DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 426
Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti, ai sensi del DLgs 502/92, cosi' come modificato da DLgs 229/99, e della L.R. 34/98. Primi adempimenti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DM Sanita' 15/4/1994 di determinazione dei criteri generali per
la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;
- il DM Sanita' 14/12/1994 di determinazione delle tariffe delle
prestazioni di assistenza ospedaliera;
- il DM Sanita' 30/6/1997 di aggiornamento delle stesse tariffe e
sostituzione del sistema di pesi di cui all'art. 3, comma 5 del DM
15/4/1994;
- le proprie deliberazioni 732/99 e 1439/99, con cui sono state
fissate le tariffe 1999 per le prestazioni di assistenza ospedaliera
in regione Emilia-Romagna secondo i criteri generali definiti nei
decreti del Ministero della Sanita' sopra richiamati;
- l'art. 32, comma 8, della Legge 449/97 (collegata alla finanziaria
1998) secondo cui le Regioni in attuazione della programmazione
sanitaria e in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5,
della Legge 549/95 e successive modificazioni devono individuare
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria, pubblica o
privata o per gruppi di istituzioni sanitarie i limiti massimi di
spesa sostenibile con il Fondo sanitario nazionale e i preventivi
annuali delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per
la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 662/96
sopracitata;
- il comma 9 dell'art. 32 della Legge 449/97 secondo cui le Regioni e
le Aziende Unita' sanitarie locali e Ospedaliere devono assicurare
l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace
delle risorse;
- il comma 3 dell'art. 72 della Legge 448/98 (collegato alla
finanziaria 1999) modificato dal comma 14 dell'art. 28 della Legge
23/12/1999 (Legge finanziaria 2000) per cui le Regioni, in attuazione
di quanto disposto dal comma 9, art. 32 della Legge 449/97, a
decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva
vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in
modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata
in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di
forme alternative alla degenza ordinaria non inferiore al 2,5% dei
ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno
precedente;
richiamata la L.R. 34/98 e successiva deliberazione attuativa della
Giunta regionale 125/99 con cui la Regione Emilia-Romagna ha dettato
norme sull'autorizzazione, l'accreditamento e l'accreditamento
transitorio, ai sensi del DM 14/1/1997;
richiamato l'art. 2 della L.R. 34/98, che prevede che la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca
gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati
sull'accreditamento, indirizzi riguardanti distintamente le
prestazioni a rilievo locale e quelle a valenza multizonale e
adottati sentite le associazioni rappresentative dei soggetti
erogatori, e approvi uno schema tipo sulla base del quale la Regione
e le Aziende Unita' sanitarie locali, rispettivamente, stipulino gli
accordi che regolano i rapporti suddetti;
dato atto, in particolare, che attualmente, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 34/98, sono in accreditamento transitorio tutte le
strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della
citata legge regionale e le strutture private che risultino
provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e che abbiano adempiuto a quanto
previsto dal comma 2 del medesimo art. 12;
considerato che sono in corso di adozione le deliberazioni regionali
previste dall'art. 13 della L.R. 34/98, sia per quanto riguarda
modalita' e termini per la presentazione di nuove richieste di
autorizzazione sia per le strutture accreditate transitoriamente, ai
sensi dell'art. 12, comma 2;
dato atto che con propria deliberazione 1384/99 e' stato stipulato un
accordo generale con le associazioni della spedalita' privata AIOP e
ARIS per gli anni 1999/2000;
richiamati i contenuti della propria delibera n. 1296 del 27/7/1998
"Linee guida per la rimodulazione dell'attivita' specialistica
ambulatoriale e per l'istituzione del sistema informativo.
Indicazioni in ordine all'applicazione del X e XII comma dell'art. 3,
DLgs 124/98", che contiene importanti elementi da inserire negli
accordi/contratti con i produttori di attivita' specialistica;
dato atto che il tema degli accordi/contratti viene estesamente
ripreso nell'ambito del DLgs 229/99 di modifica del DLgs 502/92, con
particolare riferimento agli articoli che seguono:
Art. 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)
1) Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei Presidi direttamente
gestiti dalle Aziende Unita' sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8 quinquies.
2) I cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3) La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita'
sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 ter,
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8 quater,
nonche' alla stipula degli accordi/contratti di cui all'articolo 8
quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le
attivita' sociosanitarie.
Art. 8 quinquies (Accordi contrattuali)
1) Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, definiscono l'ambito di applicazione
degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla Regione e di
quelle attribuite alle Unita' sanitarie locali nella definizione
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle
strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle
attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal
Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte
specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture
ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo
di attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
2) In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione e le
Unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative
della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e
con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
il contesto generale, ripreso dal Piano attuativo locale (PAL),
specificato e attualizzato;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima Unita' sanitaria locale si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di
assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di
attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e
della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse
nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati
raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il
monitoraggio degli accordi/contratti pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza
e della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 octies.
Art. 8 sexies (Remunerazione)
1) Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8 quinquies e determinato in base alle funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto della
rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del
finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni
assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo
standard di produzione dei programmi di assistenza, mentre le
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe
predefinite per prestazione.
2) Le Regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle
attivita' che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e
territoriale sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della
prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di
prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema
di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo
e coordinamento approvato con DPR 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuti,
ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, espianto
degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento
e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli
accertamenti preventivi sui donatori.
3) I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando
appropriato, del volume dell'attivita' svolta.
4) La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle
di cui al comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite,
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti
erogati in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fatta eccezione
per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5) Il Ministro della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del DLgs
31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di
classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio
da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle
strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di
quote standard di costi generali, calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate
secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' della
assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base
ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario,
articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di
accreditamento delle strutture stesse.
6) Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente
la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e
l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle
relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e
organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali
fattori produttivi.
7) Il Ministro della Sanita', con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita' di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche
prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.
8) Il Ministro della Sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse
da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le Regioni
possono stabilire specifiche intese e concordare politiche
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle
strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione, nonche' impiego
efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza
interregionale e nazionale.
Art. 8 octies (Controlli)
1) La Regione e le Aziende Unita' sanitarie locali attivano un
sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati
nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle
prestazioni rese.
2) Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 quinquies, i
principi in base ai quali la Regione assicura la funzione di
controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualita' della
assistenza prestati dalle strutture interessate. Le Regioni, in
attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta
giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e
per la risoluzione delle eventuali contestazioni stabilendo le
relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli
accordi/contratti e le modalita' per la verifica della adeguatezza
del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole
strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle
attivita' di controllo.
3) L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua
altresi' i criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle
attivita' effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei
ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti
indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della
assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli
utilizzatori dei servizi;
considerato che tra le prestazioni erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale possono individuarsi sostanzialmente tre
tipologie:
- attivita' di base con bacino di utenza circoscritto e
identificabile in larga misura con la popolazione dell'Azienda Unita'
sanitaria locale;
- alte specialita' con bacino di utenza interprovinciale o regionale
per cui e' previsto nel DLgs 229/99 un piano regionale;
- specialita' ad alto costo e a bassa casistica con un bacino di
utenza interregionale o nazionale (per cui sono previste intese
interregionali);
considerato pertanto che e' possibile ipotizzare accordi/contratti:
- per le specialita' di base stipulati dall'Unita' sanitaria locale
con gli erogatori che assistono prevalentemente la propria
popolazione residente;
- per quanto attiene le strutture private, in coerenza con
intese-quadro, concluse tra la Regione e le organizzazioni
rappresentative a livello regionale, come stabilito dall'art. 8
quinquies, comma 2 del DLgs 229/99;
- per le alte specialita' a valenza regionale, stipulati dalla
Regione per conto dei propri residenti, con tutti gli erogatori
operanti nel proprio territorio;
- per alte specialita' a valenza interregionale, stipulati d'intesa
dalle Regioni con tutti gli erogatori operanti sul territorio
nazionale;
ritenuto:
- che le Aziende sanitarie possano anche delegare l'Azienda nel cui
territorio e' presente il produttore per gli aspetti di vera e
propria contrattazione/accordo, e che in ogni caso tale Azienda deve
garantire le azioni di monitoraggio e controllo dell'appropriatezza
di tutte le tipologie di attivita' erogate a favore di residenti e
non residenti;
- che sia possibile e opportuno individuare un unico soggetto, per la
stipula degli accordi/contratti di cui trattasi, nel caso in cui
siano interessate piu' Regioni per prestazioni a valenza
interregionale;
considerato che in base al DLgs 229/99 spetta alle Regioni:
1) dimensionare l'offerta potenziale di prestazioni, attraverso il
processo di accreditamento;
2) adottare i sistemi di classificazione e di tariffazione delle
prestazioni sanitarie e delle funzioni assistenziali, definiti dal
competente Ministero;
3) stabilire i criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture, o di gruppi omogenei di strutture, ove queste
abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma
preventivo concordato;
4) precisare il debito informativo delle strutture accreditate
interessate agli accordi/contratti e le modalita' per la verifica
dell'adeguatezza dei loro sistemi informativi;
5) disciplinare il sistema dei controlli esterni per la valutazione
dell'appropriatezza e della qualita' dell'assistenza;
6) fissare le regole per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, compresi gli aspetti relativi alla determinazione
delle penalizzazioni;
7) determinare l'organizzazione per la verifica del comportamento
delle singole strutture;
8) fissare i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento
degli operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e
alle attivita' di controllo;
considerato:
- che l'intero sistema degli accordi/contratti e' fondato sul
processo ex ante dell'autorizzazione, dell'accreditamento e della
programmazione (valutazione delle compatibilita' e del fabbisogno), e
che quindi gli accordi e i contratti devono stabilire quantita' e
tipologie da fornire in via prioritaria e in conformita' ai piani di
attivita' locali oltre che in coerenza con eventuali intese quadro
regionali;
- che gli accordi/contratti debbano contenere quali elementi
essenziali:
1) la definizione di tipologia e quantita' di servizi richiesti ai
singoli o a gruppi di erogatori;
2) la definizione degli aspetti relativi al servizio reso, in
particolare tempi di attesa, rispetto degli impegni dichiarati nella
carta dei servizi, continuita' assistenziale;
3) la fissazione delle modalita' di remunerazione, il corrispettivo
preventivato a fronte delle attivita' concordate, le modalita' di
adeguamento delle tariffe rispetto alle attivita' rese in difetto o
in eccesso;
4) la fissazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e
controllo;
5) la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto degli
accordi/contratti e procedure per la risoluzione del contenzioso;
6) la specificazione della durata degli accordi/contratti;
7) la descrizione e motivazione di eventuali progetti speciali;
ritenuta l'opportunita' che alla determinazione dei bisogni delle
popolazioni di riferimento, oltre che all'analisi degli esiti di
quanto pattuito nell'ambito degli accordi/contratti, vengano
coinvolte le conferenze sanitarie territoriali;
considerato che puo' essere tracciato un coerente percorso di
programmazione, dal Piano sanitario nazionale, attraverso il Piano
sanitario regionale e i documenti attuativi di questo, in particolare
i Piani di salute, i Piani attuativi locali e i programmi di
attivita' che ne derivano;
dato atto che l'attivita' contrattuale, pur anche in forma non
omogenea, e' ormai da alcuni anni uno degli strumenti per regolare i
rapporti tra la Regione e le Case di cura private (vedi contratti con
AIOP e ARIS) e tra le Aziende Unita' sanitarie locali, le Aziende
ospedaliere e altri fornitori di prestazioni sanitarie;
considerato che tale strumento possa diventare uno dei veicoli con
cui trasferire gli obiettivi della programmazione regionale fino ai
fornitori "diretti" delle prestazioni;
atteso che, pertanto, in tale ottica si rende necessario un processo
di coinvolgimento e comunicazione che va dai sottoscrittori
dell'accordo/contratto ai professionisti e alle e'quipe coinvolte nel
processo di erogazione delle prestazioni, con cui dovrebbero essere
condivisi metodi e criteri di monitoraggio e verifica dell'attivita';
ritenuto che lo strumento contrattuale possa altresi' costituire uno
strumento importante per i rapporti di partnership ai diversi livelli
(pubblico e privato non profit e profit) in un'ottica comune
d'equita', nei rapporti sia di committenza sia d'erogazione, con
l'obiettivo di favorire il rapporto cittadino-strutture sanitarie,
evitando, per quanto possibile, la duplicazione degli interventi e
degli investimenti;
ritenuto, inoltre, di prevedere che i tetti di spesa programmati per
i singoli e per gruppi di produttori siano ricondotti a quelli
tendenziali definiti per l'attivita' di ricovero e per l'attivita'
ambulatoriale nelle quote di ripartizione fissate per le singole
Aziende dal finanziamento regionale;
dato atto che, relativamente alle strutture private accreditate, e'
operante l'accordo di cui alla delibera 1384/99, per le specialita' a
larga diffusione, ed alla delibera 2439/99 per l'alta specialita',
validi fino a tutto l'anno 2000, sulla base della valutazione dei
risultati conseguiti relativamente ad efficienza, efficacia,
appropriatezza, coerenza con gli obiettivi strategici di riduzione
del tasso di ospedalizzazione distribuito e diversificato per ambiti
territoriali, rispetto dei budget, aderenza alla casistica
concordata;
considerato pertanto che, coerentemente con l'impostazione dei
documenti di programmazione succitati, debba prevedersi una valenza
pluriennale dei contratti, pur con integrazioni o revisioni annuali
da concordarsi su criteri stabiliti ed esplicitati preventivamente,
nel rispetto dei criteri della programmazione e delle valutazioni
conseguenti alle attivita' di monitoraggio e controllo;dato atto che
la Regione, per le attivita' che saranno direttamente coordinate a
livello regionale (funzioni di rilievo regionale, intese quadro con i
produttori privati) si riserva la facolta' della remunerazione, del
relativo monitoraggio e controllo;
ritenuto:
- di disciplinare come di seguito specificato, in linea generale, la
materia relativa agli accordi/contratti, salvo eventuali successivi
atti relativi ad aspetti specifici, secondo quanto sopra riportato,
per le attivita' svolte a favore di cittadini residenti in altre
regioni dalle strutture che insistono sul territorio della regione
Emilia-Romagna;
- di rimandare ad una fase successiva la determinazione della
disciplina degli accordi/contratti relativamente alle attivita'
svolte a favore dei cittadini assistiti dal Servizio sanitario
regionale da strutture extraregionali;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,
dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine
alla legittimita';
sentita la Commissione Sicurezza sociale;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire che il sistema degli accordi/contratti e' fondato sul
processo ex ante dell'autorizzazione, dell'accreditamento e della
programmazione (valutazione delle compatibilita' e del fabbisogno), e
che quindi gli accordi e i contratti devono stabilire quantita' e
tipologie da fornire in via prioritaria e in conformita' ai piani di
attivita' locali oltre che in coerenza con eventuali intese quadro
regionali;
2) di definire come di seguito specificato, ferme restando le
competenze regionali in materia d'autorizzazione ed accreditamento
istituzionale, le responsabilita' regionali in materia di
accordi/contratti, da esercitarsi anche con successivi e specifici
atti:
- definizione dei criteri generali di finanziamento dei soggetti
operanti nell'ambito del Sistema sanitario regionale; valutazione
rispetto alla compatibilita' reciproca dei contratti stipulati e con
il Fondo sanitario regionale; valutazione dei contenuti economici
degli accordi/contratti finalizzata a verificarne la congruita' con
l'ammontare complessivo del Fondo sanitario regionale;
- adozione del sistema tariffario regionale ai sensi dell'art. 8
sexies, comma 5, del DLgs 229/99;
- definizione dei tetti produttivi progressivi altre i quali opera il
meccanismo della tariffa variabile e oltre i quali viene ridotta
proporzionalmente la capacita' produttiva accreditata; il meccanismo
della tariffa variabile opera per la produzione eccedente il 100% dei
volumi finanziari contrattati, secondo le specifiche contenute nei
contratti quadro regionali per il privato accreditato, e secondo le
modalita' definite localmente per gli accordi con i produttori
pubblici ed equiparati;
- definizione della capacita' produttiva di cui all'art. 8 quater,
comma 8, del DLgs 229/99 come variabile dipendente, per le attivita'
di ricovero, oltre che dal numero dei posti letto definiti dalla
programmazione regionale, dal grado di efficienza delle singole
strutture (dalla durata della degenza e dall'indice di rotazione dei
posti letto, che migliorano costantemente le performances delle
strutture);
- pertanto la capacita' produttiva deve essere definita in relazione
sia all'obiettivo programmatico di un tasso di ospedalizzazione
ordinario standardizzato per acuti non superiore al 160/mille
abitanti, sia all'esigenza di stabilire soglie di riferimento certe e
misurabili per numero di ricoveri ospedalieri prodotti;
- per le attivita' specialistiche ambulatoriali i parametri di
valutazione sono rappresentati anche, in modo complementare, dai
tempi di attesa e dagli indici di consumo delle diverse tipologie di
prestazioni, secondo le indicazioni e gli obiettivi definiti a
livello regionale e locale;
- di conseguenza gli accordi/contratti dovranno contenere le suddette
esplicitazioni, riferite alla coerenza da un lato al tasso di
ospedalizzazione programmato e al numero di ricoveri ospedalieri
pattuito, dall'altro ai tempi di attesa e agli indici di consumo
attesi;
- in presenza di un numero di ricoveri superiore del 10% all'atteso e
pattuito - atteso e pattuito indicato espressamente negli
accordi/contratti - oltre ai meccanismi della tariffa variabile,
opera la riduzione della capacita' produttiva. La Regione valuta le
iniziative da assumere ivi compresa la revoca dell'accreditamento
della capacita' produttiva in eccesso, nell'ambito territoriale
interessato, in misura direttamente corrispondente al concorso a tale
superamento rispettivamente apportato dalle Aziende ospedaliere, dai
Presidi ospedalieri delle Aziende territoriali, dalle strutture
pubbliche equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle
strutture private lucrative. Tale riduzione e' operata secondo il
seguente algoritmo:
Posti letto in eccesso = Ricoveri in eccesso/Indice di rotazione
dove i posti letto in eccesso, rispetto alla media di utilizzo annuo,
sono quelli eccedenti la capacita' produttiva ammessa, i ricoveri in
eccesso sono quelli eccedenti la soglia del 10% e l'Indice di
rotazione (Ricoveri/Posti letto) e' quello presentato dalla struttura
o dai gruppi di strutture omogenee oggetto dell'accordo/contratto;
- la Regione valuta le iniziative da assumere, ivi compresa la revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso nell'ambito
territoriale interessato, in misura direttamente corrispondente al
concorso a tale superamento rispettivamente apportato dalle Aziende
ospedaliere, dai Presidi opedalieri delle Aziende territoriali, dalle
strutture pubbliche equiparate, dalle strutture private non lucrative
e dalle strutture private lucrative;
- relativamente alle attivita' specialistiche ambulatoriali la
Regione valuta le iniziative da assumere, ivi compresa la revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso, anche
sulla base degli indicatori che verranno messi a punto per tali
tipologie di prestazioni da un apposito gruppo tecnico
dell'Assessorato competente in materia di sanita' e che saranno
oggetto di specifico successivo provvedimento;
- definizione, a partire dagli atti di programmazione nazionale e
sulla base della pianificazione e programmazione regionali, dei
criteri di riferimento per l'individuazione da parte delle Aziende
Unita' sanitarie locali - attraverso lo strumento dei PAL, come
espressione della partnership fra tutte le strutture locali e degli
obiettivi a lungo termine - dei livelli quali-quantitativi di
prestazioni da garantire al fine di perseguire gli obiettivi di
salute fissati a livello programmatorio e rispondere adeguatamente al
bisogno di salute espresso dalla popolazione di riferimento. Entro
questo contesto si definiscono gli accordi e i contratti, che
specificano volumi e corrispettivi economici;
- individuazione, nel rispetto dei contenuti dei documenti attuativi
del Piano sanitario regionale 1999/2001, delle funzioni a valenza
regionale per le quali la stesura degli accordi e la contrattazione,
oltre che la determinazione dei livelli di attivita', vengono
realizzati direttamente a livello regionale;
- indicazione alle Aziende dell'opportunita' di prevedere accordi e
contratti con singoli o con gruppi omogenei di produttori
rispettivamente nel caso di attivita' in regime di assistenza
specialistica o di attivita' in regime di ricovero, in coerenza per
queste ultime con le eventuali intese quadro stabilite a livello
regionale (AIOP e ARIS);
- indicazioni alle Aziende relativamente ai contenuti degli
accordi/contratti inerenti l'attivita' specialistica ambulatoriale,
che sono da ricondursi ai contenuti della delibera n. 1296 del
27/7/1988 "Linee guida per la rimodulazione dell'attivita'
specialistica ambulatoriale e per l'istituzione del sistema
informativo. Indicazioni in ordine all'applicazione del X e XII comma
dell'art. 3, DLgs 124/98", e che saranno oggetto di ulteriori
specifici provvedimenti;
- definizione dei criteri riferiti alle valutazioni comparative della
qualita' e dei costi; individuazione dei meccanismi attraverso i
quali la contrattazione e la stesura di accordi a livello locale
debbano realizzarsi al fine di garantire le necessarie valutazioni
comparative sull'attivita' erogata e sui costi per le diverse
tipologie di erogatori (Presidi direttamente gestiti dalle Unita'
sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende universitarie,
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, soggetti
accreditati ai sensi dell'art. 8 quater del succitato DLgs 229/99)
tutti dotati di contabilita' separata nel caso si tratti di soggetti
interni alle Aziende sanitarie territoriali;
- la contrattazione tra la Regione e le Aziende Unita' sanitarie
locali, da una parte, per le rispettive competenze, con le strutture
pubbliche ed equiparate, con quelle private e con i professionisti
accreditati (anche mediante intese con le loro associazioni
rappresentative a livello regionale), dall'altra, ai sensi del comma
2 dell'art. 8 quinquies del DLgs 229/99, avviene, ove la committenza
proceda alle valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
anche sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e
locale;
- accessibilita' delle strutture erogatrici per gli utenti;
- liste di attesa prestazionali;
- rispetto degli impegni dichiarati dal produttore nella Carta dei
servizi;
- continuita' assistenziale, completezza della presa in carico e dei
percorsi assistenziali;
- livello di coerenza con gli indicatori regionali di appropriatezza
dei ricoveri ospedalieri;
- livello di coerenza con il set di indicatori per l'implementazione
del governo clinico (documenti applicativi del Piano sanitario
regionale: l'ospedale);
- modalita' di appropriatezza erogativa delle prestazioni;
- tariffa media per punto DRG praticata dal produttore o dai gruppi
omogenei di produttori per singola categoria principale di diagnosi,
nel rispetto delle eventuali intese quadro intervenute a livello
regionale;
- tariffa praticata per prestazione ambulatoriale specialistica di
branca;
- individuazione delle tipologie o gruppi di produttori per le quali
la contrattazione viene realizzata a livello regionale ed
eventualmente, nel caso di intese quadro, integrata da quella locale;
- determinazione, come previsto dall'art. 8 octies del succitato DLgs
229/99 e sulla base degli indirizzi nazionali:
- delle regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e
per la risoluzione di eventuali contestazioni, stabilendo le relative
penalizzazioni;
- del debito informativo delle strutture accreditate interessate agli
accordi/contratti e le modalita' per la verifica dell'adeguatezza del
loro sistema informativo;
- dell'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole
strutture;
- dei programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle
attivita' di controllo;
- dei fenomeni ai quali i controlli esterni locali devono porre
prioritariamente attenzione;
- individuazione delle modalita' per la risoluzione del contenzioso
relativo al contenuto economico degli accordi/contratti e per
l'applicazione delle relative penalizzazioni;
- definizione dello schema-tipo di accordo/contratto da utilizzare
per regolare l'acquisizione e la fornitura delle prestazioni a carico
del Sistema sanitario regionale e dei meccanismi generali di
funzionamento degli accordi/contratti stessi;
3) di stabilire che i livelli di contrattazione aziendali, ivi
compresi quelli che coinvolgono diverse Aziende, ed infraziendali
debbano rispettare, per la definizione degli accordi/contratti, i
criteri generali fissati a livello regionale di cui sopra, in
particolare realizzando un meccanismo di cooperazione fra i diversi
attori del processo di definizione degli accordi/contratti ed
efficienti meccanismi di diffusione delle informazioni, mirate ad
ottenere un coinvolgimento di tutti i soggetti che devono operare al
fine che i contenuti degli accordi/contratti vengano realizzati;
4) di stabilire che tutte le Aziende sono tenute a promuovere e a
partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle
attivita' di controllo secondo le modalita' che verranno fissate a
livello regionale;
5) di definire come di seguito specificato le responsabilita' delle
Aziende committenti di prestazioni in materia di accordi/contratti:
- valutazione del bisogno di salute e della domanda espressa dalla
popolazione di riferimento relativamente alle attivita' di base;
- definizione delle priorita' nell'ambito degli indirizzi regionali
anche in relazione agli aspetti di appropriatezza e di rapporto
costo/efficacia oltre che agli aspetti di compatibilita' economica:
le Aziende recepiscono, specificano e traducono nei contratti gli
indirizzi stabiliti dalle priorita' regionali;
- individuazione dei livelli e delle modalita' erogative piu'
appropriate per garantire una soddisfacente risposta ai bisogni di
salute della popolazione di riferimento;
- analisi delle potenzialita' di offerta propria e degli altri
produttori, in particolare, oltre alle valutazioni legate alla
coerenza rispetto alla programmazione e all'accreditamento,
relativamente agli aspetti di:
1) efficienza allocativa delle risorse
2) definizione dei servizi da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di
attesa e continuita' assistenziale; rispetto degli impegni dichiarati
nella Carta dei servizi;
- definizione delle tipologie e dei volumi di attivita' da acquisire,
sia da parte di produttori interni che da altri produttori,
nell'ambito delle intese quadro regionali per quanto riguarda i
produttori privati;
- orientamento della produzione da parte degli erogatori interni e
definizione formalizzata degli accordi/contratti con i produttori
esterni, compresa la fase di condivisione con tutte le categorie di
produttori interessate degli aspetti precedentemente citati e la fase
di contrattazione vera e propria relativamente ai contenuti economici
e non economici del contratto;
- predisposizione di piani specifici per il riorientamento produttivo
relativamente ad attivita' caratterizzate da bassi livelli di
efficienza ed insoddisfacenti rapporti costo/efficacia riferiti ai
propri produttori;
- verifica della compatibilita' economica complessiva, del contenuto
degli accordi/contratti sottoscritti, con il bilancio aziendale;
- definizione delle modalita' di monitoraggio, comprendendo tempi di
esecuzione dello stesso e meccanismi correttivi da mettere in atto in
caso di mancato rispetto dei contenuti pattuiti;
- definizione delle specifiche locali relativamente alle modalita' di
realizzazione dell'attivita' di controllo, compreso il debito
informativo delle strutture produttrici;
- valutazione dei risultati in termini di impatto sulla salute e di
rapporto costo-efficacia;
6) di stabilire che sono di competenza delle singole Aziende Unita'
sanitarie locali gli accordi/contratti per le specialita' di base
stipulati con gli erogatori, o con gruppi degli stessi, che assistono
prevalentemente la propria popolazione residente, riferiti alle
prestazioni fruite dai propri residenti e definiti:
- con quelli situati nel proprio territorio di competenza o in quelli
limitrofi se eroganti prestazioni in misura rilevante;
- per quanto attiene le strutture private ospedaliere, in coerenza
alle intese-quadro, concluse tra la Regione e le organizzazioni
rappresentative a livello regionale, come stabilito dall'art. 8
quinquies, comma 2 del DLgs 229/99 e ribadito nei punti precedenti;
7) di stabilire che, per le funzioni a valenza regionale, la Regione
puo' assumere, oltre alle succitate, anche le responsabilita'
previste per le Aziende committenti, responsabilita' che potranno,
per le singole funzioni e per aspetti specifici delle stesse, essere
ricondotte con specifici atti in tutto o in parte a singole Aziende
territoriali. Relativamente agli aspetti di valutazione dei bisogni
di salute la Regione esercitera' tale responsabilita' sulle funzioni
a valenza regionale anche attraverso il supporto dell'Agenzia
sanitaria regionale;
8) di definire come di seguito specificato le responsabilita' dei
produttori di prestazioni in materia di accordi/contratti, in termini
di:
- adeguamento del proprio sistema informativo a quanto previsto a
livello regionale;
- produzione e messa a disposizione delle Aziende committenti delle
informazioni necessarie alla corretta valutazione delle proprie
potenzialita' di offerta;
- partecipazione alle fasi di definizione dell'accordo/contratto,
sulla base di quanto previsto dai criteri generali definiti a livello
regionale;
- predisposizione di piani specifici per il riorientamento
produttivo;
- verifica della compatibilita' economica complessiva del contenuto
degli accordi/contratti sottoscritti con il bilancio aziendale/di
struttura;
9) di prevedere che lo schema tipo di accordo/contratto da applicarsi
per le attivita' svolte a favore dei cittadini assistiti dal Servizio
sanitario regionale a partire dall'anno 2001 sia definito come da
Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente, al presente
atto. Tale schema tipo costituisce vincolo per la Regione e per le
Aziende, relativamente ai contenuti minimi da prevedersi negli
accordi/contratti stessi: gli aspetti organizzativi relativi alla
gestione dei medesimi rientrano pertanto nell'ambito dell'autonomia
aziendale, fatti salvi gli aspetti citati in premessa e nel presente
deliberato;
10) di dare atto che l'Assessorato alla Sanita' provvedera' a
costituire un gruppo tecnico di valutazione, con il supporto
dell'Agenzia sanitaria regionale, del contenuto degli
accordi/contratti che verranno stipulati in applicazione alle
indicazioni del presente provvedimento, che formuli ulteriori
indicazioni per la fase di consolidamento del processo, con
particolare riferimento alle attivita' specialistiche ambulatoriali;
11) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo
dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
SCHEMA TIPO DI ACCORDO/CONTRATTO (CON- TENUTI MINIMI)
Aspetti generali
Ogni accordo/contratto deve essere formulato per iscritto e adottato
con atto sottoscritto dai contraenti.
Devono essere chiaramente identificati i singoli contraenti e gli
impegni nell'ambito dell'accordo/contratto.
Devono essere chiaramente esplicitati i termini temporali del
contratto, compresi i tempi previsti per verifiche ed eventuali
revisioni infratemporali. La data di ufficiale sottoscrizione da
parte dei legali rappresentanti del contratto non puo' essere
posteriore di piu' di 30 giorni rispetto alla data di avvio dei
termini di vigenza dello stesso. Per l'anno 2000 gli
accordi/contratti (da intendersi a carattere sperimentale) dovranno
essere sottoscritti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente atto.
Deve essere chiaramente espresso l'oggetto dell'accordo/contratto.
Devono essere individuati i servizi e i funzionari responsabili della
gestione dei diversi aspetti compresi nel contratto e deve essere
esplicitato il loro livello di responsabilita'.
Nei rapporti con i produttori privati e le loro associazioni
rappresentative, nel caso in cui, trascorsi 90 giorni dalla
definizione degli obiettivi della programmazione aziendale, si
riscontri il mancato raggiungimento dei contratti a livello locale e
persista incongruenza tra gli obiettivi citati e l'attivita'
esercitata dalle case di cura, le parti trasmettono alla Commissione
regionale paritetica di cui alla delibera di Giunta regionale 1384/99
le rispettive valutazioni. La Regione si riserva di produrre, a
seguito dell'istruttoria, gli opportuni indirizzi alle Aziende
interessate.
Aspetti quali/quantitativi
L'accordo/contratto deve contenere una valutazione esplicita dei
collegamenti con la pianificazione regionale e locale, inclusi i
contenuti degli accordi con i medici di Medicina generale,
dell'azione complessiva sviluppata in sede di accordo. In tale ambito
dovrebbero essere definiti gli obiettivi, di salute o di servizio,
specifici, concordati fra i contraenti, che si intendono perseguire
con l'accordo/contratto.
L'accordo/contratto deve contenere:
- una chiara esplicitazione delle principali tipologie di
prestazione/servizio comprese nel contratto,
- una chiara esplicitazione dei volumi per ogni tipologia e
l'individuazione del margine di variabilita' ammesso per volumi
specifici e complessivi,
- la tipologia di prestazioni/servizi puo' essere espressa secondo
diverse modalita', dalla loro individuazione puntuale (prestazioni
ambulatoriali come da nomenclatore tariffario, ricoveri come da
classificazione DRG o classificazione degli interventi/procedure)
alla quantificazione complessiva di tipologie di servizio garantito o
tipologia di paziente o patologia gestita (percorsi paziente,
programmi): in ogni realta' potra' essere adottata la scelta ritenuta
piu' adeguata a rispondere alle necessita' locali, e alla generale
necessita' di rendere semplice e significativa la gestione degli
accordi/contratti. Le aree che prioritariamente si individuano per lo
sviluppo dei programmi sono costituite dalle patologie croniche, le
malattie rare, le funzioni psichiatriche, le attivita' di trapianto.
Devono essere chiaramente esplicitati i requisiti di qualita' del
servizio attesi dall'acquirente e rispetto ai quali il produttore si
impegna.
Devono essere inseriti nell'accordo/contratto indicatori (documenti
applicativi del Piano regionale sanitario: indicatori di
implementazione del governo clinico) per una valutazione ex ante ed
ex post.
Devono essere esplicitate le motivazioni che hanno condotto alla
scelta, da parte dell'acquirente, di rivolgersi ad un produttore
piuttosto che a un altro, relativamente ai parametri della coerenza
con la programmazione, con l'accreditamento, con l'integrazione, la
valutazione comparativa qualita'/costi per gruppi omogenei di
produttori.
Nel caso l'accordo/contratto contenga progetti speciali di
partnership fra acquirente e produttore, in particolare quelli
finalizzati alla riconversione o riqualificazione di servizi, i
progetti stessi devono essere chiaramente motivati e descritti nella
loro evoluzione temporale, con la chiara individuazione degli impegni
assunti dai contraenti.
Devono essere previsti i casi e i termini di riapertura della
contrattazione a seguito di importanti eventi imprevisti, di
carattere gestionale, normativo, epidemiologico.
Gli accordi/contratti devono comunque prevedere la capacita' del
contraente di far fronte a picchi di domanda fisiologici come quelli
ad esempio presenti nella stagione invernale, all'interno della
programmazione complessiva dell'attivita' erogata.
Requisiti ulteriori
Gli obiettivi di salute o di servizio fissati dovrebbero essere
misurabili e dovrebbe essere determinato il loro valore di partenza e
quelli attesi di periodo.
L'accordo/contratto deve contenere una sintesi del processo di
analisi e confronto istituzionale che ha portato alla sua stesura.
Requisiti nella contrattazione con le strutture private accreditate
I contratti stipulati devono essere coerenti con il quadro di
riferimento regionale, determinano gli indirizzi produttivi, il
sistema dei controlli, le tipologie e i volumi prestazionali delle
attivita' di ricovero.Prevedono una quota di Lungodegenza Postacuzie
Riabilitazione estensiva nell'ambito provinciale secondo le
necessita' della pianificazione aziendale, individuata
orientativamente nel 20% dell'attivita' privata accreditata in
termini di utilizzo dei posti letto.
Gli indirizzi produttivi e le tipologie di prestazioni contrattate
indicano le necessita' del committente e gli impegni del produttore,
lasciando alle strutture un margine di autonomia produttiva coerente
con le funzioni accreditate, comunque improntata ai canoni
dell'appropriatezza e dell'efficacia, secondo i contenuti delle
intese quadro definite dal livello regionale.
Qualora si renda necessario per il produttore accedere ex novo al
regime di accreditamento, per rispondere alle necessita' della
programmazione regionale e locale, i volumi acquisiti attraverso il
contratto dovranno essere congrui rispetto ai requisiti
dell'accreditamento dei reparti, secondo un principio quantitativo di
"sostenibilita'" nel rapporto tra entita' economica delle prestazioni
e costi affrontati per produrle, pur nell'ambito del principio della
non pervasivita'.
I suddetti contratti dovranno pertanto stabilire la quantita' e la
tipologia di prestazioni da fornire in via prioritaria e in
conformita' ai piani di attivita' locali.
In ogni caso, qualora le riconversioni comportassero significativi
interventi strutturali e organizzativi, si dovra' tenere conto dei
tempi necessari alla loro realizzazione.
La contrattualistica regionale sulle alte specialita' esaurisce la
contrattazione locale relativamente alle tipologie oggetto di
commissioning regionale.
Aspetti economici e finanziari
Il contenuto economico complessivo del contratto deve essere
chiaramente riportato: devono inoltre essere riportati i
corrispettivi economici a fronte delle articolazioni specifiche per
volume e tipologia del contratto stesso.
Devono essere riportati gli elementi di analisi di compatibilita'
economico-finanziaria.
Devono essere espresse le modalita' di valorizzazione economica delle
prestazioni/servizi scambiati, evidenziando il rapporto fra le
valorizzazioni individuate e le tariffe di riferimento regionali. Nel
caso di progetti speciali o nel caso in cui siano previsti specifici
incentivi le valorizzazioni corrispondenti devono essere
adeguatamente motivate.
Devono essere previsti i meccanismi di adeguamento annuale dei
contenuti economici del contratto, conseguenti a valutazioni
successive alle attivita' di monitoraggio e controllo o correlate a
modifiche di contesto (variazioni tariffarie, ecc.).
Devono essere previste e concordate le penalizzazioni economiche che
si attivano in caso di mancato rispetto dei termini del contratto
(per eccesso o per difetto) da parte dei fornitori.
Vanno altresi' previste penalizzazioni economiche a carico del
committente nel caso di totale o parziale ritardo nel pagamento del
corrispettivo.
Nei rapporti con i produttori privati e le loro associazioni
rappresentative, nel caso in cui si rilevino e persistano difformita'
interpretative sugli aspetti economico-finanziari, le parti
trasmettono alla Commissione regionale paritetica di cui alla
delibera di Giunta regionale 1384/99 le rispettive valutazioni. La
Regione si riserva di produrre, a seguito dell'istruttoria, gli
opportuni indirizzi alle Aziende interessate.
Monitoraggio e controllo
Gli aspetti temporali, metodologici e di contenuto relativi alle
attivita' di monitoraggio e controllo devono essere chiaramente
esplicitati e concordati, anche in termini di impegni reciproci, da
parte dei contraenti.
In termini di metodo e di contenuti dei controlli occorrera'
attenersi alle direttive specifiche in materia emanate dalla Regione
periodicamente (per il 1999 Allegato 8 alla delibera 732/99), al fine
di adottare a livello generale un sistema di regole chiare,
trasparenti e condivise tra i vari soggetti che agiscono a livello
regionale.
Devono essere previste e concordate le eventuali conseguenze
economiche dei risultati delle attivita' di monitoraggio e controllo.
Devono essere descritti i meccanismi e le responsabilita' chiamati in
causa per la realizzazione di azioni correttive che si rendessero
necessarie.
L'attivita' di monitoraggio e controllo deve dare origine ad una
documentazione scritta i cui requisiti devono essere esplicitati in
sede di contratto.