DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 564
Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale" ed in particolare gli articoli 9, 36
e 37 in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali;
ricordato che la disciplina sopra indicata delegava ai Comuni le
funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento
e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali, disponendo inoltre
che i requisiti minimi richiesti per ottenere l'autorizzazione al
funzionamento fossero stabiliti dal Consiglio regionale;
ricordato altresi' che ai sensi della disciplina soprarichiamata sono
state approvate le seguenti direttive regionali:
- delibera del Consiglio regionale n. 560 dell'11 luglio 1991
"Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di strutture
socio-assistenziali per cittadini portatori di handicap e per anziani
ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37";
- delibera del Consiglio regionale n. 2134 del 28 settembre 1994
"Integrazioni e modifiche alla ôDirettiva sull'autorizzazione al
funzionamento di strutture socio-assistenziali per cittadini
portatori di handicap e per anziani ai sensi della L.R. 12 gennaio
1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37' di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 560 dell'11 luglio 1991";
- delibera del Consiglio regionale n. 779 del 10 dicembre 1997
"Direttiva sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure
per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al
funzionamento e sui criteri di vigilanza per le comunita'
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per minori";
vista la L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attivita'
socio-sanitaria e socio-assistenziale" ed in particolare gli articoli
1, commi 1 e 3, 2, comma 5, 3, commi 2 e 3, 15, comma 1, lettere c),
d), e), e 16, in materia di strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie;
dato atto che la L.R. n. 34 del 1998 citata:
- subordina al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private
che svolgono attivita' socio-assistenziale e socio-sanitaria
(articolo 1, comma 1);
- prevede che la Giunta regionale con propria direttiva, sentita la
Commissione consiliare Sicurezza sociale, stabilisca i requisiti
minimi generali e specifici necessari per ottenere l'autorizzazione
al funzionamento, disciplinando altresi' il coordinamento delle
procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
sanitarie con quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie (articolo
1, comma 3);
- attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di
autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, stabilendo che le stesse
vengano esercitate anche avvalendosi dei Servizi dell'Azienda Unita'
sanitaria locale, secondo modalita' e termini stabiliti con la
direttiva di cui al punto precedente (articolo 3, comma 2);
- prevede che qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda
aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali o
socio-sanitarie deve presentare domanda al Comune nel quale la
struttura e' ubicata (articolo 3, comma 3);
- abroga le norme della L.R. n. 2 del 1985 in materia di
autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali, in
quanto la materia e' stata disciplinata con la L.R. n. 34 del 1998
(articolo 15, comma 1, lettere c), d), e);
- fa salve, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale
della direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni ed i
requisiti adottati in attuazione della L.R. n. 2 del 1985 (articolo
16);
dato atto che, cosi' come previsto dalla L.R. n. 34 del 1998, si e'
provveduto ad elaborare una nuova direttiva regionale in materia di
autorizzazione al funzionamento nella cui stesura:
- si e' tenuto conto dell'esperienza degli oltre otto anni di
applicazione delle direttive 560/91 e seguenti sul territorio
regionale;
- si e' tenuto conto delle modifiche istituzionali avvenute negli
ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i rapporti Comuni/Unita'
sanitarie locali nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali
(superamento della gestione obbligatoriamente associata e passaggio
al sistema delle deleghe volontarie) e dell'attribuzione delle
funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento
ai Comuni;
- sono state raccolte le proposte ed osservazioni dei diversi settori
dell'Assessorato (anziani, disabili, minori), che hanno recepito e
valutato anche l'esperienza fin qui fatta nei diversi territori
nell'applicazione delle direttiva in oggetto;
- e' stato svolto un confronto ed un lavoro comune con i competenti
uffici dell'Assessorato alla Sanita', al fine di pervenire alla
individuazione e definizione delle tipologie di strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie destinate a cittadini malati di
AIDS;
- e' stato fatto un lavoro di costante rilettura per fare si' che i
continui e necessari aggiornamenti del testo, frutto dei diversi
momenti di confronto con i settori interessati, garantissero comunque
- pur nella specificita' di ciascuna tipologia di struttura tra
quelle individuate - un linguaggio omogeneo e comune, altre alla
necessaria coerenza negli approcci generali;
- sono state previste le necessarie disposizioni di coordinamento con
le precedenti direttive di cui alle deliberazioni di Consiglio
regionale 560/91, 2134/94 e 779/97, piu' sopra citate, al fine di
garantire una corretta ed omogenea applicazione della presente
direttiva ed un ordinato passaggio dal regime disciplinato dalla L.R.
n. 2 del 1985 all'attuale, disciplinato dalla L.R. n. 34 del 1998;
dato atto:
- che, con successivo provvedimento integrativo del presente,
verranno definiti i requisiti specifici delle strutture che accolgono
anziani affetti da demenza senile, sulla base delle esperienze e
sperimentazioni che si realizzeranno in attuazione del Progetto
regionale demenze recentemente approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 2581 del 30 dicembre 1999;
- che, con successivo provvedimento integrativo del presente,
verranno inoltre definite le tipologie e le caratteristiche delle
strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie destinate a persone
con problematiche psico-sociali;
visti inoltre:
- la Legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della
maternita' e dell'infanzia";
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori";
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza";
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - interventi a favore di anziani non
autosufficienti";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 375 del 14 febbraio
1991 "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la
lotta contro l'AIDS" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DLgs 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della Legge 30
novembre 1998, n. 419", ed in particolare l'articolo 3 septies;
- il DPR 23 luglio 1998 "Approvazione del Piano sanitario nazionale
per il triennio 1998/2000";
- il Piano sanitario 1999/2001, ed in particolare il Capitolo 8
"L'integrazione socio-sanitaria";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale";
- il DPR 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative";
- la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme";
dato atto:
- che, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 34 del 1998, con
l'approvazione della direttiva allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, sono superate le disposizioni adottate in
attuazione della L.R. n. 2 del 1985 in materia di autorizzazione al
funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali
socio-assistenziali;
- che la direttiva oggetto del presente atto e' stata sottoposta al
parere della Conferenza Regione/Autonomie locali nella seduta dell'11
febbraio 2000;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare
"Sicurezza sociale" espresso nella seduta del 29 febbraio 2000;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Politiche sociali dott. Francesco Cossentino e dal Direttore generale
Sanita' dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' e regolarita'
tecnica del presente atto deliberativo, per quanto di rispettiva
competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta congiunta dell'Assessore Politiche sociali, educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e
dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'allegata "Direttiva regionale per l'autorizzazione
al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per
minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in
attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34" ed i relativi allegati
(Allegato 1 "Modello domanda", Mod. AUT1, Mod. VER1, Mod. PROVV, Mod.
DEN1) quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 34 del
1998, con l'approvazione della direttiva di cui al precedente punto
1) sono superate le disposizioni adottate in attuazione della L.R. n.
2 del 1985 in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture
residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali;
3) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle
strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di
handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12
ottobre 1998, n. 34
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle strutture che,
indipendentemente dalla denominazione dichiarata, offrono servizi
rivolti a cittadini che si trovano in difficolta' a maturare,
recuperare e mantenere la propria autonomia psico-fisica e
relazionale, perseguendo la finalita' di favorire processi di
emancipazione da situazioni di privazione/esclusione.
2. Strutture soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento
L'obbligo di autorizzazione al funzionamento previsto dall'art. 1
della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 riguarda le strutture gia'
funzionanti alla data di entrata in vigore della presente direttiva e
quelle di nuova istituzione, gestite sia da soggetti pubblici che
privati che:
- hanno sede nel territorio regionale;
- offrono ospitalita' di tipo residenziale e semiresidenziale e -
indipendentemente dalla denominazione dichiarata - rientrano nelle
tipologie specifiche indicate nella Parte II della presente direttiva
ed offrono servizi rivolti a:
- minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi
della famiglia;
- cittadini portatori di handicap per interventi socio-assistenziali
o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei
livelli di autonomia della persona e sostegno della famiglia;
- anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacita' di
autonomia della persona ed al sostegno della famiglia;
- cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV che necessitano di
assistenza continua e risultano privi del necessario supporto
familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
3. Strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al
funzionamento
Non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento:
- le strutture con finalita' prettamente abitative;
- le strutture che offrono ospitalita' ai soli fini della frequenza a
corsi scolastici o di istruzione;
- le strutture con finalita' formative o di inserimento lavorativo;
- le strutture di cui L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per
minori";
- le strutture con finalita' diverse da quelle socio-assistenziali
anche se al loro interno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di
emarginazione;
- gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e
disabili, le case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei
ospiti.
Il soggetto-gestore di queste strutture e' comunque tenuto a
comunicare l'avvio di tali attivita' con le modalita' di cui al
successivo paragrafo 9.1.
Tali strutture, se ospitano minori oggetto di intervento
educativo-assistenziale collocati fuori dalla famiglia d'origine,
devono rispettare i requisiti funzionali di cui alla Parte II
"Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2 e devono prevedere almeno
una unita' di personale educativo con i requisiti di cui alla Parte
II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2.1.
4. Attivita' sanitarie o a rilievo sanitario
Le strutture oggetto della presente direttiva svolgono attivita'
sanitarie e a rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali, secondo quanto indicato nei requisiti specifici
delle singole tipologie di strutture previste nella Parte II.
4.1 Coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' sanitarie con quelle socio-sanitarie e
socio-assistenziali (L.R. 34/98, art. 1, comma 3)
L'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali
e socio-sanitarie comprende in se' anche l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' sanitarie previste dagli standard
minimi stabiliti per ciascuna delle tipologie di strutture indicate
nella Parte II della presente direttiva.Laddove in una struttura si
svolgano altre attivita' sanitarie, ulteriori rispetto ai requisiti
minimi stabiliti per ciascuna tipologia di struttura, ovvero si
svolgano attivita' sanitarie destinate anche ad utenza esterna alla
struttura, queste devono essere autorizzate ai sensi del DPR 14
gennaio 1997 e della L.R. 34/98 e successive disposizioni attuative.
Nei casi di cui al capoverso precedente, devono essere annotati in
calce all'atto di autorizzazione al funzionamento gli estremi
dell'atto di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie.
5. Requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere generale
Tutte le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali
e semiresidenziali devono possedere i requisiti minimi funzionali e
strutturali previsti dal presente paragrafo e dai paragrafi 5.1 e
5.2. Tali requisiti attengono alla sicurezza degli utenti e degli
operatori, nonche' alla qualita' minima delle prestazioni erogate.
Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione
incendi, igiene e sicurezza, previsti per le singole tipologie
indicate nella II Parte della presente direttiva, in relazione alle
loro caratteristiche.
Tutte le strutture esercitano la propria attivita' nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e di
cui all'articolo 188 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
5.1 Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di vista
strutturale
- Organizzazione degli spazi interni (camere, sale, servizi igienici,
ecc.) tale da garantire agli ospiti il massimo di fruibilita' e di
privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei
livelli di autonomia individuale;
- laddove, nei requisiti strutturali minimi indicati nella Parte II
della presente direttiva, si fa riferimento a locali "adeguati alle
modalita' organizzative adottate per il servizio", l'adeguatezza va
valutata anche tenuto conto delle modalita' che il gestore intende
adottare per l'erogazione di alcuni servizi, quali ad esempio la
lavanderia e la preparazione pasti, per i quali puo' essere previsto
il ricorso a soggetti esterni o comunque con organizzazione esterna
alla struttura;
- adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi
interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui e'
destinata la struttura, al fine di garantire la funzionalita' delle
attivita' che vi vengono svolte;
- ubicazione in luoghi abitati e comunque facilmente raggiungibili
con l'uso di mezzi pubblici; cio' al fine di permettere la
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonche'
la facilita' per i visitatori di raggiungere gli ospiti della
struttura;
- per le case di riposo e case protette/RSA: sistema di riscaldamento
invernale e di rinfrescamento estivo con possibilita' di regolazione
differenziata della temperatura per ambiente e di controllo per
l'umidita' e il ricambio di aria;
- impianto di luci di sicurezza;
- per le strutture residenziali: impianto di illuminazione notturna;
impianto TV nelle camere; presenza di almeno un telefono pubblico
negli spazi comuni.
5.2 Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di vista
organizzativo-funzionale
- Deve essere presente un registro degli ospiti costantemente
aggiornato; tale registro deve essere mostrato su richiesta ai
soggetti che effettuano la vigilanza nonche' alle altre autorita'
competenti;
- l'utenza ospitata deve presentare caratteristiche omogenee rispetto
ai bisogni assistenziali espressi; in caso contrario le necessita'
assistenziali devono comunque essere tra loro compatibili, anche in
relazione alle finalita' della struttura ed alle caratteristiche
della stessa;
- la qualita' e quantita' degli arredi deve essere conforme a quanto
in uso nelle civili abitazioni; gli arredi, le attrezzature e gli
utensili devono essere curati, esteticamente gradevoli, nonche'
permettere una idonea funzionalita' d'uso e fruibilita' in relazione
alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- deve essere garantita agli utenti la possibilita' di utilizzare
arredi e suppellettili personali, in particolare nelle strutture a
carattere residenziale; tale possibilita' deve essere esplicitata
nella Carta dei servizi di cui al successivo paragrafo 6.1, con
l'indicazione delle relative modalita' e limiti;
- deve essere predisposto per ogni utente un piano individualizzato
di assistenza;
- per le strutture per minori: deve essere predisposto per ogni
utente un progetto educativo individuale; le attivita' devono essere
organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- deve essere garantita la possibilita' - in relazione alle eventuali
specifiche esigenze dietetiche degli ospiti - di somministrare pasti
personalizzati;
- deve essere adottato un Regolamento o Carta dei servizi della
struttura da consegnare a ciascun utente e/o familiare al momento
dell'ingresso in struttura;
- devono essere informati gli utenti e/o parenti - al momento
dell'ingresso in struttura - di quanto previsto dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 477 del 12/4/1999 "Criteri per
l'individuazione dei costi per l'assistenza medica generica e per
l'assistenza specifica nei servizi semiresidenziali e residenziali
per anziani e disabili in possesso dell'autorizzazione al
funzionamento prevista dalle norme regionali";
- deve essere garantita la possibilita' per parenti e conoscenti di
effettuare visite agli ospiti della struttura, anche sollecitandone
la partecipazione e l'apporto per il miglioramento del servizio; le
modalita' di visita agli ospiti della struttura, ove si intenda
disciplinarle, devono essere contenute nel Regolamento o Carta dei
servizi di cui al punto precedente;
- deve essere favorito l'apporto del volontariato presente sul
territorio;
- in ogni struttura deve essere previsto un coordinatore responsabile
ed un responsabile delle attivita' sanitarie ove previste;
- devono essere rispettati gli obblighi informativi verso Regione e
Province relativi all'aggiornamento annuale della banca dati delle
strutture di cui al successivo paragrafo 10.
5.2.1 Requisiti comuni riguardanti il personale
In considerazione delle modifiche in corso nella normativa nazionale
sui profili professionali in area sociale e socio-sanitaria e sui
relativi percorsi formativi, le indicazioni espresse su tali ambiti
dalla presente direttiva saranno oggetto di successivi aggiornamenti
e integrazioni.
All'interno di ogni struttura deve operare - in relazione a quanto
previsto dalle disposizioni specifiche della Parte II - personale
socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso di
adeguata qualificazione ottenuta tramite la frequenza a corsi
teorico-pratici, come previsto dalle direttive regionali della
formazione in materia e dal presente provvedimento.
Nel caso in cui il personale sia sprovvisto di specifica
qualificazione deve essere in possesso di un curriculum professionale
e formativo adeguato alle funzioni da svolgere, comprensivo di
esperienza lavorativa specifica almeno biennale; deve avere inoltre
partecipato ad attivita' formative mirate, salvo quanto previsto
nella Parte II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2.1.
Se il personale e' sprovvisto di qualifica, al soggetto gestore, ad
eccezione dei gestori di strutture per minori, e' rilasciata
autorizzazione provvisoria al funzionamento con le modalita' di cui
al successivo paragrafo 6.
Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali,
socio-sanitarie ed educative e' di norma il seguente:
- educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione
rilasciato ai sensi del DM Sanita' 10 febbraio 1984;
- educatore professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92,
in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al
termine di corso di formazione attuato nell'ambito del progetto
APRIS;
- educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze
dell'educazione o in Scienze della formazione, indirizzo "Educatore
professionale extrascolastico";
- addetto all'assistenza di base in possesso dell'attestato regionale
di qualifica;
- animatore in possesso dell'attestato regionale di qualifica;
- responsabile di attivita' assistenziali in possesso di certificato
regionale di specializzazione o di attestato regionale di frequenza;
- coordinatore responsabile di struttura in possesso di adeguata
formazione ed esperienza professionale valutabile dal curriculum
posseduto;
- istruttore per specifiche attivita'.
L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in
e'quipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del
personale con indicazione del responsabile, nonche' azioni di
supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti.
Il personale deve portare ben visibile (ad eccezione di quello delle
strutture per minori) un tesserino identificativo rilasciato dal
gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la
qualifica rivestita.
L'utilizzo di volontari ed obiettori di coscienza deve essere
preceduto ed accompagnato dalle attivita' formative ed informative
necessarie ad un proficuo inserimento nella struttura, nell'ambito
dei progetti d'intervento riferiti ai piani individuali di assistenza
o, nel caso di strutture per minori, ai progetti educativi; anche per
i volontari e gli obiettori di coscienza vale l'obbligo del tesserino
identificativo previsto al capoverso precedente (ad eccezione delle
strutture per minori), rilasciato dal gestore della struttura o
dall'organizzazione di volontariato se esiste un accordo di
collaborazione tra questa e il soggetto gestore.
6. Procedura per il rilascio della autorizzazione al funzionamento
L'autorizzazione al funzionamento di cui alla presente direttiva deve
essere acquisita prima dell'inizio dell'attivita' della struttura. A
tal fine il legale rappresentante del soggetto gestore presenta
apposita domanda al Comune nel cui territorio e' ubicata la
struttura, secondo il modello a cio' predisposto dalla Regione ai
sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 34/98, ed allegato alla
presente direttiva (Allegato 1).
Sono altresi' soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento,
secondo le modalita' di cui alla presente direttiva, tutte le
trasformazioni e/o gli ampliamenti di strutture gia' autorizzate ai
sensi della presente direttiva e delle direttive regionali di cui
alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 dell'11/7/1991, n.
2134 del 28/9/1994 e n. 779 del 10/12/1997, che comportino il
rilascio di concessione edilizia o che modifichino la capacita'
ricettiva autorizzata.
Sono inoltre soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento
secondo le modalita' sopra indicate, le trasformazioni consistenti
nella modifica di tipologia di struttura tra quelle previste nella
Parte II.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 34/98, per l'attivita'
istruttoria delle domande oggetto della presente direttiva, il Comune
si avvale della Commissione di cui al successivo paragrafo 6.2.
Il Comune, acquisiti i risultati dell'attivita' istruttoria e preso
atto del parere formulato dalla Commissione di cui al paragrafo 6.2,
rilascia l'autorizzazione al funzionamento; in caso di parere
negativo, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione, indica
gli adeguamenti da porre in essere prima dell'inizio dell'attivita'
della struttura. A seguito della comunicazione del legale
rappresentante della struttura di avere ottemperato a quanto
richiesto, il Comune provvede - attraverso la Commissione - alla
verifica. In caso di riscontro positivo provvede al rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento.
In casi eccezionali e straordinari, da indicare espressamente
nell'atto di autorizzazione, il Comune puo' autorizzare
provvisoriamente una struttura fatto salvo eventuali prescrizioni di
interventi edilizi di lieve entita', da effettuarsi entro il termine
massimo di 18 mesi non prorogabili, previa acquisizione del parere
della Commissione in ordine al fatto che gli interventi prescritti
non pregiudicano la sicurezza o l'incolumita' degli ospiti o degli
operatori, nonche' la funzionalita' della struttura al servizio per
il quale e' destinata.
I requisiti funzionali ed organizzativi vengono dichiarati nella
domanda di autorizzazione al funzionamento nei modi e con le
modalita' indicate al successivo paragrafo 6.1 "Domanda per il
rilascio dell'autorizzazione al funzionamento".
In sede di prima istruttoria - per quanto riguarda i requisiti
funzionali ed organizzativi - si effettua il riscontro di quanto
dichiarato con quanto previsto dalla presente direttiva;
successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, e
comunque entro e non oltre 90 giorni dal rilascio, il Comune provvede
- mediante l'apposita Commissione - al sopralluogo per la verifica.
In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni provvisorie per
quanto attiene ai requisiti funzionali ed organizzativi, salvo il
caso di oggettiva carenza di personale educativo od addetto
all'assistenza di base in possesso dei titoli ed attestati di cui al
precedente paragrafo 5.2.1, attestata dalla Amministrazione
provinciale competente; in questi casi occorre che per il personale
privo di qualifica sia verificato almeno il possesso della necessaria
esperienza e capacita' professionale, maturata in strutture della
stessa od analoga tipologia di quella oggetto di autorizzazione al
funzionamento, valutabile dal curriculum posseduto.
L'Amministrazione provinciale, nell'attestazione di cui al precedente
capoverso, indica i tempi previsti per l'attuazione delle attivita'
formative specifiche, nell'ambito della propria programmazione e
tenuto conto della durata dei diversi percorsi formativi. Sulla base
dell'attestazione provinciale il Comune fissa i termini
dell'autorizzazione provvisoria, previa acquisizione della
dichiarazione del legale rappresentante della struttura di impegno ad
avviare a formazione o riqualificazione gli operatori interessati nei
termini indicati.
Per il personale operante nelle strutture per minori valgono le
disposizioni specifiche di cui alla Parte II, paragrafo 4.2.1.
6.1 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento
Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento,
compilata sul modello a cio' predisposto dalla Regione ed inoltrata
al Comune nel cui territorio e' ubicata la struttura, deve essere
allegata la seguente documentazione:
- planimetria quotata dei locali della struttura, con l'indicazione
della destinazione d'uso dei singoli ambienti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del DPR
20 ottobre 1998, n. 403 e della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, del
legale rappresentante del soggetto gestore, attestante che la
struttura rispetta la normativa vigente in materia urbanistica,
edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; nella
dichiarazione sostitutiva devono essere indicate la data del rilascio
e l'autorita' emanante dei certificati e degli altri atti
amministrativi; si richiama quanto previsto all'art. 26 della Legge
n. 15 del 1968 in materia di sanzioni, e quanto previsto all'art. 11
del DPR n. 403 del 1998 in materia di controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive;
- per le strutture per minori: copia del progetto educativo generale
della struttura che espliciti le metodologie educative che si
intendono adottare, il tipo di utenza che si intende ospitare e la
fascia d'eta' a cui ci si rivolge (Parte II "Disposizioni
specifiche", paragrafo 4.2);
- copia del modello di cartella personale in uso presso la struttura;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto
gestore indicante le qualifiche ed il numero del personale previsto
per la struttura a regime; la verifica del rispetto di quanto
dichiarato sara' effettuata successivamente all'inizio dell'attivita'
con le modalita' indicate al precedente paragrafo 6.;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto
gestore indicante il nominativo del Coordinatore responsabile e del
Responsabile delle attivita' sanitarie ove previste, specificando per
quest'ultimo il possesso dei titoli posseduti richiesti dalla legge;
nel caso di cambiamenti dei soggetti sopra indicati, e' fatto obbligo
al legale rappresentante di darne tempestiva comunicazione al Comune
che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento ed alla
Amministrazione provinciale competente, ai fini della tenuta del
Registro di cui al successivo paragrafo 8.;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto
gestore indicante il nominativo del Responsabile del Servizio
Protezione e Prevenzione ai sensi del DLgs 626/94;
- per le strutture residenziali: copia del Regolamento o Carta dei
servizi adottata dalla struttura in cui devono essere indicate:
- la retta totale richiesta all'ospite o al soggetto che provvede al
pagamento; nel caso di stipula di convenzione con l'Azienda Unita'
sanitaria locale per il rimborso degli oneri a rilievo sanitario ai
sensi delle direttive regionali vigenti, la Carta dei servizi andra'
integrata con l'indicazione della quota portata in detrazione perche'
oggetto di rimborso al gestore;
- le attivita' ed i servizi erogati ricompresi nella retta di cui
sopra;
- le attivita' ed i servizi garantiti a richiesta non ricompresi
nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;
- le modalita' - se soggette a restrizione di orari o di altro genere
- di accesso di soggetti esterni alla struttura (parenti, volontari,
ecc.);
- gli orari di presenza in struttura del personale sanitario ove
previsto;
- le modalita' con cui vengono effettuate le ammissioni e le
dimissioni;
- le regole di vita comunitaria;
- le modalita' ed i limiti per l'utilizzo di arredi e suppellettili
personali di cui al precedente paragrafo 5.2.
6.2 Attivita' istruttoria
Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dalla
presente direttiva, si avvale della Commissione di cui all'articolo 4
della L.R. n. 34 del 1998.
Ogni Commissione dovra' essere composta da almeno 7 esperti, oltre al
Presidente, con documentate competenze ed esperienze in materia di:
a) edilizia socio-sanitaria;
b) impiantistica generale;
c) organizzazione e sicurezza del lavoro;
d) organizzazione e gestione di servizi sociali;
e) neuropsichiatria e riabilitazione;
f) geriatria;
g) assistenza ai minori.
Gli esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono gli stessi
gia' individuati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
dell'8 febbraio 1999, n. 125.
Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione attiva di volta in
volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo
correlato e commisurato alla tipologia e alle dimensioni della
struttura per la quale e' stata richiesta l'autorizzazione al
funzionamento.
Gli esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono nominati
dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale. Gli
esperti di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) sono nominati
dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale su
designazione della Conferenza sanitaria territoriale.
La Commissione dura in carica 5 anni. Qualora durante i 5 anni si
dovesse procedere alla sostituzione di uno o piu' componenti,
l'individuazione avviene con le modalita' di cui al precedente
capoverso.
La Commissione si configura quale organo tecnico consultivo di tutti
i Comuni del territorio di riferimento dell'Azienda Unita' sanitaria
locale, per l'esercizio della funzione di autorizzazione al
funzionamento delle strutture oggetto della presente direttiva.
Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita'
sanitaria locale, nella sua qualita' di Presidente della Commissione,
assicura la tenuta di apposito registro di verbalizzazione
dell'attivita' e dei pareri della Commissione stessa, nonche'
l'archiviazione della documentazione allegata alle domande.
La Commissione, al fine di permettere al Comune di adottare gli atti
di propria competenza, trasmette una relazione contenente le
conclusioni ed il parere sulla domanda oggetto dell'istruttoria.
Il Comune provvede ad inviare il provvedimento di autorizzazione al
funzionamento al legale rappresentante del soggetto gestore;
contestualmente provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla
Provincia, con le modalita' di cui al successivo paragrafo 8.
6.3 Elementi dell'autorizzazione al funzionamento
L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve indicare:
a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e
l'indirizzo;
b) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
c) la tipologia della struttura, tra quelle previste nella Parte II
della presente direttiva;
d) la capacita' ricettiva autorizzata;
e) la eventuale condivisione di locali ammessa per le tipologie di
strutture di cui ai successivi paragrafi 1.1 e 2.1 della Parte II
"Disposizioni specifiche" e la struttura con cui vengono condivisi;
f) il nominativo del coordinatore responsabile e del responsabile
delle attivita' sanitarie se previste;
g) la data del rilascio dell'autorizzazione; da tale data decorrono i
termini di cui al successivo paragrafo 9.
7. Disposizioni di coordinamento con le direttive regionali di cui
alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 dell'11/7/1991, n.
2134 del 28/9/1994, n. 779 del 10/12/1997
Al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione della
presente direttiva ed un ordinato passaggio dal regime disciplinato
dalla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e relative direttive di cui alle
deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 dell'11/7/1991, n. 2134
del 28/9/1994, n. 779 del 10/12/1997 e l'attuale regime di cui alla
L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, si individuano le seguenti fattispecie.
Le fattispecie che seguono definiscono - rispetto alle necessita' di
coordinamento tra le due discipline - le modalita' di adeguamento ai
requisiti strutturali; per quanto attiene infatti ai requisiti
organizzativo-funzionali e di personale, tutte le strutture
funzionanti devono adeguarsi alle previsioni della presente direttiva
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine si
applicano le procedure di cui al successivo paragrafo 9.
7.1 Strutture che hanno presentato domanda di autorizzazione al
funzionamento sulla base di quanto previsto dalle direttive
precedenti e che alla data di entrata in vigore della presente
direttiva non hanno ancora ottenuto un provvedimento
I soggetti gestori di tali strutture non devono ripresentare la
domanda; il soggetto istituzionale (Comune, Azienda Unita' sanitaria
locale o altro) che ha ricevuto la domanda la trasmette alla
Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2, che provvedera' a
richiedere al soggetto gestore l'eventuale integrazione della
documentazione necessaria all'istruttoria prevista dalla presente
direttiva; la Commissione dovra' altresi' richiedere che il legale
rappresentante del soggetto gestore dichiari a quali requisiti
strutturali intenda attenersi (direttive 560/91, 2134/94, 779/97 o la
presente).
Quest'ultima facolta' e' riconosciuta sul presupposto che non si
possano richiedere ulteriori interventi strutturali a soggetti che si
siano adeguati ai requisiti previsti dalle direttive 560/91, 2134/94,
779/97 ed abbiamo presentato domanda di autorizzazione al
funzionamento in vigenza di queste ultime. Cosi' come deve essere
data facolta' al soggetto gestore di adeguarsi ai nuovi requisiti
strutturali ove ne manifesti l'intenzione.
7.2 Strutture che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione
definitiva al funzionamento sulla base di quanto previsto dalle
direttive precedenti
Tali strutture devono provvedere esclusivamente all'adeguamento dei
requisiti organizzativo-funzionali e di personale alle previsioni
della presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
A tal fine i soggetti istituzionali (Comuni, Aziende Unita' sanitarie
locali o altro) che hanno rilasciato autorizzazioni definitive al
funzionamento sulla base della disciplina di cui alle direttive
560/91, 2134/94, 779/97, ne trasmettono copia alle Commissioni di cui
al paragrafo 6.2 affinche' effettuino le previste verifiche.
Il Comune competente, a seguito della verifica disposta dalla
Commissione sull'adeguamento dei requisiti organizzativo-funzionali e
di personale, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione
definitiva al funzionamento; il provvedimento deve essere inviato al
legale rappresentante del soggetto gestore; contestualmente il Comune
provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla Provincia, con
le modalita' di cui al successivo paragrafo 8.
Il provvedimento di conferma dell'autorizzazione definitiva al
funzionamento deve contenere:
- gli elementi di cui al precedente paragrafo 6.3;
- gli estremi del provvedimento con cui e' stata rilasciata
l'autorizzazione definitiva oggetto di conferma e l'autorita' che la
ha rilasciata.
7.3 Strutture che hanno ottenuto un provvedimento di autorizzazione
provvisoria con prescrizioni impartite sulla base dei requisiti
previsti dalle direttive precedenti
Per tali strutture, i soggetti istituzionali che hanno curato
l'istruttoria trasmettono tutta la documentazione alla Commissione di
cui al precedente paragrafo 6.2, unitamente ad una relazione sullo
stato di avanzamento dell'istruttoria e sull'oggetto e sui termini di
scadenza delle prescrizioni; la Commissione provvedera' alla verifica
dell'ottemperanza alle prescrizioni, trasmettendo la relazione con le
conclusioni ed il parere al Comune competente ad adottare l'atto di
autorizzazione definitiva.
Per quanto attiene ai requisiti organizzativo-funzionali e di
personale, l'adeguamento ai nuovi requisiti deve avvenire entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Il Comune provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla
Provincia con le modalita' di cui al successivo paragrafo 8.
7.4 Strutture per le quali e' gia' stata rilasciata la concessione
edilizia
Per tali strutture - se la progettazione e' stata realizzata secondo
i requisiti strutturali previsti dalle precedenti direttive - non e'
richiesto l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla presente
direttiva.
7.5 Strutture finanziate con i fondi di cui all'articolo 20 della
Legge 67/88 e articolo 42 della L.R. 2/85
Per tali strutture - se si e' gia' concluso l'iter di valutazione
regionale del progetto, anche con eventuali rilievi (adozione di
apposita determinazione regionale) - non e' richiesto l'adeguamento
ai requisiti strutturali di cui alla presente direttiva.
8. Registro provinciale delle strutture autorizzate
istituito presso ciascuna Amministrazione provinciale il Registro
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private
che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale,
autorizzate al funzionamento ai sensi della L.R. 12 ottobre 1998, n.
34, artt. 1, comma 1, e 3, comma 2.Le Amministrazioni provinciali
devono essere tempestivamente informate, contestualmente alle
comunicazioni effettuate al legale rappresentante del soggetto
gestore, dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni comunali
competenti sulle singole strutture, anche nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, affinche' provvedano ad annotarle nel
Registro.
Al fine della istituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro, i
Comuni comunicano alla Provincia i provvedimenti adottati tramite la
compilazione degli appositi modelli a cio' predisposti ed allegati
alla presente direttiva.
Per le autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 7.2 si
dovra' utilizzare il modello "Mod. AUT1"; lo stesso modello deve
essere utilizzato per le autorizzazioni di cui al precedente
paragrafo 7.1, precisando se l'autorizzazione e' stata rilasciata
sulla base dei requisiti strutturali previsti dalle direttive
precedenti o dalla presente.
Per le strutture di cui al precedente paragrafo 7.3 i Comuni, per le
previste comunicazioni alla Provincia, utilizzano il modello "Mod.
PROVV".
I Comuni provvedono altresi' a dare comunicazione alla Provincia
dell'esito e della data del sopralluogo di verifica dei requisiti
funzionali ed organizzativi dichiarati, di cui al precedente
paragrafo 6, per quanto attiene all'istruttoria delle domande di
autorizzazione al funzionamento presentate sulla base della
disciplina di cui alla L.R. 34/98 e della presente direttiva. La
Provincia annota nel Registro la data e l'esito del sopralluogo di
verifica.
La Provincia provvede ad informatizzare, nell'apposita procedura del
Sistema informativo regionale, i modelli "Mod. AUT1" e "Mod. PROVV",
ricevuti dai Comuni e le annotazioni relative alla data ed esito del
sopralluogo di verifica dei requisiti di cui al precedente paragrafo
6.
Nel Registro e' tenuta una apposita sezione destinata alla
annotazione delle comunicazioni di avvio attivita' di cui al
successivo paragrafo 9.1. La Provincia provvede ad informatizzare
nella apposita procedura del Sistema informativo regionale i modelli
"Mod. DEN1" ricevuti dai Comuni.
9. Verifiche e controlli
La permanenza dei requisiti minimi sulla base dei quali e' stata
rilasciata l'autorizzazione al funzionamento e' verificata di norma
ogni quattro anni, mediante autocertificazione sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto gestore, trasmessa al Comune che
ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento. L'autocertificazione
deve essere conforme al modello predisposto dalla Giunta regionale
con propria deliberazione. Il Comune puo' comunque procedere in
qualsiasi momento a verifiche ispettive anche avvalendosi della
Commissione di cui al paragrafo 6.2.
La Regione puo' disporre controlli e verifiche sulle strutture
autorizzate, dandone comunicazione al Comune ed avvalendosi della
Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2.
L'esito dei controlli e verifiche effettuate deve essere
tempestivamente comunicato al legale rappresentante del soggetto
gestore, alla Provincia ed al Comune nel caso di controlli e
verifiche disposti dalla Regione. Alla Provincia deve essere altresi'
trasmessa - a cura del Comune - copia della autocertificazione
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore di cui al
primo capoverso del presente paragrafo, ai fini dell'annotazione nel
Registro provinciale delle strutture autorizzate.
Qualora, a seguito di verifica disposta dal Comune o dalla Regione,
venga accertata l'assenza di uno o piu' requisiti minimi o il
superamento della capacita' ricettiva autorizzata, il Comune diffida
il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al
necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di
diffida. Tale termine puo' essere eccezionalmente prorogato, con atto
motivato, una sola volta.
Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento
di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza
degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un
provvedimento di sospensione - anche parziale - dell'attivita'. Con
tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione
dell'attivita' nonche' gli adempimenti da porre in essere per
permetterne la ripresa.
Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al
Comune - entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione -
la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate,
l'autorizzazione al funzionamento si intende decaduta. In questo caso
l'attivita' puo' essere nuovamente esercitata solo a seguito di
presentazione di nuova domanda con le modalita' di cui ai precedenti
paragrafi 6 e 6.1.
A seguito della comunicazione del legale rappresentante del soggetto
gestore di cui al precedente capoverso, il Comune provvede entro 30
giorni alla prevista verifica; decorsi i 30 giorni senza che il
Comune abbia provveduto alla verifica, il gestore puo' riprendere
l'attivita' oggetto di sospensione.
L'eventuale mancato esercizio dell'attivita' protratto per piu' di 12
mesi comporta la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.
Nel caso di verifiche e controlli disposti dal Comune o dalla Regione
a seguito dei quali venga adottato un provvedimento, il Comune deve
darne comunicazione alla Provincia utilizzando il modello a cio'
predisposto allegato alla presente direttiva "Mod. VER1".
9.1 Comunicazione di avvio di attivita'
Il legale rappresentante del soggetto gestore di appartamenti
protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, di case
famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, deve
comunicare l'avvio di tali attivita' al Sindaco del Comune del
territorio.
La comunicazione finalizzata all'esercizio dell'attivita' di
vigilanza - deve essere effettuata entra 60 giorni dall'avvio
dell'attivita' e deve indicare:
- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge
l'attivita';
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto
gestore;
- il numero massimo (entro le sei unita') di utenti che possono
essere ospitati nella sede;
- il numero e le caratteristiche dell'utenza presente (esempio:
minori, anziani, disabili, ecc.);
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalita' di accoglienza dell'utenza (convenzione con enti
pubblici, rapporto diretto con gli utenti, ecc.);
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari e l'eventuale
partecipazione alla spesa di soggetti pubblici.
Per le attivita' di cui al presente paragrafo, gia' avviate alla data
di entrata in vigore della presente direttiva, la comunicazione deve
essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore.
Il Comune provvede a dare comunicazione alla Provincia, al fine della
tenuta dell'apposita sezione del Registro, delle comunicazioni di
avvio di attivita' ricevute, utilizzando l'apposito modello a cio'
predisposto ed allegato alla presente direttiva "Mod. DEN1".
10. Sistema informativo
La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 3 del 1999,
nell'ambito delle linee di indirizzo per lo sviluppo telematico
dell'Emilia-Romagna, promuove il coordinamento delle informazioni e
la comunicazione istituzionale con il sistema delle autonomie locali.
Nell'ambito del piu' complessivo sistema informativo regionale si
colloca quello delle politiche sociali, la cui gestione territoriale
e' affidata alle Province ai sensi dell'art. 190 della L.R. n. 3 del
1999.
Il sistema informativo delle politiche sociali - realizzato con
procedure informatiche gestite in rete tra la Regione e le Province -
comprende, tra l'altro, la banca dati delle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio regionale. La
banca dati e' costituita dall'anagrafe delle strutture - la cui
implementazione avviene, per le strutture oggetto della presente
direttiva, attraverso i Registri di cui al precedente paragrafo 8 - e
da aggiornamenti annuali effettuati attraverso le apposite
rilevazioni rivolte ai soggetti gestori. Gli aggiornamenti annuali
riguardano: l'organizzazione del presidio, l'utenza, il personale,
gli aspetti economici.
L'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva viene
alimentata e modificata in modo continuo dalle Province, a seguito
dell'invio da parte dei Comuni dei modelli a cio' predisposti ("Mod.
AUT1", "Mod. PROVV", "Mod. DEN1", "Mod. VER1").
Gli aggiornamenti annuali vengono effettuati attraverso i modelli di
rilevazione "ISTAT/Regione" per le strutture residenziali e i modelli
"Regione" per le strutture semiresidenziali. I modelli vengono
inviati dalle Province agli enti gestori che provvedono alla
compilazione e restituzione alle Province per la relativa
informatizzazione.
Il sistema cosi' delineato crea a livello provinciale un punto di
accesso unificato alle informazioni sulle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, individuando nelle Province il
punto di riferimento privilegiato per i soggetti del rispettivo
ambito territoriale. A livello regionale fornisce elementi per
l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento ed
indirizzo, assolvendo al tempo stesso gli obblighi informativi verso
diversi organismi nazionali.
PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1. Strutture per anziani
Le strutture per anziani oggetto della presente direttiva sono:
- Centro diurno assistenziale
- Comunita' alloggio
- Casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani
- Casa protetta/RSA.
Ogni struttura puo' offrire una o piu' tra le tipologie di servizio
sopra indicate, fermo restando il possesso per ciascuna tipologia dei
requisiti specifici di seguito indicati.
1.1 Centro diurno assistenziale
Definizione
Il Centro diurno assistenziale e' una struttura socio-sanitaria a
carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non
autosufficienza.
Finalita'
Il Centro diurno assistenziale ha tra le proprie finalita':
- offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;
- potenziare, mantenere e/o compensare abilita' e competenze relative
alla sfera dell'autonomia, dell'identita', dell'orientamento
spazio-temporale, della relazione interpersonale e della
socializzazione;
- tutela socio-sanitaria.
Capacita' ricettiva
La capacita' ricettiva del Centro diurno assistenziale va di norma da
un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti.
Requisiti strutturali minimi
Nel Centro diurno assistenziale devono essere presenti:
- una zona soggiorno, una zona pranzo, una zona riposo ed una zona
destinata ad attivita' di mobilizzazione, per una superficie
complessiva sufficiente in rapporto alla capacita' ricettiva;
- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza: n. 1 fino a
10 ospiti o n. 2 oltre i dieci ospiti;
- servizi igienici per il personale separati da quelli per gli
ospiti.
I locali sopraindicati possono essere condivisi - fermo restando la
necessita' di separate autorizzazioni al funzionamento - con altra
tipologia di struttura per anziani presente nell'immobile (ad esempio
Casa protetta/RSA); in tal caso le dimensioni e l'articolazione degli
spazi dovra' tenere conto del numero complessivo di utenti che puo'
essere presente nei locali e dovra' essere indicato
nell'autorizzazione al funzionamento per quali locali e con quale
altra struttura vengono condivisi.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nel Centro diurno assistenziale devono essere garantiti i seguenti
servizi e prestazioni:
- somministrazione pasti;
- assistenza infermieristica;
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane.
Requisiti di personale
Nel Centro diurno assistenziale devono essere presenti addetti
all'assistenza di base in tutto l'arco di tempo di apertura del
servizio ed in un rapporto di norma di 1 ogni 10 ospiti.
Deve essere altresi' assicurata la presenza dell'infermiere
professionale con una presenza programmata in relazione ai piani
individuali di assistenza.
1.2 Comunita' alloggio
Definizione
La Comunita' alloggio e' una struttura socio-assistenziale
residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non
autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita
comunitaria e di reciproca solidarieta'.
Finalita'
La Comunita' alloggio fornisce ospitalita' ed assistenza creando le
condizioni per una vita comunitaria, parzialmente autogestita,
stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con
l'appoggio dei servizi territoriali.
Capacita' ricettiva
La Comunita' alloggio accoglie, di norma, fino ad un massimo di 12
ospiti.
Requisiti strutturali minimi
Nella Comunita' alloggio devono essere presenti:
- locale soggiorno attrezzato con pareti o divisori mobili e di
dimensioni tali da permettere la realizzazione di attivita'
diversificate in relazione alle capacita' e agli interessi degli
ospiti;
- una zona pranzo;
- una zona cucina;
- camere singole e doppie;
- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4
ospiti.
Tutti gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di ausili ed
arredi volti al recupero dei livelli di autonomia, e devono avere
dimensioni tali da permettere la manovra e la rotazione delle
carrozzine e degli altri ausili per la deambulazione.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Comunita' alloggio devono essere garantiti i seguenti servizi e
prestazioni:
- somministrazione pasti in relazione ai bisogni degli utenti;
- assistenza infermieristica ove richiesta dai piani individuali di
assistenza;
- facilitazione nella fruizione all'esterno di attivita' aggregative,
ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane ove necessario in relazione ai bisogni degli
utenti;
- nei momenti della giornata e della notte in cui non sono presenti
operatori, deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali
emergenze; a tal fine devono essere individuati uno o piu' soggetti
referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno
urgente segnalato.
Requisiti di personale
Nella Comunita' alloggio deve essere garantita una presenza
programmata di addetti all'assistenza di base.
Deve essere altresi' assicurata la presenza dell'infermiere
professionale con una presenza programmata in relazione ai piani
individuali di assistenza.
1.3 Casa di riposo, Casa albergo, Albergo per anziani
Definizione
Con la denominazione di Casa di riposo, Casa albergo, Albergo per
anziani, si indica la medesima tipologia di struttura; di seguito si
indichera', per ragioni di sintesi, la sola Casa di riposo, con la
precisazione piu' sopra indicata.
La Casa di riposo e' una struttura socio-assistenziale a carattere
residenziale destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve.
Finalita'
La Casa di riposo fornisce ospitalita' ed assistenza; offre occasioni
di vita comunitaria e disponibilita' di servizi per l'aiuto nelle
attivita' quotidiane; offre stimoli e possibilita' di attivita'
occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e
riattivazione.
Capacita' ricettiva
La capacita' ricettiva della Casa di riposo non puo' superare i 120
posti residenziali.
Requisiti strutturali minimi
Gli standard strutturali minimi della Casa di riposo sono i seguenti:
- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per
le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni
caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali
da favorire la mobilita', la manovra e la rotazione di carrozzine ed
altri ausili per la deambulazione;
- bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti
e 1 ogni due camere per le camere ad un posto, di dimensioni tali da
permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine;
- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per
tutti i posti letto;
- una o piu' zone soggiorno, una o piu' zone per attivita' motorie e
ricreativo-culturali, sala o sale da pranzo, adeguati alla capacita'
ricettiva della struttura;
- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di
due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;
- un montalettighe;
- un ascensore ogni 40 posti residenziali;
- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, adeguati alle
modalita' organizzative adottate per il servizio;
- locale per il deposito della biancheria sporca;
- camera ardente;
- locali destinati all'erogazione di servizi e prestazioni non
obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le
disposizioni vigenti;
- area verde esterna.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Casa di riposo devono essere garantiti i seguenti servizi e
prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- somministrazione pasti;
- assistenza infermieristica ove richiesta dai piani individuali di
assistenza;
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane.
Requisiti di personale
Nella Casa di riposo deve essere garantita la presenza di addetti
all'assistenza di base nel rapporto di 1 operatore ogni 10 ospiti per
assistenza diurna e controllo notturno, con esclusione del personale
addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni.
Deve essere altresi' assicurata la presenza dell'infermiere
professionale con una presenza programmata in relazione ai piani
individuali di assistenza.
1.4 Casa protetta/RSA
Definizione
La Casa protetta/RSA e' una struttura socio-sanitaria residenziale
destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani
non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di
specifiche prestazioni ospedaliere.
Finalita'
La Casa protetta/RSA fornisce ospitalita' ed assistenza; offre
occasioni di vita comunitaria e disponibilita' di servizi per l'aiuto
nelle attivita' quotidiane; offre stimoli e possibilita' di attivita'
occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e
riattivazione. Fornisce altresi' assistenza medica, infermieristica e
trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento
dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.
Di norma la Casa protetta ospita anziani non autosufficienti con
bisogni assistenziali di diversa intensita' (disturbi
comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati
bisogni assistenziali, disabilita' severe e moderate).
La RSA ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni
sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali o con disturbi
comportamentali.
Capacita' ricettiva
La capacita' ricettiva della Casa protetta/RSA e' pari - di norma -
ad un massimo di 60 posti residenziali con un'organizzazione degli
spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone
ciascuno.
Le strutture con capacita' ricettiva superiore, che in ogni caso non
puo' superare il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare
gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone
ciascuno.
Requisiti strutturali minimi
Gli standard strutturali minimi della Casa protetta/RSA sono i
seguenti:
- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per
le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni
caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali
da favorire la mobilita', la manovra e la rotazione di carrozzine ed
altri ausili per la deambulazione;
- presenza di camere da letto ad un posto in misura non inferiore al
venti per cento della capacita' ricettiva della struttura;
- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati
alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due
camere per le camere ad un posto, di dimensioni tali da permettere
l'ingresso e la rotazione delle carrozzine;
- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per
tutti i posti letto;
- locali comuni, anche ad uso polivalente, da destinare a soggiorno,
attivita' occupazionali, esercizio di culto;
- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di
due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;
- un montalettighe ed un ascensore ogni 40 posti residenziali;
- locale portineria;
- locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non
obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le
disposizioni vigenti;
- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, uffici, adeguati
alle modalita' organizzative adottate per il servizio;
- locale per il deposito della biancheria sporca articolato per
piano;
- locale per il deposito della biancheria pulita articolato per
piano;
- area verde esterna;
- camera ardente.Nei servizi di nucleo devono essere previsti:
- soggiorno;
- zona pranzo;
- locale di servizio per il personale con servizio igienico;
- angolo cottura, eventualmente anche all'interno del locale di
servizio del personale;
- bagno assistito;
- locale per vuotatoio e lavapadelle.
Per le strutture fino a 60 posti collocati sullo stesso piano,
possono essere previsti servizi di nucleo comuni, purche'
dimensionati in relazione al numero degli anziani.
Per l'erogazione delle prestazioni ed attivita' sanitarie, devono
essere previsti:
- locale per ambulatorio;
- servizio igienico;
- palestra dotata di attrezzature ed ausili, con relativo deposito;
- locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo,
ecc.;
- armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci.
Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attivita' o vita
collettiva (soggiorni e sale da pranzo), sia generali che di nucleo,
devono essere di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva massima
prevista per la struttura.
Requisiti minimi di arredi ed attrezzature
La Casa protetta/RSA deve essere dotata di arredi ed attrezzature
idonee alla tipologia degli ospiti ed in particolare devono essere
garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessita':
- letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in
altezza;
- materassi e cuscini antidecubito;
- apparecchiature, anche mobili, per la somministrazione
dell'ossigeno, a norma con le disposizioni vigenti in materia.
Devono inoltre essere presenti:
- corrimano a parete nei percorsi principali;
- dotazione di ausili per la mobilita' ed il mantenimento delle
autonomie funzionali residue.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Casa protetta/RSA devono essere garantiti i seguenti servizi e
prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- somministrazione pasti;
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane;
- assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche,
infermieristiche, riabilitative e di somministrazione di farmaci.
Requisiti di personale
Nella Casa protetta deve essere garantita la presenza di addetti
all'assistenza di base/OTA (operatori tecnici di assistenza) nel
rapporto di 1 operatore ogni 3,5 ospiti per assistenza diurna e
notturna, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia
degli spazi comuni.
Nella RSA deve essere garantita la presenza di addetti all'assistenza
di base OTA (operatori tecnici di assistenza) nel rapporto di 1
operatore ogni 2,2 ospiti per assistenza diurna e notturna, con
esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi
comuni.
Devono altresi' essere garantite le seguenti figure:
- responsabile di nucleo; tale funzione viene svolta dai responsabili
delle attivita' assistenziali o da infermieri in relazione alle
necessita' socio-sanitarie degli anziani; nelle strutture con un solo
nucleo il coordinatore responsabile puo' svolgere anche le funzioni
di responsabile di nucleo;
- animatore per attivita' programmate;
- terapista della riabilitazione nel rapporto di 1 ogni 60 ospiti
nella Casa protetta e di 1 ogni 40 ospiti nella RSA;
- medico con presenza programmata non inferiore a 6 ore settimanali
ogni 30 anziani nella Casa protetta e con presenza programmata non
inferiore a 10 ore settimanali ogni 20 anziani nella RSA;
- infermiere professionale nel rapporto di 1 ogni 12 anziani nella
Casa protetta e nel rapporto di 1 ogni 6 anziani nella RSA; il
personale infermieristico garantisce la necessaria assistenza al
personale medico e la somministrazione dei farmaci secondo i piani e
le prescrizioni sanitarie; nelle strutture che accolgono anziani non
autosufficienti con elevate necessita' socio-sanitarie deve essere
garantita la presenza infermieristica 24 ore su 24.
2. Strutture per disabili
Le strutture per disabili oggetto della presente direttiva sono:
- Centro socio-riabilitativo diurno
- Centro socio-riabilitativo residenziale.
Rientrano nell'ambito delle sopraindicate tipologie anche le
strutture realizzate con i fondi di cui all'articolo 20 della Legge
11 marzo 1988, n. 67.
2.1 Centro socio-riabilitativo diurno
Definizione
Il Centro socio-riabilitativo diurno e' una struttura socio-sanitaria
a carattere diurno destinata a cittadini portatori di handicap.
L'accoglienza di utenti di eta' inferiore alla fascia dell'obbligo
scolastico e' da considerarsi eccezionale e comunque non possono
essere accolti soggetti di eta' inferiore ai 14 anni.
Finalita'
Il Centro socio-riabilitativo diurno ha tra le proprie finalita':
- attuare interventi volti alla acquisizione della autonomia
individuale nelle attivita' quotidiane ed al potenziamento delle
capacita' cognitive e relazionali;
- offrire un sostegno ed un aiuto al portatore di handicap e alla sua
famiglia, supportandone il lavoro di cura;
- attivare strategie per l'integrazione sociale dell'ospite.
Capacita' ricettiva
Il Centro socio-riabilitativo diurno accoglie di norma fino ad un
massimo di 25 ospiti, la cui attivita' deve essere organizzata per
gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.
Requisiti strutturali minimi
Nel Centro socio-riabilitativo diurno devono essere presenti:
- una zona pranzo;
- locali ad uso collettivo per le attivita' di socializzazione,
atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva
massima della struttura e tali da permettere la manovra e la
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i
locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attivita'
previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea
attivita' dei gruppi previsti in relazione alla capacita' ricettiva
massima della struttura;
- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 8
ospiti.
I locali sopra indicati possono essere condivisi - fermo restando la
necessita' di separate autorizzazioni al funzionamento - con il
Centro socio-riabilitativo residenziale presente nell'immobile; in
tal caso le dimensioni e l'articolazione degli spazi dovra' tenere
conto del numero complessivo di utenti che puo' essere presente nei
locali e dovra' essere indicato nell'autorizzazione al funzionamento
per quali locali e con quale altra struttura vengono condivisi.
Requisiti organizzativo-funzionali
Il Centro socio-riabilitativo diurno deve organizzare le proprie
attivita' per gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.
Nel Centro socio-riabilitativo diurno devono essere garantiti i
seguenti servizi e prestazioni:
- somministrazione pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane;
- attivita' terapeutico-riabilitative-educative finalizzate
all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilita' fisiche,
cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- attivita' di socializzazione e ricreativo-culturali;
- prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche,
infermieristiche, riabilitative; deve essere altresi' garantita la
pronta reperibilita' in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.
Requisiti di personale
Nel Centro socio-riabilitativo diurno deve essere garantita una
presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base
in un rapporto minimo di 1 ogni 3 ospiti.
Il rapporto tra addetti all'assistenza di base ed educatori
professionali deve essere valutato in relazione alle attivita'
previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni
dell'utenza ospitata.
Deve essere inoltre prevista una presenza programmata, in relazione
alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad
esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione; deve
essere altresi' garantita la pronta reperibilita' in relazione ad
esigenze sanitarie urgenti.
2.2 Centro socio-riabilitativo residenziale
Definizione
Il Centro socio-riabilitativo residenziale e' una struttura
socio-sanitaria a carattere residenziale destinata a cittadini
portatori di handicap di eta' di norma non inferiore ai 14 anni. In
presenza di soggetti che rientrano per eta' nella fascia d'obbligo
scolastico, ne deve essere garantita la frequenza scolastica.
Finalita'
Il Centro socio-riabilitativo residenziale fornisce ospitalita' ed
assistenza a cittadini che - per le caratteristiche dell'handicap di
cui sono portatori - necessitano di assistenza continua e risultano
privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza
nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua
interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle
attivita' quotidiane, al potenziamento delle capacita' cognitive e
relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.
Capacita' ricettiva
Il Centro socio-riabilitativo residenziale accoglie di norma fino ad
un massimo di 20 ospiti, la cui attivita' deve essere organizzata per
gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.
Requisiti strutturali minimi
Nel Centro socio-riabilitativo residenziale devono essere presenti:
- una zona pranzo;
- locali ad uso collettivo per le attivita' di socializzazione,
atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva
massima della struttura e tali da permettere la manovra e la
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i
locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attivita'
previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea
attivita' dei gruppi previsti in relazione alla capacita' ricettiva
massima della struttura;
- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per
le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni
caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali
da favorire la mobilita', la manovra e la rotazione di carrozzine ed
altri ausili per la deambulazione;
- bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti
e 1 ogni due camere per le camere ad un posto;
- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per
tutti i posti letto;
- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di
due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;
- locale portineria;
- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, adeguati alle
modalita' organizzative adottate per il servizio;
- locale per vuotatoio e lavapadelle;
- locale per il deposito della biancheria sporca;
- locale per il deposito della biancheria pulita;
- locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non
obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le
disposizioni vigenti;
- area verde esterna;
- locale per ambulatorio, con armadiatura idonea alla conservazione
dei farmaci, e servizio igienico;
- locale per attivita' psicomotorie dotato di attrezzature ed ausili,
con relativo deposito;
- camera con servizio igienico per il personale in servizio;
- locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo,
ecc.
Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attivita' o vita
collettiva, devono essere di dimensioni adeguate alla capacita'
ricettiva massima prevista per la struttura o al numero di ospiti
previsto per ciascun gruppo se si tratta di locali destinati alle
attivita' di gruppo.
Requisiti minimi di arredi e attrezzature
Il Centro socio-riabilitativo residenziale deve essere dotato di
arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed in
particolare devono essere presenti:
- corrimano a parete nei percorsi principali;
- dotazione di ausili per la mobilita' ed il mantenimento delle
autonomie funzionali residue.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nel Centro socio-riabilitativo residenziale devono essere garantiti i
seguenti servizi e prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- somministrazione pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane;
- attivita' aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
- attivita' terapeutico-riabilitative-educative finalizzate
all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilita' fisiche,
cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche,
infermieristiche e riabilitative; deve essere altresi' garantita la
pronta reperibilita' in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.
Requisiti di personale
Nel Centro socio-riabilitativo residenziale deve essere garantita una
presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base
in un rapporto minimo di 1 ogni 2 ospiti.
Il rapporto tra addetti all'assistenza di base ed educatori
professionali deve essere valutato in relazione alle attivita'
previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni
dell'utenza ospitata.
Deve essere inoltre prevista una presenza programmata, in relazione
alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad
esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione; deve
essere altresi' garantita la pronta reperibilita' in relazione ad
esigenze sanitarie urgenti.
3. Strutture per malati di AIDS o con infezione da HIV
Le strutture per malati di AIDS o con infezione da HIV oggetto della
presente direttiva sono:
Casa alloggio (anche con eventuale Centro diurno annesso);
- Centro diurno.
3.1 Casa alloggio
Definizione
La Casa alloggio per malati di AIDS e' una struttura socio-sanitaria
a carattere residenziale destinata ad ospitare persone adulte malate
di AIDS o con infezione da HIV. La Casa alloggio puo' organizzare al
proprio interno attivita' di Centro diurno fruibile da soggetti
esterni che non necessitino di permanenza notturna.
Finalita'
La Casa alloggio fornisce ospitalita' ed assistenza a cittadini che -
per le caratteristiche del bisogno espresso - necessitano di
assistenza socio-sanitaria e risultano privi del necessario supporto
familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante
con il progetto individualizzato. La Casa alloggio attua inoltre
interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle
attivita' quotidiane, al potenziamento delle capacita' cognitive e
relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.
Capacita' ricettiva
La Casa alloggio accoglie, di norma, fino ad un massimo di 12 ospiti
residenziali. Qualora sia previsto un Centro diurno, tale numero puo'
essere raggiunto ospitando fino a 6 persone nel Centro diurno.
Requisiti strutturali minimi
Nella Casa alloggio devono essere presenti:
- un locale soggiorno e ad uso collettivo di dimensione adeguata alle
attivita' previste nella struttura ed alla capacita' ricettiva
massima della stessa, attrezzato con pareti o divisori mobili di
dimensioni tali da permettere la realizzazione di attivita'
diversificate in relazione alle capacita' e agli interessi degli
ospiti;
- un locale cucina e pranzo adeguato alla capacita' ricettiva massima
prevista;
- camere da letto singole e doppie con una superficie utile - di
norma - di mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere
a due posti; in ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed
avere dimensioni tali da favorire la mobilita', la manovra e la
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; qualora
venga previsto il servizio di Centro diurno lo stesso deve essere
dotato di una camera con almeno due posti letto da destinare ad
esigenze temporanee del Centro;
- un bagno ogni 3 ospiti (ivi compresi quelli dell'eventuale Centro
diurno), di cui almeno 1 attrezzato per la non autosufficienza;
- un locale ambulatorio/infermeria di almeno 12 mq.;
- una camera per il personale in servizio;
- locale spogliatoio per il personale, dotato di servizio igienico;
- spazi per lavanderia/stireria guardaroba/dispensa/deposito
materiali di pulizia, adeguati alle modalita' organizzative adottate
per il servizio;
- locale per il deposito della biancheria sporca.
Tutti gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di ausili ed
arredi volti al recupero dei livelli di autonomia, e devono avere
dimensioni tali da permettere la manovra e la rotazione delle
carrozzine e degli altri ausili per la deambulazione.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Casa alloggio devono essere garantiti i seguenti servizi e
prestazioni:
- somministrazione pasti;
- assistenza infermieristica;
- assistenza medica;
- attivita' educative, aggregative e ricreativo-culturali, anche
promuovendone la fruizione all'esterno;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle riabilitative
e psicologiche;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari secondo la legislazione
vigente.
Requisiti di personale
Nella Casa alloggio deve essere garantita una presenza programmata di
addetti all'assistenza di base per garantire il servizio di
somministrazione pasti, assistenza agli ospiti nell'espletamento
delle normali attivita' e funzioni quotidiane, attivita' di pulizia,
in relazione alle necessita' dell'utenza ospitata.
In relazione ai piani individuali di assistenza ed alle necessita'
sanitarie esistenti, deve essere altresi' assicurata la presenza
programmata del medico e dell'infermiere professionale.
Deve essere inoltre garantita una presenza programmata di educatori
professionali in relazione alle attivita' previste. In ogni caso deve
essere assicurata la presenza in tutto l'arco delle 24 ore di
personale educativo o infermieristico o addetto all'assistenza di
base, a seconda dei bisogni socio-sanitari degli ospiti.
3.2 Centro diurno
Definizione
Il Centro diurno per malati di AIDS e' una struttura
socio-assistenziale a carattere diurno, che eroga le prestazioni di
cui all'art. 3 septies, comma 6 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229,
destinata ad ospitare persone adulte malate di AIDS o con infezione
da HIV. Il Centro diurno deve essere realizzato in collegamento
funzionale con altre strutture che si occupano di assistenza e cura
dell'AIDS.
Finalita'
Il Centro diurno e' destinato ad ospiti che necessitano di interventi
volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attivita'
quotidiane ed al potenziamento delle capacita' cognitive e
relazionali, da fruire solo durante le ore diurne, in quanto dotati
di supporti familiari tali da non richiedere un intervento
residenziale; il Centro diurno ha tra le proprie finalita'
l'attivazione di strategie per l'integrazione sociale dell'ospite.
Capacita' ricettiva
Il Centro diurno accoglie di norma fino ad un massimo di 12 ospiti,
la cui attivita' deve essere organizzata per gruppi non superiori -
di norma - a 6 ospiti.
Requisiti strutturali minimi
Nel Centro diurno devono essere presenti:
- una zona cucina e pranzo;
- locali ad uso collettivo per le attivita' di socializzazione,
atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacita' ricettiva
massima della struttura e tali da permettere la manovra e la
rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i
locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attivita'
previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea
attivita' dei gruppi previsti in relazione alla capacita' ricettiva
massima della struttura;
- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 6
ospiti;
- due posti letto da destinare alle esigenze temporanee di riposo
degli ospiti.
Requisiti organizzativo-funzionali
Il Centro diurno deve organizzare le proprie attivita' per gruppi non
superiori - di norma - a 6 ospiti.
Nel Centro diurno devono essere garantiti i seguenti servizi e
prestazioni:
- somministrazione pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attivita' e
funzioni quotidiane;
- attivita' educative finalizzate all'acquisizione e/o al
mantenimento delle abilita' cognitive, relazionali e delle autonomie
personali;
- attivita' di socializzazione e ricreativo-culturali;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche
esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche,
infermieristiche, terapeutico-riabilitative.
Requisiti di personale
Nel Centro diurno deve essere garantita la presenza di educatori
professionali e addetti all'assistenza di base in relazione alle
attivita' previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai
bisogni dell'utenza ospitata.
Deve essere inoltre prevista una presenza programmata in relazione
alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad
esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione,
psicologo.
3.3 Case alloggio per malati di AIDS convenzionate con le Aziende
Unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente
direttiva
Le Case alloggio per malati di AIDS convenzionate con le Aziende
Unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente
direttiva sono autorizzate al funzionamento, fatto salvo
l'adeguamento ai requisiti specifici organizzativo-funzionali e di
personale previsti al precedente paragrafo 3.1 ed ai requisiti minimi
funzionali e strutturali di carattere generale di cui ai precedenti
paragrafi 5 e 5.2 della parte generale della presente direttiva.
4. Strutture socio-assistenziali per minori
Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori - nel
rispetto di quanto disposto dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive
modificazioni - sono destinate a minori che siano temporaneamente
privi di un ambiente familiare idoneo. Sono destinate pertanto ad
integrare o sostituire temporaneamente funzioni familiari compromesse
e ad offrire al bambino e all'adolescente un ambiente
educativo-relazionale in cui rielaborare un progetto per il futuro.
Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori sono
pertanto destinate a minori presenti sul territorio regionale che:
- siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, anche
per motivi soggettivi, e per i quali non sia possibile un conveniente
affidamento familiare;
- necessitino di una collocazione extra-familiare perche' prescritta
da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori:
- perseguono obiettivi e adottano metodi educativi fondati sul
rispetto dei diritti del minore, sull'ascolto e la partecipazione
dello stesso al progetto che lo riguarda;
- favoriscono relazioni significative tra i ragazzi e tra essi ed i
genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli,
laddove abbiano un significato positivo;
- favoriscono i rapporti degli ospiti con il contesto sociale
attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero,
socio-sanitari, e di ogni altra risorsa presente all'interno del
territorio;
- collaborano con i servizi sociali territoriali preposti alle
funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'eta' evolutiva e
con le autorita' giudiziarie competenti.
Tali strutture sono:
- Comunita' di pronta accoglienza
- Comunita' di tipo familiare
- Comunita' educativa.
Entro tre giorni dall'ammissione o dalla dimissione del minore, o
immediatamente nei casi di ammissioni d'urgenza non effettuate dai
servizi pubblici competenti, il responsabile della struttura dovra'
darne comunicazione in forma scritta:
- al Comune ed alla Azienda Unita' sanitaria locale di residenza del
minore;
- al Comune ed alla Azienda Unita' sanitaria locale nel cui
territorio e' ubicata la struttura.
I gestori delle strutture per minori, sia pubblici che privati,
devono - ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 4 maggio
1983, n. 184 - trasmettere semestralmente al giudice tutelare del
luogo ove hanno sede, l'elenco dei minori ricoverati con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi deve, trascorso tale
periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli
atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa (articolo
9, comma 6, Legge 4 maggio 1983, n. 184). Analoga segnalazione deve
essere effettuata ai servizi sociali locali.
4.1 Requisiti comuni alle strutture per minori dal punto di vista
strutturale e spaziale
In coerenza con l'obiettivo di garantire che le Comunita' che
accolgono minori abbiano a tutti gli effetti le caratteristiche della
casa di civile abitazione, non sono previsti requisiti strutturali
specifici e le norme di riferimento sono quelle di edilizia
residenziali vigenti.
Nelle strutture per minori deve comunque essere previsto un servizio
igienico ogni 4 ospiti ed una camera per l'operatore in servizio
notturno.
4.2 Requisiti comuni alle strutture per minori dal punto di vista
organizzativo-funzionale
Tutte le strutture per minori devono:
- disporre di un progetto educativo generale che espliciti le
metodologie educative che si intendono adottare, il tipo di utenza e
la fascia d'eta' a cui ci si rivolge;
- utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale
per ciascun minore in cui devono essere annotate tutte le notizie ed
i dati riguardanti il minore stesso ed in particolare:
- il nominativo ed il recapito telefonico del referente dell'Ente
locale che ha effettuato l'inserimento;
- il nominativo ed il recapito telefonico di un referente del nucleo
familiare e dell'eventuale tutore;
- il nominativo del medico di libera scelta; ove non sia possibile
mantenere il medico che il minore aveva al momento dell'ingresso in
struttura, si deve provvedere alla scelta di un diverso medico di
base;
- i movimenti temporanei che comportino pernottamento all'esterno
della Comunita';
- le visite effettuate dai genitori e la loro durata, provvedendo a
fare firmare sia il genitore che l'operatore presente a fianco
dell'annotazione;
- provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o
provocati dai minori e dagli operatori, stipulando a tal fine
apposite assicurazioni;
- utilizzare e tenere costantemente aggiornato un registro in cui
annotare i turni di presenza degli operatori, ivi compresi i
volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.
4.2.1 Il personale
Nelle strutture per minori opera personale educativo ed operatori che
svolgono attivita' di supporto.
Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei titoli di
educatore indicati nella Parte I "Disposizioni generali", paragrafo
5.2.1 o, in alternativa, dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola secondaria superiore;
- curriculum formativo e professionale svolto durante i cinque anni
precedenti l'intervento nella struttura, che preveda:
- la partecipazione a momenti formativi non occasionali, a carattere
teorico-pratico, per una durata complessiva di almeno 150 ore,
realizzati ed attestati da Enti pubblici o soggetti privati operanti
nel settore;
- un iter di preparazione svolto e certificato dall'e'quipe
centralizzata di cui alla direttiva regionale in materia di
affidamento familiare (deliberazione di Consiglio regionale n. 1378
del 28 febbraio 2000);
- un periodo di tirocinio di almeno tre mesi presso strutture per
minori pubbliche o private.
Per il personale gia' in servizio che non sia in possesso ne' dei
titoli ne' dei requisiti sopra citati, e' richiesta un'esperienza
lavorativa presso strutture per minori di almeno tre anni e la
partecipazione a momenti formativi non occasionali, a carattere
teorico-pratico, per una durata complessiva di almeno 150 ore,
realizzati ed attestati da Enti pubblici o soggetti privati operanti
nel settore.
Le strutture per minori possono avvalersi di operatori con
preparazione specifica (animatori, istruttori, artigiani, ecc.) per
attivita' complementari a quella educativa, non attribuibili al
personale educativo, e da esso coordinate.
La presenza di personale di ausilio per la cura della casa e per i
servizi generali va vista come occasione educativa essa stessa e non
integralmente sostitutiva di servizi ed azioni che devono comunque
entrare nella vita quotidiana dei minori.
L'impiego di volontari ed obiettori di coscienza deve essere previsto
in maniera continuativa, anche se per un periodo di tempo limitato.
4.3 Comunita' di pronta accoglienza
Definizione
La Comunita' di pronta accoglienza e' una struttura
socio-assistenziale residenziale destinata a minori in situazione di
grave pregiudizio, che necessitano di una risposta urgente e
temporanea di ospitalita', mantenimento, protezione, accudimento, in
attesa di una collocazione stabile o di un rientro in famiglia.
Finalita'
La Comunita' di pronta accoglienza risponde alle seguenti finalita':
- superare la fase del bisogno improvviso mediante l'accoglienza
d'urgenza;
- offrire ospitalita' ed assistenza qualificate sul piano
educativo-relazionale e della cura della persona per il tempo
necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento piu'
favorevole e stabile per il minore.
Capacita' ricettiva
La Comunita' di pronta accoglienza puo' accogliere fino ad un massimo
di 6 minori quando l'utenza e' composta da bambini e preadolescenti e
fino ad un massimo di 12 minori quando l'utenza e' composta da
adolescenti.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Comunita' di pronta accoglienza devono essere garantiti i
seguenti servizi e prestazioni:
- accoglienza 24 ore su 24;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- somministrazione pasti;
- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e
sociale;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attivita' sportive,
ricreative, culturali).
Requisiti di personale
Nella Comunita' di pronta accoglienza deve essere garantita - nei
momenti di presenza degli ospiti presso la struttura - una presenza
di personale educativo in misura di uno ogni 3 ospiti.
4.4 Comunita' educativa
Definizione
La Comunita' educativa e' una struttura socio-assistenziale
residenziale destinata a preadolescenti ed adolescenti ai quali la
famiglia non sia in grado di assicurare temporaneamente le proprie
cure, o per i quali non sia possibile - per un periodo anche
prolungato - la permanenza nel nucleo familiare originario.
Finalita'
La Comunita' educativa assolve a compiti temporaneamente sostitutivi
o integrativi della famiglia, avendo come obiettivi specifici:
- l'educazione e l'acquisizione di autonomia ed indipendenza;
- il reinserimento - ove possibile - nella famiglia di origine.
Capacita' ricettiva
La Comunita' educativa accoglie fino ad un massimo di 10 minori;
possono essere ammessi ulteriori 2 minori per pronta accoglienza.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Comunita' educativa devono essere garantiti i seguenti servizi
e prestazioni, assicurando altresi' il coinvolgimento e la
partecipazione dei minori all'organizzazione ed allo svolgimento
delle attivita' quotidiane:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- somministrazione pasti;
- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e
sociale;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attivita' sportive,
ricreative, culturali).
Requisiti di personale
Nella Comunita' educativa deve essere garantita - nei momenti di
presenza degli ospiti presso la struttura - una presenza di personale
educativo in misura di uno ogni 3 ospiti, salvo per le ore di riposo
notturno, ove e' sufficiente la presenza di un operatore.
4.5 Comunita' di tipo familiare
Definizione
La Comunita' di tipo familiare e' una struttura socio-assistenziale
residenziale destinata a minori, caratterizzata dalla convivenza
continuativa e stabile di due o piu' adulti che offrono ai minori un
rapporto di tipo genitoriale ed un ambiente familiare sostitutivo.
Finalita'
La Comunita' di tipo familiare garantisce ai minori un contesto di
vita familiare caratterizzato da relazioni stabili e affettivamente
significative.
Capacita' ricettiva
La Comunita' di tipo familiare puo' accogliere fino ad un massimo di
cinque minori; puo' essere ammesso un ulteriore minore solo per
l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza.
Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Comunita' di tipo familiare devono essere garantiti i seguenti
servizi e prestazioni, assicurando altresi' il coinvolgimento e la
partecipazione dei minori all'organizzazione ed allo svolgimento
delle attivita' quotidiane:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- somministrazione pasti;
- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e
sociale;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attivita' sportive,
ricreative, culturali).
Requisiti di personale
Nella Comunita' di tipo familiare deve essere garantita la presenza
di due adulti conviventi con i requisiti richiesti per l'esercizio
della funzione educativa; ad essi va affiancato altro personale
educativo fino a garantire all'occorrenza il rapporto di un operatore
ogni tre ospiti.
(segue allegato fotografato)