DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 640
L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
- il DPR 26 ottobre 1972, n. 642, avente per oggetto "Disciplina
dell'imposta di bollo", e successive modifiche e integrazioni;
valutata la necessita' di definire i procedimenti amministrativi
relativi all'applicazione della L.R. 28/99, con particolare
riferimento:
- ai criteri ed alle modalita' per la presentazione delle domande,
secondo quanto disposto all'art. 3, comma 3;
- ai criteri ed alle modalita' per la concessione d'uso del marchio,
secondo quanto disposto all'art. 3, comma 3;
- ai criteri ed alle modalita' di controllo sui prodotti, secondo
quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
- alla documentazione in ordine alle tecniche adottate, secondo
quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);
- ai casi di inadempienza e di difformita' in ordine all'uso del
marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, secondo quanto
disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera e);
- ai contenuti della relazione contenente i dati consuntivi a cura
dei concessionari, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1,
lettera f);
dato atto che si provvedera' con separato atto a definire il marchio
e le sue caratteristiche ideografiche nonche' le modalita' della sua
utilizzazione ed applicazione sui prodotti, secondo quanto disposto
dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 28/99;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e n.
1396 in data 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, VI
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per la richiesta
di concessione dell'uso del marchio di cui alla L.R. 28/99:
1) il Direttore generale Agricoltura, con proprie comunicazioni
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
elenca le diverse tipologie di prodotti che si intendono valorizzare
tramite il marchio;
2) le domande, a firma del legale rappresentante dei soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, per la concessione dell'uso del marchio devono
essere in bollo e presentate alla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna. Qualora le
domande vengano spedite, occorrera' inviarle con raccomandata postale
con ricevuta di ritorno;
3) le domande per la concessione dell'uso del marchio, redatte su
moduli appositi approvati dal Direttore generale Agricoltura e
disponibili presso la Direzione generale Agricoltura - Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, devono contenere
le seguenti informazioni e dichiarazioni: - le generalita' del
richiedente; - l'impegno al rispetto delle norme vincolanti riportate
nei disciplinari regionali di produzione integrata per lo specifico
settore e prodotto di competenza; - l'impegno al rispetto delle norme
regionali inerenti l'uso del marchio; - l'impegno a rispettare le
modalita' previste per i controlli ed a consentirne lo svolgimento; -
l'indicazione dell'organismo di controllo prescelto; - l'impegno a
presentare, al termine della campagna di valorizzazione, una
relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle
quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo
regionale; - la denominazione, localizzazione e dimensione delle
aziende agricole interessate al processo di valorizzazione (in caso
di associazioni o consorzi tali informazioni saranno riportate per la
propria base associativa direttamente interessata; in caso di imprese
di trasformazione o commercializzazione, tali informazioni dovranno
riguardare le aziende agricole che, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera b), hanno sottoscritto l'impegno alla fornitura dei
prodotti cui si riferisce il marchio); - la denominazione,
localizzazione e dimensione delle strutture di lavorazione,
condizionamento e trasformazione coinvolte nel processo di
valorizzazione; - la tipologia del personale, dipendente o esterno,
coinvolto per l'assistenza tecnica nelle diverse fasi di filiera, a
garanzia del rispetto dei disciplinari; - la tipologia dei prodotti,
freschi o trasformati, e la quantita' che si prevede di valorizzare,
riportando la loro percentuale sul presunto totale commercializzato.
A queste informazioni dovra' seguire, in relazione all'andamento
stagionale, una dichiarazione di aggiornamento, o l'eventuale
disdetta, da presentare tempestivamente, motivandone le cause,
durante la campagna di valorizzazione commerciale; - i canali di
commercializzazione che si intendono utilizzare per tipo di prodotto
specificando la presunta destinazione. Alla domanda dovra' essere
allegato il piano dei controlli, redatto a cura dell'organismo di
controllo prescelto, dal quale risultino le attivita' di controllo
previste e la loro scansione temporale;
4) nel caso la domanda venga inoltrata da imprese di trasformazione o
commercializzazione operanti nel settore agro-alimentare dovranno
essere inviate, a richiesta della Regione, qualora non gia' allegate
alla domanda, copie dei contratti di coltivazione e vendita stipulati
dalle suddette imprese con le imprese agricole singole o associate.
Tali contratti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge, devono:
a) prevedere l'impegno da parte del richiedente all'utilizzo del
marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e
all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione; b)
comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura
dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il suo impegno
unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a
consentire i controlli di cui all'articolo 6 della legge;
B) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per la
concessione dell'uso del marchio di cui alla L.R. 28/99:
1) l'istruttoria sulle domande presentate viene eseguita dal Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato della Direzione
generale Agricoltura, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di
presentazione delle domande medesime. Nell'ambito di tale istruttoria
deve essere verificata la conformita' delle suddette domande alle
disposizioni del presente atto, nonche' la possibilita', in ragione
del momento della presentazione della domanda, di attuare i controlli
su tutte le fasi della produzione. In caso contrario, l'uso del
marchio potra' essere concesso a partire dalla campagna successiva;
2) in base all'esito dell'istruttoria, in attuazione di quanto
stabilito agli artt. 4, 5, 5 bis e 6 della L.R. 41/92 e successive
modifiche nonche' dalla deliberazione della Giunta regionale 2541/95,
esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali", il Direttore generale Agricoltura
provvedera' all'emanazione dell'atto di concessione dell'uso del
marchio. Tale atto formale verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
3) le concessioni dell'uso del marchio avranno validita' fino alla
disdetta da parte del concessionario, ovvero alla comminazione della
sanzione di decadenza di cui all'articolo 7, comma 3, della legge;
C) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per il controllo
sui prodotti:
1) la procedura di controllo, da effettuarsi da parte dell'organismo
al quale il concessionario ha affidato il controllo, e' distinta in
due fasi: a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione
del concessionario (schede aziendali) e ispezioni nei luoghi di
produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, che
in relazione alle diverse tipologie dei concessionari avranno la
seguente frequenza: - per i concessionari singoli, 1 visita, se
concessionario di una sola specie; 2 visite, se concessionario di
piu' specie; - per i concessionari associati, 1 visita per ogni
stabilimento e per ogni stabilimento la verifica di almeno 3 aziende
agricole; b) analisi di campioni prelevati per determinazioni
microbiologiche, qualitative, organolettiche e di residui di
fitofarmaci, che in relazione alle diverse tipologie dei
concessionari avranno la seguente frequenza: - per i concessionari
singoli, 1 campione per ogni visita; - per i concessionari associati,
1 campione per ogni visita alle aziende agricole aderenti allo
stabilimento, oppure 1 campione per ogni specie in lavorazione,
conservazione, trasformazione nello stabilimento. Queste analisi
dovranno essere svolte presso laboratori accreditati dal SINAL
(Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori);
2) eventuali non conformita' rilevate devono essere comunicate, da
parte dell'organismo di controllo, alla Regione Emilia-Romagna,
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari
e Relazioni di mercato, entro quarantotto ore dall'accertamento;
3) tutti i costi relativi alle verifiche come sopra specificate sono
a totale carico dei concessionari;
4) rimane ferma la facolta' da parte della Regione, di effettuare
visite di controllo presso le aziende interessate dal processo di
valorizzazione, sia attraverso propri dipendenti, sia attraverso
altri soggetti individuati dalla Regione stessa;
D) di stabilire che la documentazione in ordine alle tecniche
agronomiche adottate consiste nella registrazione delle attivita'
sulle apposite schede, che sono contenute nei disciplinari di
produzione, nonche' in eventuale ulteriore documentazione che,
presente in azienda unitamente o in alternativa alle schede suddette,
sia in grado di fornire gli stessi elementi;
E) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per la
comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio
inadempienti alla legge:
1) ai sensi dell'art. 7 della legge, le sanzioni si articolano,
progressivamente, in provvedimenti di richiamo, sospensione o
decadenza dall'uso del marchio, in relazione alla gravita' delle
violazioni alle regole stabilite dai disciplinari, dai provvedimenti
di concessione e modalita' di uso del marchio, dalle norme della
medesima L.R. 28/99, nonche' dalle norme regionali, nazionali e
comunitarie, relative ai prodotti destinati al consumo umano;
2) le violazioni alle regole stabilite dalla L.R. 28/99 possono
essere distinte in gravi e lievi, in riferimento sia al mancato
rispetto dei vincoli contenuti nei disciplinari di produzione
integrata, approvati dalla Giunta regionale, sia al mancato rispetto
delle condizioni sottoscritte dal concessionario al momento della
richiesta di concessione d'uso del marchio;
3) l'accertamento delle violazioni viene effettuato, direttamente
oppure a seguito di comunicazione dell'organismo al quale e' affidata
l'attivita' di controllo, dal Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato. In seguito a tale accertamento, il Responsabile
dell'Ufficio competente (Produzioni animali o Produzioni vegetali)
provvede a contestare, attraverso l'invio di un provvedimento di
richiamo, la violazione al concessionario e, se del caso, all'impresa
ad esso collegata resasi responsabile della violazione;
4) i soggetti ai quali viene inviato il provvedimento di richiamo
possono formulare osservazioni, trasmettendole in risposta al
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. Tali
osservazioni devono pervenire entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta contestazione. Esaminata tale risposta, l'ufficio
competente valutera' se mantenere o annullare il richiamo medesimo;
5) qualora vengano accolte le osservazioni di cui al sopracitato
punto 4), l'ufficio competente informa il concessionario
dell'avvenuto annullamento del richiamo;
6) il provvedimento di sospensione dall'uso del marchio nei
confronti dei concessionari inadempienti, per un periodo variabile
tra i sei e i ventiquattro mesi, riguarda esclusivamente le singole
specie per le quali si e' ottenuta la concessione e per le quali si
sono verificate infrazioni secondo le modalita' ed i casi indicati al
successivo punto 7);
7) la sospensione, della quale il Responsabile dell'ufficio
competente dara' notizia all'organismo incaricato dei controlli,
viene comminata dal Responsabile del Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato con proprio atto formale,
inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
concessionario e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, nei casi di seguito descritti: a) nei confronti di: -
imprese di produzione agricola singole; - imprese di produzione
agricola associate cui aderiscono, ai fini della valorizzazione
tramite il marchio, non oltre quattro imprese; - imprese di
trasformazione o di commercializzazione cui fanno riferimento, ai
fini della valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro
imprese; a seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni
accertate: - 3 infrazioni lievi; - 2 infrazioni gravi; - 1 infrazione
grave e 2 infrazioni lievi; b) nei confronti di: - imprese di
produzione agricola associate cui aderiscono, ai fini della
valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese; - imprese
di trasformazione o di commercializzazione cui fanno riferimento, ai
fini della valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese;
a seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate:
- 4 infrazioni gravi nell'insieme dei centri di
lavorazione/trasformazione/stoccaggio; - 4 infrazioni gravi
nell'insieme delle aziende agricole; - 6 infrazioni lievi
nell'insieme delle strutture aderenti (centri di lavorazione e
aziende agricole); - 3 infrazioni gravi e 3 lievi nell'insieme delle
strutture aderenti (centri di lavorazione e aziende agricole);
8) il provvedimento di decadenza a carico dei concessionari
inadempienti viene comminato dal Direttore generale Agricoltura con
proprio atto formale, inviato tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento al concessionario e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, a seguito di ogni infrazione
accertata riguardante: a) frode; b) pubblicita' ingannevole; c)
mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti
agricoli ed alimentari; d) uso del marchio per produzioni per le
quali non e' stata ottenuta la concessione; e) l'impedire o il
rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli;
f) mancato rispetto dei tempi di sospensione eventualmente stabiliti
ai sensi dei sopracitati punti 6) e 7); g) mancata applicazione del
provvedimento indicato al successivo punto 10); h) comminazione del
secondo provvedimento di sospensione a carico del concessionario
entro un lasso di tempo di tre anni; i) mancato rispetto delle
modalita' previste per i controlli, anche se imputabile all'organismo
di controllo; l) mancata presentazione, al termine della campagna di
valorizzazione, della relazione finale sulle attivita' realizzate;
9) il provvedimento di decadenza riguarda il divieto di utilizzare
il marchio su tutte le produzioni per la campagna in corso al momento
della decadenza, e per almeno le due annualita' di valorizzazione
successive, fino ad un massimo di cinque annualita';
10) a seconda delle responsabilita' accertate, puo' essere inoltre
comminata la medesima tipologia di sanzione direttamente alle imprese
collegate ai concessionari (centri di lavorazione o aziende
agricole). A carico di tali imprese, con riferimento alle specie
oggetto delle violazioni, e' prevista l'esclusione dalle iniziative
afferenti al marchio in seguito all'accertamento delle seguenti
combinazioni di infrazioni: a) 3 infrazioni lievi; b) 2 infrazioni
gravi; c) 1 infrazione grave e 2 infrazioni lievi;
11) il provvedimento di cui al precedente punto 10) viene inviato al
concessionario e all'impresa collegata, tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura del Responsabile dell'ufficio
competente. Il concessionario provvede a darne applicazione entro
sette giorni dal ricevimento, avvisando contemporaneamente
l'organismo incaricato dei controlli;
12) le infrazioni previste al sopracitato punto 10), che danno luogo
a sanzioni nei confronti di imprese collegate ai concessionari,
costituiscono anche violazioni commesse dal concessionario, da
sanzionarsi secondo le disposizioni del presente atto;
13) con riferimento ai disciplinari di produzione integrata in vigore
ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio,
l'elenco delle violazioni gravi e lievi dovra' essere approvato, con
propri atti formali, dal Direttore generale Agricoltura;
F) di stabilire che la relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3
della L.R. 28/99 dovra' essere inviata entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione d'uso del marchio, e dovra' essere
articolata nelle modalita' indicate con apposita comunicazione dal
Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di
mercato;
G) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.