REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 203

Misure per il controllo dell'influenza aviare. Revoca delle ordinanze n. 89 del 24/2/2000 e n. 100 del 3/3/2000

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Preso atto:                                                                     
- della propria ordinanza n. 89 del 24/2/2000 con la quale erano                
state disposte misure per il controllo dell'influenza aviare;                   
- della propria ordinanza n. 100 del 3/3/2000 con la quale erano                
state adottate ulteriori misure per il controllo dell'influenza                 
aviare a modifica dell'ordinanza n. 89 del 24/2/2000;                           
considerato il favorevole evolversi della epidemia di influenza nelle           
regioni colpite;ritenuto di dover, in parte, ridurre le misure di               
controllo a suo tempo adottate;                                                 
visti:                                                                          
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;                                                  
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n. 320;                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,            
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in             
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente               
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Art. 1 - I titolari di mangimifici devono garantire che i trasporti             
di mangime ad allevamenti avicoli siano effettuati con automezzi                
operanti esclusivamente in ambito regionale o in territori che non              
siano compresi nell'allegato 1 del provvedimento del Ministero della            
Sanita' prot. n. 600.6/24461/57N/660 datato 1/3/2000 e successivi               
aggiornamenti; devono inoltre garantire che gli automezzi siano                 
adeguatamente lavati e disinfettati prima di ogni trasporto e che non           
vengano effettuati trasporti consecutivi in piu' allevamenti senza              
che siano eseguiti il completo lavaggio e disinfezione                          
dell'automezzo.                                                                 
Art. 2 - Il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi             
operanti prevalentemente nel territorio regionale o in territori che            
non siano compresi nell'allegato 1 del provvedimento del Ministero              
della Sanita' prot. n. 600.6/24461/57N/660 datato 1/3/2000 e                    
successivi aggiornamenti, nel caso di automezzi che abbiano                     
effettuato carichi o scarichi da allevamenti siti in regioni o                  
province comprese nel citato allegato 1, tali automezzi non possono             
essere adibiti al carico presso allevamenti regionali prima che siano           
trascorse 48 ore dalle operazioni di lavaggio e disinfezione.                   
Gli automezzi adibiti al trasporto di animali e uova devono inoltre             
essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e, con lo              
stesso automezzo, non devono essere effettuati carichi o scarichi               
consecutivi in piu' allevamenti senza che siano eseguiti tra un                 
carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione dell'automezzo vuoto.           
Art. 3 - La raccolta di carcasse, cascami, pollina e rifiuti dagli              
allevamenti deve essere effettuata con mezzi operanti unicamente nel            
territorio regionale e senza che siano eseguiti carichi in piu'                 
allevamenti consecutivamente.                                                   
La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli deve             
avvenire con automezzi operanti unicamente nel territorio regionale e           
i materiali devono essere destinati ad impianti che garantiscano il             
trattamento termico di sicurezza.                                               
Art. 4 - Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto            
e sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro              
deve avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in                   
concomitanza con il normale conferimento al macello.                            
Art. 5 - I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni             
di lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello             
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.                
600.6/24461/57N/483 datato 11/2/2000.                                           
La parte relativa alla certificazione veterinaria e' obbligatoria per           
le disinfezioni eseguite nei macelli su automezzi che hanno                     
trasportato animali provenienti da zone di sorveglianza.                        
Art. 6 - In tutto il territorio regionale gli animali delle specie              
sensibili, provenienti da aziende e territori non sottoposti a misure           
restrittive di polizia veterinaria e destinati alla macellazione,               
oltre a essere scortati dalla documentazione prevista dal DRP                   
10/12/1997, n. 495, devono comunque essere sottoposti, fino al 30               
giugno 2000, alla visita premacellazione nei macelli.                           
Art. 7 - I pulcini provenienti da incubatoi situati in territori                
compresi nell'allegato 1 del provvedimento del Ministero della                  
Sanita' prot. n. 600.6/24461/57N/660 datato 1/3/2000 e successivi               
aggiornamenti e i pulcini originari da allevamenti situati negli                
stessi territori, ad integrazione degli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n.           
19 del 24/1/2000, devono essere controllati all'arrivo e sottoposti             
ad accertamenti sierologici e virologici. Dell'inoltro dei pulcini              
deve essere dato preavviso al servizio veterinario competente con               
almeno 5 giorni di anticipo.                                                    
Art. 8 - I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili            
con consistenza superiore a 500 capi, sono tenuti a segnalare al                
servizio veterinario competente per territorio il nominativo del                
veterinario addetto alla assistenza nel proprio allevamento, a tenere           
registrazione della mortalita' e relative cause ed inoltre a                    
comunicare tempestivamente qualsiasi caso di mortalita' anomala o di            
sintomatologia riferibile ad influenza aviare.                                  
Art. 9 - Nella regione Emilia-Romagna e' vietata l'immissione di                
selvaggina delle specie sensibili proveniente da allevamenti o                  
territori delle regioni o province di cui all'allegato 1 del                    
provvedimento del Ministero della Sanita' prot.  n.600.6/24461/                 
57N/660 datato 1/3/2000 e successivi aggiornamenti.                             
Art. 10 - I titolari di allevamento delle specie sensibili adibiti al           
ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita                       
(svezzamento) devono garantire la separazione delle partite di                  
animali introdotte e la tenuta di un registro di carico e scarico. In           
tali allevamenti si applicano i controlli clinici e sierologici                 
previsti al punto 2 delle disposizioni del Ministero della Sanita'              
emanate con provvedimento prot. n.600.6/24451/ 57N/139 del 14/1/2000.           
Art. 11 - Nella regione Emilia-Romagna e' vietata la vendita                    
ambulante di animali delle specie sensibili.                                    
La vendita di animali delle specie sensibili presso rivendite o                 
negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali, fatti salvi i             
limiti previsti dall'ordinanza n. 19 del 24/1/2000, sono scortati da            
documentazione attestante la provenienza e l'esito favorevole dei               
controlli sanitari previsti dal provvedimento del Ministero della               
Sanita' prot. n. 600.6/24451/57N/139 del 14/1/2000, ferme restando le           
disposizioni di cui all'articolo 7 della presente ordinanza.                    
Art. 12 - Nella regione Emilia-Romagna la vendita di volatili delle             
specie sensibili nei mercati e' consentita solo a coloro che hanno              
un'autorizzazione annuale per l'assegnazione di un posto fisso o                
comunque siano identificati mediante apposito tesserino che autorizza           
l'ingresso al mercato e a condizione che gli animali, fatti salvi i             
limiti previsti dall'ordinanza n. 19 del 24/1/2000, siano scortati da           
documentazione attestante la provenienza e l'esito favorevole dei               
controlli sanitari previsti dal provvedimento del Ministero della               
Sanita' prot.  n.600.6/24451/57N/139 del 14/1/2000, ferme restando le           
disposizioni di cui all'articolo 7 della presente ordinanza.                    
Le fiere e le altre manifestazioni che prevedono il concentramento di           
volatili delle specie sensibili sono autorizzate solo a condizione              
che il responsabile dell'organizzazione delle stesse comunichi al               
Servizio veterinario competente, con almeno 10 giorni di anticipo, la           
data e il luogo di svolgimento della manifestazione e sia previsto              
l'obbligo che i volatili delle specie sensibili non provengano da               
territori soggetti a misure restrittive di polizia veterinaria e                
siano scortati da documentazione attestante la provenienza e l'esito            
favorevole dei controlli sanitari previsti dal provvedimento del                
Ministero della Sanita' prot. n. 600.6/24451/57N/139 del 14/1/2000.             
Art. 13 - Le ordinanze n. 89 del 24/2/2000 e n. 100 del 3/3/2000 sono           
revocate.                                                                       
Art. 14 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai              
sensi del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8                
febbraio 1954, n. 320.                                                          
Art. 15 - I signori Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna,            
i Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei           
Servizi veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il                    
personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della L.R. 4 maggio                
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono                      
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione                
della presente ordinanza.                                                       
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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