REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117

Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il RD 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della                
legislazione in materia di boschi e di terreni montani" ed il RD 16             
maggio 1926, n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del RD 30                  
dicembre 1923, n. 3267" che rispettivamente istituiscono e normano il           
vincolo idrogeologico;                                                          
- la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 "Tutela e uso del territorio" che              
all'art. 34 sottopone tutti i movimenti di terreno, di qualunque                
intensita' ed a qualunque opera necessari, alla procedura                       
autorizzativa prevista dal RD 3267/23;                                          
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                 
locale", modificata dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia           
di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e             
modificative della L.R. 21 aprile 1999" n. 3, che, nell'ambito di un            
organico e ampio processo istituzionale di redistribuzione delle                
competenze e delle funzioni dal livello regionale a quello delle                
diverse autonomie territoriali, riorganizza, fra l'altro, le                    
competenze e la ripartizione delle funzioni anche per la materia del            
vincolo idrogeologico;                                                          
- la L.R. 24 maggio 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e             
l'uso del territorio", che apporta, tra l'altro, modifiche al                   
processo della pianificazione urbanistica, con ricadute sulla                   
disciplina del vincolo idrogeologico;                                           
premesso che la disciplina applicativa del vincolo idrogeologico,               
quale combinato disposto della L.R. 47/78 e del RD 3267/23, e'                  
risultata di complessa applicazione ed ha progressivamente perso                
efficacia rispetto alle mutate condizioni di utilizzo del territorio;           
dato atto che e' pertanto emersa l'opportunita' che la disciplina del           
vincolo idrogeologico sia rivista e ridefinita, nell'ottica della               
semplificazione e dello snellimento delle procedure, senza perdere              
l'efficacia e la qualita' della tutela esercitata sul territorio,               
attuando forme di correzione e razionalizzazione di natura                      
legislativa e procedurale;                                                      
rilevato che la L.R. 3/99 assume, tra l'altro, l'obiettivo di dare              
soluzione alle problematiche esposte, avviando un processo                      
riformatore fondato sul principio di un decentramento delle                     
competenze mirato a conseguire l'avvicinamento dei compiti e delle              
funzioni alla domanda, facilitando l'accesso ai servizi della                   
pubblica Amministrazione da parte dei cittadini;                                
dato atto che la L.R. 3/99 semplifica le procedure e riduce i tempi,            
agendo secondo tre direttrici:                                                  
A) introducendo tre diverse forme procedurali, comportanti tempi ed             
approfondimenti istruttori diversi, commisurate alla effettiva                  
dimensione, e conseguente impatto sull'equilibrio territoriale, delle           
opere: 1) le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del                
territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che                   
comportano movimenti di terreno o modificano il regime delle acque,             
di cui all'Elenco 1 della allegata direttiva, sono soggette alla                
autorizzazione prevista dagli artt. 7 e seguenti del RD 3267/23 ed              
alla relativa procedura, comprensiva della produzione di elaborati              
tecnici complessi; 2) le opere di modesta entita', che comportano               
limitati movimenti di terreno, di cui all'Elenco 2 della allegata               
direttiva, sono soggette alla presentazione di una comunicazione di             
inizio attivita', corredata di relazione tecnico-illustrativa; 3) le            
opere di piu' che modesta entita', di cui all'Elenco 3 della allegata           
direttiva, sono eseguite senza alcuna forma di autorizzazione o                 
comunicazione preventive;                                                       
B) ricomponendo l'iter procedurale in materia di vincolo                        
idrogeologico in capo al Comune, che viene individuato come Ente                
delegato in quanto gia' titolare delle autorizzazioni e concessioni             
urbanistico-edilizie e realizzando in tal modo una notevole                     
semplificazione e facilitazione al cittadino che ha un unico                    
interlocutore nel Comune, - prevedendo una delega alle Comunita'                
Montane, da esercitarsi in forma di gestione associata, secondo                 
criteri di economicita' ed efficienza, a favore dei Comuni ricadenti            
nel loro territorio;                                                            
C) eliminando la necessita' di autorizzazione per le opere ricadenti            
nei perimetri urbanizzati dei Comuni dotati di strumento urbanistico            
approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. 3/99 e rispondente ai             
requisiti fissati dalla direttiva di cui alla presente deliberazione;           
considerato che:                                                                
- l'art. 149 della L.R 3/99 prevede che per i Comuni di minore                  
dimensione demografica le attivita' preparatorie ed istruttorie siano           
svolte dalle forme associative di cui all'art. 23 della stessa L.R.             
3/99 e che sino alla loro costituzione dette funzioni continuino ad             
essere esercitate dalle Province;                                               
- in ragione della particolarita' e unicita' della funzione di cui              
trattasi i Comuni non sono tenuti ad orientarsi prioritariamente                
verso le forme di cui agli artt. 20 e 21 della medesima legge,                  
potendo scegliere liberamente ed autonomamente fra tutte le forme               
previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990, n. 142;                       
considerato inoltre che, ai fini di una assunzione coordinata ed                
omogenea delle nuove funzioni, si pone la necessita' che:                       
- i nuovi Enti delegati possano avvalersi in una prima fase di                  
esercizio della delega dell'assistenza tecnica nonche' della                    
collaborazione delle Province e dei Servizi provinciali Difesa del              
suolo, secondo le modalita' piu' opportune da definire con il                   
coordinamento delle Province stesse;                                            
- durante tale periodo le Province svolgano anche una azione di                 
coordinamento nei confronti degli Enti delegati, al fine, in                    
particolare, di definire ed assumere le forme, anche associative,               
piu' idonee ed efficaci rispetto all'esercizio della delega;                    
- le Province provvedano, inoltre, a trasmettere la pluriennale                 
esperienza maturata nella gestione del vincolo, ad attuare momenti di           
formazione, a promuovere omogenee forme di gestione e applicazione              
della disciplina del vincolo a livello provinciale, tenendo conto che           
la competenza viene frazionata tra diversi Enti;                                
dato atto che:                                                                  
- l'art. 150 della L.R. 3/99 dispone che per articolare e dettagliare           
i contenuti della legge la Giunta regionale emani apposita direttiva,           
che, in particolare, specifichi le norme tecniche ed i procedimenti             
amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con            
riguardo speciale alla individuazione delle categorie di opere                  
sottoposte a diverso regime;                                                    
- per la stesura di tale direttiva e' stato costituito un gruppo di             
lavoro tra esponenti delle Province, su designazione dell'Unione                
Provincie italiane Emilia-Romagna, e funzionari dei Servizi                     
periferici e centrale Difesa del suolo, coadiuvati da un esperto                
giuridico della Direzione generale Ambiente;                                    
ritenuto, pertanto, sulla base dei principi richiamati sopra e tenuto           
conto delle risultanze del gruppo di lavoro, di approvare la                    
direttiva allegata al presente atto di cui fa parte integrante;                 
dato atto che ai sensi dell'art. 151 della L.R. 3/99 l'esercizio                
delle funzioni delegate decorre dalla data della pubblicazione della            
direttiva in argomento nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna;                                                                 
dato atto altresi':                                                             
- del parere favorevole espresso dal dott. Enrico Carboni,                      
Responsabile del Servizio Difesa del suolo, in merito alla                      
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1              
della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                  
- del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Leopolda Boschetti,             
Direttore generale dell'Ambiente, in merito alla legittimita' della             
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541             
del 4 luglio 1995;                                                              
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile,                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la direttiva regionale concernente le procedure                 
amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo           
idrogeologico, redatta ai sensi ed in attuazione degli artt. 148,               
149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema             
regionale e locale", modificata dalla L.R. n. 22 del 24 marzo 2000              
"Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture -                    
Disposizioni attuative e modificative della L.R. n. 3 del 21 aprile             
1999", allegata quale parte integrante al presente atto;                        
2) di stabilire che l'esercizio delle funzioni da parte di Comuni e             
Comunita' Montane decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione;            
3) di stabilire che gli Enti delegati fino al 31 dicembre 2000, ferma           
restando la loro titolarita' amministrativa, possano avvalersi della            
collaborazione tecnica delle Province e dei Servizi provinciali                 
Difesa del suolo, nelle forme e nei modi piu' adeguati, che verranno            
stabiliti d'intesa con le Province;                                             
4) di stabilire che le Province svolgano una azione di coordinamento            
nei confronti degli Enti delegati, al fine di definire ed assumere le           
forme, anche associative, piu' idonee ed efficaci rispetto                      
all'esercizio della delega, secondo quanto indicato in premessa,                
nonche' di promuovere azioni di informazione e formazione ed omogenee           
modalita' di gestione e applicazione della disciplina del vincolo;              
5) di pubblicare in forma integrale la presente deliberazione e la              
Direttiva allegata nel Bollettino Ufficiale della Regione                       
Emilia-Romagna.                                                                 
Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le                
norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai             
sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21            
aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"                      
1) Premessa                                                                     
Il vincolo idrogeologico discende dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267              
"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di           
terreni montani" e dal RD 16 maggio 1926, n. 1126 "Regolamento per              
l'applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267".                               
Nella regione Emilia-Romagna e' presente su gran parte del territorio           
montano e collinare e su alcune fasce costiere, in provincia di                 
Ravenna e Ferrara.                                                              
Dagli obiettivi affermati dal RD 3267/23 e dalle categorie di opere             
sottoposte a controllo emergono con evidenza la natura di tutela                
degli interessi pubblici ed il carattere di prevenzione del danno               
pubblico rivestiti dal vincolo idrogeologico.                                   
Per conseguire tali fini, in base ai regi decreti citati, erano                 
sottoposti ad una complessa procedura autorizzativa, previa                     
istruttoria tecnica, "la trasformazione dei boschi in altre qualita'            
di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni sottoposti           
a periodica lavorazione", che rappresentavano, all'epoca, gli                   
interventi piu' diffusi e maggiormente destabilizzanti il territorio;           
tutti gli altri interventi comportanti movimento di terreno erano               
normati dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, redatte           
ai sensi degli stessi RD 3267/23 e RD 1126/26, ed erano assoggettati            
ad una semplice comunicazione.                                                  
Successivamente il carattere di difesa dell'assetto idrogeologico e'            
andato progressivamente prevalendo sul carattere di vincolo                     
forestale, in particolare dal trasferimento della materia del vincolo           
idrogeologico alle Regioni, avvenuto con DPR 24 luglio 1977, n. 616,            
a fronte di una sempre maggiore domanda di uso del territorio a fini            
insediativi ed infrastrutturali, comportante un altrettanto                     
progressivo impatto negativo sulla sua stabilita'.                              
Dal 1923 agli anni settanta il contesto ambientale e sociale si era             
infatti trasformato radicalmente. Se nel 1923 il legislatore dello              
Stato aveva la preoccupazione prioritaria di tutelare l'integrita'              
dei terreni boscati e saldi dall'attivita' agricola, allora in forte            
espansione, essendo nulle o molto limitate le altre attivita' in                
grado di generare dissesto sul territorio, nel 1978 il legislatore              
regionale deve confrontarsi con una situazione radicalmente                     
trasformata, e purtroppo per buona parte compromessa, in cui le                 
attivita' edilizia, di viabilita' ed infrastrutturale hanno assunto             
il ruolo di maggiori perturbatrici dell'assetto territoriale.                   
La L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 "Tutela e uso del territorio",                   
all'art. 34, prende quindi atto del danno avvenuto e cerca di porvi             
rimedio sottoponendo tutti i movimenti di terreno, di qualunque                 
intensita' ed a qualunque opera necessari, a procedura autorizzativa.           
La L.R. 47/78 e' stata certamente rigida nel porre sullo stesso piano           
di importanza tutti i movimenti di terreno e nell'usare, quale forma            
di tutela, lo strumento del vincolo indiscriminatamente allargato.              
La necessita' di autorizzazione per ogni movimento di terreno ha                
portato ad un grande aumento del numero di pratiche e ad un                     
conseguente appiattimento tra gli interventi di grande impatto sul              
territorio e quelli irrilevanti, risolventesi frequentemente e                  
forzatamente in scarsa attenzione dell'azione amministrativa per gli            
interventi piu' importanti.                                                     
Gli effetti combinati di un procedura complessa, che comporta quindi            
tempi lunghi, e della rigidita' della norma, che impone ponderosi               
iter autorizzativi per ogni movimento di terreno, anche se di modesta           
entita', ha fatto progressivamente emergere l'opportunita' che la               
disciplina del vincolo idrogeologico fosse rivista e ricalibrata                
nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle                     
procedure, con contestuale riduzione dei tempi, senza tuttavia                  
perdere l'efficacia della tutela esercitata dal vincolo sul                     
territorio.                                                                     
Lo strumento e' stato individuato nella L.R. 3/99 "Riforma del                  
sistema regionale e locale", attuativa del DLgs 31 marzo 1998, n.               
112, attraverso la quale la Regione, per la materia del vincolo                 
idrogeologico, attua la delega piena delle funzioni tecniche ed                 
amministrative alle Comunita' Montane, negli ambiti territoriali di             
loro competenza, ed ai Comuni, per i restanti territori, secondo i              
principi generali del:                                                          
- decentramento delle funzioni gestionali agli Enti locali nei                  
settori del governo del territorio, delle attivita' produttive, dei             
servizi sociali;                                                                
- semplificazione dei procedimenti amministrativi e riduzione dei               
tempi.                                                                          
Le principali novita' introdotte dalla L.R. 3/99 sono rappresentate             
da:                                                                             
- individuazione delle opere da assoggettare a procedura                        
autorizzativa e di quelle da sottoporre a piu' semplice procedura di            
comunicazione nonche', quale risultante, delle opere che possono                
essere eseguite liberamente; si riducono sensibilmente le pratiche              
amministrative e tecniche, con conseguente possibilita' di maggiore             
attenzione a quelle autorizzative, nonche' i costi per gli utenti;              
- semplificazione procedurale conseguita attraverso la                          
ricompattazione delle funzioni tecniche ed amministrative in capo ad            
un unico Ente, che e' anche quello cui compete la gestione del                  
territorio;                                                                     
- affermazione del principio di coerenza e conformita' della materia            
del vincolo idrogeologico con gli strumenti di pianificazione                   
urbanistica, con superamento della logica della autorizzazione per              
singola opera: l'autorizzazione non e' piu' richiesta per le opere              
ricadenti nel perimetro urbanizzato dei Comuni dotati di strumento              
urbanistico, a condizione che individui le tipologie di edificazione            
consentite, le modalita' di intervento, le opere di mitigazione;                
- riduzione dei tempi istruttori ottenuta attraverso la contrazione a           
sessanta giorni del tempo di rilascio delle autorizzazioni, la                  
individuazione del tempo di rilascio del nulla-osta in trenta giorni,           
l'affermazione del principio che la decorrenza dei tempi istruttori             
puo' essere interrotta una sola volta.                                          
2) Procedura amministrativa                                                     
2.1 Enti delegati                                                               
Ai sensi della L.R. 3/99, artt. 148 e 149, le funzioni relative al              
vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/23, gia' delegate alle                  
Province a norma della lett. E) del comma 2 dell'art. 41 della L.R.             
27 febbraio 1984, n. 6, (come indicato nell'Allegato 1) sono                    
delegate:                                                                       
1) ai Comuni o alle loro forme associative                                      
2) alle Comunita' Montane, per i Comuni ricadenti nel loro                      
territorio.                                                                     
I Comuni, ove ritenuto opportuno, possono associarsi per l'esercizio            
delle funzioni comunali nelle forme previste dall'art. 23 della L.R.            
3/99 e dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990, n. 142.                         
Tale principio vale in ogni caso per i Comuni con meno di 10.000                
abitanti, ma puo' trovare applicazione anche tra Comuni di maggiore             
dimensione.                                                                     
Lo stesso articolo 23 prevede, inoltre, che i Comuni possano                    
associarsi anche alle Comunita' Montane, per un piu' efficace                   
esercizio delle funzioni svolte in forma associata.                             
Sino alla costituzione delle forme associative obbligatoriamente                
previste dall'articolo 23, le funzioni in materia di vincolo                    
idrogeologico continuano ad essere esercitate dalle Province.                   
Nella fase di individuazione e scelta della forma organizzativa piu'            
adeguata gli Enti delegati sono coordinati e supportati dalle                   
Province.                                                                       
Le Province provvedono altresi' a trasmettere la pluriennale                    
esperienza maturata nella gestione del vincolo, ad attuare momenti di           
formazione, a promuovere omogenee forme di gestione e applicazione              
della disciplina del vincolo a livello provinciale, tenendo conto che           
la competenza viene frazionata tra diversi Enti, a fornire supporto             
tecnico-logistico ai fini del miglioramento e dello snellimento delle           
procedure.                                                                      
2.2 Decorrenza dell'esercizio delle funzioni                                    
I Comuni e le Comunita' Montane esercitano le funzioni loro delegate            
dagli artt. 148 e 149 dalla data di pubblicazione nel Bollettino                
Ufficiale regionale della deliberazione di approvazione della                   
presente direttiva da parte della Giunta regionale.                             
Ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, si applica, a             
cura del nuovo Ente delegato, la procedura previgente, ancorche'                
abrogata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 240 della L.R.           
3/99.                                                                           
I nuovi procedimenti sono, invece, sottoposti alla nuova disciplina.            
Tutti i materiali relativi ai procedimenti in atto ed i supporti                
tecnici e cartografici necessari per l'esercizio della disciplina               
vengono trasferiti ai nuovi Enti delegati.                                      
2.3 Fase di primo esercizio della delega                                        
Nella fase di primo esercizio della delega e sino al 31 dicembre 2000           
le Province ed i Servizi provinciali Difesa del suolo assicurano la             
loro collaborazione tecnica ed amministrativa, finalizzata al                   
trasferimento progressivo delle esperienze e conoscenze acquisite               
negli anni di esercizio della funzione, anche al fine di formare i              
tecnici dei nuovi Enti delegati.                                                
2.4 Tipologie amministrative                                                    
L'art. 150 della L.R. 3/99 prevede diverse forme procedurali,                   
comportanti tempi ed approfondimenti istruttori diversi, commisurate            
alla effettiva dimensione, e conseguente impatto sull'equilibrio                
territoriale, delle opere.Di seguito vengono descritte le procedure             
relative alle opere comportanti autorizzazione, a quelle comportanti            
comunicazione di inizio attivita' e a quelle non comportanti ne'                
autorizzazione ne' comunicazione.                                               
Le diverse categorie di opere sono contenute in tre elenchi compresi            
nella presente direttiva.                                                       
Tali elenchi sono stati formati perseguendo la maggior completezza:             
essi possono, tuttavia, non essere esaustivi delle diverse tipologie            
di opere. In caso di opere non previste, si procedera' al loro                  
inserimento in un elenco sulla base della analogia con le opere ivi             
gia' comprese.                                                                  
Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni devono concernere             
l'intera opera, non stralci della stessa. In tal modo sara' possibile           
effettuare una reale valutazione in fase preventiva.                            
2.4.1 Autorizzazione per nuove opere (Elenco 1)                                 
La domanda di autorizzazione per le opere di cui all'Elenco 1,                  
corredata dei relativi elaborati tecnici, viene presentata all'Ente             
delegato, di norma in duplice copia (un numero diverso di copie                 
potra' essere richiesto dall'Ente). A cura dell'Ente stesso una copia           
viene trasmessa, per la pubblicazione, al Comune nel quale devono               
essere eseguite le opere (nel caso che l'Ente delegato sia la                   
Comunita' Montana o una Associazione di Comuni).                                
Il Sindaco, secondo la procedura fissata dal RD 1126/26, pubblica per           
quindici giorni all'Albo pretorio la domanda, corredata dalla                   
documentazione tecnica atta ad individuare l'ubicazione dei lavori ed           
a descrivere le caratteristiche del contesto territoriale in cui gli            
stessi avranno luogo; trascorso tale termine, con l'attestazione                
dell'avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente                   
presentate e con le osservazioni di competenza, entro otto giorni               
trasmette la documentazione all'Ente delegato, ove il Comune non sia            
titolare della delega.                                                          
La presentazione di osservazioni o di opposizioni determina la                  
necessita' che delle stesse si tenga conto in istruttoria, nonche'              
nel provvedimento finale.                                                       
L'Ente delegato, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla                   
richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla sua                     
presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute.           
L'autorizzazione, se positiva, puo' essere anche parziale, ovvero per           
una quota delle opere proposte; inoltre puo' dettare prescrizioni               
particolari.                                                                    
La decorrenza dei sessanta giorni puo' essere sospesa solo una volta,           
dall'Ente delegato, per richiesta di chiarimenti o di documentazione            
integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della                    
ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per             
il tempo residuo. L'Ente delegato fissa un tempo massimo, comunque              
congruo, per la presentazione di chiarimenti ed integrazioni, in modo           
da evitare che le istruttorie rimangano sospese senza giungere a                
definizione.                                                                    
L'autorizzazione deve contenere i tempi di scadenza. E' opportuno che           
siano congruenti con quelli del procedimento edilizio corrispondente.           
L'autorizzazione viene trasmessa al richiedente. Copia della                    
autorizzazione viene trasmessa al Comune per l'affissione all'Albo              
pretorio per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi.                    
Una copia corredata di progetto, infine, viene trasmessa al                     
competente Comando Stazione del Corpo forestale, per l'esercizio dei            
controlli.                                                                      
Le funzioni di vigilanza e polizia sul territorio oggetto della                 
presente delega sono anch'esse in capo agli Enti delegati, che per              
l'esercizio delle medesime si possono avvalere del Corpo forestale              
dello Stato, con il quale la Regione stipula apposita convenzione               
finalizzata anche al controllo di cui trattasi.                                 
Il richiedente deve conservare l'autorizzazione presso la sede dei              
lavori ed esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti                   
autorizzati.                                                                    
2.4.2 Autorizzazione in sanatoria                                               
La legislazione prevede esplicitamente la possibilita' di sanare                
opere abusive nei confronti della normativa del vincolo idrogeologico           
solo in presenza di contemporaneo abuso anche nei confronti della               
normativa edilizio-urbanistica (art. 32 della Legge 28 febbraio 1985,           
n. 47 e art. 43 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).                          
Pur in mancanza, nella legislazione di settore del vincolo                      
idrogeologico, della previsione esplicita dell'istituto generalizzato           
della sanatoria, in analogia con quanto previsto dalla Legge 47/85 e            
dalla Legge 662/96 e' ammissibile che il privato interessato possa              
richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per                   
movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a                 
vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano                    
risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi.                         
Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie                 
previste.                                                                       
La richiesta della autorizzazione in sanatoria viene assoggettata ad            
istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione ex ante.                  
Anch'essa puo' concludersi in termini negativi, qualora le opere                
eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell'assetto              
idrogeologico.                                                                  
In caso di danni accertati l'Ente delegato puo' imporre i lavori di             
ripristino di cui all'art. 24 del RD 3267/23.                                   
La domanda, con i relativi elaborati tecnici, viene indirizzata                 
all'Ente delegato, corredata di documentazione tecnica nella forma              
prevista per le domande ex ante.                                                
Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa                
pubblicazione all'Albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha               
quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque           
abbia interesse, alla esecuzione di un intervento ancora da                     
realizzare.                                                                     
Vengono allegate alla domanda, se esistenti, copia del verbale di               
accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo                  
forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata                   
dall'Ente delegato e copia del bollettino di avvenuto pagamento.                
2.4.3 Sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art. 32 della Legge 28           
febbraio 1985, n. 47 come modificato dall'art. 43 della Legge 23                
dicembre 1996, n. 662                                                           
In questo caso l'Ente delegato non rilascia una autorizzazione, ma              
rende il parere di cui all'art. 32 della Legge 47/85, come modificato           
dall'art 43 della Legge 662/96, necessario ai fini della concessione            
del condono edilizio da parte del Comune.                                       
La domanda di parere, con i relativi elaborati tecnici, viene                   
presentata all'Ente delegato corredata di documentazione tecnica                
nella forma prevista per le domande ex ante.                                    
Le procedure ed i tempi sono gli stessi, salvo che per la omessa                
pubblicazione all'Albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha               
quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque           
abbia interesse, alla esecuzione di un intervento ancora da                     
realizzare.                                                                     
Vengono allegati alla domanda, se esistenti, copia del verbale di               
accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo                  
forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata                   
dall'Ente delegato e copia del bollettino di avvenuto pagamento.                
Anche in questo caso, in presenza di danni accertati all'assetto                
idrogeologico dei luoghi, l'Ente delegato puo' imporre i lavori di              
ripristino di cui all'art. 24 del RD 3267/23.                                   
2.5 Imposizione di rimessa in pristino                                          
Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di richiesta           
di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni               
emanate, provochino danni accertati all'assetto del territorio,                 
l'Ente delegato puo', ai sensi dell'art. 24 del RD 3267/23, imporre             
la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili           
di equilibrio o, comunque, di sicurezza.                                        
Resta inteso che il provvedimento deve essere emanato solo nei casi             
in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1            
del RD 3267/23.                                                                 
2.6 Comunicazione (Elenco 2)                                                    
La comunicazione di inizio attivita' per le opere di cui all'Elenco             
2, corredata di relazione tecnico-illustrativa nonche' di progetto              
esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione                   
geologica nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative               
vigenti ed altri elaborati tecnici come descritti, va presentata                
all'Ente delegato, indicando la data di inizio dei lavori, almeno               
trenta giorni prima dell'inizio dei lavori stessi. Copia della                  
comunicazione va trasmessa, per conoscenza, anche al Comune ove sono            
realizzati i lavori, nel caso in cui l'Ente delegato sia la Comunita'           
Montana.                                                                        
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'Ente                  
delegato puo' prescrivere particolari modalita' di esecuzione dei               
lavori, ovvero vietarne la realizzazione, al fine di evitare danni              
all'assetto del territorio.                                                     
L'Ente delegato sceglie caso per caso le verifiche istruttorie da               
effettuare.                                                                     
Qualora l'Ente delegato non si esprima nei termini dati, i lavori               
possono senz'altro essere iniziati.                                             
Copia della comunicazione e delle eventuali prescrizioni o                      
provvedimenti dell'Ente delegato va trasmessa, a cura di questo, al             
competente Comando Stazione del Corpo forestale ai fini di eventuali            
controlli.                                                                      
2.7 Opere non soggette ad autorizzazione o comunicazione (Elenco 3)             
Le opere di piu' che modesta entita' individuate nell'Elenco 3, che             
comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con                
eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura                  
strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di                
intervento i danni di cui all'art. 1 del RD 3267/23, possono essere             
eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza                   
comunicazione di inizio attivita'.                                              
2.8 Ulteriori casi in cui non e' necessaria autorizzazione o                    
comunicazione                                                                   
2.8.1 Opere realizzate dall'Ente delegato                                       
Le opere eseguite dall'Ente delegato non sono assoggettate a                    
procedura autorizzativa ne' a comunicazione.                                    
In questi casi e' necessario, tuttavia, che siano poste in atto                 
procedure di verifica interna volte a dare certezza che l'opera non             
provoca ai terreni interessati perdita di stabilita', turbativa del             
regime delle acque e danni ai terreni circostanti.                              
2.8.2 Aree ricomprese nel perimetro urbanizzato                                 
Il comma 5 dell'art. 150 della L.R. 3/99 dispone che, relativamente             
alle aree soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nel perimetro             
urbanizzato di cui all'art 13 della L.R. 47/78, non sono piu'                   
necessarie le singole autorizzazioni rese ai sensi della disciplina             
del vincolo idrogeologico.                                                      
Quanto sopra a condizione che il PRG sia approvato dopo l'entrata in            
vigore della legge regionale stessa (e cioe', dopo l'emanazione della           
presente direttiva per la materia del vincolo idrogeologico) e                  
contenga, previa apposita indagine geologica, le verifiche di                   
compatibilita' tra le previsioni urbanistiche ed edilizie di piano e            
l'assetto idrogeologico, realizzate secondo le indicazioni di seguito           
definite.                                                                       
Poiche', successivamente alla L.R. 3/99, la L.R. 24 marzo 2000, n. 20           
"Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" ha                     
modificato il quadro normativo in materia urbanistica, a regime, in             
luogo di PRG si dovra' intendere:                                               
- Piano strutturale comunale (PSC), strumento che, nel delineare le             
scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale, ne            
tutela anche l'integrita' fisica ed ambientale; in particolare spetta           
al PSC la individuazione del territorio urbanizzato, urbanizzabile e            
rurale;                                                                         
- Piano operativo comunale (POC), strumento che definisce e                     
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di                        
organizzazione e di trasformazione del territorio, da realizzare                
nell'arco temporale di cinque anni;                                             
- Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), strumento che in                   
conformita' al PSC, disciplina le tipologie e le modalita' attuative            
degli interventi di trasformazione e di destinazione d'uso nonche' le           
norme attinenti le attivita' di costruzione e conservazione delle               
opere edilizie. Il RUE, inoltre, disciplina le trasformazioni non               
sostanziali del patrimonio edilizio esistente nel territorio                    
urbanizzato e rurale.                                                           
Ai fini della applicazione del comma 5 dell'art. 150 della L.R. 3/99,           
il perimetro urbanizzato potra' intendersi come la parte del                    
territorio comunale classificata dal PSC come tessuto urbanizzato.              
La Regione emanera', ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/00, atti di            
coordinamento tecnico che definiranno i contenuti essenziali del                
quadro conoscitivo di riferimento per le scelte di pianificazione               
urbanistica comunale.                                                           
In quella sede saranno pertanto anche specificati indirizzi e                   
direttive per le verifiche di compatibilita' tra le previsioni di               
piano e l'assetto idrogeologico anche per le aree soggette a vincolo            
idrogeologico ricomprese nel perimetro urbanizzato.                             
Dall'esame comparato della previgente disciplina urbanistica, della             
L.R. 20/00 e dell'art. 150 della L.R. 3/99 si puo' affermare che,               
rispetto agli adempimenti richiesti da quest'ultimo:                            
- spetta al PSC stabilire l'attitudine edificatoria dell'area                   
soggetta a vincolo idrogeologico ricompresa nel territorio                      
urbanizzato, mediante le indagini geologiche di carattere generale              
finalizzate alla valutazione strategica preventiva di sostenibilita'            
delle trasformazioni pianificate, nonche' dichiarare l'idoneita'                
degli ambiti all'insediamento dei carichi urbanistici e all'assetto             
funzionale proposto dal piano stesso;                                           
- spetta al RUE il compito di definire le modalita' di intervento               
richieste dall'art. 150 della L.R. 3/99 per quelle trasformazioni               
urbanistiche non sostanziali del territorio urbanizzato che il PSC              
definisce possano essere attuate attraverso intervento diretto e in             
conformita' alla disciplina del RUE;                                            
- spetta al POC il compito di definire le modalita' di intervento               
richieste dall'art. 150 della L.R. 3/99 per quelle trasformazioni               
urbanistiche sostanziali del territorio urbanizzato che il PSC                  
subordina alla ulteriore specifica individuazione e disciplina del              
POC.                                                                            
Il RUE e il POC, non potendo spingersi preventivamente ai livelli di            
approfondimento propri dell'indagine geotecnica sul sito, dovranno              
quindi stabilire le modalita' e le tipologie di intervento comunque             
non compatibili con l'assetto geomorfologico dei luoghi, piuttosto              
che quelle compatibili, nonche' le norme generali ed operative atte a           
garantire l'obiettivo del mantenimento della stabilita' idrogeologica           
ed il buon regime delle acque nell'area e nel bacino di riferimento.            
In fase attuativa, in sede di concessione edilizia, sara' l'indagine            
geotecnica necessaria alla redazione del progetto a dichiarare il               
raggiungimento degli obiettivi di RUE e di POC e ad individuare nel             
dettaglio i criteri e le modalita' edificatorie, con indicazione                
puntuale di:                                                                    
- tipologie di edificazione consentite (carichi massimi ammissibili,            
tipo di fondazioni);                                                            
- modalita' di intervento, con particolare riferimento a scavi e                
movimentazioni di terreno in genere;                                            
- interventi necessari per evitare ai terreni circostanti danni                 
derivanti dalla esecuzione delle opere, sia nel corso di                        
realizzazione che in epoca successiva, compresi quelli dovuti a                 
eventuali divagazioni delle acque causate dalle opere stesse.                   
Fino alla approvazione dei PSC, dei POC e dei RUE i Comuni danno                
attuazione ai vigenti PRG e possono approvare varianti degli stessi,            
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 41 della L.R. 20/00.                  
Per quanto concerne in particolare la disciplina del vincolo                    
idrogeologico, l'art. 150 della L.R. 3/99, poi modificato dal comma 2           
dell'art. 6 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di                
territorio, ambiente e infrastrutture. Disposizioni attuative e                 
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", stabilisce che i PRG             
vigenti possono essere adeguati attraverso apposita variante,                   
adottata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 15                
della L.R. 47/78.                                                               
In questo caso gli studi da effettuarsi in fase di definizione della            
variante di adeguamento devono possedere i contenuti geologici                  
generali gia' definiti fondamentali ed irrinunciabili per la                    
formazione dei PRG e loro varianti dalla nota regionale  n.1288                 
dell'11 febbraio 1983.                                                          
La metodologia fissata per l'esecuzione dell'indagine geologica                 
prevede l'analisi specifica di tutti gli aspetti e delle diverse                
cause dei fattori di alterazione dell'equilibrio idrogeologico, con             
riferimento ai diversi ambiti fisiografici (montagna/collina e                  
pianura costiera nel caso del vincolo idrogeologico).                           
La sintesi finale deve stabilire in modo inequivocabile "l'idoneita'            
alla edificazione delle zone prescelte, pur con eventuali quanto                
opportune prescrizioni relative alle modalita' di intervento, alle              
tipologie edilizie e di fondazione compatibili, ecc., da affinare in            
sede attuativa attraverso indagini specifiche" (vedi nota citata).              
Analogamente a quanto indicato per il POC e il RUE di cui alla L.R.             
20/00 la variante di adeguamento ai sensi e per gli effetti dell'art.           
15 della L.R. 3/99 deve stabilire le modalita' e le tipologie di                
intervento comunque non compatibili con l'assetto geomorfologico dei            
luoghi, piuttosto che quelle compatibili, nonche' le norme generali             
ed operative atte a garantire il mantenimento della stabilita'                  
idrogeologica ed il buon regime delle acque nell'area e nel bacino di           
riferimento.                                                                    
Anche per il periodo transitorio in regime di varianti ai PRG                   
previgenti il compito di individuare nel dettaglio i criteri e le               
modalita' edificatorie e' affidato all'indagine geotecnica necessaria           
alla redazione del progetto, nelle stesse forme sopra specificate.              
2.8.3 Lavori pubblici di "Pronto intervento"                                    
Le opere di "pronto intervento", si configurano come interventi di              
carattere urgente ed inderogabile, ai sensi degli artt. 69 e 70 del             
RD 25 maggio 1895, n. 350 "Regolamento dei lavori pubblici" ed hanno            
l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale            
causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilita', col              
fine di garantire la funzionalita' delle opere stesse e la pubblica             
incolumita'.                                                                    
In funzione di tale carattere d'urgenza esse seguono percorsi di                
autorizzazione, progettazione e realizzazione in deroga alle                    
procedure autorizzative normalmente previste da norme e vincoli d'uso           
del territorio.                                                                 
Queste opere, inoltre, se proposte e realizzate dai Servizi                     
provinciali Difesa del suolo nell'ambito dei propri compiti in                  
materia di difesa del suolo rivestono anche l'obiettivo di conseguire           
il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico.                                 
Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo             
idrogeologico, ferma restando l'opportunita' di darne informazione              
agli Enti delegati in materia, da parte degli Enti attuatori.                   
2.8.4 Interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei             
corsi d'acqua regionali                                                         
I terreni laterali ai fiumi ed ai torrenti sono esclusi dalla                   
normativa del vincolo idrogeologico in base all'art. 18 del RD 16               
maggio 1926, n. 1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt.              
168 e 169 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Allegato F, divenuti             
artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con RD           
25 luglio 1904, n. 523.                                                         
In base a tali disposizioni risulta, facendo le debite trasposizioni            
istituzionali al presente, che ogni opera, piantagione o movimento di           
terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua di                 
competenza regionale e' soggetto esclusivamente alla autorizzazione             
preventiva ed agli accertamenti della Amministrazione regionale,                
attraverso i propri Servizi provinciali Difesa del suolo.                       
2.8.5 Opere di difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione                  
ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione                  
idraulica o idraulico-forestale                                                 
Le opere di tale natura promosse dai Servizi provinciali Difesa del             
suolo della Regione e dalle Province sul territorio di competenza               
costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto                 
idraulico ed idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di           
tutela territoriale che e' alla radice del vincolo idrogeologico.               
Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo             
idrogeologico, ferma restando l'opportunita' di darne informazione              
agli Enti delegati.                                                             
2.9 Sportello unico                                                             
Nell'ambito di operativita' dello Sportello unico per le attivita'              
produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo,            
secondo quanto disposto dall'art. 70 della L.R. 3/99 (si veda anche             
la circolare emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 1367              
del 26 luglio 1999), rientra anche il rilascio della autorizzazione             
ai sensi della disciplina del vincolo idrogeologico. A tal fine lo              
sportello promuove le necessarie iniziative e forme di integrazione e           
raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni coinvolte nel               
procedimento.                                                                   
Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di inizio attivita'           
inerenti il vincolo idrogeologico, corredate della prescritta                   
documentazione, sono presentate pertanto allo Sportello unico, che              
operera' nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla               
presente direttiva.                                                             
2.10 Parere in materia di vincolo idrogeologico sugli strumenti                 
urbanistici comunali                                                            
La L.R 3/99 e la L.R. 20/00 determinano un nuovo quadro normativo e             
procedurale in materia di vincolo idrogeologico, urbanistica e                  
deleghe agli Enti territoriali.                                                 
Con la L.R. 20/00 i contenuti del PRG vengono ripartiti su tre                  
diversi strumenti urbanistici: il Piano strutturale comunale (PSC),             
il Piano operativo comunale (POC) ed il Regolamento urbanistico ed              
edilizio (RUE). Le scelte di assetto e di sviluppo e gli interventi             
di organizzazione e trasformazione del territorio sono oggi, quindi,            
pianificati da tali strumenti, ai fini della tutela fisica ed                   
ambientale e della valorizzazione del territorio stesso.                        
Se il PRG era approvato dalla Regione prima e dalla Provincia poi,              
anche sulla base di un parere istruttorio dei Servizi provinciali               
Difesa del suolo in materia di vincolo idrogeologico, in base alla              
L.R. 20/00 e' ora il Comune stesso che approva il PSC, il RUE e il              
POC, nel quadro procedurale e alle condizioni specificati dalla legge           
regionale stessa.                                                               
tuttavia previsto che nella fase di formazione del PSC,                         
preliminarmente alla sua adozione, il Sindaco indica la Conferenza di           
pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. 20/00; a tale Conferenza           
partecipano, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32 della           
stessa legge, gli Enti delegati in materia di vincolo idrogeologico             
dalla L.R. 3/99 (Comuni e Comunita' Montane).                                   
Alla luce di quanto sopra, il parere relativo al vincolo                        
idrogeologico sugli strumenti urbanistici espresso dal Servizio                 
provinciale Difesa suolo competente per territorio non e' piu'                  
previsto, in quanto gli Enti delegati in materia di vincolo                     
idrogeologico si sono gia' espressi nel processo di formazione dei              
singoli strumenti.                                                              
Il Servizio provinciale Difesa del suolo concorrera', in qualita' di            
depositario delle conoscenze in materia di stato dei dissesti,                  
rischio idraulico ed idrogeologico, alla formazione del quadro                  
conoscitivo del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 17                
della L.R. 20/00, con le modalita' che saranno definite in sede di              
direttive attuative degli strumenti urbanistici.                                
Elenco 1 - Opere che comportano autorizzazione                                  
Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio            
e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti           
movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino             
il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si              
tratta degli interventi gia' sottoposti ad autorizzazione dal RD                
3267/23, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e                     
distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione               
agraria:                                                                        
 1) opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;                            
 2) opere comprese in Piani particolareggiati * (1);                            
 3) nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *,           
compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino           
scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 3.2 e 3.3;                      
 4) discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei            
rifiuti;                                                                        
 5) aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e              
grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;                  
 6) condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti           
(di lunghezza superiore a 100 metri o di profondita' superiore a 1,2            
metri), comprese le relative infrastrutture e servitu';                         
 7) scavi di qualunque profondita' che interessino le falde acquifere           
sotterranee;                                                                    
 8) linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a               
132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitu';                        
 9) realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa                    
tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di                   
fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa               
(cabine, ecc.) superiore a 15 mc;                                               
10) apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste,             
carraie e piazzali **;                                                          
11) allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;                  
12) opere di sostegno con profondita' di scavo superiore a 1 metro o            
lunghezza superiore a 10 metri;                                                 
13) escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave,                 
torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti             
di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di                  
stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);                         
14) livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di                   
profondita' o altezza superiori a 0,5 metri;                                    
15) opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche ***              
****;                                                                           
16) bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di                
espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione            
e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ****;                   
17) costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie,                       
impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle                  
categorie *** e ****;                                                           
18) bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;                       
19) spianamento di dune costiere;                                               
20) impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi,           
trivellazioni) ad uso non domestico;                                            
21) perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a               
motivo dei problemi di subsidenza);                                             
22) disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle            
opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;                  
23) sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondita'               
superiore a 3 metri, ad esclusione di quelle ricomprese nella                   
categoria ****.                                                                 
* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. 3/99;           
** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento;                         
*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei            
demaniali dei corsi d'acqua regionali;                                          
**** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed                         
idrogeologica;                                                                  
(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani                  
particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di              
ulteriore singola approvazione.                                                 
Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la            
realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1                                   
- Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste dalle            
disposizioni di cui al DM 11/3/1988 e della circolare del Ministero             
dei Lavori pubblici n. 30483 del 24/9/1988, a firma di professionista           
iscritto all'Albo, con contestuale giudizio di fattibilita'                     
- progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione            
tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema             
dello smaltimento delle acque di superficie e di profondita'                    
- corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di               
intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale             
- cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta tecnica regionale            
per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona             
di possibile influenza dell'intervento stesso                                   
- mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle             
catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si              
intendono eseguire.                                                             
Elenco 2 - Opere che comportano comunicazione di inizio attivita'               
Opere di modesta entita' che non rivestono carattere di particolare             
rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno:                         
 1) modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere                
(strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e               
bassa tensione fuori strada, fossi, nonche' muri di sostegno, opere             
di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi             
non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e                      
configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie                
opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi                 
nell'immediato intorno (ad esempio per le strade ripristino o                   
realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a             
monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici                   
incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della                        
carreggiata);                                                                   
 2) livellamenti di terreno che non rientrino nella normale                     
lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondita'            
o altezza non superiori a 0,5 metri;                                            
 3) reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori             
fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non               
superiore a 100 metri e profondita' superiore a 1,2 metri, con                  
obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel                 
successivo punto 3.3;                                                           
 4) serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e               
relative condotte interrate di profondita' superiore a 1,2 metri,               
comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc.;                    
 5) realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa                
tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondita'           
superiore a 1,2 metri;                                                          
 6) realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa                    
tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di                   
fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa               
(cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc.;                                         
 7) ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione              
produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento           
a specifiche norme igienico-sanitarie;                                          
 8) opere di captazione di sorgenti;                                            
 9) opere di sostegno (con profondita' di scavo non superiore a 1               
metro e lunghezza non superiore a 10 metri (ad esempio finalizzate al           
contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di               
aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);                 
10) allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne; **                 
11) apertura di stradelli di accesso a fabbricati;                              
12) apertura di linee di esbosco a perdere;                                     
13) apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni            
di massima e di Polizia forestale vigenti;                                      
14) sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondita' non           
superiore a 3 metri, ad esclusione di quelle ricomprese nella                   
categoria **** e di quelle ricomprese nel successivo punto 3.3;                 
15) pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche                   
comportanti scavi superiori a 15 mc.;                                           
16) palificate e grate eseguite secondo la tecnica della                        
bioingegneria.                                                                  
** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento;                         
**** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed                         
idrogeologica.                                                                  
Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la                
realizzazione delle opere                                                       
- Descrizione dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da           
rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare.           
Possono essere allegati inoltre progetto esecutivo dell'opera e/o               
relazione asseverativa e/o relazione geologico-tecnica, nei casi in             
cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti;                            
- documentazione fotografica dello stato di fatto;                              
- cartografia in scala 1:10.000 su Carta tecnica regionale per la               
localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile             
influenza dell'intervento stesso;                                               
- planimetria in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle                 
catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si              
intendono eseguire.                                                             
Elenco 3 - Opere non soggette a richiesta di autorizzazione o                   
comunicazione                                                                   
Opere di piu' che modesta entita' che comportano per la propria                 
realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio             
di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da              
non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1            
del RD 3267/23:                                                                 
 1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere               
(strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e               
bassa tensione fuori strada, fossi, nonche' muri di sostegno, opere             
di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi             
non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato           
e configurazione;                                                               
 2) apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini,                    
modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;                         
 3) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;            
 4) messa in opera di barriere stradali;                                        
 5) interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate                  
(acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o                
altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di                     
tracciato;                                                                      
 6) interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate                    
(acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o                
altro) aventi carattere localizzato;                                            
 7) interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti               
tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti                   
elettriche, telefoniche o altro);                                               
 8) interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria             
degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. 47/78, cosi'               
come integrata e modificata dalla L.R. 23/80;                                   
 9) interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a                 
destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche           
comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali,                   
contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1,              
punto d) della L.R. 46/88;                                                      
10) opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento           
a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non               
eccedenti il 10% dell'esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto           
d) della L.R. 46/88;                                                            
11) interventi di risanamento che prevedono uno scavo con                       
asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3            
mc. per ml. (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 metri)            
con eventuale realizzazione di muro di contenimento;                            
12) realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati               
esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di               
fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2              
mc., con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai                    
territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;                
13) realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento           
di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di                     
pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;                    
14) realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie,               
ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e             
di superficie non superiore a 40 mq. e per i quali non siano previsti           
scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;           
15) realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze                
domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di              
contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento                    
interrate;                                                                      
16) realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze                
domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di                
alloggiamento non superiori ai 15 mc., e posa delle relative condotte           
di allacciamento interrate;                                                     
17) opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione             
primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e                
piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non              
superiore a 30 metri e con profondita' non superiore a 1,2 metri;               
18) realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti             
comportanti uno scavo non superiore a 15 mc.;                                   
19) realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni               
circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;                                
20) apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica                       
superficiale;                                                                   
21) linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o             
di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo               
palo non superiore a 8 mc., a condizione che lo stesso sia richiuso             
nella stessa giornata in cui viene aperto;                                      
22) realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e                
graticciate);                                                                   
23) impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di                       
forestazione in genere;                                                         
24) realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-                   
forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in                   
genere);                                                                        
25) limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la                      
realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purche' non vengano            
interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc.;              
26) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;                          
27) perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle           
di cui al punto 3.1;                                                            
28) interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari,                  
finalizzati all'integrita' delle arginature ed al ripristino                    
periodico della capacita' di invaso, ad esclusione di interventi di             
ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;           
29) consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti,               
senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera              
non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;                                 
30) drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio                  
compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex Lege 185/92.               
ALLEGATO 1                                                                      
Comuni con presenza di vincolo idrogeologico esterni alle Comunita'             
Montane                                                                         
(in neretto i Comuni con meno di 10.000 abitanti per i quali le forme           
associative sono obbligatorie)                                                  
Provincia di Piacenza                                                           
 1) Agazzano                                                                    
 2) Alseno                                                                      
 3) Caminata                                                                    
 4) Carpaneto Piacentino                                                        
 5) Castell'Arquato                                                             
 6) Gazzola                                                                     
 7) Gropparello                                                                 
 8) Lugagnano Val d'Arda                                                        
 9) Nibbiano                                                                    
10) Pianello Val Tidone                                                         
11) Ponte dell'Olio                                                             
12) Rivergaro                                                                   
13) San Giorgio Piacentino                                                      
14) Vigolzone                                                                   
Provincia di Parma                                                              
 1) Collecchio                                                                  
 2) Felino                                                                      
 3) Fidenza                                                                     
 4) Medesano                                                                    
 5) Noceto                                                                      
 6) Sala Baganza                                                                
 5) Salsomaggiore Terme                                                         
 8) Traversetolo                                                                
Provincia di Reggio Emilia                                                      
 1) Albinea                                                                     
 2) Casalgrande                                                                 
 3) Castellarano                                                                
 4) Quattro Castella                                                            
 5) San Polo d'Enza                                                             
 6) Scandiano                                                                   
 7) Vezzano sul Crostolo                                                        
Provincia di Modena                                                             
 1) Castelvetro di Modena                                                       
 2) Fiorano Modenese                                                            
 3) Maranello                                                                   
 4) Sassuolo                                                                    
 5) Savignano sul Panaro                                                        
Provincia di Bologna                                                            
 1) Bologna                                                                     
 2) Casalecchio di Reno                                                         
 3) Castel San Pietro Terme                                                     
 4) Crespellano                                                                 
 5) Dozza                                                                       
 6) Imola                                                                       
 7) Ozzano dell'Emilia                                                          
 8) San Lazzaro di Savena                                                       
 9) Zola Predosa                                                                
Provincia di Forli'-Cesena                                                      
 1) Bertinoro                                                                   
 2) Castrocaro Terme                                                            
 3) Cesena                                                                      
 4) Forli'                                                                      
Provincia di Rimini                                                             
 1) Coriano                                                                     
 2) Gemmano                                                                     
 3) Mondaino                                                                    
 4) Monte Colombo                                                               
 5) Montefiore Conca                                                            
 6) Montegridolfo                                                               
 7) Montescudo                                                                  
 9) Saludecio                                                                   
Provincia di Ravenna                                                            
 1) Cervia                                                                      
 2) Faenza                                                                      
 3) Ravenna                                                                     
Provincia di Ferrara                                                            
 1) Codigoro                                                                    
 2) Comacchio                                                                   
 3) Goro                                                                        
 4) Mesola                                                                      
Comuni con meno di 10.000 abitanti: 37                                          
Comuni con piu' di 10.000 abitanti: 25                                          
Totale Comuni: 62.                                                              
Comunita' Montane                                                               
Piacenza                                                                        
 1) Appennino piacentino Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia)                
Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara,                   
Piozzano, Travo, Zerba                                                          
 2) Valli Nure e Arda Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) Bettola,              
Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca                                            
Parma                                                                           
 3) Valli Taro e Ceno Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno) Albareto,              
Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo             
di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo,                      
Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi                                          
 4) Appennino Parma est Zona 4 (Appennino Parma est) Calestano,                 
Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti,                
Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma                             
Reggio Emilia                                                                   
 5) Appennino reggiano Zona 5 (Appennino reggiano) Baiso, Busana,               
Canossa, Carpineti, Casina, Castelnuovo nei Monti, Collagna,                    
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo                         
Modena                                                                          
 6) Appennino Modena ovest Zona 6 (Appennino Modena ovest)                      
Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia                      
 7) Frignano Zona 7 (Frignano) Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno,                  
Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato,             
Serramazzoni, Sestola                                                           
 8) Appennino Modena est Zona Appennino Modena est Guiglia, Marano              
sul Panaro, Montese, Zocca                                                      
Bologna                                                                         
 9) Valle del Samoggia Zona 9 (Valle del Samoggia) Castello di                  
Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno                              
10) Alta e media Valle del Reno Zona 10 (Alta e Media Valle del Reno)           
Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano,                     
Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto,                
Porretta Terme, Vergato                                                         
11) Valli del Savena e dell'Idice Zona 11 (Valli del Savena e                   
dell'Idice) Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio,            
Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi                    
12) Valle del Santerno Zona 12 (Valle del Santerno) Borgo Tossignano,           
Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice                                     
Ravenna                                                                         
13) Appennino faentino Zona 13 (Appennino faentino) Brisighella,                
Casola Valsenio, Riolo Terme                                                    
Forli'-Cesena                                                                   
14) Acquacheta Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone) Dovadola,             
Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio               
15) Appennino forlivese Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente)                 
Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa           
Sofia                                                                           
16) Appennino cesenate Zona 16 (Appennino cesenate) Bagno di Romagna,           
Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone,           
Verghereto                                                                      
Rimini                                                                          
17) Valle del Marecchia Zona 17 (Valle del Marecchia) Torriana,                 
Verucchio                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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