REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 585

Legge n. 290 del 17 agosto 1999. Disposizioni regionali per la semplificazione degli adempimenti relativi alla denuncia dei pozzi, ex art. 2, comma 1

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che a seguito del DLgs 12 luglio 1993, n. 275, il quale all'art. 10           
prevedeva che tutti i pozzi esistenti, ancorche' non utilizzati,                
venissero denunciati alla pubblica Amministrazione, la Regione ha               
assunto la delibera 999/94 con la quale:                                        
a) ha stabilito gli adempimenti da assolvere e ha dettato specifiche            
disposizioni in merito all'attuazione di tale denuncia predisponendo            
la modulistica per la presentazione della  denuncia medesima e la               
guida per l'utente contenente le modalita' per la presentazione della           
denuncia e la compilazione dei moduli;                                          
b) ha disposto la diffusione  dell'informazione attraverso la                   
pubblicazione di un avviso sulla stampa e l'affissione di un                    
manifesto all'Albo pretorio dei Comuni, delle Province e degli Enti             
interessati, nonche' comunicazioni dirette alle Associazioni di                 
categoria;                                                                      
c) ha stabilito che l'obbligo di tale denuncia riguardasse solo gli             
utenti di pozzi non conosciuti in alcun modo dalla pubblica                     
Amministrazione e che gli utenti di pozzi perforati abusivamente nei            
territori assoggettati a tutela della pubblica Amministrazione                  
fossero assoggettati alla sanzione amministrativa per contravvenzione           
alle disposizioni dell'art. 95 e seguenti del TU 11 dicembre 1933, n.           
1775;                                                                           
- che il termine ultimo entro cui presentare la denuncia e' stato               
differito inizialmente al 30 giugno 1995 e successivamente al 31                
dicembre 1995 con il DL 20 settembre 1996, n. 491, mai convertito in            
legge, ma di cui l'art. 88 della Legge 662/96 ha fatti salvi gli                
effetti prodotti;                                                               
considerato:                                                                    
- che con Legge 30 aprile 1999, n. 136 "Norme per il sostegno e                 
rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in            
materia di opere a carattere ambientale", sono stati riaperti i                 
termini di presentazione della denuncia ex art. 10, DLgs 275/93 per             
otto mesi, con scadenza al 19 gennaio 2000 (art. 28 commi 1 e 2);               
- che, con successiva Legge 17 agosto 1999, n. 290 recante "Proroga             
dei termini nel settore agricolo" il predetto termine e' stato                  
riaperto e fissato in dodici mesi con scadenza al 21 agosto 2000                
(art. 2 commi 1 e 2);                                                           
- che entrambe le disposizioni di legge sopra citate prevedono che le           
Regioni adottino, provvedimenti finalizzati alla semplificazione                
degli adempimenti con particolare riferimento alla utenze minori;               
- che le nuove norme dispongono che la presentazione delle denunce,             
diversamente da quanto previsto dal piu' volte citato art. 10, debba            
ora effettuarsi presso le sole Amministrazioni provinciali competenti           
per territorio e non anche alla Regione, mentre nulla si dice                   
riguardo alle richieste di concessione;                                         
dato atto:                                                                      
- che in occasione della prima denuncia, l'Amministrazione regionale,           
d'intesa con le Amministrazioni provinciali, ha disposto che la                 
presentazione delle denunce fosse effettuata in duplice copia presso            
i propri Servizi provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e                
forestali, tenuto conto del fatto che le competenze in materia di               
risorse idriche superficiali e sotterranee sono esercitate dalla                
Amministrazione regionale che le gestisce attraverso i citati Servizi           
provinciali Difesa del suolo, i quali detengono gli archivi relativi            
a tutte le utenze di risorsa idrica;                                            
- che questa procedura ha di fatto agevolato l'utenza, che da sempre            
ha riconosciuto quali Enti referenti per l'utilizzazione di risorse             
idriche i predetti Servizi provinciali Difesa del suolo (ex Geni                
civili);ritenuto:                                                               
- che anche in occasione della presente sanatoria l'Amministrazione             
regionale dia disponibilita' alle Amministrazioni provinciali                   
affinche' gli uffici periferici della Regione, ricevano in loro vece            
le denunce dell'utenza;                                                         
- che le Amministrazioni provinciali hanno espresso il loro assenso             
all'esercizio da parte dei Servizi provinciali Difesa del suolo,                
Risorse idriche e forestali delle funzioni di ricevimento delle                 
istanze, a loro assegnate dalla legge con la seguenti comunicazioni:            
- Provincia di Piacenza - nota prot. n. 6675 del 9 febbraio 2000;               
- Provincia di Parma - nota prot. n. 7567 del 29 febbraio 2000;                 
- Provincia di Reggio Emilia - nota prot. n. 6068 del 3 febbraio                
2000;                                                                           
- Provincia di Modena - nota prot. n. 10853 del 18 febbraio 2000;               
- Provincia di Bologna - nota prot. n. 15389 dell'11 febbraio 2000;             
- Provincia di Ferrara - nota prot. 8855 del 17 febbraio 2000;                  
- Provincia di Ravenna - nota prot. 8339 dell'8 febbraio 2000;                  
- Provincia di Forli'-Cesena - nota prot. 2933/00 del 3 febbraio                
2000;                                                                           
- Provincia di Rimini - nota prot. 7515 del 28 febbraio 2000;                   
dato atto della complessita' del quadro legislativo vigente in                  
materia di risorse idriche che e' indotta, oltre che dalle suddette             
norme 136/99 e 290/99, anche dal DLgs 11 maggio 1999,  n.152 e dal              
DPR 18 febbraio 1999, n. 238, norme che obbligano gli utilizzatori              
anche di acque sotterranee per usi extradomestici alla presentazione            
della domanda di concessione, qualora intendano proseguire l'utilizzo           
delle stesse;                                                                   
ritenuto, altresi', che, in considerazione della esperienza                     
conseguita con la prima denuncia, sia utile procedere utilizzando le            
forme di pubblicizzazione gia' sperimentate, predisponendo la nuova             
modulistica da fornire all'utenza per far fronte agli obblighi posti            
dalle nuove norme legislative sopra citate, con particolare                     
riferimento alla opportunita' di prevedere, contestualmente alla                
denuncia, la possibilita' per l'utente di richiedere la concessione,            
ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPR 238/99, che ha dato attuazione           
all'art. 1 della Legge 36/94, il quale dispone la pubblicita' di                
tutte le acque superficiali e sotterranee;                                      
valutato:                                                                       
- che al suddetto quadro normativo corrisponde una analoga                      
complessita' della casistica dell'utenza, in relazione sia al luogo             
di esercizio della stessa, sia al periodo in cui e' stata eseguita la           
perforazione, sia all'uso cui e' destinata la risorsa;                          
- che si e' reso, pertanto, necessario predisporre n. 4 moduli                  
corrispondenti alle seguenti situazioni:                                        
1) pozzo ad uso extradomestico, perforato senza autorizzazione in               
territorio comunale assoggettato a tutela della pubblica                        
Amministrazione, per il quale l'utente intende presentare la sola               
denuncia o la denuncia e la contestuale richiesta di concessione                
(Mod. A);                                                                       
2) pozzo ad uso extradomestico, perforato in territorio comunale non            
assoggettato a tutela della pubblica Amministrazione o perforato                
prima dell'assoggettamento a tutela, per il quale l'utente intende              
presentare la sola denuncia o la denuncia e la contestuale domanda di           
concessione (Mod. B);                                                           
3) pozzo ad uso domestico che il possessore intende denunciare (Mod.            
C);                                                                             
4) pozzo ad uso domestico o extradomestico, per il quale il                     
possessore intende denunciare eventuali variazioni intervenute, quali           
cambio di proprieta', di caratteristiche tecniche, ecc. (Mod. D);               
- che tale modulistica, nel rispetto del principio della                        
semplificazione raccomandata dalle vigenti norme nonche' dalle Leggi            
136/99 e 290/99, per le utenze minori, fra cui sono sicuramente                 
comprese quelle agricole-irrigue, sia esaustiva della documentazione            
tecnico-amministrativa richiesta per le domande di concessione;                 
- che la possibilita' di sanare, mediante la denuncia e l'eventuale             
richiesta di concessione, la perforazione abusiva di pozzi ad uso               
extradomestico riguardi solo i pozzi perforati prima del 21 agosto              
1999, data di entrata in vigore della Legge 290/99, e che tale                  
condizione, nonche' le caratteristiche tecniche del pozzo debbano               
essere autocertificate dal denunciante;                                         
- che la riapertura del termine per la presentazione della denuncia             
ha efficacia dall'1 luglio 1995 e che, pertanto, la presentazione               
della denuncia medesima estingue ogni illecito amministrativo                   
connesso alla omessa denuncia ai sensi dell'art. 10, comma 1, del               
DLgs 275/99;                                                                    
- che, tuttavia, permane l'illecito amministrativo conseguente alla             
perforazione eseguita in violazione dell'art. 95 del TU 1775/33, per            
la quale dovra' essere applicata la sanzione pecuniaria prevista                
dall'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dr. Sergio Garagnani,             
in marito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi                  
dell'art. 4 comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e successive             
modificazioni;                                                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,           
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' del presente             
provvedimento, ai  sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre           
1992, n. 41;                                                                    
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;            
a voti unanimi e palesi delibera:                                               
di assumere i seguenti provvedimenti finalizzati alla semplificazione           
degli adempimenti previsti dalle Leggi 136/99, art. 28 e 290/99, art.           
2:                                                                              
1) sono assoggettati all'obbligo di denuncia solo i proprietari,                
possessori od utilizzatori di pozzi, a qualunque uso adibiti, che non           
siano mai stati resi noti alla Amministrazione regionale o alla                 
Amministrazione comunale, limitatamente ai pozzi ad uso domestico,              
ovvero per i quali siano intervenute variazioni, mai comunicate alla            
competenti Amministrazioni;                                                     
2) le denunce dovranno essere presentate ai Servizi provinciali                 
Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali competenti per                    
territorio entro il 21 agosto 2000, ad esclusione delle denunce con             
contestuali richieste di concessione per le quali la scadenza e'                
fissata al 10 agosto 2000 in relazione a quanto stabilito dal DPR 238           
del 18 febbraio 1999; gli stessi Servizi, scaduti i termini per la              
denuncia, provvederanno sulla base di accordi tra l'Amministrazione             
regionale e quelle provinciali, a trasmettere alle Province copia               
delle denunce presentate dagli utenti;                                          
3) l'Amministrazione regionale concordera' con le Amministrazioni               
provinciali le forme e le modalita' per il trasferimento a queste               
ultime dei dati derivanti dalle denunce;                                        
4) per la presentazione della denuncia e della eventuale richiesta di           
concessione di derivazione, gli utenti potranno avvalersi della                 
modulistica appositamente predisposta (Moduli A, B, C e D, contenuti            
nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che               
consente agli utenti anche la contestuale presentazione della                   
richiesta di concessione e che e' esaustiva della documentazione                
tecnico-amministrativa da presentarsi a corredo delle istanze di                
concessione. Tale modulistica e' disponibile presso i Servizi                   
provinciali Difesa del Suolo, Risorse idriche e forestali competenti            
per territorio;                                                                 
5) i proprietari, possessori ed utilizzatori di pozzi ad uso                    
extradomestico perforati in violazione dell'art. 95 del TU 1775/33              
saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista           
dall'art. 155, comma 2, della L.R. 3/99;                                        
6) in relazione alla necessita' di assicurare adeguata diffusione               
alle predette disposizioni:                                                     
- il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale           
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- ne sara' data diffusione attraverso i canali di comunicazione che             
l'Amministrazione regionale riterra' piu' idonei;                               
- verra' predisposto, a cura della Direzione generale Ambiente, un              
avviso da pubblicarsi per ambito provinciale, su due quotidiani a               
carattere locale e che sara' diffuso, tramite i Servizi provinciali             
Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali, alle Province, ai                
Comuni e alle Associazioni di categoria;                                        
7) per gli effetti derivanti  dall'attuazione dell'art. 142 commi 3 e           
4 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento istruttorio delle            
domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica presentate a             
seguito della denuncia dei pozzi di cui al presente provvedimento               
sara' sospeso fino alla emanazione del provvedimento di cui al comma            
1 della suddetta L.R. 3/99.                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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