DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 528
Direttiva per l'applicazione dell'art. 7 della L.R. 29/97 - Modalita' di redazione dell'elenco provinciale degli interpreti della lingua italiana dei segni e criteri per l'iscrizione. Concessione contributi alle Amministrazioni provinciali della regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 recante "Norme per favorire le
opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone
disabili", con la quale si dettano norme volte a promuovere il
Servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana nonche' a
sostenere altre modalita' di comunicazione per favorire le
opportunita' di integrazione sociale delle persone con grave
difficolta' di linguaggio connessa a deficienza uditiva;
- il comma 2 dell'art. 7 della legge medesima che prevede che le
Province redigano un elenco degli interpreti della lingua dei segni
italiana;
- il comma 3 della sopra citata legge che demanda alla Giunta
regionale la definizione dei requisiti per l'iscrizione nel predetto
elenco;
ritenuto opportuno procedere alla definizione delle modalita' di
redazione dell'elenco e alla definizione dei requisiti di cui sopra
cosi' come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante
del presente atto deliberativo;
valutato, altresi', opportuno, al fine di potenziare le opportunita'
di integrazione e partecipazione alla vita sociale dei cittadini con
gravi difficolta' di linguaggio connessa a deficienza uditiva,
assegnare alle Province della regione Emilia-Romagna una somma a
titolo di contributo per azioni di sensibilizzazione ed incentivo
all'utilizzo di detto elenco, o di altre modalita' particolari di
comunicazione;ritenuto di quantificare detta somma, per l'esercizio
finanziario in corso, in Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.329,14) per
ciascuna Provincia cosi' destinata:
1) quanto a Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28) per spese, una
tantum, connesse alle attivita' di predisposizione dell'elenco e alla
eventuale dotazione di apposita strumentazione per la comunicazione
con i cittadini con difficolta' di linguaggio e/o uditive;
2) quanto a Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85) per attivita'
promozionali e interventi di sostegno all'uso del Servizio di
interpretariato della lingua italiana dei segni o altre modalita'
specifiche di comunicazione;
sentita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone
disabili di cui all'art. 12 della L.R. 29/97;
acquisito il parere favorevole della competente Commissione
consiliare Sicurezza sociale espresso in data 28 febbraio 2000;
richiamata la L.R. 28/2/2000, n. 16 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio
pluriennale 2000/2002";
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo
comma, della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Politiche sociali dr.
Francesco Cossentino, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria e Credito dr. Gianni Mantovani, in merito alla regolarita'
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare con l'Allegato A che fa parte integrante del presente
atto deliberativo la direttiva per l'istituzione presso le
Amministrazioni provinciali dell'elenco degli interpreti della lingua
dei segni italiana (LIS) contenente i requisiti per l'iscrizione, le
condizioni di accesso e le modalita' di fruizione;
b) di assegnare alle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Bologna, Modena, Ferrara, Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini, la somma di
Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.329,14) ciascuna a titolo di
contributo sulle spese relative alla istituzione del sopracitato
elenco cosi' destinata:
1) quanto a Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28) per spese, una
tantum, connesse alle attivita' di predisposizione dell'elenco e alla
eventuale dotazione di apposita strumentazione per la comunicazione
con i cittadini con difficolta' di linguaggio e/o uditive;
2) quanto a Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85) per attivita'
promozionali e interventi di sostegno all'uso del Servizio di
interpretariato della lingua italiana dei segni o altre modalita'
specifiche di comunicazione;
c) di imputare la somma di Lire 180.000.000 (pari a Euro 92.962,24)
registrata a n. 886 di impegno sul Capitolo 61110 "Contributi ai
Comuni singoli o associati, alle Comunita' Montane, alle Aziende
Unita' sanitarie locali, alle Province per l'istituzione di Servizio
di aiuto personale e del Servizio di interpretariato della lingua
italiana dei segni e di altre modalita' di comunicazione per
facilitare l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone
disabili. (L.R. 21 agosto 1997, n. 29, artt. 3, 7; Legge 5 febbraio
1992, n. 104; Legge 21 maggio 1998, n. 162, art. 1, lett. c) - Mezzi
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 che presenta
la necessaria disponibilita';
d) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente per
materia provvedera' con propri atti formali ai sensi dell'art. 61
della L.R. 31/77, cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R.
40/94, e della deliberazione 2541/95 agli adempimenti relativi:
- alla liquidazione dell'importo relativa al contributo assegnato di
Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28), una tantum, di cui alla
precedente lettera b), punto 1), ad esecutivita' del presente atto
deliberativo;
- alla liquidazione dell'importo relativo al contributo assegnato di
Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85) di cui alla precedente lettera
b), punto 2) previa presentazione, entro e non oltre il termine di un
anno dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione di una
relazione a firma del legale rappresentante dell'Amministrazione
provinciale da cui risultino le modalita' di attuazione delle
iniziative unitamente alla elencazione analitica delle spese
sostenute;
e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
ISTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DEGLI INTERPRETI DELLA LINGUA
ITALIANA DEI SEGNI E MODALITA' E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
1. Elenco degli interpreti della lingua italiana dei segni
Le Province redigono un elenco provinciale degli interpreti in lingua
italiana dei segni, ne curano l'aggiornamento e l'adeguata
pubblicizzazione.
2. Requisiti per l'iscrizione
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco provinciale degli
interpreti in lingua italiana dei segni i cittadini in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
- attestato di qualifica della Regione Emilia-Romagna di "Interprete
in lingua dei segni";
- attestato di qualifiche analoghe riconosciute da altre Regioni o
enti/associazioni preposti alla formazione degli interpreti.
All'atto della domanda, in carta libera, datata e sottoscritta, che
potra' essere rivolta ad una o piu' Province, l'interessato dovra'
dichiarare:
1) le generalita',
2) l'indicazione di recapito e reperibilita',
3) l'ente/associazione che ha rilasciato l'attestato di qualifica
professionale,
4) di non aver riportato condanne penali e di godere dei diritti
politici;
e dovra' altresi' fornire:
5) indicazioni in merito alle attivita' eventualmente gia' svolte,
6) indicazione in merito alla tabella tariffaria di riferimento
applicata alle prestazioni relativamente a: - prima ora; - ore
successive; - giornata.
In sede di redazione l'elenco provinciale conterra' le indicazioni
relative ai sopracitati punti 1) e 2), mentre le indicazioni
relativamente ai punti dal 3) al 6) saranno utilizzate nel rispetto
della Legge 675/96.
Ai fini della prima redazione verranno considerate le domande di
iscrizione pervenute alle Amministrazioni provinciali entro il 15
giugno 2000.
Successivamente le nuove richieste di iscrizione verranno inserite
nell'elenco entro il tempo massimo di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda da parte delle Amministrazioni provinciali
medesime.
3. Modalita' di accesso
Le Amministrazioni provinciali trasmettono copia dell'elenco degli
interpreti, con l'indicazione delle modalita' di reperibilita' di
ciascuno di essi, ai Comuni, alle Aziende Unita' sanitarie locali e
ai Servizi di aiuto personale del proprio territorio, nonche' copia
all'Assessorato regionale alle Politiche sociali.
Le Amministrazioni provinciali, al fine di fornire informazioni
sull'elenco degli interpreti provvederanno, a dotare l'Ufficio
competente di apparecchiature atte a consentire anche la
comunicazione con i cittadini con grave difficolta' di linguaggio o
uditive.
Compete alle Amministrazioni provinciali redigere, aggiornare e dare
adeguata pubblicizzazione all'elenco mentre i rapporti professionali
ed economici saranno definiti direttamente ed esclusivamente tra
l'interprete e il richiedente la prestazione.
4. Finalita'
Favorire l'integrazione sociale anche attraverso l'utilizzo di
modalita' particolari di comunicazione, ai sensi dell'art. 7, L.R.
29/97.
Le Amministrazioni provinciali, avvalendosi anche della
collaborazione degli enti e delle associazioni interessati,
definiscono le modalita' e i criteri di utilizzo delle risorse a tal
fine assegnate.
Dette risorse dovranno essere destinate, in via prioritaria, ad
incentivare il ricorso all'utilizzo del servizio di interpretariato,
o di forme specifiche di comunicazione, quali, ad esempio, sistemi di
visualizzazione dei messaggi verbali in occasione di iniziative e
manifestazioni o avvenimenti, al fine di potenziare le opportunita'
di partecipazione attiva alla vita sociale anche da parte dei
cittadini con grave difficolta' di linguaggio connessa a deficienza
uditiva.