DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 649
Realizzazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna e' interessata a porre in essere rapporti
di collaborazione con le realta' pubbliche e private del territorio
che si occupano di inserimento, formazione e perfezionamento
professionale, al fine di realizzare iniziative volte a favorire la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- nella prospettiva sopra delineata, assume particolare rilevanza il
conseguimento di una maggiore integrazione tra mondo del lavoro
pubblico e realta' occupazionali private, nonche' la possibilita' di
agevolare la conoscenza dei servizi erogati dall'Amministrazione
regionale, rendendo altresi' fruibili le competenze sviluppate
all'interno dell'Ente;
considerato che lo svolgimento di tirocini pratici presso gli uffici
e le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale
rappresenta una preziosa opportunita' di formazione e confronto con
le realta' lavorative, consentendo momenti di alternanza tra studio e
lavoro e agevolando le successive scelte professionali;
atteso che la materia in oggetto e' stata disciplinata dalla Legge
196/97, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
che, nell'intento di perseguire gli obiettivi sopra enunciati, ha
dettato principi e criteri generali (art. 18) tra i quali assumono
particolare rilevanza: la fruizione delle iniziative di tirocini
pratici da parte di coloro che abbiano gia' assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della Legge 1859/62; la possibilita' di
promozione delle iniziative da parte di soggetti pubblici e privati
specificamente individuati nell'ambito di appositi progetti di
orientamento e di formazione; lo svolgimento dei tirocini sulla base
di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori e i
datori di lavoro pubblici e privati; la fruizione delle iniziative di
tirocinio da parte di soggetti portatori di handicap, con
computabilita' secondo le modalita' specificate nella stessa Legge
196/97; l'attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita'
svolte nel corso delle iniziative sunnominate da utilizzare, ove
debitamente certificate, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
richiamati:
- il DM del Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142,
recante norme di attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97 che,
nell'individuare le modalita' di pratica attivazione dei tirocini,
dispone, tra l'altro, che gli stessi debbano svolgersi sulla base di
un progetto formativo e di orientamento per ciascuno di essi da
allegarsi alla convenzione stipulata tra soggetto promotore e datore
di lavoro, redatti secondo gli schemi di riferimento riportati nello
stesso decreto;
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale -
Direzione generale Impiego - 15 luglio 1998, n. 92 che specifica e
dettaglia le norme contenute nei provvedimenti sopra richiamati, con
particolare riferimento alle modalita' di realizzazione ed alla
durata dei tirocini, ai limiti numerici ed agli obblighi dei
partecipanti, agli adempimenti posti in capo ai soggetti promotori ed
ai soggetti ospitanti, entrambi tenuti alla designazione di un
responsabile incaricato di seguire il tirocinante;
- la L.R. 45/96 e le direttive attuative per la formazione
professionale e per l'orientamento - triennio 1997/1999 - di cui alla
propria deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997 modificata ed
integrata dalla deliberazione n. 528 del 20/4/1999;
evidenziato che, ai sensi della normativa nazionale sopra citata:
- il rapporto che si instaura tra i datori di lavoro privati e
pubblici ed i tirocinanti ospitati non costituisce rapporto di lavoro
(art. 18, comma 1, lett. d), Legge 196/97 e art. 1, comma 2, DM del
Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142);
- tra i soggetti promotori dei tirocini figurano anche le agenzie per
l'impiego, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le
strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi
regionali (art. 2, comma 1, lett. a), DM del Lavoro e della
Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142);
- in linea di principio, i soggetti promotori sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso
l'INAIL, nonche' presso idonea compagnia assicuratrice per la
responsabilita' civile verso terzi, ma nel caso in cui gli stessi
soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia
di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro
che ospita il tirocinante puo' assumere a proprio carico l'onere
economico connesso alla copertura assicurativa INAIL (art. 3, DM del
Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142);
considerato che la L.R. 25/98 ha istituito l'Agenzia Emilia-Romagna
Lavoro quale struttura della Regione dotata di ampia autonomia e
strumento di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti regionali in materia di politica del lavoro, con particolare
riferimento all'agevolazione dei processi di crescita della
professionalita' dei cittadini e dello sviluppo del sistema
imprenditoriale, alla riduzione degli ostacoli di ordine economico e
sociale di fatto limitativi delle pari opportunita' dei cittadini
nell'inserimento nel mondo del lavoro ed alla realizzazione di un
governo integrato delle politiche del lavoro, delle politiche
formative e dell'istruzione nonche' degli strumenti di gestione del
mercato del lavoro;
rilevato che tra le azioni e gli strumenti individuati dall'art. 2
della citata legge regionale istitutiva dell'Agenzia Emilia-Romagna
lavoro per il perseguimento delle ricordate finalita' figura
espressamente la promozione di tirocini per favorire l'inserimento
nel lavoro;valutata l'opportunita' che:
- la Regione, pur conservando all'interno dell'impianto della Legge
196/97 un ruolo di coordinamento, impulso e controllo nei confronti
dei soggetti promotori e delle iniziative da essi attivate, sia in
grado a sua volta di realizzare all'interno delle proprie strutture,
quale datore di lavoro pubblico, tirocini formativi e di
orientamento, ai sensi della normativa sopra richiamata, ove gli
stessi prevedano l'inserimento di tirocinanti con formazione e
preparazione in aree disciplinari di interesse rilevante e strategico
per le strutture regionali, consentendo alle stesse di avvalersi
delle qualificate conoscenze da essi acquisite per realizzare un
miglioramento qualitativo dei servizi erogati;
- l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, in ragione dei particolari compiti
di cui e' investita e rientrando nell'ambito dei soggetti promotori
di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM del Lavoro e della
Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, possa attivare in forma
associata con gli altri organismi individuati nel succitato art. 2 -
previa stipulazione con essi di appositi atti convenzionali - le
descritte iniziative di tirocinio presso la Regione Emilia-Romagna,
al termine delle quali verra' rilasciata dall'Agenzia una
dichiarazione di competenze, secondo il modello validato dalla
Regione stessa attestante le caratteristiche del percorso
individuale, la durata dell'iniziativa, le competenze acquisite;
- ai tirocinanti venga riconosciuto:
- il rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di Lire
400.000 mensili (pari ad Euro 206,58), ragguagliato al valore dei
buoni pasto corrisposti ai dipendenti dell'Ente;
- il rimborso delle spese documentabili sostenute per il trasporto
mediante mezzo pubblico ovvero, nel caso in cui il tirocinante sia
portatore di handicap, mediante mezzo privato (limitatamente alle
spese per i pedaggi autostradali e per il carburante nella misura di
un quinto del costo della benzina verde) dal luogo di residenza del
tirocinante alla sede della struttura regionale presso cui si svolge
il tirocinio;
- in alternativa all'ipotesi di cui all'alinea precedente, il
rimborso delle spese documentabili sostenute per l'alloggio in
strutture alberghiere o equiparate entro il limite di Lire 200.000
(pari ad Euro 103,29) a notte in camera singola, ragguagliato al
costo medio degli esercizi di categoria tre stelle in ambito locale,
qualora il luogo di residenza del tirocinante disti dalla sede della
struttura regionale presso cui si svolge il tirocinio piu' di novanta
minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce e secondo quanto
desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea;
precisato che, qualora il tirocinante, nell'ambito delle attivita'
previste dallo specifico progetto formativo, debba recarsi in
localita' diversa da quella ove e' ubicata la struttura regionale
presso cui si svolge abitualmente il tirocinio e non possa fruire di
un mezzo di servizio condotto da dipendente dell'Ente, si applicano i
criteri di rimborso sopra riportati, nell'intesa che le relative
percorrenze vengono calcolate dalla sede abituale del tirocinio o -
se piu' funzionale rispetto alle attivita' da rendersi - dal luogo di
residenza del tirocinante alla localita' di destinazione;
dato atto che all'aggiornamento delle somme corrisposte ai
tirocinanti a titolo di rimborso, anche forfettario, secondo i
criteri sopra indicati, si provvedera' mediante apposita
determinazione assunta, a cadenza biennale, dal Direttore generale
all'Organizzazione;
precisato che:
- gli oneri assicurativi INAIL, in ragione della presenza quale
soggetto promotore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, sono sostenuti
dal datore di lavoro ospitante Regione Emilia-Romagna, in base al
criterio di cui all'art. 3, comma 2, DM del Lavoro e della Previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142, mentre gli oneri assicurativi per la
responsabilita' civile verso terzi restano a carico del soggetto
promotore di volta in volta associato all'Agenzia Emilia-Romagna
Lavoro;
- qualora i suddetti tirocini si tengano direttamente presso le
strutture dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro gli atti convenzionali
necessari per la formalizzazione dell'iniziativa ai sensi della
normativa sopra richiamata interverranno tra il Direttore
dell'Agenzia, quale autonoma struttura della Regione ed il soggetto
promotore, che sosterra' i relativi oneri assicurativi, secondo la
disciplina generale contenuta nella Legge 196/97, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, DM del lavoro e della Previdenzia
sociale 25 marzo 1998, n. 142;
ritenuto pertanto:
- di addivenire all'approvazione di uno schema generale di
convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra la Regione
Emilia-Romagna, l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro ed i soggetti
promotori di volta in volta ad essa associati, unitamente ad uno
schema generale di progetto formativo e di orientamento, redatti
secondo le indicazioni contenute nel DM del Lavoro e della Previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142 e destinati a disciplinare lo
svolgimento di tirocini presso l'Amministrazione regionale;
- di demandare al Direttore generale funzionalmente preposto alle
strutture organizzative che ospitano ogni singola iniziativa di
tirocinio la sottoscrizione della convenzione e del progetto redatti
cogliendo il contenuto e le peculiarita' dello specifico percorso e
progetto formativo;
vista la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000 di approvazione del Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario
2000 e del Bilancio pluriennale 2000/2002 ed in particolare il
Capitolo 4073 che presenta una disponibilita' di Lire 10.000.000
(pari a Euro 5.164,57);
dato atto:
- del parere di regolarita' tecnica del presente atto espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale dott.ssa Patrizia Bertuzzi ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della delibera 2541/95;
- del parere favorevole di legittimita' del presente atto espresso in
forma congiunta dal Direttore generale all'Organizzazione dott.
Gaudenzio Garavini e dal Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro
dott.ssa Maura Franchi ai sensi della normativa e deliberazione
sopracitata;
- del parere favorevole di regolarita' contabile spesa espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni
Mantovani, ai sensi della normativa, della deliberazione sopracitata
e della determinazione 7350/96 del Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali;
su proposta dell'Assessore a Programmi d'area, Qualita' edilizia,
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione e dell'Assessore al
Lavoro, Formazione, Scuola e Universita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire che la realizzazione di tirocini di formazione ed
orientamento presso le strutture organizzative della Regione
Emilia-Romagna avvenga previa formalizzazione di rapporti
convenzionali con i soggetti promotori, secondo le modalita' ed i
criteri esplicitati in parte espositiva;
2) di approvare, al fine di regolare lo svolgimento dei suddetti
tirocini, lo schema generale di convenzione di tirocinio di
formazione ed orientamento tra Regione Emilia-Romagna, Agenzia
Emilia-Romagna Lavoro ed i soggetti promotori di volta in volta ad
essa associati, unitamente allo schema generale di progetto formativo
e di orientamento, redatti secondo le indicazioni contenute nel DM
del Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 ed
allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;
3) di demandare al Direttore generale funzionalmente proposto alle
strutture organizzative che ospitano le singole iniziative di
tirocinio la sottoscrizione della convenzione di tirocinio di
formazione e di orientamento e del progetto formativo ad essa
allegato debitamente compilati in tutte le loro parti, dando atto che
l'attivazione del rapporto verra' formalizzata con apposito
provvedimento adottato dal dirigente stesso nel quale si provvedera'
alla quantificazione, sia pure in via presuntiva e previsionale,
degli oneri finanziari afferenti dal contratto con assunzione delle
obbligazioni giuridiche sul capitolo indicato al successivo punto 7)
ed eventuale indicazione sulle modalita' di liquidazione;
4) di stabilire che ai tirocinanti venga riconosciuto:
- il rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di Lire
400.000 mensili (pari ad Euro 206,58), ragguagliato al valore dei
buoni pasto mensilmente corrisposti ai dipendenti dell'Ente;
- il rimborso delle spese documentabili sostenute per il trasporto
mediante mezzo pubblico ovvero, nel caso in cui il tirocinante sia
portatore di handicap, mediante mezzo privato (limitatamente alle
spese per i pedaggi autostradali e per il carburante nella misura di
un quinto del costo della benzina verde) dal luogo di residenza del
tirocinante alla sede della struttura regionale presso cui si svolge
il tirocinio;
- in alternativa all'ipotesi di cui all'alinea precedente, il
rimborso delle spese documentabili sostenute per l'alloggio in
strutture alberghiere o equiparate entro il limite di Lire 200.000
(pari ad Euro 103,29) a notte in camera singola, ragguagliato al
costo medio degli esercizi di categoria tre stelle in ambito locale,
qualora il luogo di residenza del tirocinante disti dalla sede della
struttura regionale presso cui si svolge il tirocinio piu' di novanta
minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce e secondo quanto
desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea;
5) di precisare che, qualora il tirocinante, nell'ambito delle
attivita' previste dallo specifico progetto formativo, debba recarsi
in localita' diversa da quella ove e' ubicata la struttura regionale
presso cui si svolge abitualmente il tirocinio e non possa fruire di
un mezzo di servizio condotto da dipendente dell'Ente, si applicano i
criteri di rimborso sopra riportati, nell'intesa che le relative
percorrenze vengano calcolate dalla sede abituale del tirocinio o -
se piu' funzionale rispetto alle attivita' da rendersi - dal luogo di
residenza del tirocinante alla localita' di destinazione;
6) di dare atto che all'aggiornamento delle somme corrisposte ai
tirocinanti a titolo di rimborso, anche forfettario, secondo i
criteri sopra indicati, si provvedera' mediante apposita
determinazione assunta, a cadenza biennale, dal Direttore generale
all'Organizzazione;
7) di dare atto che la spesa derivante dalla realizzazione dei
tirocini ai sensi della presente deliberazione, in ordine agli oneri
connessi all'assicurazione INAIL ed ai rimborsi spese dei
tirocinanti, trova copertura sullo stanziamento recato sul Capitolo
4073 "Compensi e oneri assicurativi in relazione a periodi di stages
effettuati presso la Regione Emilia-Romagna (CNI)" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2000, mentre per gli anni successivi trovera'
copertura sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa che
saranno iscritti nei bilanci regionali di previsione e che saranno
dotati della necessaria disponibilita';
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (schema) (art.
4, quinto comma, del DM del Lavoro e della Previdenza sociale)
Tra
l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro con sede in
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale
d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal
Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . .
il/la
(soggetto promotore associato) con sede in
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale
d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal
sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . .
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,
codice fiscale 80062590379 d'ora in poi denominata "soggetto
ospitante", rappresentata dal Direttore generale . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . il . .
. . . . . . . . che agisce in attuazione della deliberazione di
Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .
Premesso:
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i
soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24
giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed
orientamento presso datori di lavoro pubblici a beneficio di coloro
che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31
dicembre 1962, n. 1859.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 la
Regione Emilia-Romagna si impegna ad accogliere presso le sue
strutture n. . . . . . soggetti in tirocinio di formazione ed
orientamento su proposta dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e di . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (riportare la
denominazione del soggetto promotore associato), ai sensi degli artt.
1 e 2 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 1997.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18,
comma 1, lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di
lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed
orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal
soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e
da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in
base alla presente convenzione viene predisposto un progetto
formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile presso il soggetto
ospitante;
- obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture (Direzione, Servizio, Ufficio) presso cui si svolge il
tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilita' civile.
Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento
il tirocinante e' tenuto a:
- svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di
orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in merito a procedimenti, processi
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del
tirocinio.
Art. 4
1. Il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DM del
Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998, assicura
il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. Il
soggetto promotore associato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro
assicura il/i tirocinante/i per la responsabilita' civile presso
compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente
durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si
impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero
della relativa polizza) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o
alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in
materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali
copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di
orientamento.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (data) . . . . . . . . . .
(firma per il soggetto promotore Agenzia Emilia-Romagna Lavoro)
(firma per il soggetto promotore associato)
(firma per il soggetto ospitante Regione Emilia-Romagna)
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
(su carta intestata del soggetto promotore)
Progetto formativo e di orientamento
(Rif. convenzione n. . . . . . stipulata in data )
Nominativo del tirocinante
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
residente in
codice fiscale
Attuale condizione (barrare la relativa situazione):
- studente scuola secondaria superiore si' no
- universitario si' no
- frequentante corso post-diploma si' no
- frequentante corso post-laurea si' no
- allievo della formazione professionale si' no
- disoccupato/in mobilita' si' no
- inoccupato si' no
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si' no
Soggetto ospitante: Regione Emilia-Romagna
Sede/i del tirocinio (Direzione/Servizio/Ufficio)
Tempi di accesso ai locali
Periodo di tirocinio n. mesi . . . . . . . . . . . dal
al . . . . . . . . . . . . . . .
Tutore (indicato dal soggetto promotore)
Tutore presso il soggetto ospitante
Polizze assicurative:
- infortuni sul lavoro INAIL posizione n.
- responsabilita' civile posizione n.
compagnia
Obiettivi e modalita' del tirocinio
Facilitazioni previste
Obblighi del tirocinante:
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti,
processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto
ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo
svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in
materia di igiene e sicurezza.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (data) . . . . . . . . . .
firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
firma per il soggetto promotore Agenzia Emilia-Romagna Lavoro
firma per il soggetto promotore associato
firma per il soggetto ospitante Regione Emilia-Romagna