estere costituite per lo                  
svolgimento di tale attivita';                                                  
l) partecipazione a gare ed appalti attinenti alla realizzazione dei            
programmi volti a promuovere una o piu' delle attivita' di cui                  
all'articolo 19 della Legge 317/91, che si configurino come un                  
progetto organico.                                                              
I beni acquistati per la realizzazione dell'intervento devono essere            
di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprieta' dei consorzi o           
delle societa' consortili per almeno 3 anni.                                    
I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si                
intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere              
accessorio.                                                                     
Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che            
non attengano strettamente all'intervento.                                      
2.2) Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente punto 1.3)             
sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o                 
immateriali, effettuati successivamente alla data di presentazione              
della domanda mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte            
delle societa' consortili e finalizzati alla realizzazione dei                  
programmi  volti  a promuovere una o piu' delle attivita' di cui al             
comma 7 dello stesso art. 27 della legge.                                       
Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:                           
a) attrezzature, impianti, beni strumentali;                                    
b) terreni e fabbricati;                                                        
c) acquisti dei necessari materiali di consumo;                                 
d) personale specificatamente adibito alla realizzazione                        
dell'intervento e relative spese di formazione;                                 
e) realizzazione di prototipi;                                                  
f) acquisizione dall'esterno di servizi di consulenza e assistenza              
tecnica e organizzativa, ivi compresa la progettazione;                         
g) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione            
dei programmi;                                                                  
h) acquisto o realizzazione di software.                                        
I beni acquistati per la realizzazione dell'intervento devono essere            
di nuova fabbricazione, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 27,            
comma 7, lettera i), della legge circa la possibilita' del recupero             
degli immobili industriali preesistenti, per la loro destinazione a             
fini produttivi. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al             
contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni            
altro onere accessorio.                                                         
Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che            
non attengano strettamente all'intervento.                                      
3. Contributi                                                                   
Ai soggetti di cui ai precedenti punti 1.1) e 1.2) e' concesso un               
contributo in c/capitale nella misura massima del 30% delle spese               
ammesse per la realizzazione dei programmi, entro il limite di Lire             
300 milioni (Euro 154.937,07) e di Lire 800 milioni (Euro 413.165,52)           
in un triennio.                                                                 
Per i soggetti localizzati nelle aree di operativita' del Regolamento           
CEE 1260/99 i suddetti limiti sono aumentati al 50% delle spese                 
ammesse a sovvenzione con un massimo di Lire 500 milioni (Euro                  
258.228,45) annui e di Lire 1.300 milioni (Euro 671.393,97) nel                 
triennio.                                                                       
Ai soggetti di cui al precedente punto 1.3 e' concesso un contributo            
in c/capitale nella misura massima del 50% delle spese ammesse per la           
realizzazione dei programmi, entro il limite di Lire 500 milioni                
annui (Euro 258.228,45) e di Lire 1.000 milioni (Euro 516.456,90) in            
un triennio.                                                                    
Per i soggetti localizzati nelle aree di operativita' del Regolamento           
CEE 1260/99 i suddetti limiti sono aumentati al 70% delle spese                 
ammesse a sovvenzione con un massimo di Lire 1.000 milioni (Euro                
516.456,90) annui e di Lire 1.500 milioni (Euro 774.685,35) nel                 
triennio.                                                                       
4. Presentazione delle domande                                                  
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente                 
provvedimento i consorzi e le societa' consortili trasmettono alla              
Regione:                                                                        
a) domanda in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo,           
di ammissione agli interventi firmata dal responsabile legale;                  
b) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al              
momento della domanda. Dallo statuto deve risultare il divieto di               
distribuire utili o avanzi di esercizio, cosi' come previsto dal                
comma 2 dell'art. 18 della Legge 317/91;                                        
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal responsabile              
legale della societa' consortile secondo le disposizioni della Legge            
4 gennaio 1968, n. 15 e successive variazioni, dove si attesti la               
conformita' della societa' consortile ai requisiti previsti dalla               
Legge 317/91 e dal presente provvedimento, nonche' la rinuncia a                
fornire alle imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui                  
all'art. 1 della legge medesima i servizi e le attivita' previste               
dall'intervento;                                                                
d) programma di attivita', anche a carattere pluriennale, che si                
intende realizzare, e che deve indicare: 1) descrizione                         
dell'iniziativa; 2) specifica delle singole voci di spesa relative              
agli investimenti in beni materiali o immateriali con la                        
documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi               
fattibilita', ecc.); 3) spesa complessiva e la sua eventuale                    
articolazione temporale; 4) piano finanziario di copertura; 5)                  
obiettivi che si intendono conseguire; 6) modalita' e tempi di                  
realizzazione; 7) localizzazione dell'iniziativa cui l'intervento si            
riferisce; 8) le imprese consorziate interessate al progetto.                   
Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo                      
raccomandata con ricevuta di ritorno, a: Assessorato Attivita'                  
produttive - Ufficio Politiche industriali - Viale A. Moro n. 30 -              
40127 Bologna entro e non oltre giovedi' 28 febbraio 2001.                      
Fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante.                           
Per informazioni e' possibile contattare i seguenti funzionari dal              
lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 13:                                            
dottor Paolo Bertoncelli - tel. 051/283631 - e- mail:                           
pbertoncelli¹regione.emilia-romagna.it                                          
ingegner Vittorio Longhi - tel. 051/283603 - e- mail:                           
vlonghi¹regione.emilia-romagna.it                                               
6. Istruttoria delle domande                                                    
L'istruttoria delle domande sara' svolta da un gruppo di lavoro                 
tecnico nominato dal Direttore generale alle Attivita' produttive.              
Il gruppo di lavoro tecnico effettua l'istruttoria delle domande in             
particolare verificando:                                                        
a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la              
loro conformita' a quanto richiesto dalla legge e dal presente                  
provvedimento;                                                                  
b) la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla           
normativa per le societa' consortili e le imprese consorziate.                  
Esso provvedera' a determinare l'ordine di priorita' attenendosi ai             
criteri fissati dal presente provvedimento.                                     
7. Criteri di valutazione                                                       
Determinazione della graduatoria                                                
L'ordine di priorita' e' definito sulla base di una valutazione                 
relativa ai seguenti criteri, in base ai quali viene assegnato un               
punteggio a ciascun progetto. Il punteggio ottenuto determina il                
posizionamento di ogni progetto nella graduatoria finale:                       
A) realizzazione di nuovi insediamenti  produttivi innovativi in                
relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche in campo                 
produttivo, in campo ambientale, di qualificazione dei servizi                  
energetici e dell'infrastrutturazione telematica: fino ad un massimo            
di punti 10;                                                                    
B) realizzazione, in insediamenti produttivi esistenti, di                      
innovazioni tecnologiche in campo produttivo, in campo ambientale, di           
qualificazione dei servizi energetici, dei servizi di                           
commercializzazione e dell'infrastrutturazione telematica: fino ad un           
massimo di punti 8;                                                             
C) realizzazione di innovazioni di servizio e tecnologiche in campo             
produttivo: fino ad un massimo di punti 6;                                      
D) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi privi di                      
caratteristiche innovative: fino ad un massimo di punti 4.                      
In caso di parita' verra' data priorita' all'intervento che prevede             
il piu' elevato livello di investimento.                                        
8. Documentazione di spesa da produrre                                          
8.1 Gli acquisti da terzi dovranno essere documentati mediante                  
fatture contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla               
natura delle spese e alle loro componenti tecniche ed economiche.               
Le fatture devono essere o in originale o in copia conforme                     
autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 con bollo da             
Lire 20.000 e debitamente quietanzate.                                          
L'acquisto di beni strumentali, attrezzature, impianti, fabbricati e            
terreni devono essere portati a termine entro i 36 mesi successivi              
alla data di comunicazione da parte della Regione della avvenuta                
concessione del contributo e possono essere effettuati anche mediante           
operazioni di leasing. In questo caso i 36 mesi sono riferiti alla              
data di consegna del bene risultante dalla bolla di consegna e                  
dall'attestazione di avvenuta consegna e accettazione.                          
Per le sole operazioni di leasing, entro i 36 mesi successivi alla              
data di comunicazione della concessione del contributo deve essere              
presentato il contratto di locazione finanziaria in originale o in              
copia autenticata ai sensi di legge, bolla di consegna o attestazione           
di avvenuta consegna ed accettazione rilasciata su moduli della                 
societa' locatrice, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'             
sottoscritta da legale rappresentante, che si impegni al riscatto del           
bene pena la revoca del contributo stesso.                                      
Nel caso l'acquisizione di attrezzature, impianti e beni strumentali            
avvenga mediante operazioni di leasing l'importo che puo' essere                
ammesso a contributo e' determinato rispetto al valore commerciale              
del bene oggetto del contratto al netto degli interessi e delle spese           
accessorie relative alle operazioni di leasing.                                 
Per la liquidazione occorre presentare  come documentazione                     
giustificativa dell'importo ammesso a contributo:                               
a) entro 36 mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta            
concessione del contributo: - contratto di locazione finanziaria in             
originale o in copia autenticata ai sensi di legge, - bolla di                  
consegna o attestazione di  avvenuta consegna e accettazione                    
rilasciata su moduli della societa' locatrice, - dichiarazione                  
sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale                       
rappresentante che  si impegni al riscatto del bene pena la revoca              
del contributo stesso;                                                          
b) entro i 90 giorni successivi alla data di pagamento dell'ultimo              
canone necessario per il superamento del 30% del costo complessivo              
dell'operazione, ed entro i 24 mesi successivi alla data di                     
comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo: - le fatture            
corrispondenti a canoni di locazione, - dichiarazione rilasciata                
dalla societa' di leasing con la quale la medesima attesta di avere             
riscosso dalla ditta locatrice piu' del 30% del costo complessivo               
dell'operazione di leasing, - copia della fattura di acquisto del               
bene da parte della societa' di leasing.                                        
Le spese per il personale del consorzio specificatamente adibito alla           
realizzazione dell'intervento vanno documentate sulla base del costo            
effettivo limitatamente alle ore impiegate, che dovranno risultare da           
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del                 
legale rappresentante da prodursi sull'apposito prospetto allegato.             
Il personale deve essere esclusivamente personale dipendente della              
societa' consortile.                                                            
Per i beni o servizi realizzati direttamente all'interno occorre                
produrre copia autenticata della parte del Registro cespiti                     
ammortizzabili dove risulti la avvenuta registrazione di quelle                 
spese.                                                                          
Le modalita' di quietanza sono le seguenti in alternativa l'una                 
all'altra:                                                                      
- quietanza rilasciata dal fornitore con timbro "pagato" o "per                 
quietanza" accompagnato dal timbro della ditta fornitrice, la data e            
la firma;                                                                       
- dichiarazione su carta intestata della ditta fornitrice, in                   
originale o in copia conforme, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968,             
n. 15, dove risulti che la fattura sia stata regolarmente saldata;              
- ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento in originale, o             
in copia conforme ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.                   
8.2 In alternativa al precedente punto 8.1 la documentazione di spesa           
puo' essere prodotta mediante un rendiconto analitico secondo le voci           
di investimento previste nella domanda citando anche la                         
documentazione di  spesa relativa (fatture, registri personale e                
Registro cespiti ammortizzabili); di ciascuna voce di investimento va           
indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale                
dell'intero investimento.                                                       
Per ciascun titolo di spesa il sopracitato rendiconto dovra'                    
riportare numero, data di emissione, causale, ragione sociale del               
fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura.                   
Il rendiconto analitico dovra' essere firmato dal legale                        
rappresentante dell'impresa beneficiaria e dovra' essere accompagnato           
da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dallo               
stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della Legge 4              
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, dove si attesti che:            
- le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli                  
investimenti previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;                  
- i titoli di spesa indicati nei rendiconti  sono fiscalmente                   
regolari e integralmente pagati;                                                
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;                                
- il programma di investimento approvato non ha subito variazioni.              
Nel caso vi siano variazioni le stesse devono essere preventivamente            
approvate dalla Regione Emilia-Romagna.                                         
Il rendiconto analitico dovra' essere corredato di una certificazione           
(sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in                  
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto              
all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e                
periti commerciali) attestante l'effettivita' delle spese sostenute,            
la regolarita' documentale delle stesse e la loro conformita' alle              
tipologie previste dal presente bando.                                          
Per le operazioni di leasing valgono integralmente le norme previste            
al precedente punto 8.1.                                                        
Questa modalita' di presentazione della documentazione di spesa                 
implica il rispetto di tutti gli obblighi di legge previsti.                    
9. Erogazione dei contributi                                                    
L'erogazione del contributo avviene in due quote, pari al 40% e al              
60% dell'ammontare complessivo da liquidarsi rispettivamente alla               
realizzazione e rendicontazione di una quota dell'intervento pari al            
50% e al completamento dello stesso, a presentazione della                      
rendicontazione di  spesa necessaria e di un certificato di                     
iscrizione al Registro delle imprese attestante l'assenza di                    
procedure fallimentari o concorsuali.                                           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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