REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 5 maggio 2000, n. 3909

Prescrizioni fitosanitarie relative all'utilizzo del terreno residuo della lavorazione industriale della barbabietola da zucchero in Emilia-Romagna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Vista la Legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;               
visto il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 "Attuazione della direttiva              
91/683/CEE concernente misure di protezione contro l'introduzione               
negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti                
vegetali", ed in particolare l'art. 5 per le competenze dei Servizi             
fitosanitari regionali;                                                         
vista la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione                     
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti                 
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della              
L.R. 28 luglio 1982, n. 34";                                                    
dato atto che ai sensi dell'art. 8 della predetta legge, la struttura           
fitosanitaria e' preposta alla adozione di tutte le misure ritenute             
necessarie ai fini della protezione fitosanitaria;                              
considerato che le colture di barbabietola possono essere danneggiate           
da avversita' di natura parassitaria quali il virus BNYVV (Rizomania)           
ed il nematode galligeno Heterodera schachtii;                                  
atteso che una delle cause della loro diffusione e' rappresentata               
dalla possibile presenza di detti organismi nocivi nei residui di               
terreno quali scarti della lavorazione della barbabietola da                    
zucchero;                                                                       
ritenuto, pertanto, in applicazione del predetto art. 8, stabilire le           
prescrizioni che seguono quali misure necessarie ai fini della                  
protezione fitosanitaria della coltura della barbabietola da                    
zucchero;viste le deliberazioni della Giunta regionale:                         
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95,                             
determina:                                                                      
1) e' fatto obbligo agli zuccherifici operanti in Emilia-Romagna di             
trattenere, per almeno cinque anni, i residui dei terreni derivanti             
dalla lavorazione industriale della barbabietola da zucchero nelle              
pertinenze degli stabilimenti o in fondi recintati, di cui gli                  
zuccherifici abbiano la proprieta', il godimento o la detenzione a              
qualsiasi titolo, ovvero smaltire gli stessi in discariche                      
autorizzate ai sensi della normativa vigente;                                   
2) qualora tale smaltimento avvenga al di fuori delle aree di cui al            
punto precedente e' fatto obbligo ai proprietari, a coloro che hanno            
il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo dei fondi sui quali             
avviene lo smaltimento dei residui in oggetto, a non coltivare, per             
un periodo di tempo di almeno cinque anni, la barbabietola da                   
zucchero o altre chenopodiacee;                                                 
3) e' fatto obbligo agli zuccherifici, qualora lo smaltimento dei               
citati residui avvenga al di fuori delle aree di cui al punto 1), di            
inviare una comunicazione preventiva al Servizio Fitosanitario                  
regionale, allegando alla stessa una copia della planimetria                    
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti sui quali                   
verranno smaltiti i residui, nonche' una dichiarazione sostitutiva di           
atto notorio del proprietario o di colui che ha il godimento o la               
detenzione a qualsiasi titolo del fondo, di essere a conoscenza                 
dell'obbligo di cui al punto 2);                                                
4) che l'inosservanza delle citate prescrizioni sara' punita con la             
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire                     
6.000.000, a norma dell'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio 1998,           
n. 3;                                                                           
5) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9                 
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale del presente                
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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