REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 640

L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione            
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose            
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi           
regionali 29/92 e 51/95";                                                       
- il DPR 26 ottobre 1972, n. 642, avente per oggetto "Disciplina                
dell'imposta di bollo", e successive modifiche e integrazioni;                  
valutata la necessita' di definire i procedimenti amministrativi                
relativi all'applicazione della L.R. 28/99, con particolare                     
riferimento:                                                                    
- ai criteri ed alle modalita' per la presentazione delle domande,              
secondo quanto disposto all'art. 3, comma 3;                                    
- ai criteri ed alle modalita' per la concessione d'uso del marchio,            
secondo quanto disposto all'art. 3, comma 3;                                    
- ai criteri ed alle modalita' di controllo sui prodotti, secondo               
quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);                           
- alla documentazione in ordine alle tecniche adottate, secondo                 
quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);                           
- ai casi di inadempienza e di difformita' in ordine all'uso del                
marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, secondo quanto            
disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera e);                                  
- ai contenuti della relazione contenente i dati consuntivi a cura              
dei concessionari, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1,            
lettera f);                                                                     
dato atto che si provvedera' con separato atto a definire il marchio            
e le sue caratteristiche ideografiche nonche' le modalita' della sua            
utilizzazione ed applicazione sui prodotti, secondo quanto disposto             
dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 28/99;                     
viste le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e n.               
1396 in data 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                
Manghi, in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla             
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, VI              
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata                        
deliberazione 2541/95;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per la richiesta            
di concessione dell'uso del marchio di cui alla L.R. 28/99:                     
1) il Direttore generale Agricoltura, con proprie comunicazioni                 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,               
elenca le diverse tipologie di prodotti che si intendono valorizzare            
tramite il marchio;                                                             
2) le domande, a firma del legale rappresentante dei soggetti di cui            
all'art. 3, comma 1, per la concessione dell'uso del marchio devono             
essere in bollo e presentate alla Regione Emilia-Romagna - Direzione            
generale Agricoltura, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna. Qualora le            
domande vengano spedite, occorrera' inviarle con raccomandata postale           
con ricevuta di ritorno;                                                        
3) le domande per la concessione dell'uso del marchio, redatte su               
moduli appositi approvati dal Direttore generale Agricoltura e                  
disponibili presso la Direzione generale Agricoltura - Servizio                 
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, devono contenere             
le seguenti informazioni e dichiarazioni: - le generalita' del                  
richiedente; - l'impegno al rispetto delle norme vincolanti riportate           
nei disciplinari regionali di produzione integrata per lo specifico             
settore e prodotto di competenza; - l'impegno al rispetto delle norme           
regionali inerenti l'uso del marchio; - l'impegno a rispettare le               
modalita' previste per i controlli ed a consentirne lo svolgimento; -           
l'indicazione dell'organismo di controllo prescelto; - l'impegno a              
presentare, al termine della campagna di valorizzazione, una                    
relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle           
quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo             
regionale; - la denominazione, localizzazione e dimensione delle                
aziende agricole interessate al processo di valorizzazione (in caso             
di associazioni o consorzi tali informazioni saranno riportate per la           
propria base associativa direttamente interessata; in caso di imprese           
di trasformazione o commercializzazione, tali informazioni dovranno             
riguardare le aziende agricole che, ai sensi dell'articolo 3, comma             
2, lettera b), hanno sottoscritto l'impegno alla fornitura dei                  
prodotti cui si riferisce il marchio); - la denominazione,                      
localizzazione e dimensione delle strutture di lavorazione,                     
condizionamento e trasformazione coinvolte nel processo di                      
valorizzazione; - la tipologia del personale, dipendente o esterno,             
coinvolto per l'assistenza tecnica nelle diverse fasi di filiera, a             
garanzia del rispetto dei disciplinari; - la tipologia dei prodotti,            
freschi o trasformati, e la quantita' che si prevede di valorizzare,            
riportando la loro percentuale sul presunto totale commercializzato.            
A queste informazioni dovra' seguire, in relazione all'andamento                
stagionale, una dichiarazione di aggiornamento, o l'eventuale                   
disdetta, da presentare tempestivamente, motivandone le cause,                  
durante la campagna di valorizzazione commerciale; - i canali di                
commercializzazione che si intendono utilizzare per tipo di prodotto            
specificando la presunta destinazione. Alla domanda dovra' essere               
allegato il piano dei controlli, redatto a cura dell'organismo di               
controllo prescelto, dal quale risultino le attivita' di controllo              
previste e la loro scansione temporale;                                         
4) nel caso la domanda venga inoltrata da imprese di trasformazione o           
commercializzazione operanti nel settore agro-alimentare dovranno               
essere inviate, a richiesta della Regione, qualora non gia' allegate            
alla domanda, copie dei contratti di coltivazione e vendita stipulati           
dalle suddette imprese con le imprese agricole singole o associate.             
Tali contratti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge, devono:             
a) prevedere l'impegno da parte del richiedente all'utilizzo del                
marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e                
all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione; b)                  
comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura             
dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il suo impegno                
unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a                 
consentire i controlli di cui all'articolo 6 della legge;                       
B) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per la                      
concessione dell'uso del marchio di cui alla L.R. 28/99:                        
1) l'istruttoria sulle domande presentate viene eseguita dal Servizio           
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato della Direzione               
generale Agricoltura, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di            
presentazione delle domande medesime. Nell'ambito di tale istruttoria           
deve essere verificata la conformita' delle suddette domande alle               
disposizioni del presente atto, nonche' la possibilita', in ragione             
del momento della presentazione della domanda, di attuare i controlli           
su tutte le fasi della produzione. In caso contrario, l'uso del                 
marchio potra' essere concesso a partire dalla campagna successiva;             
2) in base all'esito dell'istruttoria, in attuazione di quanto                  
stabilito agli artt. 4, 5, 5 bis e 6 della L.R. 41/92 e successive              
modifiche nonche' dalla deliberazione della Giunta regionale 2541/95,           
esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio            
delle funzioni dirigenziali", il Direttore generale Agricoltura                 
provvedera' all'emanazione dell'atto di concessione dell'uso del                
marchio. Tale atto formale verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale           
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
3) le concessioni dell'uso del marchio avranno validita' fino alla              
disdetta da parte del concessionario, ovvero alla comminazione della            
sanzione di decadenza di cui all'articolo 7, comma 3, della legge;              
C) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per il controllo            
sui prodotti:                                                                   
1) la procedura di controllo, da effettuarsi da parte dell'organismo            
al quale il concessionario ha affidato il controllo, e' distinta in             
due fasi: a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione              
del concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei luoghi di                 
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che            
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la                
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita, se                 
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di               
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni                 
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica di almeno 3 aziende            
agricole; b) analisi di campioni prelevati per determinazioni                   
microbiologiche, qualitative, organolettiche e di residui di                    
fitofarmaci, che in relazione alle diverse tipologie dei                        
concessionari avranno la seguente frequenza: - per i concessionari              
singoli, 1 campione per ogni visita; - per i concessionari associati,           
1 campione per ogni visita alle aziende agricole aderenti allo                  
stabilimento, oppure 1 campione per ogni specie in lavorazione,                 
conservazione, trasformazione nello stabilimento. Queste analisi                
dovranno essere svolte presso laboratori accreditati dal SINAL                  
(Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori);                        
2) eventuali non conformita' rilevate devono essere comunicate, da              
parte dell'organismo di controllo, alla Regione Emilia-Romagna,                 
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari            
e Relazioni di mercato, entro quarantotto ore dall'accertamento;                
3) tutti i costi relativi alle verifiche come sopra specificate sono            
a totale carico dei concessionari;                                              
4) rimane ferma la facolta' da parte della Regione, di effettuare               
visite di controllo presso le aziende interessate dal processo di               
valorizzazione, sia attraverso propri dipendenti, sia attraverso                
altri soggetti individuati dalla Regione stessa;                                
D) di stabilire che la documentazione in ordine alle tecniche                   
agronomiche adottate consiste nella registrazione delle attivita'               
sulle apposite schede, che sono contenute nei disciplinari di                   
produzione, nonche' in eventuale ulteriore documentazione che,                  
presente in azienda unitamente o in alternativa alle schede suddette,           
sia in grado di fornire gli stessi elementi;                                    
E) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per la                      
comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio               
inadempienti alla legge:                                                        
 1) ai sensi dell'art. 7 della legge, le sanzioni si articolano,                
progressivamente, in provvedimenti di richiamo, sospensione o                   
decadenza dall'uso del marchio, in relazione alla gravita' delle                
violazioni alle regole stabilite dai disciplinari, dai provvedimenti            
di concessione e modalita' di uso del marchio, dalle norme della                
medesima L.R. 28/99, nonche' dalle norme regionali, nazionali e                 
comunitarie, relative ai prodotti destinati al consumo umano;                   
 2) le violazioni alle regole stabilite dalla L.R. 28/99 possono                
essere distinte in gravi e lievi, in riferimento sia al mancato                 
rispetto dei vincoli contenuti nei disciplinari di produzione                   
integrata, approvati dalla Giunta regionale, sia al mancato rispetto            
delle condizioni sottoscritte dal concessionario al momento della               
richiesta di concessione d'uso del marchio;                                     
 3) l'accertamento delle violazioni viene effettuato, direttamente              
oppure a seguito di comunicazione dell'organismo al quale e' affidata           
l'attivita' di controllo, dal Servizio Produzioni agro-alimentari e             
Relazioni di mercato. In seguito a tale accertamento, il Responsabile           
dell'Ufficio competente (Produzioni animali o Produzioni vegetali)              
provvede a contestare, attraverso l'invio di un provvedimento di                
richiamo, la violazione al concessionario e, se del caso, all'impresa           
ad esso collegata resasi responsabile della violazione;                         
 4) i soggetti ai quali viene inviato il provvedimento di richiamo              
possono formulare osservazioni, trasmettendole in risposta al                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. Tali                
osservazioni devono pervenire entro quindici giorni dal ricevimento             
della predetta contestazione. Esaminata tale risposta, l'ufficio                
competente valutera' se mantenere o annullare il richiamo medesimo;             
 5) qualora vengano accolte le osservazioni di cui al sopracitato               
punto 4), l'ufficio competente informa il concessionario                        
dell'avvenuto annullamento del richiamo;                                        
 6) il provvedimento di sospensione dall'uso del marchio nei                    
confronti dei concessionari inadempienti, per un periodo variabile              
tra i sei e i ventiquattro mesi, riguarda esclusivamente le singole             
specie per le quali si e' ottenuta la concessione e per le quali si             
sono verificate infrazioni secondo le modalita' ed i casi indicati al           
successivo punto 7);                                                            
 7) la sospensione, della quale il Responsabile dell'ufficio                    
competente dara' notizia all'organismo incaricato dei controlli,                
viene comminata dal Responsabile del Servizio Produzioni                        
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale,                
inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al               
concessionario e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione              
Emilia-Romagna, nei casi di seguito descritti: a) nei confronti di: -           
imprese di produzione agricola singole; - imprese di produzione                 
agricola associate cui aderiscono, ai fini della valorizzazione                 
tramite il marchio, non oltre quattro imprese; - imprese di                     
trasformazione o di commercializzazione cui fanno riferimento, ai               
fini della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro                 
imprese; a seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni             
accertate: - 3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi; - 1 infrazione           
grave e 2 infrazioni lievi; b) nei confronti di: - imprese di                   
produzione agricola associate cui aderiscono, ai fini della                     
valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese; - imprese             
di trasformazione o di commercializzazione cui fanno riferimento, ai            
fini della valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese;            
a seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate:           
- 4 infrazioni gravi nell'insieme dei centri di                                 
lavorazione/trasformazione/stoccaggio; - 4 infrazioni gravi                     
nell'insieme delle aziende agricole; - 6 infrazioni lievi                       
nell'insieme delle strutture aderenti (centri di lavorazione e                  
aziende agricole); - 3 infrazioni gravi e 3 lievi nell'insieme delle            
strutture aderenti (centri di lavorazione e aziende agricole);                  
 8) il provvedimento di decadenza a carico dei concessionari                    
inadempienti viene comminato dal Direttore generale Agricoltura con             
proprio atto formale, inviato tramite lettera raccomandata con avviso           
di ricevimento al concessionario e pubblicato nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, a seguito di ogni infrazione            
accertata riguardante: a) frode; b) pubblicita' ingannevole; c)                 
mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti               
agricoli ed alimentari; d) uso del marchio per produzioni per le                
quali non e' stata ottenuta la concessione; e) l'impedire o il                  
rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli;             
f) mancato rispetto dei tempi di sospensione eventualmente stabiliti            
ai sensi dei sopracitati punti 6) e 7); g) mancata applicazione del             
provvedimento indicato al successivo punto 10); h) comminazione del             
secondo provvedimento di sospensione a carico del concessionario                
entro un lasso di tempo di tre anni; i) mancato rispetto delle                  
modalita' previste per i controlli, anche se imputabile all'organismo           
di controllo; l) mancata presentazione, al termine della campagna di            
valorizzazione, della relazione finale sulle attivita' realizzate;              
 9) il provvedimento di decadenza riguarda il divieto di utilizzare             
il marchio su tutte le produzioni per la campagna in corso al momento           
della decadenza, e per almeno le due annualita' di valorizzazione               
successive, fino ad un massimo di cinque annualita';                            
10) a seconda delle responsabilita' accertate, puo' essere inoltre              
comminata la medesima tipologia di sanzione direttamente alle imprese           
collegate ai concessionari (centri di lavorazione o aziende                     
agricole). A carico di tali imprese, con riferimento alle specie                
oggetto delle violazioni, e' prevista l'esclusione dalle iniziative             
afferenti al marchio in seguito all'accertamento delle seguenti                 
combinazioni di infrazioni: a) 3 infrazioni lievi; b) 2 infrazioni              
gravi; c) 1 infrazione grave e 2 infrazioni lievi;                              
11) il provvedimento di cui al precedente punto 10) viene inviato al            
concessionario e all'impresa collegata, tramite lettera raccomandata            
con avviso di ricevimento, a cura del Responsabile dell'ufficio                 
competente. Il concessionario provvede a darne applicazione entro               
sette giorni dal ricevimento, avvisando contemporaneamente                      
l'organismo incaricato dei controlli;                                           
12) le infrazioni previste al sopracitato punto 10), che danno luogo            
a sanzioni nei confronti di imprese collegate ai concessionari,                 
costituiscono anche violazioni commesse dal concessionario, da                  
sanzionarsi secondo le disposizioni del presente atto;                          
13) con riferimento ai disciplinari di produzione integrata in vigore           
ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio,               
l'elenco delle violazioni gravi e lievi dovra' essere approvato, con            
propri atti formali, dal Direttore generale Agricoltura;                        
F) di stabilire che la relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3              
della L.R. 28/99 dovra' essere inviata entro il termine stabilito nel           
provvedimento di concessione d'uso del marchio, e dovra' essere                 
articolata nelle modalita' indicate con apposita comunicazione dal              
Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di             
mercato;                                                                        
G) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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