REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 649

Realizzazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la Regione Emilia-Romagna e' interessata a porre in essere rapporti           
di collaborazione con le realta' pubbliche e private del territorio             
che si occupano di inserimento, formazione e perfezionamento                    
professionale, al fine di realizzare iniziative volte a favorire la             
conoscenza diretta del mondo del lavoro;                                        
- nella prospettiva sopra delineata, assume particolare rilevanza il            
conseguimento di una maggiore integrazione tra mondo del lavoro                 
pubblico e realta' occupazionali private, nonche' la possibilita' di            
agevolare la conoscenza dei servizi erogati dall'Amministrazione                
regionale, rendendo altresi' fruibili le competenze sviluppate                  
all'interno dell'Ente;                                                          
considerato che lo svolgimento di tirocini pratici presso gli uffici            
e le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale                     
rappresenta una preziosa opportunita' di formazione e confronto con             
le realta' lavorative, consentendo momenti di alternanza tra studio e           
lavoro e agevolando le successive scelte professionali;                         
atteso che la materia in oggetto e' stata disciplinata dalla Legge              
196/97, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"               
che, nell'intento di perseguire gli obiettivi sopra enunciati, ha               
dettato principi e criteri generali (art. 18) tra i quali assumono              
particolare rilevanza: la fruizione delle iniziative di tirocini                
pratici da parte di coloro che abbiano gia' assolto l'obbligo                   
scolastico ai sensi della Legge 1859/62; la possibilita' di                     
promozione delle iniziative da parte di soggetti pubblici e privati             
specificamente individuati nell'ambito di appositi progetti di                  
orientamento e di formazione; lo svolgimento dei tirocini sulla base            
di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori e i                
datori di lavoro pubblici e privati; la fruizione delle iniziative di           
tirocinio da parte di soggetti portatori di handicap, con                       
computabilita' secondo le modalita' specificate nella stessa Legge              
196/97; l'attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita'           
svolte nel corso delle iniziative sunnominate da utilizzare, ove                
debitamente certificate, per l'accensione di un rapporto di lavoro;             
richiamati:                                                                     
- il DM del Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142,            
recante norme di attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97 che,                
nell'individuare le modalita' di pratica attivazione dei tirocini,              
dispone, tra l'altro, che gli stessi debbano svolgersi sulla base di            
un progetto formativo e di orientamento per ciascuno di essi da                 
allegarsi alla convenzione stipulata tra soggetto promotore e datore            
di lavoro, redatti secondo gli schemi di riferimento riportati nello            
stesso decreto;                                                                 
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale -            
Direzione generale Impiego - 15 luglio 1998, n. 92 che specifica e              
dettaglia le norme contenute nei provvedimenti sopra richiamati, con            
particolare riferimento alle modalita' di realizzazione ed alla                 
durata dei tirocini, ai limiti numerici ed agli obblighi dei                    
partecipanti, agli adempimenti posti in capo ai soggetti promotori ed           
ai soggetti ospitanti, entrambi tenuti alla designazione di un                  
responsabile incaricato di seguire il tirocinante;                              
- la L.R. 45/96 e le direttive attuative per la formazione                      
professionale e per l'orientamento - triennio 1997/1999 - di cui alla           
propria deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997 modificata ed                  
integrata dalla deliberazione n. 528 del 20/4/1999;                             
evidenziato che, ai sensi della normativa nazionale sopra citata:               
- il rapporto che si instaura tra i datori di lavoro privati e                  
pubblici ed i tirocinanti ospitati non costituisce rapporto di lavoro           
(art. 18, comma 1, lett. d), Legge 196/97 e art. 1, comma 2, DM del             
Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142);                       
- tra i soggetti promotori dei tirocini figurano anche le agenzie per           
l'impiego, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le                  
strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi           
regionali (art. 2, comma 1, lett. a), DM del Lavoro e della                     
Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142);                                      
- in linea di principio, i soggetti promotori sono tenuti ad                    
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso                 
l'INAIL, nonche' presso idonea compagnia assicuratrice per la                   
responsabilita' civile verso terzi, ma nel caso in cui gli stessi               
soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia           
di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro            
che ospita il tirocinante puo' assumere a proprio carico l'onere                
economico connesso alla copertura assicurativa INAIL (art. 3, DM del            
Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142);                       
considerato che la L.R. 25/98 ha istituito l'Agenzia Emilia-Romagna             
Lavoro quale struttura della Regione dotata di ampia autonomia e                
strumento di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei              
compiti regionali in materia di politica del lavoro, con particolare            
riferimento all'agevolazione dei processi di crescita della                     
professionalita' dei cittadini e dello sviluppo del sistema                     
imprenditoriale, alla riduzione degli ostacoli di ordine economico e            
sociale di fatto limitativi delle pari opportunita' dei cittadini               
nell'inserimento nel mondo del lavoro ed alla realizzazione di un               
governo integrato delle politiche del lavoro, delle politiche                   
formative e dell'istruzione nonche' degli strumenti di gestione del             
mercato del lavoro;                                                             
rilevato che tra le azioni e gli strumenti individuati dall'art. 2              
della citata legge regionale istitutiva dell'Agenzia Emilia-Romagna             
lavoro per il perseguimento delle ricordate finalita' figura                    
espressamente la promozione di tirocini per favorire l'inserimento              
nel lavoro;valutata l'opportunita' che:                                         
- la Regione, pur conservando all'interno dell'impianto della Legge             
196/97 un ruolo di coordinamento, impulso e controllo nei confronti             
dei soggetti promotori e delle iniziative da essi attivate, sia in              
grado a sua volta di realizzare all'interno delle proprie strutture,            
quale datore di lavoro pubblico, tirocini formativi e di                        
orientamento, ai sensi della normativa sopra richiamata, ove gli                
stessi prevedano l'inserimento di tirocinanti con formazione e                  
preparazione in aree disciplinari di interesse rilevante e strategico           
per le strutture regionali, consentendo alle stesse di avvalersi                
delle qualificate conoscenze da essi acquisite per realizzare un                
miglioramento qualitativo dei servizi erogati;                                  
- l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, in ragione dei particolari compiti           
di cui e' investita e rientrando nell'ambito dei soggetti promotori             
di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM del Lavoro e della                     
Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, possa attivare in forma               
associata con gli altri organismi individuati nel succitato art. 2 -            
previa stipulazione con essi di appositi atti convenzionali - le                
descritte iniziative di tirocinio presso la Regione Emilia-Romagna,             
al termine delle quali verra' rilasciata dall'Agenzia una                       
dichiarazione di competenze, secondo il modello validato dalla                  
Regione stessa attestante le caratteristiche del percorso                       
individuale, la durata dell'iniziativa, le competenze acquisite;                
- ai tirocinanti venga riconosciuto:                                            
- il rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di Lire            
400.000 mensili (pari ad Euro 206,58), ragguagliato al valore dei               
buoni pasto corrisposti ai dipendenti dell'Ente;                                
- il rimborso delle spese documentabili sostenute per il trasporto              
mediante mezzo pubblico ovvero, nel caso in cui il tirocinante sia              
portatore di handicap, mediante mezzo privato (limitatamente alle               
spese per i pedaggi autostradali e per il carburante nella misura di            
un quinto del costo della benzina verde) dal luogo di residenza del             
tirocinante alla sede della struttura regionale presso cui si svolge            
il tirocinio;                                                                   
- in alternativa all'ipotesi di cui all'alinea precedente, il                   
rimborso delle spese documentabili sostenute per l'alloggio in                  
strutture alberghiere o equiparate entro il limite di Lire 200.000              
(pari ad Euro 103,29) a notte in camera singola, ragguagliato al                
costo medio degli esercizi di categoria tre stelle in ambito locale,            
qualora il luogo di residenza del tirocinante disti dalla sede della            
struttura regionale presso cui si svolge il tirocinio piu' di novanta           
minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce e secondo quanto                    
desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea;                          
precisato che, qualora il tirocinante, nell'ambito delle attivita'              
previste dallo specifico progetto formativo, debba recarsi in                   
localita' diversa da quella ove e' ubicata la struttura regionale               
presso cui si svolge abitualmente il tirocinio e non possa fruire di            
un mezzo di servizio condotto da dipendente dell'Ente, si applicano i           
criteri di rimborso sopra riportati, nell'intesa che le relative                
percorrenze vengono calcolate dalla sede abituale del tirocinio o -             
se piu' funzionale rispetto alle attivita' da rendersi - dal luogo di           
residenza del tirocinante alla localita' di destinazione;                       
dato atto che all'aggiornamento delle somme corrisposte ai                      
tirocinanti a titolo di rimborso, anche forfettario, secondo i                  
criteri sopra indicati, si provvedera' mediante apposita                        
determinazione assunta, a cadenza biennale, dal Direttore generale              
all'Organizzazione;                                                             
precisato che:                                                                  
- gli oneri assicurativi INAIL, in ragione della presenza quale                 
soggetto promotore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, sono sostenuti           
dal datore di lavoro ospitante Regione Emilia-Romagna, in base al               
criterio di cui all'art. 3, comma 2, DM del Lavoro e della Previdenza           
sociale 25 marzo 1998, n. 142, mentre gli oneri assicurativi per la             
responsabilita' civile verso terzi restano a carico del soggetto                
promotore di volta in volta associato all'Agenzia Emilia-Romagna                
Lavoro;                                                                         
- qualora i suddetti tirocini si tengano direttamente presso le                 
strutture dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro gli atti convenzionali             
necessari per la formalizzazione dell'iniziativa ai sensi della                 
normativa sopra richiamata interverranno tra il Direttore                       
dell'Agenzia, quale autonoma struttura della Regione ed il soggetto             
promotore, che sosterra' i relativi oneri assicurativi, secondo la              
disciplina generale contenuta nella Legge 196/97, fatto salvo quanto            
previsto dall'art. 3, comma 2, DM del lavoro e della Previdenzia                
sociale 25 marzo 1998, n. 142;                                                  
ritenuto pertanto:                                                              
- di addivenire all'approvazione di uno schema generale di                      
convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra la Regione           
Emilia-Romagna, l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro ed i soggetti                   
promotori di volta in volta ad essa associati, unitamente ad uno                
schema generale di progetto formativo e di orientamento, redatti                
secondo le indicazioni contenute nel DM del Lavoro e della Previdenza           
sociale 25 marzo 1998, n. 142 e destinati a disciplinare lo                     
svolgimento di tirocini presso l'Amministrazione regionale;                     
- di demandare al Direttore generale funzionalmente preposto alle               
strutture organizzative che ospitano ogni singola iniziativa di                 
tirocinio la sottoscrizione della convenzione e del progetto redatti            
cogliendo il contenuto e le peculiarita' dello specifico percorso e             
progetto formativo;                                                             
vista la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000 di approvazione del Bilancio           
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario               
2000 e del Bilancio pluriennale 2000/2002 ed in particolare il                  
Capitolo 4073 che presenta una disponibilita' di Lire 10.000.000                
(pari a Euro 5.164,57);                                                         
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' tecnica del presente atto espresso dal              
Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi                
incentivanti del personale dott.ssa Patrizia Bertuzzi ai sensi                  
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della delibera 2541/95;                
- del parere favorevole di legittimita' del presente atto espresso in           
forma congiunta dal Direttore generale all'Organizzazione dott.                 
Gaudenzio Garavini e dal Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro           
dott.ssa Maura Franchi ai sensi della normativa e deliberazione                 
sopracitata;                                                                    
- del parere favorevole di regolarita' contabile spesa espresso dal             
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni                     
Mantovani, ai sensi della normativa, della deliberazione sopracitata            
e della determinazione 7350/96 del Direttore generale Risorse                   
finanziarie e strumentali;                                                      
su proposta dell'Assessore a Programmi d'area, Qualita' edilizia,               
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione e dell'Assessore al            
Lavoro, Formazione, Scuola e Universita',                                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire che la realizzazione di tirocini di formazione ed               
orientamento presso le strutture organizzative della Regione                    
Emilia-Romagna avvenga previa formalizzazione di rapporti                       
convenzionali con i soggetti promotori, secondo le modalita' ed i               
criteri esplicitati in parte espositiva;                                        
2) di approvare, al fine di regolare lo svolgimento dei suddetti                
tirocini, lo schema generale di convenzione di tirocinio di                     
formazione ed orientamento tra Regione Emilia-Romagna, Agenzia                  
Emilia-Romagna Lavoro ed i soggetti promotori di volta in volta ad              
essa associati, unitamente allo schema generale di progetto formativo           
e di orientamento, redatti secondo le indicazioni contenute nel DM              
del Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 ed                  
allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;             
3) di demandare al Direttore generale funzionalmente proposto alle              
strutture organizzative che ospitano le singole iniziative di                   
tirocinio la sottoscrizione della convenzione di tirocinio di                   
formazione e di orientamento e del progetto formativo ad essa                   
allegato debitamente compilati in tutte le loro parti, dando atto che           
l'attivazione del rapporto verra' formalizzata con apposito                     
provvedimento adottato dal dirigente stesso nel quale si provvedera'            
alla quantificazione, sia pure in via presuntiva e previsionale,                
degli oneri finanziari afferenti dal contratto con assunzione delle             
obbligazioni giuridiche sul capitolo indicato al successivo punto 7)            
ed eventuale indicazione sulle modalita' di liquidazione;                       
4) di stabilire che ai tirocinanti venga riconosciuto:                          
- il rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di Lire            
400.000 mensili (pari ad Euro 206,58), ragguagliato al valore dei               
buoni pasto mensilmente corrisposti ai dipendenti dell'Ente;                    
- il rimborso delle spese documentabili sostenute per il trasporto              
mediante mezzo pubblico ovvero, nel caso in cui il tirocinante sia              
portatore di handicap, mediante mezzo privato (limitatamente alle               
spese per i pedaggi autostradali e per il carburante nella misura di            
un quinto del costo della benzina verde) dal luogo di residenza del             
tirocinante alla sede della struttura regionale presso cui si svolge            
il tirocinio;                                                                   
- in alternativa all'ipotesi di cui all'alinea precedente, il                   
rimborso delle spese documentabili sostenute per l'alloggio in                  
strutture alberghiere o equiparate entro il limite di Lire 200.000              
(pari ad Euro 103,29) a notte in camera singola, ragguagliato al                
costo medio degli esercizi di categoria tre stelle in ambito locale,            
qualora il luogo di residenza del tirocinante disti dalla sede della            
struttura regionale presso cui si svolge il tirocinio piu' di novanta           
minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce e secondo quanto                    
desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea;                          
5) di precisare che, qualora il tirocinante, nell'ambito delle                  
attivita' previste dallo specifico progetto formativo, debba recarsi            
in localita' diversa da quella ove e' ubicata la struttura regionale            
presso cui si svolge abitualmente il tirocinio e non possa fruire di            
un mezzo di servizio condotto da dipendente dell'Ente, si applicano i           
criteri di rimborso sopra riportati, nell'intesa che le relative                
percorrenze vengano calcolate dalla sede abituale del tirocinio o -             
se piu' funzionale rispetto alle attivita' da rendersi - dal luogo di           
residenza del tirocinante alla localita' di destinazione;                       
6) di dare atto che all'aggiornamento delle somme corrisposte ai                
tirocinanti a titolo di rimborso, anche forfettario, secondo i                  
criteri sopra indicati, si provvedera' mediante apposita                        
determinazione assunta, a cadenza biennale, dal Direttore generale              
all'Organizzazione;                                                             
7) di dare atto che la spesa derivante dalla realizzazione dei                  
tirocini ai sensi della presente deliberazione, in ordine agli oneri            
connessi all'assicurazione INAIL ed ai rimborsi spese dei                       
tirocinanti, trova copertura sullo stanziamento recato sul Capitolo             
4073 "Compensi e oneri assicurativi in relazione a periodi di stages            
effettuati presso la Regione Emilia-Romagna (CNI)" del Bilancio per             
l'esercizio finanziario 2000, mentre per gli anni successivi trovera'           
copertura sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa che           
saranno iscritti nei bilanci regionali di previsione e che saranno              
dotati della necessaria disponibilita';                                         
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (schema) (art.           
4, quinto comma, del DM del Lavoro e della Previdenza sociale)                  
Tra                                                                             
l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro con sede in                                     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale                         
d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal                 
Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . .                  
il/la                                                                           
(soggetto promotore associato) con sede in                                      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale                       
d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal               
sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . .                              
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,           
codice fiscale 80062590379 d'ora in poi denominata "soggetto                    
ospitante", rappresentata dal Direttore generale . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . il . .            
. . . . . . . . che agisce in attuazione della deliberazione di                 
Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . .                                 
Premesso:                                                                       
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la                    
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di                 
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i             
soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24             
giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed               
orientamento presso datori di lavoro pubblici a beneficio di coloro             
che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31           
dicembre 1962, n. 1859.                                                         
Si conviene quanto segue:                                                       
Art. 1                                                                          
1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 la                  
Regione Emilia-Romagna si impegna ad accogliere presso le sue                   
strutture n. . . . . . soggetti in tirocinio di formazione ed                   
orientamento su proposta dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e di . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (riportare la               
denominazione del soggetto promotore associato), ai sensi degli artt.           
1 e 2 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 1997.           
Art. 2                                                                          
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18,             
comma 1, lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di              
lavoro.                                                                         
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed            
orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal                 
soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e           
da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.                             
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in             
base alla presente convenzione viene predisposto un progetto                    
formativo e di orientamento contenente:                                         
- il nominativo del tirocinante;                                                
- i nominativi del tutore e del responsabile presso il soggetto                 
ospitante;                                                                      
- obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con                       
l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;               
- le strutture (Direzione, Servizio, Ufficio) presso cui si svolge il           
tirocinio;                                                                      
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la                 
responsabilita' civile.                                                         
Art. 3                                                                          
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento             
il tirocinante e' tenuto a:                                                     
- svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di                    
orientamento;                                                                   
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui              
luoghi di lavoro;                                                               
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,              
informazioni o conoscenze in merito a procedimenti, processi                    
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del                     
tirocinio.                                                                      
Art. 4                                                                          
1. Il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DM del                 
Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998, assicura            
il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. Il           
soggetto promotore associato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro                  
assicura il/i tirocinante/i per la responsabilita' civile presso                
compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente               
durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si                  
impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa            
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero              
della relativa polizza) ed al soggetto promotore.                               
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o              
alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del           
Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in                  
materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali           
copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di                    
orientamento.                                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (data) . . . . . . . . . .             
(firma per il soggetto promotore Agenzia Emilia-Romagna Lavoro)                 
(firma per il soggetto promotore associato)                                     
(firma per il soggetto ospitante Regione Emilia-Romagna)                        
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE                                                       
(su carta intestata del soggetto promotore)                                     
Progetto formativo e di orientamento                                            
(Rif. convenzione n. . . . . . stipulata in data   )                            
Nominativo del tirocinante                                                      
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il           
residente in                                                                    
codice fiscale                                                                  
Attuale condizione (barrare la relativa situazione):                            
- studente scuola secondaria superiore  si'  no                                 
- universitario  si'  no                                                        
- frequentante corso post-diploma  si'  no                                      
- frequentante corso post-laurea  si'  no                                       
- allievo della formazione professionale  si'  no                               
- disoccupato/in mobilita'  si'  no                                             
- inoccupato  si'  no                                                           
(barrare se trattasi di soggetto   portatore di handicap)  si'  no              
Soggetto ospitante: Regione Emilia-Romagna                                      
Sede/i del tirocinio (Direzione/Servizio/Ufficio)                               
Tempi di accesso ai locali                                                      
Periodo di tirocinio n. mesi . . . . . . . . . . . dal                          
al . . . . . . . . . . . . . . .                                                
Tutore (indicato dal soggetto promotore)                                        
Tutore presso il soggetto ospitante                                             
Polizze assicurative:                                                           
- infortuni sul lavoro INAIL posizione n.                                       
- responsabilita' civile posizione n.                                           
  compagnia                                                                     
Obiettivi e modalita' del tirocinio                                             
Facilitazioni previste                                                          
Obblighi del tirocinante:                                                       
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per              
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;                    
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti,                   
processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto             
ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo                    
svolgimento del tirocinio;                                                      
- rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in                 
materia di igiene e sicurezza.                                                  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (data) . . . . . . . . . .           
firma per presa visione ed accettazione del tirocinante                         
firma per il soggetto promotore Agenzia Emilia-Romagna Lavoro                   
firma per il soggetto promotore associato                                       
firma per il soggetto ospitante Regione Emilia-Romagna                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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