REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 426

Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti, ai sensi del DLgs 502/92, cosi' come modificato da DLgs 229/99, e della L.R. 34/98. Primi adempimenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il DM Sanita' 15/4/1994 di determinazione dei criteri generali per            
la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza                     
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;                                    
- il DM Sanita' 14/12/1994 di determinazione delle tariffe delle                
prestazioni di assistenza ospedaliera;                                          
- il DM Sanita' 30/6/1997 di aggiornamento delle stesse tariffe e               
sostituzione del sistema di pesi di cui all'art. 3, comma 5 del DM              
15/4/1994;                                                                      
- le proprie deliberazioni 732/99 e 1439/99, con cui sono state                 
fissate le tariffe 1999 per le prestazioni di assistenza ospedaliera            
in regione Emilia-Romagna secondo i criteri generali definiti nei               
decreti del Ministero della Sanita' sopra richiamati;                           
- l'art. 32, comma 8, della Legge 449/97 (collegata alla finanziaria            
1998) secondo cui le Regioni in attuazione della programmazione                 
sanitaria e in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5,              
della Legge 549/95 e successive modificazioni devono individuare                
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria, pubblica o                  
privata o per gruppi di istituzioni sanitarie i limiti massimi di               
spesa sostenibile con il Fondo sanitario nazionale e i preventivi               
annuali delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per             
la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 662/96               
sopracitata;                                                                    
- il comma 9 dell'art. 32 della Legge 449/97 secondo cui le Regioni e           
le Aziende Unita' sanitarie locali e Ospedaliere devono assicurare              
l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace              
delle risorse;                                                                  
- il comma 3 dell'art. 72 della Legge 448/98 (collegato alla                    
finanziaria 1999) modificato dal comma 14 dell'art. 28 della Legge              
23/12/1999 (Legge finanziaria 2000) per cui le Regioni, in attuazione           
di quanto disposto dal comma 9, art. 32 della Legge 449/97, a                   
decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva           
vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in            
modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata            
in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di           
forme alternative alla degenza ordinaria non inferiore al 2,5% dei              
ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno              
precedente;                                                                     
richiamata la L.R. 34/98 e successiva deliberazione attuativa della             
Giunta regionale 125/99 con cui la Regione Emilia-Romagna ha dettato            
norme sull'autorizzazione, l'accreditamento e l'accreditamento                  
transitorio, ai sensi del DM 14/1/1997;                                         
richiamato l'art. 2 della L.R. 34/98, che prevede che la Giunta                 
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca             
gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati                            
sull'accreditamento, indirizzi riguardanti distintamente le                     
prestazioni a rilievo locale e quelle a valenza multizonale e                   
adottati sentite le associazioni rappresentative dei soggetti                   
erogatori, e approvi uno schema tipo sulla base del quale la Regione            
e le Aziende Unita' sanitarie locali, rispettivamente, stipulino gli            
accordi che regolano i rapporti suddetti;                                       
dato atto, in particolare, che attualmente, ai sensi dell'art. 12               
della L.R. 34/98, sono in accreditamento transitorio tutte le                   
strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della           
citata legge regionale e le strutture private che risultino                     
provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della             
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e che abbiano adempiuto a quanto                 
previsto dal comma 2 del medesimo art. 12;                                      
considerato che sono in corso di adozione le deliberazioni regionali            
previste dall'art. 13 della L.R. 34/98, sia per quanto riguarda                 
modalita' e termini per la presentazione di nuove richieste di                  
autorizzazione sia per le strutture accreditate transitoriamente, ai            
sensi dell'art. 12, comma 2;                                                    
dato atto che con propria deliberazione 1384/99 e' stato stipulato un           
accordo generale con le associazioni della spedalita' privata AIOP e            
ARIS per gli anni 1999/2000;                                                    
richiamati i contenuti della propria delibera n. 1296 del 27/7/1998             
"Linee guida per la rimodulazione dell'attivita' specialistica                  
ambulatoriale e per l'istituzione del sistema informativo.                      
Indicazioni in ordine all'applicazione del X e XII comma dell'art. 3,           
DLgs 124/98", che contiene importanti elementi da inserire negli                
accordi/contratti con i produttori di attivita' specialistica;                  
dato atto che il tema degli accordi/contratti viene estesamente                 
ripreso nell'ambito del DLgs 229/99 di modifica del DLgs 502/92, con            
particolare riferimento agli articoli che seguono:                              
Art. 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)              
1) Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di                     
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei Presidi direttamente           
gestiti dalle Aziende Unita' sanitarie locali, delle Aziende                    
ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli Istituti di ricovero           
e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai              
sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali           
di cui all'articolo 8 quinquies.                                                
2) I cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei             
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano               
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'           
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata           
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.                                 
3) La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita'           
sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio            
sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del           
Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al              
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 ter,                        
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8 quater,                 
nonche' alla stipula degli accordi/contratti di cui all'articolo 8              
quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le            
attivita' sociosanitarie.                                                       
Art. 8 quinquies (Accordi contrattuali)                                         
1) Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore            
del presente decreto, che modifica il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,            
e successive modificazioni, definiscono l'ambito di applicazione                
degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con            
specifico riferimento ai seguenti aspetti:                                      
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla Regione e di             
quelle attribuite alle Unita' sanitarie locali nella definizione                
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;                  
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle               
strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle                 
attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della               
programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal            
Piano sanitario nazionale;                                                      
c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte                  
specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;                               
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture            
ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il                   
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo            
di attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna                    
struttura.                                                                      
2) In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione e le                
Unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative               
della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture                
pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e             
con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro             
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:               
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;           
il contesto generale, ripreso dal Piano attuativo locale (PAL),                 
specificato e attualizzato;                                                     
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti                   
nell'ambito territoriale della medesima Unita' sanitaria locale si              
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di              
assistenza;                                                                     
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad             
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di               
attesa e continuita' assistenziale;                                             
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,           
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e                
della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse                     
nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati               
raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le                    
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);                            
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il                      
monitoraggio degli accordi/contratti pattuiti e le procedure che                
dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza           
e della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,            
secondo quanto previsto dall'articolo 8 octies.                                 
Art. 8 sexies (Remunerazione)                                                   
1) Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a            
carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un              
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di            
cui all'articolo 8 quinquies e determinato in base alle funzioni                
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto della             
rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del               
finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni                      
assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo                
standard di produzione dei programmi di assistenza, mentre le                   
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe                   
predefinite per prestazione.                                                    
2) Le Regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle           
attivita' che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:                
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e                  
territoriale sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla              
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;                
b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della           
prestazione o del servizio reso alla persona;                                   
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di             
prevenzione;                                                                    
d) programmi di assistenza a malattie rare;                                     
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema             
di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il                    
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo            
e coordinamento approvato con DPR 27 marzo 1992, pubblicato nella               
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;                                     
f) programmi sperimentali di assistenza;                                        
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuti,             
ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, espianto              
degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento           
e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli                   
accertamenti preventivi sui donatori.                                           
3) I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali           
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono                   
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita              
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la                     
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi              
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando               
appropriato, del volume dell'attivita' svolta.                                  
4) La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle             
di cui al comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite,                 
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti                  
erogati in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle                
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fatta eccezione           
per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.                   
5) Il Ministro della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi                   
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i                 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del DLgs           
31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di              
classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio           
da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle              
strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di             
quote standard di costi generali, calcolati su un campione                      
rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate           
secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' della                  
assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base             
ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario,                     
articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro                
caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di             
accreditamento delle strutture stesse.                                          
6) Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente           
la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e                 
l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della                     
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle             
relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e                    
organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali                  
fattori produttivi.                                                             
7) Il Ministro della Sanita', con proprio decreto, d'intesa con la              
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita' di            
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei           
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche                   
prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.                        
8) Il Ministro della Sanita', d'intesa con la Conferenza permanente             
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di               
Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari                   
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la            
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse           
da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le Regioni                 
possono stabilire specifiche intese e concordare politiche                      
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle                   
strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione, nonche' impiego              
efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza                    
interregionale e nazionale.                                                     
Art. 8 octies (Controlli)                                                       
1) La Regione e le Aziende Unita' sanitarie locali attivano un                  
sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto            
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati             
nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle            
prestazioni rese.                                                               
2) Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta             
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che                
modifica il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive                         
modificazioni, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali,              
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le           
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono                     
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 quinquies, i            
principi in base ai quali la Regione assicura la funzione di                    
controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualita' della                   
assistenza prestati dalle strutture interessate. Le Regioni, in                 
attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta               
giorni determinano:                                                             
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e              
per la risoluzione delle eventuali contestazioni stabilendo le                  
relative penalizzazioni;                                                        
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli           
accordi/contratti e le modalita' per la verifica della adeguatezza              
del loro sistema informativo;                                                   
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole             
strutture;                                                                      
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli             
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle             
attivita' di controllo.                                                         
3) L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua              
altresi' i criteri per la verifica di:                                          
a) validita' della documentazione amministrativa attestante                     
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle               
attivita' effettivamente svolte;                                                
b) necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei                  
ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti           
indirizzati o trasferiti ad altre strutture;                                    
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della             
assistenza;                                                                     
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli               
utilizzatori dei servizi;                                                       
considerato che tra le prestazioni erogabili a carico del Servizio              
sanitario nazionale possono individuarsi sostanzialmente tre                    
tipologie:                                                                      
- attivita' di base con bacino di utenza circoscritto e                         
identificabile in larga misura con la popolazione dell'Azienda Unita'           
sanitaria locale;                                                               
- alte specialita' con bacino di utenza interprovinciale o regionale            
per cui e' previsto nel DLgs 229/99 un piano regionale;                         
- specialita' ad alto costo e a bassa casistica con un bacino di                
utenza interregionale o nazionale (per cui sono previste intese                 
interregionali);                                                                
considerato pertanto che e' possibile ipotizzare accordi/contratti:             
- per le specialita' di base stipulati dall'Unita' sanitaria locale             
con gli erogatori che assistono prevalentemente la propria                      
popolazione residente;                                                          
- per quanto attiene le strutture private, in coerenza con                      
intese-quadro, concluse tra la Regione e le organizzazioni                      
rappresentative a livello regionale, come stabilito dall'art. 8                 
quinquies, comma 2 del DLgs 229/99;                                             
- per le alte specialita' a valenza regionale, stipulati dalla                  
Regione per conto dei propri residenti, con tutti gli erogatori                 
operanti nel proprio territorio;                                                
- per alte specialita' a valenza interregionale, stipulati d'intesa             
dalle Regioni con tutti gli erogatori operanti sul territorio                   
nazionale;                                                                      
ritenuto:                                                                       
- che le Aziende sanitarie possano anche delegare l'Azienda nel cui             
territorio e' presente il produttore per gli aspetti di vera e                  
propria contrattazione/accordo, e che in ogni caso tale Azienda deve            
garantire le azioni di monitoraggio e controllo dell'appropriatezza             
di tutte le tipologie di attivita' erogate a favore di residenti e              
non residenti;                                                                  
- che sia possibile e opportuno individuare un unico soggetto, per la           
stipula degli accordi/contratti di cui trattasi, nel caso in cui                
siano interessate piu' Regioni per prestazioni a valenza                        
interregionale;                                                                 
considerato che in base al DLgs 229/99 spetta alle Regioni:                     
1) dimensionare l'offerta potenziale di prestazioni, attraverso il              
processo di accreditamento;                                                     
2) adottare i sistemi di classificazione e di tariffazione delle                
prestazioni sanitarie e delle funzioni assistenziali, definiti dal              
competente Ministero;                                                           
3) stabilire i criteri per la determinazione della remunerazione                
delle strutture, o di gruppi omogenei di strutture, ove queste                  
abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma                    
preventivo concordato;                                                          
4) precisare il debito informativo delle strutture accreditate                  
interessate agli accordi/contratti e le modalita' per la verifica               
dell'adeguatezza dei loro sistemi informativi;                                  
5) disciplinare il sistema dei controlli esterni per la valutazione             
dell'appropriatezza e della qualita' dell'assistenza;                           
6) fissare le regole per la risoluzione delle eventuali                         
contestazioni, compresi gli aspetti relativi alla determinazione                
delle penalizzazioni;                                                           
7) determinare l'organizzazione per la verifica del comportamento               
delle singole strutture;                                                        
8) fissare i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento           
degli operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e            
alle attivita' di controllo;                                                    
considerato:                                                                    
- che l'intero sistema degli accordi/contratti e' fondato sul                   
processo ex ante dell'autorizzazione, dell'accreditamento e della               
programmazione (valutazione delle compatibilita' e del fabbisogno), e           
che quindi gli accordi e i contratti devono stabilire quantita' e               
tipologie da fornire in via prioritaria e in conformita' ai piani di            
attivita' locali oltre che in coerenza con eventuali intese quadro              
regionali;                                                                      
- che gli accordi/contratti debbano contenere quali elementi                    
essenziali:                                                                     
1) la definizione di tipologia e quantita' di servizi richiesti ai              
singoli o a gruppi di erogatori;                                                
2) la definizione degli aspetti relativi al servizio reso, in                   
particolare tempi di attesa, rispetto degli impegni dichiarati nella            
carta dei servizi, continuita' assistenziale;                                   
3) la fissazione delle modalita' di remunerazione, il corrispettivo             
preventivato a fronte delle attivita' concordate, le modalita' di               
adeguamento delle tariffe rispetto alle attivita' rese in difetto o             
in eccesso;                                                                     
4) la fissazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e                    
controllo;                                                                      
5) la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto degli                
accordi/contratti e procedure per la risoluzione del contenzioso;               
6) la specificazione della durata degli accordi/contratti;                      
7) la descrizione e motivazione di eventuali progetti speciali;                 
ritenuta l'opportunita' che alla determinazione dei bisogni delle               
popolazioni di riferimento, oltre che all'analisi degli esiti di                
quanto pattuito nell'ambito degli accordi/contratti, vengano                    
coinvolte le conferenze sanitarie territoriali;                                 
considerato che puo' essere tracciato un coerente percorso di                   
programmazione, dal Piano sanitario nazionale, attraverso il Piano              
sanitario regionale e i documenti attuativi di questo, in particolare           
i Piani di salute, i Piani attuativi locali e i programmi di                    
attivita' che ne derivano;                                                      
dato atto che l'attivita' contrattuale, pur anche in forma non                  
omogenea, e' ormai da alcuni anni uno degli strumenti per regolare i            
rapporti tra la Regione e le Case di cura private (vedi contratti con           
AIOP e ARIS) e tra le Aziende Unita' sanitarie locali, le Aziende               
ospedaliere e altri fornitori di prestazioni sanitarie;                         
considerato che tale strumento possa diventare uno dei veicoli con              
cui trasferire gli obiettivi della programmazione regionale fino ai             
fornitori "diretti" delle prestazioni;                                          
atteso che, pertanto, in tale ottica si rende necessario un processo            
di coinvolgimento e comunicazione che va dai sottoscrittori                     
dell'accordo/contratto ai professionisti e alle e'quipe coinvolte nel           
processo di erogazione delle prestazioni, con cui dovrebbero essere             
condivisi metodi e criteri di monitoraggio e verifica dell'attivita';           
ritenuto che lo strumento contrattuale possa altresi' costituire uno            
strumento importante per i rapporti di partnership ai diversi livelli           
(pubblico e privato non profit e profit) in un'ottica comune                    
d'equita', nei rapporti sia di committenza sia d'erogazione, con                
l'obiettivo di favorire il rapporto cittadino-strutture sanitarie,              
evitando, per quanto possibile, la duplicazione degli interventi e              
degli investimenti;                                                             
ritenuto, inoltre, di prevedere che i tetti di spesa programmati per            
i singoli e per gruppi di produttori siano ricondotti a quelli                  
tendenziali definiti per l'attivita' di ricovero e per l'attivita'              
ambulatoriale nelle quote di ripartizione fissate per le singole                
Aziende dal finanziamento regionale;                                            
dato atto che, relativamente alle strutture private accreditate, e'             
operante l'accordo di cui alla delibera 1384/99, per le specialita' a           
larga diffusione, ed alla delibera 2439/99 per l'alta specialita',              
validi fino a tutto l'anno 2000, sulla base della valutazione dei               
risultati conseguiti relativamente ad efficienza, efficacia,                    
appropriatezza, coerenza con gli obiettivi strategici di riduzione              
del tasso di ospedalizzazione distribuito e diversificato per ambiti            
territoriali, rispetto dei budget, aderenza alla casistica                      
concordata;                                                                     
considerato pertanto che, coerentemente con l'impostazione dei                  
documenti di programmazione succitati, debba prevedersi una valenza             
pluriennale dei contratti, pur con integrazioni o revisioni annuali             
da concordarsi su criteri stabiliti ed esplicitati preventivamente,             
nel rispetto dei criteri della programmazione e delle valutazioni               
conseguenti alle attivita' di monitoraggio e controllo;dato atto che            
la Regione, per le attivita' che saranno direttamente coordinate a              
livello regionale (funzioni di rilievo regionale, intese quadro con i           
produttori privati) si riserva la facolta' della remunerazione, del             
relativo monitoraggio e controllo;                                              
ritenuto:                                                                       
- di disciplinare come di seguito specificato, in linea generale, la            
materia relativa agli accordi/contratti, salvo eventuali successivi             
atti relativi ad aspetti specifici, secondo quanto sopra riportato,             
per le attivita' svolte a favore di cittadini residenti in altre                
regioni dalle strutture che insistono sul territorio della regione              
Emilia-Romagna;                                                                 
- di rimandare ad una fase successiva la determinazione della                   
disciplina degli accordi/contratti relativamente alle attivita'                 
svolte a favore dei cittadini assistiti dal Servizio sanitario                  
regionale da strutture extraregionali;                                          
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,            
dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:                    
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio               
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;                                    
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine            
alla legittimita';                                                              
sentita la Commissione Sicurezza sociale;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di definire che il sistema degli accordi/contratti e' fondato sul            
processo ex ante dell'autorizzazione, dell'accreditamento e della               
programmazione (valutazione delle compatibilita' e del fabbisogno), e           
che quindi gli accordi e i contratti devono stabilire quantita' e               
tipologie da fornire in via prioritaria e in conformita' ai piani di            
attivita' locali oltre che in coerenza con eventuali intese quadro              
regionali;                                                                      
2) di definire come di seguito specificato, ferme restando le                   
competenze regionali in materia d'autorizzazione ed accreditamento              
istituzionale, le responsabilita' regionali in materia di                       
accordi/contratti, da esercitarsi anche con successivi e specifici              
atti:                                                                           
- definizione dei criteri generali di finanziamento dei soggetti                
operanti nell'ambito del Sistema sanitario regionale; valutazione               
rispetto alla compatibilita' reciproca dei contratti stipulati e con            
il Fondo sanitario regionale; valutazione dei contenuti economici               
degli accordi/contratti finalizzata a verificarne la congruita' con             
l'ammontare complessivo del Fondo sanitario regionale;                          
- adozione del sistema tariffario regionale ai sensi dell'art. 8                
sexies, comma 5, del DLgs 229/99;                                               
- definizione dei tetti produttivi progressivi altre i quali opera il           
meccanismo della tariffa variabile e oltre i quali viene ridotta                
proporzionalmente la capacita' produttiva accreditata; il meccanismo            
della tariffa variabile opera per la produzione eccedente il 100% dei           
volumi finanziari contrattati, secondo le specifiche contenute nei              
contratti quadro regionali per il privato accreditato, e secondo le             
modalita' definite localmente per gli accordi con i produttori                  
pubblici ed equiparati;                                                         
- definizione della capacita' produttiva di cui all'art. 8 quater,              
comma 8, del DLgs 229/99 come variabile dipendente, per le attivita'            
di ricovero, oltre che dal numero dei posti letto definiti dalla                
programmazione regionale, dal grado di efficienza delle singole                 
strutture (dalla durata della degenza e dall'indice di rotazione dei            
posti letto, che migliorano costantemente le performances delle                 
strutture);                                                                     
- pertanto la capacita' produttiva deve essere definita in relazione            
sia all'obiettivo programmatico di un tasso di ospedalizzazione                 
ordinario standardizzato per acuti non superiore al 160/mille                   
abitanti, sia all'esigenza di stabilire soglie di riferimento certe e           
misurabili per numero di ricoveri ospedalieri prodotti;                         
- per le attivita' specialistiche ambulatoriali i parametri di                  
valutazione sono rappresentati anche, in modo complementare, dai                
tempi di attesa e dagli indici di consumo delle diverse tipologie di            
prestazioni, secondo le indicazioni e gli obiettivi definiti a                  
livello regionale e locale;                                                     
- di conseguenza gli accordi/contratti dovranno contenere le suddette           
esplicitazioni, riferite alla coerenza da un lato al tasso di                   
ospedalizzazione programmato e al numero di ricoveri ospedalieri                
pattuito, dall'altro ai tempi di attesa e agli indici di consumo                
attesi;                                                                         
- in presenza di un numero di ricoveri superiore del 10% all'atteso e           
pattuito - atteso e pattuito indicato espressamente negli                       
accordi/contratti - oltre ai meccanismi della tariffa variabile,                
opera la riduzione della capacita' produttiva. La Regione valuta le             
iniziative da assumere ivi compresa la revoca dell'accreditamento               
della capacita' produttiva in eccesso, nell'ambito territoriale                 
interessato, in misura direttamente corrispondente al concorso a tale           
superamento rispettivamente apportato dalle Aziende ospedaliere, dai            
Presidi ospedalieri delle Aziende territoriali, dalle strutture                 
pubbliche equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle             
strutture private lucrative. Tale riduzione e' operata secondo il               
seguente algoritmo:                                                             
Posti letto in eccesso = Ricoveri in eccesso/Indice di rotazione                
dove i posti letto in eccesso, rispetto alla media di utilizzo annuo,           
sono quelli eccedenti la capacita' produttiva ammessa, i ricoveri in            
eccesso sono quelli eccedenti la soglia del 10% e l'Indice di                   
rotazione (Ricoveri/Posti letto) e' quello presentato dalla struttura           
o dai gruppi di strutture omogenee oggetto dell'accordo/contratto;              
- la Regione valuta le iniziative da assumere, ivi compresa la revoca           
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso nell'ambito           
territoriale interessato, in misura direttamente corrispondente al              
concorso a tale superamento rispettivamente apportato dalle Aziende             
ospedaliere, dai Presidi opedalieri delle Aziende territoriali, dalle           
strutture pubbliche equiparate, dalle strutture private non lucrative           
e dalle strutture private lucrative;                                            
- relativamente alle attivita' specialistiche ambulatoriali la                  
Regione valuta le iniziative da assumere, ivi compresa la revoca                
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso, anche                
sulla base degli indicatori che verranno messi a punto per tali                 
tipologie di prestazioni da un apposito gruppo tecnico                          
dell'Assessorato competente in materia di sanita' e che saranno                 
oggetto di specifico successivo provvedimento;                                  
- definizione, a partire dagli atti di programmazione nazionale e               
sulla base della pianificazione e programmazione regionali, dei                 
criteri di riferimento per l'individuazione da parte delle Aziende              
Unita' sanitarie locali - attraverso lo strumento dei PAL, come                 
espressione della partnership fra tutte le strutture locali e degli             
obiettivi a lungo termine - dei livelli quali-quantitativi di                   
prestazioni da garantire al fine di perseguire gli obiettivi di                 
salute fissati a livello programmatorio e rispondere adeguatamente al           
bisogno di salute espresso dalla popolazione di riferimento. Entro              
questo contesto si definiscono gli accordi e i contratti, che                   
specificano volumi e corrispettivi economici;                                   
- individuazione, nel rispetto dei contenuti dei documenti attuativi            
del Piano sanitario regionale 1999/2001, delle funzioni a valenza               
regionale per le quali la stesura degli accordi e la contrattazione,            
oltre che la determinazione dei livelli di attivita', vengono                   
realizzati direttamente a livello regionale;                                    
- indicazione alle Aziende dell'opportunita' di prevedere accordi e             
contratti con singoli o con gruppi omogenei di produttori                       
rispettivamente nel caso di attivita' in regime di assistenza                   
specialistica o di attivita' in regime di ricovero, in coerenza per             
queste ultime con le eventuali intese quadro stabilite a livello                
regionale (AIOP e ARIS);                                                        
- indicazioni alle Aziende relativamente ai contenuti degli                     
accordi/contratti inerenti l'attivita' specialistica ambulatoriale,             
che sono da ricondursi ai contenuti della delibera n. 1296 del                  
27/7/1988 "Linee guida per la rimodulazione dell'attivita'                      
specialistica ambulatoriale e per l'istituzione del sistema                     
informativo. Indicazioni in ordine all'applicazione del X e XII comma           
dell'art. 3, DLgs 124/98", e che saranno oggetto di ulteriori                   
specifici provvedimenti;                                                        
- definizione dei criteri riferiti alle valutazioni comparative della           
qualita' e dei costi; individuazione dei meccanismi attraverso i                
quali la contrattazione e la stesura di accordi a livello locale                
debbano realizzarsi al fine di garantire le necessarie valutazioni              
comparative sull'attivita' erogata e sui costi per le diverse                   
tipologie di erogatori (Presidi direttamente gestiti dalle Unita'               
sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende universitarie,                   
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, soggetti                   
accreditati ai sensi dell'art. 8 quater del succitato DLgs 229/99)              
tutti dotati di contabilita' separata nel caso si tratti di soggetti            
interni alle Aziende sanitarie territoriali;                                    
- la contrattazione tra la Regione e le Aziende Unita' sanitarie                
locali, da una parte, per le rispettive competenze, con le strutture            
pubbliche ed equiparate, con quelle private e con i professionisti              
accreditati (anche mediante intese con le loro associazioni                     
rappresentative a livello regionale), dall'altra, ai sensi del comma            
2 dell'art. 8 quinquies del DLgs 229/99, avviene, ove la committenza            
proceda alle valutazioni comparative della qualita' e dei costi,                
anche sulla base dei seguenti criteri:                                          
- coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e                  
locale;                                                                         
- accessibilita' delle strutture erogatrici per gli utenti;                     
- liste di attesa prestazionali;                                                
- rispetto degli impegni dichiarati dal produttore nella Carta dei              
servizi;                                                                        
- continuita' assistenziale, completezza della presa in carico e dei            
percorsi assistenziali;                                                         
- livello di coerenza con gli indicatori regionali di appropriatezza            
dei ricoveri ospedalieri;                                                       
- livello di coerenza con il set di indicatori per l'implementazione            
del governo clinico (documenti applicativi del Piano sanitario                  
regionale: l'ospedale);                                                         
- modalita' di appropriatezza erogativa delle prestazioni;                      
- tariffa media per punto DRG praticata dal produttore o dai gruppi             
omogenei di produttori per singola categoria principale di diagnosi,            
nel rispetto delle eventuali intese quadro intervenute a livello                
regionale;                                                                      
- tariffa praticata per prestazione ambulatoriale specialistica di              
branca;                                                                         
- individuazione delle tipologie o gruppi di produttori per le quali            
la contrattazione viene realizzata a livello regionale ed                       
eventualmente, nel caso di intese quadro, integrata da quella locale;           
- determinazione, come previsto dall'art. 8 octies del succitato DLgs           
229/99 e sulla base degli indirizzi nazionali:                                  
- delle regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e            
per la risoluzione di eventuali contestazioni, stabilendo le relative           
penalizzazioni;                                                                 
- del debito informativo delle strutture accreditate interessate agli           
accordi/contratti e le modalita' per la verifica dell'adeguatezza del           
loro sistema informativo;                                                       
- dell'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole           
strutture;                                                                      
- dei programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli            
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle             
attivita' di controllo;                                                         
- dei fenomeni ai quali i controlli esterni locali devono porre                 
prioritariamente attenzione;                                                    
- individuazione delle modalita' per la risoluzione del contenzioso             
relativo al contenuto economico degli accordi/contratti e per                   
l'applicazione delle relative penalizzazioni;                                   
- definizione dello schema-tipo di accordo/contratto da utilizzare              
per regolare l'acquisizione e la fornitura delle prestazioni a carico           
del Sistema sanitario regionale e dei meccanismi generali di                    
funzionamento degli accordi/contratti stessi;                                   
3) di stabilire che i livelli di contrattazione aziendali, ivi                  
compresi quelli che coinvolgono diverse Aziende, ed infraziendali               
debbano rispettare, per la definizione degli accordi/contratti, i               
criteri generali fissati a livello regionale di cui sopra, in                   
particolare realizzando un meccanismo di cooperazione fra i diversi             
attori del processo di definizione degli accordi/contratti ed                   
efficienti meccanismi di diffusione delle informazioni, mirate ad               
ottenere un coinvolgimento di tutti i soggetti che devono operare al            
fine che i contenuti degli accordi/contratti vengano realizzati;                
4) di stabilire che tutte le Aziende sono tenute a promuovere e a               
partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento degli              
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle             
attivita' di controllo secondo le modalita' che verranno fissate a              
livello regionale;                                                              
5) di definire come di seguito specificato le responsabilita' delle             
Aziende committenti di prestazioni in materia di accordi/contratti:             
- valutazione del bisogno di salute e della domanda espressa dalla              
popolazione di riferimento relativamente alle attivita' di base;                
- definizione delle priorita' nell'ambito degli indirizzi regionali             
anche in relazione agli aspetti di appropriatezza e di rapporto                 
costo/efficacia oltre che agli aspetti di compatibilita' economica:             
le Aziende recepiscono, specificano e traducono nei contratti gli               
indirizzi stabiliti dalle priorita' regionali;                                  
- individuazione dei livelli e delle modalita' erogative piu'                   
appropriate per garantire una soddisfacente risposta ai bisogni di              
salute della popolazione di riferimento;                                        
- analisi delle potenzialita' di offerta propria e degli altri                  
produttori, in particolare, oltre alle valutazioni legate alla                  
coerenza rispetto alla programmazione e all'accreditamento,                     
relativamente agli aspetti di:                                                  
1) efficienza allocativa delle risorse                                          
2) definizione dei servizi da rendere, con particolare riguardo ad              
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di               
attesa e continuita' assistenziale; rispetto degli impegni dichiarati           
nella Carta dei servizi;                                                        
- definizione delle tipologie e dei volumi di attivita' da acquisire,           
sia da parte di produttori interni che da altri produttori,                     
nell'ambito delle intese quadro regionali per quanto riguarda i                 
produttori privati;                                                             
- orientamento della produzione da parte degli erogatori interni e              
definizione formalizzata degli accordi/contratti con i produttori               
esterni, compresa la fase di condivisione con tutte le categorie di             
produttori interessate degli aspetti precedentemente citati e la fase           
di contrattazione vera e propria relativamente ai contenuti economici           
e non economici del contratto;                                                  
- predisposizione di piani specifici per il riorientamento produttivo           
relativamente ad attivita' caratterizzate da bassi livelli di                   
efficienza ed insoddisfacenti rapporti costo/efficacia riferiti ai              
propri produttori;                                                              
- verifica della compatibilita' economica complessiva, del contenuto            
degli accordi/contratti sottoscritti, con il bilancio aziendale;                
- definizione delle modalita' di monitoraggio, comprendendo tempi di            
esecuzione dello stesso e meccanismi correttivi da mettere in atto in           
caso di mancato rispetto dei contenuti pattuiti;                                
- definizione delle specifiche locali relativamente alle modalita' di           
realizzazione dell'attivita' di controllo, compreso il debito                   
informativo delle strutture produttrici;                                        
- valutazione dei risultati in termini di impatto sulla salute e di             
rapporto costo-efficacia;                                                       
6) di stabilire che sono di competenza delle singole Aziende Unita'             
sanitarie locali gli accordi/contratti per le specialita' di base               
stipulati con gli erogatori, o con gruppi degli stessi, che assistono           
prevalentemente la propria popolazione residente, riferiti alle                 
prestazioni fruite dai propri residenti e definiti:                             
- con quelli situati nel proprio territorio di competenza o in quelli           
limitrofi se eroganti prestazioni in misura rilevante;                          
- per quanto attiene le strutture private ospedaliere, in coerenza              
alle intese-quadro, concluse tra la Regione e le organizzazioni                 
rappresentative a livello regionale, come stabilito dall'art. 8                 
quinquies, comma 2 del DLgs 229/99 e ribadito nei punti precedenti;             
7) di stabilire che, per le funzioni a valenza regionale, la Regione            
puo' assumere, oltre alle succitate, anche le responsabilita'                   
previste per le Aziende committenti, responsabilita' che potranno,              
per le singole funzioni e per aspetti specifici delle stesse, essere            
ricondotte con specifici atti in tutto o in parte a singole Aziende             
territoriali. Relativamente agli aspetti di valutazione dei bisogni             
di salute la Regione esercitera' tale responsabilita' sulle funzioni            
a valenza regionale anche attraverso il supporto dell'Agenzia                   
sanitaria regionale;                                                            
8) di definire come di seguito specificato le responsabilita' dei               
produttori di prestazioni in materia di accordi/contratti, in termini           
di:                                                                             
- adeguamento del proprio sistema informativo a quanto previsto a               
livello regionale;                                                              
- produzione e messa a disposizione delle Aziende committenti delle             
informazioni necessarie alla corretta valutazione delle proprie                 
potenzialita' di offerta;                                                       
- partecipazione alle fasi di definizione dell'accordo/contratto,               
sulla base di quanto previsto dai criteri generali definiti a livello           
regionale;                                                                      
- predisposizione di piani specifici per il riorientamento                      
produttivo;                                                                     
- verifica della compatibilita' economica complessiva del contenuto             
degli accordi/contratti sottoscritti con il bilancio aziendale/di               
struttura;                                                                      
9) di prevedere che lo schema tipo di accordo/contratto da applicarsi           
per le attivita' svolte a favore dei cittadini assistiti dal Servizio           
sanitario regionale a partire dall'anno 2001 sia definito come da               
Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente, al presente            
atto. Tale schema tipo costituisce vincolo per la Regione e per le              
Aziende, relativamente ai contenuti minimi da prevedersi negli                  
accordi/contratti stessi: gli aspetti organizzativi relativi alla               
gestione dei medesimi rientrano pertanto nell'ambito dell'autonomia             
aziendale, fatti salvi gli aspetti citati in premessa e nel presente            
deliberato;                                                                     
10) di dare atto che l'Assessorato alla Sanita' provvedera' a                   
costituire un gruppo tecnico di valutazione, con il supporto                    
dell'Agenzia sanitaria regionale, del contenuto degli                           
accordi/contratti che verranno stipulati in applicazione alle                   
indicazioni del presente provvedimento, che formuli ulteriori                   
indicazioni per la fase di consolidamento del processo, con                     
particolare riferimento alle attivita' specialistiche ambulatoriali;            
11) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo                        
dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.           
ALLEGATO 1                                                                      
SCHEMA TIPO DI ACCORDO/CONTRATTO (CON- TENUTI MINIMI)                           
Aspetti generali                                                                
Ogni accordo/contratto deve essere formulato per iscritto e adottato            
con atto sottoscritto dai contraenti.                                           
Devono essere chiaramente identificati i singoli contraenti e gli               
impegni nell'ambito dell'accordo/contratto.                                     
Devono essere chiaramente esplicitati i termini temporali del                   
contratto, compresi i tempi previsti per verifiche ed eventuali                 
revisioni infratemporali. La data di ufficiale sottoscrizione da                
parte dei legali rappresentanti del contratto non puo' essere                   
posteriore di piu' di 30 giorni rispetto alla data di avvio dei                 
termini di vigenza dello stesso. Per l'anno 2000 gli                            
accordi/contratti (da intendersi a carattere sperimentale) dovranno             
essere sottoscritti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del             
presente atto.                                                                  
Deve essere chiaramente espresso l'oggetto dell'accordo/contratto.              
Devono essere individuati i servizi e i funzionari responsabili della           
gestione dei diversi aspetti compresi nel contratto e deve essere               
esplicitato il loro livello di responsabilita'.                                 
Nei rapporti con i produttori privati e le loro associazioni                    
rappresentative, nel caso in cui, trascorsi 90 giorni dalla                     
definizione degli obiettivi della programmazione aziendale, si                  
riscontri il mancato raggiungimento dei contratti a livello locale e            
persista incongruenza tra gli obiettivi citati e l'attivita'                    
esercitata dalle case di cura, le parti trasmettono alla Commissione            
regionale paritetica di cui alla delibera di Giunta regionale 1384/99           
le rispettive valutazioni. La Regione si riserva di produrre, a                 
seguito dell'istruttoria, gli opportuni indirizzi alle Aziende                  
interessate.                                                                    
Aspetti quali/quantitativi                                                      
L'accordo/contratto deve contenere una valutazione esplicita dei                
collegamenti con la pianificazione regionale e locale, inclusi i                
contenuti degli accordi con i medici di Medicina generale,                      
dell'azione complessiva sviluppata in sede di accordo. In tale ambito           
dovrebbero essere definiti gli obiettivi, di salute o di servizio,              
specifici, concordati fra i contraenti, che si intendono perseguire             
con l'accordo/contratto.                                                        
L'accordo/contratto deve contenere:                                             
- una chiara esplicitazione delle principali tipologie di                       
prestazione/servizio comprese nel contratto,                                    
- una chiara esplicitazione dei volumi per ogni tipologia e                     
l'individuazione del margine di variabilita' ammesso per volumi                 
specifici e complessivi,                                                        
- la tipologia di prestazioni/servizi puo' essere espressa secondo              
diverse modalita', dalla loro individuazione puntuale (prestazioni              
ambulatoriali come da nomenclatore tariffario, ricoveri come da                 
classificazione DRG o classificazione degli interventi/procedure)               
alla quantificazione complessiva di tipologie di servizio garantito o           
tipologia di paziente o patologia gestita (percorsi paziente,                   
programmi): in ogni realta' potra' essere adottata la scelta ritenuta           
piu' adeguata a rispondere alle necessita' locali, e alla generale              
necessita' di rendere semplice e significativa la gestione degli                
accordi/contratti. Le aree che prioritariamente si individuano per lo           
sviluppo dei programmi sono costituite dalle patologie croniche, le             
malattie rare, le funzioni psichiatriche, le attivita' di trapianto.            
Devono essere chiaramente esplicitati i requisiti di qualita' del               
servizio attesi dall'acquirente e rispetto ai quali il produttore si            
impegna.                                                                        
Devono essere inseriti nell'accordo/contratto indicatori (documenti             
applicativi del Piano regionale sanitario: indicatori di                        
implementazione del governo clinico) per una valutazione ex ante ed             
ex post.                                                                        
Devono essere esplicitate le motivazioni che hanno condotto alla                
scelta, da parte dell'acquirente, di rivolgersi ad un produttore                
piuttosto che a un altro, relativamente ai parametri della coerenza             
con la programmazione, con l'accreditamento, con l'integrazione, la             
valutazione comparativa qualita'/costi per gruppi omogenei di                   
produttori.                                                                     
Nel caso l'accordo/contratto contenga progetti speciali di                      
partnership fra acquirente e produttore, in particolare quelli                  
finalizzati alla riconversione o riqualificazione di servizi, i                 
progetti stessi devono essere chiaramente motivati e descritti nella            
loro evoluzione temporale, con la chiara individuazione degli impegni           
assunti dai contraenti.                                                         
Devono essere previsti i casi e i termini di riapertura della                   
contrattazione a seguito di importanti eventi imprevisti, di                    
carattere gestionale, normativo, epidemiologico.                                
Gli accordi/contratti devono comunque prevedere la capacita' del                
contraente di far fronte a picchi di domanda fisiologici come quelli            
ad esempio presenti nella stagione invernale, all'interno della                 
programmazione complessiva dell'attivita' erogata.                              
Requisiti ulteriori                                                             
Gli obiettivi di salute o di servizio fissati dovrebbero essere                 
misurabili e dovrebbe essere determinato il loro valore di partenza e           
quelli attesi di periodo.                                                       
L'accordo/contratto deve contenere una sintesi del processo di                  
analisi e confronto istituzionale che ha portato alla sua stesura.              
Requisiti nella contrattazione con le strutture private accreditate             
I contratti stipulati devono essere coerenti con il quadro di                   
riferimento regionale, determinano gli indirizzi produttivi, il                 
sistema dei controlli, le tipologie e i volumi prestazionali delle              
attivita' di ricovero.Prevedono una quota di Lungodegenza Postacuzie            
Riabilitazione estensiva nell'ambito provinciale secondo le                     
necessita' della pianificazione aziendale, individuata                          
orientativamente nel 20% dell'attivita' privata accreditata in                  
termini di utilizzo dei posti letto.                                            
Gli indirizzi produttivi e le tipologie di prestazioni contrattate              
indicano le necessita' del committente e gli impegni del produttore,            
lasciando alle strutture un margine di autonomia produttiva coerente            
con le funzioni accreditate, comunque improntata ai canoni                      
dell'appropriatezza e dell'efficacia, secondo i contenuti delle                 
intese quadro definite dal livello regionale.                                   
Qualora si renda necessario per il produttore accedere ex novo al               
regime di accreditamento, per rispondere alle necessita' della                  
programmazione regionale e locale, i volumi acquisiti attraverso il             
contratto dovranno essere congrui rispetto ai requisiti                         
dell'accreditamento dei reparti, secondo un principio quantitativo di           
"sostenibilita'" nel rapporto tra entita' economica delle prestazioni           
e costi affrontati per produrle, pur nell'ambito del principio della            
non pervasivita'.                                                               
I suddetti contratti dovranno pertanto stabilire la quantita' e la              
tipologia di prestazioni da fornire in via prioritaria e in                     
conformita' ai piani di attivita' locali.                                       
In ogni caso, qualora le riconversioni comportassero significativi              
interventi strutturali e organizzativi, si dovra' tenere conto dei              
tempi necessari alla loro realizzazione.                                        
La contrattualistica regionale sulle alte specialita' esaurisce la              
contrattazione locale relativamente alle tipologie oggetto di                   
commissioning regionale.                                                        
Aspetti economici e finanziari                                                  
Il contenuto economico complessivo del contratto deve essere                    
chiaramente riportato: devono inoltre essere riportati i                        
corrispettivi economici a fronte delle articolazioni specifiche per             
volume e tipologia del contratto stesso.                                        
Devono essere riportati gli elementi di analisi di compatibilita'               
economico-finanziaria.                                                          
Devono essere espresse le modalita' di valorizzazione economica delle           
prestazioni/servizi scambiati, evidenziando il rapporto fra le                  
valorizzazioni individuate e le tariffe di riferimento regionali. Nel           
caso di progetti speciali o nel caso in cui siano previsti specifici            
incentivi le valorizzazioni corrispondenti devono essere                        
adeguatamente motivate.                                                         
Devono essere previsti i meccanismi di adeguamento annuale dei                  
contenuti economici del contratto, conseguenti a valutazioni                    
successive alle attivita' di monitoraggio e controllo o correlate a             
modifiche di contesto (variazioni tariffarie, ecc.).                            
Devono essere previste e concordate le penalizzazioni economiche che            
si attivano in caso di mancato rispetto dei termini del contratto               
(per eccesso o per difetto) da parte dei fornitori.                             
Vanno altresi' previste penalizzazioni economiche a carico del                  
committente nel caso di totale o parziale ritardo nel pagamento del             
corrispettivo.                                                                  
Nei rapporti con i produttori privati e le loro associazioni                    
rappresentative, nel caso in cui si rilevino e persistano difformita'           
interpretative sugli aspetti economico-finanziari, le parti                     
trasmettono alla Commissione regionale paritetica di cui alla                   
delibera di Giunta regionale 1384/99 le rispettive valutazioni. La              
Regione si riserva di produrre, a seguito dell'istruttoria, gli                 
opportuni indirizzi alle Aziende interessate.                                   
Monitoraggio e controllo                                                        
Gli aspetti temporali, metodologici e di contenuto relativi alle                
attivita' di monitoraggio e controllo devono essere chiaramente                 
esplicitati e concordati, anche in termini di impegni reciproci, da             
parte dei contraenti.                                                           
In termini di metodo e di contenuti dei controlli occorrera'                    
attenersi alle direttive specifiche in materia emanate dalla Regione            
periodicamente (per il 1999 Allegato 8 alla delibera 732/99), al fine           
di adottare a livello generale un sistema di regole chiare,                     
trasparenti e condivise tra i vari soggetti che agiscono a livello              
regionale.                                                                      
Devono essere previste e concordate le eventuali conseguenze                    
economiche dei risultati delle attivita' di monitoraggio e controllo.           
Devono essere descritti i meccanismi e le responsabilita' chiamati in           
causa per la realizzazione di azioni correttive che si rendessero               
necessarie.                                                                     
L'attivita' di monitoraggio e controllo deve dare origine ad una                
documentazione scritta i cui requisiti devono essere esplicitati in             
sede di contratto.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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