DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 5 maggio 2000, n. 3909
Prescrizioni fitosanitarie relative all'utilizzo del terreno residuo della lavorazione industriale della barbabietola da zucchero in Emilia-Romagna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;
visto il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 "Attuazione della direttiva
91/683/CEE concernente misure di protezione contro l'introduzione
negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali", ed in particolare l'art. 5 per le competenze dei Servizi
fitosanitari regionali;
vista la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della
L.R. 28 luglio 1982, n. 34";
dato atto che ai sensi dell'art. 8 della predetta legge, la struttura
fitosanitaria e' preposta alla adozione di tutte le misure ritenute
necessarie ai fini della protezione fitosanitaria;
considerato che le colture di barbabietola possono essere danneggiate
da avversita' di natura parassitaria quali il virus BNYVV (Rizomania)
ed il nematode galligeno Heterodera schachtii;
atteso che una delle cause della loro diffusione e' rappresentata
dalla possibile presenza di detti organismi nocivi nei residui di
terreno quali scarti della lavorazione della barbabietola da
zucchero;
ritenuto, pertanto, in applicazione del predetto art. 8, stabilire le
prescrizioni che seguono quali misure necessarie ai fini della
protezione fitosanitaria della coltura della barbabietola da
zucchero;viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95,
determina:
1) e' fatto obbligo agli zuccherifici operanti in Emilia-Romagna di
trattenere, per almeno cinque anni, i residui dei terreni derivanti
dalla lavorazione industriale della barbabietola da zucchero nelle
pertinenze degli stabilimenti o in fondi recintati, di cui gli
zuccherifici abbiano la proprieta', il godimento o la detenzione a
qualsiasi titolo, ovvero smaltire gli stessi in discariche
autorizzate ai sensi della normativa vigente;
2) qualora tale smaltimento avvenga al di fuori delle aree di cui al
punto precedente e' fatto obbligo ai proprietari, a coloro che hanno
il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo dei fondi sui quali
avviene lo smaltimento dei residui in oggetto, a non coltivare, per
un periodo di tempo di almeno cinque anni, la barbabietola da
zucchero o altre chenopodiacee;
3) e' fatto obbligo agli zuccherifici, qualora lo smaltimento dei
citati residui avvenga al di fuori delle aree di cui al punto 1), di
inviare una comunicazione preventiva al Servizio Fitosanitario
regionale, allegando alla stessa una copia della planimetria
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti sui quali
verranno smaltiti i residui, nonche' una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio del proprietario o di colui che ha il godimento o la
detenzione a qualsiasi titolo del fondo, di essere a conoscenza
dell'obbligo di cui al punto 2);
4) che l'inosservanza delle citate prescrizioni sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire
6.000.000, a norma dell'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio 1998,
n. 3;
5) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti