DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' 14 aprile 2000, n. 12
Revoca dell'accreditamento provvisorio in atto con la casa di cura privata "Villa Salus" di Bologna
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'
Premesso:
- che, ai sensi del DLgs 502/92, cosi' come modificato dai decreti
legislativi 517/93 e 229/99, le Regioni assicurano i livelli
essenziali e uniformi di assistenza, definiti dall'art. 1, stesso
decreto legislativo, avvalendosi, tra gli altri, di soggetti
accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi
contrattuali di cui all'art. 8 quinquies, stesso decreto legislativo;
- che, attualmente, nella regione Emilia-Romagna, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 8, punto 5 del DLgs 502/92, con le
modificazioni di cui al DLgs 517/93, ed in attesa dell'applicazione
concreta delle disposizioni di cui al DLgs 229/99, i rapporti tra il
Servizio sanitario regionale e le Istituzioni sanitarie private, sono
disciplinati, per quanto riguarda l'attivita' di ricovero, da
specifici protocolli d'intesa, ultimo dei quali valevole per gli anni
1999/2000 e sottoscritto in data 26/7/1999 con la rappresentanza
della spedalita' privata associata (Presidenza AIOP e Presidenza
ARIS) e' stato recepito dalla Giunta regionale con provvedimento n.
1384 del 26 luglio 1999;
- che, ai sensi del protocollo d'intesa del 26 luglio 1999 sopra
richiamato, le case di cura private non di alta specialita',
transitoriamente accreditate sulla base delle previsioni formulate
dal precedente protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 gennaio
1996 in applicazione delle disposizioni di cui al punto 6, art. 6,
della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, restano accreditate secondo il
regime transitorio concordato tra le parti per gli anni 1997 e 1998,
fermi restando gli adempimenti previsti a carico della spedalita'
privata, dall'applicazione della legge regionale sui requisiti per
l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo;
considerato che ai sensi della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, recante
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997"
al Titolo III, art. 12, dispone che l'accreditamento transitorio
delle strutture private provvisoriamente accreditate ai sensi del
comma 6, art. 6, della Legge 724/94, opera a condizione che entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, da parte
delle strutture private si sia provveduto a presentare l'apposita
domanda corredata dall'autocertificazione prevista al comma 3
dell'art. 7 e che ne venga dichiarata la funzionalita' alle scelte
della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della
Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti adottati ai
sensi del comma 8 dell'art. 32 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
vista la nota prot. n. 408 del 3/4/2000 pervenuta al Protocollo
dell'Assessorato regionale alla Sanita' n. 15822 del 12/4/2000, con
la quale il Direttore sanitario dell'Azienda Unita' sanitaria locale
della Citta' di Bologna propone la revoca dell'accreditamento della
casa di cura privata "Villa Salus" con sede in Bologna, in quanto la
stessa struttura, come da verbale redatto dal Servizio Ispettivo
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, a seguito di visite ispettive
effettuate in luogo il 3 e 16 marzo 2000, non e' in grado di
garantire la continuita' assistenziale ai pazienti ricoverati, per
assenza e carenza di personale medico con funzioni dirigenziali e per
carenza di personale infermieristico; la struttura inoltre non
risulta in possesso dei requisiti organizzativi generali e specifici
stabiliti dal DPR 14 gennaio 1997 e dalla L.R. 34/98;
tenuto presente che la casa di cura privata "Villa Salus" di Bologna,
struttura monospecialistica ad indirizzo medico, autorizzata al
ricovero per 106 posti letto, risulta accreditata ai sensi del comma
6 dell'art. 6 della Legge 724/94 piu' volte sopra richiamata, per
essere struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale
alla data del 31/12/1992, e per avere accettato, come da
dichiarazione agli atti, il sistema di pagamento a tariffa ed i
contenuti degli accordi regionali di settore (l'ultimo dei quali,
come detto sopra, sottoscritto in data 26 luglio 1999 e recepito
dalla Giunta regionale con atto 1384/99);
considerato:
- che tutte le strutture autorizzate ed accreditate, anche se
accreditate in via transitoria, sono tenute a garantire la
continuita' assistenziale con una dotazione di personale, di beni
strumentali e apparecchiature tecnologiche, appropriati per
quantita', qualita' e funzionalita' in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili e alle necessita' assistenziali degli
utilizzatori dei servizi, come previsto dall'Allegato n. 1 alla
deliberazione di Giunta regionale n. 125 dell'8/2/1999 di prima
applicazione della L.R. 34/98;
- che l'accertamento da parte del Servizio Ispettivo dell'Azienda
Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna delle carenze
riscontrate presso la casa di cura "Villa Salus", di Bologna per
quanto riguarda sia il personale medico che quello infermieristico,
nonche' dei requisiti organizzativi stabiliti dalle vigenti
disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture pubbliche e private, determina la necessita' della adozione
da parte della Regione competente in materia di accreditamento delle
strutture sanitarie, di un provvedimento sanzionatorio che incida
sulla validita' dell'accreditamento della struttura di ricovero di
cui trattasi, onde evitare che le gravi compromissioni della qualita'
dell'assistenza derivanti dalle carenze riscontrate e constatate
anche in ripetute e successive verifiche ispettive, possano essere di
pregiudizio alla salute dei cittadini ivi ricoverati;
vista, altresi', la nota prot. n. 4226 del 14/4/2000 indirizzata al
Comune di Bologna e per conoscenza a questo Assessorato, con la quale
il Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unita'
sanitaria locale della Citta' di Bologna, nella sua qualita' di
Presidente della Commissione di esperti prevista a livello aziendale
dalla L.R. 34/98, nel comunicare il parere della Commissione stessa
sulla non sussistenza, presso la casa di cura "Villa Salus" di
Bologna, dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la
conferma dell'autorizzazione sanitaria a suo tempo rilasciata dal
Comune di Bologna in data 23/6/1998, prot. n. 100753, rappresenta
l'esistenza presso la struttura di una situazione di grave carenza
organizzativa tale da determinare pregiudizio per la salute e la
sicurezza degli utenti soprattutto in condizioni di emergenza
clinica, organizzativa e tecnologica;
richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
recante "Direttiva della Giunta regionale per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19/11/1992, n. 41:
a) dal Direttore generale dell'Assessorato alla Sanita' dott. Franco
Rossi, in merito alla legittimita';
b) dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio
Venturi, in merito alla regolarita' tecnica,
decreta:
1) di revocare, per le motivazioni di cui nelle premesse, e con
decorrenza dalla data di notificazione del presente atto, il rapporto
di accreditamento provvisorio in atto con la casa di cura privata
"Villa Salus" di Bologna;
2) di disporre, in relazione alla revoca di cui al punto precedente,
la cessazione, con la stessa decorrenza, dei rapporti contrattuali
attualmente intercorrenti tra il Servizio sanitario regionale e la
struttura privata, fatti salvi gli oneri derivanti dalle decisioni
dell'Azienda Unita' sanitaria locale in riferimento ai pazienti
attualmente ricoverati;
3) di dare mandato al Direttore generale dell'Azienda Unita'
sanitaria locale della Citta' di Bologna di provvedere alla
notificazione del presente provvedimento tramite il proprio ufficiale
notificatore;
4) di dare mandato altresi' al Direttore generale dell'Azienda Unita'
sanitaria locale della Citta' di Bologna di intervenire ed adottare
le piu' opportune iniziative per assicurare ai ricoverati presso la
struttura privata di cui trattasi l'adeguata necessaria assistenza;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Giovanni Bissoni