DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 487
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' della California - Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti d'America - per l'esecuzione di analisi di misurazione di radiocarbonio C14, per la stesura definitiva di alcuni fogli della Carta geologica regionale (Leggi 67/88 e 305/89)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una Cartografia regionale" e le
Leggi nazionali 67/88, 305/89 e 438/95, art. 4 sexies, relative al
progetto Carta geologica nazionale;
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di contratto di lavoro/convenzione con
l'Universita' della California che, in allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2) di dare atto che il Responsabile pro-tempore del Servizio Sistemi
informativi geografici provvedera' alla stipula della
convenzione/contratto stesso, ai sensi della deliberazione 2541/95;
3) di corrispondere all'Universita' della California che ha in
gestione il Laboratorio nazionale Lawrence Livermore per conto del
Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti d'America un importo
complessivo di 23.750 Dollari USA, corrispondente all'importo
presunto di Lit. 49.000.000, (Euro 25.306,39) per l'esecuzione di 47
analisi di misurazione di radiocarbonio (carbonio 14).
Il pagamento verra' effettuato in Lire italiane o Euro, definendo
l'importo del cambio di valuta tramite cambio ufficiale del giorno in
cui avviene il pagamento, ogni cinque analisi eseguite fino al
raggiungimento massimo di 47 campioni;4) di prevedere un importo
presunto di Lit. 300.000 (Euro 154,94) a copertura delle commissioni
bancarie che si dovranno sostenere per il pagamento del corrispettivo
di cui al punto 3) che precede, dando atto che in sede di
liquidazione si provvedera' all'esatta ricognizione delle stesse e
alla registrazione di eventuali economie;
5) di imputare la spesa complessiva presunta, di cui ai punti 3) e
4), di Lire 49.300.000 (Euro 25.461,33), registrata con il n.914 di
impegno, sul Capitolo 03857 "Spese per la realizzazione della Carta
geologica nazionale in attuazione del Programma CARG (comma 1, art.
14, Legge 305/89 - DPCM 8/11/1991) - Mezzi statali" del Bilancio per
l'esercizio 2000 che e' dotato della necessaria disponibilita';
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il
Responsabile del Servizio Sistemi informativi geografici provvedera',
con propri atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al
punto 5) sulla base dell'attivita' svolta, previa certificazione
rilasciata dai tecnici dell'Ufficio Geologico regionale sulla
corrispondenza del lavoro svolto;
(omissis)
ALLEGATO
Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti d'America - Contratto di
lavoro per terzi con finanziamenti non federali
CONTRATTO DI LAVORO PER TERZI L-5424
CONVENZIONE
fra
il Consiglio di amministrazione dell'Universita' della California
avente in gestione il Laboratorio nazionale Lawrence Livermore come
da commessa primaria n. W-7405-ENG-48 per il Dipartimento
dell'Energia degli Stati Uniti d'America
la Regione Emilia-Romagna.
Gli obblighi del suddetto contraente del DOE (Dipartimento
dell'Energia) saranno validi per qualunque successore interessato a
detto contraente nella continuazione dell'attivita' della struttura
DOE coinvolta nel presente contratto di lavoro per terzi.
Art. I
Parti
Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' della California (di
seguito denominato "contraente"), avente in gestione il Laboratorio
nazionale Lawrence Livermore per conto del Dipartimento dell'Energia
degli Stati Uniti d'America, ha ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna
(di seguito denominata "sponsor") la richiesta di eseguire il lavoro
esposto nelle istruzioni di lavoro allegate come Appendice A. Il
contraente e' obbligato ad attenersi ai termini ed alle condizioni
della propria commessa primaria con il Governo degli Stati Uniti
d'America (di seguito denominato "Governo") rappresentato dal
Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America (di seguito
denominato "DOE") per quanto riguarda la fornitura allo sponsor del
presente contratto di beni, servizi, prodotti, trattamenti, materiali
ed informazioni.
Art. II
Scopo del contratto
Lo scopo del presente contratto e' la fornitura di dati tecnici ed
informazioni come specificato nelle istruzioni di lavoro. Non e'
prevedibile che il lavoro eseguito nel corso del presente contratto
porti a nuove scoperte suscettibili di protezione da parte delle
leggi federali e delle controparti straniere. Lo sponsor accetta il
fatto che i dipendenti del contraente rimarranno tali in ogni
momento, e che eventuali scoperte effettuate o dati tecnici generati
da tali dipendenti saranno governati dai termini della commessa
primaria del contraente.
Art. III
Termini del contratto
Il periodo stimato dal contraente per la completa esecuzione delle
istruzioni di lavoro durera' fino al completamento dei campioni, che
avverra' entro un anno dalla stipula del presente. I termini del
presente contratto entreranno in vigore alla data della firma
dell'ultima fra le parti.
Art. IV
Costi
A) Il costo preventivato dal contraente per il lavoro di esecuzione
di 47 analisi altamente specializzate (carbonio 14) sui sedimenti
alluvionali per la determinazione dell'eta' da effettuare come dal
presente contratto non superera' la cifra di USA Dollari 23.750.
B) Il contraente non ha l'obbligo di continuare o completare
l'effettuazione del lavoro ad un costo eccedente quello preventivato,
e cio' vale anche per eventuali successive modifiche.
C) Il contraente concorda di avvisare con almeno 30 giorni di
anticipo lo sponsor nel caso il costo effettivo per il completamento
del lavoro superi quello preventivato.
Art. V
Finanziamento e pagamento
Lo sponsor paghera' il contraente per ogni cinque campioni eseguiti o
fornira' anticipatamente fondi sufficienti a rimborsare il contraente
delle spese sostenute per l'effettuazione del lavoro descritto nel
presente contratto, ed il contraente non sara' soggetto ad alcun
obbligo di adempimento in assenza di sufficienti finanziamenti
anticipati. Se il periodo preventivato di durata del lavoro superera'
i 90 giorni, o il costo sara' superiore a USA Dollari 23.750, lo
sponsor potra' (previa approvazione del contraente) anticipare il
finanziamento in maniera incrementale. In tal caso, il contraente
fatturera' inizialmente una cifra sufficiente all'avanzamento del
lavoro per almeno 120 giorni, ed in seguito fatturera' mensilmente
allo sponsor una cifra tale da permettere di mantenere sempre
finanziato in anticipo un periodo di circa 90 giorni. I pagamenti
saranno effettuati direttamente al contraente. Alla conclusione o al
completamento, eventuali fondi in eccesso saranno rimborsati dal
contraente allo sponsor.
Art. VI
Fonte dei finanziamenti
Con la presente lo sponsor garantisce e dichiara che, nel caso i
finanziamenti relativi al presente contratto fossero ottenuti tramite
altri contratti, tali altri contratti non contengono termini o
condizioni (comprese proprieta' intellettuali) in contrasto con i
termini del presente contratto.
Art. VII
Proprieta'
Ove non diversamente specificato nell'Appendice A (istruzioni di
lavoro), eventuali beni personali o attrezzature di valore superiore
a USA Dollari 5.000 prodotti o acquisiti tramite i finanziamenti
dello sponsor nell'ambito del presente contratto saranno di
proprieta' dello sponsor e ne verra' disposto come deciso dallo
sponsor e a spese dello sponsor stesso. Ogni proprieta' personale,
fornitura o attrezzatura di valore inferiore a USA Dollari 5.000
prodotta o acquisita nell'ambito del presente contratto sara' di
proprieta' del Governo. Per l'acquisto di beni e attrezzature non
verranno usati finanziamenti federali. Per la durata del contratto, i
beni e le attrezzature prodotti e acquisiti come parte del presente
contratto saranno valutati e mantenuti nella stessa maniera dei beni
e delle attrezzature del DOE.
Art. VIII
Divulgazione
Ciascune delle parti puo' divulgare le informazioni prodotte come
definito nel paragrafo 1A dell'articolo XIV.La parte divulgante
fornira' all'altra parte per revisione una copia della pubblicazione
proposta 30 giorni prima della divulgazione prevista. L'altra parte
potra' richiedere un ragionevole posticipo della pubblicazione se
essa contiene informazioni brevettabili non protette oppure
informazioni riservate.
Art. IX
Comunicazione legale
Le parti concordano che la presente comunicazione legale verra'
apposta a ciascun resoconto consegnato allo sponsor nell'ambito del
presente contratto e ad ogni resoconto risultante dal presente
contratto che venga distribuito dallo sponsor:
"Negazione
Il presente documento potrebbe contenere risultati di ricerche di
natura sperimentale, e ne' il Governo degli Stati Uniti d'America,
altri Enti relativi, l'Universita' della California, ne' alcun suo
dipendente garantisce esplicitamente o tacitamente, o si assume
qualsiasi responsabilita' legale circa l'accuratezza, completezza o
utilita' di qualsiasi informazione, dispositivo, prodotto o processo
rivelato, o dichiara che il suo utilizzo non viola diritti di
proprieta' privata. Il riferimento a prodotti commerciali specifici,
procedure o servizi tramite il loro nome commerciale, marchio,
produttore o altro non costituisce o implica un'approvazione o
raccomandazione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o
dell'Universita' della California. I punti di vista e le opinioni
degli autori qui espressi non riflettono necessariamente quelli del
Governo degli Stati Uniti d'America o dell'Universita' della
California e non saranno utilizzati a scopi pubblicitari o di
raccomandazione del prodotto.".
Art. X
Negazione
Il Governo ed il contraente non garantiscono esplicitamente o
tacitamente riguardo alle condizioni della ricerca o a qualsiasi
proprieta' intellettuale, informazione prodotta, o prodotto
fabbricato o sviluppato nell'ambito del presente contratto di lavoro
per terzi, o la proprieta', commerciabilita', o idoneita' per un
particolare scopo della ricerca o del prodotto da essa risultante;
che i beni, servizi, materiali, prodotti, processi, informazioni o
dati che verranno forniti in virtu' del presente atto realizzeranno i
risultati voluti o sono sicuri per qualsiasi scopo compreso quello
voluto; o che quanto sopra non interferisca con diritti di proprieta'
privata di altri. Ne' il Governo ne' il contraente saranno ritenuti
responsabili di danni eccezionali, conseguenti o fortuiti attribuiti
a tale ricerca o prodotto risultante, proprieta' intellettuale,
informazione prodotta, o prodotto fabbricato o fornito nell'ambito
del presente contratto di lavoro per terzi.
Art. XI
Risarcimento generale
Lo sponsor acconsente a risarcire e mantenere al riparo da qualsiasi
rivendicazione il Governo, il DOE, il contraente e le persone che
agiscono per loro conto per cio' che riguarda qualsiasi
responsabilita', compresi costi e spese sostenuti rispetto a
qualsiasi persona, compreso lo sponsor, per lesioni o morte di
persone o altri esseri viventi, o lesioni o distruzione di proprieta'
derivanti dall'attuazione del contratto da parte di Governo, DOE,
contraente o persone che agiscono per loro conto, o derivanti
dall'uso, non risultanti direttamente da colpa o negligenza di
Governo, DOE, contraente o persone che agiscono per loro conto.
Art. XII
Risarcimento per proprieta' intellettuale - limitato
Lo sponsor risarcira' il Governo, il contraente ed i loro funzionari,
agenti e dipendenti nel caso di responsabilita', compresi i costi,
per la violazione di brevetti, diritti d'autore o altra proprieta'
intellettuale USA derivanti da qualsiasi atto richiesto o diretto
dallo sponsor da effettuarsi nell'ambito del presente contratto
limitatamente al fatto che tali atti non siano gia' effettuati presso
la struttura. Tale risarcimento non si applichera' nel caso di
pretese violazioni appianate senza il consenso dello sponsor, tranne
nel caso cio' sia richiesto da una corte competente per
giurisdizione.
Art. XIII
Comunicazione ed assistenza riguardanti violazione
di brevetti e diritti d'autore
Lo sponsor riferira' al DOE e al contraente, immediatamente e per
iscritto in maniera ragionevolmente dettagliata, ciascun reclamo per
violazione di brevetti o diritti d'autore basato sull'adempimento del
presente contratto, di cui lo sponsor viene a conoscenza. Lo sponsor
fornira' al DOE e al contraente, dietro loro richiesta, tutte le
prove ed informazioni in suo possesso riguardanti tale reclamo.
Art. XIV
Diritti sui dati tecnici - Uso della struttura
1) Definizioni A) "Informazioni prodotte" significa: informazioni
prodotte nell'adempimento del presente contratto da parte del
contraente o dello sponsor. B) "Informazioni riservate" significa:
informazioni sviluppate a spese proprie privatamente, sono marcate
come informazioni riservate, e comprendono (1) segreti commerciali o
(2) informazioni commerciali o finanziarie privilegiate o
confidenziali secondo l'Atto di Liberta' di informazione (5 USC 552
(b)(4). C) "Diritti illimitati" significa: il diritto di usare,
divulgare, riprodurre, preparare lavori derivati, distribuire copie
al pubblico, eseguire ed esibire pubblicamente, in qualsiasi maniera
e per qualsiasi scopo, e far fare o permettere ad altri di fare cio'.
D) "Software per computer" significa: programmi per computer, data
base per software e documentazione per software prodotti dal
contraente nell'ambito del presente contratto.
2) Lo sponsor acconsente a fornire al contraente o a lasciare presso
la struttura eventuali informazioni che (1) siano essenziali
all'espletamento del lavoro da parte del personale del contraente
oppure (2) siano necessarie per la salute e la sicurezza di tale
personale nell'esecuzione del lavoro. Qualsiasi informazione
consegnata al contraente verra' considerata fornita con diritti
illimitati, tranne nel caso sia marcata come informazione riservata.
Lo sponsor acconsente ad avere l'esclusiva responsabilita' per quanto
riguarda l'appropriata identificazione e marcatura di tutti i
documenti forniti dallo sponsor contenenti informazioni riservate.
3) Il Governo ed il contraente acconsentono a non divulgare ad alcuno
informazioni riservate correttamente marcate senza approvazione
scritta da parte dello sponsor, tranne che ai dipendenti governativi
soggetti alle disposizioni di legge che vietano la divulgazione di
informazioni confidenziali esposte nell'Atto sui Segreti commerciali
(18 USC 1905). Il Governo ed il contraente avranno il diritto, in
tempi ragionevoli ed entro 3 anni dalla conclusione o dal
completamento del contratto, di ispezionare le informazioni designate
come riservate da parte dello sponsor, con lo scopo di verificare che
tali informazioni fossero state correttamente identificate come
riservate.
4) Lo sponsor e' l'esclusivo responsabile della rimozione dalla
struttura di tutte le proprie informazioni riservate al termine del
presente contratto o prima di tale data. Il Governo ed il contraente
godranno di diritti illimitati sulle informazioni riservate nel caso
in cui (1) esse non siano rimosse dalla struttura al termine del
presente contratto, oppure (2) esse siano incorporate nella struttura
o nell'attrezzatura relativa al presente contratto in maniera tale
che la struttura o l'attrezzatura non possano venire ripristinate
nelle condizioni esistenti prima di tale incorporazione.
5) Lo sponsor gode di diritti illimitati sulle informazioni prodotte
dallo sponsor stesso nell'adempimento del presente contratto. Lo
sponsor godra' di diritti illimitati sulle informazioni prodotte dal
contraente, tranne che sul software per computer. Lo sponsor
trattera' il software conformemente alle comunicazioni o iscrizioni
restrittive ivi riportate. Lo sponsor potra' ricevere dal contraente,
dietro richiesta scritta effettuata entra 6 mesi dal termine del
presente contratto, una licenza non esclusiva, universale, non
trasferibile a pagamento sul software, per cui il contraente ha
ricevuto il permesso di imporre il diritto d'autore (copyright) in
conformita' alla propria commessa primaria.
6) Il contraente ed il Governo godranno di diritti illimitati su
tutte le informazioni prodotte e non riservate fornite nell'ambito
del presente contratto.
7) Lo sponsor acconsente a fornire al contraente, per il
Dipartimento, una descrizione non riservata del lavoro eseguito
nell'ambito del presente Contratto.
8) Se il contratto viene concluso prima dell'adempimento delle
istruzioni di lavoro, i termini e le condizioni del presente articolo
rimarranno validi anche in seguito.
Art. XV
Incarico
Ne' il presente contratto ne' alcun interesse o reclamo ad esso
relativo sara' assegnato o trasferito da alcuna delle parti, tranne
se autorizzato per iscritto dall'altra parte rappresentata nel
presente contratto, ma il contraente puo' trasferirlo al DOE o a suoi
incaricati, avvisando di tale trasferimento lo sponsor, e sul
contraente non graveranno ulteriori responsabilita', tranne gli
obblighi di riservatezza, usa e non divulgazione del presente
contratto.
Art. XVI
Servizi simili o identici
Il Governo ed il contraente si riservano il diritto di effettuare
servizi simili o identici a quanto riportato nelle istruzioni di
lavoro per altri sponsor, purche' non siano utilizzate informazioni
riservate dello sponsor.
Art. XVII
Controllo sull'esportazione
Qualsiasi informazione tecnica sviluppata nell'ambito del presente
contratto e' soggetta alle regole del controllo sull'esportazione
dell'Ufficio Export del Ministero del Commercio degli USA o di altra
Agenzia governativa USA, compresi il Dipartimento di Stato ed i
Ministeri del Tesoro e della Difesa. Lo sponsor acconsente a non
esportare informazioni tecniche o il loro prodotto diretto, in
maniera diretta o indiretta, verso Paesi o persone stranieri senza
prima ottenere le necessarie licenze e/o essere in regola con le
suddette regole di controllo sulle esportazioni.
Art. XVIII
Diritti sui brevetti (riservati)
Art. XIX
Conclusione (rescissione)
A) L'effettuazione del lavoro previsto dal presente contratto puo'
venire conclusa in qualunque momento da ciascuna delle parti, senza
responsabilita', tranne per quanto sopra, con preavviso di 30 giorni
per iscritto all'altra parte. Il contraente concludera' il presente
contratto solo quando stabilira', su indicazione del DOE, che tale
conclusione e' (1) nel migliore interesse del Governo, oppure (2) lo
sponsor non ha anticipato i finanziamenti richiesti all'articolo IV.
In caso di conclusione, lo sponsor sara' responsabile dei costi del
contraente (comprese le spese di chiusura) fino all'effettiva data di
conclusione, ma in nessun caso la responsabilita' dello sponsor per
le spese eccedera' il costo totale per lo sponsor come, descritto
nell'articolo III.
B) Gli obblighi delle parti relativamente alle informazioni riservate
o altra proprieta' intellettuale non decadranno con la prematura
terminazione del contratto.
In fede, le parti qui hanno reso stipulato il presente contratto.
per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA
CALIFORNIA, COME CONTRAENTE GESTIONALE ED OPERATIVO DEL LABORATORIO
NAZIONALE LAWRENCE LIVERMORE:
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .