REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 487

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' della California - Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti d'America - per l'esecuzione di analisi di misurazione di radiocarbonio C14, per la stesura definitiva di alcuni fogli della Carta geologica regionale (Leggi 67/88 e 305/89)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una Cartografia regionale" e le                
Leggi nazionali 67/88, 305/89 e 438/95, art. 4 sexies, relative al              
progetto Carta geologica nazionale;                                             
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare lo schema di contratto di lavoro/convenzione con                
l'Universita' della California che, in allegato alla presente                   
deliberazione, ne costituisce parte integrante;                                 
2) di dare atto che il Responsabile pro-tempore del Servizio Sistemi            
informativi geografici provvedera' alla stipula della                           
convenzione/contratto stesso, ai sensi della deliberazione 2541/95;             
3) di corrispondere all'Universita' della California che ha in                  
gestione il Laboratorio nazionale Lawrence Livermore per conto del              
Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti d'America un importo               
complessivo di 23.750 Dollari USA, corrispondente all'importo                   
presunto di Lit. 49.000.000, (Euro 25.306,39) per l'esecuzione di 47            
analisi di misurazione di radiocarbonio (carbonio 14).                          
Il pagamento verra' effettuato in Lire italiane o Euro, definendo               
l'importo del cambio di valuta tramite cambio ufficiale del giorno in           
cui avviene il pagamento, ogni cinque analisi eseguite fino al                  
raggiungimento massimo di 47 campioni;4) di prevedere un importo                
presunto di Lit. 300.000 (Euro 154,94) a copertura delle commissioni            
bancarie che si dovranno sostenere per il pagamento del corrispettivo           
di cui al punto 3) che precede, dando atto che in sede di                       
liquidazione si provvedera' all'esatta ricognizione delle stesse e              
alla registrazione di eventuali economie;                                       
5) di imputare la spesa complessiva presunta, di cui ai punti 3) e              
4), di Lire 49.300.000 (Euro 25.461,33), registrata con il  n.914 di            
impegno, sul Capitolo 03857 "Spese per la realizzazione della Carta             
geologica nazionale in attuazione del Programma CARG (comma 1, art.             
14, Legge 305/89 - DPCM 8/11/1991) - Mezzi statali" del Bilancio per            
l'esercizio 2000 che e' dotato della necessaria disponibilita';                 
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il                   
Responsabile del Servizio Sistemi informativi geografici provvedera',           
con propri atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al                
punto 5) sulla base dell'attivita' svolta, previa certificazione                
rilasciata dai tecnici dell'Ufficio Geologico regionale sulla                   
corrispondenza del lavoro svolto;                                               
(omissis)                                                                       
ALLEGATO                                                                        
Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti d'America - Contratto di           
lavoro per terzi con finanziamenti non federali                                 
CONTRATTO DI LAVORO PER TERZI L-5424                                            
CONVENZIONE                                                                     
fra                                                                             
il Consiglio di amministrazione dell'Universita' della California               
avente in gestione il Laboratorio nazionale Lawrence Livermore come             
da commessa primaria n. W-7405-ENG-48 per il Dipartimento                       
dell'Energia degli Stati Uniti d'America                                        
la Regione Emilia-Romagna.                                                      
Gli obblighi del suddetto contraente del DOE (Dipartimento                      
dell'Energia) saranno validi per qualunque successore interessato a             
detto contraente nella continuazione dell'attivita' della struttura             
DOE coinvolta nel presente contratto di lavoro per terzi.                       
Art. I                                                                          
Parti                                                                           
Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' della California (di           
seguito denominato "contraente"), avente in gestione il Laboratorio             
nazionale Lawrence Livermore per conto del Dipartimento dell'Energia            
degli Stati Uniti d'America, ha ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna           
(di seguito denominata "sponsor") la richiesta di eseguire il lavoro            
esposto nelle istruzioni di lavoro allegate come Appendice A. Il                
contraente e' obbligato ad attenersi ai termini ed alle condizioni              
della propria commessa primaria con il Governo degli Stati Uniti                
d'America (di seguito denominato "Governo") rappresentato dal                   
Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America (di seguito               
denominato "DOE") per quanto riguarda la fornitura allo sponsor del             
presente contratto di beni, servizi, prodotti, trattamenti, materiali           
ed informazioni.                                                                
Art. II                                                                         
Scopo del contratto                                                             
Lo scopo del presente contratto e' la fornitura di dati tecnici ed              
informazioni come specificato nelle istruzioni di lavoro. Non e'                
prevedibile che il lavoro eseguito nel corso del presente contratto             
porti a nuove scoperte suscettibili di protezione da parte delle                
leggi federali e delle controparti straniere. Lo sponsor accetta il             
fatto che i dipendenti del contraente rimarranno tali in ogni                   
momento, e che eventuali scoperte effettuate o dati tecnici generati            
da tali dipendenti saranno governati dai termini della commessa                 
primaria del contraente.                                                        
Art. III                                                                        
Termini del contratto                                                           
Il periodo stimato dal contraente per la completa esecuzione delle              
istruzioni di lavoro durera' fino al completamento dei campioni, che            
avverra' entro un anno dalla stipula del presente. I termini del                
presente contratto entreranno in vigore alla data della firma                   
dell'ultima fra le parti.                                                       
Art. IV                                                                         
Costi                                                                           
A) Il costo preventivato dal contraente per il lavoro di esecuzione             
di 47 analisi altamente specializzate (carbonio 14) sui sedimenti               
alluvionali per la determinazione dell'eta' da effettuare come dal              
presente contratto non superera' la cifra di USA Dollari 23.750.                
B) Il contraente non ha l'obbligo di continuare o completare                    
l'effettuazione del lavoro ad un costo eccedente quello preventivato,           
e cio' vale anche per eventuali successive modifiche.                           
C) Il contraente concorda di avvisare con almeno 30 giorni di                   
anticipo lo sponsor nel caso il costo effettivo per il completamento            
del lavoro superi quello preventivato.                                          
Art. V                                                                          
Finanziamento e pagamento                                                       
Lo sponsor paghera' il contraente per ogni cinque campioni eseguiti o           
fornira' anticipatamente fondi sufficienti a rimborsare il contraente           
delle spese sostenute per l'effettuazione del lavoro descritto nel              
presente contratto, ed il contraente non sara' soggetto ad alcun                
obbligo di adempimento in assenza di sufficienti finanziamenti                  
anticipati. Se il periodo preventivato di durata del lavoro superera'           
i 90 giorni, o il costo sara' superiore a USA Dollari 23.750, lo                
sponsor potra' (previa approvazione del contraente) anticipare il               
finanziamento in maniera incrementale. In tal caso, il contraente               
fatturera' inizialmente una cifra sufficiente all'avanzamento del               
lavoro per almeno 120 giorni, ed in seguito fatturera' mensilmente              
allo sponsor una cifra tale da permettere di mantenere sempre                   
finanziato in anticipo un periodo di circa 90 giorni. I pagamenti               
saranno effettuati direttamente al contraente. Alla conclusione o al            
completamento, eventuali fondi in eccesso saranno rimborsati dal                
contraente allo sponsor.                                                        
Art. VI                                                                         
Fonte dei finanziamenti                                                         
Con la presente lo sponsor garantisce e dichiara che, nel caso i                
finanziamenti relativi al presente contratto fossero ottenuti tramite           
altri contratti, tali altri contratti non contengono termini o                  
condizioni (comprese proprieta' intellettuali) in contrasto con i               
termini del presente contratto.                                                 
Art. VII                                                                        
Proprieta'                                                                      
Ove non diversamente specificato nell'Appendice A (istruzioni di                
lavoro), eventuali beni personali o attrezzature di valore superiore            
a USA Dollari 5.000 prodotti o acquisiti tramite i finanziamenti                
dello sponsor nell'ambito del presente contratto saranno di                     
proprieta' dello sponsor e ne verra' disposto come deciso dallo                 
sponsor e a spese dello sponsor stesso. Ogni proprieta' personale,              
fornitura o attrezzatura di valore inferiore a USA Dollari 5.000                
prodotta o acquisita nell'ambito del presente contratto sara' di                
proprieta' del Governo. Per l'acquisto di beni e attrezzature non               
verranno usati finanziamenti federali. Per la durata del contratto, i           
beni e le attrezzature prodotti e acquisiti come parte del presente             
contratto saranno valutati e mantenuti nella stessa maniera dei beni            
e delle attrezzature del DOE.                                                   
Art. VIII                                                                       
Divulgazione                                                                    
Ciascune delle parti puo' divulgare le informazioni prodotte come               
definito nel paragrafo 1A dell'articolo XIV.La parte divulgante                 
fornira' all'altra parte per revisione una copia della pubblicazione            
proposta 30 giorni prima della divulgazione prevista. L'altra parte             
potra' richiedere un ragionevole posticipo della pubblicazione se               
essa contiene informazioni brevettabili non protette oppure                     
informazioni riservate.                                                         
Art. IX                                                                         
Comunicazione legale                                                            
Le parti concordano che la presente comunicazione legale verra'                 
apposta a ciascun resoconto consegnato allo sponsor nell'ambito del             
presente contratto e ad ogni resoconto risultante dal presente                  
contratto che venga distribuito dallo sponsor:                                  
"Negazione                                                                      
Il presente documento potrebbe contenere risultati di ricerche di               
natura sperimentale, e ne' il Governo degli Stati Uniti d'America,              
altri Enti relativi, l'Universita' della California, ne' alcun suo              
dipendente garantisce esplicitamente o tacitamente, o si assume                 
qualsiasi responsabilita' legale circa l'accuratezza, completezza o             
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raccomandazione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o              
dell'Universita' della California. I punti di vista e le opinioni               
degli autori qui espressi non riflettono necessariamente quelli del             
Governo degli Stati Uniti d'America o dell'Universita' della                    
California e non saranno utilizzati a scopi pubblicitari o di                   
raccomandazione del prodotto.".                                                 
Art. X                                                                          
Negazione                                                                       
Il Governo ed il contraente non garantiscono esplicitamente o                   
tacitamente riguardo alle condizioni della ricerca o a qualsiasi                
proprieta' intellettuale, informazione prodotta, o prodotto                     
fabbricato o sviluppato nell'ambito del presente contratto di lavoro            
per terzi, o la proprieta', commerciabilita', o idoneita' per un                
particolare scopo della ricerca o del prodotto da essa risultante;              
che i beni, servizi, materiali, prodotti, processi, informazioni o              
dati che verranno forniti in virtu' del presente atto realizzeranno i           
risultati voluti o sono sicuri per qualsiasi scopo compreso quello              
voluto; o che quanto sopra non interferisca con diritti di proprieta'           
privata di altri. Ne' il Governo ne' il contraente saranno ritenuti             
responsabili di danni eccezionali, conseguenti o fortuiti attribuiti            
a tale ricerca o prodotto risultante, proprieta' intellettuale,                 
informazione prodotta, o prodotto fabbricato o fornito nell'ambito              
del presente contratto di lavoro per terzi.                                     
Art. XI                                                                         
Risarcimento generale                                                           
Lo sponsor acconsente a risarcire e mantenere al riparo da qualsiasi            
rivendicazione il Governo, il DOE, il contraente e le persone che               
agiscono per loro conto per cio' che riguarda qualsiasi                         
responsabilita', compresi costi e spese sostenuti rispetto a                    
qualsiasi persona, compreso lo sponsor, per lesioni o morte di                  
persone o altri esseri viventi, o lesioni o distruzione di proprieta'           
derivanti dall'attuazione del contratto da parte di Governo, DOE,               
contraente o persone che agiscono per loro conto, o derivanti                   
dall'uso, non risultanti direttamente da colpa o negligenza di                  
Governo, DOE, contraente o persone che agiscono per loro conto.                 
Art. XII                                                                        
Risarcimento per proprieta' intellettuale - limitato                            
Lo sponsor risarcira' il Governo, il contraente ed i loro funzionari,           
agenti e dipendenti nel caso di responsabilita', compresi i costi,              
per la violazione di brevetti, diritti d'autore o altra proprieta'              
intellettuale USA derivanti da qualsiasi atto richiesto o diretto               
dallo sponsor da effettuarsi nell'ambito del presente contratto                 
limitatamente al fatto che tali atti non siano gia' effettuati presso           
la struttura. Tale risarcimento non si applichera' nel caso di                  
pretese violazioni appianate senza il consenso dello sponsor, tranne            
nel caso cio' sia richiesto da una corte competente per                         
giurisdizione.                                                                  
Art. XIII                                                                       
Comunicazione ed assistenza riguardanti violazione                              
di brevetti e diritti d'autore                                                  
Lo sponsor riferira' al DOE e al contraente, immediatamente e per               
iscritto in maniera ragionevolmente dettagliata, ciascun reclamo per            
violazione di brevetti o diritti d'autore basato sull'adempimento del           
presente contratto, di cui lo sponsor viene a conoscenza. Lo sponsor            
fornira' al DOE e al contraente, dietro loro richiesta, tutte le                
prove ed informazioni in suo possesso riguardanti tale reclamo.                 
Art. XIV                                                                        
Diritti sui dati tecnici - Uso della struttura                                  
1) Definizioni A) "Informazioni prodotte" significa: informazioni               
prodotte nell'adempimento del presente contratto da parte del                   
contraente o dello sponsor. B) "Informazioni riservate" significa:              
informazioni sviluppate a spese proprie privatamente, sono marcate              
come informazioni riservate, e comprendono (1) segreti commerciali o            
(2) informazioni commerciali o finanziarie privilegiate o                       
confidenziali secondo l'Atto di Liberta' di informazione (5 USC 552             
(b)(4). C) "Diritti illimitati" significa: il diritto di usare,                 
divulgare, riprodurre, preparare lavori derivati, distribuire copie             
al pubblico, eseguire ed esibire pubblicamente, in qualsiasi maniera            
e per qualsiasi scopo, e far fare o permettere ad altri di fare cio'.           
D) "Software per computer" significa: programmi per computer, data              
base per software e documentazione per software prodotti dal                    
contraente nell'ambito del presente contratto.                                  
2) Lo sponsor acconsente a fornire al contraente o a lasciare presso            
la struttura eventuali informazioni che (1) siano essenziali                    
all'espletamento del lavoro da parte del personale del contraente               
oppure (2) siano necessarie per la salute e la sicurezza di tale                
personale nell'esecuzione del lavoro. Qualsiasi informazione                    
consegnata al contraente verra' considerata fornita con diritti                 
illimitati, tranne nel caso sia marcata come informazione riservata.            
Lo sponsor acconsente ad avere l'esclusiva responsabilita' per quanto           
riguarda l'appropriata identificazione e marcatura di tutti i                   
documenti forniti dallo sponsor contenenti informazioni riservate.              
3) Il Governo ed il contraente acconsentono a non divulgare ad alcuno           
informazioni riservate correttamente marcate senza approvazione                 
scritta da parte dello sponsor, tranne che ai dipendenti governativi            
soggetti alle disposizioni di legge che vietano la divulgazione di              
informazioni confidenziali esposte nell'Atto sui Segreti commerciali            
(18 USC 1905). Il Governo ed il contraente avranno il diritto, in               
tempi ragionevoli ed entro 3 anni dalla conclusione o dal                       
completamento del contratto, di ispezionare le informazioni designate           
come riservate da parte dello sponsor, con lo scopo di verificare che           
tali informazioni fossero state correttamente identificate come                 
riservate.                                                                      
4) Lo sponsor e' l'esclusivo responsabile della rimozione dalla                 
struttura di tutte le proprie informazioni riservate al termine del             
presente contratto o prima di tale data. Il Governo ed il contraente            
godranno di diritti illimitati sulle informazioni riservate nel caso            
in cui (1) esse non siano rimosse dalla struttura al termine del                
presente contratto, oppure (2) esse siano incorporate nella struttura           
o nell'attrezzatura relativa al presente contratto in maniera tale              
che la struttura o l'attrezzatura non possano venire ripristinate               
nelle condizioni esistenti prima di tale incorporazione.                        
5) Lo sponsor gode di diritti illimitati sulle informazioni prodotte            
dallo sponsor stesso nell'adempimento del presente contratto. Lo                
sponsor godra' di diritti illimitati sulle informazioni prodotte dal            
contraente, tranne che sul software per computer. Lo sponsor                    
trattera' il software conformemente alle comunicazioni o iscrizioni             
restrittive ivi riportate. Lo sponsor potra' ricevere dal contraente,           
dietro richiesta scritta effettuata entra 6 mesi dal termine del                
presente contratto, una licenza non esclusiva, universale, non                  
trasferibile a pagamento sul software, per cui il contraente ha                 
ricevuto il permesso di imporre il diritto d'autore (copyright) in              
conformita' alla propria commessa primaria.                                     
6) Il contraente ed il Governo godranno di diritti illimitati su                
tutte le informazioni prodotte e non riservate fornite nell'ambito              
del presente contratto.                                                         
7) Lo sponsor acconsente a fornire al contraente, per il                        
Dipartimento, una descrizione non riservata del lavoro eseguito                 
nell'ambito del presente Contratto.                                             
8) Se il contratto viene concluso prima dell'adempimento delle                  
istruzioni di lavoro, i termini e le condizioni del presente articolo           
rimarranno validi anche in seguito.                                             
Art. XV                                                                         
Incarico                                                                        
Ne' il presente contratto ne' alcun interesse o reclamo ad esso                 
relativo sara' assegnato o trasferito da alcuna delle parti, tranne             
se autorizzato per iscritto dall'altra parte rappresentata nel                  
presente contratto, ma il contraente puo' trasferirlo al DOE o a suoi           
incaricati, avvisando di tale trasferimento lo sponsor, e sul                   
contraente non graveranno ulteriori responsabilita', tranne gli                 
obblighi di riservatezza, usa e non divulgazione del presente                   
contratto.                                                                      
Art. XVI                                                                        
Servizi simili o identici                                                       
Il Governo ed il contraente si riservano il diritto di effettuare               
servizi simili o identici a quanto riportato nelle istruzioni di                
lavoro per altri sponsor, purche' non siano utilizzate informazioni             
riservate dello sponsor.                                                        
Art. XVII                                                                       
Controllo sull'esportazione                                                     
Qualsiasi informazione tecnica sviluppata nell'ambito del presente              
contratto e' soggetta alle regole del controllo sull'esportazione               
dell'Ufficio Export del Ministero del Commercio degli USA o di altra            
Agenzia governativa USA, compresi il Dipartimento di Stato ed i                 
Ministeri del Tesoro e della Difesa. Lo sponsor acconsente a non                
esportare informazioni tecniche o il loro prodotto diretto, in                  
maniera diretta o indiretta, verso Paesi o persone stranieri senza              
prima ottenere le necessarie licenze e/o essere in regola con le                
suddette regole di controllo sulle esportazioni.                                
Art. XVIII                                                                      
Diritti sui brevetti (riservati)                                                
Art. XIX                                                                        
Conclusione (rescissione)                                                       
A) L'effettuazione del lavoro previsto dal presente contratto puo'              
venire conclusa in qualunque momento da ciascuna delle parti, senza             
responsabilita', tranne per quanto sopra, con preavviso di 30 giorni            
per iscritto all'altra parte. Il contraente concludera' il presente             
contratto solo quando stabilira', su indicazione del DOE, che tale              
conclusione e' (1) nel migliore interesse del Governo, oppure (2) lo            
sponsor non ha anticipato i finanziamenti richiesti all'articolo IV.            
In caso di conclusione, lo sponsor sara' responsabile dei costi del             
contraente (comprese le spese di chiusura) fino all'effettiva data di           
conclusione, ma in nessun caso la responsabilita' dello sponsor per             
le spese eccedera' il costo totale per lo sponsor come, descritto               
nell'articolo III.                                                              
B) Gli obblighi delle parti relativamente alle informazioni riservate           
o altra proprieta' intellettuale non decadranno con la prematura                
terminazione del contratto.                                                     
In fede, le parti qui hanno reso stipulato il presente contratto.               
per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA                      
CALIFORNIA, COME CONTRAENTE GESTIONALE ED OPERATIVO DEL LABORATORIO             
NAZIONALE LAWRENCE LIVERMORE:                                                   
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      
Titolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                   
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      
Titolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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