DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 585
Legge n. 290 del 17 agosto 1999. Disposizioni regionali per la semplificazione degli adempimenti relativi alla denuncia dei pozzi, ex art. 2, comma 1
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che a seguito del DLgs 12 luglio 1993, n. 275, il quale all'art. 10
prevedeva che tutti i pozzi esistenti, ancorche' non utilizzati,
venissero denunciati alla pubblica Amministrazione, la Regione ha
assunto la delibera 999/94 con la quale:
a) ha stabilito gli adempimenti da assolvere e ha dettato specifiche
disposizioni in merito all'attuazione di tale denuncia predisponendo
la modulistica per la presentazione della denuncia medesima e la
guida per l'utente contenente le modalita' per la presentazione della
denuncia e la compilazione dei moduli;
b) ha disposto la diffusione dell'informazione attraverso la
pubblicazione di un avviso sulla stampa e l'affissione di un
manifesto all'Albo pretorio dei Comuni, delle Province e degli Enti
interessati, nonche' comunicazioni dirette alle Associazioni di
categoria;
c) ha stabilito che l'obbligo di tale denuncia riguardasse solo gli
utenti di pozzi non conosciuti in alcun modo dalla pubblica
Amministrazione e che gli utenti di pozzi perforati abusivamente nei
territori assoggettati a tutela della pubblica Amministrazione
fossero assoggettati alla sanzione amministrativa per contravvenzione
alle disposizioni dell'art. 95 e seguenti del TU 11 dicembre 1933, n.
1775;
- che il termine ultimo entro cui presentare la denuncia e' stato
differito inizialmente al 30 giugno 1995 e successivamente al 31
dicembre 1995 con il DL 20 settembre 1996, n. 491, mai convertito in
legge, ma di cui l'art. 88 della Legge 662/96 ha fatti salvi gli
effetti prodotti;
considerato:
- che con Legge 30 aprile 1999, n. 136 "Norme per il sostegno e
rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in
materia di opere a carattere ambientale", sono stati riaperti i
termini di presentazione della denuncia ex art. 10, DLgs 275/93 per
otto mesi, con scadenza al 19 gennaio 2000 (art. 28 commi 1 e 2);
- che, con successiva Legge 17 agosto 1999, n. 290 recante "Proroga
dei termini nel settore agricolo" il predetto termine e' stato
riaperto e fissato in dodici mesi con scadenza al 21 agosto 2000
(art. 2 commi 1 e 2);
- che entrambe le disposizioni di legge sopra citate prevedono che le
Regioni adottino, provvedimenti finalizzati alla semplificazione
degli adempimenti con particolare riferimento alla utenze minori;
- che le nuove norme dispongono che la presentazione delle denunce,
diversamente da quanto previsto dal piu' volte citato art. 10, debba
ora effettuarsi presso le sole Amministrazioni provinciali competenti
per territorio e non anche alla Regione, mentre nulla si dice
riguardo alle richieste di concessione;
dato atto:
- che in occasione della prima denuncia, l'Amministrazione regionale,
d'intesa con le Amministrazioni provinciali, ha disposto che la
presentazione delle denunce fosse effettuata in duplice copia presso
i propri Servizi provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e
forestali, tenuto conto del fatto che le competenze in materia di
risorse idriche superficiali e sotterranee sono esercitate dalla
Amministrazione regionale che le gestisce attraverso i citati Servizi
provinciali Difesa del suolo, i quali detengono gli archivi relativi
a tutte le utenze di risorsa idrica;
- che questa procedura ha di fatto agevolato l'utenza, che da sempre
ha riconosciuto quali Enti referenti per l'utilizzazione di risorse
idriche i predetti Servizi provinciali Difesa del suolo (ex Geni
civili);ritenuto:
- che anche in occasione della presente sanatoria l'Amministrazione
regionale dia disponibilita' alle Amministrazioni provinciali
affinche' gli uffici periferici della Regione, ricevano in loro vece
le denunce dell'utenza;
- che le Amministrazioni provinciali hanno espresso il loro assenso
all'esercizio da parte dei Servizi provinciali Difesa del suolo,
Risorse idriche e forestali delle funzioni di ricevimento delle
istanze, a loro assegnate dalla legge con la seguenti comunicazioni:
- Provincia di Piacenza - nota prot. n. 6675 del 9 febbraio 2000;
- Provincia di Parma - nota prot. n. 7567 del 29 febbraio 2000;
- Provincia di Reggio Emilia - nota prot. n. 6068 del 3 febbraio
2000;
- Provincia di Modena - nota prot. n. 10853 del 18 febbraio 2000;
- Provincia di Bologna - nota prot. n. 15389 dell'11 febbraio 2000;
- Provincia di Ferrara - nota prot. 8855 del 17 febbraio 2000;
- Provincia di Ravenna - nota prot. 8339 dell'8 febbraio 2000;
- Provincia di Forli'-Cesena - nota prot. 2933/00 del 3 febbraio
2000;
- Provincia di Rimini - nota prot. 7515 del 28 febbraio 2000;
dato atto della complessita' del quadro legislativo vigente in
materia di risorse idriche che e' indotta, oltre che dalle suddette
norme 136/99 e 290/99, anche dal DLgs 11 maggio 1999, n.152 e dal
DPR 18 febbraio 1999, n. 238, norme che obbligano gli utilizzatori
anche di acque sotterranee per usi extradomestici alla presentazione
della domanda di concessione, qualora intendano proseguire l'utilizzo
delle stesse;
ritenuto, altresi', che, in considerazione della esperienza
conseguita con la prima denuncia, sia utile procedere utilizzando le
forme di pubblicizzazione gia' sperimentate, predisponendo la nuova
modulistica da fornire all'utenza per far fronte agli obblighi posti
dalle nuove norme legislative sopra citate, con particolare
riferimento alla opportunita' di prevedere, contestualmente alla
denuncia, la possibilita' per l'utente di richiedere la concessione,
ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPR 238/99, che ha dato attuazione
all'art. 1 della Legge 36/94, il quale dispone la pubblicita' di
tutte le acque superficiali e sotterranee;
valutato:
- che al suddetto quadro normativo corrisponde una analoga
complessita' della casistica dell'utenza, in relazione sia al luogo
di esercizio della stessa, sia al periodo in cui e' stata eseguita la
perforazione, sia all'uso cui e' destinata la risorsa;
- che si e' reso, pertanto, necessario predisporre n. 4 moduli
corrispondenti alle seguenti situazioni:
1) pozzo ad uso extradomestico, perforato senza autorizzazione in
territorio comunale assoggettato a tutela della pubblica
Amministrazione, per il quale l'utente intende presentare la sola
denuncia o la denuncia e la contestuale richiesta di concessione
(Mod. A);
2) pozzo ad uso extradomestico, perforato in territorio comunale non
assoggettato a tutela della pubblica Amministrazione o perforato
prima dell'assoggettamento a tutela, per il quale l'utente intende
presentare la sola denuncia o la denuncia e la contestuale domanda di
concessione (Mod. B);
3) pozzo ad uso domestico che il possessore intende denunciare (Mod.
C);
4) pozzo ad uso domestico o extradomestico, per il quale il
possessore intende denunciare eventuali variazioni intervenute, quali
cambio di proprieta', di caratteristiche tecniche, ecc. (Mod. D);
- che tale modulistica, nel rispetto del principio della
semplificazione raccomandata dalle vigenti norme nonche' dalle Leggi
136/99 e 290/99, per le utenze minori, fra cui sono sicuramente
comprese quelle agricole-irrigue, sia esaustiva della documentazione
tecnico-amministrativa richiesta per le domande di concessione;
- che la possibilita' di sanare, mediante la denuncia e l'eventuale
richiesta di concessione, la perforazione abusiva di pozzi ad uso
extradomestico riguardi solo i pozzi perforati prima del 21 agosto
1999, data di entrata in vigore della Legge 290/99, e che tale
condizione, nonche' le caratteristiche tecniche del pozzo debbano
essere autocertificate dal denunciante;
- che la riapertura del termine per la presentazione della denuncia
ha efficacia dall'1 luglio 1995 e che, pertanto, la presentazione
della denuncia medesima estingue ogni illecito amministrativo
connesso alla omessa denuncia ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
DLgs 275/99;
- che, tuttavia, permane l'illecito amministrativo conseguente alla
perforazione eseguita in violazione dell'art. 95 del TU 1775/33, per
la quale dovra' essere applicata la sanzione pecuniaria prevista
dall'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dr. Sergio Garagnani,
in marito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4 comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e successive
modificazioni;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;
a voti unanimi e palesi delibera:
di assumere i seguenti provvedimenti finalizzati alla semplificazione
degli adempimenti previsti dalle Leggi 136/99, art. 28 e 290/99, art.
2:
1) sono assoggettati all'obbligo di denuncia solo i proprietari,
possessori od utilizzatori di pozzi, a qualunque uso adibiti, che non
siano mai stati resi noti alla Amministrazione regionale o alla
Amministrazione comunale, limitatamente ai pozzi ad uso domestico,
ovvero per i quali siano intervenute variazioni, mai comunicate alla
competenti Amministrazioni;
2) le denunce dovranno essere presentate ai Servizi provinciali
Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali competenti per
territorio entro il 21 agosto 2000, ad esclusione delle denunce con
contestuali richieste di concessione per le quali la scadenza e'
fissata al 10 agosto 2000 in relazione a quanto stabilito dal DPR 238
del 18 febbraio 1999; gli stessi Servizi, scaduti i termini per la
denuncia, provvederanno sulla base di accordi tra l'Amministrazione
regionale e quelle provinciali, a trasmettere alle Province copia
delle denunce presentate dagli utenti;
3) l'Amministrazione regionale concordera' con le Amministrazioni
provinciali le forme e le modalita' per il trasferimento a queste
ultime dei dati derivanti dalle denunce;
4) per la presentazione della denuncia e della eventuale richiesta di
concessione di derivazione, gli utenti potranno avvalersi della
modulistica appositamente predisposta (Moduli A, B, C e D, contenuti
nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che
consente agli utenti anche la contestuale presentazione della
richiesta di concessione e che e' esaustiva della documentazione
tecnico-amministrativa da presentarsi a corredo delle istanze di
concessione. Tale modulistica e' disponibile presso i Servizi
provinciali Difesa del Suolo, Risorse idriche e forestali competenti
per territorio;
5) i proprietari, possessori ed utilizzatori di pozzi ad uso
extradomestico perforati in violazione dell'art. 95 del TU 1775/33
saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'art. 155, comma 2, della L.R. 3/99;
6) in relazione alla necessita' di assicurare adeguata diffusione
alle predette disposizioni:
- il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
- ne sara' data diffusione attraverso i canali di comunicazione che
l'Amministrazione regionale riterra' piu' idonei;
- verra' predisposto, a cura della Direzione generale Ambiente, un
avviso da pubblicarsi per ambito provinciale, su due quotidiani a
carattere locale e che sara' diffuso, tramite i Servizi provinciali
Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali, alle Province, ai
Comuni e alle Associazioni di categoria;
7) per gli effetti derivanti dall'attuazione dell'art. 142 commi 3 e
4 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento istruttorio delle
domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica presentate a
seguito della denuncia dei pozzi di cui al presente provvedimento
sara' sospeso fino alla emanazione del provvedimento di cui al comma
1 della suddetta L.R. 3/99.
(segue allegato fotografato)