REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 555

Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie, di cui all'art. 8 ter, DLgs 502/92 e successive modificazioni. Primi adempimenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'articolo 8 ter del DLgs 502/92, introdotto dall'art. 8 del              
DLgs 229/99, innovativo rispetto alla precedente disciplina,                    
concernente il regime delle autorizzazioni relative all'esercizio di            
attivita' sanitarie e socio-sanitarie che estende tale regime anche             
alle tematiche riguardanti la realizzazione di strutture sanitarie e            
socio-sanitarie, con particolare riferimento alle competenze dei                
Comuni, subordinando l'adozione dei provvedimenti del Comune                    
interessato ad un parere preventivo di compatibilita' del progetto              
espresso da parte della Regione, avente chiara natura di parere                 
vincolante;                                                                     
considerato che l'articolo citato al comma 5 prevede che le Regioni             
determinino le modalita' ed i termini per il rilascio delle                     
autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di               
attivita' sanitaria e socio-sanitarie, nonche' la individuazione                
degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture            
o capacita' produttive;                                                         
preso atto che tale articolo prevede che:                                       
al comma 1:                                                                     
1) la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie           
e socio-sanitarie siano subordinati ad autorizzazione;                          
2) tali autorizzazioni si applichino alla costruzione di nuove                  
strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro              
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche'            
al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate;                   
3) la tipologia delle strutture assistenziali interessate comprenda:            
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero           
a ciclo continuativo o diurno per acuti; - strutture che erogano                
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi            
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di                  
laboratorio; - strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano                
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;              
al comma 2:                                                                     
- tale autorizzazione sia altresi' richiesta per gli studi                      
odontoiatrici, medici, e di altre professioni sanitarie, ove                    
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero           
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o             
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;                        
al comma 3:                                                                     
- per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il              
Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia           
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del DL 5/11/1993,             
n. 398, convertito con modificazioni, dalla Legge 4/11/1993, n. 493 e           
successive modificazioni ed integrazioni, la verifica di                        
compatibilita' del progetto da parte della Regione, e che tale                  
verifica sia effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla            
localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito                  
regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai                
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove              
strutture;                                                                      
al comma 4:                                                                     
- l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie da parte di           
strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti              
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto             
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della Legge               
15/3/1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi                   
previsti dall'articolo 8, comma 4, del DLgs 229/99;                             
al comma 5:                                                                     
- sia possibile il riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o            
di prescrizione contestata dal soggetto richiedente;                            
dato atto:                                                                      
- che la Regione Emilia-Romagna con L.R. 12/10/1998, n. 34 ha                   
approvato la normativa in materia di autorizzazione e accreditamento            
delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR             
14/1/1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private            
che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale;                   
- che l'art. 13 di tale provvedimento regionale prevede che "per tre            
anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque intenda              
costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad               
ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento dei posti             
letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione                     
regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte           
della Regione";                                                                 
considerato inoltre che con propria deliberazione 8/2/1999, n. 125              
"Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98" sono state                   
definite specifiche modalita' per la formulazione delle domande di              
autorizzazione, con particolare riferimento ai requisiti minimi ed al           
modello di domanda;                                                             
tenuta presente la dotazione standard di posti letto prevista dalle             
Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 pari a 5,5 posti per mille                    
abitanti, con le successive correzioni previste dalle Leggi n. 449              
del 27 dicembre 1997 e n. 448 del 23 dicembre 1998;                             
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 535 del 19               
dicembre 1996 (Applicazione linee guida per la rimodulazione della              
rete ospedaliera regionale) con la quale e' stata definita la                   
dotazione complessiva dei posti letto pubblici e privati della                  
regione Emilia-Romagna, finanziati dal Servizio sanitario nazionale;            
considerato che l'attuale numero dei posti letto disponibili nelle              
strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate della              
regione soddisfa tali indicatori ed e' coerente con i contenuti della           
programmazione sanitaria regionale di cui alla deliberazione del                
Consiglio regionale n. 1235 del 22 settembre 1999 (Piano sanitario              
regionale 1999/2001), che affida agli ambiti territoriali la                    
definizione della Rete ospedaliera per l'autosufficienza                        
territoriale;                                                                   
ritenuto che nuove richieste per strutture di ricovero e cura                   
potranno essere prese in considerazione solo in presenza di progetti            
di riconversione formulati concordemente alle indicazioni dei                   
programmi regionali e provinciali che non comportino incremento di              
posti letto;                                                                    
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, dei                
pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:                        
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio               
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;                                    
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine            
alla legittimita';                                                              
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire che dalla data di adozione del presente                         
provvedimento, per gli effetti dell'articolo 8 ter del DLgs 502/92 e            
successive modificazioni, tutte le domande di autorizzazione aventi             
ad oggetto la costruzione di nuove strutture, l'adattamento di                  
strutture gia' esistenti e la loro diversa utilizzazione,                       
l'ampliamento che non comporti aumento di posti letto, la                       
trasformazione nonche' il trasferimento in altra sede di strutture              
gia' autorizzate o funzionanti da parte di soggetti pubblici o                  
privati, devono, per le motivazioni espresse in premessa, essere                
corredate del previsto parere dell'Assessorato regionale alla                   
Sanita', secondo le modalita' esplicitate in premessa. In via                   
subordinata, ove le domande non siano corredate di tale parere il               
Comune interessato si attivera' direttamente nei confronti del                  
competente Assessorato;                                                         
2) di stabilire che il parere preventivo, di cui al precedente punto            
1), riguardera' in sede di prima applicazione le funzioni sanitarie             
espletate da:                                                                   
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero           
a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l'effettuazione           
di interventi chirurgici in regime di day hospital o day surgery;               
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale,           
a ciclo continuativo o diurno;                                                  
3) di dare atto che i criteri e le procedure per il rilascio del                
parere preventivo di cui al precedente punto 1), per quanto riguarda            
le strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime                  
residenziale, a ciclo continuativo o diurno, saranno definiti con un            
successivo specifico provvedimento, tenendo anche conto delle                   
procedure identificate dalla direttiva di cui al comma 3 dell'art. 1            
della L.R. 34/98;                                                               
4) di dare atto che l'attuale dotazione di posti letto pubblici e               
privati nella regione Emilia-Romagna, soddisfa il fabbisogno di posti           
letto di cui alle previsioni del Piano sanitario regionale 1999/2001,           
per cui, in riferimento a quanto disposto dall'art. 13 della L.R.               
34/98, durante il periodo di vigenza del Piano stesso, e comunque               
fino a che il numero dei posti letto autorizzati sia superiore agli             
standard definiti da provvedimenti normativi regionali o nazionali,             
non saranno prese in considerazione eventuali istanze concernenti               
l'istituzione di nuovi posti letto;                                             
5) di stabilire che nuove richieste per strutture di ricovero e cura            
potranno essere prese in considerazione solo in presenza di progetti            
di riconversione formulati concordemente alle indicazioni dei                   
programmi regionali e aziendali senza incremento di posti letto;                
6) di determinare che eventuali ambiti carenti di strutture o di                
capacita' produttiva potranno essere individuati dalla Giunta                   
regionale che, a tal fine, provvedera' a pubblicare nel Bollettino              
Ufficiale della Regione, entro l'ultimo trimestre del triennio di               
validita' del Piano sanitario regionale, le carenze stesse e la                 
tipologia di strutture ed attivita' necessarie, stabilendo, in tale             
sede, le procedure cui fare riferimento per una eventuale selezione             
tra piu' soggetti interessati;                                                  
7) di determinare, altresi', che il riesame dell'istanza di cui al              
comma 5 dell'art. 8 ter del DLgs 502/92 e successive modificazioni,             
avviene entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza             
presentata all'Assessorato competente della Regione Emilia-Romagna, a           
cura del Servizio regionale competente, che ne cura l'istruttoria. Il           
provvedimento definitivo e' assunto con determinazione del Direttore            
generale competente, in analogia con le previsioni della L.R. 34/98,            
comma 3, art. 8;                                                                
8) di rimandare a successivo specifico provvedimento la                         
regolamentazione dell'autorizzazione per gli studi odontoiatrici,               
medici, e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare            
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche           
e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un                  
rischio per la sicurezza del paziente, nonche' per le strutture                 
esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a               
favore di soggetti terzi, successivamente all'emanazione dell'atto di           
indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, art. 8 ter del DLgs                
502/92 e successive modificazioni;                                              
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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