DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 555
Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie, di cui all'art. 8 ter, DLgs 502/92 e successive modificazioni. Primi adempimenti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'articolo 8 ter del DLgs 502/92, introdotto dall'art. 8 del
DLgs 229/99, innovativo rispetto alla precedente disciplina,
concernente il regime delle autorizzazioni relative all'esercizio di
attivita' sanitarie e socio-sanitarie che estende tale regime anche
alle tematiche riguardanti la realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie, con particolare riferimento alle competenze dei
Comuni, subordinando l'adozione dei provvedimenti del Comune
interessato ad un parere preventivo di compatibilita' del progetto
espresso da parte della Regione, avente chiara natura di parere
vincolante;
considerato che l'articolo citato al comma 5 prevede che le Regioni
determinino le modalita' ed i termini per il rilascio delle
autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di
attivita' sanitaria e socio-sanitarie, nonche' la individuazione
degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture
o capacita' produttive;
preso atto che tale articolo prevede che:
al comma 1:
1) la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie
e socio-sanitarie siano subordinati ad autorizzazione;
2) tali autorizzazioni si applichino alla costruzione di nuove
strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche'
al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate;
3) la tipologia delle strutture assistenziali interessate comprenda:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo o diurno per acuti; - strutture che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio; - strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
al comma 2:
- tale autorizzazione sia altresi' richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici, e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
al comma 3:
- per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il
Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del DL 5/11/1993,
n. 398, convertito con modificazioni, dalla Legge 4/11/1993, n. 493 e
successive modificazioni ed integrazioni, la verifica di
compatibilita' del progetto da parte della Regione, e che tale
verifica sia effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla
localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito
regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture;
al comma 4:
- l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie da parte di
strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della Legge
15/3/1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del DLgs 229/99;
al comma 5:
- sia possibile il riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o
di prescrizione contestata dal soggetto richiedente;
dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna con L.R. 12/10/1998, n. 34 ha
approvato la normativa in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR
14/1/1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private
che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale;
- che l'art. 13 di tale provvedimento regionale prevede che "per tre
anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque intenda
costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad
ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento dei posti
letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione
regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte
della Regione";
considerato inoltre che con propria deliberazione 8/2/1999, n. 125
"Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98" sono state
definite specifiche modalita' per la formulazione delle domande di
autorizzazione, con particolare riferimento ai requisiti minimi ed al
modello di domanda;
tenuta presente la dotazione standard di posti letto prevista dalle
Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 pari a 5,5 posti per mille
abitanti, con le successive correzioni previste dalle Leggi n. 449
del 27 dicembre 1997 e n. 448 del 23 dicembre 1998;
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 535 del 19
dicembre 1996 (Applicazione linee guida per la rimodulazione della
rete ospedaliera regionale) con la quale e' stata definita la
dotazione complessiva dei posti letto pubblici e privati della
regione Emilia-Romagna, finanziati dal Servizio sanitario nazionale;
considerato che l'attuale numero dei posti letto disponibili nelle
strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate della
regione soddisfa tali indicatori ed e' coerente con i contenuti della
programmazione sanitaria regionale di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 1235 del 22 settembre 1999 (Piano sanitario
regionale 1999/2001), che affida agli ambiti territoriali la
definizione della Rete ospedaliera per l'autosufficienza
territoriale;
ritenuto che nuove richieste per strutture di ricovero e cura
potranno essere prese in considerazione solo in presenza di progetti
di riconversione formulati concordemente alle indicazioni dei
programmi regionali e provinciali che non comportino incremento di
posti letto;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, dei
pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine
alla legittimita';
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire che dalla data di adozione del presente
provvedimento, per gli effetti dell'articolo 8 ter del DLgs 502/92 e
successive modificazioni, tutte le domande di autorizzazione aventi
ad oggetto la costruzione di nuove strutture, l'adattamento di
strutture gia' esistenti e la loro diversa utilizzazione,
l'ampliamento che non comporti aumento di posti letto, la
trasformazione nonche' il trasferimento in altra sede di strutture
gia' autorizzate o funzionanti da parte di soggetti pubblici o
privati, devono, per le motivazioni espresse in premessa, essere
corredate del previsto parere dell'Assessorato regionale alla
Sanita', secondo le modalita' esplicitate in premessa. In via
subordinata, ove le domande non siano corredate di tale parere il
Comune interessato si attivera' direttamente nei confronti del
competente Assessorato;
2) di stabilire che il parere preventivo, di cui al precedente punto
1), riguardera' in sede di prima applicazione le funzioni sanitarie
espletate da:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l'effettuazione
di interventi chirurgici in regime di day hospital o day surgery;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale,
a ciclo continuativo o diurno;
3) di dare atto che i criteri e le procedure per il rilascio del
parere preventivo di cui al precedente punto 1), per quanto riguarda
le strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale, a ciclo continuativo o diurno, saranno definiti con un
successivo specifico provvedimento, tenendo anche conto delle
procedure identificate dalla direttiva di cui al comma 3 dell'art. 1
della L.R. 34/98;
4) di dare atto che l'attuale dotazione di posti letto pubblici e
privati nella regione Emilia-Romagna, soddisfa il fabbisogno di posti
letto di cui alle previsioni del Piano sanitario regionale 1999/2001,
per cui, in riferimento a quanto disposto dall'art. 13 della L.R.
34/98, durante il periodo di vigenza del Piano stesso, e comunque
fino a che il numero dei posti letto autorizzati sia superiore agli
standard definiti da provvedimenti normativi regionali o nazionali,
non saranno prese in considerazione eventuali istanze concernenti
l'istituzione di nuovi posti letto;
5) di stabilire che nuove richieste per strutture di ricovero e cura
potranno essere prese in considerazione solo in presenza di progetti
di riconversione formulati concordemente alle indicazioni dei
programmi regionali e aziendali senza incremento di posti letto;
6) di determinare che eventuali ambiti carenti di strutture o di
capacita' produttiva potranno essere individuati dalla Giunta
regionale che, a tal fine, provvedera' a pubblicare nel Bollettino
Ufficiale della Regione, entro l'ultimo trimestre del triennio di
validita' del Piano sanitario regionale, le carenze stesse e la
tipologia di strutture ed attivita' necessarie, stabilendo, in tale
sede, le procedure cui fare riferimento per una eventuale selezione
tra piu' soggetti interessati;
7) di determinare, altresi', che il riesame dell'istanza di cui al
comma 5 dell'art. 8 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni,
avviene entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza
presentata all'Assessorato competente della Regione Emilia-Romagna, a
cura del Servizio regionale competente, che ne cura l'istruttoria. Il
provvedimento definitivo e' assunto con determinazione del Direttore
generale competente, in analogia con le previsioni della L.R. 34/98,
comma 3, art. 8;
8) di rimandare a successivo specifico provvedimento la
regolamentazione dell'autorizzazione per gli studi odontoiatrici,
medici, e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche
e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un
rischio per la sicurezza del paziente, nonche' per le strutture
esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a
favore di soggetti terzi, successivamente all'emanazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, art. 8 ter del DLgs
502/92 e successive modificazioni;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.