REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 564

Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle            
funzioni di assistenza sociale" ed in particolare gli articoli 9, 36            
e 37 in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture              
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali;                            
ricordato che la disciplina sopra indicata delegava ai Comuni le                
funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento           
e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali, disponendo inoltre             
che i requisiti minimi richiesti per ottenere l'autorizzazione al               
funzionamento fossero stabiliti dal Consiglio regionale;                        
ricordato altresi' che ai sensi della disciplina soprarichiamata sono           
state approvate le seguenti direttive regionali:                                
- delibera del Consiglio regionale n. 560 dell'11 luglio 1991                   
"Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di strutture                    
socio-assistenziali per cittadini portatori di handicap e per anziani           
ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37";                   
- delibera del Consiglio regionale n. 2134 del 28 settembre 1994                
"Integrazioni e modifiche alla ôDirettiva sull'autorizzazione al                
funzionamento di strutture socio-assistenziali per cittadini                    
portatori di handicap e per anziani ai sensi della L.R. 12 gennaio              
1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37' di cui alla deliberazione del Consiglio           
regionale n. 560 dell'11 luglio 1991";                                          
- delibera del Consiglio regionale n. 779 del 10 dicembre 1997                  
"Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure              
per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al               
funzionamento e sui criteri di vigilanza per le comunita'                       
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per minori";                
vista la L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di                       
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e           
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di                       
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita'           
socio-sanitaria e socio-assistenziale" ed in particolare gli articoli           
1, commi 1 e 3, 2, comma 5, 3, commi 2 e 3, 15, comma 1, lettere c),            
d), e), e 16, in materia di strutture socio-assistenziali e                     
socio-sanitarie;                                                                
dato atto che la L.R. n. 34 del 1998 citata:                                    
- subordina al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento            
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private             
che svolgono attivita' socio-assistenziale e socio-sanitaria                    
(articolo 1, comma 1);                                                          
- prevede che la Giunta regionale con propria direttiva, sentita la             
Commissione consiliare Sicurezza sociale, stabilisca i requisiti                
minimi generali e specifici necessari per ottenere l'autorizzazione             
al funzionamento, disciplinando altresi' il coordinamento delle                 
procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'            
sanitarie con quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie (articolo            
1, comma 3);                                                                    
- attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di                
autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture                     
socio-assistenziali e socio-sanitarie, stabilendo che le stesse                 
vengano esercitate anche avvalendosi dei Servizi dell'Azienda Unita'            
sanitaria locale, secondo modalita' e termini stabiliti con la                  
direttiva di cui al punto precedente (articolo 3, comma 2);                     
- prevede che qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda                 
aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali o                  
socio-sanitarie deve presentare domanda al Comune nel quale la                  
struttura e' ubicata (articolo 3, comma 3);                                     
- abroga le norme della L.R. n. 2 del 1985 in materia di                        
autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali, in            
quanto la materia e' stata disciplinata con la L.R. n. 34 del 1998              
(articolo 15, comma 1, lettere c), d), e);                                      
- fa salve, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale               
della direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni ed i            
requisiti adottati in attuazione della L.R. n. 2 del 1985 (articolo             
16);                                                                            
dato atto che, cosi' come previsto dalla L.R. n. 34 del 1998, si e'             
provveduto ad elaborare una nuova direttiva regionale in materia di             
autorizzazione al funzionamento nella cui stesura:                              
- si e' tenuto conto dell'esperienza degli oltre otto anni di                   
applicazione delle direttive 560/91 e seguenti sul territorio                   
regionale;                                                                      
- si e' tenuto conto delle modifiche istituzionali avvenute negli               
ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i rapporti Comuni/Unita'           
sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali              
(superamento della gestione obbligatoriamente associata e passaggio             
al sistema delle deleghe volontarie) e dell'attribuzione delle                  
funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento           
ai Comuni;                                                                      
- sono state raccolte le proposte ed osservazioni dei diversi settori           
dell'Assessorato (anziani, disabili, minori), che hanno recepito e              
valutato anche l'esperienza fin qui fatta nei diversi territori                 
nell'applicazione delle direttiva in oggetto;                                   
- e' stato svolto un confronto ed un lavoro comune con i competenti             
uffici dell'Assessorato alla Sanita', al fine di pervenire alla                 
individuazione e definizione delle tipologie di strutture                       
socio-assistenziali e socio-sanitarie destinate a cittadini malati di           
AIDS;                                                                           
- e' stato fatto un lavoro di costante rilettura per fare si' che i             
continui e necessari aggiornamenti del testo, frutto dei diversi                
momenti di confronto con i settori interessati, garantissero comunque           
- pur nella specificita' di ciascuna tipologia di struttura tra                 
quelle individuate - un linguaggio omogeneo e comune, altre alla                
necessaria coerenza negli approcci generali;                                    
- sono state previste le necessarie disposizioni di coordinamento con           
le precedenti direttive di cui alle deliberazioni di Consiglio                  
regionale 560/91, 2134/94 e 779/97, piu' sopra citate, al fine di               
garantire una corretta ed omogenea applicazione della presente                  
direttiva ed un ordinato passaggio dal regime disciplinato dalla L.R.           
n. 2 del 1985 all'attuale, disciplinato dalla L.R. n. 34 del 1998;              
dato atto:                                                                      
- che, con successivo provvedimento integrativo del presente,                   
verranno definiti i requisiti specifici delle strutture che accolgono           
anziani affetti da demenza senile, sulla base delle esperienze e                
sperimentazioni che si realizzeranno in attuazione del Progetto                 
regionale demenze recentemente approvato con deliberazione di Giunta            
regionale n. 2581 del 30 dicembre 1999;                                         
- che, con successivo provvedimento integrativo del presente,                   
verranno inoltre definite le tipologie e le caratteristiche delle               
strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie destinate a persone             
con problematiche psico-sociali;                                                
visti inoltre:                                                                  
- la Legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento               
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della                     
maternita' e dell'infanzia";                                                    
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e                    
dell'affidamento dei minori";                                                   
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di            
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza";                      
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle                  
persone anziane - interventi a favore di anziani non                            
autosufficienti";                                                               
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,              
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";                 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 375 del 14 febbraio               
1991 "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la              
lotta contro l'AIDS" e successive modificazioni ed integrazioni;                
- il DLgs 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del            
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della Legge 30            
novembre 1998, n. 419", ed in particolare l'articolo 3 septies;                 
- il DPR 23 luglio 1998 "Approvazione del Piano sanitario nazionale             
per il triennio 1998/2000";                                                     
- il Piano sanitario 1999/2001, ed in particolare il Capitolo 8                 
"L'integrazione socio-sanitaria";                                               
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                 
locale";                                                                        
- il DPR 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli               
articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di             
semplificazione delle certificazioni amministrative";                           
- la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione                    
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme";            
dato atto:                                                                      
- che, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 34 del 1998, con                 
l'approvazione della direttiva allegata al presente atto quale parte            
integrante e sostanziale, sono superate le disposizioni adottate in             
attuazione della L.R. n. 2 del 1985 in materia di autorizzazione al             
funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali                      
socio-assistenziali;                                                            
- che la direttiva oggetto del presente atto e' stata sottoposta al             
parere della Conferenza Regione/Autonomie locali nella seduta dell'11           
febbraio 2000;                                                                  
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare                     
"Sicurezza sociale" espresso nella seduta del 29 febbraio 2000;                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Politiche sociali dott. Francesco Cossentino e dal Direttore generale           
Sanita' dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' e regolarita'            
tecnica del presente atto deliberativo, per quanto di rispettiva                
competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;            
su proposta congiunta dell'Assessore Politiche sociali, educative e             
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e                
dell'Assessore alla Sanita',                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'allegata "Direttiva regionale per l'autorizzazione            
al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per            
minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in                     
attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34" ed i relativi allegati            
(Allegato 1 "Modello domanda", Mod. AUT1, Mod. VER1, Mod. PROVV, Mod.           
DEN1) quali parti integranti e sostanziali del presente                         
provvedimento;                                                                  
2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 34 del             
1998, con l'approvazione della direttiva di cui al precedente punto             
1) sono superate le disposizioni adottate in attuazione della L.R. n.           
2 del 1985 in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture           
residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali;                            
3) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle                 
strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di              
handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12                 
ottobre 1998, n. 34                                                             
PARTE I                                                                         
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
1. Ambito di applicazione                                                       
La presente direttiva si applica alle strutture che,                            
indipendentemente dalla denominazione dichiarata, offrono servizi               
rivolti a cittadini che si trovano in difficolta' a maturare,                   
recuperare e mantenere la propria autonomia psico-fisica e                      
relazionale, perseguendo la finalita' di favorire processi di                   
emancipazione da situazioni di privazione/esclusione.                           
2. Strutture soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento            
L'obbligo di autorizzazione al funzionamento previsto dall'art. 1               
della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 riguarda le strutture gia'                    
funzionanti alla data di entrata in vigore della presente direttiva e           
quelle di nuova istituzione, gestite sia da soggetti pubblici che               
privati che:                                                                    
- hanno sede nel territorio regionale;                                          
- offrono ospitalita' di tipo residenziale e semiresidenziale e -               
indipendentemente dalla denominazione dichiarata - rientrano nelle              
tipologie specifiche indicate nella Parte II della presente direttiva           
ed offrono servizi rivolti a:                                                   
- minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi           
della famiglia;                                                                 
- cittadini portatori di handicap per interventi socio-assistenziali            
o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei                  
livelli di autonomia della persona e sostegno della famiglia;                   
- anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari                   
finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacita' di            
autonomia della persona ed al sostegno della famiglia;                          
- cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV che necessitano di            
assistenza continua e risultano privi del necessario supporto                   
familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia                 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il             
progetto individuale.                                                           
3. Strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al                      
funzionamento                                                                   
Non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento:               
- le strutture con finalita' prettamente abitative;                             
- le strutture che offrono ospitalita' ai soli fini della frequenza a           
corsi scolastici o di istruzione;                                               
- le strutture con finalita' formative o di inserimento lavorativo;             
- le strutture di cui L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni             
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per            
minori";                                                                        
- le strutture con finalita' diverse da quelle socio-assistenziali              
anche se al loro interno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di           
emarginazione;                                                                  
- gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e              
disabili, le case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei             
ospiti.                                                                         
Il soggetto-gestore di queste strutture e' comunque tenuto a                    
comunicare l'avvio di tali attivita' con le modalita' di cui al                 
successivo paragrafo 9.1.                                                       
Tali strutture, se ospitano minori oggetto di intervento                        
educativo-assistenziale collocati fuori dalla famiglia d'origine,               
devono rispettare i requisiti funzionali di cui alla Parte II                   
"Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2 e devono prevedere almeno              
una unita' di personale educativo con i requisiti di cui alla Parte             
II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2.1.                                  
4. Attivita' sanitarie o a rilievo sanitario                                    
Le strutture oggetto della presente direttiva svolgono attivita'                
sanitarie e a rilievo sanitario connesse con quelle                             
socio-assistenziali, secondo quanto indicato nei requisiti specifici            
delle singole tipologie di strutture previste nella Parte II.                   
4.1 Coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione                  
all'esercizio delle attivita' sanitarie con quelle socio-sanitarie e            
socio-assistenziali (L.R. 34/98, art. 1, comma 3)                               
L'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali           
e socio-sanitarie comprende in se' anche l'autorizzazione                       
all'esercizio delle attivita' sanitarie previste dagli standard                 
minimi stabiliti per ciascuna delle tipologie di strutture indicate             
nella Parte II della presente direttiva.Laddove in una struttura si             
svolgano altre attivita' sanitarie, ulteriori rispetto ai requisiti             
minimi stabiliti per ciascuna tipologia di struttura, ovvero si                 
svolgano attivita' sanitarie destinate anche ad utenza esterna alla             
struttura, queste devono essere autorizzate ai sensi del DPR 14                 
gennaio 1997 e della L.R. 34/98 e successive disposizioni attuative.            
Nei casi di cui al capoverso precedente, devono essere annotati in              
calce all'atto di autorizzazione al funzionamento gli estremi                   
dell'atto di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie.               
5. Requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere generale              
Tutte le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali           
e semiresidenziali devono possedere i requisiti minimi funzionali e             
strutturali previsti dal presente paragrafo e dai paragrafi 5.1 e               
5.2. Tali requisiti attengono alla sicurezza degli utenti e degli               
operatori, nonche' alla qualita' minima delle prestazioni erogate.              
Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti             
dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione               
incendi, igiene e sicurezza, previsti per le singole tipologie                  
indicate nella II Parte della presente direttiva, in relazione alle             
loro caratteristiche.                                                           
Tutte le strutture esercitano la propria attivita' nel rispetto dei             
principi di cui all'articolo 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e di            
cui all'articolo 188 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.                           
5.1 Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di vista                    
strutturale                                                                     
- Organizzazione degli spazi interni (camere, sale, servizi igienici,           
ecc.) tale da garantire agli ospiti il massimo di fruibilita' e di              
privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei             
livelli di autonomia individuale;                                               
- laddove, nei requisiti strutturali minimi indicati nella Parte II             
della presente direttiva, si fa riferimento a locali "adeguati alle             
modalita' organizzative adottate per il servizio", l'adeguatezza va             
valutata anche tenuto conto delle modalita' che il gestore intende              
adottare per l'erogazione di alcuni servizi, quali ad esempio la                
lavanderia e la preparazione pasti, per i quali puo' essere previsto            
il ricorso a soggetti esterni o comunque con organizzazione esterna             
alla struttura;                                                                 
- adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi              
interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui e'            
destinata la struttura, al fine di garantire la funzionalita' delle             
attivita' che vi vengono svolte;                                                
- ubicazione in luoghi abitati e comunque facilmente raggiungibili              
con l'uso di mezzi pubblici; cio' al fine di permettere la                      
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonche'           
la facilita' per i visitatori di raggiungere gli ospiti della                   
struttura;                                                                      
- per le case di riposo e case protette/RSA: sistema di riscaldamento           
invernale e di rinfrescamento estivo con possibilita' di regolazione            
differenziata della temperatura per ambiente e di controllo per                 
l'umidita' e il ricambio di aria;                                               
- impianto di luci di sicurezza;                                                
- per le strutture residenziali: impianto di illuminazione notturna;            
impianto TV nelle camere; presenza di almeno un telefono pubblico               
negli spazi comuni.                                                             
5.2 Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di vista                    
organizzativo-funzionale                                                        
- Deve essere presente un registro degli ospiti costantemente                   
aggiornato; tale registro deve essere mostrato su richiesta ai                  
soggetti che effettuano la vigilanza nonche' alle altre autorita'               
competenti;                                                                     
- l'utenza ospitata deve presentare caratteristiche omogenee rispetto           
ai bisogni assistenziali espressi; in caso contrario le necessita'              
assistenziali devono comunque essere tra loro compatibili, anche in             
relazione alle finalita' della struttura ed alle caratteristiche                
della stessa;                                                                   
- la qualita' e quantita' degli arredi deve essere conforme a quanto            
in uso nelle civili abitazioni; gli arredi, le attrezzature e gli               
utensili devono essere curati, esteticamente gradevoli, nonche'                 
permettere una idonea funzionalita' d'uso e fruibilita' in relazione            
alle caratteristiche dell'utenza ospitata;                                      
- deve essere garantita agli utenti la possibilita' di utilizzare               
arredi e suppellettili personali, in particolare nelle strutture a              
carattere residenziale; tale possibilita' deve essere esplicitata               
nella Carta dei servizi di cui al successivo paragrafo 6.1, con                 
l'indicazione delle relative modalita' e limiti;                                
- deve essere predisposto per ogni utente un piano individualizzato             
di assistenza;                                                                  
- per le strutture per minori: deve essere predisposto per ogni                 
utente un progetto educativo individuale; le attivita' devono essere            
organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;                
- deve essere garantita la possibilita' - in relazione alle eventuali           
specifiche esigenze dietetiche degli ospiti - di somministrare pasti            
personalizzati;                                                                 
- deve essere adottato un Regolamento o Carta dei servizi della                 
struttura da consegnare a ciascun utente e/o familiare al momento               
dell'ingresso in struttura;                                                     
- devono essere informati gli utenti e/o parenti - al momento                   
dell'ingresso in struttura - di quanto previsto dalla deliberazione             
di Giunta regionale n. 477 del 12/4/1999 "Criteri per                           
l'individuazione dei costi per l'assistenza medica generica e per               
l'assistenza specifica nei servizi semiresidenziali e residenziali              
per anziani e disabili in possesso dell'autorizzazione al                       
funzionamento prevista dalle norme regionali";                                  
- deve essere garantita la possibilita' per parenti e conoscenti di             
effettuare visite agli ospiti della struttura, anche sollecitandone             
la partecipazione e l'apporto per il miglioramento del servizio; le             
modalita' di visita agli ospiti della struttura, ove si intenda                 
disciplinarle, devono essere contenute nel Regolamento o Carta dei              
servizi di cui al punto precedente;                                             
- deve essere favorito l'apporto del volontariato presente sul                  
territorio;                                                                     
- in ogni struttura deve essere previsto un coordinatore responsabile           
ed un responsabile delle attivita' sanitarie ove previste;                      
- devono essere rispettati gli obblighi informativi verso Regione e             
Province relativi all'aggiornamento annuale della banca dati delle              
strutture di cui al successivo paragrafo 10.                                    
5.2.1 Requisiti comuni riguardanti il personale                                 
In considerazione delle modifiche in corso nella normativa nazionale            
sui profili professionali in area sociale e socio-sanitaria e sui               
relativi percorsi formativi, le indicazioni espresse su tali ambiti             
dalla presente direttiva saranno oggetto di successivi aggiornamenti            
e integrazioni.                                                                 
All'interno di ogni struttura deve operare - in relazione a quanto              
previsto dalle disposizioni specifiche della Parte II - personale               
socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso di               
adeguata qualificazione ottenuta tramite la frequenza a corsi                   
teorico-pratici, come previsto dalle direttive regionali della                  
formazione in materia e dal presente provvedimento.                             
Nel caso in cui il personale sia sprovvisto di specifica                        
qualificazione deve essere in possesso di un curriculum professionale           
e formativo adeguato alle funzioni da svolgere, comprensivo di                  
esperienza lavorativa specifica almeno biennale; deve avere inoltre             
partecipato ad attivita' formative mirate, salvo quanto previsto                
nella Parte II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2.1.                      
Se il personale e' sprovvisto di qualifica, al soggetto gestore, ad             
eccezione dei gestori di strutture per minori, e' rilasciata                    
autorizzazione provvisoria al funzionamento con le modalita' di cui             
al successivo paragrafo 6.                                                      
Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali,                         
socio-sanitarie ed educative e' di norma il seguente:                           
- educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione              
rilasciato ai sensi del DM Sanita' 10 febbraio 1984;                            
- educatore professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92,           
in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al                 
termine di corso di formazione attuato nell'ambito del progetto                 
APRIS;                                                                          
- educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze                         
dell'educazione o in Scienze della formazione, indirizzo "Educatore             
professionale extrascolastico";                                                 
- addetto all'assistenza di base in possesso dell'attestato regionale           
di qualifica;                                                                   
- animatore in possesso dell'attestato regionale di qualifica;                  
- responsabile di attivita' assistenziali in possesso di certificato            
regionale di specializzazione o di attestato regionale di frequenza;            
- coordinatore responsabile di struttura in possesso di adeguata                
formazione ed esperienza professionale valutabile dal curriculum                
posseduto;                                                                      
- istruttore per specifiche attivita'.                                          
L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in                 
e'quipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del                    
personale con indicazione del responsabile, nonche' azioni di                   
supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti.                
Il personale deve portare ben visibile (ad eccezione di quello delle            
strutture per minori) un tesserino identificativo rilasciato dal                
gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la                
qualifica rivestita.                                                            
L'utilizzo di volontari ed obiettori di coscienza deve essere                   
preceduto ed accompagnato dalle attivita' formative ed informative              
necessarie ad un proficuo inserimento nella struttura, nell'ambito              
dei progetti d'intervento riferiti ai piani individuali di assistenza           
o, nel caso di strutture per minori, ai progetti educativi; anche per           
i volontari e gli obiettori di coscienza vale l'obbligo del tesserino           
identificativo previsto al capoverso precedente (ad eccezione delle             
strutture per minori), rilasciato dal gestore della struttura o                 
dall'organizzazione di volontariato se esiste un accordo di                     
collaborazione tra questa e il soggetto gestore.                                
6. Procedura per il rilascio della autorizzazione al funzionamento              
L'autorizzazione al funzionamento di cui alla presente direttiva deve           
essere acquisita prima dell'inizio dell'attivita' della struttura. A            
tal fine il legale rappresentante del soggetto gestore presenta                 
apposita domanda al Comune nel cui territorio e' ubicata la                     
struttura, secondo il modello a cio' predisposto dalla Regione ai               
sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 34/98, ed allegato alla               
presente direttiva (Allegato 1).                                                
Sono altresi' soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento,            
secondo le modalita' di cui alla presente direttiva, tutte le                   
trasformazioni e/o gli ampliamenti di strutture gia' autorizzate ai             
sensi della presente direttiva e delle direttive regionali di cui               
alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 dell'11/7/1991, n.            
2134 del 28/9/1994 e n. 779 del 10/12/1997, che comportino il                   
rilascio di concessione edilizia o che modifichino la capacita'                 
ricettiva autorizzata.                                                          
Sono inoltre soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento              
secondo le modalita' sopra indicate, le trasformazioni consistenti              
nella modifica di tipologia di struttura tra quelle previste nella              
Parte II.                                                                       
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 34/98, per l'attivita'             
istruttoria delle domande oggetto della presente direttiva, il Comune           
si avvale della Commissione di cui al successivo paragrafo 6.2.                 
Il Comune, acquisiti i risultati dell'attivita' istruttoria e preso             
atto del parere formulato dalla Commissione di cui al paragrafo 6.2,            
rilascia l'autorizzazione al funzionamento; in caso di parere                   
negativo, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione, indica           
gli adeguamenti da porre in essere prima dell'inizio dell'attivita'             
della struttura. A seguito della comunicazione del legale                       
rappresentante della struttura di avere ottemperato a quanto                    
richiesto, il Comune provvede - attraverso la Commissione - alla                
verifica. In caso di riscontro positivo provvede al rilascio                    
dell'autorizzazione al funzionamento.                                           
In casi eccezionali e straordinari, da indicare espressamente                   
nell'atto di autorizzazione, il Comune puo' autorizzare                         
provvisoriamente una struttura fatto salvo eventuali prescrizioni di            
interventi edilizi di lieve entita', da effettuarsi entro il termine            
massimo di 18 mesi non prorogabili, previa acquisizione del parere              
della Commissione in ordine al fatto che gli interventi prescritti              
non pregiudicano la sicurezza o l'incolumita' degli ospiti o degli              
operatori, nonche' la funzionalita' della struttura al servizio per             
il quale e' destinata.                                                          
I requisiti funzionali ed organizzativi vengono dichiarati nella                
domanda di autorizzazione al funzionamento nei modi e con le                    
modalita' indicate al successivo paragrafo 6.1 "Domanda per il                  
rilascio dell'autorizzazione al funzionamento".                                 
In sede di prima istruttoria - per quanto riguarda i requisiti                  
funzionali ed organizzativi - si effettua il riscontro di quanto                
dichiarato con quanto previsto dalla presente direttiva;                        
successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, e             
comunque entro e non oltre 90 giorni dal rilascio, il Comune provvede           
- mediante l'apposita Commissione - al sopralluogo per la verifica.             
In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni provvisorie per           
quanto attiene ai requisiti funzionali ed organizzativi, salvo il               
caso di oggettiva carenza di personale educativo od addetto                     
all'assistenza di base in possesso dei titoli ed attestati di cui al            
precedente paragrafo 5.2.1, attestata dalla Amministrazione                     
provinciale competente; in questi casi occorre che per il personale             
privo di qualifica sia verificato almeno il possesso della necessaria           
esperienza e capacita' professionale, maturata in strutture della               
stessa od analoga tipologia di quella oggetto di autorizzazione al              
funzionamento, valutabile dal curriculum posseduto.                             
L'Amministrazione provinciale, nell'attestazione di cui al precedente           
capoverso, indica i tempi previsti per l'attuazione delle attivita'             
formative specifiche, nell'ambito della propria programmazione e                
tenuto conto della durata dei diversi percorsi formativi. Sulla base            
dell'attestazione provinciale il Comune fissa i termini                         
dell'autorizzazione provvisoria, previa acquisizione della                      
dichiarazione del legale rappresentante della struttura di impegno ad           
avviare a formazione o riqualificazione gli operatori interessati nei           
termini indicati.                                                               
Per il personale operante nelle strutture per minori valgono le                 
disposizioni specifiche di cui alla Parte II, paragrafo 4.2.1.                  
6.1 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento                
Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento,              
compilata sul modello a cio' predisposto dalla Regione ed inoltrata             
al Comune nel cui territorio e' ubicata la struttura, deve essere               
allegata la seguente documentazione:                                            
- planimetria quotata dei locali della struttura, con l'indicazione             
della destinazione d'uso dei singoli ambienti;                                  
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del DPR            
20 ottobre 1998, n. 403 e della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, del                
legale rappresentante del soggetto gestore, attestante che la                   
struttura rispetta la normativa vigente in materia urbanistica,                 
edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; nella                        
dichiarazione sostitutiva devono essere indicate la data del rilascio           
e l'autorita' emanante dei certificati e degli altri atti                       
amministrativi; si richiama quanto previsto all'art. 26 della Legge             
n. 15 del 1968 in materia di sanzioni, e quanto previsto all'art. 11            
del DPR n. 403 del 1998 in materia di controlli sul contenuto delle             
dichiarazioni sostitutive;                                                      
- per le strutture per minori: copia del progetto educativo generale            
della struttura che espliciti le metodologie educative che si                   
intendono adottare, il tipo di utenza che si intende ospitare e la              
fascia d'eta' a cui ci si rivolge (Parte II "Disposizioni                       
specifiche", paragrafo 4.2);                                                    
- copia del modello di cartella personale in uso presso la struttura;           
- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto                  
gestore indicante le qualifiche ed il numero del personale previsto             
per la struttura a regime; la verifica del rispetto di quanto                   
dichiarato sara' effettuata successivamente all'inizio dell'attivita'           
con le modalita' indicate al precedente paragrafo 6.;                           
- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto                  
gestore indicante il nominativo del Coordinatore responsabile e del             
Responsabile delle attivita' sanitarie ove previste, specificando per           
quest'ultimo il possesso dei titoli posseduti richiesti dalla legge;            
nel caso di cambiamenti dei soggetti sopra indicati, e' fatto obbligo           
al legale rappresentante di darne tempestiva comunicazione al Comune            
che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento ed alla                     
Amministrazione provinciale competente, ai fini della tenuta del                
Registro di cui al successivo paragrafo 8.;                                     
- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto                  
gestore indicante il nominativo del Responsabile del Servizio                   
Protezione e Prevenzione ai sensi del DLgs 626/94;                              
- per le strutture residenziali: copia del Regolamento o Carta dei              
servizi adottata dalla struttura in cui devono essere indicate:                 
- la retta totale richiesta all'ospite o al soggetto che provvede al            
pagamento; nel caso di stipula di convenzione con l'Azienda Unita'              
sanitaria locale per il rimborso degli oneri a rilievo sanitario ai             
sensi delle direttive regionali vigenti, la Carta dei servizi andra'            
integrata con l'indicazione della quota portata in detrazione perche'           
oggetto di rimborso al gestore;                                                 
- le attivita' ed i servizi erogati ricompresi nella retta di cui               
sopra;                                                                          
- le attivita' ed i servizi garantiti a richiesta non ricompresi                
nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;                          
- le modalita' - se soggette a restrizione di orari o di altro genere           
- di accesso di soggetti esterni alla struttura (parenti, volontari,            
ecc.);                                                                          
- gli orari di presenza in struttura del personale sanitario ove                
previsto;                                                                       
- le modalita' con cui vengono effettuate le ammissioni e le                    
dimissioni;                                                                     
- le regole di vita comunitaria;                                                
- le modalita' ed i limiti per l'utilizzo di arredi e suppellettili             
personali di cui al precedente paragrafo 5.2.                                   
6.2 Attivita' istruttoria                                                       
Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dalla               
presente direttiva, si avvale della Commissione di cui all'articolo 4           
della L.R. n. 34 del 1998.                                                      
Ogni Commissione dovra' essere composta da almeno 7 esperti, oltre al           
Presidente, con documentate competenze ed esperienze in materia di:             
a) edilizia socio-sanitaria;                                                    
b) impiantistica generale;                                                      
c) organizzazione e sicurezza del lavoro;                                       
d) organizzazione e gestione di servizi sociali;                                
e) neuropsichiatria e riabilitazione;                                           
f) geriatria;                                                                   
g) assistenza ai minori.                                                        
Gli esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono gli stessi           
gia' individuati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale               
dell'8 febbraio 1999, n. 125.                                                   
Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione attiva di volta in              
volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo              
correlato e commisurato alla tipologia e alle dimensioni della                  
struttura per la quale e' stata richiesta l'autorizzazione al                   
funzionamento.                                                                  
Gli esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono nominati             
dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale. Gli                
esperti di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) sono nominati             
dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale su                  
designazione della Conferenza sanitaria territoriale.                           
La Commissione dura in carica 5 anni. Qualora durante i 5 anni si               
dovesse procedere alla sostituzione di uno o piu' componenti,                   
l'individuazione avviene con le modalita' di cui al precedente                  
capoverso.                                                                      
La Commissione si configura quale organo tecnico consultivo di tutti            
i Comuni del territorio di riferimento dell'Azienda Unita' sanitaria            
locale, per l'esercizio della funzione di autorizzazione al                     
funzionamento delle strutture oggetto della presente direttiva.                 
Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita'             
sanitaria locale, nella sua qualita' di Presidente della Commissione,           
assicura la tenuta di apposito registro di verbalizzazione                      
dell'attivita' e dei pareri della Commissione stessa, nonche'                   
l'archiviazione della documentazione allegata alle domande.                     
La Commissione, al fine di permettere al Comune di adottare gli atti            
di propria competenza, trasmette una relazione contenente le                    
conclusioni ed il parere sulla domanda oggetto dell'istruttoria.                
Il Comune provvede ad inviare il provvedimento di autorizzazione al             
funzionamento al legale rappresentante del soggetto gestore;                    
contestualmente provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla           
Provincia, con le modalita' di cui al successivo paragrafo 8.                   
6.3 Elementi dell'autorizzazione al funzionamento                               
L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve indicare:                           
a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e           
l'indirizzo;                                                                    
b) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;                  
c) la tipologia della struttura, tra quelle previste nella Parte II             
della presente direttiva;                                                       
d) la capacita' ricettiva autorizzata;                                          
e) la eventuale condivisione di locali ammessa per le tipologie di              
strutture di cui ai successivi paragrafi 1.1 e 2.1 della Parte II               
"Disposizioni specifiche" e la struttura con cui vengono condivisi;             
f) il nominativo del coordinatore responsabile e del responsabile               
delle attivita' sanitarie se previste;                                          
g) la data del rilascio dell'autorizzazione; da tale data decorrono i           
termini di cui al successivo paragrafo 9.                                       
7. Disposizioni di coordinamento con le direttive regionali di cui              
alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 dell'11/7/1991, n.            
2134 del 28/9/1994, n. 779 del 10/12/1997                                       
Al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione della                
presente direttiva ed un ordinato passaggio dal regime disciplinato             
dalla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e relative direttive di cui alle               
deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 dell'11/7/1991, n. 2134            
del 28/9/1994, n. 779 del 10/12/1997 e l'attuale regime di cui alla             
L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, si individuano le seguenti fattispecie.            
Le fattispecie che seguono definiscono - rispetto alle necessita' di            
coordinamento tra le due discipline - le modalita' di adeguamento ai            
requisiti strutturali; per quanto attiene infatti ai requisiti                  
organizzativo-funzionali e di personale, tutte le strutture                     
funzionanti devono adeguarsi alle previsioni della presente direttiva           
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine si           
applicano le procedure di cui al successivo paragrafo 9.                        
7.1 Strutture che hanno presentato domanda di autorizzazione al                 
funzionamento sulla base di quanto previsto dalle direttive                     
precedenti e che alla data di entrata in vigore della presente                  
direttiva non hanno ancora ottenuto un provvedimento                            
I soggetti gestori di tali strutture non devono ripresentare la                 
domanda; il soggetto istituzionale (Comune, Azienda Unita' sanitaria            
locale o altro) che ha ricevuto la domanda la trasmette alla                    
Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2, che provvedera' a               
richiedere al soggetto gestore l'eventuale integrazione della                   
documentazione necessaria all'istruttoria prevista dalla presente               
direttiva; la Commissione dovra' altresi' richiedere che il legale              
rappresentante del soggetto gestore dichiari a quali requisiti                  
strutturali intenda attenersi (direttive 560/91, 2134/94, 779/97 o la           
presente).                                                                      
Quest'ultima facolta' e' riconosciuta sul presupposto che non si                
possano richiedere ulteriori interventi strutturali a soggetti che si           
siano adeguati ai requisiti previsti dalle direttive 560/91, 2134/94,           
779/97 ed abbiamo presentato domanda di autorizzazione al                       
funzionamento in vigenza di queste ultime. Cosi' come deve essere               
data facolta' al soggetto gestore di adeguarsi ai nuovi requisiti               
strutturali ove ne manifesti l'intenzione.                                      
7.2 Strutture che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione             
definitiva al funzionamento sulla base di quanto previsto dalle                 
direttive precedenti                                                            
Tali strutture devono provvedere esclusivamente all'adeguamento dei             
requisiti organizzativo-funzionali e di personale alle previsioni               
della presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.            
A tal fine i soggetti istituzionali (Comuni, Aziende Unita' sanitarie           
locali o altro) che hanno rilasciato autorizzazioni definitive al               
funzionamento sulla base della disciplina di cui alle direttive                 
560/91, 2134/94, 779/97, ne trasmettono copia alle Commissioni di cui           
al paragrafo 6.2 affinche' effettuino le previste verifiche.                    
Il Comune competente, a seguito della verifica disposta dalla                   
Commissione sull'adeguamento dei requisiti organizzativo-funzionali e           
di personale, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione           
definitiva al funzionamento; il provvedimento deve essere inviato al            
legale rappresentante del soggetto gestore; contestualmente il Comune           
provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla Provincia, con            
le modalita' di cui al successivo paragrafo 8.                                  
Il provvedimento di conferma dell'autorizzazione definitiva al                  
funzionamento deve contenere:                                                   
- gli elementi di cui al precedente paragrafo 6.3;                              
- gli estremi del provvedimento con cui e' stata rilasciata                     
l'autorizzazione definitiva oggetto di conferma e l'autorita' che la            
ha rilasciata.                                                                  
7.3 Strutture che hanno ottenuto un provvedimento di autorizzazione             
provvisoria con prescrizioni impartite sulla base dei requisiti                 
previsti dalle direttive precedenti                                             
Per tali strutture, i soggetti istituzionali che hanno curato                   
l'istruttoria trasmettono tutta la documentazione alla Commissione di           
cui al precedente paragrafo 6.2, unitamente ad una relazione sullo              
stato di avanzamento dell'istruttoria e sull'oggetto e sui termini di           
scadenza delle prescrizioni; la Commissione provvedera' alla verifica           
dell'ottemperanza alle prescrizioni, trasmettendo la relazione con le           
conclusioni ed il parere al Comune competente ad adottare l'atto di             
autorizzazione definitiva.                                                      
Per quanto attiene ai requisiti organizzativo-funzionali e di                   
personale, l'adeguamento ai nuovi requisiti deve avvenire entro sei             
mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.                           
Il Comune provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla                 
Provincia con le modalita' di cui al successivo paragrafo 8.                    
7.4 Strutture per le quali e' gia' stata rilasciata la concessione              
edilizia                                                                        
Per tali strutture - se la progettazione e' stata realizzata secondo            
i requisiti strutturali previsti dalle precedenti direttive - non e'            
richiesto l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla presente           
direttiva.                                                                      
7.5 Strutture finanziate con i fondi di cui all'articolo 20 della               
Legge 67/88 e articolo 42 della L.R. 2/85                                       
Per tali strutture - se si e' gia' concluso l'iter di valutazione               
regionale del progetto, anche con eventuali rilievi (adozione di                
apposita determinazione regionale) - non e' richiesto l'adeguamento             
ai requisiti strutturali di cui alla presente direttiva.                        
8. Registro provinciale delle strutture autorizzate                             
istituito presso ciascuna Amministrazione provinciale il Registro               
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private             
che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale,                   
autorizzate al funzionamento ai sensi della L.R. 12 ottobre 1998, n.            
34, artt. 1, comma 1, e 3, comma 2.Le Amministrazioni provinciali               
devono essere tempestivamente informate, contestualmente alle                   
comunicazioni effettuate al legale rappresentante del soggetto                  
gestore, dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni comunali              
competenti sulle singole strutture, anche nell'esercizio delle                  
funzioni di vigilanza, affinche' provvedano ad annotarle nel                    
Registro.                                                                       
Al fine della istituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro, i              
Comuni comunicano alla Provincia i provvedimenti adottati tramite la            
compilazione degli appositi modelli a cio' predisposti ed allegati              
alla presente direttiva.                                                        
Per le autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 7.2 si               
dovra' utilizzare il modello "Mod. AUT1"; lo stesso modello deve                
essere utilizzato per le autorizzazioni di cui al precedente                    
paragrafo 7.1, precisando se l'autorizzazione e' stata rilasciata               
sulla base dei requisiti strutturali previsti dalle direttive                   
precedenti o dalla presente.                                                    
Per le strutture di cui al precedente paragrafo 7.3 i Comuni, per le            
previste comunicazioni alla Provincia, utilizzano il modello "Mod.              
PROVV".                                                                         
I Comuni provvedono altresi' a dare comunicazione alla Provincia                
dell'esito e della data del sopralluogo di verifica dei requisiti               
funzionali ed organizzativi dichiarati, di cui al precedente                    
paragrafo 6, per quanto attiene all'istruttoria delle domande di                
autorizzazione al funzionamento presentate sulla base della                     
disciplina di cui alla L.R. 34/98 e della presente direttiva. La                
Provincia annota nel Registro la data e l'esito del sopralluogo di              
verifica.                                                                       
La Provincia provvede ad informatizzare, nell'apposita procedura del            
Sistema informativo regionale, i modelli "Mod. AUT1" e "Mod. PROVV",            
ricevuti dai Comuni e le annotazioni relative alla data ed esito del            
sopralluogo di verifica dei requisiti di cui al precedente paragrafo            
6.                                                                              
Nel Registro e' tenuta una apposita sezione destinata alla                      
annotazione delle comunicazioni di avvio attivita' di cui al                    
successivo paragrafo 9.1. La Provincia provvede ad informatizzare               
nella apposita procedura del Sistema informativo regionale i modelli            
"Mod. DEN1" ricevuti dai Comuni.                                                
9. Verifiche e controlli                                                        
La permanenza dei requisiti minimi sulla base dei quali e' stata                
rilasciata l'autorizzazione al funzionamento e' verificata di norma             
ogni quattro anni, mediante autocertificazione sottoscritta dal                 
legale rappresentante del soggetto gestore, trasmessa al Comune che             
ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento. L'autocertificazione           
deve essere conforme al modello predisposto dalla Giunta regionale              
con propria deliberazione. Il Comune puo' comunque procedere in                 
qualsiasi momento a verifiche ispettive anche avvalendosi della                 
Commissione di cui al paragrafo 6.2.                                            
La Regione puo' disporre controlli e verifiche sulle strutture                  
autorizzate, dandone comunicazione al Comune ed avvalendosi della               
Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2.                                 
L'esito dei controlli e verifiche effettuate deve essere                        
tempestivamente comunicato al legale rappresentante del soggetto                
gestore, alla Provincia ed al Comune nel caso di controlli e                    
verifiche disposti dalla Regione. Alla Provincia deve essere altresi'           
trasmessa - a cura del Comune - copia della autocertificazione                  
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore di cui al           
primo capoverso del presente paragrafo, ai fini dell'annotazione nel            
Registro provinciale delle strutture autorizzate.                               
Qualora, a seguito di verifica disposta dal Comune o dalla Regione,             
venga accertata l'assenza di uno o piu' requisiti minimi o il                   
superamento della capacita' ricettiva autorizzata, il Comune diffida            
il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al                   
necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di                  
diffida. Tale termine puo' essere eccezionalmente prorogato, con atto           
motivato, una sola volta.                                                       
Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento             
di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza               
degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un                    
provvedimento di sospensione - anche parziale - dell'attivita'. Con             
tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione             
dell'attivita' nonche' gli adempimenti da porre in essere per                   
permetterne la ripresa.                                                         
Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al               
Comune - entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione -            
la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate,                     
l'autorizzazione al funzionamento si intende decaduta. In questo caso           
l'attivita' puo' essere nuovamente esercitata solo a seguito di                 
presentazione di nuova domanda con le modalita' di cui ai precedenti            
paragrafi 6 e 6.1.                                                              
A seguito della comunicazione del legale rappresentante del soggetto            
gestore di cui al precedente capoverso, il Comune provvede entro 30             
giorni alla prevista verifica; decorsi i 30 giorni senza che il                 
Comune abbia provveduto alla verifica, il gestore puo' riprendere               
l'attivita' oggetto di sospensione.                                             
L'eventuale mancato esercizio dell'attivita' protratto per piu' di 12           
mesi comporta la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.                   
Nel caso di verifiche e controlli disposti dal Comune o dalla Regione           
a seguito dei quali venga adottato un provvedimento, il Comune deve             
darne comunicazione alla Provincia utilizzando il modello a cio'                
predisposto allegato alla presente direttiva "Mod. VER1".                       
9.1 Comunicazione di avvio di attivita'                                         
Il legale rappresentante del soggetto gestore di appartamenti                   
protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, di case                  
famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, deve                  
comunicare l'avvio di tali attivita' al Sindaco del Comune del                  
territorio.                                                                     
La comunicazione finalizzata all'esercizio dell'attivita' di                    
vigilanza - deve essere effettuata entra 60 giorni dall'avvio                   
dell'attivita' e deve indicare:                                                 
- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge             
l'attivita';                                                                    
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto              
gestore;                                                                        
- il numero massimo (entro le sei unita') di utenti che possono                 
essere ospitati nella sede;                                                     
- il numero e le caratteristiche dell'utenza presente (esempio:                 
minori, anziani, disabili, ecc.);                                               
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;                         
- le modalita' di accoglienza dell'utenza (convenzione con enti                 
pubblici, rapporto diretto con gli utenti, ecc.);                               
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari e l'eventuale                 
partecipazione alla spesa di soggetti pubblici.                                 
Per le attivita' di cui al presente paragrafo, gia' avviate alla data           
di entrata in vigore della presente direttiva, la comunicazione deve            
essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore.                       
Il Comune provvede a dare comunicazione alla Provincia, al fine della           
tenuta dell'apposita sezione del Registro, delle comunicazioni di               
avvio di attivita' ricevute, utilizzando l'apposito modello a cio'              
predisposto ed allegato alla presente direttiva "Mod. DEN1".                    
10. Sistema informativo                                                         
La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 3 del 1999,                 
nell'ambito delle linee di indirizzo per lo sviluppo telematico                 
dell'Emilia-Romagna, promuove il coordinamento delle informazioni e             
la comunicazione istituzionale con il sistema delle autonomie locali.           
Nell'ambito del piu' complessivo sistema informativo regionale si               
colloca quello delle politiche sociali, la cui gestione territoriale            
e' affidata alle Province ai sensi dell'art. 190 della L.R. n. 3 del            
1999.                                                                           
Il sistema informativo delle politiche sociali - realizzato con                 
procedure informatiche gestite in rete tra la Regione e le Province -           
comprende, tra l'altro, la banca dati delle strutture                           
socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio regionale. La              
banca dati e' costituita dall'anagrafe delle strutture - la cui                 
implementazione avviene, per le strutture oggetto della presente                
direttiva, attraverso i Registri di cui al precedente paragrafo 8 - e           
da aggiornamenti annuali effettuati attraverso le apposite                      
rilevazioni rivolte ai soggetti gestori. Gli aggiornamenti annuali              
riguardano: l'organizzazione del presidio, l'utenza, il personale,              
gli aspetti economici.                                                          
L'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva viene               
alimentata e modificata in modo continuo dalle Province, a seguito              
dell'invio da parte dei Comuni dei modelli a cio' predisposti ("Mod.            
AUT1", "Mod. PROVV", "Mod. DEN1", "Mod. VER1").                                 
Gli aggiornamenti annuali vengono effettuati attraverso i modelli di            
rilevazione "ISTAT/Regione" per le strutture residenziali e i modelli           
"Regione" per le strutture semiresidenziali. I modelli vengono                  
inviati dalle Province agli enti gestori che provvedono alla                    
compilazione e restituzione alle Province per la relativa                       
informatizzazione.                                                              
Il sistema cosi' delineato crea a livello provinciale un punto di               
accesso unificato alle informazioni sulle strutture                             
socio-assistenziali e socio-sanitarie, individuando nelle Province il           
punto di riferimento privilegiato per i soggetti del rispettivo                 
ambito territoriale. A livello regionale fornisce elementi per                  
l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento ed                  
indirizzo, assolvendo al tempo stesso gli obblighi informativi verso            
diversi organismi nazionali.                                                    
PARTE II                                                                        
DISPOSIZIONI SPECIFICHE                                                         
1. Strutture per anziani                                                        
Le strutture per anziani oggetto della presente direttiva sono:                 
- Centro diurno assistenziale                                                   
- Comunita' alloggio                                                            
- Casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani                               
- Casa protetta/RSA.                                                            
Ogni struttura puo' offrire una o piu' tra le tipologie di servizio             
sopra indicate, fermo restando il possesso per ciascuna tipologia dei           
requisiti specifici di seguito indicati.                                        
1.1 Centro diurno assistenziale                                                 
Definizione                                                                     
Il Centro diurno assistenziale e' una struttura socio-sanitaria a               
carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non                  
autosufficienza.                                                                
Finalita'                                                                       
Il Centro diurno assistenziale ha tra le proprie finalita':                     
- offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;              
- potenziare, mantenere e/o compensare abilita' e competenze relative           
alla sfera dell'autonomia, dell'identita', dell'orientamento                    
spazio-temporale, della relazione interpersonale e della                        
socializzazione;                                                                
- tutela socio-sanitaria.                                                       
Capacita' ricettiva                                                             
La capacita' ricettiva del Centro diurno assistenziale va di norma da           
un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti.                                      
Requisiti strutturali minimi                                                    
Nel Centro diurno assistenziale devono essere presenti:                         
- una zona soggiorno, una zona pranzo, una zona riposo ed una zona              
destinata ad attivita' di mobilizzazione, per una superficie                    
complessiva sufficiente in rapporto alla capacita' ricettiva;                   
- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza: n. 1 fino a           
10 ospiti o n. 2 oltre i dieci ospiti;                                          
- servizi igienici per il personale separati da quelli per gli                  
ospiti.                                                                         
I locali sopraindicati possono essere condivisi - fermo restando la             
necessita' di separate autorizzazioni al funzionamento - con altra              
tipologia di struttura per anziani presente nell'immobile (ad esempio           
Casa protetta/RSA); in tal caso le dimensioni e l'articolazione degli           
spazi dovra' tenere conto del numero complessivo di utenti che puo'             
essere presente nei locali e dovra' essere indicato                             
nell'autorizzazione al funzionamento per quali locali e con quale               
altra struttura vengono condivisi.                                              
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nel Centro diurno assistenziale devono essere garantiti i seguenti              
servizi e prestazioni:                                                          
- somministrazione pasti;                                                       
- assistenza infermieristica;                                                   
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;              
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane.                                                            
Requisiti di personale                                                          
Nel Centro diurno assistenziale devono essere presenti addetti                  
all'assistenza di base in tutto l'arco di tempo di apertura del                 
servizio ed in un rapporto di norma di 1 ogni 10 ospiti.                        
Deve essere altresi' assicurata la presenza dell'infermiere                     
professionale con una presenza programmata in relazione ai piani                
individuali di assistenza.                                                      
1.2 Comunita' alloggio                                                          
Definizione                                                                     
La Comunita' alloggio e' una struttura socio-assistenziale                      
residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non           
autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita                      
comunitaria e di reciproca solidarieta'.                                        
Finalita'                                                                       
La Comunita' alloggio fornisce ospitalita' ed assistenza creando le             
condizioni per una vita comunitaria, parzialmente autogestita,                  
stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con                     
l'appoggio dei servizi territoriali.                                            
Capacita' ricettiva                                                             
La Comunita' alloggio accoglie, di norma, fino ad un massimo di 12              
ospiti.                                                                         
Requisiti strutturali minimi                                                    
Nella Comunita' alloggio devono essere presenti:                                
- locale soggiorno attrezzato con pareti o divisori mobili e di                 
dimensioni tali da permettere la realizzazione di attivita'                     
diversificate in relazione alle capacita' e agli interessi degli                
ospiti;                                                                         
- una zona pranzo;                                                              
- una zona cucina;                                                              
- camere singole e doppie;                                                      
- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4             
ospiti.                                                                         
Tutti gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di ausili ed              
arredi volti al recupero dei livelli di autonomia, e devono avere               
dimensioni tali da permettere la manovra e la rotazione delle                   
carrozzine e degli altri ausili per la deambulazione.                           
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nella Comunita' alloggio devono essere garantiti i seguenti servizi e           
prestazioni:                                                                    
- somministrazione pasti in relazione ai bisogni degli utenti;                  
- assistenza infermieristica ove richiesta dai piani individuali di             
assistenza;                                                                     
- facilitazione nella fruizione all'esterno di attivita' aggregative,           
ricreativo-culturali e di mobilizzazione;                                       
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane ove necessario in relazione ai bisogni degli                
utenti;                                                                         
- nei momenti della giornata e della notte in cui non sono presenti             
operatori, deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali            
emergenze; a tal fine devono essere individuati uno o piu' soggetti             
referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno           
urgente segnalato.                                                              
Requisiti di personale                                                          
Nella Comunita' alloggio deve essere garantita una presenza                     
programmata di addetti all'assistenza di base.                                  
Deve essere altresi' assicurata la presenza dell'infermiere                     
professionale con una presenza programmata in relazione ai piani                
individuali di assistenza.                                                      
1.3 Casa di riposo, Casa albergo, Albergo per anziani                           
Definizione                                                                     
Con la denominazione di Casa di riposo, Casa albergo, Albergo per               
anziani, si indica la medesima tipologia di struttura; di seguito si            
indichera', per ragioni di sintesi, la sola Casa di riposo, con la              
precisazione piu' sopra indicata.                                               
La Casa di riposo e' una struttura socio-assistenziale a carattere              
residenziale destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve.           
Finalita'                                                                       
La Casa di riposo fornisce ospitalita' ed assistenza; offre occasioni           
di vita comunitaria e disponibilita' di servizi per l'aiuto nelle               
attivita' quotidiane; offre stimoli e possibilita' di attivita'                 
occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e                         
riattivazione.                                                                  
Capacita' ricettiva                                                             
La capacita' ricettiva della Casa di riposo non puo' superare i 120             
posti residenziali.                                                             
Requisiti strutturali minimi                                                    
Gli standard strutturali minimi della Casa di riposo sono i seguenti:           
- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per           
le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni            
caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali             
da favorire la mobilita', la manovra e la rotazione di carrozzine ed            
altri ausili per la deambulazione;                                              
- bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti            
e 1 ogni due camere per le camere ad un posto, di dimensioni tali da            
permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine;                          
- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per           
tutti i posti letto;                                                            
- una o piu' zone soggiorno, una o piu' zone per attivita' motorie e            
ricreativo-culturali, sala o sale da pranzo, adeguati alla capacita'            
ricettiva della struttura;                                                      
- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di              
due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;                   
- un montalettighe;                                                             
- un ascensore ogni 40 posti residenziali;                                      
- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, adeguati alle              
modalita' organizzative adottate per il servizio;                               
- locale per il deposito della biancheria sporca;                               
- camera ardente;                                                               
- locali destinati all'erogazione di servizi e prestazioni non                  
obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le                    
disposizioni vigenti;                                                           
- area verde esterna.                                                           
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nella Casa di riposo devono essere garantiti i seguenti servizi e               
prestazioni:                                                                    
- assistenza tutelare diurna e notturna;                                        
- somministrazione pasti;                                                       
- assistenza infermieristica ove richiesta dai piani individuali di             
assistenza;                                                                     
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;              
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane.                                                            
Requisiti di personale                                                          
Nella Casa di riposo deve essere garantita la presenza di addetti               
all'assistenza di base nel rapporto di 1 operatore ogni 10 ospiti per           
assistenza diurna e controllo notturno, con esclusione del personale            
addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni.                                
Deve essere altresi' assicurata la presenza dell'infermiere                     
professionale con una presenza programmata in relazione ai piani                
individuali di assistenza.                                                      
1.4 Casa protetta/RSA                                                           
Definizione                                                                     
La Casa protetta/RSA e' una struttura socio-sanitaria residenziale              
destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani             
non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di           
specifiche prestazioni ospedaliere.                                             
Finalita'                                                                       
La Casa protetta/RSA fornisce ospitalita' ed assistenza; offre                  
occasioni di vita comunitaria e disponibilita' di servizi per l'aiuto           
nelle attivita' quotidiane; offre stimoli e possibilita' di attivita'           
occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e                         
riattivazione. Fornisce altresi' assistenza medica, infermieristica e           
trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento               
dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.                     
Di norma la Casa protetta ospita anziani non autosufficienti con                
bisogni assistenziali di diversa intensita' (disturbi                           
comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati                  
bisogni assistenziali, disabilita' severe e moderate).                          
La RSA ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni                   
sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali o con disturbi               
comportamentali.                                                                
Capacita' ricettiva                                                             
La capacita' ricettiva della Casa protetta/RSA e' pari - di norma -             
ad un massimo di 60 posti residenziali con un'organizzazione degli              
spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone           
ciascuno.                                                                       
Le strutture con capacita' ricettiva superiore, che in ogni caso non            
puo' superare il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare              
gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone                    
ciascuno.                                                                       
Requisiti strutturali minimi                                                    
Gli standard strutturali minimi della Casa protetta/RSA sono i                  
seguenti:                                                                       
- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per           
le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni            
caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali             
da favorire la mobilita', la manovra e la rotazione di carrozzine ed            
altri ausili per la deambulazione;                                              
- presenza di camere da letto ad un posto in misura non inferiore al            
venti per cento della capacita' ricettiva della struttura;                      
- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati              
alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due                 
camere per le camere ad un posto, di dimensioni tali da permettere              
l'ingresso e la rotazione delle carrozzine;                                     
- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per           
tutti i posti letto;                                                            
- locali comuni, anche ad uso polivalente, da destinare a soggiorno,            
attivita' occupazionali, esercizio di culto;                                    
- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di              
due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;                   
- un montalettighe ed un ascensore ogni 40 posti residenziali;                  
- locale portineria;                                                            
- locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non                 
obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le                    
disposizioni vigenti;                                                           
- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, uffici, adeguati           
alle modalita' organizzative adottate per il servizio;                          
- locale per il deposito della biancheria sporca articolato per                 
piano;                                                                          
- locale per il deposito della biancheria pulita articolato per                 
piano;                                                                          
- area verde esterna;                                                           
- camera ardente.Nei servizi di nucleo devono essere previsti:                  
- soggiorno;                                                                    
- zona pranzo;                                                                  
- locale di servizio per il personale con servizio igienico;                    
- angolo cottura, eventualmente anche all'interno del locale di                 
servizio del personale;                                                         
- bagno assistito;                                                              
- locale per vuotatoio e lavapadelle.                                           
Per le strutture fino a 60 posti collocati sullo stesso piano,                  
possono essere previsti servizi di nucleo comuni, purche'                       
dimensionati in relazione al numero degli anziani.                              
Per l'erogazione delle prestazioni ed attivita' sanitarie, devono               
essere previsti:                                                                
- locale per ambulatorio;                                                       
- servizio igienico;                                                            
- palestra dotata di attrezzature ed ausili, con relativo deposito;             
- locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo,           
ecc.;                                                                           
- armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci.                            
Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attivita' o vita                     
collettiva (soggiorni e sale da pranzo), sia generali che di nucleo,            
devono essere di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva massima           
prevista per la struttura.                                                      
Requisiti minimi di arredi ed attrezzature                                      
La Casa protetta/RSA deve essere dotata di arredi ed attrezzature               
idonee alla tipologia degli ospiti ed in particolare devono essere              
garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessita':                   
- letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in                 
altezza;                                                                        
- materassi e cuscini antidecubito;                                             
- apparecchiature, anche mobili, per la somministrazione                        
dell'ossigeno, a norma con le disposizioni vigenti in materia.                  
Devono inoltre essere presenti:                                                 
- corrimano a parete nei percorsi principali;                                   
- dotazione di ausili per la mobilita' ed il mantenimento delle                 
autonomie funzionali residue.                                                   
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nella Casa protetta/RSA devono essere garantiti i seguenti servizi e            
prestazioni:                                                                    
- assistenza tutelare diurna e notturna;                                        
- somministrazione pasti;                                                       
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;              
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane;                                                            
- assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche,             
infermieristiche, riabilitative e di somministrazione di farmaci.               
Requisiti di personale                                                          
Nella Casa protetta deve essere garantita la presenza di addetti                
all'assistenza di base/OTA (operatori tecnici di assistenza) nel                
rapporto di 1 operatore ogni 3,5 ospiti per assistenza diurna e                 
notturna, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia             
degli spazi comuni.                                                             
Nella RSA deve essere garantita la presenza di addetti all'assistenza           
di base OTA (operatori tecnici di assistenza) nel rapporto di 1                 
operatore ogni 2,2 ospiti per assistenza diurna e notturna, con                 
esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi               
comuni.                                                                         
Devono altresi' essere garantite le seguenti figure:                            
- responsabile di nucleo; tale funzione viene svolta dai responsabili           
delle attivita' assistenziali o da infermieri in relazione alle                 
necessita' socio-sanitarie degli anziani; nelle strutture con un solo           
nucleo il coordinatore responsabile puo' svolgere anche le funzioni             
di responsabile di nucleo;                                                      
- animatore per attivita' programmate;                                          
- terapista della riabilitazione nel rapporto di 1 ogni 60 ospiti               
nella Casa protetta e di 1 ogni 40 ospiti nella RSA;                            
- medico con presenza programmata non inferiore a 6 ore settimanali             
ogni 30 anziani nella Casa protetta e con presenza programmata non              
inferiore a 10 ore settimanali ogni 20 anziani nella RSA;                       
- infermiere professionale nel rapporto di 1 ogni 12 anziani nella              
Casa protetta e nel rapporto di 1 ogni 6 anziani nella RSA; il                  
personale infermieristico garantisce la necessaria assistenza al                
personale medico e la somministrazione dei farmaci secondo i piani e            
le prescrizioni sanitarie; nelle strutture che accolgono anziani non            
autosufficienti con elevate necessita' socio-sanitarie deve essere              
garantita la presenza infermieristica 24 ore su 24.                             
2. Strutture per disabili                                                       
Le strutture per disabili oggetto della presente direttiva sono:                
- Centro socio-riabilitativo diurno                                             
- Centro socio-riabilitativo residenziale.                                      
Rientrano nell'ambito delle sopraindicate tipologie anche le                    
strutture realizzate con i fondi di cui all'articolo 20 della Legge             
11 marzo 1988, n. 67.                                                           
2.1 Centro socio-riabilitativo diurno                                           
Definizione                                                                     
Il Centro socio-riabilitativo diurno e' una struttura socio-sanitaria           
a carattere diurno destinata a cittadini portatori di handicap.                 
L'accoglienza di utenti di eta' inferiore alla fascia dell'obbligo              
scolastico e' da considerarsi eccezionale e comunque non possono                
essere accolti soggetti di eta' inferiore ai 14 anni.                           
Finalita'                                                                       
Il Centro socio-riabilitativo diurno ha tra le proprie finalita':               
- attuare interventi volti alla acquisizione della autonomia                    
individuale nelle attivita' quotidiane ed al potenziamento delle                
capacita' cognitive e relazionali;                                              
- offrire un sostegno ed un aiuto al portatore di handicap e alla sua           
famiglia, supportandone il lavoro di cura;                                      
- attivare strategie per l'integrazione sociale dell'ospite.                    
Capacita' ricettiva                                                             
Il Centro socio-riabilitativo diurno accoglie di norma fino ad un               
massimo di 25 ospiti, la cui attivita' deve essere organizzata per              
gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.                                   
Requisiti strutturali minimi                                                    
Nel Centro socio-riabilitativo diurno devono essere presenti:                   
- una zona pranzo;                                                              
- locali ad uso collettivo per le attivita' di socializzazione,                 
atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva            
massima della struttura e tali da permettere la manovra e la                    
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i                 
locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attivita'             
previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea                  
attivita' dei gruppi previsti in relazione alla capacita' ricettiva             
massima della struttura;                                                        
- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 8             
ospiti.                                                                         
I locali sopra indicati possono essere condivisi - fermo restando la            
necessita' di separate autorizzazioni al funzionamento - con il                 
Centro socio-riabilitativo residenziale presente nell'immobile; in              
tal caso le dimensioni e l'articolazione degli spazi dovra' tenere              
conto del numero complessivo di utenti che puo' essere presente nei             
locali e dovra' essere indicato nell'autorizzazione al funzionamento            
per quali locali e con quale altra struttura vengono condivisi.                 
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Il Centro socio-riabilitativo diurno deve organizzare le proprie                
attivita' per gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.                     
Nel Centro socio-riabilitativo diurno devono essere garantiti i                 
seguenti servizi e prestazioni:                                                 
- somministrazione pasti;                                                       
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane;                                                            
- attivita' terapeutico-riabilitative-educative finalizzate                     
all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilita' fisiche,                    
cognitive, relazionali e delle autonomie personali;                             
- attivita' di socializzazione e ricreativo-culturali;                          
- prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche               
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche,                 
infermieristiche, riabilitative; deve essere altresi' garantita la              
pronta reperibilita' in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.                
Requisiti di personale                                                          
Nel Centro socio-riabilitativo diurno deve essere garantita una                 
presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base            
in un rapporto minimo di 1 ogni 3 ospiti.                                       
Il rapporto tra addetti all'assistenza di base ed educatori                     
professionali deve essere valutato in relazione alle attivita'                  
previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni                  
dell'utenza ospitata.                                                           
Deve essere inoltre prevista una presenza programmata, in relazione             
alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad               
esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione; deve               
essere altresi' garantita la pronta reperibilita' in relazione ad               
esigenze sanitarie urgenti.                                                     
2.2 Centro socio-riabilitativo residenziale                                     
Definizione                                                                     
Il Centro socio-riabilitativo residenziale e' una struttura                     
socio-sanitaria a carattere residenziale destinata a cittadini                  
portatori di handicap di eta' di norma non inferiore ai 14 anni. In             
presenza di soggetti che rientrano per eta' nella fascia d'obbligo              
scolastico, ne deve essere garantita la frequenza scolastica.                   
Finalita'                                                                       
Il Centro socio-riabilitativo residenziale fornisce ospitalita' ed              
assistenza a cittadini che - per le caratteristiche dell'handicap di            
cui sono portatori - necessitano di assistenza continua e risultano             
privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza             
nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente             
impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua              
interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle            
attivita' quotidiane, al potenziamento delle capacita' cognitive e              
relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.                     
Capacita' ricettiva                                                             
Il Centro socio-riabilitativo residenziale accoglie di norma fino ad            
un massimo di 20 ospiti, la cui attivita' deve essere organizzata per           
gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.                                   
Requisiti strutturali minimi                                                    
Nel Centro socio-riabilitativo residenziale devono essere presenti:             
- una zona pranzo;                                                              
- locali ad uso collettivo per le attivita' di socializzazione,                 
atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva            
massima della struttura e tali da permettere la manovra e la                    
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i                 
locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attivita'             
previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea                  
attivita' dei gruppi previsti in relazione alla capacita' ricettiva             
massima della struttura;                                                        
- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per           
le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni            
caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali             
da favorire la mobilita', la manovra e la rotazione di carrozzine ed            
altri ausili per la deambulazione;                                              
- bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti            
e 1 ogni due camere per le camere ad un posto;                                  
- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per           
tutti i posti letto;                                                            
- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di              
due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;                   
- locale portineria;                                                            
- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, adeguati alle              
modalita' organizzative adottate per il servizio;                               
- locale per vuotatoio e lavapadelle;                                           
- locale per il deposito della biancheria sporca;                               
- locale per il deposito della biancheria pulita;                               
- locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non                 
obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le                    
disposizioni vigenti;                                                           
- area verde esterna;                                                           
- locale per ambulatorio, con armadiatura idonea alla conservazione             
dei farmaci, e servizio igienico;                                               
- locale per attivita' psicomotorie dotato di attrezzature ed ausili,           
con relativo deposito;                                                          
- camera con servizio igienico per il personale in servizio;                    
- locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo,           
ecc.                                                                            
Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attivita' o vita                     
collettiva, devono essere di dimensioni adeguate alla capacita'                 
ricettiva massima prevista per la struttura o al numero di ospiti               
previsto per ciascun gruppo se si tratta di locali destinati alle               
attivita' di gruppo.                                                            
Requisiti minimi di arredi e attrezzature                                       
Il Centro socio-riabilitativo residenziale deve essere dotato di                
arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed in                 
particolare devono essere presenti:                                             
- corrimano a parete nei percorsi principali;                                   
- dotazione di ausili per la mobilita' ed il mantenimento delle                 
autonomie funzionali residue.                                                   
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nel Centro socio-riabilitativo residenziale devono essere garantiti i           
seguenti servizi e prestazioni:                                                 
- assistenza tutelare diurna e notturna;                                        
- somministrazione pasti;                                                       
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane;                                                            
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;              
- attivita' terapeutico-riabilitative-educative finalizzate                     
all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilita' fisiche,                    
cognitive, relazionali e delle autonomie personali;                             
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche                
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche,                 
infermieristiche e riabilitative; deve essere altresi' garantita la             
pronta reperibilita' in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.                
Requisiti di personale                                                          
Nel Centro socio-riabilitativo residenziale deve essere garantita una           
presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base            
in un rapporto minimo di 1 ogni 2 ospiti.                                       
Il rapporto tra addetti all'assistenza di base ed educatori                     
professionali deve essere valutato in relazione alle attivita'                  
previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni                  
dell'utenza ospitata.                                                           
Deve essere inoltre prevista una presenza programmata, in relazione             
alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad               
esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione; deve               
essere altresi' garantita la pronta reperibilita' in relazione ad               
esigenze sanitarie urgenti.                                                     
3. Strutture per malati di AIDS o con infezione da HIV                          
Le strutture per malati di AIDS o con infezione da HIV oggetto della            
presente direttiva sono:                                                        
Casa alloggio (anche con eventuale Centro diurno annesso);                      
- Centro diurno.                                                                
3.1 Casa alloggio                                                               
Definizione                                                                     
La Casa alloggio per malati di AIDS e' una struttura socio-sanitaria            
a carattere residenziale destinata ad ospitare persone adulte malate            
di AIDS o con infezione da HIV. La Casa alloggio puo' organizzare al            
proprio interno attivita' di Centro diurno fruibile da soggetti                 
esterni che non necessitino di permanenza notturna.                             
Finalita'                                                                       
La Casa alloggio fornisce ospitalita' ed assistenza a cittadini che -           
per le caratteristiche del bisogno espresso - necessitano di                    
assistenza socio-sanitaria e risultano privi del necessario supporto            
familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia                  
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante           
con il progetto individualizzato. La Casa alloggio attua inoltre                
interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle            
attivita' quotidiane, al potenziamento delle capacita' cognitive e              
relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.                     
Capacita' ricettiva                                                             
La Casa alloggio accoglie, di norma, fino ad un massimo di 12 ospiti            
residenziali. Qualora sia previsto un Centro diurno, tale numero puo'           
essere raggiunto ospitando fino a 6 persone nel Centro diurno.                  
Requisiti strutturali minimi                                                    
Nella Casa alloggio devono essere presenti:                                     
- un locale soggiorno e ad uso collettivo di dimensione adeguata alle           
attivita' previste nella struttura ed alla capacita' ricettiva                  
massima della stessa, attrezzato con pareti o divisori mobili di                
dimensioni tali da permettere la realizzazione di attivita'                     
diversificate in relazione alle capacita' e agli interessi degli                
ospiti;                                                                         
- un locale cucina e pranzo adeguato alla capacita' ricettiva massima           
prevista;                                                                       
- camere da letto singole e doppie con una superficie utile - di                
norma - di mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere           
a due posti; in ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed              
avere dimensioni tali da favorire la mobilita', la manovra e la                 
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; qualora           
venga previsto il servizio di Centro diurno lo stesso deve essere               
dotato di una camera con almeno due posti letto da destinare ad                 
esigenze temporanee del Centro;                                                 
- un bagno ogni 3 ospiti (ivi compresi quelli dell'eventuale Centro             
diurno), di cui almeno 1 attrezzato per la non autosufficienza;                 
- un locale ambulatorio/infermeria di almeno 12 mq.;                            
- una camera per il personale in servizio;                                      
- locale spogliatoio per il personale, dotato di servizio igienico;             
- spazi per lavanderia/stireria guardaroba/dispensa/deposito                    
materiali di pulizia, adeguati alle modalita' organizzative adottate            
per il servizio;                                                                
- locale per il deposito della biancheria sporca.                               
Tutti gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di ausili ed              
arredi volti al recupero dei livelli di autonomia, e devono avere               
dimensioni tali da permettere la manovra e la rotazione delle                   
carrozzine e degli altri ausili per la deambulazione.                           
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nella Casa alloggio devono essere garantiti i seguenti servizi e                
prestazioni:                                                                    
- somministrazione pasti;                                                       
- assistenza infermieristica;                                                   
- assistenza medica;                                                            
- attivita' educative, aggregative e ricreativo-culturali, anche                
promuovendone la fruizione all'esterno;                                         
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane;                                                            
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche                
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle riabilitative            
e psicologiche;                                                                 
- raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari secondo la legislazione           
vigente.                                                                        
Requisiti di personale                                                          
Nella Casa alloggio deve essere garantita una presenza programmata di           
addetti all'assistenza di base per garantire il servizio di                     
somministrazione pasti, assistenza agli ospiti nell'espletamento                
delle normali attivita' e funzioni quotidiane, attivita' di pulizia,            
in relazione alle necessita' dell'utenza ospitata.                              
In relazione ai piani individuali di assistenza ed alle necessita'              
sanitarie esistenti, deve essere altresi' assicurata la presenza                
programmata del medico e dell'infermiere professionale.                         
Deve essere inoltre garantita una presenza programmata di educatori             
professionali in relazione alle attivita' previste. In ogni caso deve           
essere assicurata la presenza in tutto l'arco delle 24 ore di                   
personale educativo o infermieristico o addetto all'assistenza di               
base, a seconda dei bisogni socio-sanitari degli ospiti.                        
3.2 Centro diurno                                                               
Definizione                                                                     
Il Centro diurno per malati di AIDS e' una struttura                            
socio-assistenziale a carattere diurno, che eroga le prestazioni di             
cui all'art. 3 septies, comma 6 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229,                
destinata ad ospitare persone adulte malate di AIDS o con infezione             
da HIV. Il Centro diurno deve essere realizzato in collegamento                 
funzionale con altre strutture che si occupano di assistenza e cura             
dell'AIDS.                                                                      
Finalita'                                                                       
Il Centro diurno e' destinato ad ospiti che necessitano di interventi           
volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attivita'             
quotidiane ed al potenziamento delle capacita' cognitive e                      
relazionali, da fruire solo durante le ore diurne, in quanto dotati             
di supporti familiari tali da non richiedere un intervento                      
residenziale; il Centro diurno ha tra le proprie finalita'                      
l'attivazione di strategie per l'integrazione sociale dell'ospite.              
Capacita' ricettiva                                                             
Il Centro diurno accoglie di norma fino ad un massimo di 12 ospiti,             
la cui attivita' deve essere organizzata per gruppi non superiori -             
di norma - a 6 ospiti.                                                          
Requisiti strutturali minimi                                                    
Nel Centro diurno devono essere presenti:                                       
- una zona cucina e pranzo;                                                     
- locali ad uso collettivo per le attivita' di socializzazione,                 
atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva            
massima della struttura e tali da permettere la manovra e la                    
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i                 
locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attivita'             
previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea                  
attivita' dei gruppi previsti in relazione alla capacita' ricettiva             
massima della struttura;                                                        
- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 6             
ospiti;                                                                         
- due posti letto da destinare alle esigenze temporanee di riposo               
degli ospiti.                                                                   
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Il Centro diurno deve organizzare le proprie attivita' per gruppi non           
superiori - di norma - a 6 ospiti.                                              
Nel Centro diurno devono essere garantiti i seguenti servizi e                  
prestazioni:                                                                    
- somministrazione pasti;                                                       
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e            
funzioni quotidiane;                                                            
- attivita' educative finalizzate all'acquisizione e/o al                       
mantenimento delle abilita' cognitive, relazionali e delle autonomie            
personali;                                                                      
- attivita' di socializzazione e ricreativo-culturali;                          
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche                
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche,                 
infermieristiche, terapeutico-riabilitative.                                    
Requisiti di personale                                                          
Nel Centro diurno deve essere garantita la presenza di educatori                
professionali e addetti all'assistenza di base in relazione alle                
attivita' previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai                
bisogni dell'utenza ospitata.                                                   
Deve essere inoltre prevista una presenza programmata in relazione              
alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad               
esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione,                    
psicologo.                                                                      
3.3  Case alloggio per malati di AIDS convenzionate con le Aziende              
Unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente           
direttiva                                                                       
Le Case alloggio per malati di AIDS convenzionate con le Aziende                
Unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente           
direttiva sono autorizzate al funzionamento, fatto salvo                        
l'adeguamento ai requisiti specifici organizzativo-funzionali e di              
personale previsti al precedente paragrafo 3.1 ed ai requisiti minimi           
funzionali e strutturali di carattere generale di cui ai precedenti             
paragrafi 5 e 5.2 della parte generale della presente direttiva.                
4. Strutture socio-assistenziali per minori                                     
Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori - nel                  
rispetto di quanto disposto dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184                   
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive           
modificazioni - sono destinate a minori che siano temporaneamente               
privi di un ambiente familiare idoneo. Sono destinate pertanto ad               
integrare o sostituire temporaneamente funzioni familiari compromesse           
e ad offrire al bambino e all'adolescente un ambiente                           
educativo-relazionale in cui rielaborare un progetto per il futuro.             
Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori sono                   
pertanto destinate a minori presenti sul territorio regionale che:              
- siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, anche            
per motivi soggettivi, e per i quali non sia possibile un conveniente           
affidamento familiare;                                                          
- necessitino di una collocazione extra-familiare perche' prescritta            
da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.                                 
Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori:                       
- perseguono obiettivi e adottano metodi educativi fondati sul                  
rispetto dei diritti del minore, sull'ascolto e la partecipazione               
dello stesso al progetto che lo riguarda;                                       
- favoriscono relazioni significative tra i ragazzi e tra essi ed i             
genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli,                  
laddove abbiano un significato positivo;                                        
- favoriscono i rapporti degli ospiti con il contesto sociale                   
attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero,                 
socio-sanitari, e di ogni altra risorsa presente all'interno del                
territorio;                                                                     
- collaborano con i servizi sociali territoriali preposti alle                  
funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'eta' evolutiva e            
con le autorita' giudiziarie competenti.                                        
Tali strutture sono:                                                            
- Comunita' di pronta accoglienza                                               
- Comunita' di tipo familiare                                                   
- Comunita' educativa.                                                          
Entro tre giorni dall'ammissione o dalla dimissione del minore, o               
immediatamente nei casi di ammissioni d'urgenza non effettuate dai              
servizi pubblici competenti, il responsabile della struttura dovra'             
darne comunicazione in forma scritta:                                           
- al Comune ed alla Azienda Unita' sanitaria locale di residenza del            
minore;                                                                         
- al Comune ed alla Azienda Unita' sanitaria locale nel cui                     
territorio e' ubicata la struttura.                                             
I gestori delle strutture per minori, sia pubblici che privati,                 
devono - ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 4 maggio                
1983, n. 184 - trasmettere semestralmente al giudice tutelare del               
luogo ove hanno sede, l'elenco dei minori ricoverati con                        
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di               
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle                    
condizioni psicofisiche del minore stesso.                                      
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie                   
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza           
si protragga per un periodo superiore a sei mesi deve, trascorso tale           
periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli              
atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa (articolo           
9, comma 6, Legge 4 maggio 1983, n. 184). Analoga segnalazione deve             
essere effettuata ai servizi sociali locali.                                    
4.1 Requisiti comuni alle strutture per minori dal punto di vista               
strutturale e spaziale                                                          
In coerenza con l'obiettivo di garantire che le Comunita' che                   
accolgono minori abbiano a tutti gli effetti le caratteristiche della           
casa di civile abitazione, non sono previsti requisiti strutturali              
specifici e le norme di riferimento sono quelle di edilizia                     
residenziali vigenti.                                                           
Nelle strutture per minori deve comunque essere previsto un servizio            
igienico ogni 4 ospiti ed una camera per l'operatore in servizio                
notturno.                                                                       
4.2 Requisiti comuni alle strutture per minori dal punto di vista               
organizzativo-funzionale                                                        
Tutte le strutture per minori devono:                                           
- disporre di un progetto educativo generale che espliciti le                   
metodologie educative che si intendono adottare, il tipo di utenza e            
la fascia d'eta' a cui ci si rivolge;                                           
- utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale           
per ciascun minore in cui devono essere annotate tutte le notizie ed            
i dati riguardanti il minore stesso ed in particolare:                          
- il nominativo ed il recapito telefonico del referente dell'Ente               
locale che ha effettuato l'inserimento;                                         
- il nominativo ed il recapito telefonico di un referente del nucleo            
familiare e dell'eventuale tutore;                                              
- il nominativo del medico di libera scelta; ove non sia possibile              
mantenere il medico che il minore aveva al momento dell'ingresso in             
struttura, si deve provvedere alla scelta di un diverso medico di               
base;                                                                           
- i movimenti temporanei che comportino pernottamento all'esterno               
della Comunita';                                                                
- le visite effettuate dai genitori e la loro durata, provvedendo a             
fare firmare sia il genitore che l'operatore presente a fianco                  
dell'annotazione;                                                               
- provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o            
provocati dai minori e dagli operatori, stipulando a tal fine                   
apposite assicurazioni;                                                         
- utilizzare e tenere costantemente aggiornato un registro in cui               
annotare i turni di presenza degli operatori, ivi compresi i                    
volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.                       
4.2.1 Il personale                                                              
Nelle strutture per minori opera personale educativo ed operatori che           
svolgono attivita' di supporto.                                                 
Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei titoli di             
educatore indicati nella Parte I "Disposizioni generali", paragrafo             
5.2.1 o, in alternativa, dei seguenti requisiti:                                
- diploma di scuola secondaria superiore;                                       
- curriculum formativo e professionale svolto durante i cinque anni             
precedenti l'intervento nella struttura, che preveda:                           
- la partecipazione a momenti formativi non occasionali, a carattere            
teorico-pratico, per una durata complessiva di almeno 150 ore,                  
realizzati ed attestati da Enti pubblici o soggetti privati operanti            
nel settore;                                                                    
- un iter di preparazione svolto e certificato dall'e'quipe                     
centralizzata di cui alla direttiva regionale in materia di                     
affidamento familiare (deliberazione di Consiglio regionale n. 1378             
del 28 febbraio 2000);                                                          
- un periodo di tirocinio di almeno tre mesi presso strutture per               
minori pubbliche o private.                                                     
Per il personale gia' in servizio che non sia in possesso ne' dei               
titoli ne' dei requisiti sopra citati, e' richiesta un'esperienza               
lavorativa presso strutture per minori di almeno tre anni e la                  
partecipazione a momenti formativi non occasionali, a carattere                 
teorico-pratico, per una durata complessiva di almeno 150 ore,                  
realizzati ed attestati da Enti pubblici o soggetti privati operanti            
nel settore.                                                                    
Le strutture per minori possono avvalersi di operatori con                      
preparazione specifica (animatori, istruttori, artigiani, ecc.) per             
attivita' complementari a quella educativa, non attribuibili al                 
personale educativo, e da esso coordinate.                                      
La presenza di personale di ausilio per la cura della casa e per i              
servizi generali va vista come occasione educativa essa stessa e non            
integralmente sostitutiva di servizi ed azioni che devono comunque              
entrare nella vita quotidiana dei minori.                                       
L'impiego di volontari ed obiettori di coscienza deve essere previsto           
in maniera continuativa, anche se per un periodo di tempo limitato.             
4.3 Comunita' di pronta accoglienza                                             
Definizione                                                                     
La Comunita' di pronta accoglienza e' una struttura                             
socio-assistenziale residenziale destinata a minori in situazione di            
grave pregiudizio, che necessitano di una risposta urgente e                    
temporanea di ospitalita', mantenimento, protezione, accudimento, in            
attesa di una collocazione stabile o di un rientro in famiglia.                 
Finalita'                                                                       
La Comunita' di pronta accoglienza risponde alle seguenti finalita':            
- superare la fase del bisogno improvviso mediante l'accoglienza                
d'urgenza;                                                                      
- offrire ospitalita' ed assistenza qualificate sul piano                       
educativo-relazionale e della cura della persona per il tempo                   
necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento piu'                   
favorevole e stabile per il minore.                                             
Capacita' ricettiva                                                             
La Comunita' di pronta accoglienza puo' accogliere fino ad un massimo           
di 6 minori quando l'utenza e' composta da bambini e preadolescenti e           
fino ad un massimo di 12 minori quando l'utenza e' composta da                  
adolescenti.                                                                    
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nella Comunita' di pronta accoglienza devono essere garantiti i                 
seguenti servizi e prestazioni:                                                 
- accoglienza 24 ore su 24;                                                     
- assistenza tutelare diurna e notturna;                                        
- somministrazione pasti;                                                       
- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e                  
sociale;                                                                        
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attivita' sportive,            
ricreative, culturali).                                                         
Requisiti di personale                                                          
Nella Comunita' di pronta accoglienza deve essere garantita - nei               
momenti di presenza degli ospiti presso la struttura - una presenza             
di personale educativo in misura di uno ogni 3 ospiti.                          
4.4 Comunita' educativa                                                         
Definizione                                                                     
La Comunita' educativa e' una struttura socio-assistenziale                     
residenziale destinata a preadolescenti ed adolescenti ai quali la              
famiglia non sia in grado di assicurare temporaneamente le proprie              
cure, o per i quali non sia possibile - per un periodo anche                    
prolungato - la permanenza nel nucleo familiare originario.                     
Finalita'                                                                       
La Comunita' educativa assolve a compiti temporaneamente sostitutivi            
o integrativi della famiglia, avendo come obiettivi specifici:                  
- l'educazione e l'acquisizione di autonomia ed indipendenza;                   
- il reinserimento - ove possibile - nella famiglia di origine.                 
Capacita' ricettiva                                                             
La Comunita' educativa accoglie fino ad un massimo di 10 minori;                
possono essere ammessi ulteriori 2 minori per pronta accoglienza.               
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nella Comunita' educativa devono essere garantiti i seguenti servizi            
e prestazioni, assicurando altresi' il coinvolgimento e la                      
partecipazione dei minori all'organizzazione ed allo svolgimento                
delle attivita' quotidiane:                                                     
- assistenza tutelare diurna e notturna;                                        
- somministrazione pasti;                                                       
- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e                  
sociale;                                                                        
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attivita' sportive,            
ricreative, culturali).                                                         
Requisiti di personale                                                          
Nella Comunita' educativa deve essere garantita - nei momenti di                
presenza degli ospiti presso la struttura - una presenza di personale           
educativo in misura di uno ogni 3 ospiti, salvo per le ore di riposo            
notturno, ove e' sufficiente la presenza di un operatore.                       
4.5 Comunita' di tipo familiare                                                 
Definizione                                                                     
La Comunita' di tipo familiare e' una struttura socio-assistenziale             
residenziale destinata a minori, caratterizzata dalla convivenza                
continuativa e stabile di due o piu' adulti che offrono ai minori un            
rapporto di tipo genitoriale ed un ambiente familiare sostitutivo.              
Finalita'                                                                       
La Comunita' di tipo familiare garantisce ai minori un contesto di              
vita familiare caratterizzato da relazioni stabili e affettivamente             
significative.                                                                  
Capacita' ricettiva                                                             
La Comunita' di tipo familiare puo' accogliere fino ad un massimo di            
cinque minori; puo' essere ammesso un ulteriore minore solo per                 
l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza.                             
Requisiti organizzativo-funzionali                                              
Nella Comunita' di tipo familiare devono essere garantiti i seguenti            
servizi e prestazioni, assicurando altresi' il coinvolgimento e la              
partecipazione dei minori all'organizzazione ed allo svolgimento                
delle attivita' quotidiane:                                                     
- assistenza tutelare diurna e notturna;                                        
- somministrazione pasti;                                                       
- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e                  
sociale;                                                                        
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attivita' sportive,            
ricreative, culturali).                                                         
Requisiti di personale                                                          
Nella Comunita' di tipo familiare deve essere garantita la presenza             
di due adulti conviventi con i requisiti richiesti per l'esercizio              
della funzione educativa; ad essi va affiancato altro personale                 
educativo fino a garantire all'occorrenza il rapporto di un operatore           
ogni tre ospiti.                                                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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